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Con la proposta di direttiva COM(2026) 308 final, presentata il 24 giugno 2026, la Commissione europea avvia la rifusione della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, consolidando la disciplina originaria e le otto direttive modificative (DAC 1-9) in un unico strumento giuridico. L’intervento, inserito nel Tax Simplification Package, mira a ridurre gli oneri amministrativi del 25% in via generale e del 35% per le piccole e medie imprese, con un risparmio stimato per il sistema imprenditoriale europeo prossimo a 8 miliardi di euro annui. Al di là della mera opera di consolidamento, la proposta introduce modifiche sostanziali alla disciplina dello scambio automatico di informazioni, ridefinendo perimetri soggettivi, soglie di rilevanza e tempistiche di segnalazione. L’analisi che segue esamina le principali novità, il confronto istituzionale in corso e le implicazioni operative per i professionisti italiani. |
1) Il framework della cooperazione amministrativa: dalla DAC 1 alla DAC 9
La direttiva 2011/16/UE del Consiglio (DAC) non disciplina l’accertamento né la riscossione dei tributi: essa istituisce il quadro giuridico per la raccolta e lo scambio di informazioni fiscali fra gli Stati membri, consentendo alle Amministrazioni finanziarie di incrociare i flussi reddituali e individuare potenziali evasioni.
La direttiva copre tutte le imposte statali e locali, escluse IVA e accise.
Lo scambio opera su tre canali: su richiesta (EOIR), spontaneo (SEOI) e automatico (AEOI). Quest’ultimo costituisce il nucleo portante della direttiva. In poco più di un decennio, il legislatore europeo ne ha ampliato l’ambito oggettivo con otto interventi successivi, recependo gli standard OCSE: dai redditi di lavoro e pensioni (DAC 1) ai conti finanziari secondo il CRS (DAC 2), dai ruling transfrontalieri (DAC 3) al Country-by-Country Reporting (DAC 4), dagli schemi di pianificazione fiscale aggressiva (DAC 6) ai redditi da piattaforme digitali (DAC 7), alle operazioni in cripto-attività (DAC 8) e ai dati sull’imposizione minima globale (DAC 9).
Il volume degli scambi è cresciuto in modo esponenziale: nel periodo 2018-2022, sotto la DAC 2, gli Stati membri hanno scambiato informazioni su circa 127 milioni di conti finanziari per un controvalore complessivo di circa 8.500 miliardi di euro; sotto la DAC 1, nel solo 2023, i dati scambiati hanno riguardato oltre 10 milioni di contribuenti per redditi pari a circa 60 miliardi di euro, più che raddoppiando le cifre del 2016.
Tavola sinottica — Evoluzione dell’AEOI dalla DAC 1 alla DAC 9
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DAC |
Oggetto dello scambio |
Standard OCSE |
Primo scambio |
Modalità |
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1 |
Redditi di lavoro, pensioni, compensi amministratori, immobili, royalties |
Conv. ass. mutua |
30.6.2015 |
Bilaterale |
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2 |
Dati dei conti finanziari (saldi, interessi, dividendi) |
CRS |
30.9.2017 |
Bilaterale |
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3 |
Ruling fiscali transfrontalieri e APA |
BEPS Az. 5 |
30.9.2017 |
Dir. centrale |
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4 |
Country-by-Country Report dei gruppi multinazionali |
BEPS Az. 13 |
30.6.2018 |
Bilaterale |
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6 |
Meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi |
BEPS Az. 12 |
1.1.2021 |
Dir. centrale |
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7 |
Redditi intermediati da piattaforme digitali |
MRDP |
1.2.2024 |
Bilaterale |
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8 |
Operazioni in cripto-attività |
CARF |
1.9.2027 |
Bilaterale |
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9 |
Top-up tax information return (Pillar 2) |
GIR |
1.12.2026 |
Bilaterale |
Fonte: elaborazione propria su dati della direttiva 2011/16/UE e successive modifiche; Briefing del Parlamento europeo (FISC), giugno 2026.
2) L’architettura del recast: le modifiche sostanziali
Se la gran parte del testo proposto si limita alla rinumerazione e al riordino delle disposizioni vigenti, senza alterarne il contenuto precettivo, alcune innovazioni incidono in profondità sul funzionamento della cooperazione amministrativa. Le direttrici di intervento possono essere ricondotte a quattro aree principali.
Categorie reddituali e titolarità effettiva (DAC 1)
L’attuale articolo 8 della direttiva individua sette categorie di redditi oggetto di scambio automatico. La proposta interviene sotto tre profili: elimina i proventi delle polizze vita, poiché già oggetto di copertura nell’ambito della DAC 2 e disponibili in pochi Stati membri; rende obbligatorio lo scambio per tutte le sei categorie residue entro il 2030, ampliando la nozione di informazione disponibile ai dati detenuti da qualunque autorità pubblica dello Stato membro; allarga il monitoraggio sugli immobili alla titolarità effettiva, in linea con gli sviluppi OCSE sulla trasparenza degli investimenti immobiliari transfrontalieri.
Meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva (DAC 6)
Le modifiche più incisive riguardano la disciplina della segnalazione obbligatoria degli schemi transfrontalieri potenzialmente elusivi, area nella quale la Commissione riconosce espressamente le criticità operative emerse negli anni di applicazione. La valutazione esterna condotta da Ramboll, in collaborazione con Synthesia e London Economics, ha evidenziato che quasi la metà delle Amministrazioni nazionali intervistate ha segnalato problemi significativi di progettazione o attuazione delle norme DAC 6.
Le innovazioni si articolano su più piani. Sul versante soggettivo, i contribuenti appartenenti a gruppi multinazionali rientranti nell’ambito dell’imposizione minima globale del 15% (cd. Pillar 2) verrebbero esentati dagli obblighi di segnalazione: la Commissione stima che l’esenzione interesserebbe circa 3.000 gruppi multinazionali, con un risparmio di compliance quantificato in 300 milioni di euro annui. Sul versante temporale, il termine per la comunicazione da parte degli intermediari passerebbe da 30 a 90 giorni, con un dies a quo ridefinito nel momento dell’effettivo primo atto di attuazione dell’arrangement, anziché nel momento in cui lo schema è reso disponibile o pronto per l’attuazione.
Sul piano dei contenuti, la categoria A degli Hallmark (elementi distintivi generici, quali gli schemi con clausole di riservatezza, i compensi parametrati al vantaggio fiscale e gli schemi standardizzati commercializzabili) verrebbe soppressa. Nell’Hallmark C.1, il riferimento alla residenza del beneficiario in una giurisdizione non cooperativa secondo le valutazioni collettive degli Stati membri o nel quadro dell’OCSE sarebbe sostituito dal rinvio alla lista europea delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, con evidente guadagno in termini di certezza del diritto.
Un’ulteriore novità concerne il segreto professionale degli avvocati: in attuazione dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-694/20, la proposta chiarisce che l’esenzione dal dovere di segnalazione si applica ai soli avvocati e agli altri professionisti legalmente abilitati alla rappresentanza giuridica secondo il diritto nazionale, i quali possono trasferire l’obbligo a un altro intermediario o, in subordine, al contribuente.
Piattaforme digitali ed economia circolare (DAC 7)
Per le vendite di beni intermediate da piattaforme digitali, la soglia monetaria al di sotto della quale il venditore è escluso dall’obbligo di segnalazione sale da 2.000 a 3.000 euro annui. Contestualmente, viene eliminata la condizione alternativa attualmente prevista, che richiede anche l’effettuazione di meno di 30 transazioni nell’anno: nel nuovo regime, una sola operazione al di sopra della soglia genera l’obbligo di comunicazione da parte del gestore della piattaforma. La Commissione stima che l’innalzamento della soglia esoneri più di 10 milioni di venditori occasionali, con un risparmio di conformità per i gestori di piattaforma quantificato in 678 milioni di euro.
Grandi gruppi: notificazione unica per CbCR e imposizione minima (DAC 4 e DAC 9)
Gli operatori economici avevano evidenziato la duplicazione degli adempimenti di notificazione previsti dalla DAC 4 (Country-by-Country Reporting) e dalla DAC 9 (top-up tax information return ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio sull’imposizione minima globale), stante che entrambi i regimi si applicano ai medesimi gruppi multinazionali con un fatturato consolidato annuo pari ad almeno 750 milioni di euro, richiedono informazioni analoghe e designano di regola la medesima entità comunicante. La proposta di rifusione consente, su opzione del gruppo, l’invio di una notificazione unica con scadenza allineata al termine previsto per la trasmissione del CbCR, ossia entro 12 mesi dalla chiusura del periodo di rendicontazione
3) Il dibattito istituzionale: le posizioni nell’audizione del Parlamento europeo
Il 14 luglio 2026, la Sottocommissione per le questioni fiscali (FISC) del Parlamento europeo ha ospitato un’audizione pubblica dedicata alla proposta di rifusione, con la partecipazione di esperti accademici, rappresentanti dell’OCSE e della Direzione generale per la Fiscalità e l’Unione doganale (DG TAXUD) della Commissione.
Al centro del dibattito si è collocata la questione dell’esenzione dei gruppi soggetti al Pillar 2 dagli obblighi DAC 6. Miroslav Palanský, responsabile della ricerca del Tax Justice Network, ha sottoposto a critica serrata la valutazione d’impatto della Commissione, osservando che il risparmio di 300 milioni di euro è computato sulla base di un costo medio forfetario di 100.000 euro per gruppo, mutuato dalla valutazione di un’altra direttiva, senza considerare che i costi di segnalazione sono proporzionali al numero di schemi aggressivi effettivamente posti in essere: un gruppo privo di schemi aggressivi non ha nulla da segnalare e, dunque, nulla da risparmiare. Quanto al versante del gettito a rischio, Palanský ha rilevato che la Commissione assume un costo pari a zero sulla base di una simulazione OCSE del 2020, anteriore all’effettiva implementazione del Pillar 2 e al suo significativo indebolimento negoziale. La raccomandazione conclusiva è stata di rinviare l’esenzione in attesa di un’analisi approfondita dei sette anni di dati DAC 6 già disponibili nelle Amministrazioni nazionali e delle prime dichiarazioni relative all’imposizione minima globale.
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Attenzione
La proposta di esentare i gruppi Pillar 2 dagli obblighi DAC 6 costituisce, a giudizio di parte della comunità scientifica, un punto di equilibrio controverso: il risparmio di compliance andrebbe a beneficio dei soli gruppi che effettivamente pongono in essere schemi di pianificazione aggressiva (i quali sono anche gli unici a sostenere costi di segnalazione), con il rischio di alterare la parità concorrenziale a sfavore dei soggetti più compliant. |
Di segno diverso l’intervento di Philip Kerfs, responsabile dell’Unità Cooperazione internazionale del Centro per la politica e l’amministrazione fiscale dell’OCSE, il quale ha inquadrato la proposta nel solco del consolidato allineamento fra standard OCSE e disciplina DAC, ricordando come l’Unione abbia sistematicamente incorporato gli standard internazionali dal CRS alla DAC 2, dall’Azione 13 BEPS alla DAC 4, dal CARF alla DAC 8. In tale prospettiva, la semplificazione degli obblighi DAC 6 risulterebbe coerente con un regime di comunicazione proporzionato, purché sia preservata la capacità delle Amministrazioni di ricevere informazioni su schemi potenzialmente aggressivi.
4) Il Taxation Omnibus e le sinergie con la rifusione
La rifusione della DAC si inserisce in un pacchetto che comprende anche il cd. Taxation Omnibus, proposta volta a semplificare cinque direttive in materia di imposizione diretta. Le sinergie fra i due strumenti sono rilevanti.
Il Taxation Omnibus prevede l’abolizione integrale delle ritenute alla fonte gravanti sui flussi transfrontalieri infragruppo — dividendi, interessi e royalties — fra società consociate nell’Unione, con un beneficio stimato in 5,3 miliardi di euro annui. In materia di limitazione degli interessi, si semplifica la disciplina ATAD rimuovendo le opzioni nazionali e rendendo obbligatoria la soglia de minimis, con un risparmio superiore a 500 milioni di euro l’anno.
Di rilievo tecnico è la proposta di eliminare le disposizioni sui disallineamenti da ibridi importati di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva ATAD 2 (direttiva (UE) 2017/952). La Commissione riconosce nel considerando 43 della proposta Taxation Omnibus che tali norme hanno comportato difficoltà applicative significative, con un onere amministrativo non proporzionato all’efficacia nel contrasto all’elusione.
Completa il quadro il coordinamento CFC/imposizione minima globale, volto a eliminare sovrapposizioni che generano circa 160 milioni di euro annui di costi di conformità.
5) La DAC 8 in Italia: il provvedimento attuativo del 2026
Mentre la proposta di rifusione procede il proprio iter a livello dell’Unione, la disciplina dello scambio automatico in materia di cripto-attività trova già attuazione nell’ordinamento italiano. Il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, ha recepito la direttiva (UE) 2023/2226 (DAC 8), istituendo un sistema di comunicazione obbligatoria da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 giugno 2026 (Prot. n. 186865/2026) sono state definite le disposizioni operative:
- i soggetti obbligati alla comunicazione sono i crypto-asset service provider individuati dall’articolo 7 del decreto legislativo;
- il primo periodo di monitoraggio coincide con l’anno 2026;
- la prima comunicazione all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata entro il 30 giugno 2027;
- il primo scambio di informazioni con le Amministrazioni degli altri Stati membri è previsto entro il 30 settembre 2027.
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Cosa fare Verificare tempestivamente se il cliente presta servizi per le cripto-attività che rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 7 del D.Lgs. 194/2025, procedere alla registrazione presso l’Agenzia delle entrate attraverso i servizi telematici e predisporre le procedure interne di adeguata verifica fiscale della clientela per il primo periodo di monitoraggio (anno 2026). |
La proposta di rifusione non apporta modifiche sostanziali al quadro della DAC 8, limitandosi a rafforzare la tempestività dello scambio con l’indicazione che le informazioni siano trasmesse «senza ritardo». Ciò conferma la stabilità del regime appena entrato in vigore e la coerenza dell’impianto complessivo.
Tempistica e implicazioni per i professionisti
La proposta prevede una decorrenza differenziata: alcune disposizioni, fra cui l’esenzione dei gruppi soggetti al Pillar 2 dagli obblighi DAC 6, avrebbero efficacia già dal 2028; il regime risultante dalla rifusione entrerebbe pienamente in vigore dal 2030.
Le due proposte sono state trasmesse al Parlamento europeo per la consultazione e al Consiglio dell’Unione europea per l’adozione, secondo la procedura legislativa speciale in materia fiscale. La Presidenza irlandese del Consiglio ha dichiarato l’obiettivo di concludere l’accordo entro la fine del 2026.
Per gli studi professionali italiani, la rifusione prospetta la semplificazione degli adempimenti di segnalazione per la clientela transfrontaliera, ma impone di aggiornare le procedure interne alla luce del testo unico.
Il periodo transitorio andrà utilizzato per la formazione del personale, l’adeguamento dei sistemi informativi e la revisione della mappatura dei rischi fiscali.
Check-list operativa per lo studio professionale
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Check-list operativa Gestione della compliance DAC per lo studio professionale |
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Fase 1 Ricognizione normativa |
Mappatura degli obblighi: individuare quali direttive DAC si applicano alla clientela dello studio (conti finanziari, piattaforme digitali, cripto-attività, CbCR). Verifica dell’ambito soggettivo: accertare se i clienti rientrano fra i soggetti obbligati alla comunicazione ai sensi delle singole DAC. |
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Fase 2 Monitoraggio delle modifiche del recast |
Analisi dell’impatto: valutare gli effetti delle nuove soglie DAC 7 (3.000 euro), dell’esenzione DAC 6 per i gruppi Pillar 2 e della notificazione unica DAC 4/DAC 9 sulla clientela. Aggiornamento delle procedure: adeguare le procedure interne di segnalazione e compliance ai nuovi termini (90 giorni DAC 6) e alle nuove definizioni. |
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Fase 3 Attuazione italiana DAC 8 |
Registrazione: verificare se i clienti prestatori di servizi per le cripto-attività devono registrarsi presso l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 194/2025. Prima comunicazione: predisporre le procedure per la comunicazione dei dati entro il 30 giugno 2027 (periodo di monitoraggio: anno 2026). |
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Fase 4 Formazione e adeguamento |
Aggiornamento professionale: formare il personale sulle novità della rifusione, con particolare attenzione alle decorrenze differenziate (2028/2030). Sistemi informativi: adeguare i software gestionali dello studio alle nuove specifiche tecniche di comunicazione e ai formati previsti dalla rifusione.
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