L’Amministrazione finanziaria può annullare in autotutela un avviso di accertamento durante il processo e successivamente emetterne uno nuovo.
Ma ci sono due condizioni decisive:
- non deve essere scaduto il termine per l’accertamento
- sul precedente atto non deve essersi formato un giudicato.
È quanto emerge dall’ordinanza n. 24037 del 26 luglio 2026 della Corte di Cassazione.
Un avviso di accertamento viziato può essere annullato dall’Amministrazione finanziaria anche mentre è ancora in corso il giudizio e può essere successivamente sostituito con un nuovo provvedimento.
L’annullamento in autotutela del primo atto determina infatti la cessazione della materia del contendere, ma questo non significa che la precedente decisione del giudice diventi automaticamente definitiva sulla pretesa tributaria.
È il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24037 del 26 luglio 2026, con la quale è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e cassata con rinvio la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
1) Accertamento annullato e rifatto: il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia trae origine dal classamento di un immobile adibito ad abitazione principale.
I proprietari avevano presentato tramite procedura Docfa una proposta di classamento dell’immobile nella categoria catastale A/7. L’Agenzia delle entrate aveva però rettificato il classamento, attribuendo la categoria A/1 e una rendita catastale più elevata rispetto a quella proposta.
I contribuenti avevano quindi impugnato il primo avviso, ottenendone l’annullamento per carenza di motivazione.

L’Agenzia aveva presentato appello contro la decisione ma, mentre il giudizio era ancora pendente, aveva deciso di intervenire in autotutela, annullando l’atto originario.
Il processo relativo al primo avviso si era così concluso con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Successivamente, però, l’Amministrazione aveva emesso un nuovo avviso di accertamento, eliminando il vizio di motivazione presente nel precedente provvedimento.
2) Il nuovo avviso viene nuovamente impugnato
Anche il secondo accertamento è stato contestato dai contribuenti.
Secondo il giudice di primo grado, il nuovo atto non poteva essere considerato legittimo perché, dopo l’estinzione del precedente giudizio di appello, si sarebbe formato un giudicato.
Una conclusione condivisa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, secondo la quale la cessazione della materia del contendere aveva reso definitiva la precedente sentenza che aveva annullato l’accertamento per carenza di motivazione.
L’Agenzia delle entrate ha portato la questione davanti alla Cassazione, sostenendo invece che non si fosse formato alcun giudicato sostanziale sulla fondatezza della pretesa tributaria.
Il primo atto, infatti, era stato annullato per un vizio relativo alla motivazione e non perché fosse stata accertata nel merito l’infondatezza della pretesa fiscale.
3) Autotutela anche durante il processo: cosa dice la Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ribaltando la decisione dei giudici toscani.
Richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale e, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite n. 30051 del 2024, la Cassazione ha ricordato che il potere di autotutela tributaria trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva, buon andamento e legalità dell’azione amministrativa.
Da questi principi deriva la possibilità per l’Amministrazione di annullare un atto impositivo viziato e sostituirlo con un nuovo provvedimento, sia quando il vizio ha natura formale sia quando ha natura sostanziale.
Il nuovo atto può contenere anche una maggiore pretesa tributaria, purché siano rispettate due condizioni fondamentali: il potere di accertamento non deve essere decaduto e sull’atto originario non deve essere intervenuta una sentenza passata in giudicato.
L’autotutela sostitutiva, inoltre, può essere esercitata anche mentre il processo è ancora in corso.
4) Cessazione della materia del contendere: perché non si forma automaticamente il giudicato
È proprio questo uno dei passaggi centrali della pronuncia.
Quando l’Amministrazione annulla in autotutela l’atto oggetto della controversia, viene meno l’interesse delle parti a proseguire il processo. Il giudizio può quindi estinguersi per cessazione della materia del contendere.
Ciò può accadere in qualsiasi fase processuale, dal primo grado fino all’appello e al giudizio davanti alla Cassazione.
Ma l’estinzione del processo non equivale a una conferma della sentenza precedentemente impugnata e, soprattutto, non determina automaticamente la formazione di un giudicato sostanziale sul rapporto tributario.
Nel caso esaminato, la sentenza di primo grado era stata impugnata dall’Agenzia e l’annullamento in autotutela era intervenuto prima che l’appello fosse definito.
Per la Cassazione, quindi, non poteva considerarsi consolidata una decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa fiscale.
5) Quando il Fisco può emettere un nuovo accertamento
Il principio che emerge dall’ordinanza assume particolare importanza per i contribuenti che si trovano a contestare un atto dell’Amministrazione finanziaria.
L’annullamento in autotutela dell’accertamento durante il processo non impedisce di per sé al Fisco di emettere un nuovo atto.
L’Amministrazione conserva questa possibilità finché non è decorso il termine previsto per esercitare il potere di accertamento e finché sull’atto originario non è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
Nel caso affrontato dalla Cassazione, inoltre, il primo accertamento era stato annullato per un problema di motivazione e non in seguito a una decisione definitiva che avesse escluso nel merito la fondatezza della pretesa fiscale.
La conclusione della Suprema Corte è stata quindi quella di cassare la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
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