Con Circolare 7/E del 7 agosto 2026 le Entrate forniscono chiarimenti in merito a diversi quesiti in materia fiscale e giuslavoristica. 

In particolare, in questo contributo si approfondisce il tema del trattamento fiscale da riservare ai rimborsi forfettari erogati a favore di un volontario sportivo.

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1) Rimborsi forfettari erogati al volontario sportivo: il quesito all’ADE

Si chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, da riservare ai rimborsi forfettari, di cui all’articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2021, erogati a un volontario sportivo, che abbia già superato, nel medesimo anno solare, la soglia di non imponibilità fiscale di 15.000 euro prevista dall’articolo 36, comma 6, del medesimo decreto legislativo, per effetto della percezione di compensi da lavoro sportivo dilettantistico corrisposti da altri enti nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo.

2) La nuova disciplina del lavoratore (autonomo) sportivo

Il d.lgs. n. 36 del 2021 ha introdotto, tra l’altro, una nuova disciplina fiscale concernente l’inquadramento dei redditi conseguiti dai lavoratori sportivi.

In tale ambito, l’articolo 28, comma 2, del D.lgs. n. 36/2021 stabilisce la presunzione di lavoro autonomo – nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni nei confronti del medesimo committente:

  • limite orario – la durata delle prestazioni, pur continuativa, non deve superare le 24 ore settimanali (con esclusione del tempo impiegato nelle manifestazioni sportive);
  • coordinamento tecnico – le prestazioni devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in conformità ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici).

Sotto il profilo fiscale, l’articolo 36, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021 prevede una soglia di esenzione annua, ossia i compensi da lavoro sportivo dilettantistico non concorrono alla formazione della base imponibile fino all’importo di 15.000 euro

La quota eccedente tale limite è invece assoggettata alle regole di tassazione ordinarie (v., anche risposta dell’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello dell’11 dicembre 2023, n. 474).

Infine, il successivo comma 6-bis dispone che il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare, all’atto del pagamento, un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

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3) Il volontario sportivo. Trattamento fiscale dei rimborsi forfettari

In relazione al trattamento fiscale dei rimborsi forfettari erogati ai volontari sportivi, la disciplina è dettata, invece, dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 36/2021.

In particolare, in base ai commi 1 e 2 della norma deriva che:

  • inquadramento dell’attività svolta (comma 1): gli enti sportivi (ASD, SSD, EPS, etc…) possono avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e senza scopi di lucro, neanche indiretti. L’attività include la pratica sportiva diretta, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti;
  • gratuità e rimborsi forfettari (comma 2): le prestazioni dei volontari non possono essere in alcun modo retribuite. È tuttavia consentito l’accordo per rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili per le spese sostenute in occasione di eventi e manifestazioni sportive riconosciute dai predetti enti. Tali rimborsi sono subordinati all’adozione di una preventiva delibera dell’ente erogante, volta a individuare le tipologie di spese e le attività per cui la modalità forfettaria è ammessa.

Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari percettori e i relativi importi corrisposti.

La comunicazione va trasmessa entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni, tramite l’apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

I rimborsi forfettari entro il limite complessivo di 400 euro mensili non concorrono alla formazione del reddito del volontario. Tale soglia va riferita a ciascun volontario in relazione alle somme percepite nell’anno solare di riferimento, e ad essa concorrono anche i rimborsi erogati da più soggetti erogatori distinti nel medesimo periodo.

Tuttavia, le Entrate puntualizzano che i rimborsi forfettari di cui trattasi, anche laddove non costituiscano reddito fiscalmente rilevante in capo al volontario sportivo, concorrono al superamento del limite di non imponibilità previsto dal citato comma 6 dell’articolo 36 del d.lgs. n. 36 del 2021 (importo complessivo annuo di euro 15.000,00).

In sostanza, in riferimento alla cumulabilità delle somme accade che qualora un soggetto percepisca sia compensi da lavoro sportivo che rimborsi forfettari, tutte queste somme concorrono a formare il tetto globale annuo di esenzione di 15.000 euro.

Se il lavoratore ha già superato il limite di 15.000 euro tramite i compensi ricevuti da altri enti, il rimborso forfettario percepito:

  • perde la sua natura esente e diventa imponibile;
  • viene assoggettato a tassazione applicando le regole fiscali previste dal tipo di contratto in essere tra il lavoratore e l’ente che corrisponde l’importo eccedente. In altri termini, la tassazione deve seguire le regole del contratto/rapporto esistente tra quel lavoratore e l’ente che sta erogando la somma eccedente nel medesimo anno solare (ad esempio, le regole del lavoro autonomo o della co.co.co., a seconda della tipologia di incarico formale stipulato con quell’ente).

4) L’obbligo del sostituto d’imposta e l’applicazione della ritenuta

Un ruolo centrale nell’applicazione pratica di queste regole spetta all’ente sportivo (ASD, SSD, ecc.) in qualità di sostituto d’imposta, in quanto deve attenersi alle seguenti regole:

  1. nessuna trattenuta fino a 15.000 euro: per tutti i compensi e i rimborsi nei limiti della franchigia annua, l’ente eroga l’importo senza applicare trattenute fiscali.
  2. ritenuta d’acconto obbligatoria sull’eccedenza: quando le somme complessive erogate al lavoratore superano la soglia dei 15.000 euro nell’anno solare, l’ente ha l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto alla fonte (ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973) sulla parte eccedente, trattenendo le imposte direttamente dal compenso prima del versamento al lavoratore.

 


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