La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iperammortamento estendendolo a software, piattaforme, algoritmi e modelli di intelligenza artificiale avanzata, con una maggiorazione del costo fiscale che arriva al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Sulla carta è un’apertura significativa, in pratica il decreto attuativo firmato a maggio ha eliminato i canoni di accesso ai beni immateriali dell’Allegato V, escludendo di fatto la maggior parte delle soluzioni AI vendute in abbonamento. Il dettaglio normativo è ricostruito in modo puntuale in un’analisi pubblicata su AI4Business il 28 maggio 2026.
Le aziende che stanno pianificando l’adozione di AI nei prossimi diciotto mesi rischiano di scoprire troppo tardi che il progetto su cui hanno costruito il business case non è agevolabile. La frattura è netta tra come il mercato vende l’AI (canoni SaaS, accesso cloud, modelli in abbonamento) e come la norma fiscale incentiva gli investimenti (beni immateriali capitalizzabili, interconnessi al sistema aziendale, documentati con perizia). Chi non legge bene le pieghe del provvedimento si trova con il fornitore di soluzione AI che dichiara “rientriamo nell’iperammortamento” e l’Agenzia delle Entrate che, due anni dopo, contesta la qualificazione fiscale.
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L’inclusione dell’AI nell’Allegato V della legge 199/2025 non implica apertura indiscriminata. La disciplina richiede che la soluzione sia un bene strumentale immateriale nuovo, riconducibile a una delle categorie previste (AI generativa, agentic AI, MLOps, manutenzione predittiva, process mining), funzionale alla trasformazione tecnologica dell’impresa e interconnessa al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tradotto: un generico abbonamento a ChatGPT Enterprise usato dal team marketing non è agevolabile.
L’AI agevolabile è l’AI come infrastruttura produttiva, non l’AI come moda.
Il nodo cloud e SaaS taglia fuori la maggioranza dei progetti
L’iperammortamento presuppone un costo ammortizzabile, ossia un investimento iscrivibile tra le immobilizzazioni materiali e immateriali. Un canone SaaS è normalmente qualificato come costo per servizi e non come bene ammortizzabile. La criticità non riguarda il cloud in quanto tale (l’Allegato V richiama anche soluzioni basate su cloud computing), riguarda la qualificazione fiscale del rapporto contrattuale. Una licenza pluriennale capitalizzabile può essere trattata diversamente da un semplice canone mensile per l’accesso a una piattaforma.
L’eliminazione, nel testo del decreto attuativo di maggio, della previsione che avrebbe agevolato i canoni di accesso ai beni immateriali dell’Allegato V è il fatto più rilevante delle ultime settimane. Se l’impostazione sarà confermata senza correttivi successivi, molte soluzioni AI in abbonamento resteranno fuori dall’iperammortamento, indipendentemente dalla potenza tecnologica del prodotto. È un colpo per il modello commerciale dominante nell’AI enterprise, che si è orientato in massima parte verso il modello as-a-service.
Per l’impresa che sta valutando un investimento AI nei prossimi mesi, questo cambia radicalmente il calcolo. Una licenza pluriennale capitalizzabile per una soluzione di process mining integrata con l’ERP è candidata naturale all’agevolazione. Un abbonamento mensile a una piattaforma di agentic AI usata in modalità multi-tenant, anche se più sofisticata, probabilmente no. Il problema cloud non è nuovo: Anitec-Assinform aveva sollevato il punto già a gennaio 2026, senza ottenere chiarimenti soddisfacenti dal Ministero.
Il decreto attuativo elimina i canoni di accesso. Il SaaS puro resta fuori.
Le cinque verifiche da fare prima di firmare il contratto
Il nuovo iperammortamento impone un cambio di metodo. Le imprese non possono limitarsi a chiedere al fornitore se un software “rientra nell’agevolazione”, devono progettare l’investimento in modo coerente fin dall’origine, valutando contratto, contabilizzazione, interconnessione, perizia, procedura GSE e governance dell’AI. La sequenza di verifiche da affrontare prima dell’ordine è ben definita:
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Inclusione nell’Allegato V: verificare in quale categoria specifica rientra la soluzione (AI generativa, agentic, MLOps, manutenzione predittiva, process mining) e che la funzione effettiva corrisponda a quella categoria, non solo l’etichetta commerciale;
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Natura del contratto: distinguere tra acquisto di licenza, sviluppo software, servizio cloud, canone SaaS, manutenzione, consulenza, personalizzazione. La distinzione incide sulla capitalizzabilità del costo e quindi sull’accesso al beneficio;
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Interconnessione effettiva: il sistema AI deve essere inserito in un flusso informativo aziendale reale, dialogare con ERP, MES, CRM, PLM o piattaforme logistiche. L’accesso da computer aziendale non basta;
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Perizia tecnica asseverata: per beni sopra i 300mila euro è obbligatoria, sotto tale soglia è sostituibile con dichiarazione del legale rappresentante ma resta consigliata per soluzioni AI complesse;
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Procedura GSE: gestione di comunicazione preventiva, conferma entro 60 giorni con acconto del 20%, comunicazione finale con documentazione tecnica completa.
La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto cresce con l’efficientamento energetico (fino al 220%, 140% e 90% per le tre fasce di investimento). È un dettaglio che pesa: un investimento AI integrato con sistemi di monitoraggio energetico della produzione può rientrare nella fascia agevolata superiore. Il fornitore di soluzione AI che propone solo l’algoritmo perde l’opportunità, il fornitore che propone l’algoritmo dentro un’architettura di efficientamento la coglie.
Il fornitore va scelto prima dell’ordine. Dopo è tardi per cambiare il contratto.
Cosa cambia per le imprese e cosa resta da chiarire
La disciplina riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono accedere società di capitali, società di persone, imprese individuali, enti non commerciali per l’attività commerciale, stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri. Restano esclusi esercenti arti e professioni, soggetti in regime forfettario, imprese in liquidazione volontaria o procedure concorsuali. La spettanza è subordinata al rispetto delle norme sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva.
Il vincolo dell’origine europea dei beni resta in zona grigia. La disciplina iniziale prevede che i beni siano prodotti negli Stati membri UE o nello Spazio economico europeo, ma le novità emerse dopo il primo aprile 2026 hanno introdotto la possibilità di attenuazione del vincolo “made in Europe”, salvo per i moduli fotovoltaici dove resta stringente. Per i software, occorre individuare dove sia stato effettivamente sviluppato il codice e quale quota del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti operanti stabilmente in UE.
La quasi totalità dei modelli AI più potenti è sviluppata da OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral (questa parzialmente europea), DeepSeek. Una soluzione che incorpora un modello statunitense come motore principale potrebbe non superare il criterio di origine, anche se l’integrazione e la personalizzazione sono fatte in Italia. Conviene attendere il testo definitivo del decreto e le istruzioni operative del GSE prima di costruire piani di investimento che diano per scontato il beneficio. Le bozze precedenti chiedevano dichiarazioni del produttore relative alle sedi di sviluppo sostanziale, scrittura del codice, testing e debugging.
Il quadro che emerge dall’incrocio tra Legge di Bilancio, decreto attuativo e prassi GSE è quello di un’agevolazione potente per chi sa progettare l’investimento AI in modo coerente fin dall’origine, e potenzialmente irraggiungibile per chi compra soluzioni isolate da affiancare a un’organizzazione che non le metabolizza. È il paradosso di tutti gli incentivi di Industria 4.0: premiano chi era già pronto, lasciano fuori chi avrebbe più bisogno della spinta fiscale per partire.
Il piano Transizione 5.0 ha esaurito le risorse a novembre 2025 lasciando oltre settemila imprese con un credito d’imposta ridotto al 15,75% invece del 45% promesso. La Legge di Bilancio 2026 ha chiuso il piano sostituendolo con il nuovo iperammortamento, ma le imprese che si erano fidate della prima formula hanno pagato il prezzo del cambio di disciplina. Per le aziende che oggi pianificano l’investimento AI, la lezione operativa è di non costruire il business case sul solo beneficio fiscale, perché la disciplina può cambiare in corsa e i correttivi successivi possono essere meno favorevoli del testo originario.
La misura porta con sé un segnale politico chiaro. Il legislatore riconosce che la trasformazione digitale non passa più solo da macchine interconnesse e robot, ma anche da algoritmi, modelli e piattaforme intelligenti. È un passaggio di fase rispetto alla stagione Industria 4.0, ed è coerente con l’evoluzione tecnologica del decennio. La traduzione operativa, però, sconta la difficoltà strutturale dell’amministrazione italiana di scrivere norme tecniche adeguate alla velocità del mercato AI. Il rischio è che, mentre si discute di SaaS capitalizzabile e di interconnessione documentabile, la frontiera tecnologica si sposti su modelli e architetture che la norma del 2026 non ha previsto.
Le imprese che vogliono cogliere la finestra devono muoversi con tre criteri operativi. Primo, coinvolgere il commercialista nella scelta tecnologica fin dalla fase di scouting, non a contratto firmato. Secondo, preferire fornitori che offrono opzione di licenza pluriennale capitalizzabile sull’opzione SaaS pura, anche a costo di un esborso iniziale maggiore. Terzo, documentare l’interconnessione con il sistema gestionale fin dal primo giorno, perché l’evidenza tecnica costruita a posteriori vale meno di quella nativa. Chi compra AI con l’iperammortamento sa che sta firmando un contratto che dovrà reggere a un controllo fiscale tre anni dopo. La regola è di scriverlo con quel controllo già in mente.
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Sara Romano
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