Una lavoratrice ha compiuto 67 anni, ma nel suo estratto conto INPS risultano soltanto 15 anni di contributi. Ha smesso di lavorare molti anni fa, magari per dedicarsi alla famiglia, e non ha più avuto occasione di versare contributi. Deve rinunciare alla pensione di vecchiaia oppure può utilizzare una delle deroghe Amato?
Nel 2026 è ancora possibile ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, ma soltanto se si rientra in specifiche categorie di lavoratori. Le cosiddette deroghe Amato, introdotte dal decreto legislativo n. 503 del 1992, continuano infatti a essere applicabili nonostante le successive riforme pensionistiche.
Non basta, però, possedere 15 anni di contributi. È necessario verificare quando sono stati maturati, l’eventuale autorizzazione ai versamenti volontari e le caratteristiche della carriera lavorativa.
Quanti contributi servono per la pensione di vecchiaia nel 2026?
Nel 2026, per ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria, sono generalmente richiesti:
- 67 anni di età;
- almeno 20 anni di contributi.
Per chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996, è previsto anche il rispetto di un requisito relativo all’importo della pensione. In alternativa, per questi lavoratori esiste una possibilità di pensionamento a un’età più elevata con almeno cinque anni di contribuzione effettiva, secondo le condizioni previste dalla normativa.
Per alcuni lavoratori che possiedono contribuzione precedente al 1996, invece, la legge consente ancora di utilizzare il requisito ridotto di 15 anni.
La conferma arriva dalla scheda ufficiale INPS sulla pensione di vecchiaia, che richiama espressamente le deroghe previste dal decreto legislativo n. 503 del 1992.
Quali sono le tre deroghe Amato per andare in pensione con 15 anni?
Le deroghe comunemente chiamate Amato consentono, in presenza di determinate condizioni, di accedere alla pensione di vecchiaia con un requisito contributivo inferiore ai 20 anni ordinariamente richiesti.
Le tre principali situazioni riguardano:
- chi aveva già maturato almeno 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992;
- chi era stato autorizzato alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima della fine del 1992, nei termini chiariti dall’INPS;
- alcuni lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e almeno dieci anni di lavoro svolto per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno.
Le tre condizioni sono alternative. Non è necessario soddisfarle contemporaneamente.
Le regole applicative sono state chiarite, tra l’altro, dalla circolare INPS n. 16 del 1° febbraio 2013.
Prima deroga Amato: bastano 15 anni di contributi versati entro il 1992?
La prima deroga riguarda i lavoratori che avevano già maturato 15 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1992.
In questo caso il requisito contributivo previsto dalla normativa precedente alla riforma viene conservato.
Facciamo un esempio.
Una donna ha iniziato a lavorare nel 1975 e ha accumulato 16 anni di contributi entro il 1992. Successivamente ha interrotto definitivamente l’attività lavorativa.
Nel 2026 compie 67 anni e non possiede i 20 anni ordinariamente richiesti.
Se la sua posizione assicurativa soddisfa le condizioni della prima deroga, può accedere alla pensione di vecchiaia utilizzando il requisito ridotto.
Non è necessario che abbia continuato a lavorare fino al pensionamento.
Il requisito decisivo è che i 15 anni risultino già maturati entro la data prevista dalla legge.
Chi aveva 14 anni di contributi nel 1992 può usare la prima deroga?
No, non basta avere iniziato a lavorare prima del 1993.
La prima deroga richiede che al 31 dicembre 1992 risultassero già maturati almeno 15 anni di anzianità contributiva.
Un lavoratore che a quella data possedeva soltanto 14 anni, anche se successivamente ha raggiunto 15 o 16 anni complessivi, non soddisfa questa specifica condizione.
Potrebbe però rientrare in un’altra deroga, se possiede i relativi requisiti.
Per questo non è corretto fermarsi alla semplice domanda: quando è stato versato il primo contributo?
Occorre ricostruire l’intera storia assicurativa.
Seconda deroga Amato: chi era autorizzato ai contributi volontari entro il 1992?
La seconda deroga riguarda i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima della fine del 1992.
L’INPS ha chiarito che, per utilizzare questa possibilità, la decorrenza dell’autorizzazione deve collocarsi entro il 26 dicembre 1992.
Si tratta di una precisazione importante perché non basta avere presentato una domanda molti anni fa: occorre verificare la data di decorrenza dell’autorizzazione riconosciuta dall’Istituto.
La deroga consente di mantenere il requisito contributivo ridotto di 15 anni, secondo le regole applicabili alla gestione previdenziale.
Bisognava aver già versato contributi volontari prima del 1993?
No. Questo è uno degli aspetti meno conosciuti della seconda deroga.
La circolare INPS n. 16 del 2013 chiarisce che non è necessario aver effettuato concretamente versamenti volontari prima della data prevista.
Conta l’ammissione alla prosecuzione volontaria con la corretta decorrenza dell’autorizzazione.
Immaginiamo un lavoratore che abbia ottenuto l’autorizzazione nel 1992 ma abbia iniziato a effettuare i versamenti soltanto successivamente.
La mancanza di pagamenti volontari prima del 1993 non comporta, da sola, l’esclusione dalla deroga.
Naturalmente, al momento del pensionamento devono comunque risultare almeno 15 anni di contribuzione utile.
Terza deroga Amato: chi ha lavorato per almeno dieci anni in modo discontinuo?
La terza deroga riguarda alcune carriere lavorative caratterizzate da discontinuità.
Per utilizzarla devono risultare soddisfatte due condizioni:
- almeno 25 anni di anzianità assicurativa;
- almeno dieci anni, anche non consecutivi, nei quali il lavoratore dipendente sia stato occupato per periodi inferiori a 52 settimane nell’anno solare.
È una possibilità particolarmente interessante per chi ha lavorato a intermittenza, alternando periodi di occupazione e inattività.
Attenzione: i 25 anni sono anni di anzianità assicurativa, non 25 anni di contributi effettivamente versati.
È proprio questa distinzione a rendere possibile, in determinati casi, il pensionamento con soli 15 anni di contribuzione complessiva.
Un lavoratore con 15 anni di contributi distribuiti in 30 anni può andare in pensione?
Potenzialmente sì, ma bisogna verificare come sono distribuiti i periodi lavorativi.
Consideriamo un dipendente che ha iniziato a lavorare nel 1990 e ha continuato, con molte interruzioni, fino al 2020.
Possiede quindi una storia assicurativa che si estende per circa 30 anni, ma soltanto 15 anni di contribuzione effettivamente accreditata.
Se almeno dieci anni presentano periodi di occupazione inferiori a 52 settimane nell’anno solare, potrebbe soddisfare le condizioni della terza deroga.
Occorre però verificare anche la natura dei periodi lavorativi, la gestione previdenziale e l’effettiva anzianità assicurativa riconosciuta.
Non è sufficiente dividere il totale dei contributi per il numero di anni trascorsi dal primo impiego.
Dieci anni con meno di 52 contributi valgono sempre per la terza deroga?
No. La terza deroga non riguarda automaticamente tutti gli anni nei quali risultano accreditate meno di 52 settimane.
Il requisito si riferisce a periodi di effettiva occupazione di durata inferiore all’intero anno.
Per esempio, un dipendente che ha lavorato soltanto otto mesi in un determinato anno può trovarsi in una situazione coerente con la condizione prevista dalla deroga.
Diverso è il caso di un lavoratore occupato per l’intero anno al quale, per effetto delle regole di accreditamento contributivo, risultino riconosciute meno di 52 settimane.
L’INPS ha chiarito che quest’ultima situazione non soddisfa automaticamente il requisito.
La distinzione è contenuta nella circolare n. 16 del 2013 e nelle precedenti istruzioni applicative.
La terza deroga vale anche per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1992?
Sì, questa è una differenza fondamentale rispetto alla prima deroga.
Per la terza possibilità, i requisiti dei 25 anni di anzianità assicurativa e dei dieci anni di occupazione inferiore a 52 settimane possono essere maturati anche dopo il 31 dicembre 1992.
Di conseguenza, non è necessario avere già maturato 15 anni di contributi prima del 1993.
Resta però indispensabile che la posizione assicurativa rientri nell’ambito di applicazione della deroga e che siano rispettate tutte le condizioni previste.
Questa precisazione può essere decisiva per chi ha una carriera lavorativa iniziata nei primi anni Novanta e proseguita in modo discontinuo.
Le deroghe Amato valgono anche per lavoratori autonomi e dipendenti pubblici?
Non tutte le deroghe si applicano indistintamente a tutte le gestioni previdenziali.
La prima e la seconda possono riguardare, secondo le condizioni previste, lavoratori dipendenti e autonomi.
La terza, invece, è riferita ai lavoratori dipendenti che presentano la particolare storia assicurativa richiesta.
Per i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni ex INPDAP esistono inoltre specifiche regole e limitazioni.
La circolare INPS n. 16 del 2013 dedica una sezione proprio all’applicazione delle deroghe nelle gestioni dei dipendenti pubblici.
Non è quindi corretto sostenere che qualsiasi dipendente pubblico con 15 anni di contributi possa utilizzare automaticamente una delle tre possibilità.
Con 15 anni di contributi si può andare in pensione prima dei 67 anni?
In generale, no.
Le deroghe Amato riguardano il requisito contributivo della pensione di vecchiaia, non introducono un canale generalizzato di pensionamento anticipato.
Nel 2026, quindi, chi utilizza una delle deroghe deve normalmente avere compiuto 67 anni.
Il requisito anagrafico è destinato a salire a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e tre mesi nel 2028, secondo le regole attualmente previste.
Restano ferme le eventuali discipline speciali applicabili a particolari categorie di lavoratori.
La deroga consente dunque di ottenere la pensione con meno contributi, non necessariamente a un’età più bassa.
Quanto prende di pensione chi ha soltanto 15 anni di contributi?
Non esiste un importo fisso.
La pensione viene calcolata in base ai contributi riconosciuti, alle retribuzioni o ai redditi pensionabili e al sistema di calcolo applicabile alla posizione assicurativa.
Un lavoratore con 15 anni di contributi potrebbe quindi ricevere una pensione sensibilmente inferiore rispetto a chi ha lavorato e versato contributi per 30 o 40 anni.
Bisogna inoltre distinguere il diritto alla pensione dall’eventuale diritto all’integrazione al trattamento minimo.
Quest’ultima non spetta automaticamente a tutti e dipende dalla disciplina applicabile, dalla tipologia di pensione e dalle condizioni reddituali.
Non è quindi corretto affermare che chi va in pensione con una deroga Amato riceva necessariamente l’importo della pensione minima.
Chi ha soltanto 15 anni di contributi dopo il 1996 può utilizzare le deroghe Amato?
In linea generale, chi ha iniziato a versare contributi soltanto dal 1° gennaio 1996 non rientra nelle deroghe Amato.
Queste possibilità sono legate al quadro normativo precedente e alle specifiche condizioni assicurative individuate dalla legge.
Per i lavoratori interamente contributivi, la pensione di vecchiaia ordinaria richiede generalmente almeno 20 anni di contribuzione e il rispetto delle ulteriori condizioni previste.
Esiste però la pensione di vecchiaia contributiva a un’età più elevata, per la quale possono bastare cinque anni di contribuzione effettiva.
Nel 2026 questa prestazione richiede 71 anni di età e almeno cinque anni di contribuzione effettiva, senza il requisito dell’importo minimo della pensione.
Si tratta di una possibilità diversa dalle deroghe Amato e non deve essere confusa con esse.
Come verificare se si ha diritto alla pensione con 15 anni?
Il primo controllo riguarda l’estratto conto contributivo INPS.
È necessario verificare quando è iniziata la posizione assicurativa, quanti contributi risultavano maturati al 31 dicembre 1992 e se esistono autorizzazioni alla prosecuzione volontaria anteriori alla data richiesta.
Per la terza deroga occorre invece ricostruire la durata dei singoli periodi di lavoro e verificare l’esistenza dei 25 anni di anzianità assicurativa e dei dieci anni con occupazione inferiore a 52 settimane.
Chi ritiene di rientrare in una delle tre condizioni può chiedere una verifica specifica all’INPS o rivolgersi a un patronato.
È importante non limitarsi a richiedere genericamente una pensione di vecchiaia, ma segnalare la possibile applicazione della deroga pertinente.
Gli errori più frequenti sulle pensioni con 15 anni di contributi
Il primo errore è credere che tutti i lavoratori con almeno 15 anni di contributi possano andare in pensione a 67 anni.
Il secondo è pensare che basti avere iniziato a lavorare prima del 1993, senza verificare quanti contributi erano già stati maturati entro il 31 dicembre 1992.
Il terzo è ritenere indispensabile aver versato contributi volontari prima del 1993, mentre per la seconda deroga assume rilievo l’autorizzazione con la decorrenza prevista.
Il quarto è confondere 25 anni di anzianità assicurativa con 25 anni di contribuzione effettiva.
Infine, non bisogna credere che le deroghe Amato consentano automaticamente di anticipare l’età pensionabile oppure garantiscano una pensione pari al trattamento minimo.
Riassumendo
- Nel 2026 è ancora possibile ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi grazie alle deroghe Amato. Non si tratta, però, di un diritto riconosciuto a tutti coloro che possiedono questa anzianità contributiva.
- La prima deroga riguarda chi aveva già maturato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992. La seconda interessa chi era stato ammesso alla prosecuzione volontaria entro i termini previsti. La terza tutela determinate carriere discontinue, caratterizzate da almeno 25 anni di anzianità assicurativa e dieci anni di occupazione per periodi inferiori a 52 settimane.
- Le deroghe riducono il requisito contributivo, ma normalmente non quello anagrafico: nel 2026 occorrono comunque 67 anni di età.
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