Il Comune può dire che un’abitabilità storica non esiste se il
proprietario ne conserva l’originale in casa? Se la pratica
edilizia non compare nell’archivio digitale, l’ufficio tecnico può
chiudere lì la ricerca? E se i documenti non si trovano, basta un
semplice «non risulta»?
La risposta arriva dal TAR Lombardia con la sentenza
n. 4602 del 14 ottobre 2026, secondo cui nell’accesso agli atti
edilizi il Comune che non rintraccia un’abitabilità storica, tanto
più se il privato ne esibisce l’originale, non può dichiararla
inesistente senza ricerche accurate e senza dare conto degli
archivi e dei registri consultati. Per chi ha ereditato o sta
vendendo una casa del dopoguerra, e per il tecnico che deve
ricostruirne la regolarità edilizia, significa che un no privo di
istruttoria non chiude la partita, neppure quando arriva dopo
l’intervento del Difensore regionale o con la formula perentoria
che il documento non è mai esistito.
Rinviare il cittadino al portale telematico delle pratiche
edilizie, come se fosse l’unico archivio possibile, non è una
risposta, perché la digitalizzazione non esaurisce il dovere di
ricerca che la giurisprudenza ricava dal diritto di accesso
disciplinato dalla
Legge n. 241/1990.
Né basta al Comune sostenere che il numero civico riportato sul
certificato non sia mai esistito, se gli atti di stato civile
formati dai suoi stessi uffici dicono il contrario; e neppure può
sottrarsi alla ricerca invocando la differenza tra i locali della
pratica originaria e quelli dell’abitabilità, che riguarda la
storia edilizia dell’immobile e non l’esistenza del documento.
Certificato di abitabilità del 1951 e archivio comunale: la
vicenda
Tutto è cominciato quando il ricorrente, comproprietario di un
immobile, ha ritrovato tra i documenti ricevuti in successione
l’originale di un’autorizzazione di abitabilità rilasciata dal
Comune nel luglio 1951 a un dante causa del padre, riferita,
secondo la sua ricostruzione, al vecchio numero civico
dell’immobile. Per ricostruirne la situazione urbanistico-edilizia
ha chiesto copia del certificato e della relazione sanitaria,
richiamando una pratica edilizia del 1945, ma i documenti di quella
pratica non contenevano l’abitabilità.
Con una seconda istanza ha chiesto l’intera pratica di
abitabilità. L’ufficio lo ha rinviato al portale e, alla richiesta
di cercare anche nell’archivio comunale, ha replicato che
l’archivio digitale era copia fedele di quello cartaceo e che si
poteva cercare solo lì, chiudendo la richiesta. Dopo l’invito del
Difensore regionale ad approfondire, la risposta finale ha
affermato che il civico del certificato non era mai esistito, che
non risultavano pratiche intestate al dante causa e che nulla osta,
relazione sanitaria e abitabilità erano inesistenti, non smarriti
né sottratti.
Il ricorso ha denunciato un’istruttoria lacunosa e una
dichiarazione di inesistenza smentita dall’originale, chiedendo la
consegna dei documenti o, in subordine, un’attestazione esaustiva
di irreperibilità; in giudizio è stato chiesto anche un termine per
la querela di falso, necessaria se la nota comunale fosse stata
ritenuta un atto fidefacente, cioè un atto pubblico che fa piena
prova di quanto attesta finché non se ne dimostri la falsità.
Accesso agli atti edilizi: cosa dice la legge sui documenti
detenuti dal Comune
Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado è
necessario circoscrivere il quadro normativo di riferimento, il cui
perimetro è segnato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n.
241/1990. Queste norme riconoscono il diritto di prendere visione
ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti da una
pubblica amministrazione a chi ha un interesse diretto, attuale e
non meramente astratto, corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento. La richiesta va
rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo
detiene stabilmente e, decorsi inutilmente 30 giorni, si intende
respinta (art. 25). Contro il diniego, espresso o tacito, si può
ricorrere al TAR oppure, per gli atti comunali, chiedere il riesame
al difensore civico competente o, se non istituito, a quello
dell’ambito territoriale superiore.
Il giudizio sull’accesso si tratta in camera di consiglio con
termini processuali dimezzati (art. 87 del Codice del processo
amministrativo, D.Lgs. n. 104/2010), e l’art. 116 prevede che il
giudice decida con sentenza in forma semplificata e, se ne
ricorrono i presupposti, ordini l’esibizione dei documenti entro un
termine di norma non superiore a 30 giorni.
Comune che non trova la pratica edilizia: cosa deve fare secondo il
TAR
Il punto fermo dei giudici è che, nel giudizio sull’accesso, il
TAR non valuta soltanto il rifiuto, ma verifica se il privato abbia
diritto ai documenti o, se non si trovano, a una dichiarazione
formale e completa della loro inesistenza o irreperibilità. Che il
comproprietario abbia titolo a chiederli non è in discussione.
Quando un documento non si trova, il Comune non può limitarsi a
una formula generica. Deve dichiarare, sotto la propria
responsabilità, se l’atto non è mai esistito, se è andato perso o
sottratto o se non è emerso da ricerche accurate, spiegando in
questo caso come ha cercato, come conserva gli atti, quali uffici
ha coinvolto e perché non l’ha trovato, come affermano diversi TAR.
Se il privato ha indicato con precisione gli atti e perché il
Comune dovrebbe averli, la leale collaborazione impone una risposta
che non lasci ragionevoli dubbi, come già indicato dal Consiglio di
Stato.
Su questo metro, cercare soltanto nel portale è per il TAR un
limite che il Comune si è imposto da solo, perché finché restano
archivi da verificare non ci si può fermare a un unico canale,
tanto più se l’esistenza del documento è plausibile, come ricorda
la giurisprudenza d’appello. La risposta finale cita invece in modo
generico archivi e catasto, senza indicare registri consultati,
anni esaminati, verifiche sui precedenti proprietari e ragioni
dell’esclusione, benché proprietario e Difensore regionale avessero
chiesto di cercare altrove.
C’è poi una contraddizione, perché il Comune dichiara
inesistente un certificato esibito in originale, senza contestarne
l’autenticità. Serviva una ricerca più approfondita, anche delle
tracce indirette del rilascio in protocolli, annotazioni a margine,
repertori o registri di abitabilità. Anche l’affermazione che il
numero civico non sia mai esistito è priva di fonti ed è smentita
dal certificato e dagli atti anagrafici e di stato civile dello
stesso Comune, che tiene toponomastica e stradario e, avendo le
prove a portata di mano, avrebbe dovuto dimostrarla (c.d. vicinanza
della prova).
È irrilevante, infine, la differenza tra i sei locali della
domanda di nulla osta del 1945 e i sette dell’abitabilità, che
tocca il merito edilizio e non l’accesso e comunque non prova che
il documento non esista. Il principio per cui non si può ordinare
la consegna di un atto inesistente vale solo se l’inesistenza è
attestata in modo completo e coerente. Quanto alla querela di
falso, non serve, perché l’art. 2700 c.c. dà piena prova alla
provenienza dell’atto pubblico e a ciò che il pubblico ufficiale
attesta di aver fatto o constatato, non a una ricognizione dei
propri archivi come quella comunale, che il giudice amministrativo
può controllare direttamente.
Abitabilità storica e stato legittimo: cosa può farne il
tecnico
Dal punto di vista tecnico la qualificazione edilizia
dell’immobile non è stata in realtà decisa, perché la pronuncia si
è arrestata prima, senza toccare né lo stato legittimo né la
divergenza tra pratica e certificato. Anche se la sentenza non lo
affronta, sul piano sistematico quel foglio vale la fatica.
L’abitabilità dell’epoca (oggi agibilità) veniva rilasciata,
secondo l’art. 221 del R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico delle leggi
sanitarie), dopo l’ispezione dell’ufficiale sanitario o di un
ingegnere delegato che verificava la conformità della costruzione
al progetto approvato e la sua salubrità; e l’art. 9-bis, comma
1-bis, del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia), pur fondando lo
stato legittimo dell’immobile sul titolo abilitativo, ammette
altri documenti probanti, compresi quelli d’archivio, quando il
titolo non era obbligatorio o quando ne esiste un principio di
prova ma non se ne trovano la copia o gli estremi, terreno sul
quale il Consiglio di Stato ha ricordato che l’incertezza
storica non equivale alla prova dell’abuso.
Il certificato non sostituisce però il titolo, e sul rapporto
tra agibilità e stato legittimo la giurisprudenza oscilla,
tanto che alcune pronunce escludono che il
certificato di agibilità attesti lo stato legittimo; resta un
tassello che il tecnico non può perdere.
Ne discende un metodo, ovvero istanze che indichino vecchi
civici, danti causa ed estremi delle pratiche e chiedano la
consultazione di protocolli e registri di abitabilità o, in
subordine, un’attestazione analitica, lo stesso percorso di
verifica che il volume Regolarità
edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari colloca a
monte di ogni giudizio sullo stato legittimo.
Accesso agli atti negato per documenti inesistenti: cosa cambia
dopo la sentenza
In conclusione, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso nei
limiti indicati in motivazione, ha annullato il provvedimento
comunale e, non potendo imporre la consegna di documenti di cui non
è accertata la detenzione, ha ordinato al Comune di riesaminare
l’istanza entro 30 giorni con una nuova e accurata ricerca
d’archivio, rilasciando i documenti reperiti o, altrimenti,
un’attestazione di irreperibilità motivata e analitica; ha invece
respinto l’istanza sulla querela di falso.
La pronuncia chiede agli uffici di cercare davvero e, quando non
trovano, di saper raccontare come hanno cercato, mentre al
proprietario conviene custodire ogni originale, perché un documento
esibito alza il livello di istruttoria esigibile.
Si consolida così un orientamento, già emerso nella sentenza
n. 15126/2024 del TAR Lazio su stato legittimo e accesso agli
atti, che non accetta il «non risulta» come risposta di comodo.
In un Paese in cui la storia edilizia di tante case passa ancora
per faldoni impolverati, un portale digitale non può diventare il
confine della ricerca amministrativa.
Certificato di abitabilità introvabile: le domande più
frequenti
Cosa fare se il Comune dice che il certificato di abitabilità
non esiste?
Si può chiedere il riesame al difensore civico competente o
ricorrere al TAR entro 30 giorni dalla risposta. Secondo il TAR
Lombardia (sentenza n. 4602/2026), il Comune non può limitarsi a
una formula di inesistenza ma deve documentare le ricerche svolte;
e se il proprietario esibisce l’originale, senza che il Comune ne
contesti l’autenticità, serve un’istruttoria rafforzata, estesa ai
riscontri indiretti in protocolli, repertori o registri di
abitabilità.
Il Comune può cercare una pratica edilizia solo nell’archivio
digitale?
Non se restano margini per altre verifiche d’archivio. Secondo
il TAR Lombardia (sentenza n. 4602/2026), fermarsi al portale,
anche sostenendo che sia copia fedele dell’archivio cartaceo, è una
limitazione che il Comune si impone da solo e rende insufficiente
la risposta all’istanza di accesso.
Che cosa deve contenere l’attestazione di irreperibilità dei
documenti?
Il Comune deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, se i
documenti non sono mai esistiti, sono andati smarriti o sottratti
oppure non sono stati trovati dopo ricerche accurate. In
quest’ultimo caso deve indicare le ricerche svolte, gli archivi e i
registri consultati, gli uffici coinvolti, le modalità di
conservazione degli atti e le ragioni del mancato reperimento.
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