consenso revocato e SCIA fermata


Un vecchio consenso del condominio può essere utilizzato per installare un ascensore nel cortile, anche quando l’assemblea lo ha successivamente revocato? E basta dichiararsi delegati dei proprietari nella SCIA per poter procedere? Sono le questioni affrontate dal TAR Campania, Napoli, Sezione Terza, nella sentenza n. 5046 pubblicata il 31 agosto 2026.

Il tribunale ha respinto il ricorso contro l’annullamento comunale della segnalazione presentata per un impianto elevatore destinato al superamento delle barriere architettoniche. La decisione riguarda una vicenda precisa: il consenso richiamato risaliva a un altro progetto, era stato revocato e la delega indicata nella nuova pratica non risultava documentata. Non equivale a un divieto generale di installare ascensori a proprie spese, né stabilisce che per qualsiasi intervento serva l’unanimità dei condòmini.

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Dal vecchio consenso alla nuova SCIA per il cortile

La controversia aveva alle spalle diversi passaggi. Nel 2013 il condominio aveva espresso un consenso generico a un intervento proposto da un’altra persona, senza elaborati tecnici. L’opera non era stata realizzata e l’assemblea aveva poi revocato l’autorizzazione con una delibera del 30 novembre 2022, confermata il 21 febbraio 2023.

Una prima SCIA, presentata nel giugno 2022, era stata annullata dal Comune nel gennaio 2023. Il ricorso contro quell’atto era stato respinto nel 2024: il precedente giudizio aveva considerato sia il venir meno del consenso sia criticità tecniche del progetto. Fra queste, il permanere di quattro gradini lungo il percorso di accesso alla piattaforma. È un rilievo riferito alla prima pratica, non una nuova verifica tecnica dell’impianto oggetto della sentenza del 2026.

Il 28 maggio 2024 era stata depositata una nuova SCIA per un ascensore nel cortile interno. Il condominio aveva chiesto al Comune di intervenire e, dopo un giudizio sul silenzio dell’amministrazione, il Comune aveva annullato la segnalazione il 4 settembre 2025. Il precedente ricorso sul silenzio imponeva all’ente di rispondere: non aveva già deciso, al suo posto, ogni questione sulla legittimità del nuovo progetto.

La delega dichiarata non risultava documentata

Nella nuova pratica il presentatore si qualificava come delegato del condominio. Il TAR ha però rilevato che dagli atti non emergeva la delega dei proprietari e non risultava neppure una richiesta all’assemblea per autorizzare l’ascensore oggetto della controversia.

È questo lo scarto decisivo tra la dichiarazione inserita nella SCIA e la situazione effettivamente comprovata. Non si trattava soltanto di un contrasto personale tra vicini: veniva messa in discussione la legittimazione a presentare quella segnalazione per quell’opera. Secondo il tribunale, in assenza dei presupposti richiesti la SCIA non poteva consolidarsi.

Il consenso del 2013 non risolveva il problema. Era stato espresso per un’iniziativa diversa, in termini generici e senza un progetto tecnico, ed era stato successivamente revocato. Nel precedente giudizio non erano state formulate specifiche contestazioni sulle maggioranze della revoca, né risultava impugnata la relativa delibera. La sentenza non afferma quindi che qualsiasi consenso possa essere ritirato senza limiti: valuta gli atti e le contestazioni di questa vicenda.

Perché il TAR distingue i diritti sulle parti comuni dal titolo edilizio

I ricorrenti invocavano l’articolo 1102 del Codice civile. La disposizione consente al partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune e di apportare, a proprie spese, modificazioni per il suo migliore godimento, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di utilizzarla secondo il loro diritto. Da qui la tesi che l’ascensore potesse essere realizzato senza compromettere l’uso del cortile.

Il TAR non ignora la giurisprudenza civile favorevole, in determinate circostanze, all’installazione da parte del singolo. Richiamando l’orientamento amministrativo, distingue però le controversie privatistiche tra condòmini dalla verifica dei presupposti della pratica edilizia. Nel caso esaminato, l’ascensore nel cortile è stato qualificato come innovazione da deliberare in assemblea, nell’ambito della disciplina sulle barriere architettoniche.

Pagare integralmente i lavori non colmava dunque la carenza riscontrata. D’altra parte, il Comune non può sostituirsi al giudice civile nel risolvere definitivamente una lite sui diritti reali: deve verificare seriamente la legittimazione del richiedente e approfondire le contestazioni di cui viene a conoscenza, senza trasformare l’istruttoria urbanistica in un processo sulla proprietà.

Per chi prepara un intervento, i due piani vanno coordinati: occorre valutare sia il diritto a utilizzare lo spazio comune sia la documentazione necessaria per la pratica. Una dichiarazione di delega non sostituisce la delega stessa; un principio generale sull’uso delle parti comuni non dimostra automaticamente che ogni progetto abbia gli stessi presupposti.

Il decorso di trenta giorni non risolve ogni carenza della SCIA

Un altro motivo di ricorso riguardava il tempo trascorso. I ricorrenti sostenevano che, superati i trenta giorni del controllo ordinario sulla SCIA edilizia, l’amministrazione potesse intervenire soltanto rispettando le condizioni dell’autotutela, con una motivazione sull’interesse pubblico e una valutazione dell’affidamento maturato.

Il tribunale ha risposto concentrandosi sulla completezza e sulla veridicità dei presupposti dichiarati. Perché la segnalazione produca gli effetti invocati, devono risultare comprovati i requisiti richiesti; nel caso concreto, la delega dichiarata non trovava riscontro e mancava la legittimazione rilevata dal TAR. Il semplice trascorrere del tempo non sanava questo difetto.

La decisione esclude inoltre un affidamento legittimo fondato su una rappresentazione dei fatti non corrispondente a quella accertata. È una valutazione amministrativa riferita alla pratica esaminata: non è una condanna penale e non autorizza a dire che ogni SCIA possa essere annullata in qualsiasi momento, senza condizioni.

La SCIA, inoltre, non va descritta come un permesso tacito ottenuto per silenzio-assenso. Per comprendere i diversi controlli e il ruolo dei documenti è utile la guida sulla SCIA edilizia, i tempi e la documentazione. Le fonti procedimentali riportate in fondo sono consultate nella versione del 4 settembre 2025, data dell’atto comunale contestato.

Quali interventi contempla l’articolo 78 senza delibera

La pronuncia richiama anche il secondo comma dell’articolo 78 del Testo unico edilizia. Se il condominio rifiuta di deliberare, oppure non delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, la norma consente ai soggetti individuati dalla disposizione di installare a proprie spese servoscala e strutture mobili facilmente rimovibili, nonché di modificare l’ampiezza delle porte per agevolare l’accesso.

Questa previsione non consente di sostituire liberamente le opere elencate con qualsiasi impianto. Per il TAR, il nuovo ascensore nel cortile oggetto della causa non rientrava nella strada alternativa così delineata. Anche la richiesta scritta e il rifiuto, o l’attesa prevista dalla norma, fanno parte del percorso: non basta presentare l’intervento come utile all’accessibilità.

Le esigenze di chi incontra difficoltà nell’uso dell’edificio restano importanti. La scelta tecnica deve però essere valutata insieme alla disponibilità degli spazi, agli atti condominiali e alle regole applicabili. Per il quadro progettuale generale si può consultare l’approfondimento su barriere architettoniche, obblighi e criteri di accessibilità.

La decisione e i documenti da chiarire prima dei lavori

Il ricorso è stato respinto e le spese del giudizio compensate, considerata la rilevanza degli interessi coinvolti. L’esito conferma l’atto comunale impugnato; non va presentato come una multa o come una condanna al risarcimento. L’ordinanza cautelare del gennaio 2026 aveva disposto una rapida trattazione del merito, non un’autorizzazione definitiva all’installazione.

Il punto pratico è verificare, prima del deposito, chi presenta la pratica, con quale titolo e per quale progetto. Se si agisce come delegati, occorre documentare la delega; se si richiama una delibera, va controllato che riguardi l’intervento attuale e che non sia stata revocata. Il progetto deve inoltre considerare l’intero percorso di accesso, non soltanto la presenza dell’impianto.

In presenza di dissenso o di atti assembleari controversi, tecnico e professionista legale possono chiarire il percorso praticabile. È diverso dal dare a un consenso generico e molto risalente il valore di autorizzazione permanente: proprio questa distanza tra documenti, dichiarazioni e nuovo intervento è al centro della decisione.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato

Sentenza n. 5046/2026 — copia PDF del testo ufficiale

TAR-Campania-5046-2026-consultazione.pdf – 64,6 KB

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