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La qualificazione edilizia di un dehors non dipende dalla sua semplice rimovibilità, ma dalla funzione concretamente svolta e dalla durata dell’utilizzo. Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, ha ritenuto necessario il permesso di costruire per una struttura di circa 100 mq, fissata al suolo e destinata a incrementare stabilmente la capacità ricettiva di un’attività di ristorazione. La decisione ribadisce che sono precarie solo le opere funzionali a esigenze realmente temporanee e contingenti.
Dehors: ai confini di un’opera edilizia molto particolare
Quali sono i dehors che, anche in virtù della normativa post Covid e delle novità del DL Salva Casa, possono essere realizzati in edilizia libera? Quando può bastare una SCIA? Quando, invece, non si scappa dal permesso di costruire? Che la precarietà, in edilizia, sia un concetto molto sopravvalutato è risaputo: quel che conta, per definire un’opera edilizia, è il suo ‘utilizzo’, aldilà del fatto che possa essere rimossa o meno.
Tutto questo è ben riassunto nella sentenza 6617/2026 del 24 agosto scorso del Consiglio di Stato, che si trova di fronte a una questione ricorrente: la definizione edilizia dei dehors e i titoli abilitativi necessari per la loro realizzazione.
Il ricorso: struttura antistante al ristorante
Una società chiede la riforma di una sentenza del TAR Campania che ha accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un immobile nel fabbricato al cui piano terra ha sede l’esercizio denominato “Il Salotto delle Donne”, adibito ad attività di “ristorazione con somministrazione di tipologia b (bar e caffè)”, e ha annullato l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Torre del Greco ad installare una struttura (dehors) antistante al suddetto fabbricato.
Il TAR, dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile alle autorizzazioni rilasciate in base ai diversi provvedimenti legislativi approvati nel periodo pandemico, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti sotto due profili: in primo luogo perché la struttura autorizzata non rientrerebbe nell’ambito dei dehors di tipologia A consentiti dal regolamento comunale, presentando elementi strutturali fissati al suolo e quindi stabili, mentre la norma regolamentare prevede la possibilità di installare solo tende o ombrelloni non fissati al suolo; in secondo luogo, considerato che la struttura si estende per una superficie occupata di 100 mq ed è dotata di elementi non facilmente amovibili, sarebbe necessario acquisire il titolo edilizio per la sua installazione.
Dehors: se manca il requisito della temporaneità, aumenta l’impatto edilizio
Palazzo Spada conferma le conclusioni del TAR, partendo dal presupposto della non riconducibilità della struttura installata alle tipologie di dehors consentite dal regolamento comunale, mancando l’elemento funzionale della temporaneità, provvisorietà o stagionalità della struttura; e, per altro verso, e proprio in ragione dell’assenza di tale elemento funzionale, si sostiene la necessità del previo ottenimento del permesso di costruire (non potendo l’intervento rientrare nell’attività edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del Testo unico edilizia).
La qualificazione urbanistico-edilizia del dehors
Palazzo Spada fornisce però delle indicazioni molto importanti, che possono rivestire carattere generale e ‘mitigare’ l’effetto di alcune norme d’urgenza che hanno sdoganato il dehors in edilizia libera.
Infatti, on riguardo alla questione giuridica centrale del giudizio, concernente la qualificazione urbanistico-edilizia della installazione del dehors e, in particolare, la possibilità di ricondurla alla categoria delle opere precarie per la cui esecuzione non sarebbe necessario il permesso di costruire, la prospettazione dell’appellante impone di verificare quale sia il criterio giuridicamente rilevante ai fini della qualificazione dell’intervento.
Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, alla quale il Collegio intende dare continuità, afferma che la nozione di precarietà non coincide né con la facile amovibilità della struttura, né con le caratteristiche dei materiali impiegati.
Costituisce principio costante, infatti, quello secondo cui la precarietà deve essere valutata in relazione alla funzione oggettivamente assolta dal manufatto e alle esigenze che esso è destinato a soddisfare (in tal senso, recentemente, si veda Consiglio di Stato, sez. I, 14 ottobre 2025, n. 1085, che ha chiarito come «la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e. 5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante»).
Ne consegue che un’opera è qualificabile come precaria soltanto quando sia funzionalmente destinata a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e circoscritte nel tempo, destinate a cessare entro un termine predeterminato o comunque oggettivamente prevedibile (in tal senso anche Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 177).
Precarietà, rimovibilità, trasformazione del territorio: cosa conta davvero?
Il Consiglio di Stato ha tra l’altro precisato che «la precarietà dell’opera non dipende dalla natura dei materiali utilizzati o dalla sua facile rimovibilità, ma dalla destinazione funzionale del manufatto a soddisfare esigenze temporanee e contingenti» e che «non possono essere considerate precarie le opere destinate ad un’utilizzazione stabile e duratura, ancorché realizzate con materiali facilmente amovibili» (ex multis: sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2597; id., 15 gennaio 2018, n. 150; id., 1 aprile 2016, n. 1291).
La ratio dell’orientamento risiede nella considerazione che ciò che rileva ai fini urbanistici è l’effetto di stabile trasformazione del territorio derivante dall’insediamento del manufatto. Per tale ragione la giurisprudenza ha costantemente escluso la natura precaria di strutture poste a servizio di attività economiche, commerciali o ricettive, quando risultino destinate ad ampliare in modo stabile la capacità di utilizzo dell’esercizio.
Un dehors di 100 mq al servizio del bar non può essere libero
Applicando tali principi al caso di specie, conclude il Consiglio di Stato, va osservato che “la struttura del dehors risulta avere una superficie particolarmente significativa, pari a circa 100 mq., dimensione che non può essere considerata marginale rispetto all’organizzazione dell’attività economica esercitata ma, anzi, si integra funzionalmente nell’attività di somministrazione esercitata dalla società ed è destinata ad ampliarne stabilmente la capacità ricettiva“.
In secondo luogo, manca il requisito della temporaneità: ciò è dimostrato dalla circostanza che la struttura risulta installata quantomeno a partire dal 2021.
La sostanziale continuità nel tempo delle autorizzazioni alla installazione depone in senso opposto rispetto alla prospettata temporaneità dell’esigenza soddisfatta, per cui, ai sensi dell’art. 3, primo comma, lettera e.5), del Testo unico edilizia, va considerato intervento di nuova costruzione da realizzare con permesso di costruire.
No alla SCIA, no all’edilizia libera. Senza permesso, è abusivo e va demolito.
FAQ TECNICHE: Titolo abilitativo per il dehors del bar | Ingenio
Quando un dehors può essere considerato un’opera precaria?
È precario solo il manufatto destinato a soddisfare un’esigenza temporanea, contingente e circoscritta nel tempo. Non basta che possa essere facilmente rimosso o che sia realizzato con materiali leggeri. Conta soprattutto la funzione concreta dell’opera e la durata dell’utilizzo.
La facile amovibilità del dehors consente sempre l’edilizia libera?
No. La possibilità di smontare o rimuovere la struttura non determina, da sola, la sua precarietà urbanistica. Anche un manufatto facilmente amovibile può richiedere un titolo edilizio se è destinato a un utilizzo stabile e produce una trasformazione permanente del territorio.
Perché il dehors di 100 mq esaminato dal Consiglio di Stato richiede il permesso di costruire?
La struttura ha una superficie significativa ed è risultata funzionalmente integrata nell’attività di ristorazione, aumentando in modo stabile la capacità ricettiva del locale. Inoltre, la sua presenza dal 2021 escludeva una reale esigenza temporanea o stagionale.
Un dehors destinato a un’attività commerciale può essere considerato precario?
Sì, ma solo se l’installazione risponde effettivamente a un’esigenza temporanea. La giurisprudenza esclude invece la precarietà quando la struttura serve stabilmente ad ampliare gli spazi o la capacità operativa di un’attività economica, commerciale o ricettiva.
Qual è il criterio decisivo per stabilire quale titolo edilizio serve?
Occorre valutare l’effettiva incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento, considerando funzione, caratteristiche, durata e impatto sul territorio. Se il dehors realizza una trasformazione stabile e non soddisfa esigenze temporanee, può essere qualificato come nuova costruzione e richiedere il permesso di costruire.
LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO
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