La presentazione della domanda di accertamento di conformità in sanatoria ex articolo 36-bis TUE può incidere anche sul processo già pendente contro un ordine di demolizione, è quanto emerge dalla sentenza n. 989/2026 del TAR Lazio, Latina. In essa è stato dichiarato improcedibile un ricorso all’ordinanza di demolizione dopo che gli stessi ricorrenti avevano comunicato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo deciso di presentare al Comune un’istanza ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 380/2001. Potrebbe essere una buona notizia, ma occorre circoscrivere il perimetro perchè occorrono alcune condizioni necessarie, per cui prima partiamo dal caso specifico.
Sul punto si rammenta preliminarmente che nella sentenza del Cons. di Stato n. 1119/2025: «la presentazione di una domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2011 non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio pregresso né lo rende definitivamente inefficace ma comporta la mera sospensione della sua esecutività fino alla definizione – anche tacita – della domanda (cfr., ex multis, Cons. di Stato n. 2952/2024, n. 2916/2024, n. 7680/2023)… Il rigetto dell’istanza di sanatoria non impone, di conseguenza, al Comune l’emanazione di una nuova ordinanza di demolizione, riacquistando piena efficacia ed esecutività quella già precedentemente adottata» (vedi anche Cons. di Stato 24/05/2024, n. 4633).
Un locale interrato destinato a garage
Il giudizio riguardava un’ordinanza comunale di demolizione emessa nell’agosto 2019 nei confronti della realizzazione abusiva di un locale interrato e destinato a garage. Nel corso del giudizio, a luglio 2026, la difesa dei ricorrenti ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, motivata dalla loro possibilità di presentare al Comune la domanda di accertamento di conformità ex articolo 36-bis del D.P.R. 380/2001.
Questo passaggio è nodale perchè, la sentenza non ha affermato che il locale interrato potesse essere regolarizzato mediante l’articolo 36-bis, e non contiene una valutazione nel merito dei relativi presupposti. Piuttosto, il TAR ha preso atto della dichiarazione dei ricorrenti che non avevano più interesse a far annullare l’ordinanza di demolizione in vista della presentazione della sanatoria e, applicando il principio dispositivo del processo amministrativo, dichiara l’improcedibilità. Infatti, la possibile presentazione della nuova istanza costituisce quindi il presupposto fattuale della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte, non una pronuncia giudiziale sulla sanatoria dell’opera contestata: «non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito».
Cosa cambia con l’accertamento di conformità ex articolo 36-bis
La scelta processuale evidenziata dalla sentenza ha confermato l’importanza di riesaminare la configurazione degli illeciti edilizi anche quando esiste già un contenzioso contro un provvedimento repressivo già disposto dall’Amministrazione; tuttavia, la presentazione dell’istanza e la sua effettiva accoglibilità sono questioni distinte.
Prima di abbandonare o ridimensionare una tutela giudiziaria occorre quindi verificare puntualmente se la difformità concreta rientri davvero nell’ambito applicativo dell’articolo 36-bis DPR 380/2001 e quali effetti produca la nuova domanda sul procedimento repressivo. Questa sentenza ha dato il vantaggio al ricorrente di ritirare il proprio ricorso al TAR contro l’ordinanza di demolizione, senza però incidere sulla sanabilità sostanziale del garage. Chissà se potrà essere sanato, perchè se tale opera risultasse effettuata in assenza di permesso di costruire, difficilmente potrà essere regolarizzata con la procedura articolo 36-bis.
Non vi è quindi una decisione sulla legittimità dell’ordine di demolizione né una valutazione giudiziale positiva sull’istanza ex articolo 36-bis.
Conclusioni e consigli utili
La pronuncia è utile soprattutto per evitare una lettura eccessiva del suo esito: l’improcedibilità del ricorso non equivale alla sanatoria dell’abuso o annullamento dell’ordinanza di demolizione. Caso mai registra una scelta processuale della parte, intervenuta dopo la valutazione tecnica circa la possibilità di percorrere la procedura dell’articolo 36-bis.
In casi analoghi è opportuno coordinare attentamente verifica tecnica, procedimento di regolarizzazione e strategia processuale: prima di dichiarare cessato l’interesse al ricorso occorre conoscere con precisione i presupposti e i possibili esiti della domanda di accertamento di conformità.
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Riferimenti normativi
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 36-bis
- D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, articolo 87, comma 4-bis
- D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, articolo 85, comma 9
- D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, articolo 35, comma 1, lettera c)
Giurisprudenza citata
- TAR Lazio, Latina, Sezione Prima, 28 settembre 2026, n. 989
Keywords correlate
- articolo 36-bis DPR 380/2001
- accertamento di conformità
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