multa di 20.000 euro confermata


Un ordine di demolizione del 2020, un’abitazione che il proprietario sosteneva fosse anteriore al 1967 e, due anni dopo, una sanzione di 20.000 euro per non aver eseguito il ripristino. La controversia esaminata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana riguarda un insieme di opere realizzate in un’area soggetta a vincoli, senza i titoli e gli assensi richiesti.

Con la sentenza n. 674/2026, pubblicata il 30 settembre 2026, il CGARS ha respinto l’appello del proprietario. Restano quindi fermi l’ordine di demolizione e la sanzione pecuniaria. La decisione distingue il problema della regolarità dell’edificio dalla successiva mancata esecuzione dell’ingiunzione: i 20.000 euro non sono il prezzo da pagare per poter conservare le opere.

L’abitazione, i manufatti agricoli e i vincoli contestati

Il sopralluogo comunale aveva individuato un fabbricato residenziale a due elevazioni fuori terra, con tetto a due falde, e altri manufatti utilizzati per attività agricole e deposito. Per le opere non risultavano rilasciati i titoli abilitativi. L’ordinanza richiamava anche la mancanza degli assensi dovuti per il vincolo idrogeologico e per la tutela paesaggistica delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua.

Il proprietario contestava la demolizione sostenendo che la casa fosse stata costruita prima del 1° settembre 1967 e che le strutture accessorie fossero precarie e rimovibili. Chiedeva inoltre di valutare una sanzione in denaro in luogo della demolizione. Dopo il rigetto del ricorso al TAR, ha proposto appello anche contro la sanzione di 20.000 euro irrogata nel settembre 2022 per l’inottemperanza.

Il caso non riguarda quindi soltanto la scelta tra una pratica edilizia e un’altra. La mancanza del permesso di costruire e quella degli assensi collegati ai vincoli erano ragioni distinte poste alla base del provvedimento.

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Perché la mancata demolizione è costata 20.000 euro

Il fondamento della sanzione è l’articolo 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001, nel testo applicabile al provvedimento del 2022. La disposizione prevede una sanzione da 2.000 a 20.000 euro quando l’autorità constata l’inottemperanza. Per gli abusi nelle aree e sugli edifici richiamati dall’articolo 27, comma 2, comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, l’importo è quello massimo.

Secondo il CGARS, in questa controversia il Comune aveva correttamente applicato i 20.000 euro. La condotta sanzionata non era la costruzione abusiva considerata isolatamente, ma il mancato adempimento spontaneo a un ordine di ripristino legittimo per opere in zona vincolata.

Per questo il tentativo di ridimensionare la consistenza dell’abuso non eliminava il presupposto della sanzione. L’inottemperanza resta tale tanto per un intervento rilevante quanto per un abuso più modesto, quando ricorrono le condizioni della norma. La conclusione non va estesa a ogni irregolarità edilizia: occorrono un ordine legittimo, la mancata ottemperanza accertata e i presupposti del regime sanzionatorio applicabile.

Il pagamento di questa multa non sostituisce la demolizione e non costituisce una sanatoria. È una conseguenza aggiuntiva della mancata esecuzione dell’ordine, distinta dall’eventuale sanzione sostitutiva prevista, in altri casi e con altri requisiti, per determinate difformità.

La dichiarazione “ante 1967” non ha superato le prove fotografiche

Il proprietario richiamava dichiarazioni inserite negli atti, una perizia giurata e fotografie storiche. I giudici hanno però ritenuto che non fosse stata dimostrata l’epoca di costruzione del fabbricato nella consistenza attuale.

Le immagini esaminate indicavano una sagoma storica diversa da quella dell’abitazione contestata; due fotografie satellitari collocavano inoltre la realizzazione del tetto tra agosto 2016 e giugno 2017. La discussione non poteva quindi esaurirsi nell’affermazione che sul terreno fosse esistito qualcosa molti decenni prima.

Il Collegio richiama l’onere del proprietario di fornire elementi oggettivi, certi e univoci sull’epoca dell’opera. Una dichiarazione sostitutiva non basta da sola a contraddire l’istruttoria comunale; anche una relazione tecnica di parte deve essere sostenuta dai documenti e dalle verifiche su cui fonda le proprie conclusioni.

Non significa che ogni vecchia fotografia sia risolutiva o che il catasto determini automaticamente la data di costruzione. Conta la corrispondenza tra documento, luogo, sagoma e fase costruttiva. La prova dell’edificio originario non si estende senza verifica a sopraelevazioni, coperture o altre trasformazioni successive.

Non basta contestare una sola ragione dell’ordinanza

La decisione affronta anche il problema dei provvedimenti fondati su più ragioni autonome. Se una motivazione sufficiente a sorreggere l’ordine rimane ferma, le contestazioni rivolte soltanto alle altre possono non consentire l’annullamento.

Nel caso concreto il CGARS ha rilevato che non erano stati censurati specificamente tutti i profili relativi ai vincoli, anche con riguardo alla loro data di apposizione rispetto alla costruzione sostenuta dal privato. Il Collegio ha ravvisato profili di inammissibilità e ha comunque esaminato le contestazioni, ritenendole infondate anche nel merito.

Il passaggio non afferma che qualsiasi vincolo successivo alla costruzione operi retroattivamente. Evidenzia la necessità di affrontare le ragioni effettive dell’ordinanza con argomenti e documenti pertinenti. La guida sull’autorizzazione paesaggistica spiega perché titolo edilizio e assenso per la tutela del paesaggio restano verifiche distinte.

La multa per inottemperanza non è la fiscalizzazione dell’abuso

Il proprietario chiedeva di considerare una sanzione pecuniaria al posto del ripristino. Il CGARS richiama però il carattere eccezionale della sostituzione prevista per le parziali difformità dall’articolo 34 del Testo Unico Edilizia: non è una facoltà generalizzata di scegliere se demolire o pagare.

La possibilità di applicarla va valutata nella fase esecutiva, sulla base dei requisiti di legge e della prova rigorosa del pregiudizio alla parte conforme. Non è il Comune a dover riconoscere preventivamente e in ogni caso questa soluzione prima di impartire l’ordine. La mancata sostituzione non rendeva quindi illegittima l’ingiunzione esaminata.

Si tratta di un meccanismo diverso dalla sanzione per non aver rispettato l’ordine. Confondere le due somme conduce a un errore pratico: versare i 20.000 euro non equivale a ottenere il mantenimento dell’immobile.

Serre e tettoie: la rimovibilità non dimostra la temporaneità

Anche per le strutture agricole il CGARS ha respinto la tesi secondo cui materiali leggeri e possibilità di smontaggio fossero sufficienti a escludere la demolizione. Le opere connesse devono essere valutate nel loro insieme, senza frazionarle artificialmente.

La precarietà dipende soprattutto dalla funzione: un manufatto destinato a soddisfare esigenze stabili non diventa temporaneo perché è costruito con metallo o pannelli facilmente removibili. Nel caso esaminato non erano stati forniti elementi ulteriori che dimostrassero esigenze contingenti e circoscritte nel tempo. La sentenza non dichiara abusiva ogni serra o tettoia agricola, ma conferma la valutazione delle strutture concretamente accertate.

L’esito dell’appello e le verifiche da non rinviare

Il CGARS ha respinto l’appello e condannato il proprietario a 2.000 euro di spese processuali, oltre spese generali e accessori di legge. Questa somma è distinta dalla sanzione amministrativa di 20.000 euro rimasta ferma.

Per chi riceve un’ingiunzione, la verifica va svolta con un tecnico e un legale sul testo dell’ordine, sui titoli, sui vincoli e sulle prove dell’epoca delle singole opere. Occorre distinguere contestazione del provvedimento, eventuali rimedi praticabili e obblighi di esecuzione: l’età dichiarata dell’immobile, la rimovibilità dei materiali e la disponibilità a pagare non sostituiscono queste valutazioni.

Allegato riservato

Sentenza n. 674/2026 — copia PDF del testo ufficiale

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