Differenze e similitudini nelle procedure per la rottamazione
Abstract: Dal 20 febbraio 2026 il fermo amministrativo fiscale non impedisce più, ricorrendone i presupposti, la rottamazione e la cancellazione dai pubblici registri di un veicolo fuori uso. La legge 26 gennaio 2026, n. 14 ha modificato sia il d.lgs. n. 209/2003 sia l’art. 231 del d.lgs. n. 152/2006, introducendo una disciplina destinata a incidere direttamente sull’attività della Polizia locale e degli enti proprietari delle strade. Per i veicoli iscritti al PRA rinvenuti dagli organi pubblici, non reclamati o acquisiti per occupazione, l’ente competente attesta l’inutilizzabilità e ne dà comunicazione al proprietario entro sette giorni; in assenza di opposizione nei sessanta giorni successivi alla ricezione, può procedere alla rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA nonostante il fermo fiscale. Quando ricorrono ragioni di incolumità o sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione, tutela ambientale, esigenze militari o urgenti esigenze di tutela del patrimonio stradale, la rimozione deve invece essere disposta immediatamente, senza attendere il decorso dei sessanta giorni, ferma restando la successiva procedura necessaria per giungere alla demolizione. La novità deve essere coordinata con la disciplina dei veicoli abbandonati e, soprattutto, non deve essere confusa con il fermo amministrativo previsto dal Codice della strada: la nuova non opponibilità riguarda espressamente il fermo fiscale dell’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973.
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Rottamazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo (l. 14/2026)
La nuova disciplina che consente la rottamazione dei veicoli sottoposti a fermo
Il problema che per anni ha bloccato la demolizione
Un’autovettura ormai inutilizzabile rimane per mesi, talvolta per anni, sulla strada. Il proprietario non la recupera, le condizioni peggiorano, il mezzo può diventare ricettacolo di rifiuti o fonte di pericolo e l’ente pubblico vorrebbe eliminarlo. La visura al Pubblico registro automobilistico rivela però l’esistenza di un fermo amministrativo fiscale.
È una situazione tutt’altro che teorica per Comuni, enti proprietari delle strade e Corpi di Polizia locale.
Fino all’intervento legislativo del 2026, il fermo costituiva uno dei principali ostacoli alla cancellazione del veicolo dal PRA e finiva così per produrre un paradosso: una misura destinata a garantire la riscossione di un credito pubblico poteva concorrere a mantenere indefinitamente sul territorio un bene ormai privo di concreta utilità economica, il cui recupero e custodia producevano ulteriori costi per la collettività.
La legge 26 gennaio 2026, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio ed entrata in vigore il 20 febbraio 2026, modifica radicalmente questo scenario.
Il principio introdotto è semplice ma di notevole portata operativa: il fermo amministrativo fiscale non è più opponibile alla rottamazione di un veicolo fuori uso.
La legge interviene parallelamente sull’art. 5 del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, attraverso i nuovi commi 8-bis e 8-ter, e sull’art. 231 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attraverso i nuovi commi 5-bis e 5-ter, in modo da coprire i diversi veicoli rientranti nei rispettivi ambiti applicativi.
Prima distinzione fondamentale: quale “fermo amministrativo”?
È probabilmente il primo punto da chiarire per evitare errori operativi.
La legge n. 14/2026 si riferisce espressamente al fermo amministrativo fiscale disciplinato dall’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal d.m. 7 settembre 1998, n. 503, cioè al fermo iscritto sul veicolo nell’ambito della riscossione.
Non va quindi automaticamente estesa al fermo amministrativo quale sanzione accessoria prevista dall’art. 214 del Codice della strada, che appartiene a un diverso istituto giuridico e segue la propria disciplina.
Questa distinzione è essenziale: dire genericamente che «dal 2026 si possono demolire i veicoli sottoposti a fermo amministrativo» sarebbe tecnicamente impreciso. La nuova regola di non opponibilità introdotta dalla legge n. 14 riguarda il fermo fiscale. Per i veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca ai sensi del Codice della strada continuano a operare le specifiche procedure degli artt. 213, 214 e 215-bis C.d.S. e della normativa collegata. Il Ministero dell’interno mantiene infatti una disciplina distinta per questi istituti.
Il fermo fiscale non impedisce più la cancellazione
Il nuovo art. 5, comma 8-bis, del d.lgs. n. 209/2003 stabilisce che alla richiesta di cancellazione del veicolo fuori uso dal PRA o dagli altri registri previsti dalla legge non può essere opposta l’iscrizione del fermo fiscale.
La previsione comprende espressamente anche i veicoli rinvenuti dagli organi pubblici, quelli non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione. Una disciplina sostanzialmente parallela è stata inserita nell’art. 231 del Testo unico ambientale per i veicoli ricadenti nel relativo campo di applicazione.
Il legislatore ha però introdotto una salvaguardia: se il veicolo da rottamare è gravato dal fermo, al proprietario o a chi ne acquisisca la disponibilità per suo tramite non può essere riconosciuta un’agevolazione, un contributo o un incentivo pubblico per acquistare un nuovo veicolo. La non opponibilità non opera, inoltre, per la radiazione finalizzata all’esportazione.
La ratio è evidente: consentire di eliminare un bene divenuto rifiuto senza trasformare la nuova disciplina in un meccanismo per aggirare il fermo fiscale e accedere contemporaneamente a incentivi pubblici.
L’attestazione di inutilizzabilità diventa il documento centrale
L’altra grande novità è rappresentata dall’attestazione di inutilizzabilità.
L’art. 3 della legge n. 14/2026 stabilisce che, nei procedimenti riguardanti i veicoli rinvenuti o non reclamati, essa è rilasciata dal competente ufficio della Polizia locale oppure dall’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada. Per i veicoli sottoposti a fermo fiscale, l’attestazione deve accompagnare la richiesta di cancellazione dal PRA o dagli altri registri presso la Motorizzazione.
Anche ACI ha adeguato le proprie indicazioni: dal 20 febbraio 2026 il fermo non costituisce più un ostacolo alla radiazione per demolizione e, in presenza del fermo, la pratica deve essere accompagnata dall’attestazione di inutilizzabilità.
Il rilascio dell’attestazione viene inoltre qualificato dalla legge come servizio a domanda individuale e i Comuni possono determinarne costo complessivo e tariffa secondo le disposizioni richiamate dalla stessa legge.
Per la Polizia locale si tratta quindi di una competenza nuova e tutt’altro che marginale: l’accertamento tecnico-amministrativo dell’inutilizzabilità diventa il presupposto documentale attraverso il quale può essere superato il fermo fiscale ai fini della definitiva eliminazione del mezzo.
Il veicolo viene trovato sulla strada: da dove comincia la procedura
Occorre però evitare un secondo equivoco. Veicolo vecchio, veicolo apparentemente abbandonato e veicolo fuori uso non sono automaticamente sinonimi.
Al rinvenimento occorre innanzitutto documentare puntualmente lo stato del mezzo e identificarlo, quando possibile, attraverso targa e numero di telaio; verificare la titolarità mediante le banche dati disponibili; accertare l’eventuale presenza di denunce di furto o altri vincoli e stabilire quale disciplina giuridica sia concretamente applicabile.
Continua infatti a esistere il d.m. 22 ottobre 1999, n. 460, che disciplina i veicoli rinvenuti dagli organi pubblici in condizioni tali da far presumere lo stato di abbandono e il loro conferimento ai centri di raccolta.
La legge n. 14/2026 non trasforma quindi qualsiasi autoveicolo parcheggiato da molto tempo in un rifiuto e non attribuisce alla pubblica amministrazione un generale potere di demolire automobili semplicemente perché degradate.
È necessaria una attestazione di inutilizzabilità fondata sullo stato concreto del mezzo.
Il procedimento ordinario: attestazione, comunicazione, sessanta giorni
Quando il veicolo iscritto al PRA rinvenuto dall’organo pubblico è inutilizzabile, il nuovo procedimento può essere ricostruito in una sequenza precisa.
- Rinvenimento e accertamenti. L’organo operante identifica il mezzo, documenta luogo e condizioni, esegue gli accertamenti nelle banche dati e verifica proprietario e vincoli.
- Attestazione dell’inutilizzabilità. Il competente ufficio della Polizia locale o l’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada formalizza l’attestazione prevista dalla legge.
- Comunicazione al proprietario. L’ente deve comunicare l’attestazione al proprietario risultante dal PRA senza ritardo e comunque entro sette giorni, mediante PEC o altro mezzo idoneo.
- Termine per l’opposizione. Dal momento della ricezione decorrono sessanta giorni durante i quali il proprietario può opporsi all’attestazione di inutilizzabilità, sempre mediante PEC o altro mezzo idoneo.
- Mancata opposizione. Trascorsi sessanta giorni senza opposizione, l’ente può procedere alla rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA.
- Fermo fiscale. L’eventuale fermo ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973 non può impedire la cancellazione.
- Conferimento. Il veicolo deve essere avviato al centro di raccolta autorizzato secondo la disciplina dei veicoli fuori uso e dei rifiuti.
- Radiazione. Alla pratica di cancellazione del mezzo gravato da fermo viene allegata l’attestazione di inutilizzabilità.
È quindi importante notare che i sessanta giorni non sono un termine per “rimuovere” il veicolo in senso assoluto, ma costituiscono il termine concesso al proprietario per opporsi all’attestazione prima che, nel procedimento ordinario, l’ente possa procedere alla definitiva eliminazione del bene.
Quando il veicolo costituisce pericolo: la rimozione è immediata
Il legislatore ha però previsto un secondo percorso, fondamentale per l’attività su strada.
Se al momento del rinvenimento sussistono motivi di incolumità pubblica, sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione stradale, tutela ambientale, esigenze di carattere militare oppure urgenti e improrogabili motivi di tutela del patrimonio stradale, la legge dispone che la rimozione avvenga immediatamente.
Non occorre quindi lasciare per sessanta giorni sulla strada una carcassa pericolosa aspettando che maturi il termine per l’opposizione.
È però necessario distinguere rimozione e demolizione.
La disposizione autorizza espressamente l’immediata rimozione dal luogo nel quale il veicolo costituisce il pericolo; non dice che il pericolo consenta di saltare ogni garanzia procedimentale e demolire immediatamente il bene prima di completare gli adempimenti previsti.
In termini operativi, quindi, il veicolo può essere prelevato immediatamente e collocato in luogo idoneo, mentre prosegue il procedimento relativo all’attestazione, alla comunicazione al proprietario e alla definitiva destinazione alla demolizione.
È opportuno che il verbale descriva analiticamente le circostanze che giustificano l’urgenza: posizione del mezzo, condizioni strutturali, dispersione o rischio di dispersione di sostanze, ostacolo o pericolo per la circolazione, condizioni igienico-ambientali, rischio incendio o qualunque altro elemento concretamente riscontrato. La recente attenzione delle Prefetture alla materia deriva anche dalla presenza di carcasse abbandonate e dal rischio di incendi; nell’aprile 2026 la Prefettura di Trapani ha espressamente richiamato gli enti territoriali alla ricognizione e alla rimozione dei mezzi in stato di abbandono.
Veicolo non pericoloso e veicolo pericoloso: la differenza pratica
Il sistema può quindi essere sintetizzato in due percorsi.
|
Situazione |
Rimozione |
Comunicazione proprietario |
Opposizione |
Demolizione |
|---|---|---|---|---|
|
Veicolo inutilizzabile senza ragioni di immediato pericolo |
dopo il procedimento ordinario |
entro 7 giorni |
60 giorni dalla ricezione |
dopo mancata opposizione |
|
Veicolo inutilizzabile con ragioni di incolumità, sicurezza, ambiente o tutela urgente della strada |
immediata |
resta necessaria |
resta rilevante per la definitiva procedura |
dopo completamento del procedimento |
La differenza, dunque, riguarda essenzialmente il momento della rimozione fisica dall’area, non la possibilità di cancellare senza formalità il diritto del proprietario.
Cosa accade se il proprietario si oppone
Questo è uno dei punti sui quali la legge lascia maggiore spazio alla gestione amministrativa del caso concreto.
Il nuovo comma stabilisce positivamente che, se il proprietario non si oppone entro sessanta giorni, l’ente può procedere alla demolizione. Ne consegue che una opposizione tempestiva impedisce di utilizzare automaticamente il meccanismo semplificato fondato sul silenzio del proprietario.
L’opposizione dovrà quindi essere istruita dall’ente, verificando le ragioni dedotte e, in particolare, se il mezzo sia realmente inutilizzabile o se il proprietario intenda legittimamente recuperarlo e ripristinarne le condizioni.
Non sarebbe corretto interpretare la legge nel senso che una semplice opposizione possa sempre e indefinitamente imporre alla collettività la permanenza su area pubblica di un veicolo-rifiuto: entrano infatti nuovamente in gioco la disciplina ambientale, quella sull’abbandono, le norme del Codice della strada e gli eventuali ulteriori poteri dell’ente. Ma in questa ipotesi non si può considerare perfezionato il procedimento semplificato previsto dai nuovi commi 8-ter e 5-ter.
Se il proprietario non è reperibile
La legge richiede che la comunicazione sia indirizzata al proprietario risultante dal PRA e utilizza la formula «PEC o altro mezzo idoneo».
Questo impone particolare attenzione alla prova dell’avvenuta comunicazione, perché proprio dalla ricezione decorre il termine di sessanta giorni.
Nei casi di irreperibilità non è quindi prudente equiparare automaticamente una comunicazione non consegnata alla mancata opposizione: dovranno essere utilizzate le ordinarie modalità legalmente idonee a perfezionare la comunicazione/notificazione, documentandone l’esito nel fascicolo.
Il proprietario può ora rottamare personalmente un veicolo con fermo fiscale
La riforma non riguarda soltanto i mezzi trovati sulla strada.
La portata del nuovo comma 8-bis è più ampia: anche il proprietario di un veicolo fuori uso gravato da fermo fiscale può accedere alla rottamazione, senza dover necessariamente ottenere prima la cancellazione del fermo.
ACI conferma che dal 20 febbraio 2026 la presenza del fermo non impedisce più la radiazione per demolizione; è però necessaria l’attestazione di inutilizzabilità, che deve essere allegata alla richiesta di cancellazione dal PRA e dall’Archivio nazionale veicoli.
Questo elimina una delle maggiori distorsioni del sistema precedente: il proprietario privo delle risorse necessarie per estinguere il debito fiscale non è più costretto a conservare indefinitamente un veicolo ormai tecnicamente destinato alla demolizione.
Il debito, naturalmente, non viene cancellato dalla rottamazione dell’automobile: viene meno il bene sul quale il fermo era iscritto, non l’obbligazione tributaria che aveva determinato la misura.
Non confondere questa procedura con l’art. 215-bis del Codice della strada
Un altro errore da evitare riguarda i veicoli già presenti nelle depositerie perché sottoposti a sequestro, fermo o confisca secondo il Codice della strada.
L’art. 215-bis C.d.S. prevede una propria procedura di ricognizione e alienazione dei veicoli giacenti, e le Prefetture continuano nel 2026 a pubblicare gli elenchi dei mezzi interessati. Ad esempio, la Prefettura di Foggia chiarisce che, nei casi previsti, la mancata assunzione della custodia comporta conseguenze specifiche e l’avvio delle procedure di alienazione tramite Agenzia del demanio.
Analogamente, per i veicoli sequestrati o fermati secondo gli artt. 213 e 214 C.d.S. continua a operare il sistema del custode-acquirente e delle specifiche procedure previste dal Codice.
Sono procedimenti differenti e non devono essere sovrapposti alla nuova disciplina del fermo fiscale.
Anche i costi devono essere considerati
La rimozione di una carcassa non è gratuita: recupero, trasporto, deposito, custodia, conferimento e demolizione producono costi.
La Prefettura di Trapani, nel richiamare nell’aprile 2026 gli enti alla nuova disciplina, ha ricordato che gli oneri finanziari del prelievo, trasporto, conferimento, custodia e rottamazione sono posti a carico del proprietario e, quando non sia possibile imputarglieli, possono gravare sull’ente gestore dell’area nella quale il mezzo è stato rinvenuto.
La legge n. 14/2026 contiene inoltre una clausola di invarianza finanziaria: l’attuazione non deve produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni devono operare con le risorse disponibili.
È uno degli aspetti potenzialmente più problematici della riforma: il legislatore ha finalmente rimosso l’ostacolo giuridico costituito dal fermo fiscale, ma una parte rilevante dell’effettività della disciplina dipenderà dall’organizzazione e dalle risorse degli enti territoriali.
Una procedura operativa per i Comandi di Polizia locale
Alla luce della disciplina vigente, un Comando chiamato a intervenire su un veicolo apparentemente abbandonato su area pubblica dovrebbe costruire un fascicolo amministrativo nel quale risultino chiaramente rinvenimento e documentazione fotografica; identificazione mediante targa e telaio; interrogazione delle banche dati e visura PRA; accertamento dell’eventuale furto, sequestro, fermo fiscale o di altri vincoli; verifica delle condizioni che consentono di qualificare il mezzo come fuori uso; attestazione di inutilizzabilità; individuazione del proprietario; comunicazione entro sette giorni; prova della ricezione; eventuale opposizione o decorso dei sessanta giorni; provvedimento di avvio alla demolizione; conferimento a centro autorizzato; certificato di rottamazione e cancellazione dai registri.
Se ricorrono le condizioni di pericolo individuate dalla legge, al fascicolo deve aggiungersi una motivazione particolarmente puntuale della rimozione immediata, con documentazione dello stato dei luoghi e delle circostanze che non consentivano di attendere.
È una tracciabilità importante non soltanto sul piano amministrativo, ma anche perché la qualificazione di un’automobile come veicolo fuori uso determina il passaggio da un bene registrato appartenente a un privato a un bene destinato alla gestione come rifiuto e alla distruzione definitiva.
La riforma risolve un paradosso, ma aumenta la responsabilità degli enti
La novità introdotta nel 2026 era attesa perché affronta finalmente una contraddizione evidente: un vincolo fiscale non può trasformarsi nella ragione per conservare indefinitamente sulla strada un bene ormai inutilizzabile e destinato a diventare rifiuto.
La soluzione scelta dal legislatore cerca di contemperare quattro interessi differenti: quello del creditore pubblico che ha iscritto il fermo, quello del proprietario del veicolo, quello dell’ente chiamato a gestire il territorio e quello collettivo alla sicurezza stradale e ambientale.
Il fermo fiscale non scompare e il debito non viene condonato; semplicemente, quando il bene non possiede più una funzione utile e ricorrono i presupposti della rottamazione, il fermo non può impedirne la cancellazione.
Per la Polizia locale la riforma comporta, però, qualcosa di più di una semplificazione. La legge attribuisce espressamente al competente ufficio della Polizia locale — o all’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada — il compito di rilasciare quell’attestazione di inutilizzabilità che diventa la chiave dell’intero procedimento.
È quindi una norma che elimina un ostacolo, ma contemporaneamente trasferisce sul livello territoriale una responsabilità istruttoria significativa.
Dal 20 febbraio 2026, davanti a un’automobile fuori uso gravata da fermo fiscale, la risposta non può più essere semplicemente «non possiamo demolirla perché c’è il fermo».
La domanda corretta è diventata un’altra: il veicolo è effettivamente inutilizzabile, quale procedura deve essere applicata e ricorrono condizioni tali da imporne l’immediata rimozione?
Ed è dalla corretta risposta a queste tre domande che oggi dipende la legittimità dell’intero procedimento.
Riferimenti normativi essenziali
- Legge 26 gennaio 2026, n. 14, Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo;
- d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, artt. 5 e 13; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 231;
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86; d.m. 7 settembre 1998, n. 503;
- d.m. 22 ottobre 1999, n. 460; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 213, 214 e 215-bis.
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