Pergotenda bioclimatica su ruote: niente permesso, si fa tutto in edilizia libera | Ingenio | Articoli



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Il TAR Campania, in una recente sentenza, chiarisce i confini dell’edilizia libera per le pergotende, valorizzando la funzione effettiva dell’opera e il carattere retrattile della copertura. Una struttura leggera, aperta, non stabilmente infissa al suolo, nella quale la tenda costituisce l’elemento principale e l’intelaiatura svolge una funzione accessoria di sostegno, non determina una nuova superficie utile né una stabile trasformazione del territorio. In questi casi trova applicazione l’art. 6, comma 1, lett. b-ter), del DPR 380/2001, che consente la realizzazione senza permesso di costruire.


La pergotenda del contendere

La pergotenda è una delle opere edilizie che più si presta a fraintendimenti: a volte, infatti, si pensa di poter procedere in edilizia libera quando in realtà la tenda non è l’elemento principale dell’opera, requisito fondamentale per non rientrare nella nozione di tettoia o pergolato, con conseguente demolizione in caso di assenza del permesso.

Altre volte, invece, l’edilizia libera ‘prevale’ proprio perché l’opera è effettivamente qualificabile come pergotenda: è il caso della sentenza 5261/2026 del Tar Campania, che ha per protagonista una pergotenda bioclimatica di 13 metri quadrati, poggiata su ruote, con intelaiatura verticale ed orizzontale metallica e copertura in tessuto retrattile, aperta su tutti i lati.

I motivi dell’ordine di demolizione

Il comune, pur riconoscendo la esistenza, nell’area pertinenziale dell’immobile, di una “pergotenda bioclimatica, poggiata su ruote, con intelaiatura verticale ed orizzontale metallica e copertura in tessuto retrattile, aperta su tutti i lati”, e pur confermando che essa “è ascrivibile negli interventi di edilizia libera”, ingiungeva al ricorrente, ex art.31 co.II d.p.r. 380/01, la demolizione della pergotenda entro e non oltre 90 giorni, preannunziando che, in caso di inottemperanza, “a norma dell’art.31 co.3 del dpr 6 giugno 2001 n.380”, l’Ente procederà alla “acquisizione al patrimonio del comune del bene e dell’area di sedime”.

Secondo il comune, quindi, il manufatto è stato realizzato abusivamente perché in contrasto con la “disciplina primaria” e con il regolamento edilizio in quanto “non rispetta il contesto normativo“.

Questa è un ‘vera’ pergotenda e si può fare in edilizia libera

Il Tar è piuttosto perentorio e accoglie immediatamente il ricorso.

Infatti, è pacifico che si discuta di una “pergotenda bioclimatica, poggiata su ruote, con intelaiatura verticale ed orizzontale metallica e copertura in tessuto retrattile, aperta su tutti i lati” che il ricorrente ha collocato, nell’area pertinenziale alla villetta ove abita, al fine di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui superficie è circa 13 mq.

Deve escludersi la natura abusiva dell’opera esterna oggetto di accertamento, poiché l’intervento, realizzato dal ricorrente, non può rientrare nella nozione di ristrutturazione edilizia (e dunque non richiedeva alcun titolo edilizio), ma è invece riconducibile a quella dell’attività edilizia libera, ex art. 6 T.U.Edilizia.

Pergotenda: quando serve il permesso?

La sentenza è utile perché spiega, richiamando i dettami di alcune precedenti pronunce, quando una pergotenda ‘deborda’ verso la ristrutturazione edilizia e quando, invece, resta nel perimetro dell’edilizia libera.

Nello specifico:

  • “deve ritenersi comunque necessario acquisire il titolo edilizio qualora la copertura o la chiusura perimetrale presentino elementi di fissità, stabilità e permanenza, come accade nel caso in cui la tenda non abbia carattere retrattile. Al contrario, non è richiesto alcun titolo e può quindi parlarsi di attività edilizia libera qualora l’opera principale non sia la struttura in sé, ma proprio la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno ed all’estensione della tenda. La tenda, infatti, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione“, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio“;
  • “in materia urbanistico-edilizia perché possa ravvisarsi una pergotenda, anche c.d. bioclimatica, è necessario che l’opera in contestazione – una tensostruttura -, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi motivi/superfici utili. Deve, quindi, trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare “tenda” anche in materiale plastico (c.d. “pergotenda”) a condizione che l’opera principale sia costituita appunto dalla tenda quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore funzione dello spazio esterno; la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa; gli elementi di copertura e di chiusura (la tenda) siano non soltanto facilmente amovibili ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma e il prospetto dell’edificio principale“.

La discriminante è la tenda!

In definitiva, l’elemento discriminante, per potersi parlare di pergotenda, consiste in ciò, “che l‘opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Solo al ricorrere di tali caratteristiche, in linea generale, per la pergotenda non serve il permesso di costruire, potendo essere ricondotta all’attività di edilizia libera, in quanto arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001”.

Detto elemento discriminante ha trovato del resto, oggi, riconoscimento anche legislativo, con l’introduzione, tra i casi di attività edilizia libera, dell’ipotesi, prevista dalla citata lett. b-ter) dell’art. 6 comma 1 T.U.Ed., dedicata alle “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”.

Semaforo verde per la pergotenda, demolizione da annullare

In definitiva, la pergotenda, poggiata su ruote, coperta dalla tenda da sole retrattile e aperta su tutti i lati, è una struttura aperta di mero arredo e protezione dal sole che rientra nell’edilizia libera ex art.6 ss. d.p.r. 380/01, e l’ impugnata Ordinanza ammette che essa rientri negli “interventi di edilizia libera”, di cui all’art.6 ss. d.p.r. 380/01, di cui è lo stesso Ente a dare atto nel provvedimento.

E’ dunque incomprensibile il generico richiamo motivazionale per cui la struttura “benchè ascrivibile negli interventi di edilizia libera non rispetta il contesto normativo innanzi richiamato”, essendo in contrasto con la disciplina primaria e regolamentare citata.

Si tratta, quindi, di un elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato a una migliore fruizione dello spazio esterno.

Tra l’altro, considerata la ascrivibilità dell’opera ad edilizia libera, realizzata in consonanza con le norme e con la giurisprudenza in materia di “pergotende”, non avrebbe potuto essere attinta dalla sanzione demolitoria e all’acquisizione dell’area al patrimonio comunale ex art.31 d.p.r. 380/01, applicabile alle ipotesi di opere in assenza o totale difformità dal permesso di costruire.


FAQ TECNICHE: Pergotenda bioclimatica in edilizia libera | Ingenio

Quando una pergotenda può essere realizzata in edilizia libera?

Quando la tenda costituisce l’elemento principale dell’opera e la struttura ha una funzione meramente accessoria di sostegno. La copertura deve essere retrattile e l’intervento non deve creare uno spazio stabilmente chiuso né nuove superfici utili. In presenza di queste caratteristiche opera l’art. 6 del DPR 380/2001.

La struttura metallica della pergotenda richiede sempre un titolo edilizio?

No. La presenza di un’intelaiatura fissa non esclude automaticamente l’edilizia libera, se essa è necessaria soltanto a sostenere ed estendere la tenda. Diventa invece rilevante quando la struttura assume una propria autonomia edilizia, con caratteri di stabilità e permanenza tali da trasformare lo spazio esterno.

Qual è la caratteristica che distingue una pergotenda da una tettoia?

La discriminante principale è la funzione prevalente dell’opera: nella pergotenda deve essere la tenda, destinata alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Se invece la struttura costituisce l’elemento principale e la copertura è stabile o non retrattile, l’intervento può assumere natura diversa e richiedere un titolo edilizio.

Una pergotenda può creare una nuova superficie utile?

No, se deve rimanere nell’ambito dell’edilizia libera. La struttura deve essere leggera e non determinare una stabile trasformazione del territorio, né modificare in modo permanente sagoma e prospetto dell’edificio. Anche la chiusura stabile dello spazio può far uscire l’intervento dal perimetro della pergotenda.

Il Comune può ordinare la demolizione di una pergotenda qualificata come edilizia libera?

Non può applicare la demolizione prevista dall’art. 31 del DPR 380/2001 come se si trattasse di un’opera realizzata senza permesso o in totale difformità. La sentenza evidenzia inoltre l’incoerenza di un’ordinanza che riconosca espressamente l’edilizia libera dell’opera e, contemporaneamente, ne disponga la demolizione per un generico contrasto con la disciplina edilizia.


LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO


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