Il vincolo aeroportuale previsto dalla legge n. 58/1963, qualificabile come vincolo a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. c), della legge 47/1985 (primo condono), esclude la sanatoria straordinaria per abusi edilizi realizzati in tali aree, in quanto prevede l’inedificabilità per insediamenti residenziali nella zona di rischio aeroportuale.
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Il vincolo aeroportuale può impedire la regolarizzazione di un abuso edilizio anche attraverso il condono straordinario. Il TAR Puglia, in una recente sentenza, ha escluso il silenzio-assenso per un fabbricato realizzato in area soggetta alle limitazioni della legge n. 58/1963, qualificando tale vincolo come posto a tutela della difesa militare e della sicurezza interna ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. c), della legge n. 47/1985. La successiva rimodulazione del vincolo non ne ha determinato l’abolizione, né può sanare un’opera originariamente incompatibile con i limiti di edificabilità.
Fabbricato abusivo in zona aeroportuale: la richiesta di condono
La ‘saga’ dei condoni e delle sanatorie ‘impossibili’ si arrichisce di una nuova puntata che ci consente di fare chiarezza su un altro aspetto importante dlla materia, ovverosia la possibilità – o meno – di regolarizzare un abuso realizzato in aree sottoposte a vincolo aeroportuale.
Nella sentenza 1183/2026 del Tar Puglia (Lecce), infatti, ci troviamo di fronte al ricorso contro il diniego di condono comunale per un fabbricato realizzato nell’area di vincolo aeroportuale, con un’altezza superiore ai 17,5 sul livello del mare.
Tutto nasce quando, nel marzo del 1995, un privato presenta domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994 (Secondo condono), avente ad oggetto un intero fabbricato, composto da piano seminterrato destinato a garage con w.c. e ripostiglio nonché da piano rialzato destinato ad abitazione.
L’immobile ricadeva in zona soggetta a vincolo aeroportuale ai sensi della legge n. 58 del 4 febbraio 1963 (c.d. zona “azzurra”).
Secondo il ricorrente, a seguito della sdemanializzazione dell’aeroporto di Brindisi disposta con il decreto interministeriale dell’11.9.2008 e dell’adozione delle nuove mappe di vincolo da parte dell’ENAC, il vincolo aeroportuale ex lege n. 58/1963 sarebbe venuto meno, con conseguente illegittimità del diniego fondato su un presupposto invero inesistente.
La sanatoria negata e l’ordine di demolizione
Con nota del Comando della III Regione Aerea di Bari prot. n. TR3-012/5577/D23-7 del 13.11.2000, veniva espresso parere contrario all’istanza di sanatoria in quanto l’altezza massima dell’edificio superava i limiti imposti dalla legge n. 58/1963. L’istruttoria comunale accertava che:
- l’immobile dista dal perimetro dell’aeroporto mt. 125,00;
- l’altezza totale del fabbricato, riferita al livello del mare, è di mt. 20,80;
- l’altezza massima consentita a quella distanza, ai sensi della legge n. 58/1963, è di mt. 17,50;
- l’altezza del fabbricato superava di mt. 3,30 il limite imposto dal vincolo aeroportuale.
Successivamente al 10.3.1995 (data di presentazione dell’istanza), sono state realizzate ulteriori opere abusive, accertate con sopralluoghi del 26.04.1996 e del 16.12.1997;
Per tali opere è stata emessa ordinanza di sospensione dei lavori. La Commissione Edilizia Comunale, nella seduta del 3.2.1998, esprimeva parere favorevole all’emissione dell’ordinanza di demolizione.
Condono edilizio: il silenzio-assenso è possibile?
In primis, il Tar evidenzia come non si possa ‘parlare’ di silenzio assenso. Infatti, costituisce ius receptum il principio secondo cui il silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi, ai quali è subordinato il rilascio del condono.
Nello specifico, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione e l’opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47.
La norma esclude espressamente l’operatività del silenzio-assenso nelle ipotesi in cui ricorrano i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47. L’articolo richiamato, alla lett. c), dispone che «le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: […] c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna».
Il vincolo aeroportuale previsto dalla legge n. 58/1963 – pacificamente qualificabile come vincolo a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. c), della legge n. 47/1985 – era già applicabile al momento della realizzazione dell’opera abusiva (come peraltro attestato dallo stesso Dirigente del Settore Urbanistica con nota del 28.5.2003, prodotta dalla ricorrente, il fabbricato ricadeva in zona soggetta alle limitazioni di cui alla legge n. 58/1963, c.d. zona “azzurra”, e il rilascio della concessione in sanatoria era subordinato al parere favorevole del Comando III Regione Aerea).
Il vincolo è stato rimodulato, non abolito
Le motivazioni del ricorrente sulla presunta abolizione del vincolo aeroportuale sono prive di pregio.
Infatti, come correttamente rilevato nella Relazione a firma del Dirigente del Settore Urbanistica in data 10.1.2022 (in atti) «il vincolo aeronautico di cui alla Legge 58/1963 non è stato abolito, bensì rimodulato, secondo il vigente Codice della Navigazione, dal D. Lgs. 96 del 09/05/2005, come integrato e modificato dal D. Lgs. 151 del 15/03/2006».
Il nuovo regime introdotto dall’ENAC, lungi dall’eliminare il vincolo, «prevede inedificabilità per insediamenti residenziali» nella zona di rischio aeroportuale.
Inoltre, nella stessa Relazione della quale non si ha alcun motivo di dubitare dell’attendibilità, l’ufficio preposto ha realizzato una compiuta istruttoria in seguito alla quale è stato appurato che “il fabbricato dista dal perimetro dell’aeroporto m. 125,00 e la sua altezza totale (riferita al livello del mare) è di m 20,80; dai calcoli effettuati da questo ufficio risulta che l’altezza massima di un manufatto, a quella distanza, riferita al livello del mare, può essere pari a m 17,50; L’altezza del fabbricato, quindi, è maggiore rispetto a quella stabilita dalla legge n. 58/63, di m. 3,30”.
FAQ TECNICHE: Condono edilizio in area a vincolo aeroportuale | Ingenio
Il vincolo aeroportuale impedisce sempre il condono edilizio?
Il vincolo rileva ai fini dell’art. 33 della legge n. 47/1985 quando comporta inedificabilità e sia stato imposto prima della realizzazione dell’abuso. In tali condizioni, l’opera in contrasto con il vincolo non è suscettibile di sanatoria straordinaria.
Il decorso del termine per la definizione della domanda può determinare il silenzio-assenso?
No, il semplice decorso del termine non è sufficiente. Il silenzio-assenso presuppone che siano rispettati tutti i requisiti sostanziali e documentali del condono e, in particolare, che l’intervento non ricada nei casi di esclusione previsti dall’art. 33 della legge n. 47/1985.
La successiva modifica delle mappe aeroportuali elimina il vincolo esistente al momento dell’abuso?
Non necessariamente. Nel caso esaminato dal TAR, il vincolo previsto dalla legge n. 58/1963 è stato considerato non abolito, ma rimodulato dal Codice della navigazione e dalla disciplina successiva. La modifica del regime vincolistico non cancella quindi automaticamente gli effetti prodotti sull’abuso.
Quali verifiche deve effettuare il Comune su un abuso in area aeroportuale?
L’istruttoria deve verificare la localizzazione dell’immobile, la distanza dal perimetro aeroportuale, l’altezza del fabbricato e i limiti edificatori applicabili. Nel caso esaminato, l’edificio era alto 20,80 metri rispetto ai 17,50 metri consentiti alla distanza accertata.
Un vincolo aeroportuale sopravvenuto può impedire il condono di un’opera già realizzata?
Per l’esclusione prevista dall’art. 33 della legge n. 47/1985 assume rilievo il vincolo di inedificabilità già imposto prima della realizzazione dell’abuso. Occorre quindi ricostruire con precisione sia la data dell’intervento sia quella di efficacia del vincolo applicabile.
LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO
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