Trentasette anni, nessun impiego regolare da oltre un anno, un figlio di tre anni fiscalmente a carico. Sembrano i presupposti classici dell’esonero contributivo lungo, ma tutto dipende da una circostanza che nel quesito non compare: chi altro vive in quella casa.
Gli incentivi all’assunzione femminile sono costruiti su un meccanismo a più livelli, in cui la durata e l’ammontare del beneficio variano a seconda della condizione della lavoratrice. Distinguere fra le diverse categorie non è un esercizio classificatorio: significa stabilire se l’esonero duri dodici mesi o ventiquattro, e la differenza economica per il datore di lavoro è consistente. Qui di seguito ci occuperemo di risolvere il seguente quesito: con il
bonus assunzione donne, chi rientri fra le lavoratrici molto svantaggiate. Vedremo quali sono le due strade che conducono a quella qualificazione, quale definizione europea viene richiamata, cosa significa essere priva di impiego regolarmente retribuito, quale categoria può applicarsi a chi convive con un figlio a carico, quale condizione può far saltare tutto, e quali sono la durata e la misura del beneficio.
Le due strade per la qualificazione
L’agevolazione è prevista dall’
art. 1 del d.l. n. 62/2026, e individua due percorsi alternativi per accedere all’esonero contributivo di ventiquattro mesi.
Il primo riguarda le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Qui il requisito è unico e temporale: due anni di assenza di occupazione regolare bastano da soli, senza bisogno di alcuna condizione ulteriore.
Il secondo riguarda le donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi che appartengano a una delle categorie individuate alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» contenuta nell’art. 2 del regolamento Ue n. 651/2014.
Qui i requisiti sono
due e cumulativi: il periodo di dodici mesi e l’appartenenza a una categoria di svantaggio.
È una struttura a compensazione: meno tempo di inattività richiede una condizione personale che giustifichi comunque il beneficio; più tempo di inattività si sostituisce a quella condizione.
Il caso prospettato
La lavoratrice descritta ha trentasette anni ed è priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi.
Non rientra quindi nella prima ipotesi, che ne richiede ventiquattro.
Affinché possa essere qualificata come molto svantaggiata è necessario che ricorra anche una delle condizioni di svantaggio previste dalle lettere da b) a g) dell’art. 2 del regolamento europeo.
La categoria potenzialmente applicabile
Fra le condizioni elencate, quella che viene in rilievo è contenuta alla lettera e), punto 4, dell’art. 2.
Quella previsione comprende la categoria delle persone adulte che vivono sole con una o più persone a carico.
È la formula che intercetta i nuclei monoparentali: chi ha la responsabilità economica di altre persone senza poter contare su un’altra fonte di reddito o su un supporto domestico.
La ratio è evidente: chi si trova in quella condizione incontra difficoltà maggiori nell’accesso e nella permanenza nel mercato del lavoro, perché deve conciliare l’attività con impegni di cura che non può delegare.
I tre elementi da accertare
Perché la qualificazione operi occorre verificare tre circostanze, e ciascuna merita un esame.
L’assenza di impiego regolarmente retribuito
La lavoratrice deve essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi alla data dell’assunzione.
La nozione non coincide con l’assenza totale di attività, e va precisata perché è tecnica.
Si intende per tale l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari ad almeno sei mesi, oppure di un’attività di lavoro autonomo o parasubordinato da cui derivi un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Tuir, il d.p.r. n. 917/1986.
Il riferimento all’art. 13 del Tuir individua la cosiddetta no tax area: la soglia di reddito al di sotto della quale, per effetto delle detrazioni da lavoro, non è dovuta alcuna imposta.
Una collaborazione occasionale che abbia prodotto poche migliaia di euro nell’anno non interrompe il periodo di inattività rilevante, perché quel reddito resta sotto la soglia. Un contratto a termine di otto mesi lo interrompe, perché supera la durata semestrale.
La verifica va condotta sui dodici mesi che precedono la data dell’assunzione, non la data della domanda o della candidatura.
La condizione di persona adulta che vive sola
È il punto su cui il quesito richiede attenzione, perché la risposta dipende da un dato che non è stato riferito.
La lavoratrice deve vivere sola, o con una o più persone a carico.
La convivenza con il figlio di tre anni fiscalmente a carico
può integrare tale condizione, ma a patto che non vi siano altri conviventi adulti, come il partner o il coniuge.
La presenza di un altro adulto nel nucleo escluderebbe la qualificazione di persona adulta che vive sola.
Il figlio non fa venir meno la condizione di «vivere sola»: è anzi la persona a carico che la norma presuppone. È il compagno, il marito, il genitore convivente a farla cadere, perché in quel caso il nucleo dispone di un’altra presenza adulta.
La verifica si conduce sullo stato di famiglia e, se necessario, su una dichiarazione sostitutiva della lavoratrice che attesti la composizione effettiva del nucleo.
È un accertamento che il datore di lavoro ha interesse a compiere con rigore, perché l’eventuale recupero dell’esonero indebitamente fruito ricade su di lui.
La forma e il periodo dell’assunzione
Il terzo requisito attiene all’atto che genera il diritto.
L’assunzione deve essere effettuata a tempo indeterminato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
La forma contrattuale è quindi vincolata: l’esonero non spetta per i contratti a termine, né per le collaborazioni.
Il periodo è delimitato all’anno solare: l’assunzione deve collocarsi in quella finestra.
La misura del beneficio
Verificati tutti i requisiti, la lavoratrice potrà essere qualificata come molto svantaggiata, con riconoscimento dell’esonero contributivo per una durata massima di ventiquattro mesi dalla data di assunzione.
L’ammontare massimo dell’agevolazione è pari a
650 euro su base mensile.
L’importo sale a 800 euro mensili qualora la lavoratrice sia residente nelle regioni della Zes unica ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
Su due anni, la differenza fra le due misure vale 3.600 euro: 15.600 euro contro 19.200. È un elemento che incide sulla convenienza dell’assunzione e che va verificato sulla residenza effettiva della lavoratrice.
Va precisato che si tratta di importi massimi: l’esonero opera nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta, e se questa è inferiore alla soglia il beneficio si commisura a quella.
Cosa verificare prima di procedere
Per il datore di lavoro che intenda avvalersi dell’agevolazione, alcune verifiche sono indispensabili.
La prima riguarda la ricostruzione della storia lavorativa della candidata nei dodici o ventiquattro mesi precedenti. L’estratto conto contributivo, richiedibile all’Inps dalla lavoratrice, è lo strumento più affidabile: consente di verificare durata e tipologia dei rapporti pregressi.
La seconda riguarda la composizione del nucleo familiare, da accertare con stato di famiglia aggiornato. È il documento che dimostra l’assenza di altri conviventi adulti.
La terza riguarda il carico fiscale del figlio, che va documentato: la qualificazione di persona a carico segue i criteri dell’art. 12 del Tuir, con la soglia di reddito ivi prevista.
La quarta riguarda i redditi da lavoro autonomo o parasubordinato
eventualmente prodotti nel periodo: vanno verificati per accertare che restino sotto la soglia dell’art. 13 del Tuir, perché un superamento interrompe il periodo di inattività rilevante.
La quinta riguarda la residenza, da verificare per stabilire se operi la misura maggiorata.
La sesta, di carattere generale, riguarda i requisiti trasversali che condizionano ogni incentivo all’assunzione: regolarità contributiva attestata dal Durc, rispetto degli accordi collettivi, e — profilo spesso decisivo — l’incremento occupazionale netto, che molte agevolazioni di questo tipo richiedono e la cui verifica va compiuta prima dell’assunzione, non dopo.
Conviene infine raccogliere una dichiarazione sostitutiva della lavoratrice che attesti tutti i presupposti soggettivi, e conservarla insieme alla documentazione: in caso di verifica ispettiva, sarà quel fascicolo a sostenere la legittimità dell’esonero fruito.
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