Ancora un cedimento della Consulta di fronte alla politica – ADIF


di Fulvio Vassallo Paleologo

Lo avevano già notato con le sentenze della Corte costituzionale in materia di detenzione amministrativa nei CPR (sentenza n. 96/2025) che non dichiarava la illegittimità della norma sui Centri per i rimpatri (art.14 comma 2 del T.U. Immigrazione n.286/98), ma si limitava ad enunciare la necessità di un intervento del Parlamento, ancora oggi inadempiente, sulla disciplina delle modalità del trattenimento. E nella stessa direzione sembrava orientata la sentenza n. 101/2025, con la quale la Corte, non dichiarava la incostituzionalità del Decreto Piantedosi, legge n.15/2023, nella parte in cui prevedeva il fermo amministrativo delle navi del soccorso civile per il mancato rispetto delle istruzioni ricevute dalla guardia costiera libica, che in diverse occasioni per farsi obbedire non aveva esitato a sparare. La Consulta respingeva le eccezioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Brindisi e si limitava ad affermare che le indicazioni che devono essere rispettate dai comandanti delle navi umanitarie sono quelle – e soltanto quelle – “legalmente date” e “conformi alle regole della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti di soccorso in mare“. Quindi per la Corte “L’inosservanza non può essere sanzionata in quanto tale ma in quanto abbia ad oggetto un provvedimento legittimo dal punto di vista formale e sostanziale”. Malgrado le numerose pronunce dei giudici che sospendevano o annullavano i fermi amministrativi adottati per tenere lontane le navi delle ONG dalle aree di soccorso, il governo, tramite i suoi organi periferici, malgrado questa decisione interlocutoria della Corte costituzionale, continuava a sferrare colpi micidiali sul soccorso civile, proseguendo con la prassi dei fermi amministrativi dopo l’ingresso in porto, ritardato fino ai limiti del trattamento inumano e degradante inflitto ai naufraghi.

Adesso, con la sentenza n. 120 del 3 luglio 2026, la Corte costituzionale ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate. le questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa sull’art.12 bis introdotto dal Decreto Cutro, legge 50 del 2023, con il quale il governo perseguiva l’obiettivo di inasprire le sanzioni penali a carico delle persone accusate del reato di favoreggiamento dell’ingresso irregolare quando dal fatto derivino, come conseguenza non voluta, la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre. Una esasperazione delle pene previste per i cd. “scafisti”, fino a 30 anni di carcere per un reato colposo, che aveva portato ad applicazioni tanto in contrasto con i valori costituzionali e con i più elementari principi di umanità che era intervenuto il Presidente della Repubblica con un provvedimento di grazia, che ha aperto la strada alla revisione di processi conclusi con condanne spropositate rispetto alla gravità dei fatti ed al concorso causale dei presunti responsabili.

La Corte costituzionale, oltre al bene della vita delle vittime delle traversate, da tutelare “soprattutto”, richiama l’intento del legislatore nella “ordinata gestione dei flussi migratori”, e dunque la finalità politica di “scoraggiare il dilagante fenomeno del trasporto di migranti irregolari”. Sembra questa a ben guardare, dal complesso delle motivazioni addotte dalla sentenza, la ragione di fondo che legittimerebbe l’innalzamento delle pene previste per coloro che vengono ritenuti colpevoli del reato di agevolazione dell’ingresso di migranti irregolari, rispetto ad altri casi nei quali viene pure leso in circostanze particolarmente gravi il bene vita, come nel caso dell’omicidio colposo legato a finalità di terrorismo. La Corte ritiene che lo “scafista” sia consapevole comunque dei rischi che corrono le persone nel corso della traversata, e tanto basterebbe a fare scattare una valutazione di dolo, definito eventuale, giustificando l’innalzamento della pena massima fino a 30 anni, anche quando la morte, come del resto le lesioni gravi, siano conseguenza di un fatto che evidentemente sfugge alla sfera decisionale di chi conduce l’imbarcazione, o soltanto si limita ad attività di collaborazione a bordo, come quando gli eventi luttuosi siano conseguenza delle condizioni meteo, o dell’avvelenamento per fumi tossici provenienti dal motore, se non ad ustioni legate al prolungato contatto con i residui di carburante ed acqua marina presenti nel fondo delle imbarcazioni.

La Corte aggiunge poi un temperamento al rigore delle norme penali che “salva”, rinviando al prudente apprezzamento dei giudici le valutazioni sulla ricorenza di un eventuale “stato di necessita’”, come nel caso in cui una persona sia costretta dall’organizzazione criminale ad assumere la guida o la gestione dell’imbarcazione, e tanto basterebbe ad escludere in concreto “un trattamento sanzionatorio spropositato”. Si afferma così che “In particolare, quando il migrante sia costretto ad assumere il ruolo di “scafista” a causa di violenze o minacce, per sottrarsi alle condizioni degradanti dei centri di detenzione o per fronteggiare una situazione di emergenza durante la traversata, viene in rilievo l’esimente dello stato di necessità. Qualora lo stato di necessità non sia configurabile, possono invece trovare applicazione le attenuanti previste per il contributo di minima importanza o per la condizione di soggezione psicologica nei confronti dei trafficanti. Previsioni che consentono di adeguare la pena «all’effettivo disvalore» del contributo fornito dal singolo e alla sua concreta rimproverabilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena.” (Corte cost. sent. 20 maggio 2026 – 3 luglio 2026, n. 120).

La Corte costituzionale sembra invece trascurare del tutto la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che ribadisce quanto sancito dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE, secondo cui, nel rispetto del principio di legalità, le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato, ed è fatto salvo il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna incompatibile. Sotto questo profilo si possono prevedere rinvii alla Corte di Lussemburgo da parte dei giudici che solleveranno questioni pregiudiziali di interpretazione della normativa interna alla luce del diritto dell’Unione europea.

Rimane il fatto chiaramente percepibile anche dai non addetti ai lavori che, mentre per l’omicidio la sanzione tiene conto della differenza tra colpa, preterintenzione e dolo, qui le pene comminate possono risultare molto superiori in casi di mera condotta colposa, quando il presunto scafista non ha certo la possibilità di decidere il momento della partenza, la rotta da seguire, il tipo di imbarcazione che dovrà condurre, le dotazioni di sicurezza e soprattutto il numero dei passeggeri, decisioni che possono incidere pesantemente nella serie causale che conduce alla morte o alle lesioni di persone durante la traversata del Mediterraneo. Si confondono gli stessi confini tra la figura del trafficante e quella dello scafista. Talvolta a fronte di testimonianze assunte nellla immediatezza dello sbarco, con persone ancora fortemente traumatizzate, e mai più reperibili, anche la partecipazione ad attività di svuotamento dell’imbarcazione, o di condotta occasionale, possono portare all’imputazione più grave. Si va ben oltre la sanzione di una responsabilità personale, in contrasto con l’art. 27 della Costituzione, e sotto questo profilo non sono da escludere nuove questioni di costituzionalità. Appare del resto assai dubbio, ed è smentito dai fatti, che l’innalzamento sproporzionato delle pene previste per l’agevolazione dell’ingresso irregolare rafforzi davvero la difesa dei confini e la sicurezza dei cittadini. Come rileva in un comunicato Magistratura democratica, non risulta che – dagli inasprimenti di pena del c.d. decreto Cutro – siano discesi effetti positivi e concreti nel contrasto al traffico di esseri umani.”

In questo caso risulta evidente che la sanzione penale e le conseguenti condanne, non siano rivolte soltanto alla punizione dei colpevoli ed alla tutela delle vittime, ma persegua evidenti finalità politiche che, a fronte della disfunzionalità della normativa introdotta, e della sua dubbia applicabilità, si risolvono in una operazione di mera propaganda. Rimangono in vigore norme che, al di là dei casi di grazia presidenziale, continuano ad avere effetti devastanti sulla sorte di decine di persone, generalmente di giovane età, condannate a pene che ne compromettono l’intera esistenza, solo perchè davanti ad un giudice non sono riuscite a fornire la prova della loro partecipazione marginale alla gestione della traversata, o non sono riuscite a dimostrare l’esistenza di una costrizione che potesse configurare un vero e proprio “stato di necessità”.

Le condizioni disumane nei centri di detenzione libici, la pulizia etnica in corso in Tunisia, se non l’abbandono in mare da parte delle navi degli Stati costieri, che sono ritirate nelle acque teritoriali, come le operazioni di intercettazione violenta delegate alla sedicente guardia costiera libica, e talvolta anche a quella tunisina, sono prassi applicate per effetto di accordi di esternalizazione dei controlli di frontiera tra l’Italia ed i paesi della costa sud del Mediterraneo che risultano in contrasto con le Convenzioni internazionali di diritto del mare e con il diritto dei trattati, sancito dalla Convenzione di Vienna che vieta (art.53) accordi internazionali con paesi che non garantiscono i diritti umani. Se gli Stati costieri non si coordinano per operazioni di ricerca e salvataggio, ad evidente scopo dissuasivo dei cd. sbarchi, se una traversata dura diversi giorni, e se in questo periodo persone migranti, spesso ridotte alla condizione di naufraghi, periscono o subiscono gravi lesioni, non si possono concentrare tutte le responsabilità sugli scafisti. Magari dopo che per giorni imbarcazioni fatiscenti in navigazione verso le coste italiane sono state avvistate e tracciate da assetti aerei di Frontex o dalle autorità italiane, comunque in costante contatto nelle attività di law ennforcement (contrasto dell’immigrazione irregolare), con i mezzi di questa agenzia europea. Che, in base al Regolamento (UE) 656/2014, che la disciplina, sarebbe tenuta insieme agli Stati ospitanti, ad immediati interventi di soccorso non appena le imbarcazioni si trovino in condizioni di distress,pericolo immediato, che nella maggior parte dei casi ricorre già subito dopo la partenza, in acque internazionali. Come del resto sta emergendo proprio nel processo per la strage di Cutro, nel quale, dopo la condanna in un separato giudizio dei presunti scafisti, stanno per ricevere conferma gravissime responsabilità istituzionali. Ma al di là dei “colpevoli” individuati ai livelli periferici della catena di comando militare, sul banco degli imputati non siedono i politici che hanno adottato e continuano ad adottare politiche che hanno come effetto la morte di migliaia di persone durante le traversate, o nei centri di detenzione nei paesi di transito. Continuano ad esser ignorate le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa sugli obblighi di soccorso in mare spettanti agli stati.

Per la Corte costituzionale non si dovrebbe trattare soltanto di rispettare la volontà del legislatore, e dunque le scelte del governo che adotta i decreti legge e poi del Parlamento che li approva, spesso senza poterne modificare una virgola. Se si trasferisce sui singoli giudici il compito di adeguare ai principi costituzionali l’applicazione della legge, anche quando emergono possibili profili di incostituzionalità, si creano le condizioni per un loro condizionamento e per un inasprimento ulteriore dello scontro tra politica e magistratura. Le politiche, e dunque le norme penalistiche in materia di immigrazione devono restare all’interno del quadro costituzionale vigente. Dalla Corte costituzionale attendiamo ancora risposte sulla legittimità del quadro sanzionatorio vigente in materia di agevolazione dell’ingresso irregolare.

Dietro la caccia al capro espiatorio, ed alla moltiplicazione delle pene previste per gli scafisti, ci sono da tempo responsabilità politiche che si vogliono tenere nascoste, e per questo si continua a ricorrere allo strumento della sanzione penale per trasmettere all’elettorato una falsa percezione di sicurezza. Se in materia di proporzionalità della pena, non solo con riferimento ai presunti scafisti, ci fosse un arretramento della giurisdizione, che finora, con importanti decisioni della Corte di Cassazione, fino ai giudici delle corti e dei tribunali, ha arginato questa deriva panpenalistica, ed ha attribuito rilievo al confronto con le corti internazionali, ed alla forza vincolante del dettato costituzionale, si verificherà un grave cedimento dello Stato di diritto, garanzia di democrazia per tutti.


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