Condizioni riferite alla bozza disponibile al 17 settembre 2026. Per applicare l’esenzione alla singola targa occorrono il testo definitivo pubblicato e le indicazioni dell’ente competente.
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Dal via libera del Governo alla legge
Il Consiglio dei ministri ha approvato l’intervento il 16 settembre, dandone notizia nel comunicato n. 189. Il decreto produce effetti dalla data di entrata in vigore fissata nel testo pubblicato; il Parlamento dispone poi di sessanta giorni dalla pubblicazione per convertirlo in legge, con la possibilità di modificarlo durante l’esame.
Se la conversione non arriva in tempo, il decreto perde efficacia fin dall’inizio. L’articolo 77 della Costituzione lascia alle Camere la possibilità di regolare i rapporti sorti nel periodo in cui è stato applicato.
Per gli anni seguenti, il Governo intende rendere permanente l’esonero attraverso la prossima legge di bilancio. La durata ulteriore richiede una disposizione che dia seguito a quell’intenzione.
I kilowatt scritti sul libretto
Sulla carta di circolazione o sul Documento unico, cerca il campo P.2: lì è riportata la potenza in kilowatt. La cilindrata misura il volume dei cilindri. Il nome commerciale accomuna spesso versioni con potenze diverse, perciò il solo modello non identifica la vettura ammessa.
Se leggi 80,5 o 80,9 kW, conserva anche i decimali nella richiesta all’ufficio tributi. Per calcolare il bollo ordinario le cifre dopo la virgola vengono tralasciate, perciò una ricevuta calcolata su 80 kW può riferirsi a un’auto che ne dichiara di più. L’accesso all’esenzione, su questi valori di confine, attende un chiarimento sull’uso della potenza omologata.
Ibride, GPL e metano
Le combinazioni benzina-GPL e benzina-metano rientrano nelle alimentazioni richiamate. Sulle ibride, comprese le mild hybrid e le full hybrid, la potenza complessiva pubblicizzata per il sistema può differire da quella fiscalmente rilevante. Anche per le plug-in ricaricabili, il confronto richiede il dato omologato: una somma delle potenze dei motori fatta in proprio darebbe un riferimento inaffidabile.
Per un’elettrica pura, il trattamento del bollo segue le agevolazioni già previste nel territorio di residenza, poiché la nuova esenzione è riferita alle alimentazioni termiche.
La macchina che usate in famiglia
Guidi l’auto di un genitore oppure paghi dal tuo conto il bollo del coniuge: il soggetto passivo, cioè chi deve la tassa, viene individuato attraverso il titolo registrato sul mezzo. Di solito è il proprietario; per l’usufrutto o l’acquisto con patto di riservato dominio, il tributo spetta rispettivamente all’usufruttuario o all’acquirente. Due conviventi con una vettura intestata esclusivamente a ciascuno hanno posizioni fiscali separate.
Un’auto aziendale assegnata al dipendente conserva l’intestazione della società. Quando è quest’ultima a dovere il bollo, l’uso personale come fringe benefit lascia il pagamento in capo all’impresa.
La vettura di chi lavora in proprio
Una ditta individuale fa capo a una persona fisica. Per il titolare di partita IVA, l’esame della targa passa per l’intestazione e per la destinazione registrata del mezzo, compreso l’eventuale uso promiscuo. I documenti divulgati non risolvono tutte le situazioni professionali: chi chiede una risposta all’ente deve specificare anche l’impiego nell’attività.
Quando il bollo è compreso nel canone
Chi usa un’auto in leasing deve individuare la propria posizione di contribuente nel rapporto con la società proprietaria. Nel noleggio a lungo termine senza conducente, l’attribuzione del bollo all’utilizzatore risale al 1° gennaio 2020. La società può anticipare la spesa o addebitarla nel canone; il contratto e le registrazioni del rapporto permettono di risalire a chi deve il tributo. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2026 interviene sull’annotazione al PRA, il Pubblico registro automobilistico. Le disposizioni interessano i contratti stipulati dal gennaio 2027, insieme a quelli precedenti rinnovati o prorogati con decorrenza successiva al dicembre 2026; sono richiamati anche i rapporti la cui esecuzione comincia nel 2027.
La clausola sul bollo chiarisce anche come la società addebita quella spesa: è il passaggio da esaminare per sapere quale effetto avrebbe l’esenzione sul canone.
Due intestatari sullo stesso documento
L’auto è intestata a entrambi… chi riceve il beneficio? La bozza divulgata lascia aperta l’attribuzione fra comproprietari, compreso l’effetto sulle altre vetture di ciascuno. Per esaminare la richiesta, l’ufficio deve conoscere le posizioni di entrambi.
Per un veicolo ricevuto in eredità, mancano indicazioni sul trasferimento dell’esenzione al successore. La titolarità va ricostruita attraverso le formalità successorie; nei rimborsi ordinari lombardi, gli eredi possono già presentare domanda per eventi avvenuti prima del decesso, allegando la documentazione richiesta anche per gli altri aventi diritto.
Fra due auto, quale viene esentata
Una persona possiede due vetture ammesse, da 55 e 79 kW. Applicando la selezione prevista, l’esenzione andrebbe alla prima: viene individuata l’auto meno potente, anche quando il bollo dell’altra è più caro. Se i kilowatt coincidono, il beneficio spetta a quella con la tassa inferiore.
A parità anche d’importo, i documenti divulgati non stabiliscono quale targa abbia precedenza. Per le autovetture in questa situazione, l’anzianità del mezzo e la data d’acquisto non compaiono fra le regole di selezione.
Quando in garage ci sono anche le due ruote
Con un’auto da 81 kW, il proprietario avrebbe ancora accesso all’esenzione per il proprio scooter classificato come motociclo, se dotato degli altri requisiti. Un’auto da 79 kW per cui è dovuto il bollo farebbe scattare la selezione sulla vettura, anche se la persona usa quasi sempre la moto.
Per i motocicli non è previsto un tetto di potenza equivalente a quello automobilistico. Sono richiamate le alimentazioni a benzina o gasolio, anche abbinate ad altra propulsione. Fra più moto ammesse, viene esentata la meno potente oppure, a parità di kilowatt, quella con la tassa inferiore.
Fra più ciclomotori si guarda alla data di prima immatricolazione più remota, indipendentemente da quando l’attuale proprietario abbia comprato il mezzo. La compresenza di un motociclo e di un ciclomotore attende invece indicazioni sulla precedenza fra le due categorie.
Minicar, camper e altre categorie
Per un autocarro leggero N1 o un camper, la categoria riportata sul documento richiede un esame distinto dall’autovettura. Anche una minicar va identificata attraverso la classificazione: i quadricicli leggeri condividono alcune regole fiscali con i ciclomotori. Per i quadricicli delle altre categorie è previsto un trattamento differente. L’ammissione dei primi alla nuova esenzione rimane da accertare.
Dove è dovuta, la tassa di circolazione per ciclomotori e quadricicli leggeri è legata all’uso su strada pubblica e copre il periodo gennaio-dicembre. Il bollo delle normali autovetture grava sul possesso, anche durante i mesi trascorsi in garage.
La polizza sospesa durante l’inverno
Per chi ferma la moto nei mesi freddi, la domanda riguarda quando verrà controllata la copertura assicurativa e per quanto tempo dovrà risultare attiva. Le informazioni disponibili non fissano questi estremi; una riattivazione a ridosso del pagamento non dà ancora una risposta sull’ammissione al beneficio. La sospensione volontaria, prevista dall’articolo 122-bis del Codice delle assicurazioni, si esercita senza costi aggiuntivi. Conserva le date di sospensione e riattivazione per sottoporle all’ente, anche quando il mezzo è custodito in un’area privata.
Dicembre sul bollo, gennaio per il rinnovo
Sulla ricevuta leggi validità fino a dicembre 2026. Se il rinnovo ordinario cade nel gennaio successivo, quel versamento rientra nella finestra agevolata. Con lo stesso calendario, una validità fino al dicembre 2027 porta il rinnovo al gennaio 2028. Gli esempi seguono il pagamento nel mese successivo alla scadenza, ferme le eventuali regole territoriali; il periodo che attraversa due anni conserva la propria durata.
Un sollecito per il 2024 o il 2025 ricevuto nell’anno agevolato riguarda ancora il debito precedente, con gli eventuali accessori. Anche un bollo scaduto nel 2026 e pagato in ritardo mantiene la sua scadenza originaria.
Per un’auto nuova immatricolata nel gennaio 2027, in Lombardia il primo pagamento arriva alla fine di febbraio. La bozza ammette anche nuovi acquisti e non richiede la rottamazione di un’altra vettura.
L’usata che compri e l’auto che vendi
Un’usata conserva la situazione del bollo già in corso. In Lombardia, quando il pagamento è ancora valido, il compratore attende la scadenza successiva; la vendita non dà al cedente un rimborso per i mesi residui. Chi sostituisce la vettura dopo aver ottenuto l’esenzione deve ancora conoscere il trattamento della nuova targa: il materiale divulgato non disciplina un secondo beneficio o il trasferimento a richiesta.
La restituzione per furto o demolizione, così come quella per esportazione, segue le condizioni regionali. In Lombardia è previsto il rimborso del periodo non fruito, con le formalità richieste; per un errore materiale nel versamento esiste invece la possibilità di rettificare il pagamento.
Se il bollo è già esente
Le agevolazioni legate alla disabilità conservano i propri requisiti. Il rapporto fra verbali sanitari e riconoscimento fiscale è trattato nell’articolo sul caso di un ragazzo autistico in Abruzzo. Anche gli esoneri regionali per determinate motorizzazioni seguono le condizioni già previste. Per i veicoli ultratrentennali, l’esenzione dal possesso può accompagnarsi a una tassa di circolazione quando vengono usati su strada.
Chi ha un mezzo già agevolato attende di sapere come venga trattata un’altra targa intestata alla stessa persona. I documenti divulgati lasciano irrisolto quali veicoli entrino nel confronto, compresa la presenza di un’elettrica, con effetti anche sull’eventuale esenzione della moto.
La Regione competente, anche dopo un trasloco
La residenza anagrafica guida la competenza sul bollo delle persone fisiche, richiamata dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 147 del 2026. Comprare l’auto altrove o pagare a uno sportello fuori Regione lascia fermo quel riferimento. Chi si trasferisce deve collegare la data del trasloco al periodo tributario; per gli iscritti all’AIRE va esaminata la posizione registrata, poiché l’iscrizione da sola non attribuisce un’esenzione. Per le somme finite all’ente sbagliato, l’articolo 18 disciplina il riversamento fra amministrazioni.
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, la misura contempla accordi con ciascuna autonomia titolare del tributo. Al residente serve l’atto riferito al proprio territorio; gli accordi attuativi non sono documentati nel materiale disponibile per questo articolo.
Il calendario delle immatricolazioni dal 2028
Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato l’11 agosto ed entrato in vigore il 12, ha già fissato una revisione delle scadenze. L’articolo 15 introduce dal 1° gennaio 2028 un periodo annuale di dodici mesi decorrenti dal mese d’immatricolazione, per i veicoli interessati.
Una vettura immatricolata nel marzo 2028 avrà il primo pagamento entro la fine di aprile e il rinnovo annuale entro la fine di marzo: il versamento iniziale cade nel mese successivo alla registrazione, quelli seguenti nel mese d’immatricolazione.
Le auto immatricolate entro il 31 dicembre 2027 conservano le scadenze precedenti, fatte salve disposizioni regionali differenti. L’uscita da un’esenzione o da una sospensione dopo quella data segue regole proprie, da applicare al rinnovo della targa interessata.
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