Il diniego di condono edilizio non può esaurirsi nel richiamo
alla norma e nella semplice affermazione che l’opera non sia
sanabile, soprattutto quando la disposizione utilizzata
dall’Amministrazione contempla più ipotesi e dagli atti risultano
elementi che avrebbero richiesto una valutazione specifica.
Lo ha affermato il Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana con la
sentenza del 4 maggio 2026, n. 307,
intervenendo su un diniego di concessione edilizia in sanatoria
seguito dall’ordinanza di demolizione dell’intero fabbricato,
provvedimenti dai quali non si riusciva a comprendere quale fosse
la ragione che rendeva l’abuso non sanabile.
Condono edilizio: quando il diniego deve essere motivato
La domanda di sanatoria era stata presentata ai sensi della
Legge n. 724/1994 e riguardava un fabbricato
abusivo a destinazione residenziale.
Il Comune aveva respinto l’istanza facendo riferimento all’art.
40, comma 1, della Legge n. 47/1985, con una
motivazione sostanzialmente limitata all’affermazione secondo cui,
all’esito dell’esame dell’ufficio, l’opera risultava non sanabile
ai sensi di quella disposizione.
Lo stesso giorno era stata emessa anche l’ordinanza
di demolizione, costruita sul medesimo presupposto. Il
TAR aveva confermato l’operato dell’Amministrazione, ma nel
giudizio di appello è stata acquisita anche la comunicazione di
avvio del procedimento alla quale il diniego faceva rinvio, atto
che si limitava anch’esso alla stessa formula utilizzata nel
provvedimento finale.
Diniego di condono e obbligo di motivazione: cosa deve indicare
l’Amministrazione
Nella questione rileva quanto previsto dall’art. 3 della
Legge n. 241/1990, secondo cui il provvedimento
amministrativo deve dare conto dei presupposti di fatto e delle
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base
di quanto emerso durante l’istruttoria.
Questo non significa che ogni diniego debba contenere una lunga
ricostruzione normativa, né che debbano essere riportate una per
una tutte le disposizioni applicate, ma che il destinatario debba
poter comprendere perché la domanda sia stata respinta e quali
valutazioni abbiano portato l’Amministrazione a quella
conclusione.
Nel caso esaminato dal CGARS, questo passaggio mancava: l’art.
40, comma 1, della Legge n. 47/1985 contempla
infatti differenti ipotesi di non sanabilità e il semplice richiamo
alla disposizione non consentiva di capire quale di esse fosse
stata ritenuta applicabile al fabbricato.
Di conseguenza, non veniva identificata la ragione ostativa al
rilascio della sanatoria.
Motivazione per relationem: quando il richiamo agli atti non
basta
Anche la motivazione per relationem è perfettamente
ammissibile e consente all’Amministrazione di richiamare atti già
formati nel corso del procedimento, evitando di riprodurne
integralmente il contenuto nel provvedimento finale.
Tale meccanismo funziona però soltanto quando l’atto richiamato
contiene davvero gli elementi necessari a comprendere la
decisione.
Nel caso deciso dal CGARS accadeva il contrario: il diniego
rinviava alla comunicazione di avvio del procedimento, ma
quest’ultima ripeteva sostanzialmente che l’opera non era sanabile
ai sensi dell’art. 40, comma 1, della Legge n.
47/1985.
Il rinvio, quindi, non consentiva di ricostruire ciò che mancava
già nell’atto finale.
Condono edilizio: gli elementi istruttori che il Comune deve
valutare
La motivazione appariva ancora più carente considerando la
documentazione che si era formata nel corso degli anni.
Dagli atti risultavano la consistenza del fabbricato dichiarata
nella domanda di condono, il periodo indicato per l’ultimazione
degli abusi e la collocazione dell’immobile in zona sismica; erano
inoltre presenti una dichiarazione relativa al rifacimento del
solaio di copertura, l’attestazione del pagamento dell’oblazione e
degli oneri concessori, il riferimento a un vincolo apposto
successivamente alla realizzazione dell’abuso, un parere sanitario
favorevole e ulteriore documentazione tecnica.
Questi elementi non dimostravano di per sé la sanabilità
dell’immobile e il CGARS non si è sostituito al Comune nella
relativa valutazione; si trattava, però, di circostanze che
avrebbero dovuto essere esaminate nella sede amministrativa e
rispetto alle quali il diniego non forniva alcuna spiegazione.
Peraltro, considerato che le ragioni del diniego devono
risultare dal provvedimento e dagli atti istruttori sui quali esso
si fonda al momento della sua adozione, esse non possono essere
costruite successivamente nel giudizio, aggiungendo fatti o
argomentazioni che nell’atto originario non erano stati
utilizzati.
La motivazione deve precedere la decisione amministrativa,
perché è sulla base di quella motivazione che il destinatario deve
poter comprendere il provvedimento e, ove lo ritenga,
contestarlo.
Nel caso esaminato, proprio l’assenza di una motivazione
sufficiente impediva anche di escludere che il procedimento, una
volta valutati gli elementi presenti negli atti, potesse
concludersi diversamente.
Diniego e demolizione annullati: perché il condono non è
automatico
Il difetto riguardava anche l’ordinanza di demolizione, che
riprendeva il diniego e lo stesso riferimento alla non sanabilità
dell’opera ai sensi dell’art. 40, comma 1, della Legge n.
47/1985.
Il CGARS ha quindi accolto l’appello e annullato entrambi i
provvedimenti. Questo non significa, però, che il fabbricato sia
stato dichiarato condonabile.
La valutazione sulla reale consistenza degli abusi e sulla
presenza o meno dei requisiti per la sanatoria resta affidata
all’Amministrazione, che dovrà riesaminare la pratica tenendo conto
degli elementi già presenti nel procedimento e motivando la propria
decisione.
La non sanabilità non può essere soltanto dichiarata,
deve essere motivata. Il Comune resta libero di concludere
che l’intervento non sia sanabile, ma deve spiegare quali elementi
di fatto abbia accertato, quale fattispecie normativa ritenga
applicabile e perché da questa valutazione discenda il rigetto
dell’istanza.
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