“Giustizia ex Machina. Filosofia giuridica delle tecnologie digitali.” Intervista all’autore: il Prof. Enrico Maestri


Enrico Maestri è professore associato di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, dove insegna “Diritto dell’ambiente digitale” . Cura inoltre gli insegnamenti di “Etica e diritto dell’intelligenza artificiale” , nel corso di Laurea magistrale in Intelligenza artificiale presso il Dipartimento di Informatica e matematica, e di “Aspetti normativi sul digitale” , presso il Dipartimento di Studi umanistici. La sua ricerca si colloca all’incrocio tra filosofia del diritto, epistemologia e governance dell’intelligenza artificiale ed è rivolta all’elaborazione di categorie giuridiche adeguate ai sistemi generativi e agentivi, quali la soggettività di secondo ordine, l’abduzione operativa e la colpa di architettura.

Tra le sue pubblicazioni più recenti figurano “Giustizia ex Machina. Filosofia giuridica delle tecnologie digitali” ,  Sossella Editore, 2026; la curatela “Introduzione e note di sintesi al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale” , Jovene, 2024; “Dall’equità formale all’equità algoritmica. Per una capability-sensitive AI governance” , in «Notizie di Politeia», 2026; “Responsabilità algoritmica e architettura giuridica. Verso una governance distribuita del rischio” , in «Rassegna di diritto civile», 2025; e “Verità giudiziaria e intelligenza artificiale. Dalla prova baconiana alla meta-prova algoritmica” , in «Archivio penale», 2025.

 


Il Prof. Enrico Maestri

 

Il volume “Giustizia ex Machina. Filosofia giuridica delle tecnologie digitali” si apre con uno spostamento netto: dal «chi regola?» al «dove si regola?». Per un giurista educato a ragionare per soggetti, fonti e competenze, perché l’unità di analisi dovrebbe diventare il tópos e non più il soggetto?

Perché non viviamo nel digitale ma di digitale: è diventato il nostro elemento, un ambiente che ci precede nella scelta e ci segue nella responsabilità. In questo ambiente le norme non stanno più soltanto nei testi di legge, ma sono incorporate nel design, nei valori predefiniti, nelle affordance e nelle metriche che decidono cosa contare. La domanda novecentesca — chi ha l’autorità, chi emana, chi fa rispettare — non è sbagliata: è diventata insufficiente. Occorre chiedersi dove si regola, in quale strato dello stack, attraverso quali interfacce, dentro quali pipeline la regola prende forma e produce effetti. Il «dove» acquista una preminenza quasi ontologica sul «chi», e l’unità di analisi diventa il tópos, il luogo funzionale in cui la decisione si forma.

 


Lei riprende il termine «digisprudenza» da Diver, dentro una genealogia che va da Reidenberg e Lessig fino a Hildebrandt e a De Filippi-Wright. Cosa aggiunge questa prospettiva al consolidato «diritto dell’informatica»? Non è l’ennesima etichetta?

La differenza è di statuto, non di nome. Il diritto dell’informatica applica regole esistenti a oggetti tecnici nuovi; la digisprudenza è una filosofia del diritto che tratta il design computazionale come una legislazione pratica implicita — un’affordance normativa da vincolare a legittimità, trasparenza e giustizia esattamente come si pretende da una legge. L’immagine è il dosso rallentatore: non vieta di andare veloci, rende fisicamente scomodo farlo. Il diritto tradizionale lavora con i cartelli, divieti espliciti che si possono leggere e contestare; la digisprudenza chiede di guardare i dossi — i default, i percorsi preferiti, le interfacce — e di porre la domanda che nessun cartello solleva: chi ha progettato questo dosso, e con quale legittimità democratica? Per il giurista il passaggio cruciale è dal by design dichiarativo dell’art. 25 GDPR al by embedded design operativo: non basta affermare che la garanzia stia nel progetto, bisogna chiedersi dove sia localizzabile, contestabile e riparabile nel punto in cui la decisione si forma.

 

Il by design è ormai nell’art. 25 GDPR e nell’AI Act. Lei però lo chiama spesso un design of promises. Qual è il deficit, e come lo colma il by embedded design?

Il by design ha vinto la battaglia culturale, ed è un merito storico dell’Europa. Ma troppo spesso resta un design of promises: dichiarazioni che rassicurano nei documenti di conformità senza tradursi in meccanismi che il cittadino possa attivare quando una decisione automatizzata lo tocca. La protezione esiste sulla carta della policy, non sotto il dito dell’utente. Il by embedded design sposta l’accento da «progettare con principi» a «prefigurare meccanismi attivabili sul posto», e si articola in tre proprietà concrete: la localizzabilità — poter indicare dove la decisione è nata, in quale dataset, in quali pesi, in quale soglia; la contestabilità — un percorso di reclamo breve e certo, con sospensione automatica degli effetti finché il caso non è esaminato e accesso ai log rilevanti; la riparabilità — rollback tracciato, replay certificabile, correzioni proporzionate all’impatto. La posta non è dare all’utente un’informazione in più, ma una leva.


 

In Lex ex Machina lei distingue tre piani: normatività computazionale, diritto computabile e Lex ex Machina in senso proprio. Perché il terzo è il più insidioso per lo Stato di diritto?

Perché non nega formalmente la normatività discorsiva: la rende inutile, inefficiente, retorica. Il diritto moderno si legittima nella lentezza del dialogo — la norma è interpretabile, il caso discutibile, il giudizio criticabile; ma gli algoritmi non motivano, calcolano, e le loro decisioni vengono accolte come più oggettive proprio perché sembrano sottratte alla discussione. I primi due piani sono noti: la normatività computazionale è il Code is Law di Lessig letto come diagnosi strutturale, non come slogan; il diritto computabile è la norma tradotta in funzione eseguibile, dove la clausola diventa soglia e l’eccezione un ramo condizionale del programma. Il terzo piano è diverso e radicale: la computazione non esegue norme tradotte, investe la funzione giuridica come tale — seleziona quale norma applicare, anticipa l’esito di una controversia, gestisce la prova. Non è più il diritto messo in codice, è il codice che assume il diritto e nel farlo ne riscrive silenziosamente la grammatica.

 

La sua responsabilità topologica poggia su Calabresi e sul cheapest cost avoider. Come si traduce in regola di imputazione? E che ne è della black box come alibi?


La lezione di Calabresi è che la responsabilità non è un rito morale ma ingegneria degli incentivi: la domanda giusta non è chi ha voluto il danno, ma chi poteva prevenirlo meglio, assicurarlo meglio, internalizzarne meglio i costi sociali. Trasposto all’IA: risponde chi ha potuto modellare l’architettura del rischio, chi aveva in mano la leva della prevenzione e non l’ha azionata — non l’ultimo anello della catena, l’operatore umano che ha cliccato «conferma». È una regola che chiamo tópoi-based: l’imputazione si colloca nel luogo in cui ricevono risposta verificabile tre domande — quali obiettivi il sistema ha ottimizzato, quali dati hanno reso possibile quell’ottimizzazione, quando e come era tenuto a fermarsi. Così la black box cessa di essere un alibi: non importa che il funzionamento interno sia opaco, importa che fosse chiaro chi doveva mettere un freno, e dove. I tópoi della filiera sono i dati, il modello, la validazione e l’interfaccia.

 

Veniamo alla categoria forse più dirompente: la colpa di architettura. In cosa eccede la responsabilità del produttore disegnata dall’art. 2050 c.c.? E qual è il banco di prova?

La colpa di architettura non si configura nel momento in cui il sistema sbaglia, ma in quello anteriore in cui viene progettato in modo da rendere strutturalmente probabili certi errori: è una colpa che precede il danno ed è iscritta nelle scelte tecniche del progetto. Non si imputa la rilevanza causale di un evento, ma l’omessa predisposizione di presidi prevenibili da parte di chi occupava un tópos dotato di poteri effettivi. Per il giurista questo supera l’art. 2050 c.c.: non basta dimostrare il difetto del prodotto, bisogna valutare le scelte progettuali come scelte normative, con un metro di giudizio ex ante. Il banco di prova è il feasible alternative design: esisteva una soluzione alternativa ragionevole che avrebbe ridotto il rischio? Se esisteva e non è stata scelta, la colpa abita lì. L’esempio è tragico e reale, l’MCAS dei Boeing 737 MAX: un automatismo che correggeva l’assetto del velivolo sulla base di un singolo sensore senza informarne adeguatamente i piloti. Nessuno «ha voluto» i disastri, eppure la catastrofe era già scritta nella forma del progetto, in attesa solo dell’occasione.

 


Le si obietterà che la colpa di architettura è la colpa tradizionale — negligenza nella predisposizione di cautele — applicata a un oggetto nuovo. Lei discute però un caso che, scrive, «fonda» e non «illustra» la categoria: il profilo di un influencer virtuale generato con IA, sospeso da una very large online platform, dove il ricorso interno converte il blocco da temporaneo a definitivo. Perché quel caso rende la categoria necessaria?

Perché esibisce un danno senza autore. La sospensione, la sua conversione in permanente, il rifiuto di ulteriori revisioni sono prodotti da sistemi automatici: non c’è un dipendente che abbia deciso, e attribuire una mens rea al «sistema» sarebbe un’antropomorfizzazione priva di referente. Posta di fronte a un caso simile, l’imputazione classica può solo scegliere tra due esiti insoddisfacenti: dichiarare che nessuno risponde — un danno reale senza responsabilità — oppure costruire per fictio un capro espiatorio dove non ce n’è. Il primo esito è ingiusto, il secondo è falso. La colpa di architettura è l’unica mossa che li evita entrambi: la colpa non scompare, migra dall’intenzione alla configurazione, diventa topologica prima che psicologica — non «chi ha voluto?», ma «quale assetto ha reso questo danno possibile?». E ogni tratto del caso è una scelta di progettazione: aver automatizzato la sanzione senza supervisione qualificata, aver disegnato un canale di ricorso che si ritorce contro chi lo aziona, aver simulato un’assistenza umana inesistente. La prova più forte, però, è che il diritto positivo si muove già in questa direzione: il Digital Services Act, senza nominarla, esige una motivazione individuale dei provvedimenti, impone che le decisioni sui reclami non siano adottate in via esclusivamente automatizzata ma sotto la supervisione di personale qualificato e possano riformare la decisione, e apre una via di risoluzione extragiudiziale presso organismi certificati. Il legislatore europeo non ha cercato un colpevole: ha riconfigurato, reinstallando il referente contestabile che l’architettura aveva eliminato. È, sotto altro nome, una politica della colpa di architettura.

 

Dall’habeas corpus all’habeas context. Come si raccorda all’art. 22 GDPR e perché lo oltrepassa?

Parto da una figura: l’homo abditus, l’uomo nascosto, che non agisce e non produce ma viene prodotto come nodo informazionale, corpo-dato — il dataviduo di Deleuze, frammentato in profili, dati e accessi modulati dai sistemi. La persona digitale si colloca esattamente tra habeas corpus e habeas data. Su questa diagnosi propongo, sul modello dell’habeas corpus, un habeas context: il diritto a che le decisioni che ci riguardano siano prese tenendo conto del contesto adeguato, e non sulla base di profili astratti e correlazioni statistiche che ignorano la specificità della nostra situazione. Si aggancia all’art. 22 GDPR — il diritto a non essere sottoposti a decisioni esclusivamente automatizzate — ma lo oltrepassa: non chiede soltanto «perché hai deciso così?», domanda di trasparenza, ma «hai considerato abbastanza chi sono io?», domanda di individualizzazione. È la differenza tra spiegare una procedura e rendere giustizia a una persona. Il banco di prova è la prova algoritmica: quando un giudice usa uno score predittivo di recidiva, sta giudicando quella persona — o una categoria statistica con un volto prestato?


 

Il titolo: Giustizia ex Machina. La giustizia come «forma di tempo» e come proprietà immanente all’ambiente: cosa significa, in concreto, un due process computazionale?

Significa spostare la giustizia dalla scena del verdetto all’habitat in cui il verdetto diventa possibile. Il giudice cessa di essere il chirurgo di un’analisi post mortem, chino su un danno già avvenuto, e diventa l’architetto dell’habitat in cui le decisioni si formano: la domanda non è più «chi ha deciso?», ma «dove la decisione è stata resa possibile?». Rovescio l’incubo kafkiano in programma normativo: se l’ambiente può fabbricare ingiustizia prima del verdetto, allora la giustizia va anch’essa costruita nell’ambiente, prima del verdetto. Da qui la giustizia come tempo e come lentezza: introdurre lentezze necessarie dove l’impatto sulle persone è alto, sospendere gli effetti di una decisione finché le ragioni non si mostrano. In concreto il due process computazionale si articola sui tópoi del decidere: i dati (cosa entra nel computabile e cosa ne resta fuori), le metriche (cosa massimizzare e cosa si è disposti a sacrificare), le soglie (dove una probabilità continua diventa un salto binario), l’interfaccia (dove le alternative si rendono visibili o spariscono) e l’esecuzione (dove i punteggi diventano atti che incidono sulla realtà).

 

Per ancorare la teoria lei propone tre banchi di prova: il dark pattern del consenso, il chatbot non allineato con soggetti vulnerabili, il recommender polarizzante. Cosa li accomuna sul piano dell’imputazione?


Condividono una struttura: un danno reale, nessuna volontà cattiva, un progetto che ha reso il danno probabile. In ciascuno la domanda è quella calabresiana — dove, lungo la filiera tecnico-giuridica, si poteva prevenire a costi minori e con maggiore efficacia? Nel dark pattern il tópos rilevante non è l’utente distratto ma il design dell’interfaccia: chi ha progettato e autorizzato quel set di default che rende probabile un consenso non libero «paga per primo», e la prevenzione meno costosa è strutturale — vietare per intere classi di casi i layout che producono sistematicamente adesioni spurie. Nel chatbot i luoghi di imputazione sono quattro — governance dei dati, usi consentiti, guardrail tematici, interfaccia dichiarativa — e qui la posta non è un fastidio ma una vita. Nel recommender il tópos decisivo è la funzione-obiettivo: chi controlla la topografia della visibilità controlla una porzione rilevante della giustizia informativa. Tre sfere diverse — il consumo, la fragilità personale, la sfera pubblica — e un’unica logica di imputazione.

 

Per chiudere, sul taglio della nostra rivista: se dovesse consegnare al lettore giurista un solo messaggio operativo, quale? E quale ruolo resta al giurista accanto agli ingegneri?

Il messaggio è uno: dal diritto che guida i comportamenti al diritto che li prefigura. È lo scarto che separa un cartello da un dosso, una legge da un default, un divieto da un’architettura. Tutto il libro è costruito su quattro spostamenti: dal chi al dove, dal testo all’ambiente, dalla colpa al sistema, dal verdetto al tempo. La conseguenza per noi giuristi è che non possiamo più intervenire solo dopo, sul comportamento già avvenuto, per premiarlo o sanzionarlo: dobbiamo presidiare la forma stessa dell’ambiente che rende alcuni comportamenti facili e altri impraticabili. La tecnica non è il nemico, è il nuovo luogo del diritto — e quel luogo è ancora, per intero, da abitare. Per questo la domanda finale è chi sieda, accanto agli ingegneri, a rappresentare i diritti di chi quell’ambiente lo subirà.

 


 

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 Redazione DIMT

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