Il Codice di Prevenzione Incendi (qui il testo integrale aggiornato) rappresenta una vera rivoluzione nell’ambito normativo italiano in materia antincendio!
Ispirandosi alla normativa internazionale, il Codice rappresenta un testo organico ed unificato di disposizioni di prevenzione incendi (di cui all’allegato I al D.M. 3/08/2015) in grado di essere applicato in maniera uniforme nella progettazione attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il processo di semplificazione e ammodernamento ha condizionato in primis la struttura del Codice che codifica l’intera materia antincendio suddividendola in una Regola Tecnica Orizzontale (RTO) e in Regole Tecniche Verticali (RTV): una “Parte Generale” che, come tale, è applicabile a tutte le attività del settore civile (residenziale, commerciale, ricreativo, ricettivo) e un allegato tecnico “Allegato I” che contempla quattro sezioni e contiene le misure antincendio per singole tipologie di attività.
Approccio descrittivo e approccio prestazionale
Con il nuovo Codice sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
- disporre di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche;
- semplificare la normativa di prevenzione incendi;
- adottare regole meno prescrittive, più prestazionali;
- individuare regole sostenibili, proporzionate al rischio reale, che garantiscano comunque un pari livello di sicurezza;
- fare in modo che le norme tecniche di prevenzione incendi si occupino solo di antincendio;
- aumentare la flessibilità e la possibilità di scelta fra diverse soluzioni;
- favorire l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.
Il processo di semplificazione e di snellimento avviato dal nuovo Codice passa attraverso la responsabilizzazione del progettista e il rinnovamento dell’approccio metodologico.
Il Codice, in quanto Regola Tecnica Orizzontale, ovvero regola tecnica applicabile a tutte le attività, predilige un approccio prestazionale alla sicurezza antincendio, volto all’individuazione del livello di prestazione richiesto da una specifica misura antincendio ed alla verifica del suo raggiungimento.
L’approccio prestazionale, di tipo ingegneristico (Fire Safety Engineering) è fondato sullo studio dell’evoluzione dinamica dell’incendio e sulla previsione scientifica della prestazione della struttura progettata, mediante l’utilizzo di opportuni modelli di calcolo.
Il Codice lascia libertà al progettista che può scegliere se adottarlo o, al contrario, ignorarlo e scegliere un metodo progettuale prescrittivo; è lecito tuttavia pensare che questo sia solamente l’inizio di un percorso che mira a consolidare il cambiamento culturale nella prevenzione incendi.
Infatti, il Codice introduce norme “semi-prescrittive”, che consentono il ricorso a soluzioni conformi o alternative (sezione M – Metodi), segnando il passaggio da una metodologia prescrittiva, dove la valutazione del rischio d’incendio così come la definizione di soluzioni progettuali era fatta dal normatore, sulla base di criteri di sicurezza applicati dal normatore e non noti, ad una metodologia prestazionale che attinge a piene mani alle nuove tecniche dell’ingegneria antincendio (Fire Safety Engineering).
In tal modo, il progettista è assoluto artefice della progettazione e la flessibilità, caratteristica peculiare del Codice, assicura la massima applicabilità della norma a qualsiasi situazione.
Resta inteso che l’attività di prevenzione incendi deve essere, necessariamente, svolta da tecnici che conoscono la normativa di riferimento per il rilascio dei verbali e dei certificati necessari; a tal riguardo ti segnalo un software per la progettazione unitaria ed integrata della prevenzione incendi, in grado di produrre tutta la documentazione antincendio: dalla relazione tecnica antincendio al fascicolo per il SUAP.
Struttura del Codice di Prevenzione Incendi
Il D.M. 3/08/2015 si compone di cinque articoli e di un voluminoso allegato tecnico.
L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
Esso è applicabile sia alle nuove attività quanto alle attività esistenti, garantendo il medesimo livello di sicurezza.
Le sezioni G, S e M sono applicabili, senza distinzioni, per le diverse attività.
Il risultato, pertanto, è una Regola Tecnica Orizzontale applicabile a tutte le attività che costituisce un vero e proprio codice dei principi e delle moderne tecniche di prevenzione incendi, e che tende ad aggiornare il tradizionale sistema prescrittivo, introducendo maggiore flessibilità e dando nuovo impulso all’analisi prestazionale.
Il Codice, in via generale, ha valenza per le attività prive di Regole Tecniche Verticali per le quali si rimanda ai relativi decreti vigenti. La Sezione V – Regole Tecniche Verticali (RTV), contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti parziali di esse (aree a rischio specifico V.1, aree a rischio per atmosfere esplosive V.2 e vani degli ascensori V.3), le cui misure tecniche previste sono aggiuntive o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”.
Tale sezione è implementata nel tempo con le regole tecniche (V. n) riferite ad ulteriori attività.
Sezione G Generalità
Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S Strategia antincendio
Capitolo S.1 Reazione al fuoco
Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
Capitolo S.3 Compartimentazione
Capitolo S.4 Esodo
Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
Capitolo S.6 Controllo dell’incendio
Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
Capitolo S.9 Operatività antincendio
Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali
Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
Capitolo V.3 Vani degli ascensori
Capitolo V.4 Uffici
Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
Capitolo V.6 Autorimesse
Capitolo V.7 Attività scolastiche
Capitolo V.8 Attività commerciali
Capitolo V.9 Asili nido
Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
Capitolo V.11 Strutture sanitarie
Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione
Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
Sezione M Metodi
Capitolo M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale
Codice prevenzione incendi: campo di applicazione
Doppio binario: quando è (ancora) previsto
Per l’immediato, si è adottato un “doppio binario” in quanto il Codice, non abrogando le disposizioni prescrittive vigenti (vecchie Regole Tecniche Verticali), consente di individuare, caso per caso, lo strumento più adatto per la progettazione antincendio delle attività salvaguardando, in ogni caso, gli standard di sicurezza attuali.
Con il D.M. 12/02/2019 viene esteso il campo di applicazione delle attività progettabili con il “Codice” ed eliminato per molte attività il cosiddetto ‘‘doppio binario”, ovvero la possibilità di scelta, da parte del progettista, tra l’applicazione delle normative tradizionali preesistenti rispetto al Codice e l’approccio prestazionale costituito da quest’ultimo.
Con il D.M. 18/10/2019, invece, è stato interamente sostituito l’allegato 1 del Codice, modificando e/o integrando alcune previsioni relative alle misure tecniche di prevenzione incendi di cui alle Sezioni G, S ed M, sulla base delle esperienze maturate nel primo triennio di applicazione del Codice.
Il D.M. 12/04/2019 ha determinato la fine del cosiddetto “doppio binario” per 42 attività soggette e non normate: per esse non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici.
L’utilizzo del Codice è pertanto ormai obbligatorio; il “doppio binario” permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse di nuova costruzione.
| Tipologia di attività | Progettazione di nuove attività |
Progettazione di modifiche / ampliamenti di attività esistenti | |
| Attività soggette
(D.P.R. 151/2011) |
Senza RTV | Obbligatorio il Codice | Il progettista sceglie tra:
|
| Con RTV | Il progettista sceglie tra:
|
||
| Attività sotto soglia di assoggettabilità o non elencate in allegato 1 del D.P.R. 151/2011 | Il Codice può essere applicato come riferimento, in alternativa alle regole tecniche tradizionali | ||
Il Codice, in sintesi:
- si applica in alternativa alle disposizioni finora vigenti alle:
- attività soggette prive di regola tecnica di cui al D.P.R. 151/2011, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75; limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76;
- attività non soggette come riferimento per la progettazione, realizzazione e gestione;
- si applica ad attività nuove ed esistenti, di cui al precedente punto, senza distinzione;
- per le attività in possesso di SCIA e CPI non sono previsti adempimenti aggiuntivi;
- non è applicabile, in via generale, per le “attività soggette” normate, ovvero dotate di regola tecnica.
Codice di Prevenzione Incendi – Tavola sinottica del campo di applicazione
| N. | ATTIVITA’ | APPLICAZIONE |
|---|---|---|
| 1 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h. | |
| 2 | Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa | |
| 3 | Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili | |
| 4 | Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi | |
| 5 | Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3 | |
| 6 | Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa | |
| 7 | Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 | |
| 8 | Oleodotti con diametro superiore a 100 mm | |
| 9 | Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. | RTO |
| 10 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3 | |
| 11 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3 | |
| 12 | Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 |
|
| 13 | Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi | |
| a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi | ||
| b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) | ||
| 14 | Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. | RTO |
| 15 | Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3 | |
| 16 | Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3 | |
| 17 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. | |
| 18 | Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. |
|
| 19 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici | RTO |
| 20 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici | RTO |
| 21 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili | RTO |
| 22 | Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno | RTO |
| 23 | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo | RTO |
| 24 | Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg | RTO |
| 25 | Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg | RTO |
| 26 | Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio | RTO |
| 27 | Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | RTO |
| 28 | Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | RTO |
| 29 | Stabilimenti ove si producono surrogati del caffé | RTO |
| 30 | Zuccherifici e raffinerie dello zucchero | RTO |
| 31 | Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg | RTO |
| 32 | Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg | RTO |
| 33 | Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg | RTO |
| 34 | Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. | RTO |
| 35 | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinemato-grafiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg | RTO |
| 36 | Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m | RTO |
| 37 | Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg | RTO |
| 38 | Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | RTO |
| 39 | Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti | RTO |
| 40 | Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg | RTO |
| 41 | Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive | |
| 42 | Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2 | RTO |
| 43 | Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg | RTO |
| 44 | Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg | RTO |
| 45 | Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili | RTO |
| 46 | Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg | RTO |
| 47 | Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg. | RTO |
| 48 | Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3 | |
| 49 | Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW | |
| 50 | Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti | RTO |
| 51 | Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti | RTO |
| 52 | Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti | RTO |
| 53 | Officine per la riparazione di:
|
RTO |
| 54 | Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti | RTO |
| 55 | Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2 | |
| 56 | Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti | RTO |
| 57 | Cementifici con oltre 25 addetti | RTO |
| 58 | Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860) | |
| 59 | Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) | |
| 60 | Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione | |
| 61 | Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] | |
| 62 | Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti | |
| 63 | Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito | RTO |
| 64 | Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti | RTO |
| 65 | Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. | RTV |
| 66 | Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone | RTV |
| 67 | Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti | RTV |
| 68 | Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2 | RTV |
| 69 | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico | RTV |
| 70 | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg | RTO |
| 71 | Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti | RTV |
| 72 | Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre | RTV |
| 73 | Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità | RTO |
| 74 | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW | |
| 75 | Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 | RTV |
| 76 | Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti | RTO |
| 77 | Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m | RTV |
| 78 | Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee | |
| 79 | Interporti con superficie superiore a 20.000 m2 | |
| 80 | Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m | RTV |
| Rientrano nel campo di applicazione del Codice della prevenzione incendi del D.M. 3/8/2015 s.m.i. (42 RTO e 9 RTV D.P.R. 151/11) | ||
Regole tecniche orizzontali applicabili anche ad attività normate
| Requisiti di sicurezza antincendio |
|---|
| Criteri di progettazione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi |
| Determinazione della classe di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in relazione al carico d’incendio. |
| Determinazione della resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. |
| Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. |
| Requisiti di reazione al fuoco dei materiali installati lungo i percorsi di esodo e nei locali in genere. |
| Dispositivi di facile apertura (maniglioni antipanico) da installare in attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco |
Per ulteriori approfondimenti su ambito e modalità di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi, consigliamo la lettura della guida dell’Inail.
Codice di Prevenzione Incendi: testo aggiornato del D.M. 03/08/2015
Il dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato sul proprio sito la versione aggiornata al 27 dicembre 2022 del Testo coordinato dell’allegato I del D.M. 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) e dell’articolato.
In allegato, rispettivamente, il testo coordinato dell’Allegato I del D.M. 03/08/2015 e l’articolato, aggiornati al 27 dicembre 2022. Il testo aggiornato dell’allegato I del D.M. 03/08/2015 è coordinato con le modifiche introdotte dalle nuove disposizioni normative e dai decreti ministeriali che hanno introdotte le nuove Regole Tecniche Verticali per le attività previste:
La mappa aggiornata delle Regole Tecniche Verticali
Successivamente all’emanazione del Codice, sono entrate in vigore le seguenti RTV che hanno ampliato il campo di possibile applicazione dello stesso.
- D.M. 09/08/2016: nuovo capitolo V.5 “Attività ricettive turistico – alberghiere”
- D.M. 21/02/2017: nuovo capitolo V.6 “Attività di autorimessa”
- D.M. 07/08/2017: nuovo capitolo V.7 “Attività scolastiche”
- D.M. 23/11/2018: nuovo capitolo V.8 “Attività commerciali”
- D.M. 18/10/2019: aggiornamento di tutti i capitoli ad esclusione di V.4-V.8
- D.M. 06/04/2020: nuovo capitolo V.9 “Asili nido” (in vigore dal 29/04/2020), correzione refusi nei paragrafi V.4.2, V.7.2 e tabella V.5-2
- D.M. 15/05/020: aggiornamento capitolo V.6 “Attività di autorimessa” (in vigore dal 19 novembre 2020)
- D.M. 10/07/2020: nuovo capitolo V.10 “Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati” (in vigore dal 21 agosto 2020)
- D.M. 29/03/2021: nuovo capitolo V.11 “Strutture sanitarie” (in vigore dal 9 maggio 2021)
- D.M. 14 /10/2021: nuovo capitolo V.12 “Altre attività in edifici tutelati” (in vigore dal 25 novembre 2021)
- D.M. 24/11/2021: errata corrige e integrazione per locali molto affollati (in vigore dal 1° gennaio 2022)
- D.M. 30/03/2022: nuovo capitolo V.13 “Chiusure d’ambito degli edifici civili” (in vigore dal 7 luglio 2022)
- D.M. 19/05/2022: nuovo capitolo V.14 “Edifici di civile abitazione” (in vigore dal 29 giugno 2022)
- D.M. 14/10/2022: aggiornamento tabelle capitolo S.1 (in vigore dal 27 ottobre 2022).
- D.M. 22/11/2022: nuovo capitolo V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico” (in vigore dal 1° gennaio 2023).
- D.M. 04/03/2025: linee guida in materia di sicurezza ferroviaria
- D.M. 20/06/2025: Regola tecnica di prevenzione incendi per le gallerie non appartenenti alla rete stradale transeuropea
Decreti di settembre 2021
Ricordiamo, inoltre, l’emanazione dei 3 decreti di settembre in materia di prevenzione incendi che sostituiscono il D.M. 10 marzo 1998, in continuità al Codice:
- D.M. 01/09/2021 (Decreto Controlli) relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio;
- D.M. 02/09/2021 (Decreto GSA) relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori;
- D.M. 03/09/2021 (Mini-codice Antincendio); relativo alla valutazione dei rischi d’incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, conduce al definitivo superamento del D.M. 10 marzo 1998.
I nuovi provvedimenti delineano una procedura di valutazione dei rischi molto più semplificata.
In particolare, il D.M. 03/09/2021 (cd. decreto “minicodice”) per quanto concerne i luoghi di lavoro, ha esteso il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e a tutti quelli che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
Il D.M. 01/09/2021, invece, dispone l’obbligo di redigere il registro dei controlli antincendio per tutte le attività con almeno un lavoratore (di fatto tutte).
Norme internazionali nel Codice
La nota VVF prot. n. 15002 del 22 luglio 2026 chiarisce come applicare, ai sensi del paragrafo G.2.7 del Codice, norme e documenti tecnici europei o internazionali.
I riferimenti alternativi devono essere adottati nella loro completezza, dimostrandone l’idoneità rispetto ai profili di rischio e il rispetto degli obblighi di qualificazione dei prodotti.
Per le attività di categoria B e C sono inoltre definiti i contenuti da allegare alla valutazione del progetto, con esempi applicativi per controllo dell’incendio, rivelazione e allarme e controllo di fumi e calore.
Leggi l’approfondimento sulla nota VVF n. 15002/2026
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/codice-prevenzione-incendi/
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Francesca Ressa
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