Certificati bianchi al posto di Ecobonus e Superbonus? Iniziamo a capirne di più


Il Piano strutturale di bilancio di medio termine approvato dal governo il 27 settembre 2024 introduce una svolta significativa per il settore edilizio: i certificati bianchi, detti anche Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

L’obiettivo è sostituire progressivamente le tradizionali detrazioni fiscali, come l’Ecobonus e il Superbonus, con i TEE per ridurre l’impatto di tali bonus sul bilancio dello Stato senza rinunciare ai target di efficientamento della direttiva europea sulle case green.

In altre parole, si punta a creare un mercato dei certificati bianchi per il settore residenziale civile.

Il documento non specifica come e quando il meccanismo, finora riservato alle grandi imprese, possa essere applicato al settore immobiliare privato.


Nel frattempo, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2025 è stato pubblicato il nuovo D.M. 21/07/2025 sui Certificati Bianchi che aggiorna e ridefinisce obiettivi, obblighi e modalità operative per il periodo 2025-2030, rafforzando il legame con il PNIEC 2024 e con le politiche europee di transizione energetica.

Si attende la riforma del sistema dei bonus edili per saperne di più. Intanto, pensiamo sia utile capire cosa sono i certificati bianchi e come funzionano.

Certificati bianchi: le norme di riferimento

Le regole di funzionamento dei certificati bianchi sono state stabilite con il D.M. 21/07/2025, il D.M. 11/01/2017, il D.M. 08/05/2018 e il D.M. 21/05/2021.

In generale, vengono illustrati:

  • i soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti per l’accesso al meccanismo;
  • i progetti ammissibili;
  • le due metodologie di valutazione dei risparmi e la procedura di valutazione dei progetti.

Con il D.M. 30/04/2019 è stata approvata la Guida operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi.


Con il D.D. 13/10/2023 è stata aggiornata la tabella recante le tipologie progettuali ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.

Con il D.D. 203 del 28 luglio 2026, il MASE ha approvato la nuova Guida operativa dei Certificati Bianchi, dando attuazione alle principali novità introdotte dal D.M. 21 luglio 2025.

Il documento aggiorna le indicazioni per la predisposizione e la presentazione dei progetti di efficienza energetica, chiarisce le modalità di accesso agli incentivi e approfondisce i criteri per la determinazione dei consumi di baseline e il calcolo dei risparmi addizionali di energia primaria.

Particolare attenzione è riservata agli interventi di economia circolare e di natura comportamentale, all’elettrificazione dei consumi mediante fonti rinnovabili, ai risparmi idrici indiretti e all’efficientamento energetico dei Data center.

La Guida comprende inoltre dodici approfondimenti settoriali, aggiorna la Tabella 1 dell’Allegato 2 al D.M. 21 luglio 2025 con le tipologie di progetto ammissibili e pubblica le schede dei Progetti Standardizzati, relative, tra gli altri, a illuminazione LED, motori ad alta efficienza, aria compressa, mobilità elettrica e riqualificazione dei sistemi propulsivi navali.


Certificati Bianchi e D.M. 21 luglio 2025

Il D.M. 21/07/2025 introduce importanti aggiornamenti alla disciplina dei Certificati Bianchi prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 115/2008. Le modifiche riguardano vari ambiti del meccanismo e sono pensate per rafforzarne l’efficacia nel periodo 2025-2030.

Tra i principali interventi:

  • ridefinizione del periodo di validità del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE), esteso fino al 2030;
  • aggiornamento dei requisiti e delle modalità di accesso, con nuove regole per la presentazione e l’ammissibilità dei progetti;
  • possibilità di presentare progetti costituiti dall’aggregazione di più interventi con Soggetti Titolari diversi;
  • revisione della tabella degli interventi ammessi, in linea con gli obiettivi nazionali di risparmio energetico (in riferimento ai progetti che prevedano l’impiego di FER per usi non elettrici, ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica, viene aggiunta la geotermia tra le tecnologie riconosciute per generare risparmi energetici addizionali);
  • nuovo sistema di incentivazione a base d’asta;
  • introduzione di modalità semplificate e alternative per il rilascio dei certificati, con nuovi strumenti a disposizione dei soggetti interessati;
  • nuovo valore unitario dei TEE virtuali, fissato a 10 euro per certificato.

Sono inoltre definiti gli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il periodo 2025-2030 con i target di risparmio da conseguire attraverso interventi mirati e il rilascio di certificati bianchi.

Obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per il periodo 2025-2030

Per il periodo 2025-2030, gli obiettivi nazionali di efficienza energetica sono definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) 2024, che stabilisce i target di risparmio da conseguire attraverso interventi mirati e il rilascio di certificati bianchi.


Gli obiettivi nazionali annui vengono raggiunti tramite diverse misure:

  • interventi direttamente associati al rilascio di certificati bianchi;
  • energia prodotta da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) collegata ai certificati bianchi;
  • interventi di efficientamento realizzati secondo il decreto ministeriale 106/2015 e collegati ai certificati bianchi;
  • interventi già incentivati tramite certificati bianchi che continuano a generare risparmi anche dopo la conclusione della loro vita utile.

Gli obblighi dei distributori di energia elettrica e gas naturale si concretizzano attraverso i risparmi energetici misurati in certificati bianchi, al netto dei titoli ritirati dal GSE per energia CAR o interventi già incentivati secondo il decreto 106/2015.

I distributori di energia elettrica con più di 50.000 clienti finali, sono obbligati a ridurre i consumi di energia primaria secondo il numero di certificati bianchi indicato per ciascun anno:

  • 2025: 0,8556 milioni;
  • 2026: 1,0416 milioni;
  • 2027: 1,2276 milioni;
  • 2028: 1,4136 milioni;
  • 2029: 1,5996 milioni;
  • 2030: 1,7918 milioni.

Mentre i distributori di gas naturale con più di 50.000 clienti finali, devono ridurre i consumi secondo le seguenti quantità:

  • 2025: 0,5244 milioni;
  • 2026: 0,6384 milioni;
  • 2027: 0,7524 milioni;
  • 2028: 0,8664 milioni;
  • 2029: 0,9804 milioni;
  • 2030: 1,0982 milioni.

È opportuno sottolineare che la quota di certificati bianchi a carico di ciascun distributore è proporzionale all’energia elettrica o al gas distribuiti ai propri clienti rispetto alla distribuzione nazionale totale, autocertificata dal distributore e confermata annualmente dall’ARERA.


Entro il 31 ottobre di ogni anno, ARERA comunica al Ministero e al GSE la quota di obblighi di ciascun distributore, che il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale. Gli obblighi devono essere adempiuti entro il 31 maggio dell’anno successivo ed è possibile rispettare almeno il 60% dell’obbligo nell’anno d’imposta e compensare il residuo nei due anni successivi.

Cosa sono i certificati bianchi

I certificati bianchi sono titoli negoziabili che attestano il conseguimento di risparmi ottenuto attraverso interventi di miglioramento dell’efficienza energetica.

Si distinguono in quattro tipologie principali in base alla forma di energia risparmiata e al settore di applicazione:

  • Tipo I – attestano i risparmi di energia primaria ottenuti attraverso interventi che riducono i consumi di energia elettrica.
  • Tipo II – attestano i risparmi di energia primaria derivanti da interventi volti a ridurre i consumi di gas naturale.
  • Tipo III – riguardano i risparmi di forme di energia primaria diverse da elettricità e gas, non realizzati nel settore dei trasporti.
  • Tipo IV – riguardano i risparmi di forme di energia primaria diverse da elettricità e gas, realizzati nel settore dei trasporti.

Ogni certificato ha una dimensione commerciale pari a 1 TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio). I risparmi energetici verificati e certificati vengono arrotondati al TEP più vicino secondo il criterio commerciale, facilitando così la contabilizzazione e la negoziazione dei certificati sul mercato.

Un singolo certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP).


Questi titoli, emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), possono essere scambiati sul mercato e rappresentano un incentivo economico per chi investe in progetti di efficientamento energetico.
Infatti, essi consentono a chi inquina di meno di ottenere delle certificazioni che può rivendere sul mercato a chi invece, pur obbligato a rispettare dei parametri di emissioni, continua ad inquinare di più.
Il valore monetario di un certificato bianco è stato in origine fissato a 100 euro/TEP. Il valore energetico di un TEP, invece, è comparabile col consumo annuo di energia elettrica di una famiglia media. Questo valore è soggetto a variazioni in base all’andamento del mercato energetico. Sul sito del GME è possibile monitorare in tempo reale la valutazione.

Un certificato bianco ha una validità di cinque anni. La durata si estende fino a otto anni in caso di interventi effettuati sull’involucro edilizio, come ad esempio la realizzazione di un cappotto termico.

Come funzionano i certificati bianchi

Al meccanismo dei certificati bianchi possono accedere:

  • soggetti obbligati: tutti i distributori di energia elettrica e di gas, la cui utenza finale è superiore alle 50.000 unità;
  • i distributori di energia elettrica e gas non rientranti tra i soggetti obbligati;
  • soggetti volontari: imprese, pubbliche amministrazioni, distributori di energia elettrica o gas naturale, aziende del settore dei trasporti.

Il sistema prevede obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (i “soggetti obbligati”) e attribuisce, per ogni anno, obiettivi da raggiungere.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d’obbligo di risparmio in due modi:


  • realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo;
  • acquistando i Titoli di Efficienza Energetica (TEE) dagli altri soggetti ammessi al meccanismo.

Oltre ai distributori di energia, possono partecipare al meccanismo anche altri soggetti (i “soggetti volontari”) che liberamente scelgono di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia, e a cui si riconosce il diritto a ricevere la corrispondente quantità di certificati bianchi.

Come detto, il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica.

Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti.

I certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del GME.

Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.


I certificati bianchi sono cumulabili?

I Certificati Bianchi non possono essere cumulati con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti. Nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, i Certificati Bianchi sono invece cumulabili con:

  • finanziamenti erogati a livello locale, regionale e comunitario
  • contributi previsti dall’art. 16, comma 1, del D.M.21/07/2025.

Non sono ammessi al meccanismo i progetti di efficienza energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa.

Chi può chiedere i certificati bianchi

Soggetti privati e imprese

Possono accedere agli incentivi in qualità di soggetti volontari i soggetti privati e le imprese che sostengono l’investimento, direttamente o attraverso un finanziamento, per la realizzazione di un intervento di efficienza energetica che produce un risparmio significativo di energia.

I soggetti che possono presentare richiesta di accesso agli incentivi per la realizzazione di progetti di efficienza energetica sono i seguenti:

  • ESCO certificata UNI 11352;
  • società con Esperto in Gestione Energia (EGE) certificato UNI 11339;
  • società con sistema di gestione certificato ISO 50001.

Un’impresa, in qualità di soggetto giuridico di natura privatistica, può nominare un esperto in gestione dell’energia certificato, certificarsi secondo la norma UNI 11352 o dotarsi di un sistema di gestione dell’energia e acquisire i requisiti per presentare direttamente le richieste di accesso agli incentivi. In ogni caso, le imprese possono avvalersi, delegandoli, di soggetti terzi già in possesso dei requisiti per la presentazione dei progetti.


Il soggetto titolare del progetto può differire dal proponente, che presenta l’istanza al GSE su delega. In questi casi, il soggetto proponente può ottenere il riconoscimento dei certificati bianchi tramite un contratto tipo, firmato da tutti i soggetti coinvolti, che prevede responsabilità solidale per l’adempimento degli obblighi.

È possibile aggregare più interventi dello stesso tipo in un unico progetto, purché il risparmio annuo complessivo non superi 50 TEP. Anche in questo caso, la gestione dei certificati avviene tramite contratto tipo, con responsabilità solidale dei titolari.

In tal caso, il contratto tipo, sottoscritto da tutti i soggetti titolari, prevede il riconoscimento dei certificati bianchi direttamente in favore del soggetto proponente e la responsabilità in solido dei soggetti titolari per l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo

Pubbliche amministrazioni

La Pubblica Amministrazione può beneficiare dei certificati bianchi per:

  • riqualificare servizi pubblici ad alto consumo energetico come l’illuminazione e i trasporti, facendosi supportare dalle Società concessionarie dei servizi di distribuzione dell’energia, da ESCO certificate o da un Esperto di Gestione dell’Energia (EGE) certificato o dotandosi di un sistema di gestione dell’energia certificato ISO 50001 e acquisire i requisiti per presentare direttamente le richieste di accesso agli incentivi per i progetti di efficienza energetica.
  •  installare impianti di cogenerazione in strutture ed edifici pubblici particolarmente energivori, come scuole e università, centri sportivi, ospedali, sedi comunali, etc.

Distributori di energia elettrica o gas naturale

I distributori di energia elettrica o gas naturale possono presentare progetti di efficienza energetica per:


  • azioni dirette relative a interventi di efficientamento delle proprie reti elettriche e del gas naturale;
  • interventi riconducibili al settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post contatore;
  • interventi riconducibili alle attività di gestione dei servizi, inclusi servizi post contatore non presso i propri clienti finali, diverse dalla distribuzione dell’energia elettrica e del gas.

Soggetti del settore dei trasporti

Gli interventi effettuati nel settore dei trasporti possono accedere al meccanismo di incentivazione dei Certificati Bianchi.

Certificati bianchi: quali progetti sono ammessi

Sono ammissibili i progetti di efficienza energetica:

  • da realizzarsi con data di avvio della realizzazione del progetto successiva alla data di trasmissione al GSE dell’istanza di accesso al meccanismo;
  • costituiti da interventi realizzati da un unico soggetto titolare;
  • che generano risparmi energetici addizionali (a seguito della loro attuazione, i consumi devono risultare inferiori rispetto a quelli registrati prima dell’intervento o, nei casi di sostituzione e nuove installazioni, inferiori rispetto a un consumo di riferimento stabilito).

Non sono ammessi al meccanismo i progetti di efficienza energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa.

La normativa individua e suddivide le tipologie di progetti ammissibili in base al settore di appartenenza. Qualora un intervento non rientri tra quelli già previsti, è comunque possibile presentare al GSE una richiesta di valutazione specifica per verificarne l’ammissibilità.

Sono invece esclusi i progetti realizzati esclusivamente per adeguarsi a vincoli normativi o prescrizioni amministrative. Fanno eccezione i casi in cui, oltre al mero adeguamento, vengano conseguiti ulteriori risparmi energetici rispetto alle soluzioni imposte dalla normativa, nonché gli interventi previsti dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 102/2014, purché capaci di generare benefici addizionali in termini di efficienza.


Le tipologie di intervento realizzabili – divise per settori – sono riportate in allegato al documento D.M. 21/07/2025 riguradante la disciplina dei certificati bianchi.

Come richiedere il certificato bianco

Per accedere al meccanismo dei certificati bianchi è necessario inviare al GSE una richiesta corredata da idonea documentazione che consenta di verificare la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa.

La richiesta deve essere inviata prima della data di avvio della realizzazione del progetto.

I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica sono due:

  • Metodo a consuntivo: si applica a singoli stabilimenti, edifici o siti specifici. Prevede la predisposizione di un programma di misura, come indicato nell’Allegato 1, Capitolo 1, che consente di quantificare in modo accurato il risparmio energetico addizionale ottenuto grazie al progetto;
  • Metodo standardizzato: è pensato per progetti replicabili su più stabilimenti o edifici simili. Attraverso un campione rappresentativo, come descritto nell’Allegato 1, Capitolo 2, si quantifica il risparmio energetico addizionale in maniera semplificata, basandosi su schede predefinite (PS).

Entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta, il GSE conclude la valutazione e fornisce un riscontro al soggetto proponente. Una volta approvato il progetto, l’emissione dei titoli di efficienza energetica avviene a seguito di un periodo di monitoraggio che determina i risparmi energetici.


Una volta esaurito questo periodo e per l’intera durata dell’incentivo, occorre presentare al GSE richieste di certificazione dei risparmi conseguiti durante il periodo di riferimento.

E’ prevista una modalità semplificata per il riconoscimento dei risparmi. Tale modalità è riservata ai progetti costituiti da un solo intervento e per i quali non si sia verificata una variazione significativa dei risparmi nelle prime tre richieste di verifica e certificazione, e che abbiano generato un risparmio annuo non superiore a 250 tep. In questi casi il soggetto proponente può richiedere la modalità semplificata che prevede il riconoscimento di un risparmio addizionale annuo pari al risparmio medio riconosciuto nelle prime tre richieste.

Certificati Bianchi: controlli e verifiche del GSE

Per garantire l’efficacia e la trasparenza del meccanismo dei Certificati Bianchi, il GSE svolge controlli periodici sui progetti ammessi, per verificare che gli obblighi di efficienza energetica siano effettivamente rispettati durante tutta la vita utile dei progetti.

Tali controlli possono essere documentali o in sito, comprendendo sopralluoghi, campionamenti e analisi dei combustibili o dei materiali utilizzati. L’obiettivo è accertare:

  • la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari per il riconoscimento dei certificati;
  • la conformità degli interventi al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data di presentazione del progetto;
  • la coerenza tra incentivi ricevuti e risparmi energetici effettivamente conseguiti;
  • la completezza e regolarità della documentazione da conservare, incluse eventuali varianti e della normativa vigente al momento dell’approvazione.

Il GSE può avvalersi di soggetti terzi qualificati per effettuare le verifiche. I controlli si svolgono nel rispetto della Legge 241/1990, in contraddittorio con il titolare o il proponente del progetto, informando le altre parti contrattuali e il personale incaricato opera come pubblico ufficiale, con autonomia di giudizio e obbligo di riservatezza.


In caso di sopralluogo, il GSE comunica formalmente l’avvio del controllo tramite raccomandata A/R o PEC, indicando luogo, data, ora, incaricato e documentazione richiesta. Il titolare del progetto, insieme al proponente, deve garantire che il sopralluogo si svolga nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Durante i sopralluoghi possono essere richiesti documenti, schemi tecnici, registri, rilievi fotografici e altre informazioni strettamente pertinenti e al termine, viene redatto un processo verbale, con dettaglio delle operazioni, della documentazione esaminata, delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e al termine viene rilasciata una copia. Il verbale può essere firmato o, in caso di rifiuto, annotato.

Il titolare e il proponente possono presentare memorie scritte e documenti in risposta ai rilievi evidenziati e il GSE è tenuto a valutare queste osservazioni se pertinenti ai fini del controllo. Il termine ordinario per la conclusione del controllo è di 180 giorni, salvo casi complessi. Il procedimento si chiude con un atto motivato basato sulle risultanze raccolte e sulle osservazioni degli interessati. Infine, i controlli del GSE non sostituiscono quelli delle amministrazioni statali, regionali o altri soggetti pubblici e concessionari di servizi pubblici, che possono segnalare eventuali violazioni rilevanti ai fini degli obblighi dei certificati bianchi.

Emissione di certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica (TEE virtuali)

Oltre ai certificati bianchi ottenuti tramite progetti di efficienza energetica, il GSE può emettere certificati a favore dei soggetti obbligati su specifica richiesta, anche se non derivano direttamente dalla realizzazione di interventi.

Questi certificati hanno un valore unitario fisso di 10 euro e possono essere richiesti a partire dal 15 maggio di ogni anno fino alla scadenza dell’anno d’obbligo.


Fino al 2029, tali certificati possono essere ceduti ai soggetti obbligati solo per raggiungere la quota minima del proprio obbligo, e solo se questi detengono già una percentuale minima di certificati sul proprio conto proprietà:

  • 2025: almeno 40% dell’obbligo minimo;
  • 2026: almeno 50% dell’obbligo minimo;
  • 2027: almeno 60% dell’obbligo minimo;
  • 2028: almeno 70% dell’obbligo minimo;
  • 2029: almeno 80% dell’obbligo minimo.

Il GSE mantiene una contabilità separata di questi certificati, mentre il GME comunica, su richiesta del GSE, i certificati presenti nei conti proprietà dei soggetti obbligati.

È importante sottolineare che i certificati bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica devono rispettare degli obblighi, in particolare essi:

  • non possono essere ceduti dal soggetto che li riceve;
  • sono contraddistinti da una tipologia specifica;
  • vengono emessi e annullati contestualmente dal GSE nella prima sessione utile per il conseguimento dell’obbligo;
  • non danno diritto alla copertura degli oneri previsti dall’articolo 12 – copertura degli oneri per l’adempimento degli obblighi.

Il pagamento dei certificati avviene tramite un conguaglio sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati e i soggetti obbligati possono riscattare in tutto o in parte le somme versate tramite certificati ottenuti da progetti reali o acquisiti sul mercato, con alcune condizioni:

  • il riscatto è ammesso solo se, esclusi i certificati oggetto di riscatto, il soggetto detiene un numero di certificati superiore all’obbligo minimo annuale;
  • deve avvenire entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo;
  • non è possibile riscattare nello stesso anno in cui i certificati sono stati emessi.

Anche il riscatto viene effettuato tramite conguaglio sul contributo tariffario, senza modificare la corresponsione per i certificati riscattati nell’anno in corso.


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 Sergio Volpe

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