Con la deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha ufficialmente istituito la nuova sottocategoria 2-quater, dedicata appositamente ai liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nello svolgimento di attività manutentive previste dai rispettivi ordinamenti, producono rifiuti non pericolosi e hanno necessità di raccogliere e trasportare esclusivamente i rifiuti da essi stessi prodotti.
Contestualmente – con deliberazione n. 5 del 22 luglio 2026 – ha approvato i modelli di iscrizione e di diniego relativi alla nuova categoria 2-quater.
La deliberazione entra in vigore il 15 ottobre 2026.
Cosa prevede la deliberazione 4/2026
La deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026 istituisce la categoria 2-quater, destinata ai liberi professionisti iscritti in albi il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione. L’iscrizione consente la raccolta e il trasporto esclusivamente dei rifiuti non pericolosi prodotti direttamente dal professionista durante tali attività.
La categoria 2-quater è destinata a una figura particolare di produttore e trasportatore di rifiuti: il libero professionista che, nell’ambito di un’attività manutentiva connessa alla propria professione, produce direttamente rifiuti non pericolosi e deve trasportarli verso un impianto autorizzato. Non si tratta, quindi, di una categoria generale per il trasporto di rifiuti né di un titolo utilizzabile per movimentare rifiuti prodotti da terzi.
Il presupposto normativo è contenuto nell’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Il soggetto deve essere iscritto in un albo professionale, deve svolgere un’attività manutentiva espressamente prevista dal proprio ordinamento, deve produrre rifiuti non pericolosi nell’esercizio di tale attività e deve trasportare soltanto i rifiuti da lui stesso prodotti.
Il perimetro applicativo è dunque molto circoscritto. L’iscrizione non può essere utilizzata per il trasporto di rifiuti generati da un’impresa esecutrice, da un committente o da un diverso professionista.
Per accedere alla categoria occorre possedere i requisiti previsti dall’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e) e i), del D.M. 120/2014 e dimostrare la disponibilità di uno o più veicoli conformi alla disciplina sull’autotrasporto. La domanda deve essere presentata alla Sezione regionale o provinciale competente in base alla residenza del richiedente, attestando i dati anagrafici, l’iscrizione attiva all’albo professionale, le attività manutentive svolte, le tipologie di rifiuti non pericolosi da trasportare e gli estremi identificativi e l’idoneità dei veicoli.
Alla domanda devono essere allegate le carte di circolazione e, quando i mezzi non sono di proprietà del professionista, il relativo titolo di disponibilità, oltre alla ricevuta del pagamento del contributo annuo di 50 euro e dei diritti di segreteria. L’iscrizione, soggetta alla verifica dei requisiti da parte della Sezione competente, deve essere rinnovata ogni cinque anni e non consente in alcun caso il trasporto di rifiuti pericolosi.
Cosa prevede la deliberazione 5/2026
La deliberazione n. 5/2026 approva due modelli:
- il provvedimento di iscrizione, contenuto nell’Allegato A;
- il provvedimento di diniego, contenuto nell’Allegato B.
Il modello dell’Allegato A prevede innanzitutto l’identificazione completa del professionista e all’interno dell’allegato devono essere riportati:
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- codice fiscale;
- partita IVA;
- ordine professionale di appartenenza;
- data iniziale e finale di validità.
Uno degli elementi più significativi del modello è l’indicazione dell’attività manutentiva svolta dal professionista, in particolare, il documente serve anche per delimitare l’ambito entro il quale i rifiuti possono essere considerati prodotti dal professionista e trasportati in forza dell’iscrizione.
Il modello prevede una tabella nella quale devono essere riportati il codice EER e la descrizione dei rifiuti trasportabili. La classificazione deve essere coerente con il processo manutentivo dal quale deriva il rifiuto. Un codice non pertinente rispetto all’attività dichiarata potrebbe determinare una richiesta di chiarimenti, l’esclusione della tipologia oppure il diniego dell’iscrizione.
Sul piano operativo, prima di ogni trasporto occorrerà verificare che il rifiuto:
- sia effettivamente non pericoloso;
- sia stato prodotto dal professionista;
- derivi dall’attività manutentiva autorizzata;
- corrisponda a uno dei codici EER riportati nel provvedimento;
- accettarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste.
L’iscrizione è riferita non soltanto al professionista e ai rifiuti, ma anche ai mezzi con i quali il trasporto viene effettuato.
Il libero professionista ha l’obbligo di indicare i veicoli utilizzabili, specificandone marca, tipo e targa.
Inoltre, il professionista deve mantenere i veicoli in condizioni di idoneità tecnica attraverso interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria e durante il trasporto devono essere evitate: dispersioni, perdite e sgocciolamenti, fuoriuscite di esalazioni moleste, esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici.
I mezzi devono inoltre essere sottoposti a pulizia periodica e, in ogni caso, prima di essere destinati ad altre tipologie di trasporto e deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
I recipienti utilizzati per contenere i rifiuti devono essere adeguati alle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali e devono essere dotati di chiusure idonee a evitare fuoriuscite del contenuto, mezzi di presa che rendano sicura la movimentazione.
La deliberazione disciplina anche la gestione degli spandimenti accidentali. I materiali utilizzati per raccogliere, recuperare o riassorbire il rifiuto devono essere gestiti secondo le modalità previste per il rifiuto stesso. L’idoneità del veicolo non rappresenta quindi un requisito da verificare soltanto al momento dell’iscrizione.
L’Allegato B della deliberazione contiene il modello di provvedimento di diniego dell’iscrizione. La motivazione del rigetto è un elemento essenziale, poiché consente al professionista di conoscere i requisiti ritenuti mancanti, insufficientemente documentati o non conformi alla disciplina applicabile.
Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali entro 30 giorni dal ricevimento. In alternativa, il professionista può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Approfondimenti
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/rifiuti-da-attivita-manutentive-operativa-la-nuova-iscrizione-nell-albo-gestori-ambientali/
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Alfonso Roma
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