La Santa, per quanti sono a digiuno di agiografia che studia vita e storia dei Santi, è la Protettrice della Partorienti e di quante in preghiera chiedono la grazia di rimanere incinte…evitando sorprese, sofferenze e delusioni come gli aborti. Ma quando la richiesta supera ogni ”grazia di Dio’ come è già successo in altra consiliatura https://giornalemio.it/ambiente/parco-del-castello-si-rispetti-il-progetto-originario-e-occhio-al-degrado/ e come potrebbe accadere per varianti al Prg(una prassi abitudine mai persa che altera il disegno di città) ecco che la Santa rispetta il Creato e invita alla riflessione. Cosa che fa Michele Morelli con le argomentate osservazioni invitate all’Amministrazione comunale, che continua a conservare(tra i pochi) memoria di fatti urbanistici che ritornano puntualmente in consiglio comunale. No alla variante. E spiega perché. ”La Variante adottata è profondamente sbagliata e non correzioni e ne sono possibili integrazioni. Se davvero si vuole perseguire l’obiettivo di pubblico interesse è necessario acquisire tutte le aree per ampliare e
completare il Parco del Castello adottando un percorso che non è quello indicato nella delibera in oggetto.”
Il RU2021 classifica il Parco del Castello Vt4 (verde/parco pubblico territoriale), tali superfici concorrono al
raggiungimento degli standard minimi di Verde territoriale (P.4-Verifica standard urbanistici). ”Dalla relazione che accompagna il RU2021 si ribadisce che il Verde territoriale disponibile, compreso eventuali aree
programmate da acquisire mediante esproprio o tramite compensazione in “sito” o a “distanza”, risulta ampiamento sotto lo standard di legge (elaborato RU_P.1 Relazione capitolo 4.4. pag. 39):
“Per quanto attiene i parchi pubblici urbani e territoriali, ricadono nel territorio oggetto del RU parchi urbani per un totale di mq 327.109 che corrisponde a 5,51 mq/ab.” Mancano ulteriori “9,49 mq/ab necessari per il
soddisfacimento dello standard relativo agli abitanti dello Spazio urbano”.
”Sarebbe opportuno dunque- evidenzia Morelli- che l’Amministrazione, atteso la richiesta della Curia, approfittasse di questa occasione per risolvere in maniera definitiva la tutela e l’integrità della collina “ampliando e completando” davvero il Parco del Castello ( così come è stato approvato nel 2006 dall’amministrazione comunale), recuperando le “parti mancanti”
(come di afferma in linea teorica nel deliberato della Variante).
Destinare l’intera area, fatta eccezione di quella strettamente pertinenziale dell’ex istituto, a “Verde pubblico territoriale”, Vt4 Parco del Castello, con una Variante Urbanistica degna di questo nome, interpretando in modo corretto il combinato disposto dell’art. 18 e 62 del RU2021. Solo così è possibile proteggere ed assicurare l’intera area verde a Parco (part. n.250 e n.1035) mediante lo strumento della “compensazione a distanza” in alternativa all’esproprio. Integrando, in questo modo, parte del deficit dello standard urbanistico.
”Questa si sarebbe una Variante di interesse pubblico inequivocabile” conclude Morelli e allora la protettrice delle partorienti darebbe il suo assenso –
LE OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE
Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistica – Comune di Matera
OGGETTO: “Adozione Variante Urbanistica ai sensi dell’articolo 36 comma 6-bis della LR 23/99
integrazione all’art. 68 del vigente Regolamento Urbanistico “ Delibera del Consiglio Comunale n.
7/2024 del 16/02/2024. OSSERVAZIONI /OPPOSIZIONE alla Variante.
Premessa
Prima di entrare nel merito delle ragioni tecniche che motivano la nostra opposizione alla
Variante adottata, preme precisare la genesi . Nella relazione del dirigente, parte integrante del
deliberato, si specifica che “l’esigenza di integrare e meglio normare alcune delle previsioni”
contenute nel RU2021 prende corpo dalle “ sollecitazioni degli utenti e degli operatori del settore
con particolare riferimento all’art. 68 denominato “Verde privato di qualità”.
In realtà dalla documentazione esaminata agli atti non vi è nessuna richiesta di modifica dell’art.
68 “Verde privato di qualità”. Agli atti vi è invece una richiesta di “permesso a costruire” ,
avanzata dalla società CDM srl per nome e per conto dell’Arcidiocesi di Matera e Irsina
proprietaria, che coincide con l’area oggetto della Variante.
Si tratta di un progetto per la realizzazione di 101 box auto interrati da ubicare in via Lanera, su
un’area individuata nel Catasto Terreni del Comune di Matera al foglio 103 particella 250.
Riportiamo alcuni stralci della relazione che accompagna la richiesta di “permesso a costruire” : –
I tecnici incaricati richiamano “L’art. 2 della legge 122 del 1989 (cd Legge Tognoli) sostituisce l’art. 41 –
sexies della legge urbanistica n. 1150 del 1942 impone, per le nuove costruzioni, spazi per parcheggi in
misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di nuova edificazione. Questo parametro numerico dal 1989 ad
oggi risulta sicuramente insufficiente, in quanto il numero di autoveicoli, oggi presente, è aumentato
esponenzialmente, per cui nelle nostre città la sosta selvaggia è diventata quotidiana ed insostenibile; nel
migliore dei casi le strade diventano il parcheggio incessante e vergognoso di veicoli a motore di ogni tipo”; –
Secondo la breve analisi “L’unica soluzione è quella di promuovere il più possibile spazi, all’interno dei
quali, le auto devono trovare ricovero, sottraendole alla strada”;
Nella relazione si sottolinea “ il valore sociale dell’intervento di che trattasi perché riesce a ridurre il
carico di sosta su una delle zone più delicate della città di Matera … e apre la possibilità di limitare l’uso del
veicolo a vantaggio della mobilità sostenibile”
Secondo i tecnici “L’area in questione è regolata dall’art. 67 Giardini privati ad uso pubblico e aree di
pertinenza con valenza ambientale delle Norme Tecniche di Attuazione – RU2021 “;
Infine “Si chiede l’applicazione dell’art. 15 del Regolamento Urbanistico che disciplina Attuazione diretta
condizionata.”
Nella relazione si precisa che i parcheggi sono destinati a soddisfare le esigenze della Casa di
Spiritualità Sant’Anna.
Esaminata la documentazione, si può asserire che non vi è stata nessuna richiesta di Variante ne
tantomeno di modifica dell’art. 68 Verde privato di qualità da parte della proprietà.
Esame dei contenuti del deliberato
1. Nel deliberato si afferma che
“ L’integrazione proposta è formulata con la finalità di normare le zone indicate, nel vigente Regolamento
Urbanistico, con destinazione a “Giardini Privati di uso pubblico e aree di pertinenza con valenza
ambientale” (art. 68 Verde privato di qualità ?) e attualmente prive di disciplina di dettaglio. Ciò in
considerazione degli interessi privati che le norme del dispositivo regolamentare mirano a non ostacolare…”
morelli michele
“L’integrazione normativa prende le mosse a seguito di presentazione di istanza per il rilascio di Permesso
di Costruire, da parte di privati, relativa alla possibilità di realizzare, in un’area di dimensioni adeguate, in
condizioni di accessibilità carrabile e in localizzazione strategica per il completamento del Parco del Castello
(interesse pubblico), parcheggi interrati, privati e pertinenziali ad abitazioni stabili del Centro Storico e dei
Sassi (interesse pubblico e privato)… Tale possibilità di intervento comporta, di fatto, un incremento di valore
delle aree; la variante, quindi, rientra nella fattispecie di cui all’art. 16 comma 4 lett. d-ter) del DPR 380/2001
relativa all’applicazione del contributo straordinario… Poiché tra le aree del RU classificate come “Giardini
privati di uso pubblico e aree di pertinenza di valenza ambientale” (art. 68?) l’area in esame può accogliere
simili interventi per formazione di parcheggi interrati, l’integrazione normativa esplicita che in queste aree
è attuabile tale possibilità. Peraltro, nello specifico, non sfuggirà che nell’area di cui alla richiesta di permesso a costruire si possono realizzare, tra l’altro, obiettivi di interesse pubblico quali:
1. assicurare l’ampliamento e il completamento del Parco del Castello (e relative connessioni pedonali con la
città), tramite la cessione di una porzione maggioritaria della stessa (si tratta infatti dell’area che costituisce
la “parte mancante” del Parco intorno al Castello);
2. garantire funzionalità ed efficienza di parcheggi pertinenziali a servizio di unità immobiliari di abitazione
stabile appartenenti al Centro Storico e ai Sassi, considerate le dimensioni, l’accessibilità e localizzazione
dell’area”.
Secondo quanto dichiarato nel deliberato “l’area in esame può accogliere simili interventi
per formazione di parcheggi interrati” e dunque la variante consiste in una semplice
“integrazione normativa” dove si “esplicita che in queste aree è attuabile tale
possibilità”.
Si tratta di affermazioni (punto 1. e 2.) che non hanno nessun fondamento. Per quanto
riguarda il punto 1. (ampliamento e completamento del Parco ) si rimanda alle previsioni di
Piano e al progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione comunale nel 2006 ; come si
può notare dalla Tavola A1 che segue, il perimetro del Parco va ben oltre la particella 250
oggetto di Variante. Ma su questo punto ritorneremo più avanti.
Tavola A1
Per quanto riguarda l’affermazione per la quale “l’area in esame può accogliere simili
interventi per formazione di parcheggi interrati”, tale dichiarazione non supportata da
riferimenti normativi di qualunque genere. E se le norme fossero così chiare in materie di
parcheggi interrati, come si afferma nel deliberato, ci si chiede per quale ragione disporre
una Variante nella quale si “esplicita tale possibilità”.
L’art. 60 del RU2021 declina in modo preciso il sistema del verde delle norme di piano, le
famiglie individuate nell’Elab. P.3-Regimi normativi dello Spazio Urbano sono le seguenti:
a) Aree a verde e servizi pubblici
b) Aree per verde e servizi pubblici
c) Aree a verde e servizi pubblici da pianificazione attuativa pregressa
d) Servizi privati
e) Verde privato di caratterizzazione ambientale, ecologico-paesaggistica
dell’insediamento
f) Verde privato di qualità
La norma, come si può notare, distingue le varie tipologie di verde, l’art. 67 disciplina le
aree verdi di cui alla lettera e), l’art. 68 disciplina le aree verdi di cui alla lettera f).
Per un maggiore approfondimento si rimanda alla lettura della Relazione (elaborato
RU_P1) che accompagna il RU2021 dove si precisa la differenza tra le are disciplinate
dall’art. 67 e le aree disciplinate dall’art. 68.
Da una lettura attenta del regolamento urbanistico, l’art. 68 non prevede tale possibilità.
Riportiamo di seguito il comma 1 e 2 dell’art. 68 Verde privato di qualità :
1. Il Verde privato di qualità – Vpq è costituito dalle aree verdi di pertinenza delle unità edilizie che per la loro
consistenza e ubicazione, rappresentano elementi complementari della definizione ambientale
dell’insediamento, da mantenere e valorizzare. In tali aree sono ammessi esclusivamente interventi di
manutenzione del suolo e della vegetazione che ne garantiscano la cura dei caratteri naturalistici, ecologici
e paesaggistici.
2. Qualora nel Verde privato di qualità ricada una Emergenza storico-artistica-testimoniale, a quest’ultima si
applica la disciplina di cui all’Art.29; per gli altri edifici esistenti sono ammesse le categorie di intervento MO,
MS, RE, DR1, DR2 e tutte le destinazioni d’uso di cui all’Art.9, con eccezione di Pe3, Pe4, Ps2, Pc da 1 a 5, Tr4,
Pe9, Pe10, Par da 1 a 3. Per le destinazioni d’uso ammesse deve comunque essere garantito lo standard di
parcheggio pubblico e privato nel rispetto dei caratteri ambientali dei luoghi…
Nel primo comma si afferma che il Verde privato di qualità è costituito dalle aree verdi di
pertinenza delle unità edilizie che rappresentano elementi complementari della definizione
ambientale dell’insediamento, da mantenere e valorizzare. In tali aree sono ammessi
esclusivamente interventi di manutenzione del suolo e della vegetazione che ne
garantiscano la cura dei caratteri naturalistici, ecologici e paesaggistici.
Nel secondo comma si afferma che se nel Verde privato di qualità ricade una Emergenza
storico-artistica-testimoniale, ovvero un vincolo di cui all’art. 10 D. Lgs. n.42/2004, l’area è
disciplinata dall’art. 29 .
L’area oggetto della Variante in effetti è sottoposta a vincolo indiretto per effetto del
DM 1948:
Geoportale della Regione Basilicata
Per altri edifici esistenti, prosegue il comma 2, i cambi di destinazioni d’uso ammessi dalla
norma devono garantire lo standard di parcheggi pubblici e privati. Nello specifico, si
presume, che il cambio di destinazione d’uso a struttura ricettiva dell’ex istituto sant’Anna
autorizzato a suo tempo abbia soddisfatto lo standard di parcheggi. Infatti nelle aree
strettamente di pertinenza dell’ex istituto si possono riscontrare bel oltre 40 stalli
disponibili.
La norma, come si può notare, non prevede nessun’altra possibilità di realizzare box auto
in struttura se pure interrata.
Che non vi sia nessuna possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali a servizio della struttura
ricettiva dell’ex istituto Sant’Anna lo si può rilevare dalla stessa Variante che non a caso destina i
“parcheggi pertinenziali a servizio di unità immobiliari di abitazione stabile appartenenti al Centro
Storico e ai Sassi”.
Nel parere favorevole di compatibilità paesaggistica espresso dall’uffici regionali, art.146
comma 7 del D.Lgs. n°42/2004, e dalla soprintendenza, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs
42/2004, si riferisce al progetto presentato dalla committenza nel 2021; nel parere si
dichiara “ fatte salve le verifiche di conformità urbanistica del progetto da parte del
competente Ufficio Tecnico Comunale”. E’ bene ricordarlo che tale parere preventivo,
ripetiamo, è stato rilasciato sul progetto del 2021, sulla Variante urbanistica adottata non
è stato richiesto nessun parere preventivo.
2. L’art. 59 delle NTA del RU2021 disciplina in materia di parcheggi e autorimesse . Nella
norma si afferma che “La dotazione di parcheggi pubblici nello Spazio Urbano necessaria
a soddisfare gli standard di legge è assicurata dal RU direttamente dalle aree a parcheggi
pubblici esistenti individuate nell’Elab. P.3-Regimi normativi, d’uso e di intervento dello
Spazio Urbano”.
Al punto 7 la norma precisa che “ Nei casi di variazioni d’uso, qualora per cause fisiche, le
quantità minime di parcheggi pubblici e privati previsti dalla normativa, non possano essere
reperite nella costruzione o nell’area di pertinenza, esse vanno reperite in altre aree private
da asservire, purché localizzate a distanza inferiore a ml 200.”
Nei casi di variazione d’uso, dunque, eventuali aree privata da asservire la distanza deve
essere inferiore a 200ml. In tal caso, atteso che si vuole asservire tutte le abitazioni del
Centro Storico e dei Sassi (distanza massima 200ml) è necessario conformarsi all’art. 27bis
del RU2021 (Strumenti per la gestione del RU – Registro degli Asservimenti ).
morelli michele
Una piccola annotazione in merito alle strategie di piano previste dal RU2021 e dal PUMS
Le strategia di piano (urbanistico e di settore) come sappiamo puntano principalmente al trasporto pubblico
(su ferro-metrotranvia e su gomma), sulla mobilità sostenibile, sui parcheggi di intermodali e di interscambio.
A sostegno di queste azioni, che tardano ad essere attivate, basta far riferimento alle analisi che
accompagnano il PUMS e il RU2021, in particolare al fabbisogno e allo standard urbanistico (art. 59 del
RU2021 ), dove si ritiene sufficiente la dotazione di parcheggi in particolare nelle zone centrali della città: –
parcheggi pubblici in struttura e non : Cesare Firrao, via La Malfa, via Saragat, via Vena, piazza
Matteotti/Visitazione, via Carlo Levi, oltre gli stalli i individuati su strada; – –
parcheggi in struttura privati : via Scotellaro, Sant’Isidoro;
parcheggio pubblico non ancora realizzato di via Gramsci .
In merito alla gestione dei parcheggi pubblici, bisogna ricordare, quella adottata dall’Amministrazione
comunale non risulta “conforme” alle indicazioni contenute nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS).
Che non vi sia possibilità di realizzare autorimesse o box nell’area oggetto della Variante lo
si può anche dedurre dall’art. 48 delle NTA del RU2021 che disciplina i tessuti ricadenti nel
Centro Storico; secondo la norma, nei tessuti T1 e T2 , che fanno parte del Centro Storico,
sono ammessi tra gli usi consentiti nelle aree pertinenziali solo interventi di tipo Ap1
(giardini ed orti) e Ap7 (parcheggi pertinenziali) non vi è nessuna possibilità di realizzare
autorimesse e interventi equiparabili Ap3 (art. 10 Classificazione degli usi e delle
attrezzature nelle aree di pertinenza degli edifici RU2021).
Art.48. Tabella – Disciplina dei Tessuti dello spazio urbano
Componenti
Modalità
attuativa
INDICE
EDIFICABILITÀ
FONDIARIA
DESTINAZIONE
D’USO EDIFICI
DISTANZE
MINIME (D)
H MAX
USI
AREE
PERTINENZA
CITTA’
STORICA DA
TUTELARE E
VALORIZZARE
Parte
Moderna
Quartieri e Borghi
di risanamento
Sassi- T1
diretta
esistente
(C)
R1, Pe2, Pe1,
Pe2, Ps1, Pc1
esistente
esistente
Tessuti di
impianto unitario
anteriori al 1956-
T2
diretta
esistente
R1, Pe1, Pe2,
Ps1, Ps2, Pc1
esistente
esistente
Ap1,Ap7
Ap1,Ap7
Rispetto alla definizione di “superfici accessorie” ( tra i quali si annoverano i cosiddetti
parcheggi pertinenziali) si rimanda al Regolamento Tipo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. 268 del 16 novembre 2016 frutto di accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali,
che ha come obiettivo “uniformare le procedure edilizie con norme condivise su tutto il
territorio nazionale”.
Secondo il Regolamento Tipo tra le superfici accessorie sono da annoverare i parcheggi
pertinenziali così definiti: “spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad
esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale”.
Il Regolamento Tipo definisce anche il significato di Pertinenza: “ Opera edilizia legata
da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale,
non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al
carattere di accessorietà”.
Tutto ciò premesso ci sembra difficile sostenere il carattere pertinenziale delle opere che si
intendono autorizzare con la Variante adottata dall’Amministrazione comunale.
Così come: – –
non si può sostenere il concetto di pertinenzialità esteso a tutto il Centro Storico e
Sassi, tutto ciò non ha nessun fondamento;
non si può sostenere che la realizzazione di una autorimessa con i suoi 101 box auto
non costituisca attività imprenditoriale. (tanto è vero che la proprietà delega la
realizzazione di tali opere alla ditta CDM srl)
3. Come abbiamo accennato nei precedenti punti l’area oggetto della Variante rientra nei
seguenti regimi normativo: – RU 2021 P5. Regime normativo Centro Storico
Secondo l’art. 32 la Città Storica da tutelare e valorizzare del RU2021 “ Tali parti presentano una
identità storico-culturale definita da particolari qualità dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto
urbano e di quelli tipo-morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, degli edifici e degli spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunto nella vita e nella memoria delle comunità insediate. All’interno della Città storica da tutelare e valorizzare, gli interventi edilizi e urbanistici, nonché le iniziative di promozione sociale ed economica, sono finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle qualità esistenti (nel rispetto delle peculiarità di ciascuna delle componenti insediative) attraverso: la manutenzione e il recupero degli spazi aperti (strade, piazze, parchi e giardini) e interni (giardini) in quanto elementi strutturanti
dell’impianto insediativo”. –
Art. 54 Rete ecologica
Si definisce Rete ecologica il sistema interconnesso delle componenti di valore naturalistico
presenti nell’insediamento. La Rete ecologica è finalizzata a mantenere la continuità
strutturale e funzionale delle aree naturali, attraverso l’integrazione e il rafforzamento di
dette componenti e il ripristino della continuità ove compromessa dall’intervento antropico.
La disciplina di tali Aree è quella delle Componenti in cui ricadono: Verde pubblico, Verde
privato di caratterizzazione ambientale, ecologico-paesaggistico dell’insediamento e Verde
privato di qualità, di cui rispettivamente agli Art. 65, 67 e 68. Dette aree svolgono
particolari funzioni di tipo ecologico-ambientale. – Art. 56 Aree sensibili
1. Sono considerate sensibili quelle aree che per caratteri naturali rappresentano un rischio
per la presenza e l’azione antropica. Le Aree sensibili si articolano in Aree con criticità per la
stabilità del suolo, Aree a rischio idrogeologico, e Aree da assoggettare a verifica per cavità,
così come tali Aree derivano dagli elaborati GEO 8a-8b-8c-8d Carta della pericolosità e
criticità geologica e geomorfologica contenute nello Studio geologico-tecnico parte
integrante riportate nell’Allegato 3.Carta di sovrapposizione dei regimi urbanistici e degli
areali di criticità territoriale.
L’area della collina del Castello comprende le seguenti aree sensibili : –
Aree con criticità per la stabilità del suolo: Aree con criticità moderate – AIIb ; –
Aree a rischio idrogeologico: Aree a rischio idrogeologico moderato –R
RU_P3 -1b
Per le previsioni di nuova edificazione e trasformazione soggette a piani attuativi ricomprese
in dette aree critiche, la norma prescrive che le aree siano oggetto di studi geologici e
geognostici approfonditi al fine di verificare la litostratigrafia e i parametri geotecnici e
sismici dei luoghi. La norma dispone, in particolare, che la realizzazione di ogni intervento,
qualora ammesso dalla disciplina di RU, è subordinata alla redazione di una specifica
relazione geologica che ne attesti la fattibilità in funzione delle locali caratteristiche
litostratigrafiche, geotecniche e di risposta sismica, con gli opportuni approfondimenti
conoscitivi rispetto allo Studio geologicotecnico del RU. Inoltre deve essere verificata
l’incidenza di ogni intervento in funzione dei sovraccarichi e delle modifiche indotte
direttamente o indirettamente sulle preesistenze.
Se la norma prescrive su queste aree dette sensibili studi di approfondimento per ogni tipo
di intervento previsto dal RU2021, a maggior ragione sono necessari “studi di
approfondimento preventivi” se si vuole adottare una Variante urbanistica che, come nel
nostro caso, vuole realizzare 101 box su un’area interclusa da vincoli sopra richiamati.
4. Un ulteriore riflessione riguarda la cessione dell’area di compensazione che
giustificherebbe “l’interesse pubblico”; parliamo della particella n. 250 del tutto marginale,
che da sola non concorrerebbe, come invece si afferma nel deliberato , in modo
significativo all’ “ampliamento e il completamento del Parco del Castello “, che, sempre
secondo il deliberato, si tratterebbe della “parte mancante” del Parco Castello.
In realtà anche questa affermazione è del tutto fallace ed ingannevole. Per il
completamento del Parco del Castello mancherebbe parte dell’area della pineta
sovrastante l’ex istituto, quella senza ombra di dubbio più funzionale al completamento
del Parco del Castello, che rimarrebbe al privato. Anche in questo caso l’Amministrazione
non ha perseguito l’obbiettivo del “progetto unitario” così come prevede l’art. 15 NTA.
Solo in questo modo si assicurerebbe la soluzione definitiva, di qualità urbanistica,
ambientale e paesaggistica, del Parco del Castello. Anche su questo punto si ritiene del
tutto insufficiente, ammesso e non concesso la legittimità della Variante, la cessione di
parte della “particella n. 250” indicata dal privato, la meno rilevante anche sotto il profilo
del valore economico.
Siamo di fronte ad una Variante urbanistica che si adegua in maniera banale alla richiesta
del privato . Invece di ipotizzare un Progetto unitario finalizzato ad assicurare soluzioni di
qualità urbanistica, ambientale e paesaggistica all’intervento, così come prevede l’art. 15
NTA. Ciò significa prendere in considerazione tutta l’area e le particelle catastali necessarie
all’ “ampliamento e il completamento del Parco del Castello” (particella n. 250 e n.1035)
così come si evince dal progetto approvato dall’Amministrazione comunale nel 2006
Tavola A1 .
Particolare delle particelle catastali
5. Per quanto sopra esposto non convincono le ragioni che giustificano la procedura
semplificata della variante, vale a dire l’art. 36 comma 6bis della legge regionale n. 23/99 :
6 -bis. Le varianti normative che non incidono sulla densità edilizia e sui regimi d’uso possono essere adottate
con procedura semplificata. L’Ente adotta la variante al piano dando luogo alla procedura di partecipazione per le
osservazioni di cui all’art. 9, comma 2, con tempi ridotti a giorni 10 per la pubblicazione e a giorni 20 per la
presentazione delle osservazioni e la trasmette agli enti territorialmente e/o settorialmente interessati. Qualora
questi ultimi non manifestino il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione
della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende accolta la
determinazione del consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l’approvazione.
La procedura semplificata la si può adottare solo se la Variante non incide sulla densità
edilizia e sui regimi d’uso. Stando ai combinati disposto degli articoli sopra richiamati la
variante dell’art. 68 produce effetti sul regime d’uso dell’area in modo chiaro ed
inequivocabile, la realizzazione di 101 box è un fatto sostanziale. La Variante non può essere
ridotta come sostiene l’Amministrazione ad una “piccola” precisazione in merito alle
modalità di attuazione.
Per tutte le ragioni sopra richiamate si chiede dunque l’annullamento della Variante in oggetto. La Variante
adottata è profondamente sbagliata e non correzioni ne sono possibili integrazioni.
Se davvero si vuole perseguire l’obiettivo di pubblico interesse è necessario acquisire tutte le aree per ampliare e completare il Parco del Castello adottando un percorso che non è quello indicato nella delibera in oggetto.
Il RU2021 classifica il Parco del Castello Vt4 (verde/parco pubblico territoriale), tali superfici concorrono al
raggiungimento degli standard minimi di Verde territoriale (P.4-Verifica standard urbanistici).
Dalla relazione che accompagna il RU2021 si ribadisce che il Verde territoriale disponibile, compreso eventuali aree programmate da acquisire mediante esproprio o tramite compensazione in “sito” o a “distanza”, risulta ampiamento sotto lo standard di legge (elaborato RU_P.1 Relazione capitolo 4.4. pag. 39):
“Per quanto attiene i parchi pubblici urbani e territoriali, ricadono nel territorio oggetto del RU parchi urbani per un totale di mq 327.109 che corrisponde a 5,51 mq/ab.” Mancano ulteriori “9,49 mq/ab necessari per il
soddisfacimento dello standard relativo agli abitanti dello Spazio urbano”.
Sarebbe opportuno dunque che l’Amministrazione, atteso la richiesta della Curia, approfittasse di questa occasione
per risolvere in maniera definitiva la tutela e l’integrità della collina “ampliando e completando” davvero il Parco
del Castello ( così come è stato approvato nel 2006 dall’amministrazione comunale), recuperando le “parti mancanti”
(come di afferma in linea teorica nel deliberato della Variante).
Destinare l’intera area, fatta eccezione di quella strettamente pertinenziale dell’ex istituto, a “Verde pubblico
territoriale”, Vt4 Parco del Castello, con una Variante Urbanistica degna di questo nome, interpretando in modo
corretto il combinato disposto dell’art. 18 e 62 del RU2021. Solo così è possibile proteggere ed assicurare l’intera area verde a Parco (part. n.250 e n.1035) mediante lo strumento della “compensazione a distanza” in alternativa all’esproprio. Integrando, in questo modo, parte del deficit dello standard urbanistico.
Questa si sarebbe una Variante di interesse pubblico inequivocabile.
A sostegno delle nostre argomentazione richiamiamo ancora una volta la tavola riassuntiva dell’intera area
interessata al recupero funzionale del Parco del Castello, progetto approvato nel 2006 dall’Amministrazione
comunale (nella tavola riporta si riporta lo stralcio del PRG2006 e il catastale). Il progetto di completamento del parco, così come previsto da tutti i piani regolatori che si sono succeduto a partire dagli anni cinquanta, include tutte le particelle di pertinenza dell’ex istituto sant’Anna oltre l’abbattimento dell’incongruo edificio dell’ex pizzeria del castello. Per il completamento e il recupero funzionale del Parco del Castello è necessario acquisire tutte le “parti
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Franco Martina
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