Agriturismi in categoria A/1 e A/8: nuove regole per il riconoscimento della ruralità


Il classamento di un immobile nelle categorie catastali A/1 – Abitazioni di tipo signorile o A/8 – Abitazioni in ville non impedisce il riconoscimento dei requisiti di ruralità quando l’unità immobiliare è destinata all’esercizio dell’attività agrituristica.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la nota protocollo n. 203993 del 9 luglio 2026, contenente le indicazioni operative per l’aggiornamento del Catasto dei Fabbricati relativo agli immobili destinati alla ricezione e all’ospitalità agrituristica.

La nota risponde alle richieste da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguardanti la corretta predisposizione e presentazione delle dichiarazioni catastali per gli immobili censiti nelle categorie A/1 e A/8, per i quali i contribuenti intendono ottenere il riconoscimento del carattere rurale.


Ruralità degli agriturismi: cosa ha chiarito la Cassazione

Le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate si basano sull’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993, la ruralità può essere riconosciuta anche alle unità immobiliari destinate alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Per questi immobili non trova applicazione l’esclusione prevista per:

  • le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8;
  • gli immobili aventi le caratteristiche di lusso individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, n. 1072.

La nota richiama le pronunce della Corte di cassazione n. 9760 del 18 giugno 2003, n. 27198 del 15 settembre 2022 e n. 22674 del 12 agosto 2024.

I fabbricati destinati all’accoglienza agrituristica, quando risultano funzionalmente inseriti nel ciclo produttivo dell’azienda agricola, devono quindi essere qualificati come fabbricati rurali strumentali.

La presenza di caratteristiche di lusso o il classamento in A/1 o A/8 non costituiscono condizioni ostative, purché l’immobile sia effettivamente destinato all’esercizio dell’attività agrituristica.


Categoria catastale e ruralità sono due elementi distinti

Il chiarimento distingue il classamento catastale dal riconoscimento dei requisiti di ruralità.

La categoria catastale identifica le caratteristiche tipologiche e reddituali dell’unità immobiliare, mentre il riconoscimento della ruralità attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina fiscale per gli immobili funzionalmente destinati all’attività agricola.

Pertanto, per un immobile destinato all’agriturismo, il riconoscimento del carattere rurale non comporta necessariamente la modifica della categoria catastale attribuita al fabbricato.

Un immobile può, quindi, continuare a essere censito in categoria A/1 o A/8 e ottenere contemporaneamente l’annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità.

Quando deve essere presentato il Do.C.Fa.

Le modalità di inserimento del requisito di ruralità negli atti catastali sono disciplinate dal D.M. 26/07/2012.


Per i fabbricati di nuova costruzione o interessati da interventi edilizi, la dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità previste dal D.M. 701/1994, allegando le autocertificazioni redatte in conformità ai modelli del decreto del 26 luglio 2012.

La dichiarazione catastale deve essere presentata anche quando l’acquisizione o la perdita dei requisiti di ruralità determina la necessità di attribuire un nuovo classamento o una nuova rendita.

Agriturismi A/1 e A/8: le regole Do.C.Fa. dal 25 luglio 2026

A partire dal 25 luglio 2026, le dichiarazioni di aggiornamento catastale predisposte mediante Do.C.Fa. devono seguire specifiche modalità quando riguardano unità immobiliari:

  • destinate ad attività agrituristica;
  • censite o da censire nelle categorie A/1 o A/8;
  • per le quali l’intestatario catastale richiede il riconoscimento del carattere rurale.

La “Tipologia documento” da selezionare nel Do.C.Fa.

Durante la compilazione della dichiarazione con la procedura Do.C.Fa. 4.00.5, nel campo “Tipologia documento” deve essere selezionata la voce “Dichiarazione ordinaria“. Il campo si trova:

  • nel Quadro A, per le dichiarazioni di accatastamento;
  • nel Quadro B, per le dichiarazioni di variazione.

In caso di immobile agrituristico A/1 o A/8 con variazione catastale, il tecnico deve:


  1. predisporre la dichiarazione con Do.C.Fa. 4.00.5;
  2. selezionare “Dichiarazione ordinaria” nel campo “Tipologia documento”;
  3. trasmettere la pratica attraverso SISTER;
  4. selezionare la casella “Autocertificazioni per Fabbricati Rurali”;
  5. allegare le autocertificazioni previste dal D.M. 26 luglio 2012;
  6. allegare il modello B per gli alloggi destinati alla ricettività agrituristica.

Quando il riconoscimento della ruralità non comporta modifiche del classamento o della rendita, non occorre presentare una dichiarazione di variazione Do.C.Fa.

Gli allegati da trasmettere attraverso SISTER

In fase di presentazione della dichiarazione attraverso i servizi telematici della piattaforma SISTER, nella pagina “Caratteristiche della pratica da inviare”, occorre selezionare nel riquadro “Allegati” la casella:

Autocertificazioni per Fabbricati Rurali

Nella successiva pagina “Invio documento” devono essere caricate le autocertificazioni previste dal decreto ministeriale 26 luglio 2012.

Per gli alloggi destinati alla ricettività agrituristica deve essere presentato l’Allegato B al decreto del 26 luglio 2012, ossia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai fabbricati rurali a destinazione abitativa.


L’Agenzia precisa che non sono necessarie indicazioni specifiche per gli immobili con caratteristiche di lusso appartenenti a categorie catastali diverse da A/1 e A/8, poiché in tali casi non sussistono particolari vincoli procedurali o informatici.

Richiesta di inserimento dell’annotazione di ruralità

È possibile presentare all’Ufficio competente una richiesta di inserimento dell’annotazione di ruralità, utilizzando i modelli allegati al D.M. 26/06/2012.

La richiesta può essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:

  • servizio online “Istanza rettifica dati catastali”;
  • consegna presso il front-office;
  • posta elettronica;
  • posta elettronica certificata.

In caso di accoglimento, l’Ufficio inserisce negli atti catastali la seguente annotazione:

DICHIARATA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI RURALITA’ EX ART. 2, COMMA 6, D.M. 26/07/2012, CON RICHIESTA PROT. N. xxxxxxx DEL gg/mm/aaaa.


La nota disciplina anche il caso in cui l’unità immobiliare perda i requisiti di ruralità.

Il soggetto obbligato deve presentare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate una richiesta di cancellazione dell’annotazione entro 30 giorni dalla data in cui l’immobile ha perso i requisiti.

Approfondimenti

Per approfondire, leggi anche “Cambio categoria catastale: procedura e tipologie”, “Classamenti catastali: definizione e procedura” e “DOCFA: cos’è, a cosa serve e come si usa“.

Il riconoscimento della ruralità e l’aggiornamento catastale richiedono una corretta rappresentazione dell’immobile, della sua configurazione e degli eventuali interventi edilizi realizzati o da realizzare.


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 Sergio Volpe

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