Un regolamento unico europeo per gli appalti pubblici sopra soglia?


La riforma europea degli appalti pubblici potrebbe trasformare radicalmente le regole applicabili alle gare sopra soglia.

L’ipotesi più innovativa è il superamento delle tre direttive del 2014 a favore di un Regolamento europeo unico, direttamente applicabile negli Stati membri e destinato a disciplinare in modo coordinato appalti ordinari, settori speciali e concessioni.

Non si tratterebbe soltanto di un’operazione di semplificazione normativa. L’obiettivo politico è più ampio: utilizzare gli acquisti pubblici per sostenere competitività industriale, innovazione, transizione ecologica, autonomia strategica, sicurezza delle infrastrutture e resilienza delle catene di approvvigionamento.

In questa prospettiva, la gara non servirebbe più esclusivamente ad individuare l’offerta migliore nel rispetto della concorrenza. Diventerebbe anche uno strumento con cui l’Unione europea orienta la domanda pubblica verso prodotti, servizi e tecnologie coerenti con le proprie priorità economiche.


Per l’Italia le conseguenze sarebbero rilevanti. Il D.Lgs. 36/2023 non sarebbe necessariamente cancellato, ma dovrebbe essere profondamente riorganizzato per lasciare spazio alle disposizioni europee direttamente applicabili.

Regolamento unico appalti UE: cosa sappiamo oggi

Al 21 luglio 2026 non esiste ancora un Regolamento europeo approvato o una proposta legislativa formalmente presentata dalla Commissione.

Diversi organi di stampa hanno dato notizie di una bozza informale, ancora caratterizzata da parti non definitive e suscettibile di modifiche. La Commissione europea indica attualmente il 9 settembre 2026 come data prevista per la presentazione della proposta legislativa ufficiale.

Fino all’approvazione del nuovo quadro normativo continuano quindi ad applicarsi:

  • la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
  • la direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
  • la direttiva 2014/25/UE sui settori speciali;
  • il D.Lgs. 36/2023 e la restante normativa nazionale.

Le indicazioni contenute nella bozza devono essere lette come scenario di riforma e non come regole già operative.


Perché l’Europa vuole riscrivere le regole sugli appalti

La revisione nasce dalla valutazione delle direttive approvate nel 2014.

Secondo la Commissione europea, il sistema vigente ha raggiunto soltanto in parte gli obiettivi originari. Le direttive non hanno prodotto la semplificazione e la flessibilità attese, mentre la sovrapposizione con numerose discipline settoriali ha accresciuto la complessità del quadro normativo.

Sono inoltre emerse alcune criticità:

  • diminuzione del numero medio di offerte presentate nelle procedure;
  • limitata partecipazione transfrontaliera;
  • diffusione ancora elevata degli affidamenti basati prevalentemente sul prezzo;
  • applicazione disomogenea degli appalti verdi, sociali e innovativi;
  • qualità incompleta e scarsa interoperabilità dei dati;
  • difficoltà di accesso per le imprese di minori dimensioni.

Gli appalti pubblici valgono circa il 15% del PIL dell’Unione. Le sole procedure sottoposte alle regole europee rappresentano mediamente oltre 600 miliardi di euro all’anno. Per la Commissione, questa capacità di spesa deve essere utilizzata in modo più efficace per rafforzare il mercato unico, la competitività e la sicurezza economica europea.

Dalle tre direttive a un unico Regolamento europeo

Il cambiamento più rilevante riguarda la fonte normativa. Le direttive stabiliscono gli obiettivi da raggiungere, ma devono essere recepite dagli Stati membri. Ogni ordinamento può quindi introdurre adattamenti, specificazioni e regole nazionali, purché compatibili con il diritto europeo.


È il modello sul quale sono stati costruiti il D.Lgs. 50/2016 e il successivo D.Lgs. 36/2023.

Un Regolamento europeo sarebbe invece obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Non richiederebbe un decreto legislativo nazionale di recepimento e prevarrebbe sulle norme interne incompatibili.

La bozza circolata prevede di riunire in un solo testo:

  • appalti nei settori ordinari;
  • appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali;
  • concessioni;
  • programmazione degli acquisti;
  • procedure di affidamento;
  • criteri di aggiudicazione;
  • digitalizzazione;
  • sostenibilità;
  • accesso degli operatori dei Paesi terzi;
  • disposizioni sull’esecuzione.

La scelta di un Regolamento mira soprattutto a ridurre le differenze tra gli ordinamenti e il cosiddetto gold-plating, ossia l’introduzione nazionale di obblighi ulteriori rispetto a quelli richiesti dall’Unione.

Direttiva UE Regolamento UE
Stabilisce risultati e principi da recepire È obbligatorio in tutti i suoi elementi
Richiede norme nazionali di attuazione Si applica direttamente
Lascia margini di adattamento agli Stati Riduce il margine normativo nazionale
Può produrre discipline nazionali differenti Mira a uniformare maggiormente le regole
Consente più facilmente il gold-plating Limita obblighi nazionali aggiuntivi incompatibili

Quale impatto sul Codice degli Appalti

Il passaggio ad un Regolamento non determina automaticamente la completa eliminazione del D.Lgs. 36/2023. Il Codice italiano non contiene soltanto le regole europee sulle gare sopra soglia. Disciplina anche:


  • affidamenti sotto soglia;
  • organizzazione delle stazioni appaltanti;
  • compiti e responsabilità del RUP;
  • qualificazione delle amministrazioni;
  • programmazione e progettazione;
  • esecuzione dei contratti;
  • collaudo e verifica di conformità;
  • contenzioso;
  • partenariato pubblico-privato;
  • incentivi alle funzioni tecniche;
  • controlli e competenze dell’ANAC;
  • rapporti con la normativa amministrativa, contabile e antimafia.

Una parte consistente di queste materie continuerebbe a richiedere una disciplina nazionale. Lo scenario più plausibile è quindi la trasformazione del Codice in un testo complementare al Regolamento europeo:

  • il Regolamento disciplinerebbe direttamente il nucleo delle procedure sopra soglia;
  • il legislatore italiano regolerebbe il sotto soglia, l’organizzazione amministrativa, i controlli e le materie non armonizzate;
  • le disposizioni nazionali dovrebbero essere coordinate con il nuovo sistema europeo.

Non sarebbe dunque corretto parlare, almeno allo stato attuale, di completa scomparsa del Codice. È invece realistico prevederne una profonda riscrittura.

Regolamento unico appalti UE e D.Lgs. 36/2023: il confronto

La tabella mette a confronto l’attuale disciplina italiana dei contratti pubblici con le principali novità contenute nella bozza di Regolamento europeo. Il raffronto evidenzia gli ambiti in cui il D.Lgs. 36/2023 potrebbe essere integrato, modificato o sostituito dalle future regole UE.

Regolamento UE e D.Lgs. 36/2023 a confronto
Materia Disciplina italiana attuale Scenario della bozza UE
Fonte normativa Codice nazionale che recepisce le direttive europee. Regolamento direttamente applicabile negli Stati membri.
Ambito principale Procedure sopra e sotto soglia europea. Prevalentemente appalti e concessioni sopra soglia europea.
Procedura ordinaria Procedura aperta senza una fase ordinaria di negoziazione. Procedura aperta con possibile negoziazione delle offerte.
Programmazione Programmi triennali dei lavori, dei servizi e delle forniture. Needs Plan pubblicato per anticipare al mercato i fabbisogni dell’amministrazione.
Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa obbligatoria in specifici casi. Qualità generalmente ponderata per almeno il 30% del punteggio.
Acquisti ricorrenti Sistemi dinamici di acquisizione e accordi quadro. Procedura dinamica semplificata, con possibile selezione algoritmica degli operatori.
Innovazione Partenariato per l’innovazione e altre procedure flessibili. Procedura costruita sulle sfide e sui risultati pubblici da conseguire.
BIM Obbligo generalmente previsto per lavori di importo superiore a 2 milioni di euro. Obbligo europeo previsto dalla bozza per lavori di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.
Digitalizzazione BDNCP, Fascicolo virtuale dell’operatore economico e piattaforme certificate. Ecosistema europeo interoperabile e spazio comune dei dati sugli appalti.
Paesi terzi Accesso disciplinato dagli accordi internazionali sottoscritti dall’Unione europea. Preferenza europea e maggiore controllo sull’origine di operatori, prodotti e componenti.
Sicurezza Disciplina nazionale ed europea distribuita tra norme generali e settoriali. Valutazione strutturale dei rischi delle filiere, delle infrastrutture e delle forniture.
RUP Figura nazionale centrale nella programmazione, nell’affidamento e nell’esecuzione. Rafforzamento della professionalizzazione dei buyer e delle competenze negoziali e strategiche.
Contratti sotto soglia Disciplina contenuta principalmente negli articoli 48-55 del D.Lgs. 36/2023. Materia che dovrebbe rimanere prevalentemente affidata alla normativa degli Stati membri.

Quali appalti sarebbero interessati

Il futuro Regolamento dovrebbe riguardare soprattutto gli appalti di importo pari o superiore alle soglie europee. Per il biennio 2026-2027, nei settori ordinari le principali soglie sono:

  • 5.404.000 euro per lavori pubblici;
  • 140.000 euro per servizi e forniture delle autorità governative centrali;
  • 216.000 euro per servizi e forniture delle amministrazioni sub-centrali;
  • 5.404.000 euro per le concessioni.

Nei settori speciali la soglia per servizi e forniture è pari a 432.000 euro, mentre quella dei lavori è pari a 5.404.000 euro. Gli importi sono stati rideterminati dai regolamenti delegati europei applicabili dal 1° gennaio 2026.


Gli affidamenti sotto soglia continuerebbero invece a essere disciplinati principalmente dal diritto nazionale.

L’articolo 48 del D.Lgs. 36/2023 prevede già che i contratti sotto soglia siano regolati dalla Parte I del Libro II, salvo il caso in cui presentino un interesse transfrontaliero certo. In tale ipotesi devono essere utilizzate le procedure ordinarie.

Questo significa che gli affidamenti diretti e le procedure negoziate dell’articolo 50 non verrebbero automaticamente eliminati.

Il Codice consente attualmente:

  • l’affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • l’affidamento diretto di servizi e forniture sotto 140.000 euro;
  • procedure negoziate per i lavori compresi tra 150.000 euro e la soglia europea;
  • procedure negoziate per servizi e forniture tra 140.000 euro e la relativa soglia europea.
Tipologia Soglia 2026-2027
Lavori nei settori ordinari 5.404.000 euro
Servizi e forniture delle autorità governative centrali 140.000 euro
Servizi e forniture delle amministrazioni sub-centrali 216.000 euro
Servizi e forniture nei settori speciali 432.000 euro
Lavori nei settori speciali 5.404.000 euro
Concessioni 5.404.000 euro

Il procurement diventa uno strumento della strategia europea

La riforma segna il passaggio da una concezione prevalentemente procedurale dell’appalto ad una visione strategica. La funzione primaria della normativa europea continuerà ad essere l’apertura del mercato e la tutela della concorrenza. Tuttavia, agli appalti verrebbero attribuiti anche obiettivi relativi a:


  • politica industriale;
  • transizione energetica;
  • riduzione delle emissioni;
  • innovazione tecnologica;
  • protezione delle infrastrutture critiche;
  • autonomia strategica;
  • sicurezza delle forniture;
  • inclusione e tutela sociale.

La Commissione dichiara espressamente che la riforma dovrà semplificare le procedure, creare un mercato digitale europeo degli appalti e introdurre criteri “Made in Europe”, nel rispetto degli accordi internazionali. La stessa impostazione è presente nell’Industrial Accelerator Act proposto nel marzo 2026, che introduce requisiti europei e ambientali negli acquisti pubblici relativi ad alcuni settori industriali strategici, tra cui acciaio, cemento, alluminio e tecnologie a basse emissioni.

Il nuovo Regolamento si inserirebbe quindi in una strategia più ampia: utilizzare la domanda pubblica per creare mercati di sbocco per la produzione europea.

Il Needs Plan: la programmazione diventa informazione per il mercato

Tra le novità della bozza compare il Needs Plan, un piano indicativo dei fabbisogni che ogni amministrazione dovrebbe pubblicare all’inizio del proprio periodo di bilancio. Il documento dovrebbe anticipare al mercato:

  • lavori, servizi e forniture che l’amministrazione intende acquisire;
  • risultati attesi;
  • tempistiche indicative;
  • caratteristiche strategiche dell’acquisto;
  • obiettivi ambientali, sociali o di sicurezza.

La pubblicazione non obbligherebbe necessariamente l’amministrazione ad avviare tutte le procedure indicate, ma consentirebbe agli operatori di organizzarsi con maggiore anticipo. Il Needs Plan sarebbe accompagnato da consultazioni preliminari di mercato più strutturate, attraverso le quali le amministrazioni potrebbero acquisire informazioni su tecnologie, prezzi, capacità produttive, rischi delle filiere e possibili soluzioni innovative.

Per l’Italia il nuovo strumento dovrebbe essere coordinato con la programmazione triennale dei lavori e degli acquisti già prevista dal D.Lgs. 36/2023. La differenza principale è nella funzione: non soltanto pianificazione amministrativa interna, ma dialogo anticipato e trasparente con il mercato.


Procedura aperta con negoziazione: la trattativa diventa ordinaria

Il Codice italiano prevede oggi cinque principali procedure: procedura aperta, procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione.

La procedura negoziata senza bando è ammessa soltanto nelle ipotesi tassativamente previste. La bozza europea semplifica il sistema e individua come procedura ordinaria una procedura aperta con negoziazione: qualsiasi operatore potrebbe presentare la propria offerta, ma la stazione appaltante avrebbe la possibilità di negoziarne alcuni elementi, a condizione che:

  • la possibilità di negoziare sia indicata nei documenti di gara;
  • siano individuati gli elementi negoziabili e quelli non modificabili;
  • sia garantita la parità di trattamento;
  • non siano divulgate informazioni riservate;
  • la trattativa non alteri sostanzialmente l’oggetto dell’appalto.

La negoziazione potrebbe svilupparsi in più fasi, riducendo progressivamente il numero delle offerte. Il cambiamento sarebbe significativo. Nell’attuale procedura aperta disciplinata dall’articolo 71 del Codice, qualsiasi operatore può presentare un’offerta, ma non è prevista una successiva fase ordinaria di trattativa.

La negoziazione cesserebbe quindi di essere una possibilità collegata a presupposti specifici e diventerebbe uno strumento ordinario, soprattutto per gli affidamenti complessi.

Procedura dinamica semplificata e selezione algoritmica

Per gli acquisti ricorrenti di prodotti o servizi standardizzati la bozza introduce una procedura dinamica semplificata, gestita integralmente con strumenti elettronici.


Quando le manifestazioni di interesse fossero più di cinque, il sistema dovrebbe selezionare almeno cinque operatori mediante un meccanismo algoritmico casuale e non discriminatorio. In presenza di cinque o meno operatori, dovrebbero essere invitati tutti.

Questa impostazione entra in tensione con la disciplina italiana.

L’articolo 50 del Codice vieta, in linea generale, il sorteggio o altri metodi casuali per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, salvo situazioni particolari e specificamente motivate.

Il futuro coordinamento dovrà chiarire:

  • caratteristiche tecniche dell’algoritmo;
  • tracciabilità delle selezioni;
  • possibilità di verifica;
  • protezione da discriminazioni;
  • responsabilità in caso di errori;
  • strumenti di tutela degli operatori esclusi.

Appalti per l’innovazione: si parte dal problema, non dalla soluzione

La bozza contempla anche una procedura dedicata alle sfide di innovazione. L’amministrazione non dovrebbe necessariamente descrivere in dettaglio il prodotto o il servizio da acquistare. Potrebbe individuare un problema pubblico o un risultato da raggiungere e chiedere al mercato di sviluppare possibili soluzioni.


Gli operatori potrebbero essere coinvolti nella progettazione, sperimentazione e validazione delle proposte.

Il modello sarebbe particolarmente utile per:

  • infrastrutture intelligenti;
  • gestione energetica;
  • mobilità sostenibile;
  • protezione del territorio;
  • sicurezza informatica;
  • servizi digitali;
  • tecnologie per la sanità;
  • economia circolare.

L’acquisto pubblico si sposterebbe così da una logica basata sulla prescrizione tecnica a una logica orientata alla prestazione e al risultato.

La qualità deve pesare almeno il 30%

La bozza rafforza il ricorso al miglior rapporto qualità-prezzo. I criteri qualitativi dovrebbero avere un peso minimo:

  • del 30% nella generalità degli appalti;
  • del 50% nei contratti ad alta intensità di lavoro.

La valutazione potrebbe considerare:


  • caratteristiche tecniche e funzionali;
  • qualità architettonica;
  • accessibilità;
  • organizzazione del personale;
  • sostenibilità;
  • innovazione;
  • sicurezza;
  • resilienza;
  • costi lungo il ciclo di vita;
  • assistenza e manutenzione.

Il prezzo o costo come unico criterio resterebbe possibile soltanto quando l’amministrazione possa dimostrare che la qualità è già sufficientemente garantita dalle specifiche tecniche o dalle condizioni contrattuali.

Il D.Lgs. 36/2023 utilizza già obbligatoriamente l’offerta economicamente più vantaggiosa per servizi sociali, servizi ad alta intensità di manodopera, servizi tecnici sopra 140.000 euro, appalti integrati e prestazioni con rilevante contenuto tecnologico o innovativo.

La novità europea consisterebbe nell’estensione generalizzata del criterio e nell’introduzione di percentuali qualitative minime.

Preferenza europea e origine dei prodotti

La bozza dedica particolare attenzione agli operatori economici e ai prodotti provenienti da Paesi terzi. Le stazioni appaltanti potrebbero:

  • limitare determinate procedure agli operatori europei o provenienti da Paesi coperti da accordi internazionali;
  • richiedere una quota minima di origine europea;
  • attribuire vantaggi valutativi alle offerte caratterizzate da una maggiore componente europea;
  • escludere o penalizzare prodotti e servizi non coperti dagli accordi commerciali sottoscritti dall’Unione.

La Commissione potrebbe inoltre introdurre obblighi comuni per specifici settori strategici.


Non si tratterebbe però di una libertà assoluta di privilegiare imprese locali o nazionali. Le regole dovrebbero rispettare il Government Procurement Agreement dell’Organizzazione mondiale del commercio e gli altri accordi internazionali conclusi dall’Unione.

L’articolo 69 del Codice italiano riconosce già agli operatori dei Paesi aderenti agli accordi internazionali un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli operatori nazionali.

La riforma renderebbe però centrale la verifica dell’origine:

  • dell’impresa;
  • dei prodotti;
  • dei componenti;
  • dei servizi;
  • dei subfornitori;
  • delle tecnologie utilizzate.

Sicurezza e resilienza delle filiere

Sicurezza e continuità delle forniture diventerebbero criteri strutturali dell’appalto. Le amministrazioni dovrebbero valutare i rischi connessi a:

  • infrastrutture critiche;
  • reti energetiche e idriche;
  • sistemi digitali;
  • protezione dei dati;
  • approvvigionamento di materiali strategici;
  • dipendenza da singoli fornitori;
  • provenienza delle tecnologie;
  • sabotaggio e spionaggio;
  • indisponibilità di componenti essenziali.

Le misure di sicurezza potrebbero essere applicate indipendentemente dal valore dell’appalto qualora siano coinvolti interessi essenziali dell’Unione o degli Stati membri.


La documentazione di gara potrebbe prevedere obblighi relativi alla sicurezza del personale, alla localizzazione e al trattamento dei dati, alla continuità operativa e al controllo della supply chain.

Per RUP e progettisti aumenterebbe quindi la necessità di effettuare, già prima della gara, una vera analisi dei rischi contrattuali e delle dipendenze industriali.

Appalti verdi, economia circolare e clausole sociali

Il futuro Regolamento dovrebbe integrare gli obiettivi ambientali e sociali nelle diverse fasi del contratto. Specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e clausole di esecuzione potrebbero valutare:

  • durata e riparabilità dei prodotti;
  • contenuto riciclato;
  • riutilizzo e ricondizionamento;
  • consumi energetici;
  • emissioni;
  • recupero dei materiali;
  • gestione del fine vita;
  • condizioni di lavoro;
  • accessibilità;
  • inclusione;
  • parità;
  • rispetto dei diritti umani nella catena di fornitura.

Per alcune categorie di beni e servizi la Commissione potrebbe adottare requisiti ambientali minimi comuni e obbligatori. I CAM italiani dovranno quindi essere coordinati con gli eventuali criteri europei, evitando sovrapposizioni o requisiti incompatibili.

Ecosistema digitale europeo e principio “once only”

La bozza punta a creare un mercato digitale europeo degli appalti. Le piattaforme nazionali dovrebbero essere collegate mediante standard comuni e servizi interoperabili. Gli operatori potrebbero utilizzare profili e credenziali digitali per dimostrare requisiti, assenza delle cause di esclusione e provenienza.


Il principio once only dovrebbe impedire alle amministrazioni di chiedere più volte documenti o informazioni già presenti nelle banche dati pubbliche. Ogni Stato dovrebbe inoltre alimentare uno spazio nazionale dei dati, collegato al Public Procurement Data Space europeo, per monitorare:

  • concorrenza;
  • partecipazione delle PMI;
  • affidamenti transfrontalieri;
  • sostenibilità;
  • origine delle forniture;
  • rischi di frode e corruzione;
  • performance dei contratti.

L’Italia parte da una posizione avanzata. Il Codice disciplina già la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), il Fascicolo virtuale dell’operatore economico, piattaforme certificate e digitalizzazione dell’intero ciclo di vita.

Il FVOE consente di utilizzare informazioni e certificazioni digitali aggiornate attraverso l’interoperabilità delle banche dati, mentre le piattaforme di approvvigionamento devono gestire le attività dell’intero ciclo contrattuale.

La sfida sarà integrare l’ecosistema ANAC con quello europeo, uniformando tassonomie, formati, identità digitali e regole di accesso.

BIM obbligatorio sopra 25 milioni: cosa accade alla soglia italiana

La bozza prevede l’utilizzo obbligatorio del BIM nell’esecuzione dei lavori pubblici di valore pari o superiore a 25 milioni di euro.


La Commissione potrebbe successivamente ridurre tale soglia con un atto delegato. Il BIM dovrebbe essere basato su processi collaborativi, dati strutturati, formati aperti e interoperabilità.

La disciplina italiana è già più estesa.

Dal 1° gennaio 2025, l’articolo 43 del D.Lgs. 36/2023 impone metodi e strumenti di gestione informativa digitale per nuove costruzioni e interventi su edifici esistenti con costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro, fatte salve le eccezioni previste per manutenzioni e beni culturali.

Le piattaforme devono utilizzare formati aperti non proprietari, in modo da non limitare la concorrenza tra fornitori di tecnologie e garantire il trasferimento dei dati.

Il futuro rapporto tra soglia europea e soglia italiana dovrà essere chiarito.


Sono possibili almeno tre scenari:

  • il Regolamento stabilisce una soglia minima e consente agli Stati obblighi più rigorosi;
  • la disciplina europea realizza un’armonizzazione completa e limita le regole nazionali;
  • il testo definitivo introduce soglie differenziate o disposizioni transitorie.

PMI, requisiti di partecipazione e suddivisione in lotti

La bozza mira a rendere più proporzionati i requisiti di accesso. In particolare:

  • non dovrebbe essere richiesta una specifica esperienza in appalti pubblici, salvo particolari esigenze;
  • il fatturato minimo dovrebbe essere collegato al rischio effettivo del contratto;
  • la suddivisione in lotti dovrebbe favorire PMI e diversificazione dei fornitori;
  • le amministrazioni dovrebbero evitare requisiti sproporzionati;
  • i documenti già disponibili non dovrebbero essere nuovamente prodotti.

Nel testo informale, il fatturato minimo annuo non dovrebbe superare, salvo eccezioni motivate, il 50% del valore stimato dell’appalto.

L’impostazione è più favorevole alle PMI rispetto all’attuale limite italiano, che consente in determinati casi di richiedere un fatturato globale fino al doppio del valore stimato dell’appalto.

Subappalto, revisione dei prezzi e modifiche contrattuali

La bozza interviene anche sulla fase esecutiva. Il subappalto resterebbe consentito, ma non potrebbe riguardare l’intera prestazione. L’amministrazione potrebbe imporre l’esecuzione diretta delle attività ritenute critiche, mentre l’appaltatore principale continuerebbe a rispondere dell’intero contratto.


Le condizioni economiche potrebbero essere adeguate attraverso meccanismi definiti preventivamente e collegati a:

  • inflazione;
  • prezzi delle materie prime;
  • costi produttivi;
  • domanda;
  • raggiungimento di obiettivi prestazionali.

Per alcuni appalti di particolare rilevanza ai fini dell’innovazione sarebbe prevista un’anticipazione minima del 30%, salvo prevalenti esigenze di interesse pubblico.

Anche le modifiche contrattuali verrebbero disciplinate in modo articolato. Il superamento del 50% del valore iniziale non costituirebbe necessariamente un divieto assoluto, ma farebbe scattare obblighi rafforzati di motivazione e pubblicità preventiva.

Questi aspetti dovranno essere coordinati con gli articoli 119, 120 e 125 del Codice italiano.

FAQ Regolamento unico appalti pubblici UE

Il Regolamento unico appalti pubblici UE è già in vigore?

No. Al 21 luglio 2026 esiste una bozza interna trapelata, ma non una proposta legislativa formalmente adottata. Continuano ad applicarsi le direttive del 2014 e il D.Lgs. 36/2023.


Quando sarà presentata la proposta ufficiale?

La Commissione conferma la revisione nel 2026, ma non indica pubblicamente una data esatta. Un briefing di settore riferisce che la proposta sarebbe attesa nel settembre 2026; non è quindi possibile considerare ufficiale la data del 9 settembre.

Il D.Lgs. 36/2023 sarà abrogato?

Non necessariamente. Le norme incompatibili con un futuro regolamento direttamente applicabile dovrebbero essere eliminate o disapplicate, mentre sotto soglia, organizzazione amministrativa, RUP e altre materie nazionali continuerebbero a richiedere una disciplina italiana.

Gli affidamenti diretti saranno eliminati?

Non automaticamente. Gli affidamenti diretti previsti dall’articolo 50 riguardano contratti sotto soglia, un settore che dovrebbe rimanere prevalentemente nazionale.

La negoziazione sarà possibile in tutte le gare?

La bozza rende la procedura aperta negoziata la procedura standard, ma impone che la possibilità di negoziare e i relativi limiti siano indicati in anticipo. La disposizione non è ancora vigente.

La qualità dovrà valere almeno il 30%?

La bozza prevede almeno il 30% per la qualità e il 50% nei contratti ad alta intensità di lavoro. Le percentuali possono ancora cambiare durante la preparazione e l’iter legislativo.


Che cosa significa Made in Europe negli appalti?

Significa poter valorizzare operatori, beni o componenti europei e di Paesi coperti da accordi internazionali. Le misure dovranno rispettare il GPA e gli accordi commerciali conclusi dall’Unione.

Il BIM sarà obbligatorio soltanto sopra 25 milioni?

No. I 25 milioni sono una soglia attribuita alla bozza informale. In Italia l’articolo 43 del D.Lgs. 36/2023 prevede già un obbligo più ampio, generalmente collegato a lavori sopra 2 milioni di euro.

Quali soglie europee si applicano nel 2026?

Le soglie principali sono 5.404.000 euro per lavori e concessioni, 140.000 euro per servizi e forniture delle autorità centrali, 216.000 euro per le amministrazioni sub-centrali e 432.000 euro nei settori speciali.


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 Giusi Rosamilia

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