La Corte di Cassazione, con la sentenza 20471/2026, ha chiarito come deve essere distribuito l’onere della prova nei giudizi riguardanti le costruzioni situate all’interno delle fasce di rispetto autostradali.
La questione non deve essere trattata come una normale controversia sulle distanze tra proprietà private. La fascia di rispetto è infatti sottoposta a un vincolo legale di inedificabilità assoluta, previsto per tutelare la sicurezza della circolazione e delle persone che transitano, abitano o lavorano in prossimità dell’infrastruttura.
Da questa qualificazione deriva una conseguenza pratica rilevante: una volta accertati l’esistenza del vincolo e la collocazione del manufatto al suo interno, è il proprietario a dover dimostrare che la costruzione risale a un’epoca precedente alla realizzazione dell’autostrada.
Il caso
Una società concessionaria autostradale agiva davanti al giudice ordinario per ottenere l’accertamento dell’illegittimità e la conseguente demolizione di alcune opere edilizie realizzate in prossimità dell’infrastruttura.
Gli interventi contestati comprendevano una tettoia e un fabbricato collocati, secondo gli accertamenti richiamati nel giudizio, all’interno della fascia di rispetto autostradale.
La società concessionaria sosteneva che le opere violassero le distanze minime previste dalla normativa speciale per le costruzioni poste in prossimità delle carreggiate e delle pertinenze autostradali.
Il giudice di primo grado rigettava tuttavia la domanda. Le prove raccolte non consentivano di stabilire con certezza quando fossero stati realizzati i manufatti e, secondo il Tribunale, spettava alla concessionaria dimostrare che la costruzione fosse successiva all’entrata in vigore della disciplina invocata.
La decisione veniva confermata in appello.
Anche il giudice di secondo grado riteneva che l’accertamento dell’epoca di edificazione costituisse una questione preliminare. La dichiarazione del proprietario circa la preesistenza delle opere non veniva considerata un’eccezione autonoma, ma una semplice contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Di conseguenza, l’incertezza probatoria veniva nuovamente posta a carico della società concessionaria.
Le risultanze istruttorie non erano univoche: alcune testimonianze collocavano la costruzione intorno agli anni Sessanta, mentre gli accertamenti tecnici individuavano un intervallo temporale più ampio, senza consentire una datazione certa.
La concessionaria ricorreva quindi in Cassazione, contestando innanzitutto l’errata qualificazione della controversia.
Secondo la ricorrente, i giudici di merito avevano applicato i principi civilistici sulle distanze tra costruzioni, senza considerare che la domanda riguardava un vincolo pubblicistico di inedificabilità assoluta.
La fascia di rispetto autostradale non disciplina soltanto i rapporti tra proprietari confinanti. Il relativo divieto di costruzione è imposto direttamente dalla legge nell’interesse generale alla sicurezza della circolazione e dell’infrastruttura.
Con un secondo motivo, la concessionaria censurava il criterio utilizzato per distribuire l’onere della prova. Una volta accertato che il manufatto si trovava nella fascia vincolata, non sarebbe spettato alla concessionaria dimostrare che l’opera era stata realizzata successivamente. Doveva essere invece il proprietario a provare che la costruzione era anteriore all’autostrada.
Con un ulteriore motivo venivano contestate anche la valutazione delle prove, della consulenza tecnica e degli altri elementi istruttori.
La Cassazione ha accolto le contestazioni relative alla natura del vincolo e al riparto dell’onere probatorio.
La fascia di rispetto comporta un divieto assoluto di edificazione?
La Corte ha ribadito che il vincolo previsto per le fasce di rispetto stradali e autostradali deriva direttamente dalla legge.
La disciplina di riferimento comprende, tra le altre disposizioni:
- l’art. 9 della legge 729/1961;
- l’art. 41-septies della legge 1150/1942;
- l’art. 19 della legge 765/1967;
- il decreto ministeriale 1° aprile 1968;
- il Codice della strada, D.Lgs 285/1992;
- il relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. 495/1992.
Il vincolo non deriva quindi dalla pianificazione urbanistica comunale e non è assimilabile a una semplice prescrizione sulle distanze tra edifici.
Le aree interessate sono legalmente inedificabili perché il divieto è posto a tutela di un interesse pubblico: assicurare la funzionalità della rete viaria e garantire condizioni di sicurezza per chi transita, abita o svolge attività nelle immediate vicinanze.
Il concessionario autostradale può chiedere la rimozione dell’opera?
La Cassazione ha confermato anche la legittimazione della società concessionaria ad agire davanti al giudice ordinario.
Quando la gestione di un’autostrada è affidata in concessione a un soggetto privato, il concessionario subentra, per quanto riguarda la gestione dell’infrastruttura, nei relativi poteri e funzioni.
Tra questi rientra la possibilità di agire contro il proprietario di un fondo limitrofo che abbia costruito in violazione delle distanze minime, chiedendo la rimozione dell’opera e la riduzione in pristino.
A chi spetta l’onere della prova?
Secondo la Cassazione, il vincolo di inedificabilità assoluta determina una presunzione di illegittimità delle costruzioni ricadenti nella fascia di rispetto autostradale.
Tale presunzione opera dopo il previo accertamento, da parte della pubblica amministrazione, dell’esistenza del vincolo e della presenza del manufatto all’interno della fascia di rispetto.
Una volta verificati questi presupposti, spetta al proprietario dimostrare che la costruzione è stata realizzata in epoca antecedente alla realizzazione dell’autostrada. Non è quindi la pubblica amministrazione o la società concessionaria a dover provare la posteriorità del manufatto.
Sul piano tecnico, l’applicazione del principio richiede anche la corretta delimitazione della fascia di rispetto e la verifica della posizione effettiva della costruzione rispetto all’infrastruttura. Questi accertamenti sono necessari per stabilire se il manufatto ricada concretamente nell’area soggetta al vincolo.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano ritenuto non raggiunta la prova certa dell’epoca di edificazione.
Proprio questa incertezza era stata però valutata in modo errato. L’incertezza sull’epoca di edificazione non poteva essere posta a carico della concessionaria e utilizzata, da sola, per rigettarne la domanda. Poiché spettava al proprietario dimostrare l’anteriorità della costruzione, l’insufficienza delle prove avrebbe dovuto produrre conseguenze sfavorevoli per il privato.
La Corte d’appello aveva invece invertito l’onere probatorio, richiedendo alla concessionaria di provare che le opere fossero state realizzate successivamente.
In conclusione, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al giudice d’appello, in diversa composizione. Non è stata quindi ordinata direttamente la demolizione dei manufatti.
Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le risultanze istruttorie applicando il principio indicato dalla Cassazione. In particolare, dovrà verificare se il proprietario abbia fornito una prova sufficiente dell’anteriorità delle costruzioni rispetto alla realizzazione dell’autostrada:
La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda, alla luce del principio seguente “Il vincolo di inedificabilità assoluta, come derivante dall’art. 9 della legge n. 729 del 24 luglio 1961 nonché dal Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 1992) e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. n. 495 del 1992), comporta logicamente la sussistenza di una presunzione di illegittimità delle costruzioni ricadenti nell’ambito della fascia di rispetto autostradale, sicché, sul piano probatorio, ad un previo accertamento dell’esistenza del vincolo da parte della P.A., deve conseguire la dimostrazione della costruzione in epoca antecedente alla realizzazione dell’autostrada, il cui onere resta a carico del privato”.
Approfondimenti
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Massima della sentenza
Il vincolo di inedificabilità assoluta previsto per le fasce di rispetto autostradali determina una presunzione di illegittimità delle costruzioni ricadenti nell’area vincolata. Una volta accertati l’esistenza del vincolo e il posizionamento del manufatto all’interno della fascia di rispetto, spetta al proprietario dimostrare che la costruzione è stata realizzata in epoca antecedente all’autostrada. L’incertezza sulla data di edificazione resta pertanto a carico del privato e non della pubblica amministrazione o del concessionario che agisce per la riduzione in pristino.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/fascia-autostradale-e-inedificabilita-chi-deve-provare-lanteriorita-della-costruzione/
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Stefania Spagnoletti
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