Il Fascicolo virtuale operatore economico (FVOE): obblighi e vantaggi


Negli ultimi anni la digitalizzazione ha rivoluzionato il modo in cui le imprese interagiscono con la pubblica amministrazione, semplificando processi e riducendo la burocrazia. In questo contesto si inserisce il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), uno strumento essenziale per le aziende che partecipano a gare d’appalto e procedure di affidamento pubblico.

Introdotto nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), il FVOE rappresenta una vera e propria cartella digitale in cui le imprese possono archiviare e aggiornare in modo centralizzato tutti i documenti richiesti per la qualificazione e la partecipazione agli appalti. Questo sistema punta a snellire le procedure, riducendo i tempi di verifica da parte delle stazioni appaltanti e garantendo maggiore trasparenza nel settore degli appalti pubblici.

Ma come funziona esattamente il Fascicolo Virtuale?

Cos’è il Fascicolo virtuale dell’operatore economico

Tra gli obblighi indicati del nuovo codice appalti per la digitalizzazione delle gare di appalto, assume particolare importanza il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).


Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) è il documento che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore economico inserisce.

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è obbligatorio per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l’operatore partecipa.

Esso permette:

  • alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Il 7 febbraio 2024 l’ANAC ha pubblicato 2 guide (una destinata alle imprese e una alle stazioni appaltanti) in cui illustra il funzionamento del fascicolo virtuale dell’operatore economico chiarendo i punti più complessi della norma.

Fascicolo virtuale dell’operatore economico – FVOE: cos’è e quando è obbligatorio

Il FVOE era già regolamentato dall’art. 81, comma 2 e 4, del vecchio Codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016); esso si colloca tra le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal D.L. n. 77/2021, che ne ha affidato la realizzazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’ottica della digitalizzazione dei controlli sugli operatori economici che operano negli appalti pubblici, andando a sostituire il precedente sistema AVCPass.


Con il nuovo codice appalti il fascicolo virtuale dell’operatore economico entra a far parte del più ampio ecosistema della digitalizzazione delle gare di appalto.

Il FVOE è un repository nel quale sono archiviati tutti i documenti utili per il controllo dei requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici da parte dell’operatore economico.

Il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata e quindi, anche per gli affidamenti diretti.

Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), con delibera n. 262 del 20 giugno 2023.

Il regolamento “disciplina il funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitati, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini”.


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L’errore formale comporta l’esclusione?
Consiglio di Stato 4484/2026

Il Consiglio di Stato chiarisce che il FVOE è uno strumento di verifica e semplificazione, non un automatismo che comporta l’esclusione dalla gara. Errori materiali o disallineamenti formali possono essere chiariti mediante soccorso istruttorio se non incidono sul possesso dei requisiti. La stazione appaltante deve valutare la sostanza dell’irregolarità e i suoi effetti sulla trasparenza e sulla par condicio. Solo le anomalie che compromettono tali profili possono giustificare l’esclusione. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

Il FVOE fa fede fino a querela di falso, l’irregolarità non richiede contraddittorio
Consiglio di Stato 2844/2026

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2844/2026) stabilisce che le risultanze del FVOE hanno valore di prova legale sulla regolarità fiscale e contributiva. La stazione appaltante è vincolata a tali esiti e può disporre l’esclusione senza attivare il contraddittorio. Non grava sul RUP alcun obbligo di verifica ulteriore o integrazione istruttoria. Resta in capo all’operatore l’onere di controllare e regolarizzare tempestivamente la propria posizione (principio di autoresponsabilità). Leggi l’approfondimento


Se il FVOE risulta incompleto, si è esclusi dalla gara?
TAR Toscana 1856/2025

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1856/2025, chiarisce che errori formali nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) non comportano l’immediata esclusione dalla gara. Irregolarità documentali possono essere corrette tramite soccorso istruttorio o autocertificazione, purché non incidano sul possesso dei requisiti. La funzione del FVOE è meramente strumentale, e la sua incompletezza non deve diventare barriera alla partecipazione. La stazione appaltante ha discrezionalità nel valutare le irregolarità, privilegiando la massima partecipazione senza compromettere la verifica sostanziale dei requisiti. Leggi l’approfondimento.

L’offerta tecnica rientra nella consultazione del FVOE?
TAR Lazio 2684/2025

Le stazioni appaltanti possono consultare il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) per verificare requisiti di partecipazione e documentazione amministrativa, ma non per valutare l’offerta tecnica. Il TAR Lazio (sent. n. 2684/2025) ha confermato che la commissione non deve reperire autonomamente documenti tecnici mancanti nel FVOE. L’assenza di certificati probatori di lavori analoghi comporta punteggio zero all’offerta tecnica, secondo la lex specialis. La consultazione delle banche dati è quindi limitata agli aspetti amministrativi e non può sostituire la documentazione tecnica richiesta. Leggi l’approfondimento.


L’articolo 26 della bozza del correttivo del Codice degli appalti propone una modifica importante all’articolo 99 del codice “Verifica del possesso dei requisiti” che permetterebbe alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti (in particolare al Rup) di procedere con l’aggiudicazione anche senza la completa verifica dei requisiti. Questa disposizione in realtà non arriva come un fulmine a ciel sereno, ma è la conseguenza di numerose segnalazioni e/o solleciti (anche da parte di ANAC) fatti per inserire forme di silenzio-assenso in seguito a verifiche non evase.

Anac: bisogna velocizzare!

L’Anac, in un documento di luglio 2024 che segnalava criticità del codice appalti in vista della revisione, ha evidenziato l’importanza dell’applicazione del silenzio-assenso per le procedure di aggiudicazione relative alla verifica dei requisiti di partecipazione. L’Autorità ha ricevuto segnalazioni di ritardi e mancati riscontri dagli enti certificanti per i requisiti non accessibili tramite il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (Fvoe), richiedendo verifiche dirette presso gli enti emittenti (cfr. delibera Anac n. 262/2023).

Questa situazione ha portato le stazioni appaltanti a scegliere tra due alternative: applicare il silenzio-assenso dopo 30 giorni dalla richiesta con l’inserimento di una condizione risolutiva in caso di sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti o attendere l’esito delle verifiche prima dell’aggiudicazione.

Modifica dell’articolo 99 e introduzione del comma 3-bis

Coma abbiamo anticipato, l’articolo 26 della bozza di correttivo apporta una modifica all’articolo 99 del codice, introducendo il comma 3-bis. Questo comma consente l’aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento del Fvoe o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l’offerente abbia presentato un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l’assenza di cause di esclusione.

Obbligo di verifica e tutele per la stazione appaltante

Anche se il comma 3-bis consente l’aggiudicazione immediata, resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti. In assenza di esito positivo, non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali. Tuttavia, in caso di accertata mancanza di requisiti dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante deve revocare l’aggiudicazione e recedere dal contratto, pagando solo le prestazioni eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti. Questa disposizione garantisce la protezione degli interessi delle stazioni appaltanti, assicurando comunque la possibilità di procedere in tempi rapidi quando necessario.


Cosa si intende per “malfunzionamento” del FVOE?
Parere MIT 3464/2025

Il MIT, con il parere 3464/2025, chiarisce che il “malfunzionamento” del FVOE comprende problemi tecnici che impediscono temporaneamente l’accesso o il download di documenti. In tali casi, le stazioni appaltanti possono procedere con l’aggiudicazione, acquisendo l’autodichiarazione dell’operatore. Per certificati non disponibili nel FVOE, come l’informativa antimafia, le verifiche devono avvenire tramite canali ordinari (es. PEC). Le PA possono dunque effettuare controlli “fuori piattaforma” secondo l’art. 99, comma 3-bis e la Delibera ANAC 262/2023. Leggi l’approfondimento.

Le procedure in caso di malfunzionamenti del FVOE
Comunicato ANAC 16 aprile 2025

L’ANAC chiarisce che, in caso di malfunzionamenti temporanei del FVOE, le stazioni appaltanti possono aggiudicare la gara dopo 30 giorni dall’autocertificazione dell’operatore, pur mantenendo l’obbligo di completare le verifiche. Se i certificati non sono accessibili per mancanza di banche dati o interoperabilità, l’amministrazione deve richiederli direttamente agli enti competenti.
L’invio della scheda S2 da parte del RUP basta a dimostrare il consenso al trattamento dei dati personali dei partecipanti. La digitalizzazione del FVOE è parziale: solo pochi certificati sono disponibili in tempo reale o differito, mentre molti documenti fondamentali restano accessibili solo con procedure tradizionali. ANAC raccomanda prudenza e controlli preliminari per valutare se il malfunzionamento sia momentaneo prima di procedere con l’aggiudicazione. Leggi l’intero approfondimento.

Malfunzionamenti FVOE, basta l’autocertificazione dell’offerente
TAR Campania 624/2025

In caso di malfunzionamento parziale del FVOE, dopo 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l’organo competente può procedere all’aggiudicazione previa autocertificazione dell’offerente sui requisiti e l’assenza di cause di esclusione. La verifica dei requisiti viene anticipata tra proposta e aggiudicazione, condizionandone l’efficacia. Il TAR Campania 624/2025 conferma che le autocertificazioni hanno valore probatorio sufficiente per procedere all’aggiudicazione. Il sistema di interoperabilità non ancora pienamente funzionante non impedisce la validità del procedimento, garantendo continuità nella gara. Leggi l’intero articolo.


Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) per le imprese

Il FVOE supporta le imprese consentendo loro di inserire dati e certificazioni richiesti per poter partecipare alle gare d’appalto. Con il FVOE possono, quindi, creare un loro archivio personale per conservare tutta la documentazione in fase di partecipazione per l’assegnazione dei contratti pubblici.

Il FVOE è obbligatorio per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile utilizzare il FVOE solo se si acquisisce un CIG ordinario sul sistema SIMOG, “valorizzando a NO il flag “Gara esclusa dall’acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini del FVOE”.

Il FVOE è un requisito necessario per partecipare alle gare, dato che consente una verifica immediata e sicura dei requisiti richiesti. Questa verifica non si limita all’assegnazione della gara, ma si estende all’intera fase di esecuzione, garantendo il mantenimento dei requisiti da parte del vincitore e dei subappaltatori. L’istituzione dell’elenco degli operatori economici già verificati semplifica ulteriormente il processo, consentendo alle stazioni appaltanti di controllare se un operatore è stato precedentemente verificato.

I requisiti sono certificati attraverso strumenti digitalizzati esistenti, come la visura registro delle imprese, l’anagrafe delle sanzioni amministrative, il certificato di regolarità contributiva, la Comunicazione di regolarità fiscale e la Comunicazione Antimafia.


La validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto

Il manuale ANAC per le imprese

Il manuale per l’FVOE 2.0 dell’ANAC fornisce tutte le informazioni sulle principali funzionalità a disposizione degli operatori economici:

  • consultazione dei documenti e delle relative informazioni;
  • visualizzazione del dettaglio di un documento;
  • inserimento e aggiornamento di un nuovo documento;
  • autorizzazione all’accesso al proprio fascicolo;
  • associazione di un documento al fascicolo;
  • consultazione dell’anagrafica degli operatori economici.

Scarica Documento Manuale Utente (MU)

FVOE 2.0 e gestione CIG: le nuove direttive ANAC

L’ANAC introduce nel FVOE 2.0 la verifica automatica del pagamento del contributo obbligatorio, riducendo i controlli manuali delle stazioni appaltanti tramite integrazione con le piattaforme digitali. La novità velocizza la fase istruttoria e rafforza la tracciabilità dei requisiti ex art. 25 D.Lgs. 36/2023. Chiarito inoltre che è sempre obbligatorio richiedere un nuovo CIG anche in caso di urgenza, proroghe o affidamenti emergenziali. La regola si applica anche ai servizi di trasporto pubblico e agli interventi ex art. 5 Reg. UE 1370/2007. Per la gestione operativa si usa la scheda P3_1 e si collega il nuovo CIG a quello originario per garantire continuità e tracciabilità. Leggi l’approfondimento.


Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) per le stazioni appaltanti

Il FVOE consente alle stazioni appaltanti di avere accesso in poco tempo ed in maniera molto agevole ai documenti che dimostrano il possesso dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari degli operatori economici richiesti per l’assegnazione dei contratti pubblici, fornita da vari enti certificanti in accordo con la delibera n. 464/2022.

Attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, il Fascicolo dell’operatore economico consente alle stazioni appaltanti:

  • il controllo dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;
  • il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a);
  • l’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
    agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è
    a loro carico;
  • il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi;
  • il riuso dell’esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell’ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);
  • Il riuso dell’esito delle verifiche di cui alla precedente lettera d) e di quelle effettuate nell’ambito di precedenti procedimenti di attestazione con riferimento ai CEL privati, ai documenti a corredo degli stessi e ai titoli di studio e di abilitazione.

Manuale ANAC per le stazioni appaltanti

Il manuale per l’FVOE 2.0 dell’ANAC destinato alle Amministrazioni spiega alle stazioni appaltanti come utilizzare le funzioni loro riservate:

  • ricerca di tutti i fascicoli del concorrente che ha autorizzato l’accesso;
  • consultazione dei documenti;
  • visualizzazione del dettaglio di un documento;
  • richiesta di accesso a un fascicolo;
  • richiesta di aggiornamento di un documento;
  • richiesta di associazione di un documento a un determinato fascicolo;
  • ricerca di uno o più operatori economici.

Consiglio di Stato 8567/2025: gare pubbliche e FVOE, tra semplificazione digitale e obblighi documentali

I sistemi digitali di interoperabilità, come il FVOE, semplificano e velocizzano le verifiche dei requisiti di partecipazione, ma non correggono errori evidenti nelle offerte. La sentenza del Consiglio di Stato n. 8567/2025 conferma che il soccorso istruttorio non può sostituirsi alla documentazione mancante né al rigore del disciplinare di gara. Il principio del risultato non giustifica negligenze: gli operatori devono garantire completezza e chiarezza delle proprie offerte, mentre l’amministrazione verifica secondo le regole senza ricerche automatiche di documenti mancanti. Leggi l’approfondimento.


FVOE: le novità rispetto all’AVCPass

Il Fascicolo, istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, costituisce certamente un’evoluzione del sistema AVCpass.

Ecco le principali novità rispetto al precedente sistema:

  • la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa al tutta la fase della procedura di gara fino all’esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori;
  • il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento;
  • verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati; attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.

FVOE: documentazione a comprova dei requisiti generali

Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all’articolo 100, del D.Lgs. 36/2023 commi 1, 3, 4 e 11. Il comma 1 del medesimo articolo stabilisce che: l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche professionali, rientrano all’interno dei requisiti di ordine speciale, mentre il comma 3 del medesimo articolo riguarda principalmente le procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi e fornitura per le stazioni appaltanti richiedendone l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i componenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto.

Tra i dati che provano il possesso dei requisiti per poter partecipare ad un appalto, messi a disposizione della stazione appaltante attraverso il fascicolo, si ha:


  • la visura registro delle Imprese rilasciata da unioncamere;
  • il certificato del casellario giudiziale integrale rilasciato dal Ministero della Giustizia;
  • l’anagrafe delle sanzioni amministrative, rilasciata dal Ministero della Giustizia;
  • il certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
  • la comunicazione di regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • la comunicazione antimafia rilasciata dal Ministero dell’Interno.

FVOE: correttezza e veridicità dei dati contenuti

Le stazioni appaltanti, gli enti certificanti e gli enti concedenti garantiscono la correttezza dei dati e delle informazioni di pertinenza acquisiti nel FVOE. L’inserimento di falsa documentazione è valutata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 96, comma 15, del codice, il quale comunica che:

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a 2 anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

FVOE: le sanzioni previste

Oltre alle sanzioni previste dall’art. 23 del codice la violazione da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, delle disposizioni volte a garantire la piena funzionalità del FVOE costituisce violazione del principio di buona fede e di tutela dell’affidamento del codice, con conseguente responsabilità, anche civile, per i danni subiti dall’operatore economico.

Gli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, o omettono senza giustificato motivo di fornire tale documentazione, sono sanzionati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 13 con una sanzione amministrativa va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5.000 euro.

FVOE 1.0 e FVOE 2.0: le differenze

In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione:

  • la versione FVOE 1.0 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023;
  • la versione FVOE 2.0 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici(PCP).

FVOE: verifica del DURC e dei carichi pendenti

Da settembre 2024, grazie ad una sempre maggiore integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, il FVOE è stato arricchito della documentazione relativa ai debiti fiscali non definitivamente accertati, i cosiddetti carichi fiscali pendenti.


La nuova documentazione va ad affiancarsi all’esito di regolarità fiscale per i gravi debiti fiscali definitivamente accertati, già oggetto di decennale collaborazione tra i due enti, per la quale i tempi di rilascio della documentazione variano da un minimo di due a un massimo di dieci giorni lavorativi in relazione alla complessità della posizione dell’impresa.

Con questa implementazione le stazioni appaltanti hanno a disposizione direttamente all’interno del Fascicolo 2.0 un ulteriore strumento per la verifica del possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici, in questo caso per riscontrare eventuali violazioni di natura fiscale e tributaria.

Il servizio è fruibile, oltre che dal portale ANAC, anche attraverso i servizi di interoperabilità erogati dall’Autorità alle PAD certificate.

La verifica della regolarità fiscale per le violazioni non definitivamente accertate è prevista esclusivamente in assenza di gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate. L’esito informativo è messo a disposizione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’Autorità confida nella collaborazione delle stazioni appaltanti che fruiscono del servizio per evitare traffico di interoperabilità inutile a discapito di tutti gli utenti del fascicolo.

Le stazioni appaltanti hanno la possibilità di verificare attraverso il FVOE 2.0 anche il DURC valido, per accertare l’assenza di violazioni in ambito contributivo, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti pubblici (art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023). Il DURC viene automaticamente caricato nel fascicolo virtuale dell’operatore economico quando l’azienda concede l’autorizzazione per l’accesso al proprio fascicolo.


FAQ Fascicolo virtuale dell’operatore economico

Qual è la differenza principale tra il FVOE e il precedente sistema AVCPass?

Il FVOE supera l’AVCPass ampliando l’ambito di applicazione: non si limita alla fase di aggiudicazione ma copre anche l’esecuzione del contratto. Inoltre, consente il riuso delle verifiche già effettuate e introduce l’elenco degli operatori economici verificati, migliorando trasparenza ed efficienza.

Il FVOE sostituisce completamente la raccolta manuale dei documenti da parte delle imprese?

Non ancora. Sebbene il FVOE digitalizzi gran parte dei documenti, molte certificazioni non sono ancora accessibili tramite il sistema a causa della mancata interoperabilità con alcune banche dati. In questi casi, resta necessaria la raccolta tradizionale.

Cosa succede se i dati contenuti nel FVOE risultano errati o non aggiornati?

Le stazioni appaltanti devono segnalare eventuali incongruenze. Gli operatori economici hanno l’obbligo di aggiornare la documentazione e, in caso di falsa dichiarazione o documentazione mendace, rischiano sanzioni fino all’esclusione dalle gare per 2 anni, come previsto dall’art. 96 del Codice.

Il FVOE può essere utilizzato per gare d’appalto internazionali o solo per quelle italiane?

Attualmente, il FVOE è concepito per le procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici italiano. Per gare internazionali, valgono norme e sistemi locali o comunitari eventualmente interoperabili ma diversi dal FVOE.

L’utilizzo del FVOE comporta oneri economici per le imprese?

No, l’accesso e l’utilizzo del FVOE non comportano costi diretti per gli operatori economici. Tuttavia, resta a loro carico la produzione e l’aggiornamento di alcuni documenti non ancora disponibili tramite interoperabilità automatica.


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 Alfonso Roma

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