Obbligo BIM negli appalti pubblici: la guida completa


L’adozione del BIM è obbligatoria per una vasta gamma di progetti pubblici: è quanto previsto dal nuovo codice appalti (D.lgs. 36/2023) anche dopo le modifiche apportate dal Correttivo Appalti (D.Lgs. 209/2024).

Le pubbliche amministrazioni sono chiamate a fare un salto in avanti e devono farlo in tempi brevi e nella maniera più appropriata possibile. In questo articolo, trovi le informazioni essenziali sul BIM e il suo crescente utilizzo negli appalti pubblici.

Nell’articolo proviamo a fare un pò di chiarezza rimandando per ulteriori chiarimenti alla lettura della guida sugli appalti BIM e alla scoperta di piattaforme cloud per la digitalizzazione degli enti pubblici.

Obbligo BIM negli appalti pubblici: guida alla Gestione Informativa Digitale

Dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale, cioè BIM/GID, per opere pubbliche di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti con costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro. L’obbligo discende dall’art. 43 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, e richiede organizzazione interna, formazione, ACDat, ruoli BIM e capitolato informativo.


Che cos’è l’obbligo BIM negli appalti pubblici dal 2025?

L’obbligo BIM negli appalti pubblici impone alle amministrazioni di usare metodi e strumenti di gestione informativa digitale per governare dati, modelli, documenti e flussi dell’opera lungo progettazione, affidamento, esecuzione e gestione. Non è solo un obbligo software, ma un obbligo organizzativo e informativo.

Aspetto Sintesi operativa
Decorrenza 1° gennaio 2025
Soglia principale Opere pubbliche sopra 2 milioni di euro
Norma base Art. 43 D.Lgs. 36/2023, aggiornato dal D.Lgs. 209/2024
Allegato tecnico Allegato I.9
Metodo BIM / Gestione Informativa Digitale
Output principali ACDat, capitolato informativo, oGI, pGI, modelli informativi, controlli

Dal BIM al GID: guide e corsi di formazione online

Dal BIM alla gestione informativa digitale negli appalti pubblici: corso online sulle nuove Linee Guida 2026

BibLus propone nel suo store un percorso formativo d’eccellenza progettato per guidare le Stazioni Appaltanti (S.A.) e i professionisti verso la piena conformità normativa e l’operatività tecnica: il Corso online sulle linee guida MIT 2026 per la gestione informativa digitale: obblighi normativi e strumenti per le stazioni appaltanti  della durata di 129 minuti, disponibile in modalità on-demand, accessibile 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo.

Obbligo appalti BIM: la guida di BibLus in PDF

Quali sono gli adempimenti preliminari per poter bandire Appalti BIM? Cos’è un atto organizzativo BIM della pubblica amministrazione?

Scarica l’ebook di BibLus in PDF


Linee Guida MIT per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (2026)

La Commissione per il monitoraggio BIM ha emanato il 20 febbraio 2026 le nuove Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti. 

Dal 1° gennaio 2025 è obbligatorio adottare metodi e strumenti digitali (BIM) per opere pubbliche sopra i 2 milioni di euro. L’obbligo segna un cambio di paradigma: non riguarda solo la progettazione, ma anche organizzazione, procedimenti amministrativi e gestione dell’intero ciclo di vita dell’opera.

Le linee guida ministeriali – rivolte in primis alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti – forniscono indicazioni operative per consentire alle amministrazioni di organizzare gli aspetti tecnici, professionali e gestionali necessari per essere in linea con il nuovo quadro normativo e di comprenderne i benefici e le opportunità di efficienza che ne derivano.

Nelle linee guida trovano spazio chiarimenti importanti su:

  • Ambito di applicazione e finalità della gestione informativa digitale
  • Azioni necessarie per l’applicazione della gestione informativa digitale
  • Ruoli e responsabilità
  • Ambiente di Condivisione Dati
  • Interoperabilità e formati aperti

Ecco un’ampia sintesi del documento e il PDF per ogni ulteriore approfondimento.


BIM: il secondo pilastro della digitalizzazione dei contratti pubblici

La transizione al BIM rappresenta uno dei capisaldi del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici.

La trasformazione digitale del settore si fonda su 2 elementi principali:

  • l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement): una struttura completamente digitale che accompagna l’intero ciclo di vita del contratto, favorendo maggiore efficienza e semplificazione nelle procedure di gara e nella gestione degli appalti;
  • la Gestione Informativa Digitale (GID): un modello innovativo per la progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche, che prevede l’uso esteso della metodologia BIM (Building Information Modelling).

L’Ecosistema nazionale per l’e-procurement è attivo dal 1° gennaio 2024, mentre l’obbligo di utilizzare strumenti di gestione informativa digitale nel settore delle costruzioni entra pienamente in vigore dal 1° gennaio 2025.

Digitalizzare i contratti pubblici significa superare definitivamente l’idea della procedura di gara come mera predisposizione di documenti cartacei e sequenza di adempimenti burocratici, per condurre le amministrazioni e le imprese in una dimensione totalmente immateriale, nella quale diviene possibile gestire tutte le fasi del procedimento di acquisto in modalità telematica e in regime di interoperabilità fra piattaforme certificate.


Allo stesso modo, il passaggio al BIM è fondamentale, non solo per rendere la progettazione più completa e coerente e per evitare dispendiose varianti in corso d’opera, ma anche per garantire una gestione più efficiente delle opere lungo il loro intero ciclo di vita.

Grazie alla sua capacità di integrare dati e informazioni provenienti da diverse discipline, il BIM favorisce la collaborazione tra i vari attori coinvolti nel processo edilizio, riducendo i rischi di errori e conflitti progettuali.

Inoltre, il BIM permette di simulare e ottimizzare le fasi di progettazione, costruzione e manutenzione, consentendo di identificare e risolvere potenziali problematiche in anticipo. Scopriamo insieme le principali novità.

Dal BIM alla GID

La Gestione Informativa Digitale, o GID, è l’evoluzione normativa e organizzativa del BIM: non riguarda solo il modello 3D, ma l’intero ciclo di produzione, condivisione, verifica, aggiornamento e conservazione dei dati dell’opera.

L’introduzione del Building Information Modelling (BIM) nelle opere pubbliche ha preso avvio con il precedente Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) ed è stata poi disciplinata più dettagliatamente attraverso il cosiddetto “Decreto BIM” (D.M. 560/2017), successivamente aggiornato con il D.M. 312/2021. Questo percorso normativo ha trovato ulteriore consolidamento nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e nel suo correttivo. Il quadro normativo è stato inoltre rafforzato dall’allineamento con gli standard tecnici internazionali ISO 19650 e quelli italiani della serie UNI 11337, che hanno fornito un supporto operativo all’applicazione concreta del BIM.


Nel passaggio dal vecchio Codice al D.Lgs. 36/2023, il lessico normativo si è evoluto: non si parla più solo di “metodi e strumenti elettronici specifici”, ma di gestione informativa digitale delle costruzioni. Questa formulazione è più ampia e coerente con gli standard internazionali, perché collega il BIM all’Information Management e alla gestione dei dati lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.

La GID comprende la definizione dei requisiti informativi, la produzione dei modelli, la condivisione dei dati, il controllo delle consegne, la verifica dei contenuti, l’aggiornamento degli asset informativi e la conservazione documentale. In questo senso il BIM non è un software, ma un metodo di lavoro fondato su processi digitali, responsabilità chiare e interoperabilità.

Termine Significato
BIM Building Information Modeling, metodologia basata su modelli informativi digitali
GID Gestione Informativa Digitale, insieme di processi, ruoli, requisiti e strumenti per governare i dati
ACDat / CDE Ambiente di Condivisione Dati per gestire modelli, documenti e flussi
OpenBIM Approccio basato su standard aperti e interoperabili
IFC Formato aperto per lo scambio dei modelli informativi

L’articolo 4 del D.M. 560/2017, come modificato dal D.M. 312/2021, stabilisce che:

  • le stazioni appaltanti devono fare uso di piattaforme digitali capaci di interoperare attraverso formati aperti e non proprietari. Le informazioni sono organizzate in modelli disciplinari e aggregati complessi, strutturati su base oggettuale;
  • l’intero flusso informativo, riferito tanto alla stazione appaltante quanto al procedimento in corso, deve svilupparsi all’interno di un ambiente digitale condiviso. In questo spazio virtuale avviene la gestione integrata delle informazioni, attraverso la correlazione e l’ottimizzazione dei dati digitali con i processi decisionali legati alla singola procedura.

Inoltre, Il D.M. 312/2021 ha aggiornato la tempistica graduale già introdotta dal D.M. 560/2017 per l’adozione obbligatoria di strumenti e metodi digitali per la modellazione delle opere pubbliche, sia edilizie che infrastrutturali. Tale calendario, inizialmente confermato dal D.Lgs. 36/2023, è stato successivamente aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, definendo nuove scadenze per la piena attuazione di questi obblighi.

Nel passaggio dal precedente Codice al nuovo, si è assistito ad una evoluzione terminologica e concettuale: i “metodi e strumenti elettronici specifici” sono stati sostituiti dal concetto più ampio e coerente con gli standard internazionali di Gestione Informativa Digitale (GID).


La definizione ufficiale di GID, riportata alla lettera “q” dell’articolo 3 dell’Allegato I.1 del Codice, riflette, pur non alla lettera, la concezione condivisa a livello internazionale: si tratta di un insieme di tecnologie, processi e metodologie abilitati dalla definizione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, con l’obiettivo di garantire la creazione, la collaborazione e la condivisione di dati strutturati tra i vari attori coinvolti, durante tutte le fasi del ciclo di vita di un’opera.

Questo approccio mira a ridurre i rischi, migliorare l’analisi di fattibilità e aumentare l’efficienza degli investimenti pubblici, dalla progettazione alla realizzazione e gestione delle opere fisiche – edifici, infrastrutture e reti.

L’espressione “metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni’ ricomprende la metodologia BIM, ma la colloca nel più ampio ambito dell’Information Management e della gestione strutturata dei dati lungo il ciclo di vita dell’opera.”

Come descritto dalla UNI EN ISO 19650, la norma internazionale che descrive i concetti e i principi del “Building Information Modelling” (BIM), la gestione informativa include lo scambio, la registrazione, l’aggiornamento e l’organizzazione delle informazioni sulla costruzione per tutti gli attori, durante l’intero ciclo di vita di un cespite immobile, compresa la pianificazione strategica, la progettazione iniziale, l’ingegnerizzazione, lo sviluppo, la predisposizione della documentazione per gli affidamenti e la costruzione, il funzionamento operativo quotidiano, la manutenzione, la ristrutturazione, la riparazione e la fine del ciclo di vita.

Il BIM è il cuore operativo di questo nuovo approccio e si articola attraverso:


  • l’utilizzo di modelli tridimensionali parametrici per una rappresentazione dettagliata e aggiornata dell’opera;
  • l’impiego di standard aperti e interoperabili, con particolare riferimento a IFC e agli altri formati aperti utili allo scambio, al coordinamento e alla verifica dei contenuti informativi;
  • piattaforme collaborative per una gestione condivisa e trasparente dei progetti.

Gare BIM: l’obbligo previsto nel nuovo Codice Appalti

L’obbligo BIM negli appalti pubblici impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale per progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche sopra determinate soglie economiche.

Aspetto Sintesi operativa
Decorrenza 1° gennaio 2025
Ambito principale Opere pubbliche sopra 2 milioni di euro
Norma di riferimento Art. 43 D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024
Metodo operativo BIM / Gestione Informativa Digitale
Finalità Efficienza, interoperabilità, controllo dei dati, riduzione errori e varianti

L’art. 43 del nuovo Codice appalti,  come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, disciplina i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in attuazione della legge delega n. 78/2022 e del principio del risultato, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli investimenti pubblici, ridurre la complessità procedurale e accelerare tempi di realizzazione e gestione delle opere.

Rende obbligatoria l’adozione della GID a partire dal 1° gennaio 2025 per:

  • opere di nuova costruzione e interventi su costruzioni esistenti con un valore stimato superiore a 2 milioni di euro;
  • lavori su edifici di interesse culturale, di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, qualora l’importo superi la soglia di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, attualmente pari a 5.404.000 euro.

Sono esclusi, salvo eccezioni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno che non riguardino opere già digitalizzate.

L’obbligo scatta anche per il completamento di un’opera rimasta incompiuta se il valore dei lavori da realizzare per ultimarla superano la soglia dei due milioni di euro. A chiarirlo è il servizio giuridico del Ministero dei trasporti con il parere 3353 del 3 aprile 2025. Unica deroga prevista è il caso dei lavori manutentivi (ordinaria e straordinaria manutenzione) a meno che non vi fosse già una progettazione in BIM.


Tipo di intervento BIM/GID obbligatorio?
Nuova costruzione sopra 2 milioni
Intervento su costruzione esistente sopra 2 milioni
Beni culturali sopra soglia art. 14
Manutenzione ordinaria No, salvo opera già digitalizzata
Manutenzione straordinaria No, salvo opera già digitalizzata
Uso volontario sotto soglia Possibile con punteggi premiali

Inoltre, è prevista la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare la GID anche al di fuori dei casi obbligatori, attribuendo eventualmente punteggi premianti nei bandi di gara a chi adotta questi metodi.

Gli strumenti di gestione informativa digitale devono garantire interoperabilità tramite formati aperti, per favorire la concorrenza, l’inclusione dei progettisti, e il trasferimento dei dati tra le amministrazioni e gli operatori coinvolti.

L’Allegato I.9 definisce i requisiti tecnici e organizzativi necessari: formazione del personale, adeguamento di hardware e software e riorganizzazione dei processi interni. Prevede inoltre criteri per l’attribuzione di punteggi premiali legati, tra l’altro, a sicurezza informatica, sostenibilità ambientale, tracciabilità dei materiali, supporto autorizzativo e sicurezza nei cantieri, consentendo alle stazioni appaltanti di calibrare i requisiti digitali in funzione delle specificità dell’appalto.

Dalla Direttiva 2014/24/UE al nuovo Codice dei contratti pubblici

Il quadro normativo della gestione informativa digitale nelle opere pubbliche deriva dall’integrazione di fonti europee e nazionali. A livello UE, la Direttiva 2014/24/UE consente l’uso di strumenti elettronici per la gestione informativa dei progetti; in Italia tale principio è stato recepito dal vecchio codice D.Lgs. 50/2016 e attuato con il D.M. 560/2017 (poi aggiornato dal D.M. 312/2021), che ha definito tempi di obbligatorietà, requisiti organizzativi, formazione e centralità dell’ACDat, ponendo il Paese tra i primi in Europa ad adottare regole tecniche sul BIM.

Con il nuovo codice, come abbiamo visto, il D.lgs. 36/2023 e il Correttivo, la gestione informativa digitale viene pienamente integrata nella digitalizzazione del ciclo di vita dell’opera: l’art. 43 e l’Allegato I.9 ne disciplinano l’uso in progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo, con l’obiettivo di rafforzare governance, accelerare le decisioni, ridurre i rischi, migliorare l’efficacia degli investimenti e garantire tracciabilità e unitarietà del dato.


Il sistema prevede ruoli specifici (CDE manager, BIM manager e BIM coordinator), l’uso di un proprio ACDat o di un ecosistema di piattaforme interoperabili, con regole unitarie di gestione, tracciabilità, accesso e conservazione del dato conforme alla UNI EN ISO 19650 e l’adozione di formati aperti come l’IFC. Gli scambi informativi sono regolati da una sequenza documentale standard (capitolato informativo, offerta di gestione informativa, piano di gestione informativa) e da procedure che disciplinano gara, esecuzione e verifica dei modelli digitali.

In fase esecutiva, il controllo della gestione informativa è affidato al direttore dei lavori, supportato da un coordinatore dei flussi informativi se necessario, fino alla consegna dei modelli “as built” e alla verifica finale in sede di collaudo, confermando la centralità contrattuale del dato digitale nell’intero ciclo dell’opera pubblica.

Regime transitorio dell’obbligo BIM

Il regime transitorio introdotto dall’art. 225-bis, comma 2, del Correttivo stabilisce che i procedimenti già avviati entro il 31 dicembre 2024, ossia alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024, secondo le condizioni previste dall’art. 225-bis e dai chiarimenti del MIT non sono soggetti all’obbligo di utilizzo dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43, a condizione che sia stato redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per gli interventi sopra soglia.

In pratica, si distinguono due casi:

  • interventi sopra soglia comunitaria (oltre il limite di cui all’art. 14): se programmati e con DOCFAP redatto entro il 31 dicembre 2024, l’obbligo di gestione informativa digitale non si applica all’intero procedimento, dalla progettazione all’esecuzione dei lavori;
  • interventi tra 2 milioni di euro e la soglia comunitaria: l’esclusione si applica se alla stessa data la procedura è già avviata, ovvero se i bandi o gli avvisi di gara sono stati pubblicati, le offerte richieste o la progettazione affidata.

In sintesi, il regime transitorio tutela le procedure in corso al 31 dicembre 2024, esonerandole dall’obbligo di adozione dei metodi digitali, pur prevedendo che l’uso della gestione informativa digitale rimanga obbligatorio per i nuovi procedimenti successivi a tale data.


Manutenzione ordinaria e straordinaria esclusi dall’obbligo

L’art. 43, comma 1, del D.Lgs. 36 del 2023 esonera gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dall’obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale, salvo che riguardino opere realizzate con tali strumenti.

Per definire gli interventi manutentivi, si può fare riferimento al d.P.R. n. 380/2001 per le opere edilizie; per le infrastrutture:

  • manutenzione ordinaria: attività volte a contenere il degrado naturale e mantenere le condizioni di esercizio dei singoli componenti e sottosistemi;
  • manutenzione straordinaria: interventi di sostituzione o rinnovo di componenti o sottosistemi, volti a migliorare affidabilità, efficienza, sicurezza e produttività dell’infrastruttura.

L’obbligo di gestione informativa digitale per interventi manutentivi su opere già digitalizzate serve a garantire continuità, aggiornamento dei dati e mantenimento dei processi informativi lungo tutto il ciclo di vita dell’opera.

Ordinanza n. 118 del 19 dicembre 2025 – Proroga del regime transitorio per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2026 del regime transitorio relativo all’obbligo di utilizzo del Building Information Modeling (BIM) negli interventi finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

La sospensione dell’obbligo di utilizzare il BIM riguarda gli interventi di importo inferiore alle soglie europee.


Resta comunque la possibilità per le amministrazioni e i soggetti attuatori di adottare volontariamente il BIM anche durante il periodo di deroga, qualora lo ritengano opportuno per specifiche procedure di affidamento o per singoli interventi.

La proroga riguarda lo specifico ambito degli interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR nei territori interessati dalla ricostruzione sisma 2016 e non costituisce una deroga generale all’obbligo BIM previsto dall’art. 43 del Codice.

Parere MIT 3480/2025: i casi di esenzione in base allo stato del progetto

Il parere MIT 3480 ha fornito importanti chiarimenti sull’obbligatorietà dell’utilizzo del Building Information Modeling (BIM) negli appalti pubblici, alla luce delle modifiche introdotte dal Correttivo Appalti (D.lgs. 209/2024).

In particolare, non è richiesto l’uso del BIM per gli interventi compresi tra 2 milioni di euro e la soglia di rilevanza europea di cui all’art. 14 del Codice qualora il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) sia stato approvato prima del 31 dicembre 2024. Lo stesso vale per i progetti programmati prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo, per i quali la redazione del Docfap non era prevista, in quanto non obbligatoria secondo le normative vigenti.

A sollecitare il parere è stata una stazione appaltante, che chiedeva se l’obbligo del BIM si applicasse anche alle procedure avviate prima del 1° gennaio 2025, ma con bando pubblicato successivamente. I quesiti posti vertevano su 3 casi specifici:


  • Docfap approvato entro il 2024: se, nonostante la pubblicazione della gara dopo il 1° gennaio 2025, l’obbligo BIM fosse evitabile grazie all’approvazione del Docfap entro l’anno precedente;
  • progetti in programmazione prima del 2025 senza Docfap: se anche in assenza del documento (non previsto per importi inferiori alle soglie UE) l’esonero restasse valido;
  • progetti validati prima del 2025, ma messi in gara successivamente: sono esclusi dall’obbligo?

Il MIT ha confermato che, per i primi due casi, l’obbligo non si applica. La normativa fa infatti riferimento alla data di avvio del procedimento di programmazione e all’eventuale redazione del Docfap prima dell’entrata in vigore del decreto. Inoltre, anche per i progetti non soggetti a Docfap per motivi di soglia, resta valido l’esonero se la programmazione è precedente al 31 dicembre 2024.

Diversa la situazione per i progetti già validati, ma la cui gara viene indetta dopo il 1° gennaio 2025. In questi casi, pur restando validi i livelli progettuali già acquisiti, la normativa sopravvenuta si applica comunque alla fase di gara: ciò significa che, superata la soglia dei 2 milioni, il BIM diventa obbligatorio, compresi eventuali adeguamenti dei documenti progettuali per l’espletamento della procedura.

Parere MIT 3416/2025: quando si applica la deroga per la progettazione BIM?

L’art. 225-bis del Codice, introdotto con il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024), prevede specifiche disposizioni transitorie, tra cui una deroga all’obbligo di progettazione BIM per alcuni procedimenti già avviati.

Il quesito posto al MIT riguarda il caso pratico in cui è stato redatto e approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) nel mese di ottobre 2024. La copertura finanziaria completa dell’intervento è stata deliberata all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’ente sempre nel 2024. Tuttavia, l’intervento è stato formalmente inserito nella programmazione triennale solo a partire dal piano 2025–2027.

Alla luce di ciò, si è chiesto se l’intervento in questione possa rientrare nella deroga prevista dall’art. 225-bis, comma 2, con conseguente esonero dall’obbligo di progettazione BIM.


Ricordiamo che i requisiti cumulativi per l’applicazione della deroga sono i seguenti:

  • valore dell’intervento superiore alle soglie dell’art. 14 del Codice;
  • procedimento già avviato al 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del correttivo);
  • redazione del DOCFAP ai sensi dell’art. 2, comma 5, dell’Allegato I.7 del Codice.

Nel parere n. 3416 del 13 maggio 2025, il MIT afferma che:

“Il principio del tempus regit actum è da considerarsi in base alla fase di programmazione. Se l’intervento non era già stato inserito in programmazione al 31 dicembre 2024, la progettazione dello stesso dovrà seguire la normativa ad oggi vigente, a seguito del c.d. decreto correttivo.”

In altre parole, non è sufficiente che il DOCFAP sia stato redatto e approvato entro il 2024, né che vi sia una copertura finanziaria deliberata nello stesso anno. L’unico elemento che definisce l’“avvio” del procedimento, secondo il MIT, è l’inserimento formale nella programmazione triennale o biennale.

Gestione informativa digitale BIM: il coordinamento con il vecchio Codice appalti

La progettazione di un’opera di nuova costruzione affidata in vigenza del vecchio codice va aggiornata, ai fini dell’avvio della gara con il D.Lgs 36/2023 (dopo il 1° luglio 2023) alle nuove norme sulla gestione digitale previste dall’art. 43?

Con il parere 3 aprile 2025, n. 3368 il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) precisa che:


  • per quanto attiene ai contenuti della progettazione e ai livelli continua ad applicarsi il D.Lgs. 50/2016, e quanto già progettato può̀ mantenersi fermo.
  • per la gara di lavori trova applicazione il nuovo Codice D.Lgs. 36/2023, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto).

Deve farsi dunque riferimento alla disciplina transitoria contemplata negli art. 225 e art. 226 del D.lgs. 36/2023.

Le previsioni dell’art. 225 trovano applicazione esclusivamente in relazione alla disciplina dei livelli e dei contenuti della progettazione, mentre per l’affidamento dell’appalto dei lavori oggetto della predetta progettazione, dovrà farsi riferimento a quanto stabilito dall’art. 226 del Codice sopra richiamato, con conseguente applicazione del d.lgs. 36/2023 alle procedure indette a decorrere dal 1° luglio 2023 e necessario aggiornamento dei documenti di gara a tale ultimo Codice.

Tale interpretazione è stata confermata da ANAC con il parere 62/2023 che conferma l’obbligo di aggiornare almeno gli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto) garantendo la gestione informativa digitale BIM prevista dall’art. 43 del nuovo Codice, salvi i casi di esclusione.

Obbligo appalti BIM: cosa devono fare le stazioni appaltanti?

Le stazioni appaltanti devono predisporre un sistema interno di gestione digitale basato su formazione, organizzazione, strumenti informatici, ruoli dedicati, ACDat e documentazione informativa di gara.

L’art. 1, comma 2, dell’Allegato I.9 del Codice stabilisce che stazioni appaltanti e enti concedenti devono rispettare specifici adempimenti preliminari per garantire una gestione informativa digitale efficace. Questi adempimenti comprendono tre ambiti interconnessi:


  • formazione del personale;
  • organizzazione interna;
  • dotazioni strumentali.

Tali requisiti rappresentano la base necessaria per l’implementazione operativa dei nuovi metodi e strumenti, integrandosi con le attività già previste dagli strumenti di pianificazione e gestione della pubblica amministrazione, come il PIAO.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e strumenti di gestione informativa digitale, sia nei casi obbligatori sia nei casi facoltativi, devono preliminarmente assicurare gli adempimenti organizzativi, formativi e strumentali previsti dall’Allegato I.9 e quindi:

  • definire e attuare un piano di formazione specifica del personale;
  • definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software BIM;
  • adottare un atto di organizzazione per la le procedure di controllo e gestione BIM;
  • nominare:
    • un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE manager);
    • un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi (BIM manager);
    • un coordinatore dei flussi informativi per ogni intervento all’interno della struttura di supporto al RUP (BIM coordinator);
  • adottare un proprio ambiente di condivisione dati;
  • rendere interoperabili i dati (se non soggetti a esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza) con le banche dati della pubblica amministrazione;
  • predisporre DOCFAP (documenti di fattibilità delle alternative progettuali) e DIP (Documento di Indirizzo della Progettazione) ove previsti e in relazione alla tipologia, all’importo e alla fase dell’intervento;
  • utilizzare modelli informativi orientati a oggetti (modelli OpenBIM IFC) condivisi tra i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione;
  • far riferimento alle norme internazionali UNI EN ISO 19650 e alle UNI 11337;
  • predisporre opportuni capitolati informativi.
Adempimento Funzione
Piano di formazione BIM Prepara personale tecnico, amministrativo e gestionale
Atto organizzativo BIM Definisce ruoli, responsabilità, processi e standard
Piano hardware/software Garantisce strumenti idonei e aggiornati
ACDat / CDE Centralizza e traccia dati, modelli e documenti
Nomina figure BIM CDE Manager, BIM Manager, BIM Coordinator
Capitolato Informativo Definisce requisiti informativi dell’appalto
Uso formati aperti Garantisce interoperabilità e concorrenza
Riferimento a standard UNI EN ISO 19650, UNI 11337, IFC, OpenBIM

Il comma 11 dell’articolo 1 dell’Allegato I.9 amplia l’applicazione della GID anche al coordinamento, alla direzione lavori e alla verifica tecnico-contabile dei contratti pubblici.

Appalti-BIM-cosa-devono-fare-le-stazioni-appaltanti-2025

Appalti-BIM-cosa-devono-fare-le-stazioni-appaltanti-2025


Programmazione dell’intervento: DOCFAP, DIP e requisiti informativi

La gestione informativa digitale deve essere impostata già nelle prime fasi del procedimento. DOCFAP e DIP non hanno solo una funzione descrittiva dell’intervento, ma servono ad orientare le scelte informative che accompagneranno progettazione, affidamento, esecuzione e gestione dell’opera. In particolare, il Capitolato Informativo allegato alla documentazione di gara, coerente con il DIP e con i requisiti informativi dell’intervento consente alla stazione appaltante di definire in modo unitario i requisiti informativi dell’incarico e di trasferirli alle successive fasi progettuali ed esecutive.

In questa fase l’integrazione tra BIM e GIS può supportare l’analisi del contesto territoriale, delle interferenze, dell’accessibilità, delle reti, delle risorse idriche e degli impatti ambientali, favorendo una valutazione più completa delle alternative progettuali e una migliore pianificazione dell’intervento.

Formazione del personale

La formazione del personale costituisce il primo adempimento preliminare ed è un processo strutturale e continuo, integrato nello sviluppo organizzativo della stazione appaltante. Prevede due livelli principali:

  • formazione specialistica per le nuove figure previste dal D.Lgs.  36/2023: gestore dell’ambiente di condivisione dati, gestore dei processi digitali, coordinatore dei flussi informativi), che devono acquisire competenze avanzate su metodi, strumenti, interoperabilità e formati standard;
  • alfabetizzazione digitale per tutto il personale coinvolto nei procedimenti amministrativi e tecnici (RUP, commissioni, uffici legali e di direzione lavori), utile a comprendere principi, logiche e implicazioni operative.

Il processo è supportato da attività di comunicazione interna che illustrano le modifiche, i benefici e la visione strategica, favorendo l’adesione e riducendo le resistenze al cambiamento.


Come realizzare un piano di formazione BIM

L’allegato I.9 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti procedano alla nomina di:

  • un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager);
  • almeno un gestore dei processi digitali (BIM Manager);
  • un coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator) per ogni intervento, da individuare all’interno della struttura di supporto al responsabile unico e da nominare anche per le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie.

Il coordinatore dei flussi informativi è la figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell’organizzazione e su indicazione del gestore dei processi digitali.

Il gestore dei processi digitali è il responsabile degli aspetti tecnici concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con eventuali funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso.

Tali figure, individuate preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l’osservazione, l’uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione.

Un piano di formazione BIM per la Pubblica Amministrazione è un documento che definisce le attività di formazione necessarie per acquisire le competenze relative all’utilizzo del BIM (Building Information Modeling) all’interno dell’ente pubblico e delle sue attività legate alla gestione del patrimonio immobiliare.


Il piano di formazione BIM deve contenere una descrizione dettagliata degli obiettivi formativi, delle modalità di erogazione dei corsi e delle risorse necessarie per l’attuazione del piano stesso. È fondamentale che il piano di formazione BIM delle risorse sia in linea con le procedure definite nell’Atto Organizzativo, coerente rispetto a quanto previsto nel piano di manutenzione e aggiornamento degli strumenti hardware e software e che sia esaustivo rispetto al numero di risorse disponibili presso la S.A.

In particolare, il piano di formazione BIM per la Pubblica Amministrazione deve contenere:

  • Obiettivi: una descrizione dettagliata degli obiettivi formativi, in termini di conoscenze e competenze che devono essere acquisite dai partecipanti al corso di formazione.
  • Contenuti: un elenco dei contenuti che verranno trattati durante i corsi di formazione, compresi gli strumenti software specifici che verranno utilizzati.
  • Modalità di erogazione: le modalità di erogazione dei corsi di formazione, che possono essere in presenza, online o in modalità blended, ovvero una combinazione di entrambe le modalità.
  • Durata: la durata prevista dei corsi di formazione, suddivisa in moduli e/o livelli di complessità.
  • Docenti e tutor: la descrizione delle figure professionali coinvolte nella formazione, ovvero docenti e tutor, con indicazione delle competenze specifiche richieste.
  • Materiale didattico: la descrizione dei materiali didattici necessari per lo svolgimento dei corsi, come ad esempio dispense, esercitazioni, manuali, video tutorial, etc.
  • Risorse: l’indicazione delle risorse necessarie per l’attuazione del piano di formazione, come ad esempio strumenti software specifici, aule attrezzate, attrezzature tecniche, etc.
  • Valutazione: le modalità di verifica dell’apprendimento.

Oltre alla stesura del Piano di formazione BIM, la Pubblica Amministrazione è obbligata ad erogare la formazione ai suoi tecnici al fine di preparare le proprie risorse a gestire correttamente un processo BIM di appalto, a produrre la documentazione prevista dalla legge e a gestire un Ambiente di Condivisione Dati (ACDat).

L’atto organizzativo BIM

L’organizzazione interna costituisce il secondo adempimento preliminare. Il documento organizzativo relativo al BIM è una descrizione dettagliata e strutturata dell’organizzazione interna di una stazione appaltante, finalizzata all’implementazione efficace della Gestione Informativa Digitale (GID) nel contesto delle costruzioni. In esso vengono specificati ruoli, responsabilità, flussi informativi, standard tecnici e requisiti operativi, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione interna lungo l’intero ciclo di vita del contratto pubblico, a partire dalla fase di programmazione.

Redigere un atto organizzativo BIM significa, quindi, progettare un sistema coerente di gestione dei processi interni della stazione appaltante, calibrato sulle risorse disponibili, sulle tecnologie adottabili e sulla struttura organizzativa, per facilitare l’uso dei metodi e strumenti digitali previsti per la gestione delle opere pubbliche.


Questo documento deve includere alcuni elementi fondamentali per garantirne la piena efficacia, tra cui:

  • glossario tecnico: una raccolta di definizioni e termini specialistici utilizzati in ambito BIM, per favorire una comunicazione uniforme tra tutti gli attori coinvolti.
  • campi di applicazione operativa del BIM: indicazioni su dove e come il BIM trova applicazione nei procedimenti della pubblica amministrazione, ad esempio nella progettazione, nella direzione dei lavori, nella manutenzione o nella gestione del patrimonio immobiliare.
  • linee guida per le procedure di gara: criteri operativi per la gestione degli affidamenti legati a progettazione ed esecuzione, basati sull’utilizzo del BIM, con l’obiettivo di garantire trasparenza e parità di trattamento.
  • gestione dei flussi interni: definizione di ruoli, responsabilità e procedure per l’utilizzo e la gestione dei dati BIM all’interno dell’amministrazione.
  • indirizzi progettuali: istruzioni per la pianificazione e la realizzazione dei progetti in ambiente BIM, comprese le fasi di controllo e verifica.
  • gestione del progetto: modalità di creazione, aggiornamento e conservazione dei dati nei modelli BIM tramite l’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat), per assicurare accesso continuativo e qualità informativa nel tempo.

Inoltre, è prevista una sezione dedicata alle misure sanzionatorie, da applicare in caso di mancato rispetto delle indicazioni o delle disposizioni previste dal documento.

Atto organizzativo BIMAtto organizzativo BIM

Atto organizzativo BIM

Il piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software BIM

Il terzo adempimento preliminare riguarda la dotazione e gestione degli strumenti necessari, sia hardware che software, per supportare la gestione informativa digitale. La stazione appaltante definisce un’architettura di sistema adeguata, con un Ambiente di Condivisione Dati (ACDat o CDE) come piattaforma centrale per gestire tutte le informazioni relative all’opera lungo l’intero ciclo di vita (progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione).


La scelta dell’ACDat considera diversi criteri: interoperabilità con sistemi esistenti e con altre piattaforme pubbliche, sicurezza informatica, protezione dei dati, compatibilità con formati aperti, sostenibilità economica e supporto tecnico/formativo. Eventuali più ambienti ACDat possono essere previsti per fasi differenti del ciclo di vita, purché interoperabili e coordinati da un gestore unico, rispettando il principio di univocità del dato.

In parallelo, si acquisiscono strumenti software di supporto, come: verifica e validazione dei modelli, project management, gestione documentale e dati, monitoraggio e controllo, e interoperabilità con amministrazioni pubbliche. La selezione di tali strumenti deve seguire criteri di coerenza strategica, trasparenza, interoperabilità e sostenibilità.

Il piano per l’acquisizione e la gestione degli strumenti informatici rappresenta un documento strategico volto a pianificare e coordinare le attività necessarie per dotare l’organizzazione di dispositivi hardware e software adeguati, nonché per assicurarne la corretta manutenzione nel tempo.

Tale piano dovrebbe includere le seguenti componenti essenziali:

  • catalogazione degli strumenti: elenco aggiornato delle soluzioni hardware e software attualmente impiegate, corredato di informazioni dettagliate quali funzionalità, costi, data di acquisto, durata prevista e tempistiche di eventuale aggiornamento o sostituzione;
  • fasi di approvvigionamento: illustrazione del procedimento con cui vengono selezionati e acquisiti i dispositivi e le applicazioni, comprendente le fasi di pianificazione, analisi delle esigenze, valutazione delle opzioni, scelta del fornitore, installazione e configurazione;
  • gestione e manutenzione: descrizione delle modalità con cui vengono mantenuti aggiornati e operativi gli strumenti informatici, incluse attività di monitoraggio, aggiornamenti software, assistenza tecnica e sostituzione di componenti obsolete.

L’ambiente di condivisione dati e formati aperti: IFC e OpenBIM

IFC e OpenBIM garantiscono interoperabilità, neutralità tecnologica e trasferibilità dei dati tra software, soggetti e amministrazioni diverse.


Vantaggio Effetto sull’appalto
Formati aperti Evitano dipendenza da software proprietari
Interoperabilità Facilitano scambio tra progettisti, imprese e PA
Controllo dati Migliorano verifiche e validazione
Continuità informativa Supportano gestione e manutenzione dell’opera
Concorrenza Non favoriscono un unico fornitore tecnologico

L’art. 43, comma 3 esplicita il concetto di interoperabilità delle piattaforme e sottolinea l’importanza dei formati aperti.

Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell’esecuzione del contratto.

Risulta necessario per la stazione appaltante dotarsi di un ambiente di condivisione dati che consenta la gestione di formati aperti non proprietari. È evidente il rimando ai formati IFC ISO (16739:2013) e all’OpenBIM.

L’ecosistema di digitalizzazione dovrà consentire la gestione del file in formato IFC in ottica OpenBIM al fine di garantire la corretta collaborazione tra le varie figure coinvolte nel processo di progettazione, costruzione e gestione, consentendo di scambiare informazioni attraverso un formato standard. Ciò comporta maggiore controllo e qualità, riduzione degli errori, abbattimento dei costi, risparmio dei tempi, con dati e informazioni coerenti in fase di progetto, esecuzione, gestione e manutenzione.

Secondo quanto riportato sul sito buildingSMART International, il termine openBIM fa riferimento a “un approccio universale alla collaborazione per la progettazione e la costruzione degli edifici basati su standard e flussi di lavoro aperti”. Obiettivo fondamentale dell’openBIM è agevolare lo scambio dei dati tra tutti gli attori coinvolti nella creazione di un modello BIM che copra tutti i possibili campi di applicazione: dalla progettazione alla costruzione, dal funzionamento dell’edificio fino alla sua demolizione e al riciclo di componenti e materiali, al termine del ciclo di vita dell’edificio.

Requisito essenziale per l’openBIM è l’uso di formati di dati aperti e neutrali e il formato IFC (ISO 16739) costituisce la base per l’openBIM.


Il Capitolato Informativo BIM

Il capitolato informativo è un documento tecnico fondamentale nei progetti edilizi gestiti con metodologia BIM. Definisce le modalità con cui devono essere strutturate, scambiate e gestite le informazioni durante tutte le fasi dell’incarico, garantendo coerenza, qualità dei dati e comunicazione efficace tra tutti gli attori coinvolti (progettisti, imprese, stazioni appaltanti, ecc.).

Questo strumento:

  • stabilisce le regole per la produzione e gestione dei modelli informativi, delle librerie di oggetti digitali e degli altri contenuti informativi;
  • può includere indicazioni per il controllo di conformità normativa dei progetti;
  • migliora l’efficienza e la trasparenza del processo edilizio, riducendo tempi e costi.

Quando si avviano procedure di affidamento (servizi di progettazione o lavori), il Capitolato deve essere allegato alla documentazione di gara.

Il contenuto del Capitolato Informativo deve essere calibrato sulla tipologia di affidamento. Negli appalti di servizi disciplina prevalentemente le modalità di produzione, consegna e verifica dei modelli informativi di progetto. Negli appalti di lavori assume invece un ruolo più operativo, perché definisce le regole per la gestione del cantiere, la contabilità, la restituzione finale e la produzione dei modelli “as built”. Nell’appalto integrato deve coprire entrambe le esigenze: progettazione esecutiva, pianificazione dei lavori, gestione del cantiere e consegna finale dell’opera digitalizzata.

Il Capitolato Informativo dovrebbe inoltre specificare formati di scambio, regole di denominazione dei contenitori informativi, criteri di accesso all’ACDat, modalità di coordinamento dei modelli e procedure di verifica e validazione della produzione informativa.


Area Contenuto
Requisiti informativi Dati richiesti, livelli di dettaglio, usi del modello
Modalità di consegna Tempi, formati, naming, versionamento
ACDat Regole di accesso, stati, permessi e flussi
Verifiche Controlli su coerenza, completezza e interoperabilità
Ruoli Responsabilità di stazione appaltante e affidatari
Standard UNI EN ISO 19650, UNI 11337, IFC, OpenBIM
Output finali Modelli, elaborati, report, as built, dati per gestione

Come gestire una gara BIM?

Organizzare una gara d’appalto in ambito BIM richiede una pianificazione dettagliata e una forte sinergia tra tutti i soggetti coinvolti. Oltre alle consuete procedure seguite dalla Pubblica Amministrazione, una gara BIM comporta specifici passaggi aggiuntivi:

Fase Documento / attività
Programmazione DOCFAP, DIP, requisiti informativi iniziali
Gara Capitolato Informativo
Offerta Offerta di Gestione Informativa
Aggiudicazione Valutazione tecnica anche dei processi BIM
Esecuzione Piano di Gestione Informativa
Controllo Report, verifiche modelli, BCF, matrici di coordinamento
Chiusura Modelli as built, relazione specialistica, collaudo informativo

Dall’offerta di gestione informativa al piano di gestione informativa

Una volta pubblicata la gara, il Capitolato Informativo diventa il riferimento operativo su cui l’operatore economico costruisce la propria Offerta di Gestione Informativa. L’oGI non è un semplice allegato tecnico, ma il documento con cui il concorrente dimostra come intende gestire concretamente il processo BIM: strumenti utilizzati, organizzazione dei flussi, controlli interni, modalità di coordinamento e formati effettivi di consegna.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’oGI può assumere un ruolo rilevante nella valutazione della proposta tecnica. La stazione appaltante può infatti utilizzare griglie di valutazione dedicate, assegnando punteggi sulla base di criteri oggettivi come chiarezza delle procedure, coerenza dei formati, qualità dell’organizzazione informativa, efficacia dei controlli e capacità di garantire interoperabilità. In questo modo il BIM non resta un adempimento formale, ma diventa un parametro di qualità dell’offerta.

Dopo l’aggiudicazione, l’Offerta di Gestione Informativa viene sviluppata nel Piano di Gestione Informativa. Il pGI traduce in termini operativi gli impegni assunti in gara e definisce chi produce cosa, con quali strumenti, secondo quali tempi e con quali procedure di verifica. Il documento deve essere consegnato dopo la stipula del contratto e prima dell’avvio dell’esecuzione, salvo i casi di avvio in via d’urgenza, e può essere aggiornato durante l’incarico per rappresentare l’effettiva evoluzione del processo informativo.

Durante l’esecuzione, il pGI può essere affiancato da strumenti di controllo come programmi di produzione informativa, matrici di coordinamento e report BCF. Questi documenti consentono di pianificare le consegne, tracciare i controlli sui modelli, registrare interferenze e incoerenze informative, documentare le osservazioni e gestire le azioni correttive.


L’ACDat entra quindi nella fase esecutiva come ambiente digitale di lavoro e controllo: non è uno strumento di aggiudicazione, ma l’infrastruttura attraverso cui vengono condivisi, versionati, verificati e archiviati modelli, elaborati e documenti di commessa. La sua configurazione deve consentire accessi differenziati ai soggetti coinvolti, tracciabilità delle revisioni e gestione ordinata degli stati informativi, dai dati in elaborazione fino alla pubblicazione e all’archiviazione finale.

A chiusura dell’appalto, la produzione informativa viene sottoposta a verifica e collaudo. Oltre ai modelli e agli elaborati previsti, l’affidatario può essere chiamato a produrre una relazione specialistica sulla modellazione informativa, utile a descrivere criteri, metodi e soluzioni adottate nella costruzione dei modelli e degli oggetti BIM relativi all’opera eseguita.

Definizione di ruoli, responsabilità e modalità di scambio dati

È fondamentale stabilire in modo chiaro come avverrà la collaborazione tra le parti e quali saranno le responsabilità di ciascun attore. Questo include:

  • l’organizzazione dei flussi informativi;
  • i protocolli per lo scambio dei dati;
  • le modalità di verifica e validazione dei contenuti digitali.

Queste informazioni sono solitamente descritte nel Capitolato Informativo, documento di riferimento per la gestione informativa.

Adozione di una piattaforma collaborativa BIM

L’utilizzo di un ambiente digitale condiviso (CDE – Common Data Environment o ACDat – Ambiente di Condivisione dei Dati, secondo la normativa UNI 11337) è essenziale per:


  • centralizzare i dati del progetto;
  • favorire una comunicazione strutturata e tracciabile tra i partecipanti;
  • costituire un modello digitale dell’opera (Digital Twin).

È importante distinguere il ruolo dell’ACDat nella procedura: non è uno strumento di aggiudicazione, ma l’infrastruttura digitale che consente l’esecuzione controllata dell’incarico. Al suo interno vengono raccolti, versionati, condivisi e archiviati modelli, elaborati, documenti, librerie di oggetti e schede tecniche.

La configurazione dell’ambiente può essere impostata sul singolo affidamento, sul progetto dell’opera, sull’opera nel suo complesso o su un insieme coordinato di opere. I contenitori informativi possono essere organizzati per stati di lavorazione: dati in elaborazione, dati condivisi, dati pubblicati e dati archiviati. In questo modo, RUP, affidatari, BIM coordinator, direttore dei lavori, verificatore e altri soggetti coinvolti possono operare con permessi differenziati, mantenendo tracciabilità delle consegne, delle revisioni e delle approvazioni.

Monitoraggio e controllo dell’evoluzione del progetto

Durante l’intero ciclo della gara, è necessario:

  • monitorare l’avanzamento delle attività;
  • gestire le verifiche periodiche;
  • controllare interferenze tra discipline e incongruenze nei dati (attraverso strumenti di coordinamento BIM).

Valutazione finale e validazione dei modelli

Nel corso dell’esecuzione, il Piano di Gestione Informativa può includere programmi di produzione informativa, matrici di coordinamento e report BCF. Questi strumenti consentono di documentare le modalità di produzione dei contenitori informativi, le verifiche interne svolte dall’affidatario, le interferenze rilevate, le criticità gestite e le azioni correttive adottate.

La fase conclusiva riguarda la verifica della produzione informativa e la validazione dei modelli. I file vengono messi a disposizione nell’ACDat di commessa, in modo che il verificatore possa accedere ai dati e controllarne leggibilità, completezza, coerenza, interoperabilità e conformità ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo e nel pGI.


A fine processo, oltre ai modelli “as built”, può essere richiesta anche una relazione specialistica sulla modellazione informativa, finalizzata a descrivere criteri, metodi e soluzioni adottate per la produzione dei modelli e degli oggetti BIM relativi all’opera eseguita.

A conclusione della gara, è importante analizzare i risultati ottenuti per trarre indicazioni utili alle gare future. Gli strumenti di validazione BIM permettono di:

  • verificare la coerenza dei modelli rispetto ai requisiti previsti;
  • garantire la qualità e la conformità degli elaborati digitali;
  • valutare l’efficienza in termini di tempi, costi e prestazioni progettuali.

Incentivi premiali all’uso facoltativo del BIM

Come già accennato, il comma 2 dell’art. 43 specifica in maniera esplicita che la stazione appaltante, anche se non obbligata, può adottare la metodologia BIM a sua discrezione e prevedere addirittura punteggi premiali.

Possono essere valorizzati con punteggi premiali:

    • proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
    • proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
    • proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
    • proposte che consentano alla stazione appaltante e all’ente concedente di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
    • previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
    • proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
  • previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
  • previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
  • impiego di metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante e all’ente concedente di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.

Incentivi tecnici: la maggiorazione per l’utilizzo di procedure BIM

L’art. 45 del Codice Appalti prevede – in materia di incentivi per le funzioni tecniche – che, per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43, il limite individuale dell’incentivo di cui al comma 4 è aumentato del 15 per cento.


Leggi l’approfondimento sugli incentivi tecnici nel nuovo Codice Appalti

Attenzione a non confondere questa maggiorazione con l’incremento previsto per i compensi professionali. Oltre al 15% sugli incentivi alle funzioni tecniche, per gli appalti in cui è obbligatoria l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale è previsto un incremento del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari per i servizi di ingegneria e architettura, da applicare prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori. Tale incremento va considerato nel quadro economico dell’intervento e valorizza il maggiore impegno tecnico richiesto dalla gestione informativa digitale.

Incremento del 15% sugli incentivi alle funzioni tecniche anche per appalti BIM 2024

Il MIT, con il parere 2877/2024, chiarisce che l’applicazione dell’aumento del 15% sugli incentivi per le funzioni tecniche è applicabile anche agli appalti gestiti con BIM avviati nel 2024.

Il chiarimento è stato fornito ad un Amministrazione che, nel corso del 2024, ha realizzato un appalto per un lavoro pubblico di € 18.500.000,00 utilizzando la procedura BIM e ha chiesto conferma se sia corretto applicare l’incremento del 15% al limite del reddito solo per la parte dell’incentivo relativo al lavoro sopra indicato, gestito con metodologia BIM.

Il MIT ha confermato che l’incremento del 15% può essere applicato esclusivamente agli incentivi relativi alle funzioni tecniche dell’appalto gestito con il BIM, in conformità al comma 4 dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023. Il Ministero ha ricordato che l’incentivo totale maturato da ciascun dipendente non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito, salvo l’aumento del 15% previsto per chi adotta strumenti digitali come il BIM.


FAQ – BIM e digitalizzazione dei contratti pubblici

Cos’è la GID (Gestione Informativa Digitale) e come si collega al BIM?

La GID è un insieme di processi, tecnologie e metodologie, basato sull’uso del BIM, finalizzato alla creazione, condivisione e gestione di dati strutturati per tutto il ciclo di vita di un’opera. Il BIM è lo strumento operativo centrale di questo approccio.

Da quando è obbligatorio l’uso del BIM per i contratti pubblici?

A partire dal 1° gennaio 2025, l’uso del BIM è obbligatorio per:

  • opere pubbliche di nuova costruzione e interventi superiori a 2 milioni di euro;
  • lavori su beni culturali superiori a 5.404.000;
  • completamento di opere incompiute sopra i 2 milioni di euro.

Sono previste esenzioni dall’obbligo BIM?

Sì, sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che l’opera sia già progettata in BIM.

Cosa devono fare le stazioni appaltanti per adeguarsi alla GID?

Devono:

  • predisporre un atto organizzativo BIM;
  • attivare un piano di formazione;
  • dotarsi di strumenti hardware/software BIM;
  • adottare un ambiente di condivisione dati (ACDat);
  • nominare figure chiave: CDE Manager, BIM Manager, BIM Coordinator;
  • predisporre capitolati informativi e documentazione tecnica conforme (DOCFAP, DIP, modelli IFC, etc.).

Quali sono i vantaggi dell’adozione del BIM?

  • migliore coerenza progettuale;
  • riduzione di errori e varianti in corso d’opera;
  • collaborazione tra attori del processo edilizio;
  • gestione efficiente dell’opera nel suo intero ciclo di vita;
  • simulazione e ottimizzazione anticipata dei processi di costruzione e manutenzione.

È possibile usare il BIM anche quando non è obbligatorio?

Sì. Le stazioni appaltanti possono facoltativamente adottare il BIM e attribuire punteggi premiali nelle gare a chi propone soluzioni basate sulla GID.


Quali incentivi economici sono previsti per l’adozione del BIM?

L’art. 45 del Codice Appalti prevede una maggiorazione del 15% degli incentivi tecnici per il personale delle amministrazioni che applicano metodi BIM.

Come si coordina il nuovo Codice Appalti con i progetti avviati con il vecchio Codice?

Il progetto può restare valido se redatto secondo il D.Lgs. 50/2016, ma gli atti di gara devono essere aggiornati alle disposizioni del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023), come chiarito dal MIT e ANAC.

 

Dal corso BIM base alle certificazioni professionali: scopri l’offerta formativa ACCA per acquisire competenze BIM e qualificare il tuo profilo professionale.

bim-codice-appaltibim-codice-appalti
bim-codice-appaltibim-codice-appalti


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Nicola Furcolo

Source link

Di