DURC: cos’è, a cosa serve, quando è richiesto


Il DURC – Documento unico di regolarità contributiva – attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili.

Il DURC è di fondamentale importanza perché la regolarità contributiva, oggetto del DURC, è un requisito richiesto per tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti a permessi.

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Cos’è il DURC e a cosa serve

Il DURC è previsto dal Testo unico della Sicurezza come uno strumento di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.


Le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività regolamentate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili, dovranno pertanto esibire tale documento al committente o al responsabile dei lavori, unitamente alla documentazione prevista all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.

Si tratta di una certificazione che attesta che le imprese sono in regola con i pagamenti da loro dovuti a INPS, INAIL ed eventuali Casse edili, comprese tutte le somme dovute per premi e accessori, incluse ad esempio quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili.

In sostanza, esso certifica che l’impresa è in regola con le norme in materia di normativa previdenziale in proprio e verso i propri dipendenti.

Il DURC è disciplinato dal D.M. 30/01/2015

Come richiedere il DURC online (DOL)

Il DURC deve essere richiesto per via telematiche tramite il servizio DURC online dal portale INAIL, INPS o della Cassa edile. Il controllo può produrre un esito positivo o negativo.


Se l’esito del DURC è positivo e, di conseguenza, il soggetto risulta regolare, l’esito della verifica ha validità per 120 giorni dalla data di interrogazione ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.

Se, invece come vedremo, l’esito sarà negativo gli Enti trasmettono via PEC all’interessato la notifica a mettersi in regola entro massimo 15 giorni.

Quando deve essere presentato il DURC

Il DURC deve essere presentato per:

  • partecipare a un appalto pubblico per la costruzione di un’opera o la prestazione di servizi e forniture;
  • gestire servizi e attività pubbliche per conto di enti pubblici in virtù di concessione o convezione;
  • eseguire lavori edilizi privati che richiedono permessi o dichiarazioni;
  • ottenere il rilascio dell’attestazione SOA;
  • l’iscrizione all’albo fornitori;
  • accedere ad agevolazioni, incentivi e sovvenzioni.

Il DURC è un requisito per chiedere la patente a crediti

Il possesso di un DURC valido è un requisito necessario per richiedere la patente a crediti, il sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri.

Il possesso del DURC può essere attestato – in fase di presentazione della domanda – mediante autocertificazione.


Il DURC irregolare esclude l’impresa dalla gara?

In base a quanto previsto dall’articolo 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato II.10:

  • costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale che comportano l’esclusione automatica dalla gara quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
  • anche il rilascio di un DURC con la dicitura che il soggetto “non risulta regolare” comporta una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto” (C. St., sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141).

Il mancato rilascio del DURC o un DURC irregolare comportano una presunzione legale di gravità, che obbliga la stazione appaltante a escludere automaticamente il concorrente dalla procedura di gara, senza possibilità di valutare il merito della situazione.

Le ipotesi di esclusione, essendo di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo, non lasciano alcun margine di discrezionalità valutativa in capo alla stazione appaltante, affidando il vaglio di inaffidabilità dell’operatore economico all’ente previdenziale cui spetta l’accertamento della gravità e della definitività delle irregolarità accertate sulla base della disciplina previdenziale di riferimento, imponendosi pertanto l’esclusione dalla gara quale esito obbligatorio e vincolato (C. St., sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 849).

Il DURC costituisce una dichiarazione di scienza che si colloca tra gli atti di certificazione o di attestazione facenti fede fino a querela di falso (Cons. Stato, Ad. plen., 25 maggio 2016, n. 10); ne consegue che per l’operatore economico che partecipa ad una gara il DURC costituisce l’unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali, sia in positivo che in negativo (Cons. Stato, V, 14 giugno 2019, n. 4023).

Anche l’esistenza di un DURC non regolare certifica dunque l’esistenza di una violazione grave e impone l’esclusione dell’operatore (CdS sez. V n. 3529/2024).


La presentazione di un DURC irregolare non solo comporta l’esclusione dalla gara, ma implica anche l’obbligo di segnalazione all’ANAC e all’autorità giudiziaria per eventuali false dichiarazioni, qualora ci sia stata autocertificazione errata. La regolarizzazione postuma del DURC non è accettabile, e la violazione deve essere segnalata alle autorità competenti.

Il bilancio può sostituire il DURC e provare l’irregolarità fiscale?
Sentenza TAR Lazio 4166/2026

Con la sentenza 4166/2026 il TAR Lazio precisa che il bilancio non può essere utilizzato come strumento di prova autonomo per l’esclusione. Esso è uno strumento di informazione economica, non un atto di accertamento tributario utile a sollecitare il soccorso istruttorio o verifiche di anomalia e a bypassare il sistema delle certificazioni tipiche (DURC e AdE).

Pertanto, la mera presenza nei bilanci di poste debitorie verso erario o enti previdenziali non dimostra un’irregolarità fiscale o contributiva rilevante ai fini dell’esclusione.

Qui la sintesi della sentenza


DURC irregolare: limiti all’esclusione automatica dopo l’aggiudicazione
Sentenza TAR Lombardia 580/2026

In presenza di un’aggiudicazione già consolidata, l’accertamento sopravvenuto di un’irregolarità contributiva non legittima l’esclusione automatica dell’operatore economico dalla procedura, ma può al più giustificare l’adozione di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, da motivarsi ai sensi dell’art. 21-quinquies L. n. 241/1990 sulla base di un interesse pubblico concreto e attuale.

A precisarlo è la sentenza TAR Lombardia (Brescia) n. 580/2026 che affronta la questione degli effetti di un DURC irregolare, soprattutto quando l’irregolarità è temporanea e interviene dopo l’aggiudicazione.

Secondo i giudici Nei contratti attivi, non trova applicazione automatica l’art. 94 del D.Lgs. 36/2023, dovendo l’amministrazione valutare la rilevanza della temporanea irregolarità contributiva alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, con esclusione di effetti espulsivi in assenza di una effettiva incidenza sull’affidabilità dell’operatore.

Qui la sintesi della sentenza


DURC irregolare per errore dell’ente previdenziale: illegittima l’esclusione senza contraddittorio
Sentenza TAR Sicilia 1585/2025

È illegittimo il provvedimento di esclusione da una procedura selettiva o da un beneficio pubblico fondato su un DURC irregolare successivamente annullato dall’ente previdenziale per errore, qualora l’amministrazione procedente non abbia attivato il contraddittorio procedimentale ex art. 10‑bis L. n. 241/1990, impedendo all’operatore economico di far valere l’inesistenza dell’inadempimento contributivo.

È la dichiarazione di principio stabilito con la sentenza n. 2977 del 29 dicembre 2025 dal TAR Sicilia (Sez. V) che affronta un tema di particolare interesse operativo per imprese e tecnici coinvolti in procedure pubbliche e misure agevolative: gli effetti di un DURC irregolare rivelatosi erroneo e successivamente annullato dall’ente certificatore.

Qui la sintesi della sentenza

Quando un DURC negativo impone l’esclusione dalla gara
Sentenza TAR Puglia 1585/2025

La decisione del TAR Puglia del 9 dicembre 2025, n. 1585, offre un orientamento particolarmente rilevante sul tema della verifica dei requisiti generali e, in particolare, sul rapporto tra Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e meccanismi di esclusione automatica previsti dal D.Lgs. 36/2023.


La sentenza chiarisce in quali circostanze un DURC negativo – anche se non ancora recepito o visibile nel FVOE – imponga l’esclusione immediata dell’operatore economico ai sensi dell’art. 94 e comporti l’escussione della garanzia provvisoria.

Il TAR evidenzia, in particolare, che la norma richiede una regolarizzazione “anticipata”, in quanto la regolarità contributiva deve esistere al momento della presentazione della domanda. Non è possibile considerarla come requisito in itinere o sanabile successivamente mediante interventi tardivi dell’operatore economico.

Qui la sintesi della sentenza

Verifica del DURC dei subappaltatori a fini pagamento acconti e saldo

L’art. 119, c. 7, ultimo periodo, del D.Lgs. 36/2023 prescrive che “per il pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori“.


Come chiarito dal MIT (Parere 3961/2025), le verifiche contributive riguardano i subappaltatori che abbiano “reso”, ossia effettivamente svolto le prestazioni per cui è maturato il diritto al pagamento; conseguentemente l’acquisizione del DURC è limitato ai subappaltatori che in corrispondenza di ciascuna corresponsione in acconto e a saldo rientrino tra i beneficiari del pagamento o comunque tra i creditori.

Leggi di più sul subappalto

DURC in verifica: l’impresa può essere esclusa dalla gara?
TAR Sicilia 1793/2026

Il TAR Sicilia chiarisce che l’esito DURC “in verifica” non equivale a un’irregolarità contributiva e non giustifica l’esclusione dalla gara. Se l’impresa richiede tempestivamente il rinnovo e il nuovo DURC attesta la regolarità con decorrenza dalla data della richiesta, il requisito contributivo deve ritenersi soddisfatto. La stazione appaltante non può fondare l’esclusione sulla sola assenza temporanea del documento definitivo, senza un’effettiva verifica di irregolarità. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

DURC appalti privati: è necessario?

Il DURC nei contratti di appalto privati è obbligatorio quando è richiesta un’autorizzazione amministrativa per lavori come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento, secondo le normative urbanistiche vigenti.


L’impresa appaltatrice deve ottenere il documento anche quando affida porzioni di essi a ditte subappaltatrici, per verificare la loro regolarità contributiva. In mancanza del DURC, le subappaltatrici non hanno diritto ai pagamenti per i lavori eseguiti.

Il DURC non è necessario per lavori di edilizia libera, come manutenzioni ordinarie e altri interventi non soggetti ad autorizzazioni amministrative, ad esempio tinteggiature, riparazioni di ringhiere e abbattimento di barriere architettoniche senza la costruzione di rampe.

Cosa contiene il DURC

L’articolo 7 del D.M. 30/01/2015 stabilisce che il DURC deve contenere:

  • denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
  • iscrizione all’INPS, all’INAIL e, dove previsto, alle Casse edili;
  • dichiarazione di regolarità;
  • numero identificativo, data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.

DURC, requisiti di regolarità e scostamento non grave

I requisiti di regolarità contributiva sono stabiliti dall’articolo 3 del D.M. 30/01/2015:

La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

La regolarità sussiste comunque in caso di:


  • rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 46/1999 (iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali);
  • crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.

In proposito, il comma 3 dell’articolo 3 definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore a 150 euro, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.

Cosa si intende per scostamento non grave? Cosa rientra nei 150 euro?

Anche in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale non piò rilasciare il DURC.

È quanto precisato dal Ministero del Lavoro con l’interpello 3/2025 in risposta ai dubbi sollevati dall’Associazione nazionale per industria e terziario (Anpit).

La richiesta di chiarimenti riguarda la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. 30/01/2015.


Tale norma prevede che la regolarità contributive sussiste, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

La formulazione testuale della disposizione in esame – che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge – non legittima l’ipotesi prospettata dall’istante, per cui, in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale. Tale prospettazione appare destituita di fondamento in quanto le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono. Infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.

La norma stessa ha espressamente individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti.

La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”.


Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

Ordinanza Corte di Cassazione 8132/2026 – DURC: esclusione delle sanzioni civili dalla soglia dei 150 euro

Ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la verifica della soglia di 150 euro prevista dall’art. 3, comma 3, del D.M. 30/01/2015 per la qualificazione dello scostamento contributivo come “non grave” deve essere effettuata computando nelle “somme dovute” esclusivamente l’omissione contributiva e gli eventuali interessi (in quanto accessori di legge in senso stretto), con espressa esclusione delle sanzioni civili.

Queste ultime, pur costituendo una conseguenza automatica dell’inadempimento, non rientrano nella nozione di “accessori” rilevante ai fini del calcolo della predetta soglia di tolleranza, stante la natura eccezionale e restrittiva della disposizione volta ad ampliare le ipotesi di regolarità contributiva per scostamenti di modica entità.

L’importante precisazione è contenuta nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8132 del 1° aprile 2026.


Leggi la sintesi redazionale della sentenza

Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva:

  • le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
  • gli Organismi di attestazione SOA;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti;
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

Le modalità per procedere alla verifica di regolarità contributiva sono due: il sito dell’INPS e il portale dell’INAIL.

Nuove funzionalità Pre-DURC e SimulaDURC del portale VeRA

Dal 24 giugno 2024 la piattaforma VeRA di INPS offre nuove funzionalità che permettono alle aziende e agli intermediari di gestire anticipatamente le situazioni di irregolarità e le evidenze che possono influenzare gli esiti delle verifiche di regolarità contributiva.


La funzionalità “pre-DURC” prevede l’invio all’intermediario, titolare di specifica delega master, di una notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del DURC regolare, di un ticket collegato alla verifica VeRA generata automaticamente dal sistema.

Il nuovo Simula DURC mostra aspetti rilevanti per conoscere eventuali anomalie nel Documento Unico di Regolarità Contributiva.

La possibilità di gestire in anticipo le situazioni di irregolarità che potrebbero influenzare gli esiti delle verifiche di regolarità contributiva è una risorsa fondamentale per le imprese. Questo è particolarmente rilevante per partecipare a procedure di evidenza pubblica, evitare sanzioni e non perdere agevolazioni, specialmente alla luce delle novità introdotte dal decreto PNRR 4.

DURC non in regola: cosa succede

É possibile che la verifica di regolarità contributiva dia esito negativo. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all’interessato o al soggetto da esso delegato, l’invito a regolarizzare la situazione indicando in dettaglio le cause di irregolarità rilevate da ciascun Ente di controllo.

L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito. L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni effettuate durante il termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione iniziale.


Se la regolarizzazione avviene entro il termine previsto di 15 giorni, viene generato il Documento in formato PDF.

Se, invece, il termine di 15 giorni trascorre senza che sia avvenuta la regolarizzazione, la verifica negativa viene comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione, con l’indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Corte di Cassazione 6142/2026 – Basta chiedere la rateizzazione entro 15 giorni per salvare il DURC e le agevolazioni, anche se l’INPS decide dopo

Con ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, la Cassazione ha precisato che la tempestiva presentazione dell’istanza di rateizzazione “congela” la posizione ai fini della regolarità contributiva. Se l’impresa presenta la domanda entro 15 giorni e l’INPS dà parere favorevole, la regolarità contributiva deve considerarsi integrata, anche se il provvedimento arriva oltre il termine.

Sintesi redazione della sentenza


Assenza del DURC nell’edilizia privata: sospensione efficacia del titolo abilitativo

Alla richiesta di chiarimenti del CNI sull’interpretazione dell’art. 90, commi 9 e 10, del D.Lgs. n.81/2008, della frase “assenza del documento unico di regolarità contributiva” e sulle conseguenze di tale assenza, inclusa la sospensione del titolo abilitativo, il Ministero del Lavoro con l’Interpello n.1/2016 ha chiarito che “assenza del DURC” si riferisce al mancato rilascio tramite procedura online, conforme al D.M. 30 gennaio 2015.

Inoltre ha ricordato che, per i lavori privati nell’edilizia, il responsabile dei lavori non è più obbligato a trasmettere il DURC all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.

Per quanto riguarda la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo in caso di assenza di regolarità contributiva, la Commissione ha stabilito che l’amministrazione concedente deve sospendere il titolo abilitativo se viene riscontrata un’assenza di regolarità, sia dalle comunicazioni dell’organo di vigilanza sia dalle verifiche dirette dell’amministrazione stessa.

DURC: cosa cambia col Decreto PNRR 2024

L’articolo 29 del nuovo decreto PNRR quater (D.L. 19/2024) ha portato numerose novità in tema di lavoro, sicurezza e adempimenti da parte delle imprese.

Nel dettaglio viene:


  • modificato il comma 1175 dell’articolo 1 della legge 296/2006;
  • introdotto il successivo comma 1175-bis.

La circolare n. 4/2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, intitolata “Durc e benefici normativi e contributivi: le novità del D.L. n. 19/2024”, analizza dettagliatamente le nuove disposizioni in materia.

DURC e utilizzo dei benefici

Per quanto riguarda la conformità delle imprese nell’accesso ai benefici normativi e contributivi, sono stati stabiliti nuovi requisiti sia per la richiesta dei benefici che per il recupero degli stessi in caso di regolarizzazione.

Il DURC sarà rilasciato solo alle imprese che rispettano tutti gli obblighi di legge e i contratti collettivi nazionali e che non presentano violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Attualmente, la Fondazione Studi evidenzia che le uniche violazioni rilevanti sono quelle elencate nell’Allegato A del D.M. 30 gennaio 2015.

Inoltre, è importante considerare che mentre l’assenza del DURC influisce sull’intera azienda, le violazioni di legge o di contratto che non incidono sulla contribuzione sono rilevanti solo per il lavoratore a cui si riferiscono i benefici.

Regolarizzazione e conformità

Per le imprese non in regola, i benefici sono concessi se la regolarizzazione avviene entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa e dagli organi di vigilanza. La regolarizzazione rappresenta conformità alla disposizione adottata e conclude il procedimento ispettivo relativo alla violazione accertata.


Qualora la violazione non sia sanabile, i benefici già concessi all’impresa saranno recuperati per un importo massimo pari al doppio della sanzione verbalizzata. L’organo di vigilanza, prima di procedere al recupero delle agevolazioni, deve effettuare una verifica preliminare per determinare se l’importo da recuperare superi il doppio della sanzione contestata. In tal caso, procederà al recupero del minor importo.

DURC e DURC di Congruità sono la stessa cosa?

Mentre il DURC attesta la regolarità delle singole imprese rispetto al corretto versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili/Edilcasse, il DURC di congruità è un documento finalizzato a verificare la manodopera impiegata in un cantiere, per contrastare il lavoro nero e tutelare sia i lavoratori che le imprese nel settore edile.

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

L’esito negativo della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line.

Se cerchi uno strumento affidabile per analizzare il costo della manodopera e calcolare correttamente la sua incidenza, ti consiglio di valutare il software per la contabilità lavori più usato in Italia.


DURC vs DURF

Spesso il DURC  viene confuso con il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale), ma in realtà sono due certificati distinti con finalità diverse.

Il DURC, come abbiamo visto, attesta la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi ed è generalmente richiesto per partecipare a gare d’appalto e stipulare contratti con la P.A.

Il DURF, invece, certifica la regolarità fiscale di un’impresa, confermando il rispetto dei requisiti fiscali come il pagamento delle tasse e delle imposte.

Dunque, mentre il DURC si concentra sul versamento dei contributi previdenziali, il DURF è orientato alle obbligazioni fiscali.

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 Federica Fabrizio

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