cos’è, chi deve averlo e come richiederlo



“Mi dia il LEI”. No, non è la risposta stizzita di qualcuno di fronte a un eccesso di confidenza altrui. È semplicemente la richiesta, corretta e ineludibile, che si sente rivolgere chi vuole operare sui mercati finanziari.

Si riferisce infatti al Codice LEI, Legal Entity Identifier, una stringa alfanumerica di venti caratteri che serve a identificare con certezza e trasparenza chi compie specifiche operazioni. Tuttavia, la sua obbligatorietà o utilità è ancora poco o mal percepita visti i preconcetti – ancora tanto diffusi – che lo riguardano. A iniziare da chi deve o può utilizzarlo. Di certo, non si tratta soltanto di addetti ai lavori e grandi organizzazioni del mondo finanziario: la platea degli interessati è davvero molto più estesa.

Dalle banche alle piccole imprese

Istituti di credito, società finanziarie, fondazioni, enti pubblici economici e veicoli di investimento: è vero, tutte queste realtà (e non solo) sono o possono diventare titolari di un Codice LEI.
In questo elenco, però, c’è un’assenza di rilievo: l’impresa. E non ci riferiamo soltanto alla grande azienda, magari multinazionale. Perché va ricordato che l’obbligo del LEI scatta in base al tipo di operazione e non alla taglia del soggetto, e quindi può riguardare anche realtà di dimensioni decisamente minori.
Di fronte alla richiesta del Codice LEI si trovano, così, la fondazione che gestisce un portafoglio titoli, un ente che colloca un prestito obbligazionario ma anche una piccola impresa esportatrice che firma un contratto di copertura sul cambio.
Chi pensa, dunque, di non averne bisogno rischia di scoprire il contrario, magari nel momento meno opportuno: in procinto di chiudere un’operazione, con una scadenza davvero imminente, pochissimo tempo per procurarselo ed altissimo il rischio di far fallire tutto.

Gli obblighi non sono tutti uguali

Un altro convincimento tanto diffuso quanto errato è che il LEI rappresenti un adempimento facoltativo e una noia burocratica comunque rinviabile.
Invece no. Sui mercati regolamentati vale spesso il principio opposto.


In conformità alla normativa MiFID II/MiFIR, il LEI deve essere utilizzato da chi negozia – anche occasionalmente – strumenti finanziari su mercati regolamentati o tramite intermediari soggetti alla disciplina europea: azioni, obbligazioni, warrant, ETF, titoli di Stato, derivati.
Il regolamento EMIR lo prevede in caso di contratti derivati soggetti a obbligo di segnalazione, inclusi quelli stipulati a semplice copertura di un rischio di tasso o di cambio.
In ciascuno di questi casi il Codice funziona da lasciapassare tecnico: la sua assenza blocca l’operazione, mentre la sua presenza la consente e accelera, agevolando anche i controlli antiriciclaggio.
C’è di più. A tali obblighi per legge si aggiungono anche quelli che potremmo definire de
facto.
Accade, ad esempio, quando una grande azienda o banca prevede che i propri fornitori ne siano dotati e, per una sorta di effetto a catena, può diventare un requisito necessario anche per i partner di tali fornitori, seppur di piccole dimensioni.

Occhio alla scadenza e non solo

Non sono pochi coloro che credono che basti ottenere il LEI per “mettersi a posto” definitivamente: sono spesso gli stessi destinati a scoprire che non è così nel momento in cui dovrebbero utilizzarlo e non possono farlo.
Il Codice ha, infatti, validità annuale e richiede il rinnovo periodico: trascorso il termine, il LEI “scade” e perde efficacia, con il blocco conseguente delle operazioni finanziarie che lo richiedono.
Allora, perché correre rischi inutili, visti anche i costi contenuti del rinnovo?
Questo comporta, infatti, un investimento di alcune decine di euro l’anno, una spesa
modesta a fronte del valore delle operazioni che il codice abilita.
Altro elemento da non sottovalutare è l’allineamento dei dati: se l’impresa – ad esempio – cambia sede, denominazione o assetto proprietario, occorre che l’aggiornamento di queste informazioni avvenga in modo tempestivo perché corrispondano alla sua situazione reale “attestata” dal codice.
Ecco perché molti legali rappresentanti di imprese preferiscono delegare la gestione di rinnovi dei codici e aggiornamenti dei dati a commercialisti e responsabili amministrativi.

Come ottenere il LEI

Il rilascio del Codice può essere effettuato soltanto dagli organismi accreditati a livello internazionale: sono le cosiddette Local Operating Units, che operano sotto il coordinamento della GLEIF, cioè la Global Legal Entity Identifier Foundation che governa il sistema su scala globale. L’ente accreditato per il rilascio in Italia è, da anni, InfoCamere, società consortile di informatica delle Camere di Commercio, che spiega come richiedere il Codice LEI, offrendo informazioni ufficiali su modulistica, tempi e costi. La richiesta va effettuata online, inserendo i dati identificativi della società e allegando la documentazione utile.
Una volta eseguiti gli opportuni controlli, il codice viene tempestivamente rilasciato ed è immediatamente utilizzabile nelle transazioni finanziarie soggette ad obblighi di reporting.
Sfatati i principali pregiudizi, il quadro ora è nitido: il LEI riguarda molti più soggetti di quanti generalmente si creda, la sua obbligatorietà scatta in funzione del tipo di operazione finanziaria e la sua gestione richiede attenzione nel tempo.
Ignorare, trascurare o sminuire la sua rilevanza espone l’impresa, anche la più piccola, a gravose ripercussioni. Ecco perché dotarsene e mantenerlo attivo è molto più saggio e lungimirante.

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 Emanuela Marino

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