Anche la bicicletta aziendale è un rischio da valutare


Una bicicletta aziendale può sembrare un mezzo semplice, ordinario, quasi estraneo ai rischi tipici di un’attività produttiva. Eppure, se viene utilizzata dai lavoratori per spostarsi all’interno delle aree aziendali, entra pienamente nel perimetro della sicurezza sul lavoro. È questo il tema affrontato dalla sentenza n. 22065/2026, che ha confermato la condanna del datore di lavoro per un infortunio mortale avvenuto in area aziendale.

Il lavoratore stava utilizzando una bicicletta all’interno del piazzale dell’impresa. Durante lo spostamento, mentre cercava di allontanarsi da un collega che lo inseguiva, attraversava un dosso artificiale costituito da tavole in legno e da un tubo metallico rialzato di circa 4,5 cm rispetto alla pavimentazione. In quel momento la ruota anteriore della bicicletta cedeva, determinando una caduta improvvisa e un trauma cranio-encefalico letale.

Secondo i giudici di merito, il mozzo della ruota anteriore era fuoriuscito dalla forcella a causa del mancato serraggio dei bulloni. Tale difetto era stato ricondotto a una carenza manutentiva e, più a monte, a una lacuna strutturale del DVR, che non contemplava i rischi legati all’uso delle biciclette aziendali né prevedeva controlli periodici affidati a soggetti competenti.

La sentenza conferma l’importanza di un DVR realmente aderente all’organizzazione aziendale. Con il software per la redazione e gestione del DVR, puoi strutturare la valutazione dei rischi, organizzare mansioni, attrezzature, procedure, misure di prevenzione e aggiornamenti documentali in modo coerente con il D.Lgs. 81/2008.


Quando un mezzo semplice diventa un rischio da valutare

L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. La valutazione non può limitarsi alle macchine produttive, agli impianti complessi o alle lavorazioni più evidenti.

Il DVR deve essere uno strumento operativo, capace di intercettare i rischi reali dell’organizzazione aziendale. Se i lavoratori utilizzano biciclette per muoversi all’interno dello stabilimento, del piazzale o di altre aree operative, quel mezzo rientra nel perimetro della prevenzione.

La Cassazione valorizza proprio questo aspetto: dopo l’infortunio, il DVR era stato aggiornato inserendo le biciclette tra le attrezzature utilizzate dal personale e prevedendo una manutenzione semestrale affidata a una ditta tecnicamente competente. Per la Corte, tale aggiornamento confermava che il rischio esisteva e doveva essere gestito già prima dell’evento.

Non basta che un mezzo sia di uso comune per escluderlo dalla valutazione. Anche una bicicletta può generare un rischio lavorativo se viene usata per ragioni connesse all’attività aziendale.

Manutenzione delle attrezzature di lavoro: non basta una previsione astratta

La difesa aveva sostenuto che esistesse un mansionario aziendale nel quale la manutenzione delle biciclette era prevista. Tuttavia, secondo i giudici, questo non era sufficiente. La Corte rileva che non erano state acquisite prove concrete dell’effettiva esecuzione della manutenzione, né della presenza di un sistema di controllo sull’efficienza delle biciclette. La manutenzione non può restare una formula generica o una prassi non documentata. Deve essere organizzata, programmata, affidata a soggetti competenti e verificabile.


Un sistema corretto dovrebbe prevedere almeno:

  • censimento dei mezzi aziendali effettivamente utilizzati dai lavoratori;
  • valutazione dei rischi legati all’uso nei percorsi interni;
  • definizione di controlli periodici;
  • individuazione del soggetto incaricato della manutenzione;
  • registrazione degli interventi eseguiti;
  • eventuali regole d’uso, divieti e procedure per la segnalazione dei guasti.

La sentenza conferma un principio ormai ricorrente nella giurisprudenza: il DVR non deve fotografare l’azienda sulla carta, ma deve governare il lavoro così come si svolge concretamente.

Il dosso nel piazzale e il rischio da interferenza con l’ambiente di lavoro

Nel caso esaminato, la caduta non è stata collegata solo al difetto della bicicletta. La dinamica ha coinvolto anche un dosso artificiale presente nel piazzale: due tavole in legno e un tubo metallico che attraversavano la pavimentazione, creando un rialzo non segnalato. Questo elemento è rilevante per i tecnici perché mostra come la sicurezza dei mezzi interni non possa essere separata dalla sicurezza dei percorsi.

Se un lavoratore usa una bicicletta, un carrello, un muletto, un transpallet o altro mezzo di spostamento, l’azienda deve valutare anche le condizioni dell’area di transito: pavimentazione, dislivelli, dossi, ostacoli, promiscuità con pedoni o mezzi, segnaletica e illuminazione.

Nel caso specifico, il rischio concretizzatosi nasce dall’interazione tra mezzo, manutenzione carente e ambiente di lavoro. È proprio questa interazione che il DVR avrebbe dovuto intercettare.


L’inseguimento del collega interrompe il nesso causale?

Uno dei punti più delicati della sentenza riguarda la presenza di un fattore anomalo: il lavoratore stava pedalando perché inseguito da un collega. La difesa aveva sostenuto che l’inseguimento, qualificato come evento eccezionale e imprevedibile, avrebbe dovuto interrompere il nesso causale tra l’omissione datoriale e l’evento mortale.

La Cassazione respinge questa impostazione. Secondo la Corte, la causa principale della caduta è stata il distacco della ruota anteriore, direttamente collegato alla mancata manutenzione della bicicletta. L’inseguimento ha inciso sulla dinamica, ma non è stato ritenuto da solo sufficiente a determinare l’evento.

In altri termini, se la bicicletta fosse stata in condizioni di sicurezza, la caduta sarebbe stata evitabile. L’evento esterno non cancella, quindi, la responsabilità del datore quando il rischio concretizzatosi rientra proprio nell’area che la regola cautelare violata mirava a prevenire.

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi gli articoli dedicati a: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza e DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi? Con il software per la redazione e gestione del DVR, puoi strutturare la valutazione dei rischi, organizzare mansioni, attrezzature, procedure, misure di prevenzione e aggiornamenti documentali in modo coerente con il D.Lgs. 81/2008.



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 Federica Fabrizio

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