Incentivi CER 2026: la mappa completa delle agevolazioni alle Comunità Energetiche


Le comunità energetiche rinnovabili – introdotte in Italia dal Decreto Milleproroghe 162/2019 in attuazione alla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) – sono associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unirsi con l’obiettivo di dotarsi di impianti per la produzione, l’autoconsumo e la condivisione di energia rinnovabile.

Il D.M. 414/2023, noto come Decreto CER o CACER, ha stanziato 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR, definendo i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo. In attuazione al decreto CER, il GSE ha poi fornito le regole operative su requisiti di ammissibilità, modalità di presentazione delle domande e tempistiche.

In questo articolo trovi la guida completa per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER e l’aggiornamento sulle opportunità agevolative per le CER offerte dalle Regioni.

Vuoi sfruttare tutte le opportunità e i vantaggi delle comunità energetiche? Leggi l’articolo e tutti i nostri approfondimenti e inizia a provare un software per il fotovoltaico professionale per la progettazione tecnica e la simulazione economica di qualsiasi tipo di impianto.

È al momento possibile presentare domanda di incentivo per le CER?

I portali GSE per presentare le domande di accesso agli incentivi per le tariffe incentivanti e ai contributi PNRR a fondo perduto sono stati aperti l’8 aprile 2024.

Con Decreto direttoriale del 16 luglio 2025 sono state definite le nuove Regole Operative CACER – che ampliano la platea dei beneficiari ai Comuni fino a 50.000 abitanti – e il nuovo avviso pubblico.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo in conto capitale è stato fissato al 30 novembre 2025. Il 4 febbraio 2026 è stata invece attivata la funzionalità per richiedere l’erogazione del contributo 2025; il 27 marzo 2026 sono state approvate le regole operative Facility CACER.

Aggiornamento sui contributi regionali

Provincia di Taranto
Scadenza: 30 novembre 2026

La Regione Puglia finanzia le Comunità Energetiche Rinnovabili nella provincia di Taranto con una dotazione complessiva di 7.910.000 euro a valere sul PN Just Transition Fund Italia 2021-2027, Priorità 2 “Sostegno alla transizione della Provincia di Taranto”, Azione 2.1, Procedura 2.1.2 “Comunità energetiche”.

L’Avviso pubblico, approvato con Determinazione della Sezione Transizione Energetica n. 125 del 25 maggio 2026 e pubblicato sul BURP n. 50 del 25 giugno 2026, sostiene la realizzazione e il potenziamento di impianti da fonti rinnovabili a servizio delle CER del territorio tarantino.

Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 26 giugno 2026 alle ore 12:00 del 30 novembre 2026, salvo proroghe e comunque fino a esaurimento della dotazione finanziaria.

Maggiori informazioni

Valle d’Aosta
Scadenza: 13 novembre 2026

La Regione Valle d’Aosta ha approvato con D.G.R. 210 del 3 marzo 2025 un bando per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti da inserire in CER o in gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

La misura prevede due distinti interventi per le persone giuridiche e le persone fisiche che facciano parte, come membro o socio, di una di queste configurazioni, con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 5,1 milioni di euro.

È previsto un contributo a fondo perduto del 40% per la realizzazione di impianti energetici (fotovoltaici, eolici, idroelettrici e alimentati a biomassa o biogas) a patto che si trovino in un Comune del territorio regionale con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti.

L’avviso prevede una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di contributo CER. Le domande dovranno essere presentate attraverso il sistema informativo SISPREG a partire dal 5 maggio 2025 e fino al 13 novembre 2026, salvo esaurimento fondi anticipato.

Sicilia

La Sicilia finanzia progetti di investimento per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili da parte di comunità energetiche rinnovabili a cui partecipano i Comuni dell’isola.

Con la Delibera di giunta 564/2025 è stato approvato il bando che destina circa 61,5 milioni di euro all’attivazione di 150 CER sul territorio regionale.

Il contributo a fondo perduto verrà assegnato al 40% delle spese ammissibili fino a un tetto di 420mila euro.

Rientrano nel finanziamento sia i progetti per realizzare interventi di nuova costruzione che quelli destinati al potenziamento di impianti che aderiscono alla configurazione di una CER.

I lavori dovranno essere avviati dopo la presentazione della domanda di contributo mentre gli impianti, la cui potenza nominale non può essere superiore a 1 Mw, dovranno entrare in esercizio entro i 24 mesi dalla data di ammissione al contributo, non oltre il 30 giugno 2027.

La data entro cui presentare la domanda decorre dal 61° giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Sardegna

Con la delibera 39/38 del 10 ottobre 2024, la Giunta regionale della Sardegna ha approvato l’elenco dei Comuni della Sardegna, che non hanno partecipato all’avviso trasmesso nel corso
dell’anno 2023 e 2024, e degli altri enti locali ai quali trasferire i fondi di incentivazione per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla costituzione di Comunità energetiche da fonti rinnovabili.

La disponibilità finanziaria di 4.660.000 euro, coerente con la strategia del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna (PEARS), prevede un finanziamento sotto forma di contributo a fondo perduto fino al 100%. L’importo massimo erogabile è di 15.000 euro per i Comuni e 40.000 euro per gli altri soggetti.

Con la Legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 è stato istituito un fondo per la promozione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili destinati, per la concessione di misure di incentivo, sia mediante l’erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sia mediante il ricorso a strumenti finanziari o attraverso la loro combinazione finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all’autoconsumo e realizzati da:

  1. persone fisiche residenti in Sardegna per impianti presso le superfici di copertura degli edifici ad uso abitativo, ubicati nel territorio regionale, nella loro disponibilità;
  2. imprese e professionisti con sede operativa in Sardegna per impianti da realizzare presso i manufatti edili nella loro disponibilità, ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati ubicati nel territorio regionale;
  3. comunità energetiche ed altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge;
  4. comuni, Unione di Comuni, Province, Città Metropolitane per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati;
  5. altri enti pubblici regionali e territoriali per impianti collocati presso i propri manufatti edili ivi compresi piazzali, parcheggi e altri spazi comunque cementificati.

Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, la quale definisce il riparto delle misure di aiuto per ogni categoria, l’individuazione dei soggetti attuatori della misura, i criteri e le priorità di attribuzione dei benefici con riferimento ad ogni specifica categoria anche in considerazione delle eventuali misure di aiuto regionali e nazionali di cui i possibili destinatari siano già stati beneficiari.

Marche

Anche la Regione Marche ha annunciato che promuoverà, a breve, un bando specifico da 6 milioni di euro a sostegno delle Comunità Energetiche nei piccoli comuni.

È previsto un contributo capitale (massimo 40%) per l’installazione di impianti sulle coperture di edifici o a terra su aree idonee, i sistemi di accumulo e l’applicazione di sistemi di gestione e di monitoraggio dell’energia.

Sono privilegiate le tecnologie innovative ad alta efficienza, le comunità con più membri, i progetti che riducono i consumi energetici e che hanno un miglior rapporto produzione di energia rinnovabile sul costo di investimento.

Incentivi alle CER: norme e prassi di riferimento

Facility CACER: regole più flessibili per le CER

Il 27 marzo 2026 il GSE ha pubblicato le nuove Regole operative per la concessione di contributi in conto capitale destinati agli investimenti in impianti di produzione per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l’autoconsumo diffuso (Misura PNRR M2C2 I.1.2 – Facility CACER).

Il documento aggiorna le precedenti direttive alla luce delle importanti novità introdotte dal decreto PNRR 2026, offrendo maggiore flessibilità sui tempi di realizzazione degli impianti.

Non si tratta di un nuovo bando, ma di un nuovo programma di sovvenzione per i progetti pervenuti al GSE entro il termine del 30 novembre 2025.

Ulteriori approfondimenti

D.D. 228/2025 – Nuove regole operative e avviso per i comuni fino a 50mila abitanti

Il Decreto direttoriale, approvato in data 16 luglio 2025, definisce le nuove Regole Operative CACER e amplia la platea dei beneficiari nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR: ora anche i Comuni fino a 50.000 abitanti possono accedere ai fondi.

Sono definiti anche:

  • i requisiti e i vincoli temporali di entrata in esercizio degli impianti di produzione per poter beneficiare del meccanismo transitorio di cui al D.M. 16 settembre 2020, purché le richieste di incentivazione siano presentate entro il termine del 24 aprile 2024;
  • la descrizione dei criteri di calcolo per l’applicazione delle decurtazioni di cui all’Allegato 1, par. 3 del Decreto CACER nel caso di cumulo della tariffa incentivante con contributi e forme di sostengo pubblico specificati nelle Regole Operative;
  • le modalità di determinazione del valore soglia di quota di energia condivisa di cui all’Allegato 1, par. 4 del Decreto CACER;
  • l’introduzione della cessione del credito e del mandato all’incasso, che potranno essere consentiti nel rispetto, da parte del Soggetto Referente, del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai solo consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.

Il file .zip contiene:

  • le nuove Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR;
  • l’avviso pubblico per la presentazione di domande.

D.M. 127/2025 – Modifiche al Decreto CACER

Il provvedimento amplia la platea dei beneficiari estendendo l’accesso alle agevolazioni previste dal PNRR anche ai comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.

Le disposizioni introdotte dal nuovo provvedimento si applicano anche ai progetti presentati in data antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso.

Viene inoltre introdotta una maggiore elasticità nella tempistica di entrata in esercizio dei progetti, viene riconosciuta la possibilità di richiedere un’anticipazione fino al 30% del contributo previsto ed è prevista l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

Il nuovo decreto prevede infatti l’accesso agli incentivi per gli impianti che abbiano completato i lavori entro il 30 giugno 2026 e siano entrati in esercizio entro 24 mesi dalla data di conclusione dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

L’ammontare dell’anticipo passa dal 10 al 30% su espressa richiesta dei beneficiari che riceveranno le quote a saldo “al completamento dei lavori” sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte dell’utente interessato, comprensiva “della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati”.

D.L. 19/2025 – Decreto Bollette 2025

Con il D.L. 19/2025 (Decreto Bollette):

  • è stato previsto la possibilità di accedere ai meccanismi del D.M. CACER anche agli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dall’entrata in vigore del medesimo Decreto, ancorché prima della regolare costituzione della comunità energetica, salvaguardando così le iniziative già avviate con tale finalità (art. 1-ter del decreto-legge 19/2025 – Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche);
  • è stata ampliata la platea dei soci/membri delle Comunità energetiche rinnovabili anche alle PMI partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, e del chiarimento che solo coloro che, tra tutti i membri individuati all’art. 31, comma 1, lett. b), sono situati in prossimità degli impianti per la condivisione, potranno anche esercitare poteri di controllo nell’ambito della Comunità energetica rinnovabile (art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, così come modificato alle lettere b) e d) dall’articolo 1-bis del decreto-legge 19/2025 – Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili).

Decreto Progetti Esemplari: 38 milioni di euro per le Rinnovabili, con priorità alle CER

Con Decreto ministeriale del 4 dicembre 2024, n. 421 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha definito le modalità di riparto tra le Regioni del fondo da oltre 38 milioni di euro per supportare “progetti esemplari” di produzione elettrica da fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo, che rappresentino delle buone pratiche.

L’obiettivo del provvedimento – già ribattezzato Decreto Progetti esemplari FER – è incentivare modelli virtuosi e replicabili su scala territoriale, con un’attenzione particolare all’autoconsumo e allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER).

Le risorse sono state ripartite sulla base della “potenza obiettivo”, criterio stabilito dal decreto sulle aree idonee, che individua i siti prioritari per lo sviluppo di infrastrutture rinnovabili.

L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili ed è riservata alle Pubbliche Amministrazioni, che dovranno realizzare gli impianti su terreni o immobili di loro proprietà. I fondi saranno destinati alla realizzazione di impianti di generazione energetica, eventualmente integrati con sistemi di accumulo, in grado di rappresentare best practice nel settore.

É richiesto, inoltre, un impegno concreto nella sensibilizzazione e informazione della cittadinanza, al fine di favorire l’accettazione sociale delle energie rinnovabili e promuovere modelli di autoconsumo individuale e collettivo.

Come già detto, il finanziamento complessivo, pari a 38.032.031 euro, è stato distribuito tra le diverse regioni italiane sulla base di criteri specifici, tra cui la potenza obiettivo e la disponibilità di aree idonee.

Le Regioni dovranno attendere un decreto del Direttore della direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del MASE che definisca:

  • la tipologia di soggetti beneficiari;
  • la tipologia di progetti ammissibili;
  • le modalità di attuazione generale della misura;
  • le condizioni di cumulabilità e di revoca delle agevolazioni;
  • i contenuti dell’accordo tipo con disciplinare i rapporti tra il Ministero e ciascuna Regione.

D.M. 106/2024 – Decreto Corrispettivi

Approvato il 15 marzo 2024, definisce i corrispettivi che il GSE richiederà ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR.

D.M. 414/2023 – Decreto CER o CACER

Definisce criteri e modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo.

Risposta AE 22/2026 – Inquadramento fiscale delle trattenute operate dalla CER sugli importi erogati dal GSE agli associati

Nel modello tipico di CER, il Referente incassa dal GSE somme spettanti ai membri e le ripartisce. In alcuni casi applica una trattenuta (percentuale o quota) destinata a coprire costi di gestione (misure, piattaforme, ripartizioni, adempimenti). La fattispecie è ricondotta a mandato senza rappresentanza.

Questa trattenuta è un corrispettivo (attività commerciale) oppure una modalità di copertura dei costi istituzionali (non commerciale)? E che succede con l’IVA?

Con la Risposta n. 22/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se la trattenuta serve a garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’ente e non remunera servizi “aggiuntivi” resi al socio, non è un corrispettivo né un “ricavo commerciale” e sta fuori campo IVA.

Risoluzione AE 37/2024 – Trattamento fiscale dei contributi CER

Con la risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024, l’Agenzie delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche (CER) costituite in forma di enti non commerciali.

La richiesta dell’istante, attiva nel Terzo settore e focalizzata sulla sostenibilità ambientale, riguarda il trattamento tributario delle restituzioni che la CER, costituita in forma di ente associativo del terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all’autoconsumo di energia.

Il riferimento è all’articolo 31 del D.Lgs. 199/2021 che consente alle CER di distribuire ai membri i contributi ricevuti dal GSE, come la “Tariffa premio” e il “contributo ARERA”, a condizione che tali distribuzioni siano considerate benefici economici e non profitti.

L’istanza ritiene che le somme restituite ai membri non devono essere tassate come utili della CER, in quanto queste non rappresentano profitti finanziari, ma piuttosto il risultato di un’attività di interesse generale.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le somme attribuite ai membri assumono rilevanza fiscale a livello individuale, a seconda della natura giuridica dei membri stessi. In sintesi, i contributi ricevuti dalla CER e distribuiti ai membri non devono essere considerati utili, bensì come benefici economici, escludendo così la loro tassazione come profitti.

Il trattamento fiscale dei contributi erogati dal GSE alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e successivamente distribuiti ai membri deve essere valutato a livello individuale, in base alla natura giuridica di ciascun membro, quando:

  • le somme sono restituite a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arti e professioni, non hanno rilevanza reddituale. Tali somme sono considerate redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR, ma solo per la parte eccedente l’autoconsumo istantaneo;
  • le somme sono restituite a imprese, concorrono a formare il reddito d’impresa. Tuttavia, l’esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di CER costituite in forma di enti non commerciali non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale, ai sensi dell’articolo 119, comma 16-bis del D.L. 34/2020. Pertanto, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR.

In sintesi, le somme restituite ai membri della CER non si trasformano mai in utile per la comunità stessa, in quanto sono incassate in nome proprio dalla CER ma per conto dei membri, titolari delle unità di consumo attraverso cui si svolge l’autoconsumo. Tali restituzioni rappresentano benefici economici diversi dai profitti, in linea con l’articolo 31 del D.Lgs. 199/2021 che stabilisce l’obiettivo della comunità che è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

I contributi PNRR e le tariffe incentivanti per le comunità energetiche

Il decreto CER prevede due strumenti per promuovere lo sviluppo delle CER in Italia:

  • un contributo a fondo perduto del 40%, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 50.000 abitanti,
  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

Sul suo sito istituzionale (www.gse.it) il GSE fornisce documenti, guide informative e canali di supporto dedicati per assistere gli utenti nella costituzione delle CER. Sono disponibili anche le FAQ per orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti e cooperative.

È inoltre attivo un simulatore online per la valutazione energetica ed economica delle iniziative ed è consultabile la mappa interattiva delle cabine primarie sul territorio nazionale.

La Mappa interattiva delle Cabine Primarie fornisce anche le Configurazioni di autoconsumo già qualificate, utile soprattutto per i Comuni che vogliono aderire a una CER esistente.

Per ogni Configurazione sono fornite le seguenti informazioni:

  • Comune,
  • Provincia,
  • Regione,
  • tipologia di configurazione,
  • potenza totale della configurazione,
  • numero impianti,
  • numero utenze.

Configurazioni ammesse ai servizi e agli incentivi CER

Le Regole operative del GSE forniscono le indicazioni pratiche per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso erogato dal GSE e finalizzato alla determinazione dell’energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata.

Le tipologie di configurazione CACER ammesse al servizio sono le seguenti:

  1. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, autoconsumatore a distanza);
  2. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, gruppo di autoconsumatori);
  3. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);
  4. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
  5. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
  6. comunità energetica dei cittadini (CEC);
  7. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

Secondo quanto previsto dal Decreto CER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:

Mentre le tipologie di configurazione ammesse ai contributi in conto capitale sono:

  • CER;
  • gruppo di autoconsumatori.

Chi può beneficiare ai contributi a fondo perduto CER

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto CER e gruppi di autoconsumatori dei territori dei Comuni sotto i 50.000 abitanti, fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato, mentre la tariffa incentivante, invece, varrà per tutti i Comuni.

L’intervento rientra nella misura del PNRR e riguarderà sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GW ogni anno.

Chi otterrà il contributo a fondo perduto, potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.

Contributi a fondo perduto CER: requisiti degli impianti

Accedono all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, che rispettano i seguenti requisiti:

  1. la potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
  2. l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
  3. le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  4. le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
  5. gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  6. possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 8 del presente decreto);
  7. gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.

Contributi a fondo perduto CER: spese ammissibili

I contributi possono essere richiesti per sostenere le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.;
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale;
  • studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  • direzioni lavori, sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le ultime 4 voci sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Contributi a fondo perduto CER: importi e massimali

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile e tale determinazione verrà calcolato considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa dichiarato dal decreto.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Per un impianto di potenza fino a 20 kWp, per esempio, il contributo in conto capitale potrà arrivare quindi a un massimo di 12mila euro.

È importante tener presente che gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

L’ammontare del contributo verrà calcolato al momento dell’erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà superare quanto previsto nell’atto di concessione. Ricordiamo che una volta ottenuto il nulla osta da parte del GSE, l’avvio dei lavori dovrà essere comunicato entro 30 giorni direttamente dal portale ufficiale del GSE.

Se si usufruisce del contributo Pnrr o di altri contributi in conto capitale, sempre nella misura massima del 40%, si subirà una decurtazione del 50% della tariffa incentivante.

Nel caso ulteriore in cui si ottenga un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo dell’investimento, si perderà del tutto il diritto alla tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

Erogazione del contributo

Dopo aver ottenuto l’Atto di concessione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e aver firmato l’atto d’obbligo sul portale informatico GSE, il beneficiario può procedere con la richiesta del contributo in conto capitale seguendo le modalità indicate di seguito.

Per impianti con potenza fino o pari a 200 kilowatt, è possibile ottenere un’anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nel decreto ministeriale, seguita dal saldo della quota residua spettante. Oppure è possibile richiedere il saldo del 100% del contributo in conto capitale.

Per impianti con potenza compresa tra 200 kW e 1000 kW, il beneficiario può scegliere tra tre opzioni. La prima consiste nell’ottenere un’anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nel decreto ministeriale, seguita dal saldo della quota residua spettante. La seconda opzione prevede l’erogazione del 40% del contributo massimo (quota intermedia), seguita dal saldo della quota restante. La terza possibilità è richiedere il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante

Modalità di accesso ai contributi in conto capitale CER

L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere effettuata dal soggetto beneficiario a partire dall’8 aprile 2024 e il beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Lo sportello è chiuso dal 30 novembre 2025.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (https://areaclienti.gse.it/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al contributo PNRR riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.

Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata

Per tutte le CER sono previsti incentivi in conto esercizio sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

  • una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. La tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è costituita da una parte fissa e una variabile,  oscilla tra 60 €/MWh e 120€/MWh in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. La parte fissa varia a seconda della potenza dell’impianto, mentre la parte variabile cambia in base al prezzo di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica;
  • un corrispettivo unitario di valorizzazione per l’energia autoconsumata. Varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e vale circa 8 €/MWh.

I valori massimi di queste agevolazioni (energia prodotta da impianti sotto i 20 kWp e autoconsumata in una CER del nord Italia) possono ammontare ad un totale di oltre 138 €/MWh di sussidi in conto esercizio.

Inoltre, l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

L’incentivazione avviene attraverso il seguente meccanismo:

  • l’erogazione in corso d’anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto);
  • il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall’anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete (conguaglio).

Impianti di produzione ammessi al contributo in conto esercizio

Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell’appendice A delle regole operative.

Mentre, possono essere ammessi gli impianti di produzione ibridi e quelli che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%. Nella predetta casistica, l’energia elettrica prodotta dall’impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile.

Inoltre, ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal decreto, gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER,  devono rispettare i requisiti che seguono:

  • essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
  • avere potenza massima di 1 MW(per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
  • essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
  • non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
  • rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH;
  • nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice D;
  • essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici.

Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.

Domanda di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso

La richiesta di accesso deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (https://areaclienti.gse.it/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.

 

Le FAQ del GSE sulle CER

Comunità energetiche: cosa sono, come funzionano, come si costituiscono

La Comunità Energetica Rinnovabile – o CER – è un soggetto giuridico autonomo che ha come obiettivo fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai membri che ne fanno parte o alle aree locali in cui opera.

Possono far parte di una CER cittadini, piccole e medie imprese (a patto che la partecipazione non costituisca l’attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, aziende per l’edilizia residenziale pubblica, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche per i servizi alla persona, consorzi di bonifica che condividono, tramite i loro consumi, l’energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile.

In una CER l’energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Quali tipologie di impianti FER possono far parte di una CER? Solo gli impianti fotovoltaici?

Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.

Quali sono i principali requisiti degli impianti di produzione che possono accedere alle CER?

Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW.

Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER.

Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

Esiste un vincolo relativamente alla posizione geografica dei produttori e dei consumatori membri della stessa CER ai fini dell’accesso agli incentivi?

Sì, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.

Come posso verificare il vincolo geografico della medesima cabina primaria di appartenenza?

Sul sito istituzionale del GSE è presente un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale. Su tale sito è possibile:

  1. avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria;
  2. verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP. È possibile consultare il portale GSE al seguente link – link in fase di aggiornamento.

Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione delle CER?

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

  • una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120 €/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica;
  • un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA  (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh. Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato. Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 50.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR.

Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE?

La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.

  • Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.
Potenza impianto Tariffa incentivante
potenza< 200 kW 80€/MWh + (0 ÷40€/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW 70€/MWh + (0 ÷40€/MWh)
potenza > 600 kW 60€/MWh + (0 ÷40€/MWh)

La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).

Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:

  • +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

A quanto ammonta il corrispettivo di valorizzazione ARERA per l’energia condivisa?

Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).

Cosa si intende per energia autoconsumata virtualmente?

La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria. L’energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE. Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l’energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l’energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L’energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.

Quali sono le modalità di richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA?

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il portale informatico messo a disposizione dal GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it.

Chi può beneficiare del contributo in conto capitale del PNRR?

Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e inserito in CER o in configurazioni di autoconsumo collettivo.

A quanto ammonta il contributo PNRR?

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle spese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Quali sono le modalità di richiesta di accesso al contributo PNRR?

Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE.
È necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it. Sono ammesse le richieste esclusivamente per impianti per i quali non sono stati avviati i lavori di realizzazione.

Cosa si intende per avvio lavori?

Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L’acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l’ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.

Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR?

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale:
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
  • direzione lavori e sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

Posso richiedere il contributo PNRR per un impianto fotovoltaico oggetto di un contratto di leasing finanziario?

No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.

È possibile cumulare la tariffa incentivante con il contributo PNRR o altri contributi Regionali/provinciali in conto capitale?

Sì, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%. Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

Nel caso in cui si ottiene il contributo PNRR o altro contributo, è prevista una riduzione della tariffa incentivante?

Sì. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della percentuale di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.

È possibile inserire in una CER un sistema di accumulo?

Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.

Una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici può appartenere a una CER?

Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.

Un soggetto può appartenere a due diverse CER?

No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.  È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.

Cosa è un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile?

Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico).

I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?

Sì. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori. La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio consorzi).

Cosa è un autoconsumatore individuale a distanza?

Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.

Incentivi CER: esempi pratici e casi d’uso forniti dal GSE

Il GSE sul portale ufficiale ha pubblicato 3 esempi pratici di vita comune, in particolare, vengono riporte le 3 seguenti storie:

Vivi in un condominio e vuoi proporre o ti è stato proposto di creare un gruppo di autoconsumatori?

La storia di Mario Bianchi – Vive in un condominio nella provincia di Milano e risiede in un palazzo dove ha instaurato un sistema di autoconsumo energetico con il suo vicino di casa. Il periodo di ammortamento dell’investimento è di 8,7 anni, con un rendimento del 9%, su un impianto fotovoltaico con una potenza di 36 kW. Questo impianto produce circa 48.000 kWh all’anno, alimentando 18 unità abitative che consumano mediamente 2.700 kWh ciascuna annui. Queste abitazioni condividono l’energia prodotta tramite il sistema di autoconsumo.

Vivi in un’abitazione indipendente e vuoi diventare membro di una Comunità Energetica?

La storia di Giulia Rossi – Vive in una casa singola e ha aderito a una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) promossa dal Comune di Bologna, che include un impianto fotovoltaico con una potenza di 18 kW. Questo impianto produce circa 24.000 kWh all’anno ed è utilizzato da 20 consumatori finali che condividono l’energia prodotta senza sostenere alcun costo per l’impianto.

Vivi in un condominio e vuoi diventare membro di una Comunità Energetica?

La storia di Carla Verdi – Condòmina di un palazzo in provincia di Torino decide di far parte di una comunità energetica rinnovabile promossa dalla parrocchia di quartiere, che include un impianto fotovoltaico pari a 60kW con una produzione annua di 80.000 kWh/anno, con la partecipazione di 30 membri e i ricavi annuali medi per la comunità ammontano a 10.300 €.

Nome Luogo Tipo di Impianto Potenza (kW) Produzione Annuale (kWh) Clienti Finali Ricavi  (€)
Mario Bianchi Provincia di Milano Autoconsumo Energetico 36 48,000 18 2.656€ (guadagno netto in 25 anni per abitazione)
Giulia Rossi Bologna Comunità di Energia Rinnovabile (CER) 18 24,000 20 3.042€ annui
Carla Verdi Provincia di Torino Comunità Energetica Rinnovabile 60 80,000 30 10,300€ annui

Come simulare una CER con un software professionale

Il video che segue ti mostra un simulatore per la valutazione economica di una CER integrato in un software professionale per la progettazione fotovoltaica.

YouTube Video

 

Approfondimenti sulle CER e le altre configurazioni di autoconsumo

Comunità energetiche: cosa sono e come funzionano

Incentivi CER 2026: la mappa completa delle agevolazioni alle Comunità Energetiche

Autoconsumo collettivo: cos’è come accedere agli incentivi per il fotovoltaico

Autoconsumo a distanza per il fotovoltaico: guida agli incentivi e novità 2026

CER e autoconsumo: il vademecum per i Comuni

Facility CACER: regole più flessibili per le CER

solarius-pvsolarius-pv
solarius-pvsolarius-pv


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Alfonso Roma

Source link

Di