Cessione del credito: come funziona, regole e limiti


La cessione del credito, prevista dall’articolo 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), è l’istituto giuridico che prevede la possibilità di cedere (sotto forma di credito d’imposta compensabile in F24) la detrazione per i bonus edilizi a terzi (intermediari finanziari, banche e ditte appaltatrici).

Si tratta di un accordo attraverso cui puoi trasferire il diritto su un credito di diversa natura a un terzo, autorizzandolo a riscuotere la somma nei confronti del debitore. Nel corso del tempo la normativa sulla cessione del credito ha subito svariate modifiche che bisogna considerare necessariamente per poter continuare a godere dei benefici fiscali previsti.

In questo articolo, proviamo a fare un resoconto dettagliato della cessione del credito, precisando che il suo utilizzo è stato fortemente ridimensionato da diversi provvedimenti (D.L. 11/2023, D.L. 212/2023 e D.L. 39/2024) limitandolo ad alcuni ambiti e nel rispetto di precise scadenze.

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Cessione del credito: quando è ancora ammessa

D.L. 11/2023: CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023

Per la cessione del credito si è passati da una cessione libera nei confronti di più cessionari a una cessione limitata fino a un massimo di 5, fino ad arrivare al blocco sostanziale di tale meccanismo previsto dal D.L. 11/2023.

Per effetto di questo provvedimento è possibile usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura solo se entro il 16 febbraio 2023 (data di pubblicazione in Gazzetta del decreto) risultino presentate la CILA-S, la delibera assembleare e solo se sono rispettate le nuove norme imposte dal D.L. 39/2024. In caso contrario sarà possibile optare solo per la detrazione diretta.

Dossier ANCE sulle novità del D.L. 11/2023 sulla cessione del credito

D.L. 39/2024: lavori, spese e fatture entro il 30 marzo 2024

Il D.L 39/2024 introduce ulteriori restrizioni alle agevolazioni fiscali in edilizia e abolisce le poche deroghe ancora concesse in materia di cessione del credito e sconto in fattura.

Possono usufruire della cessione del credito e sconto in fattura solo coloro che hanno rispettato le norme e i termini imposti dal D.L. 11/2023, e alla data del 29 marzo 2024 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 39/2024) abbiano già sostenuta “spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

Quindi per coloro che in data del 16 febbraio 2023 avevano presentato la CILA-S, la delibera assembleare e alla data del 29 marzo 2024 non hanno iniziato i lavori agevolati con i bonus edilizi, si perde automaticamente l’accesso alla cessione del credito con l’unica possibilità di poter usufruire della detrazione decennale del credito d’imposta.

Mentre per tutti gli interventi successivi all’entrata in vigore della nuova norma, quindi dal 30 marzo 2024, viene eliminata la possibilità di ricorrere alle due formule, neppure nei casi in cui si configurino le fattispecie per le quali risultava ancora possibile esercitare le opzioni. Il D.L. 212/2023 le ammetteva in determinati casi per il bonus barriere architettoniche ed i lavori per enti del Terzo settore.

Inoltre, il comma 7 dell’articolo 4bis, del D.L. 39/2024 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [29 maggio 2024], non è in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione della cessione del credito, in relazione alle rate residue non ancora fruite.

Superbonus

Fatte salve le condizioni e le deroghe appena indicate, nel 2025, la cessione o lo sconto sono possibili solamente per gli interventi Superbonus, da parte dei soggetti ancora ammessi a questa agevolazione (condomini, interventi trainanti e trainati; edifici mono-proprietario composti da due a quattro unità immobiliari; Onlus e altri enti del Terzo settore; particolari casi di edifici danneggiati da terremoti), rispettando ove del caso le condizioni di cui al comma 56 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025.

Per le spese sostenute nel 2024, il primo beneficiario del bonus deve rispettare la scadenza per la comunicazione dell’opzione all’agenzia delle Entrate (17 marzo) per la cessione. Con riferimento allo “sconto”, entro il 17 marzo è possibile comunicare solo opzioni manifestatosi nel 2024 con l’emissione della fattura (sconto integrale) o il pagamento (sconto parziale).

Per le spese sostenute dal primo beneficiario in anni precedenti, le opzioni si scontrano con il blocco alla cessione delle rate residue (all’articolo 4-bis del Dl 39/2024).

I soggetti che sono in possesso dei bonus per averli acquisiti da terzi (fornitori, banche eccetera) possono ancora cedere il credito (anche solo alcune quote annuali, con il solo divieto di frazionarle e di cederle separatamente), rispettando i limiti soggettivi e quantitativi di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto Rilancio 2020.

Va rammentato che, se ordinariamente la ripartizione annuale del cessionario/fornitore segue quella del primo beneficiario, così non è in presenza della deroga di cui al comma 5 dell’articolo 4-bis del Dl 39/2024, dove le spese superbonus, sismabonus e bonus barriere sono detraibili in dieci anni per chi sostiene la spesa, ma sono compensabili in quattro quote (superbonus) e cinque quote annuali (sisma e bonus barriere) per i soggetti che ne acquisiscono il credito.

Superbonus 110% e rafforzato in zone sismiche

Il D.L. 39/2024 salva dal blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L’agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Tutto sul Superbonus rafforzato

Bonus barriere architettoniche

Il D.L. 39/2024 ha bloccato le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura per il bonus barriere architettoniche che possono essere utilizzate solo per le spese sostenute fino al 30 marzo 2024.

Per capire come muoversi è utile un breve “recap” delle disposizioni normative emanate negli ultimi mesi.

Come abbiamo appena visto, il D.L. 212/2023 ha imposto delle restrizioni sia sugli interventi che possono essere agevolati, sia sulle condizioni per ottenere sconti in fattura e cedere il credito.

Infatti, dal primo gennaio 2024 non è più possibile ottenere sconti in fattura né procedere alla cessione del credito, ad eccezione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche per i quali, prima dell’entrata in vigore del D.L. 212/2023 (29 dicembre 2023), sia stata presentata la seguente documentazione:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

L’art. 3, comma 2, del D.L. 212/2023, che modifica l’art. 2 comma 1-bis D.L. 11/2023, stabilisce che possono usufruire per il tutto 2024 dello sconto in fattura e della cessione del credito i seguenti soggetti

  • condòmini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente:
    • sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
    • abbia adibito la stessa unità immobiliare ad abitazione principale;
    • abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata.

Arriviamo al D.L. 39/2024, che all’art. 1 comma 4 riconosce l’agevolazione – alle stesse condizioni previste dal D.L. 212/2023 – solo fino al 29 marzo 2024,

Per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, sono “salvi” gli stessi interventi per i quali entro il 29 marzo 2024, salvi i requisiti già previsti dal D.L. 212/2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

IACP e ONLUS: regime transitorio

Per IACP, le cooperative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale vale il regime transitorio previsto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. 39/2024 che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del citato Dl n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, entro il 29 marzo 2024:

  1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini;
  2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
  3. risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
  4. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
  5. siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Risposta 240/2025: il blocco delle rate residue riguarda i beneficiari, non i cessionari

Dal 29 maggio 2024 ai beneficiari delle detrazioni fiscali per interventi edilizi non è più consentito optare per la cessione del credito in relazione alle rate di detrazione non ancora fruite.

Tale blocco opera anche per le cessioni operate da cessionari che hanno maturato il credito con il meccanismo dello ”sconto in fattura”, e di conseguenza già presente nella piattaforma ”cessione crediti” del cassetto fiscale?

È il quesito posto all’Agenzia delle Entrate da uno studio Associato che dichiara di aver effettuato prestazioni professionali per conto di una società di costruzioni edili che gli ha proposto, in luogo del pagamento, la cessione di taluni crediti maturati attraverso il meccanismo del cosiddetto sconto in fattura già presenti nel cassetto fiscale.

Con la risposta 240/2025, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il D.L. 39/024 ha bloccato dal 29 maggio 2024 l’esercizio dell’opzione della cessione del credito, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle agevolazioni fiscali derivanti dai c.d. bonus edilizi.

La norma è rivolta ai beneficiari delle detrazioni; dal tenore letterale della disposizione non emerge, infatti, alcun divieto nei confronti dei cessionari del credito corrispondente alle predette detrazioni che, pertanto, possono continuare, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo 121 del decreto Rilancio, a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.

Ciò premesso, nel caso in esame, la società di costruzioni edili può cedere all’Istante i crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio presenti nel proprio cassetto fiscale in luogo del pagamento degli onorari dovuti.

Resta fermo che, come chiarito con la circolare 23/2022 (cfr. paragrafo 6.2.1), i crediti acquisiti ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio in relazione a prestazioni professionali rese nei confronti di committenti che hanno esercitato l’opzione ivi disciplinata costituiscono un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 e ss. Del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Risposta AE 107/2025: cessione del credito per spese 2025 solo con il Superbonus, deroga per interventi riconducibili ad agevolazioni diverse

Per gli interventi agevolati con bonus edilizi diversi dal Superbonus la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito è ammessa solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Il chiarimento è fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 107/2025.

È l’articolo 121 del D.L. 34/2000 a prevedere al comma 1 che la cessione del credito e lo sconto in fattura sia un’opzione disponibile per i soggetti che sostengono solo “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”, spese per gli interventi elencati e riconducibili ai bonus edilizi.

Mentre, il comma 7-bis prevede in deroga alla regola generale che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”, ovvero i lavori collegati al superbonus.

Allo stesso tempo, con riferimento al caso in esame l’Agenzia ammette la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente secondo la quale la parte committente può continuare ad applicare sconto in fattura o cessione del credito, anche in relazione alle restanti opere da eseguire, agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus,  in  considerazione dell’unicità del titolo  abilitativo e dell‘inscindibilità dei diversi interventi oggetto del medesimo.

Nella richiesta di parere, l’Istante rileva che la tecnica di costruzione adottata nella fattispecie in esame ha imposto la sostanziale ultimazione delle opere riconducibili al cd. ”Superbonus Sima
110%”, di cui al citato articolo 119, prima di poter iniziare le opere private destinate alla ricostruzione interna dell’immobile e che, pertanto, gli interventi che prevedono le detrazioni al 50% non sono stati oggetto di alcun specifico sostenimento di spesa da parte della committenza entro il 30 marzo 2024.

L’Agenzia delle Entrate ammette che, nell’ipotesi in cui la CILAS riguardi l’effettuazione sia di interventi superbonus sia di interventi agevolati con un diverso bonus edilizio, la condizione posta dalla norma sia soddisfatta anche se, alla data del 30 marzo 2024, siano state pagate spese, documentate con fattura, relative, anche in parte, ai soli lavori superbonus effettuati.

In tale caso, è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e/o per la cessione del credito in relazione alle restanti opere previste nel titolo abilitativo e agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus, sempre che sussistano le ulteriori condizioni richieste dal comma 5 del D.L. 39/2024 (come, ad esempio, le fatture relative alle spese sostenute), nonché le condizioni specificatamente richieste dalla normativa concernente le singole agevolazioni fiscali.

A questo riguardo, l’Agenzia ricorda che per gli interventi agevolati con bonus edilizi diversi dal Superbonus la possibilità di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito è ammessa, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del D.L. 34/2020, solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Cessione del credito: cos’è

Come abbiamo detto, la cessione del credito è un accordo contrattuale attraverso il quale si trasferisce il diritto di credito di un soggetto (definito cedente) ad un acquirente terzo (il cessionario) che lo acquista ad un determinato prezzo, per poi procedere alla riscossione nei confronti del debitore (il ceduto).

Dunque, i soggetti interessati nella cessione del credito sono:

  • il ceduto è il debitore, ossia colui al quale il cessionario chiederà di saldare il credito acquisito;
  • il cedente è colui che ha il diritto su un credito;
  • il cessionario è colui che acquisisce il credito e lo gestisce (solitamente si tratta di una banca).

Chi effettua la cessione del credito?

La cessione del credito è effettuata dal cedente nei confronti del cessionario, generalmente dietro pagamento di un corrispettivo concordato tra le parti. Nell’ambito delle detrazioni fiscali in edilizia, il cedente generalmente è il contribuente che sostiene la spesa e il cessionario è l’impresa o la banca.

Ti ricordo che il beneficiario può esercitare anche l’opzione dello sconto in fattura: in tal caso il fornitore di beni o servizi (l’impresa o i tecnici) effettua uno sconto in fattura al contribuente per una parte o per l’intero corrispettivo dovuto, acquisendo egli stesso il diritto alla detrazione.

Cessione del credito: tipologie

La cessione del credito può essere di 2 tipologie:

  • cessione pro soluto: si verifica quando il creditore che cede il credito garantisce al cessionario soltanto la sua esistenza, senza dare garanzie relative al fatto che il debitore ne provveda effettivamente al pagamento. In questo caso, quindi, il rischio dell’inadempimento passa al cessionario;
  • cessione pro solvendo: si verifica quando il creditore cedente deve garantire l’esistenza del credito ceduto ma anche la solvibilità del debitore. Se il debitore ceduto non provvede al pagamento, il cessionario ha diritto di rivalersi sul cedente.

Come funziona la cessione del credito?

La cessione dei crediti consiste nella possibilità in capo al beneficiario di una detrazione fiscale di cedere il credito maturato a seguito del sostenimento di una spesa per lavori edilizi agevolati. In sostanza, il contribuente sostiene una spesa per lavori edilizi e matura un credito Irpef (o Ires in alcuni casi), in una percentuale prestabilita rispetto alla spesa sostenuta.

Il contribuente può utilizzare il credito in maniera diretta, compensando le proprie imposte nei confronti del fisco oppure può scegliere di cedere il suo credito a una terza persona. In questo caso, il contribuente è detto cedente e il soggetto che riceve il credito è detto cessionario.

L’art. 121  del D.L. 34/2020 consente ai soggetti che sostengono le spes di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo […];
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo

Sempre l’articolo 121 del D.L. 34/2020 contiene due riferimenti temporali:

  • al comma 1, dove esse vengono riconosciute ai «soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» le spese per gli interventi agevolati;
  • al comma 7-bis, dove troviamo l’estensione delle facoltà “ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119″ del medesimo decreto.

Pertanto, la norma consente a chi effettua un intervento di recupero edilizio sugli edifici posseduti o detenuti di rinunciare alla detrazione spettante in relazione alla spesa sostenuta in cambio di uno ”sconto in fattura” di pari importo, o della possibilità di ”cedere il credito”.

Chi riceve il credito corrispondente alla detrazione lo può utilizzare in compensazione o può cederlo a sua volta, ma solo il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura può effettuare tale cessione anche a soggetti c.d. ”non qualificati” (cioè diversi dalle banche, dagli istituti finanziari e da quelli assicurativi).

Comunicazione dell’opzione

I soggetti che accedono alle detrazioni per i bonus edilizi, che intendono avvalersi dell’opzione per la cessione del credito oppure per lo sconto in fattura, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate tale scelta mediante una procedura telematica, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Leggi l’approfondimento sulla Comunicazione della Cessione del credito

Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto.

Il credito d’imposta è pari alla detrazione spettante. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

L’importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito.

I cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con la Piattaforma cessione crediti.

Per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.

L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni; il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate

Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito i fornitori che hanno applicato gli sconti possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei seguenti soggetti “qualificati”:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare tre ulteriori cessioni esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati.

Per riassumere, i primi cessionari che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati, mentre i soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare tre ulteriori cessioni esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi eventualmente procedere all’ulteriore cessione in favore dei soggetti qualificati.

Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi eventualmente procedere all’ulteriore cessione in favore dei soggetti qualificati.

Le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.

Divieto di cessione parziale

Il comma 1­quater dell’articolo 121 del D.L. 34/2020 stabilisce che i crediti non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Riguardo al divieto di cessione parziale, con la Circolare 19/2022, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Utilizzabilità del credito in compensazione

Il comma 3 del citato articolo 121 prevede che “[i] crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. […]“.

Tale comma è strettamente connesso al comma 1 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, secondo il quale “[l]a detrazione […] si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022 […]“.

Il comma 3­bis dell’art. 121 del D.L. 34/2020 stabilisce che “in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, (…), per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione, o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi“.

Tuttavia, in mancanza del regolamento attuativo previsto dalla stessa norma, la sospensione dell’utilizzabilità in compensazione dei predetti crediti non può ritenersi ancora applicabile.

Resta ferma, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 49­quinquies, dell’articolo 37 del D.L. 223/206: in presenza di debiti scaduti per importi complessivamente superiori ad
100.000 euro è esclusa la facoltà di compensare non solo i crediti relativi ad imposte erariali, ma anche quelli agevolativi, indipendentemente dalla natura degli stessi.

Il blocco della compensazione, pertanto, può essere rimosso solo con il versamento dei ruoli scaduti.

Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • del pagamento delle somme dovute.

Ulteriori chiarimenti al riguardo sono forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 16/2024 e nel nostro articolo “Compensazione crediti bonus edilizi: stop con debiti fiscali“.

Cessione del credito: responsabilità solidale

Si parla di responsabilità solidale quando più soggetti risultano debitori nei confronti di un creditore, che può esigere l’intero pagamento sia da qualsiasi debitore, indifferentemente e secondo la propria volontà. La legge 38/2023 di conversione del D.L. 11/2023 introduce una serie di documenti per l’esonero della responsabilità dei cessionari.

In particolare, l’art. 1 comma 1 lett. b) prevede che il concorso nella violazione e la conseguente responsabilità in solido sono in ogni caso escluse per i cessionari che siano in possesso dei seguenti 11 documenti:

I soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono utilizzare la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Devono accedere tramite area autenticata del sito e nello specifico accedere alla piattaforma “Cessione crediti“.

In questa sezione dedicata possono visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli ed effettuare le operazioni consentite dalle disposizioni vigenti. Accedere alla piattaforma è semplice, basta autenticarsi e seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e cliccare sul collegamento Piattaforma Cessione Crediti.

Cessione del credito e sconto in fattura: i chiarimenti delle Entrate

Quando l’acquisto di Crediti Superbonus da parte dei professionisti genera reddito imponibile?
Risposta 6/2026

Con la Risposta n. 6 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’impatto della riforma 2024 del reddito di lavoro autonomo sul trattamento fiscale dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi (come il Superbonus 110%) acquistati da professionisti e studi associati.

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Immodificabilità dell’opzione di cessione del credito e sconto in fattura
Risposta 295/2025

Un errore nella scelta dell’opzione (indicare “cessione del credito” invece di “sconto in fattura”) non è meramente formale se incide sulla tipologia di circolazione del credito. Poiché le normative recenti (D.L. 39/2024) hanno bloccato la possibilità di avvalersi della remissione in bonis per inviare comunicazioni tardive o correttive oltre il termine del 16 marzo dell’anno successivo, l’opzione erroneamente comunicata diventa definitiva e non modificabile.

È la risposta (n. 295/2025) fornita dall’Agenzia delle Entrate a una società edile che ha effettuato interventi (Superbonus e Bonus facciate) su un condominio applicando lo “sconto in fattura” sulle fatture emesse nel 2023 e 2024. L’intermediario del condominio, tuttavia, ha commesso un errore materiale nella comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, barrando la casella “cessione del credito” anziché quella relativa allo “sconto in fattura”. La società ha già accettato e parzialmente utilizzato il credito del 2023, ma non ancora quello del 2024.

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Crediti da bonus edilizi salvi nel passaggio da ditta individuale a SRL, ma con limiti di cessione
Risposta AE 281/2025

L’imprenditore individuale che costituisce una Società a Responsabilità Limitata (Srl) conferendovi la sua ditta può trasferire alla nuova società i crediti d’imposta derivanti dagli sconti in fattura sui bonus edilizi. Tuttavia, tale trasferimento non garantisce la piena libertà di successive cessioni.

E’ il parere reso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 281 del 4 novembre 2025 a un’istanza di interpello, ha fornito chiarimenti in merito alla sorte di tali crediti in un’operazione straordinaria.

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Il blocco delle rate residue riguarda i beneficiari, non i cessionari
Risposta 240/2025

Dal 29 maggio 2024 ai beneficiari delle detrazioni fiscali per interventi edilizi non è più consentito optare per la cessione del credito in relazione alle rate di detrazione non ancora fruite.

Tale blocco opera anche per le cessioni operate da cessionari che hanno maturato il credito con il meccanismo dello ”sconto in fattura”, e di conseguenza già presente nella piattaforma ”cessione crediti” del cassetto fiscale?

È il quesito posto all’Agenzia delle Entrate da uno studio Associato che dichiara di aver effettuato prestazioni professionali per conto di una società di costruzioni edili che gli ha proposto, in luogo del pagamento, la cessione di taluni crediti maturati attraverso il meccanismo del cosiddetto sconto in fattura già presenti nel cassetto fiscale.

Con la risposta 240/2025, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il D.L. 39/024 ha bloccato dal 29 maggio 2024 l’esercizio dell’opzione della cessione del credito, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle agevolazioni fiscali derivanti dai c.d. bonus edilizi.

La norma è rivolta ai beneficiari delle detrazioni; dal tenore letterale della disposizione non emerge, infatti, alcun divieto nei confronti dei cessionari del credito corrispondente alle predette detrazioni che, pertanto, possono continuare, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo 121 del decreto Rilancio, a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.

Ciò premesso, nel caso in esame, la società di costruzioni edili può cedere all’Istante i crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio presenti nel proprio cassetto fiscale in luogo del pagamento degli onorari dovuti.

Resta fermo che, come chiarito con la circolare 23/2022 (cfr. paragrafo 6.2.1), i crediti acquisiti ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio in relazione a prestazioni professionali rese nei confronti di committenti che hanno esercitato l’opzione ivi disciplinata costituiscono un provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 54 e ss. Del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito di imposta da bonus edilizio e il reddito di lavoro autonomo
Risposta AE 171/2025

Con la risposta n. 171/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce le norme che disciplinano la natura e la rilevanza fiscale, in capo ad uno studio di commercialisti, del ”provento” derivante dal differenziale tra il valore nominale del credito di imposta originato dall’esecuzione di interventi edilizi agevolati con bonus e successivamente acquistato rispetto al prezzo dalla stessa versato.

L’interpello dell’istante, in particolare, ha ad oggetto le modifiche apportate al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dal D.Lgs. 192/2024 che introduce il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando la risposta 472/2023, chiarisce che il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ”positivo” derivante dall’acquisto del credito di imposta a un valore inferiore quello nominale. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, la rilevanza reddituale di tale differenziale va ricercata in applicazione delle regole generali di tassazione del reddito.

Nell’ambito della previgente disciplina del reddito di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1­quater, del TUIR), concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale. Al riguardo, si ritiene che, per quanto ampia, la nozione di “elementi immateriali” non include i differenziali derivanti dall’acquisto di crediti di imposta a un valore inferiore a quello nominale e, pertanto detto differenziale non rientra tra i redditi di lavoro autonomo.

Con l’introduzione del principio di onnicomprensività nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo prodotto a decorrere dal 2024 ad opera del D.Lgs. 192/2024, tuttavia, assumono rilevanza fiscale ­ da un lato ­ “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale” (articolo 54, comma 1, del TUIR), risultando, peraltro, assorbito anche il riferimento ai corrispettivi percepiti dalla cessione di elementi immateriali “la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal criterio generale” e ­ dall’altro ­ “l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività”.

Quindi, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il valore nominale del credito di imposta acquisito e il corrispondente costo sostenuto concorrano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Riguardo all’imputazione temporale dei componenti di reddito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo relativo all’acquisto del credito in parola assumerà rilevanza ai fini IRPEF nel periodo di imposta di sostenimento dello stesso, mentre il valore nominale del credito assumerà rilevanza ai fini IRPEF al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione.

Nel caso in esame, pertanto, il costo sostenuto dall’Associazione rileva ai fini della determinazione del reddito prodotto nel periodo d’imposta mentre il valore nominale del credito assumerà rilievo, ai medesimi fini, nei periodi di imposta in cui l’Istante utilizzerà in compensazione le singole rate a scomputo delle “imposte e contributi dello Studio”.

L’utilizzo dei crediti Superbonus nella fusione societaria per incorporazione
Risposta 134/2025

In caso di crediti acquisiti per lavori di efficientamento energetico da parte di una società incorporata, l’incorporante succede­ nella titolarità dei crediti senza che l’operazione determini un’ulteriore cessione dei medesimi crediti?

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la norma – articolo 121, comma 1-quater del D.L. 34/2000 (”Decreto Rilancio”) – che vieta la cessione parziale di crediti successiva alla prima comunicazione dell’opzione.

In premessa, l’Agenzia ricorda che con la Circolare 19/2022, ha già precisato che il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Nella risposta 134/2025 l’Agenzia ricorda che – con riferimento alla cessione ed utilizzo in compensazione di crediti di imposta in seguito all’operazione straordinaria di fusione – la fusione per incorporazione determina una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.

Ne deriva che la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti risultanti nel cassetto fiscale dell’incorporata ­ove quest’ultima abbia effettuato ”la scelta F24” ­ in quanto, il passaggio degli stessi dalla incorporata alla incorporante, non costituisce una nuova cessione dei crediti con la conseguenza che l’incorporante può utilizzare i crediti dell’incorporata senza alcuna comunicazione, limitandosi a compilare il modello F24 secondo le indicazioni fornite dai predetti documenti.

Tale principio vale soltanto nel caso in cui l’incorporante intenda compensare i propri debiti utilizzando i crediti presenti nel cassetto fiscale dell’incorporata.

Qualora, come nel caso in esame, a dover utilizzare in compensazione i crediti di imposta è un soggetto esterno, la società incorporante, dovendo comunicare all’Agenzia delle Entrate di voler cedere i crediti di imposta oggetto dell’agevolazione Superbonus 110%, dovrà preventivamente conseguire la titolarità dei predetti crediti. A tal fine, potrà rivolgersi al Settore Gestione tributi della Direzione Centrale Servizi Fiscali della Divisione Servizi dell’Agenzia delle entrate, quale struttura deputata al trasferimento dei crediti di imposta presenti sulla Piattaforma Cessione Crediti.

In seguito alla cessione del credito di imposta al soggetto esterno, quest’ultimo potrà utilizzare in compensazione i predetti crediti, compilando il Modello F24 nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa Superbonus 110% (ovvero il 31 dicembre dell’anno di riferimento dei crediti stessi).

Cessione del credito per spese 2025 solo con il Superbonus, deroga per interventi riconducibili ad agevolazioni diverse
Risposta AE 107/2025

Per gli interventi agevolati con bonus edilizi diversi dal Superbonus la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito è ammessa solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Il chiarimento è fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 107/2025.

È l’articolo 121 del D.L. 34/2000 a prevedere al comma 1 che la cessione del credito e lo sconto in fattura sia un’opzione disponibile per i soggetti che sostengono solo “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024”, spese per gli interventi elencati e riconducibili ai bonus edilizi “minori”.

Mentre, il comma 7-bis prevede in deroga alla regola generale che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”, ovvero i lavori collegati al superbonus.

Allo stesso tempo, con riferimento al caso in esame l’Agenzia ammette la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente secondo la quale la parte committente può continuare ad applicare sconto in fattura o cessione del credito, anche in relazione alle restanti opere da eseguire, agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus,  in  considerazione dell’unicità del titolo  abilitativo e dell‘inscindibilità dei diversi interventi oggetto del medesimo.

Nella richiesta di parere, l’Istante rileva che la tecnica di costruzione adottata nella fattispecie in esame ha imposto la sostanziale ultimazione delle opere riconducibili al cd. ”Superbonus Sisma 110%”, di cui al citato articolo 119, prima di poter iniziare le opere private destinate alla ricostruzione interna dell’immobile e che, pertanto, gli interventi che prevedono le detrazioni al 50% non sono stati oggetto di alcun specifico sostenimento di spesa da parte della committenza entro il 30 marzo 2024.

L’Agenzia delle Entrate ammette che, nell’ipotesi in cui la CILAS riguardi l’effettuazione sia di interventi superbonus sia di interventi agevolati con un diverso bonus edilizio, la condizione posta dalla norma sia soddisfatta anche se, alla data del 30 marzo 2024, siano state pagate spese, documentate con fattura, relative, anche in parte, ai soli lavori superbonus effettuati.

In tale caso, è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e/o per la cessione del credito in relazione alle restanti opere previste nel titolo abilitativo e agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus, sempre che sussistano le ulteriori condizioni richieste dal comma 5 del D.L. 39/2024 (come, ad esempio, le fatture relative alle spese sostenute), nonché le condizioni specificatamente richieste dalla normativa concernente le singole agevolazioni fiscali.

A questo riguardo, l’Agenzia ricorda che per gli interventi agevolati con bonus edilizi diversi dal Superbonus la possibilità di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito è ammessa, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del D.L. 34/2020, solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Ok alla cessione del credito per le spese sostenute dal general contractor
Risposta AE 106/2025

Con la risposta n. 106/2025, l’Agenzia risponde ai dubbi sollevati da una società sull’applicazione della deroga al blocco all’uso dello sconto in fattura e della cessione del credito sulle spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 (comma 5 dell’articolo 1 del D.L. 39/2024).

L’impresa ha stipulato un contratto di appalto con un condominio per l’esecuzione di opere di efficientamento energetico tramite Superbonus, avvalendosi, in veste di general contractor, del contributo di professionisti esterni e subappaltando diversi interventi ad altre società.

Allo stato attuale, sia il general contractor che le società consorziate e subappaltatrici hanno sostenuto delle consistenti spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati e relativi alle attività previste dal contratto di appalto sottoscritto con il Condominio.

Ciò posto, l’Istante fa presente che il contratto di appalto sottoscritto nel caso di specie, in relazione al corrispettivo ed alle modalità di pagamento, prevede che le fatture da parte del general contractor nei confronti del Condominio, siano emesse ”solo ed esclusivamente al raggiungimento del primo SAL, per un valore del 30% del corrispettivo stesso, ad un secondo Sal, per un ulteriore valore del 30% del corrispettivo e, infine, il saldo del 40% alla data di termine dei lavori”.

L’Istante afferma, quindi, che ”allo stato attuale le fatture al Condominio da parte del general contractor, non sono state ancora emesse poiché, pur essendo in corso le opere e lavorazioni di Superbonus, non sono state ancora raggiunte le citate percentuali di esecuzione delle opere, ancorché siano state sostenute dai vari soggetti coinvolti nei lavori una serie dispese, documentate da fatture (fatture che recano il citato Condominio quale destinatario finale della prestazione e/o del servizio)”.

Il quesito posto all’Agenzia riguarda dunque la possibilità in questo caso di continuare a usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Innanzitutto, l’Agenzia precisa che l’espressione ‘‘lavori già effettuati” si riferisce alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo, dunque, ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all’effettuazione degli stessi. Di conseguenza, i costi relativi alle attività professionali o di consulenza, nonché quelli relativi agli oneri di urbanizzazione o per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative, non sono rilevanti.

In secondo luogo, l’Agenzia chiarisce che l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. A questo proposito, l’Agenzia puntualizza che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato.

Infine, l’Agenzia specifica che l’avvenuta esecuzione di un pagamento entro la data del 30 marzo 2024, relativo a ”lavori già effettuati”, consente di esercitare l’opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data riferite agli interventi indicati nella Cilas o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell’accordo vincolante in caso di interventi di ”edilizia libera”, a prescindere dal raggiungimento al 30 marzo 2024 di un determinato stato di avanzamento lavori.

Quindi la condizione ”per lavori già effettuati” si ritiene soddisfatta quando, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 (unitamente alle altre condizioni previste dall’articolo 1, comma 5, del Dl n. 39/2024) si riferisca alla realizzazione, anche in parte, dei relativi lavori.

Spese rilevanti per la deroga al blocco della cessione del credito
Risposte 103-105/2025

Pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico

Alla richiesta di un contribuente che chiede se la deroga al blocco trovi applicazione laddove sia stato effettuato esclusivamente il pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico entro la data del 30 marzo 2024, l’Agenzia precisa nell’interpello 103/2025 che, dal tenore della locuzione ”lavori già effettuati”, si ritiene che tale disposizione intenda fare riferimento all’esecuzione, in senso stretto, di lavori edili.

In altri termini, la deroga opera esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi oggetto dell’agevolazione.
L’Agenzia ritiene che il costo afferente a tale tassa non possa essere ricondotto tra le spese rilevanti ai fini della deroga, in quanto non riguardante la materiale esecuzione di interventi edilizi e, pertanto, non ricorrano i presupposti per applicare tale deroga.

 

Servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori (computo metrico)

Medesima risposta è data dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello 104/2025 al contribuente che chiede se la deroga al blocco trovi applicazione laddove sia stata sostenuta dal condominio/committente una spesa per servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori, specificamente per il computo metrico. Anche in questo caso, le Entrate ritengono che il costo sostenuto per il computo metrico non possa essere ricondotto tra le spese rilevanti, in quanto non riguardante la materiale esecuzione di interventi edilizi.

 

Prestazioni attinenti e/o riconducibili ad attività preparatorie all’effettuazione dei lavori (attività professionali o di consulenza, oneri amministrativi di costruzione e urbanizzazione)

Più articolata, ma con i medesimi esiti, la risposta contenuta nel parere 105/2025.

La locuzione ”lavori già effettuati” – spiega l’Agenzia – esclude ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all’effettuazione degli stessi. Pertanto, i costi relativi alle attività professionali o di consulenza, nonché gli oneri amministrativi di costruzione e urbanizzazione non sono riconducibili tra le spese rilevanti ai fini della deroga, posto che detti oneri non riguardano la materiale esecuzione di interventi edilizi.

Sempre nel parere 105/2025, l’Agenzia precisa che l’applicabilità della deroga opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. 39/2024), delle seguenti condizioni:

  • l’avvenuta esecuzione di lavori edili (”lavori già effettuati”);
  • il sostenimento dei relativi costi (”sostenuta alcuna spesa”);
  • la documentazione di questi mediante fattura (”documentata da fattura”).

Inoltre, ai fini dell’applicazione della deroga, assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell’appaltatore e ciò anche nell’ipotesi in cui, alla data del 30 marzo 2024, l’appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia ancora emesso, nei riguardi dello stesso committente, nessuna fattura al fine di documentare l’esecuzione dei lavori.

Al fine di poter accedere alla cessione del credito, dunque, il sostenimento della spesa relativa all’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale (ad esempio, dall’appaltatore nei riguardi del subappaltatore e ciò indipendentemente dal fatto che, entro la data del 30 marzo 2024, vi sia stato anche un pagamento per lavori effettuati del committente nei riguardi dell’appaltatore). Oltre al pagamento, il sostenimento delle spese relative a lavori effettuati deve essere documentato mediante fattura (sempre entro la predetta data).

Ne consegue che l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a ”lavori già effettuati”.
Resta fermo, inoltre, che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato.

Allo stesso tempo, la circostanza (rilevata nel caso in esame) che prima del termine del 30 marzo 2024 siano state comunque poste in essere alcune lavorazioni concernenti gli interventi edilizi astrattamente agevolabili, non soddisfa le condizioni richieste dalla legge in quanto la relativa fattura, anche se emessa dalla società subappaltatrice prima del 30 marzo 2024, risulta pagata successivamente a tale data.

Concetto di “lavori già effettuati”, sconto integratale e parziale, momento della spesa e bonifico bancario
Risposta AE 26/2025

Con la risposta n. 26/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta per i lavori agevolati da Superbonus ed effettuati dopo il 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. 39/2024.

Come già detto, il D.L. 39/2024 ha introdotto un ulteriore blocco a quello già previsto dal D.L 11/2023, stabilendo come condizioni necessarie per continuare a usufruire di sconto in fattura o cessione del credito dopo tale termine:

  • aver presentato CILAS, titolo abilitativo o delibera assembleare entro il 16 febbraio 2023;
  • aver sostenute spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati entro il 30 marzo 2024.

Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, un contribuente chiede se tali condizioni possano ritenersi soddisfatte se, al 30 marzo 2024, non esistono fatture dirette tra General Contractor e Condominio, ma di fatto i lavori risultano già effettuati e le relative fatture emesse in favore del General Contractor dagli appaltatori.

Il Fisco precisa innanzitutto che la condizione “per lavori già effettuati” si ritiene soddisfatta, in generale, quando, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024:

  • si riferisca alla realizzazione anche ad uno solo degli interventi indicati della CILAS;
  • sia stato documentato mediante fattura;
  • sia stato effettuato, anche in parte, il relativo pagamento.

Considerata la finalità della norma volta a conservare il diritto all’esercizio delle opzioni solo ai contribuenti che entro il 30 marzo 2024 hanno già effettuato lavori per i quali alla predetta data siano state pagate le relative spese, documentate da fattura, si ritiene che la condizione richiesta è soddisfatta anche quando le spese per i predetti lavori siano state pagate, nell’ambito di un contratto di appalto, da un soggetto diverso dal committente beneficiario della detrazione (l’appaltatore principale o eventuali subappaltatori). Va da sé che il pagamento deve riguardare una fattura avente ad oggetto l’esecuzione, anche parziale, dei lavori.

Ne consegue che l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a lavori già effettuati.

Resta fermo, inoltre, che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere debitamente documentato.

Ciò posto, nella fattispecie in esame, l’Istante può continuare ad esercitare l’opzione per lo sconto in fattura, relativamente agli ulteriori interventi che danno diritto al Superbonus, nel presupposto che il general contractor, alla data del 30 marzo 2024, abbia pagato ai subappaltatori una parte dei lavori edili effettuati, seppure non abbia, entro la medesima data, emesso fattura nei confronti del committente.

Concetto di “lavori già effettuati”

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito al concetto di “lavori già effettuati”. In considerazione della ratio della norma, essa si riferisce all’esecuzione di interventi edilizi escludendo, dunque, a titolo esemplificativo:

  • le spese professionali;
  • le spese sostenute per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, per il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative;
  • le spese relative ai servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori e le mere attività preparatorie del cantiere (ad esempio, per l’acquisto dei materiali o l’installazione di ponteggi), in quanto tali spese non afferiscono ad un intervento realizzato nella sua consistenza strutturale.

Per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva il pagamento dei lavori da parte del condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Sconto integratale e parziale

Se il predetto sconto è ”integrale” (e, dunque, senza alcun pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura. Diversamente, nel caso di sconto ”parziale” (con il pagamento dell’importo residuo), occorre fare riferimento alla data del pagamento dell’importo della fattura eccedente lo sconto, a nulla rilevando la data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Momento della spesa e bonifico bancario

L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, che con la risposta 137/2024 è stato precisato che, nel caso di pagamento con bonifico bancario, la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca non rilevando il momento, diverso e successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente dell’ordinante.
Si ritiene inoltre che, in assenza di specifiche preclusioni, l’avvenuta esecuzione di un pagamento entro la data del 30 marzo 2024, relativo a “lavori già effettuati”, consente di esercitare l’opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data riferite agli interventi indicati nella CILAS o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell’accordo vincolante in caso di interventi di ”edilizia libera”, qualunque sia la percentuale di stato di avanzamento lavori realizzato al 30 marzo 2024.

Sconto in fattura salvo anche con varianti alla CILAS
Risposta AE 15/2025

Un condominio, anche in seguito alla variazione dell’impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, può continuare a fruire del Superbonus con la modalità dello sconto in fattura.

È la risposta (15/2025) fornita dall’Agenzia delle Entrate in materia di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 con variante alla CILAS a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 39/2024.

Il caso riguarda un condominio che ha deliberato l’esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e presentato, in data 17 novembre 2022, sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) che la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS).

A causa dei cambiamenti normativi, a inizio 2023 i lavori sono stati momentaneamente sospesi. Alla ripresa, l’impresa affidataria manifesta la propria impossibilità a procedere in virtù di altri impegni lavorativi nel frattempo assunti.

Dopo alcune trattative con diverse imprese edili, subentra come impresa esecutrice dei lavori un’altra società che sottoscrive il relativo contratto di appalto proseguendo, contestualmente, gli interventi ed emettendo, in data 26 marzo 2024, una fattura con applicazione dello ‘sconto in fattura’ nella misura del 70%.

Tuttavia, anche quest’ultima società comunica l’intenzione di recedere dal contratto di appalto.

A questo punto, l’istante chiede se possa avvalersi del subentro di un’altra ditta esecutrice dei lavori, trattandosi di mera variante in corso d’opera e, trattandosi di interventi già iniziati al 29 marzo 2024, dell’opzione dello ”sconto in fattura” anche per la parte dei lavori eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 in quanto a tale data sussiste almeno una spesa ”sostenuta” dal medesimo Condominio, rappresentata dalla fattura del 26 marzo 2024 emessa dalla precedente ditta esecutrice dei lavori e dal relativo bonifico ”parlante” che è stato eseguito il 29 marzo 2024 per pagare l’importo non oggetto di ”sconto in fattura”.

L’Agenzia risponde positivamente; la norma stabilisce infatti che, nei predetti casi, la verifica per stabilire l’applicabilità delle deroghe all’applicazione del divieto alle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve avvenire con riferimento alla data:

  • di presentazione dell’originaria CILAS;
  • di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire;
  • della delibera di esecuzione dei lavori, in caso d’interventi condominiali.

In applicazione di tale disposizione, con la circolare 13/2023 è stato chiarito che, tra le varianti al titolo originario, rientrano, a titolo esemplificativo, le modifiche o integrazioni al progetto iniziale, la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi nonché la previsione della realizzazione di interventi ”trainanti” e ”trainati” rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILAS presentata a inizio lavori.

Pertanto, il condominio può continuare a fruire dello sconto in fattura anche per gli interventi eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 (ovviamente in base all’aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70 per cento per l’anno 2024 e il 65 per cento per l’anno 2025).

Quando è possibile compensare debiti erariali scaduti con crediti Superbonus
Risposta AE 237/2024

Per un’impresa in liquidazione giudiziale, i crediti edilizi possono rappresentare una leva importante per fronteggiare le obbligazioni verso i creditori. Nonostante le restrizioni normative, le opportunità di utilizzo e cessione di questi crediti offrono margini operativi significativi.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 237/2024, chiarisce un importante aspetto riguardo all’utilizzo dei crediti d’imposta in situazioni di liquidazione giudiziale.

La questione è stata sollevata da un curatore legale di una società in difficoltà finanziaria, con debiti erariali superiori a 644.000 euro e crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali del Decreto Rilancio.

L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate dei chiarimenti sull’opportunità di cedere a terzi i crediti d’imposta tramite procedure competitive, previa autorizzazione da parte degli organi della procedura, per poi ripartire il ricavato tra tutti i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione previste dal Codice Civile.

Si chiede, principalmente, se debbano essere considerati crediti veri e propri verso l’Erario, soggetti quindi alla compensazione obbligatoria, o se, al contrario, possano essere qualificati esclusivamente come agevolazioni cedibili liberamente secondo le norme istitutive.

L’Agenzia ha confermato che, in presenza di debiti scaduti per importi complessivamente superiori ad 100.000 euro è esclusa la facoltà di compensare non solo i crediti relativi ad imposte erariali, ma anche quelli agevolativi, indipendentemente dalla natura degli stessi. Il blocco della compensazione può essere rimosso solo con il versamento dei ruoli scaduti.

Sebbene la legge (art. 121, comma 3-bis del D.L. 34/2020 e comma 49­quinquies, dell’articolo 37 del D.L. 223/206) preveda un blocco della compensazione dei crediti d’imposta in determinate circostanze, nel contesto di una liquidazione giudiziale si applicano le regole specifiche previste dal Codice della Crisi d’Impresa che consentono ai creditori di compensare i propri debiti con i crediti vantati verso la società in liquidazione.

Affinché la compensazione sia possibile, è necessario che i rispettivi crediti siano omogenei, nel senso che possono essere compensati soltanto crediti della stessa specie (es. obbligazioni pecuniarie, obbligazioni aventi ad oggetto la consegna di una certa quantità di cose fungibili o di uno specifico bene), liquidi e certi nel loro ammontare.

Nel caso specifico del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che questi crediti, pur essendo agevolativi, non sfuggono alla compensazione forzata con debiti erariali scaduti. Tale priorità riflette l’esigenza di garantire un recupero certo delle somme dovute all’Erario, riducendo il rischio di insolvenze parziali a fine procedura.

Ulteriori chiarimenti al riguardo sono forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 16/2024 e nel nostro articolo “Compensazione crediti bonus edilizi: stop con debiti fiscali“.

Sconto in fattura: l’errore della fatturazione compromette il Superbonus al 110%
Risposta 146/2024

L’Agenzia delle Entrate, con l’istanza di interpello n. 146/2024, affronta il caso in cui sussista un’errata fatturazione e non sia possibile retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione del Superbonus nella misura massima del 110%.

Una contribuente, in qualità di condomina incaricata del “condominio minimo”, ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate riguardante la fruizione del Superbonus 110%. Il quesito riguarda un errore di fatturazione della ditta, che aveva già eseguito circa il 70% dei lavori, ha emesso tre fatture distinte il 29 dicembre 2023 senza applicare correttamente lo “sconto in fattura” previsto dall’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.  Invece di detrarre lo sconto dall’importo totale della fattura, inclusa l’IVA, la ditta lo ha applicato solo sull’imponibile, omettendo di addebitare l’IVA in rivalsa.

Come ormai è noto, le recenti modifiche normative introdotte dal D.L 39/2024 e dalla successiva Legge 67/2024 hanno apportato importanti cambiamenti al regime del Superbonus e degli altri bonus edilizi. In seguito a tali novità, la ditta, con integrazione spontanea, spinta dalle ultime modifiche normative sopradescritte, ha prodotto, in data 5 aprile 2024, una serie documenti con l’intento di sperare di beneficiare delle agevolazioni fiscali nella misura del 110%. Nello specifico, la ditta ha trasmesso i relativi documenti:

  • note di debito, datate 29 dicembre 2023 e trasmesse in data 27 marzo 2024 al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI). Questo passaggio è necessario per regolarizzare la situazione fiscale;
  • asseverazione intermedia del 29 marzo 2024, come previsto dall’articolo 119, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020;
  • comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, relative al predetto stato di avanzamento lavori.

L’istante ritiene che, avendo prodotto tutta questa documentazione, l’errore sia stato corretto e che possa quindi accedere all’agevolazione fiscale del Superbonus nella misura del 110%, vigente nel 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’agevolazione del Superbonus, la fattura deve essere emessa correttamente, indicando lo sconto sull’intero importo, compresa l’IVA. Inoltre, la fattura deve essere trasmessa allo SDI (Sistema di Interscambio) entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, altrimenti non può essere considerata tempestivamente emessa. Nel caso specifico, le fatture corrette emesse dalla ditta il 27 marzo 2024 non possono essere considerate tempestive, in quanto trasmesse oltre il termine di 12 giorni. Pertanto, lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024, ovvero il 70%, anziché il 110% vigente nel 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che la soluzione prospettata dall’istante, volta a retrodatare l’efficacia delle fatture corrette al fine di fruire dell’agevolazione del 110%, non può essere condivisa.

Pagamenti e lavori già effettuati: chiarimenti sull’applicazione delle opzioni fiscali
Risposta AE 13/2024

Con la risposta n. 137/2024, è stato chiarito un aspetto importante riguardante i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. In particolare, la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca, indipendentemente dalla data in cui l’importo viene effettivamente addebitato sul conto del pagante.

La norma prevede che, se entro il 30 marzo 2024 è stato effettuato almeno un pagamento per interventi già eseguiti – anche in parte – e questo risulta documentato da fattura, si mantiene il diritto a esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per le spese sostenute successivamente.

Questa regola si applica a tutti gli interventi indicati nel titolo edilizio di riferimento, che può essere la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) o un altro titolo abilitativo richiesto dalla normativa. Nel caso di interventi di edilizia libera, il riferimento sarà l’accordo contrattuale tra le parti. Importante sottolineare che non è necessario che i lavori fossero completati al 30 marzo 2024: è sufficiente che una parte di essi fosse già stata realizzata e pagata.

Si ritiene inoltre che, in assenza di specifiche preclusioni, l’avvenuta esecuzione di un pagamento entro la data del 30 marzo 2024, relativo a «lavori già effettuati», consente di esercitare l’opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data riferite agli interventi indicati nella comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 119, comma 13­ter, del decreto Rilancio (CILAS) o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell’accordo vincolante in caso di interventi di ”edilizia libera”, qualunque sia la percentuale di stato di avanzamento lavori realizzato al 30 marzo 2024. La condizione «per lavori già effettuati» si ritiene, dunque, soddisfatta, in generale, quando, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 (unitamente alle altre condizioni previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2024) si riferisca alla realizzazione, anche in parte, dei relativi lavori e sia stato documentato mediante fattura. Conseguentemente, la deroga al divieto per l’esercizio di una delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio opera esclusivamente con riferimento all’intervento per il quale, alla data del 30 marzo 2024, unitamente alle altre condizioni previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2024, siano stati effettuati, anche in parte, i relativi lavori e sia stato effettuato, anche in parte, il relativo pagamento

Altri chiarimenti

Provvedimento AE 53174/2024 – Comunicazione dell’opzione della cessione del credito

Circolare AE 6/2024 – Modello richiesta di rifiuto della cessione dei crediti

Sentenza Corte di Cassazione 3108/2024: la buona fede del cessionario può impedire il sequestro?

Versione 2024 della piattaforma “Cessione Crediti”: la guida

Risposta AE 262/2024 – Cessione del credito: rate successive alla prima

Risposta AE 483/2023 – Cessione crediti connessi a bonus edilizi

Interpello AE 440/2023: come correggere la cessione del credito

Risposta AE 234/2023 – Cessione del credito per trasferimento azienda

Risoluzione AE 45/2022 – Trasferimento cessione del credito

Sentenze su casi di frode fiscale per lavori Superbonus (cessione del credito e sconto in fattura)

Bonus facciate con sconto in fattura: scatta la truffa per chi attesta falsamente l’inizio dei lavori
Corte di Cassazione – Sentenza n. 8573/2026

Con la sentenza n. 8573 del 6 febbraio 2026, la Corte di Cassazione (Sezione Seconda Penale) si pronuncia sulle conseguenze penali derivanti dalle false attestazioni nei visti di conformità e nelle asseverazioni, ribadendo un principio fondamentale: dichiarare il falso per ottenere i benefici fiscali configura il reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), a prescindere dalle interpretazioni normative sui requisiti di accesso.

La vicenda nasce dall’applicazione di una misura cautelare interdittiva (divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa) nei confronti del titolare di un’impresa edile.

L’imprenditore, in concorso con un professionista tecnico, era accusato di aver dichiarato falsamente l’inizio dei lavori nel dicembre 2021 all’interno degli attestati di congruità necessari per accedere allo sconto in fattura del Bonus Facciate (al 90%), per lavori commissionati da due condomini. Oltre a questo, l’accusa contestava l’emissione di fatture per lavori in realtà mai eseguiti, consentendo l’evasione d’imposta e impiegando poi il credito d’imposta illecitamente ottenuto (autoriciclaggio).

La difesa dell’imprenditore aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il ritardo nell’avvio dei cantieri era imputabile ai condomini committenti e rilevando che per il Bonus Facciate (a differenza del Superbonus), la legge richiedeva solo il pagamento entro il 31/12/2021 (il cosiddetto “criterio di cassa”) e non l’effettivo inizio dei lavori.

Inoltre, secondo la difesa, il requisito dell’avvio dei lavori era previsto “solo” da una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 16/E del 29/11/2021), non avente forza di legge.

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, smontando punto per punto le tesi difensive e confermando la misura interdittiva.

In primo luogo, la Corte ha chiarito che l’oggetto della contestazione non è la frode ai danni dei condomini, bensì l’inganno perpetrato ai danni dell’Amministrazione Finanziaria. Aver prodotto documenti (il visto di conformità e le asseverazioni introdotte dal Decreto Antifrodi D.L. 157/2021) contenenti dichiarazioni ideologicamente false sull’effettivo inizio dei lavori è sufficiente per configurare il reato.

Ma il passaggio più interessante della sentenza riguarda il valore delle circolari dell’Agenzia delle Entrate. La Cassazione precisa che l’interpretazione dell’Agenzia (secondo cui i lavori dovevano essere quantomeno avviati per fruire dell’opzione) è corretta e condivisibile alla luce della normativa antifrode.

Tuttavia, i giudici si spingono oltre: anche ammettendo per assurdo che la circolare dell’Agenzia fosse errata, il reato sussiste ugualmente. L’indagato, infatti, era ben consapevole che senza attestare l’inizio dei lavori non avrebbe ottenuto il beneficio. Scegliendo di attestare il falso per aggirare l’ostacolo ed evitare un contenzioso con il Fisco, ha consapevolmente tratto in inganno lo Stato, ottenendo un credito d’imposta indebito.

Infine, la Corte ha smontato l’argomentazione legata al “principio di cassa”. La difesa sosteneva che, essendo stata emessa e pagata la fattura a saldo entro il 31/12/2021, la detrazione fosse legittima.

La Cassazione fa notare che i condomini hanno potuto “sostenere” la spesa del 90% entro fine anno esclusivamente grazie allo sconto in fattura applicato dall’impresa. Senza quell’indebito accesso all’opzione (ottenuto tramite le false attestazioni), i committenti avrebbero pagato solo il 10% in contanti, maturando una detrazione infinitamente inferiore. Pertanto, l’intero castello fiscale risulta viziato alla radice.

Superbonus e frodi: legittimo il sequestro preventivo dei crediti anche per il cessionario in buona fede
Corte di Cassazione – Sentenza n. 6532/2026

Nelle frodi legate alle agevolazioni fiscali del Superbonus, il credito d’imposta e il denaro ricavato dalla sua monetizzazione possono essere oggetto di sequestro sia finalizzato alla confisca, sia di tipo “impeditivo”, volto cioè a evitare l’utilizzo in compensazione di un credito di fatto inesistente. In quest’ultimo caso, la buona fede del cessionario che ha acquistato il bonus è del tutto irrilevante.

A ribadire questa rigorosa interpretazione è la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con la recente sentenza n. 6532 del 21 gennaio 2026.

La sintesi redazionale della sentenza

Superbonus e crediti inesistenti: è truffa aggravata
Corte di Cassazione Sentenza n. 4/2026

La creazione di crediti fittizi tramite sconto in fattura o cessione integra il reato di truffa aggravata e non l’indebita percezione. Il reato si considera consumato già al momento della costituzione del credito nel cassetto fiscale

Con l’Informazione Provvisoria n. 4/2026 del 26 febbraio 2026, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno messo un punto fermo su una delle questioni più dibattute riguardanti le frodi legate ai bonus edilizi (in particolare il Superbonus 110%).

La sintesi redazionale della sentenza

Sequestro preventivo di beni di un consorzio edilizio
Corte di Cassazione – Sentenza n. 8390/2025

La sentenza n. 8390/2025 della Corte di Cassazione riguarda il caso di un consorzio accusato di aver ottenuto indebitamente crediti d’imposta attraverso pratiche fraudolente, emettendo fatture gonfiate e includendo costi non ammissibili.

Il caso ha avuto inizio quando il Tribunale di Pesaro ha disposto il sequestro preventivo di beni per un valore di 1.438.825,03 euro, in seguito alla presunta operatività fraudolenta del consorzio. Secondo l’accusa, il consorzio avrebbe fatturato importi superiori a quelli effettivamente sostenuti per i lavori agevolati dal Superbonus, evidenziando una discrepanza tra gli importi fatturati e quelli effettivamente pagati ai subappaltatori. Questo comportamento avrebbe violato l’art. 316-ter del Codice Penale, con un rischio di dispersione del patrimonio (periculum in mora). La decisione è stata impugnata dal consorzio davanti alla Cassazione, che ha confermato il provvedimento di sequestro.

Il consorzio, da parte sua, ha sostenuto che i contratti e le fatture erano regolari, conformi alla normativa vigente, con prezzi allineati ai prezzari regionali e corrispondenti alle lavorazioni effettuate. La difesa ha, inoltre, spiegato che le maggiorazioni sui costi di gestione erano giustificate e correttamente imputabili ai committenti. In merito all’incertezza normativa, è stato sottolineato che la distinzione tra spese ammissibili e non ammissibili era stata chiarita solo successivamente, grazie a specifiche circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, il consorzio ha affermato che non c’era alcuna intenzione fraudolenta, poiché le sue pratiche si basavano su interpretazioni legittime della normativa.

La Cassazione ha respinto il ricorso del consorzio confermando il sequestro preventivo dei beni, basandosi sulla prova chiara di condotte fraudolente e sull’inadeguatezza della documentazione presentata a supporto dei crediti d’imposta richiesti.

L’accusa si fonda sull’articolo 316-ter del Codice Penale che punisce l’indebita percezione di contributi pubblici. La Corte ha stabilito che il Superbonus, sebbene sia una detrazione fiscale, deve essere considerata come un’erogazione pubblica, similmente a un finanziamento a carico della collettività. Inoltre, è stato considerato il concreto rischio di dispersione del patrimonio, dato che il consorzio, pur consapevole del procedimento penale in corso, aveva continuato a investire in beni non compatibili con la sua situazione economica, aumentando il rischio di sottrazione dei fondi sequestrati.

I punti salienti della decisione sono:

  • Superbonus come erogazione pubblica: la Corte ha ribadito che il Superbonus rientra nella categoria delle erogazioni pubbliche, in quanto finanziato dalla collettività;
  • costi non documentati: i giudici hanno evidenziato che i costi di gestione fatturati dal consorzio non erano collegati agli interventi agevolabili e non erano adeguatamente documentati;
  • finalità fraudolenta: la Corte ha attribuito significatività probatoria alla discrepanza tra gli importi fatturati dal consorzio e quelli dei subappaltatori, ritenendo che ciò dimostrasse un intento fraudolento;
  • periculum in mora: è stato confermato il rischio concreto di dispersione dei beni, data l’insufficienza patrimoniale del consorzio rispetto all’importo sequestrato;
  • inammissibilità delle ulteriori censure: le contestazioni relative agli errori nel calcolo del credito d’imposta sono state respinte per mancanza di specificità e documentazione adeguata.

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 Federica Fabrizio

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