L’installazione di un impianto fotovoltaico su un edificio esistente è spesso considerata un intervento “semplice”. Tuttavia, quando la pratica si inserisce in lavori sulla copertura, come rifacimento del manto, coibentazione o variazioni delle quote, diventa decisiva la verifica dello stato legittimo dell’immobile.
Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 841/2026, chiarisce che il Comune può negare l’intervento se dagli atti e dagli accertamenti tecnici emergono difformità edilizie della copertura, in particolare modifiche delle altezze e della sagoma rispetto al titolo precedente.
Il caso
La vicenda riguarda un fabbricato realizzato prima del 1967, successivamente oggetto di interventi di manutenzione e risanamento conservativo. I ricorrenti impugnano il provvedimento del Bacino SUAPE che ha negato l’autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’immobile.
Nel 2016 era stata presentata una SCIA per lavori di manutenzione straordinaria, senza modifiche prospettiche né aumento di volume o superficie. In tale progetto venivano indicate le seguenti altezze della copertura:
- 3,60 m all’intradosso dell’estremità della falda sul fronte strada;
- 1,99 m all’intradosso dell’estremità della falda sul fronte giardino;
- 4,90 m al colmo.
Nel 2024 i proprietari presentavano una DUA in autocertificazione a zero giorni per interventi qualificati come risanamento conservativo, comprendenti la sostituzione del manto di copertura, il rinforzo o la sostituzione delle travi portanti in legno, la coibentazione, l’impermeabilizzazione e opere interne. Secondo i ricorrenti, le quote indicate negli elaborati del 2024 sarebbero state frutto di un errore materiale del progettista; lo stato dell’immobile sarebbe rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2016, salvo l’incremento di 12 cm all’estradosso dovuto al pacchetto di coibentazione.
Successivamente veniva presentata una DUA in variante per il rifacimento del manto di copertura, la coibentazione e l’installazione dell’impianto fotovoltaico, nella quale venivano reiterate le medesime quote ritenute errate.
Il Comune riteneva invece che la documentazione rappresentasse un innalzamento delle fronti e della copertura rispetto allo stato legittimato, qualificando la pratica come infedele rappresentazione dello stato dei luoghi. Nonostante chiarimenti, tavole correttive e richiesta di sopralluogo, il Bacino SUAPE confermava tale impostazione e negava l’autorizzazione.
I ricorrenti hanno impugnato il diniego deducendo:
- violazione dell’art. 7-ter L.R. Sardegna n. 23/1985, difetto di istruttoria e di motivazione, ed erronea ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto;
- erronea qualificazione delle difformità edilizie, che deriverebbero esclusivamente da un errore materiale nelle tavole progettuali del 2024 e non da reali modifiche dell’immobile;
- omessa o insufficiente attività istruttoria, in particolare mancato svolgimento di un sopralluogo nonostante le richieste della parte;
- errata valutazione delle altezze dell’edificio, che sarebbero sostanzialmente coincidenti con quelle assentite nel 2016, salvo un incremento di circa 12 cm dovuto alla coibentazione;
- violazione dell’art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 102/2014, sostenendo che lo spessore derivante dall’efficientamento energetico non debba essere computato ai fini delle altezze edilizie;
- istanza istruttoria di verificazione/CTU ex art. 67 c.p.a., per accertare l’effettiva consistenza altimetrica dell’immobile e la sua conformità al titolo del 2016.
Il Tribunale disponeva un sopralluogo in contraddittorio. All’esito, il Comune depositava una relazione tecnica che evidenziava modifiche delle altezze e della copertura, con alterazione della sagoma e necessità di autorizzazione paesaggistica.
Con ordinanza cautelare, il Tribunale rilevava la presenza di difformità edilizie e prospettava la necessità di sanatoria edilizia e paesaggistica.
I ricorrenti proponevano quindi motivi aggiunti avverso la relazione tecnica, deducendo:
- violazione del giusto procedimento e difetto di istruttoria;
- superamento dei limiti del sopralluogo disposto dal Tribunale, con introduzione di nuove irregolarità edilizie non oggetto del quesito istruttorio;
- violazione del contraddittorio procedimentale;
- illegittima utilizzazione della relazione tecnica quale integrazione postuma della motivazione del diniego.
Con un ulteriore motivo aggiunto, i ricorrenti hanno contestato nel merito le risultanze del sopralluogo, sostenendo che le variazioni rilevate fossero, in realtà, di entità minima e comunque riconducibili esclusivamente alla coibentazione già assentita. Hanno inoltre affermato che eventuali scostamenti rientrerebbero nelle tolleranze edilizie previste dalla legge e che gli interventi eseguiti su copertura, grondaie, zoccolatura e travi sarebbero riconducibili ad attività di manutenzione o comunque già autorizzate. Da ciò hanno fatto discendere l’ulteriore conclusione secondo cui non sarebbe stato necessario acquisire alcun ulteriore titolo paesaggistico.
Quando è legittimo il diniego della pratica per un impianto fotovoltaico su copertura difforme?
Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti non sono fondati e devono essere respinti.
La questione centrale riguarda la conformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto assentito con la SCIA del 2016, con particolare riferimento alle eventuali modifiche delle altezze dei fronti e della copertura dell’immobile.
Decisiva, in tal senso, è l’istruttoria disposta dal Tribunale, che ha previsto un sopralluogo in contraddittorio finalizzato ad accertare se e in quale misura vi fossero variazioni rispetto allo stato legittimato.
Il sopralluogo, svolto in contraddittorio, ha evidenziato plurimi scostamenti rispetto allo stato assentito con la SCIA del 2016, poi riportati nella relazione tecnica comunale. In particolare, sono stati riscontrati incrementi delle quote altimetriche del tetto e della copertura, con valori superiori alle tolleranze costruttive richiamate dalla parte ricorrente.
Tali risultanze, supportate da rilievi metrici diretti, smentiscono la tesi difensiva secondo cui le difformità sarebbero state soltanto apparenti e dovute a un errore materiale nelle tavole del 2024. L’istruttoria ha infatti accertato che gli scostamenti riguardano modifiche effettive della copertura e delle relative quote.
Non assume rilievo decisivo la modestia di alcuni incrementi, poiché in più punti essi risultano superiori alle tolleranze di legge. Inoltre, la relazione ha evidenziato che alcune porzioni della copertura, in particolare quella sulla veranda, risultano prive di coibentazione, circostanza rilevante ai fini della ricostruzione delle cause degli incrementi altimetrici.
Ne deriva che non può essere condivisa la tesi secondo cui tutte le variazioni sarebbero imputabili al solo pacchetto isolante da 12 cm. In particolare, per la porzione di copertura sovrastante la veranda, risultata priva di coibentazione, l’aumento della quota della gronda lato giardino da 1,99 m a 2,15 m costituisce una modifica effettiva della copertura, non riconducibile all’esecuzione di opere di efficientamento energetico.
Secondo il TAR, non sono pertinenti le deduzioni fondate sull’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 102/2014, poiché:
- lo spessore della coibentazione non risultava specificamente indicato negli elaborati progettuali;
- non era stata prodotta la relazione tecnica energetica prevista dalla normativa edilizia ed energetica;
- la pratica era stata qualificata come risanamento conservativo e non come intervento di efficientamento energetico;
- non era stata fornita prova dell’effettiva realizzazione di interventi finalizzati all’efficienza energetica ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 102/2014;
- nella porzione della veranda non era presente coibentazione.
In ogni caso, il parametro di riferimento ai fini della verifica di legittimità dell’intervento resta lo stato legittimamente assentito con la SCIA del 2016, non le diverse quote indicate negli elaborati del 2024, proprio perché quelle quote erano state contestate dall’Amministrazione come non conformi allo stato previamente assentito.
Quanto ai motivi aggiunti, i ricorrenti contestano che la relazione abbia ampliato indebitamente il perimetro dell’istruttoria e integrato la motivazione dei provvedimenti impugnati.
Le censure non sono fondate. L’istruttoria disposta dal Tribunale era finalizzata proprio ad accertare la reale consistenza delle difformità edilizie contestate, e la relazione comunale si è limitata a dare esecuzione a tale incarico, chiarendo i dati tecnici emersi dal sopralluogo.
Non si tratta, secondo il TAR, di una integrazione postuma della motivazione, ma di chiarimenti tecnici e relazioni illustrative diretti a esplicitare il contenuto istruttorio e i presupposti già sottesi agli atti impugnati.
I rilievi ulteriori emersi in sede di sopralluogo, relativi anche alla modifica della sagoma di porzioni della copertura, all’eliminazione del canale di gronda interno, all’installazione di elementi accessori e ai profili paesaggistici, costituiscono elementi confermativi del quadro già posto a fondamento dell’azione amministrativa e non ragioni del tutto nuove ed estranee all’originario esercizio del potere.
La relazione tecnica non ha natura provvedimentale e non introduce autonome prescrizioni lesive, ma si limita a rappresentare gli esiti degli accertamenti svolti su incarico del Tribunale. Ne consegue anche il difetto di interesse, nella parte in cui le censure colpiscono profili comunque non decisivi ai fini della legittimità del diniego.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR respinge sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, ritenendo il diniego sorretto dall’accertata sussistenza di difformità altimetriche e plano-volumetriche emerse nel corso dell’istruttoria.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/fotovoltaico-su-copertura-difforme-il-comune-puo-negare-lautorizzazione/
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Stefania Spagnoletti
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