Diritto dei Media | Bitcoin e tasse: il miracolo della Cassazione non si è compiuto


di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio Legale Sarzana e Associati

 

Un anno e mezzo fa, con una sentenza ampiamente commentata, spesso a senso unico, la Cassazione aveva aperto, agli occhi di alcuni, una breccia a favore di chi investe in bitcoin e sulle  plusvalenze  da dichiarare al Fisco.

 

Una singola sentenza della Cassazione in sede cautelare aveva generato peana di gloria e promesse di “rivoluzione” finanziaria.

 

Niente di tutto questo, in verità.

 

Una sentenza recente, la n. 20740/2026, chiude infatti quella breccia, sul ricorso dello stesso soggetto che era stato il protagonista della prima sentenza.

 

La richiude su basi più solide di quelle che l’avevano fatta sembrare aperta.

 

E, con notevoli conseguenze per tutti i contribuenti.

 

Il caso

 

Ferme restando le ovvie considerazioni che il processo di merito è ancora in corso e dunque la cautela è d’obbligo, il ricorrente, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza citati dalla Cassazione, nel periodo d’imposta 2021 avrebbe realizzato plusvalenze per oltre 531.000 euro da operazioni di trading su bitcoin attraverso diversi exchange.

 

Non le avrebbe dichiarate.

 

La Procura di Firenze gli contesta la dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) e quantifica l’imposta evasa: prima in 120.638,20 euro, poi, con annotazione del 1° luglio 2024, in 138.151,90 euro.

 

Nel maggio 2024 i suoi 1,88805294 bitcoin vengono sottoposti a sequestro probatorio.

 

Il Tribunale di Firenze, in sede di riesame, conferma la misura.

 

Il ricorrente si rivolge alla Cassazione.

 

La prima effimera vittoria, gennaio 2025

 

Con la sentenza n. 1760/2025 la Terza sezione penale annulla con rinvio. Il punto della decisione è tecnico: il Tribunale di Firenze non aveva spiegato il nesso tra i bitcoin sequestrati e il profitto del reato, limitandosi a equiparare il loro controvalore in euro all’imposta presunta evasa. Sulla tassabilità delle plusvalenze, in quella sede, i giudici non si erano pronunciati.

 

Nei titoli che hanno raccontato la sentenza, questa distinzione si è persa.

 

Si era quasi immaginato che investire in bitcoin potesse permettere di evitare il sequestro,

 

Evidentemente non era  quanto la Cassazione immaginava, e la nuova sentenza lo chiarisce in maniera solare.

 

Cosa succede dopo il rinvio

 

Il 14 ottobre 2025 il Tribunale di Firenze, riesaminando il caso, annulla il sequestro probatorio: la vittoria procedurale del ricorrente tiene.

 

Ma la Procura aveva nel frattempo chiesto, separatamente, anche un sequestro preventivo per equivalente sui medesimi bitcoin, ai fini della confisca.

 

Il GIP, il 24 ottobre 2025, rigetta entrambe le richieste del PM e dispone la restituzione della valuta virtuale al ricorrente.

 

A questo punto la partita sembra chiusa, e chiusa a favore del contribuente.

 

Il PM però appella.

 

Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 3 febbraio 2026, accoglie l’appello e dispone il sequestro preventivo per 138.151,90 euro.

 

Il ricorrente torna in Cassazione, sostenendo che applicare retroattivamente le norme fiscali sulle criptovalute a fatti del 2021 violi la Costituzione (artt. 3, 25 comma 2 e 23) e lo Statuto del contribuente.

 

La sentenza del 2026: niente vuoto normativo

 

La Cassazione rigetta.

 

E lo fa correggendo, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., persino la motivazione del Tribunale di Firenze: il comma 127 della legge di bilancio 2023, qualificato dal Tribunale come “norma transitoria” che legittimerebbe l’applicazione retroattiva, non è la vera base giuridica della pretesa fiscale.

 

Secondo la Corte, l’obbligo di tassare le plusvalenze da bitcoin a scopo speculativo esisteva già prima del 2023, nell’art. 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR, la norma sugli strumenti finanziari. La giurisprudenza penale aveva già qualificato il bitcoin, quando usato per investimento, come strumento finanziario soggetto alla relativa disciplina (tra le altre, Cass. pen., Sez. 2, n. 44378/2022, Melis; Sez. 2, n. 26807/2022, De Rosa).

 

Se il bitcoin è già uno strumento finanziario, le plusvalenze realizzate con finalità speculativa rientravano già nel regime impositivo del Testo unico, indipendentemente dalla lettera c-sexies) introdotta nel 2023.

 

Quest’ultima, scrive la Corte, ha solo regolamentato con maggiore dettaglio un obbligo già ricavabile dal sistema, estendendolo anche a minusvalenze e permute.

 

Il comma 127 resta norma transitoria, ma transitoria nel senso di disciplinare il passaggio tra due regimi entrambi esistenti, non nel senso di introdurre retroattivamente un obbligo nuovo.

 

Nessuna violazione costituzionale, quindi.

 

Ricorso rigettato, spese a carico del ricorrente.

 

Il miracolo che alcuni avrebbero visto, non si è compiuto

 

Il ricorrente parte da un sequestro probatorio di 120.638,20 euro.

 

Dopo due ricorsi in Cassazione, un rinvio, una vittoria davanti al GIP e un appello del PM, finisce con un sequestro preventivo per equivalente confermato in via definitiva, pari a 138.151,90 euro: una somma superiore a quella contestata in partenza.

 

Ma il danno non si limita a lui. 

 

La sentenza del 2025 aveva lasciato aperta, nei fatti, una domanda che riguardava chiunque avesse realizzato plusvalenze su criptovalute prima del 2023 confidando nell’assenza di una norma specifica. La sentenza del 2026 risponde a quella domanda, e risponde nel modo meno favorevole possibile per chi è in quella posizione: niente vuoto normativo, l’obbligo tributario c’era già.

 

Chi aveva festeggiato la sentenza del 2025 aveva evidentemente scambiato un vizio di motivazione su un singolo sequestro per un principio generale sulla tassazione delle criptovalute.

 

Il principio generale, quando la Cassazione lo ha davvero affrontato, è arrivato.

 

Ed è l’opposto di quello che si annunciava.

 


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 Fulvio Sarzana

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