L’amianto è uno dei principali rischi professionali nei settori edilizia, manutenzione e bonifica, a causa della diffusione di materiali contenenti amianto (MCA) realizzati prima del divieto del 1992.
Le recenti novità normative, con la Direttiva (UE) 2023/2668 e il D.Lgs. 213/2025, rafforzano la tutela dei lavoratori, introducendo limiti di esposizione più severi, misure preventive obbligatorie e nuove responsabilità per datori di lavoro e operatori qualificati.
Il datore di lavoro ha, infatti, il compito di effettuare la valutazione del rischio amianto e darne evidenza nel DVR, al fine di tutelare i lavoratori dai rischi per la salute che questo materiale comporta. Per eseguire una corretta valutazione dei rischi ti consiglio di scaricare subito il software per la redazione del DVR in grado di guidarti passo passo nella valutazione dei rischi e nell’elaborazione del DVR.
Ecco una panoramica tecnica completa su definizione, rischi, obblighi normativi, misure di protezione e figure professionali coinvolte, fornendo strumenti pratici per gestire in sicurezza l’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro.
Cos’è l’amianto e quali sono i rischi per la salute?
L’amianto (conosciuto anche come asbesto) è un insieme di minerali naturali fibrosi, composti da sostanze chiamate silicati in associazione con vari metalli. I termini amianto e asbesto derivano dal greco e fanno riferimento a importanti proprietà del materiale: significano rispettivamente, “incorruttibile” e “che non brucia”. Nel passato queste caratteristiche ne hanno diffuso enormemente l’utilizzo, soprattutto nel settore dell’edilizia.
In particolare, il termine amianto si riferisce ai seguenti silicati fibrosi:
- actinolite d’amianto;
- grunerite d’amianto (amosite);
- antofillite d’amianto;
- crisotilo;
- crocidolite;
- tremolite d’amianto.
L’elevata pericolosità dell’amianto è dovuta alla sua struttura fibrosa. I minerali di amianto hanno la caratteristica di sfaldarsi e ridursi in fibre molto sottili. Queste fibre, se rilasciate nell’aria, possono essere inalate e sono in grado di provocare gravi patologie a carico dell’apparato respiratorio.
L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) già dal 1997 ha classificato tutti i minerali di amianto come cancerogeni certi per l’uomo (Gruppo 1).
Tali minerali fibrosi sono stati conseguentemente classificati dalla normativa europea in materia (regolamenti europei GHS e CLP) come:
- Categoria di pericolo Carc. 1A – sostanza nota per essere cancerogena per l’uomo, circostanza largamente dimostrata da evidenze sull’uomo;
- Categoria di pericolo STOT RE 1 – tossicità specifica per organi bersaglio, per esposizione ripetuta.
Le indicazioni di pericolo sono:
- H350: può provocare il cancro;
- H372: provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata e ripetuta.
A causa degli effetti dannosi sulla salute dell’uomo, il nostro Paese, con la legge 257/1992, ha vietato l’estrazione, l’importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di tutti i prodotti contenenti questo minerale. E’ importante sottolineare che questa legge non rende obbligatoria la rimozione delle strutture in amianto già edificate, ma obbliga a segnalare all’ASL la presenza di amianto in modo da sottoporlo regolarmente alle dovute manutenzioni.
Quali sono le patologie da amianto?
L’articolo 261 del Testo Unico della sicurezza (aggiornato del D.Lgs. 213/2025), è dedicato alle “Patologie da amianto” e si applica a tutte le malattie professionali correlate all’amianto, non solo al mesotelioma.
La normativa fa riferimento all’allegato XLIII-ter, che elenca le diverse patologie legate all’esposizione ad amianto, vale a dire:
- asbestosi;
- mesotelioma;
- cancro del polmone;
- cancro gastrointestinale;
- cancro della laringe;
- cancro delle ovaie;
- malattie pleuriche non maligne.
La Raccomandazione (UE) 2025/2609 ha aggiornato l’elenco europeo delle malattie professionali prendendo atto delle evidenze scientifiche più recenti.
Vengono aggiunte patologie per le quali il nesso causale con l’amianto è ormai certo, come:
- cancro della laringe: Precedentemente nella lista delle “sospette”, ora è ufficialmente riconosciuto come causato dall’amianto.
- cancro ovarico: Una novità rilevante che amplia la tutela alla popolazione lavorativa femminile esposta.
- placche pleuriche con compromissione funzionale: Viene specificato il danno funzionale come criterio.
- versamento pleurico non maligno.
Gli Stati Membri sono invitati a integrarle nelle loro legislazioni nazionali per l’indennizzo diretto.
Si fa poi riferimento a malattie di sospetta origine professionale che potrebbero essere inserite in futuro nell’Allegato I e che richiedono particolare attenzione nella sorveglianza epidemiologica:
- cancro del colon
- cancro del retto
- cancro dello stomaco
La normativa sull’amianto: riferimenti e aggiornamenti
Per l’amianto le norme di riferimento sono:
- la Legge 257/1992 (divieto di estrazione e commercializzazione dell’amianto, misure di sostegno per lavoratori ed imprese, trattamento e smaltimento);
- il D.M. 6/09/1994 (norme e metodologie tecniche per la cessazione dell’uso dell’amianto e la rimozione di manufatti contenenti amianto);
- il D.M. 14/06/1996 (regolamentazione degli interventi di bonifica;
- il D.M. 20/08/1999 (ampliamento procedure e metodi di bonifica);
- il D.Lgs. 152/2006 (norme ambientali per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati);
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (obblighi del datore di lavoro di accertamento e rischi per eventuale presenza di amianto nei luoghi di lavoro);
- la circolare del 25/01/2011 denominata “ESEDI” (Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto);
- la Direttiva (UE) 2023/2668 (protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro);
- il D.Lgs. 213/2025 (attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668).
Legge 257/1992
Legge di recepimento della Direttiva CEE 91/382 che vieta l’estrazione, la produzione e la commercializzazione dell’Amianto; introduce misure di sostegno per i lavoratori e le imprese; regola il
trattamento e lo smaltimento nonché l’esportazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono.
D.M. 6/09/1994
Il decreto stabilisce, in attuazione dell’art. 6 della legge 257/92, i metodi per la rimozione dei manufatti contenenti amianto (allestimento dei cantiere, decompressione, decontaminazione, smaltimento) nonché quelli per il trasporto, il deposito dei rifiuti di amianto in discarica, quali rifiuti speciali e pericolosi, il trattamento, l’imballaggio e la ricopertura dei materiali contenti
amianto. In sostanza vengono definite le procedure che dovranno essere adottare per la bonifica dell’amianto, in particolare si definiscono tre tipi di bonifica:
- rimozione, ovvero l’asportazione adottando particolari cautele e procedure dei manufatti contenenti amianto. È obbligatoria per i materiali friabili o per quelli in materiale compatto ma danneggiati per più del 10% della propria superficie;
- incapsulamento con il manufatto che rimane in sede ma sul quale viene creata una barriere fisica tra la sua superficie e l’ambiente esterno tramite l’applicazione di una specifica vernice. Le caratteristiche e la composizione della vernice sono definite con successivo atto normativo (D.M. 20 agosto 1999);
- sovracopertura, in virtù della quale il manufatto rimane in sede creando una barriera fisica tra la sua superficie e l’ambiente esterno tramite la creazione di un “setto” (esempio pannelli, muri, coibentazioni) che occulti e sigilli interamente il manufatto.
Nel decreto vengono inoltre definiti i criteri di scelta dei DPI che dovranno utilizzare i lavoratori durante la bonifica ed i metodi di campionamento ed analisi di materiali ed ambiente al fine di verificare la presenza di fibre di amianto.
D.M. 20/08/1999
Nel decreto vengono ampliate le procedure ed i metodi per gli interventi di bonifica previsti dalla legge 257/1992 nel caso di navi o unità equiparate. Inoltre vengono definiti per i rivestimenti incapsulanti i requisiti prestazionali minimi, i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica. Infine il decreto
prevede la obbligatorietà del programma di manutenzione e controllo nel caso di incapsulamenti di un manufatto contente amianto che sia stato mantenuto in sede. Tale piano dovrà prevedere il controllo periodo dello stato, del manufatto e del suo incapsulamento.
D.Lgs. 81/2008
Il Testo Unico della Sicurezza disciplina organicamente tutta la normativa sull’amianto sostituendo il D.lgs. 257/06.
Il testo unico individua nel datore di lavoro il soggetto che ha l’obbligo di accertarsi della presenza di manufatti contenenti amianto quali possono essere tubazioni, serbatoi idrici, coperture realizzate con lastre ondulate, pannelli piani, canne fumarie, fioriere, coibentazioni e pavimentazioni.
Il datore di lavoro deve valutare il rischio per i propri lavoratori ed agire in funzione di questo. Nel testo viene indicata l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo gestori ambientali alla categoria 10 per tutti quei soggetti che rimuovono materiali contenti amianto, viene inoltre prevista la redazione di un piano di lavoro in cui il soggetto incaricato della rimozione indica procedure, attrezzature e personale impiegato nella bonifica.
Sempre il Titolo IX indica gli obblighi di notifica all’autorità di vigilanza la quale detiene l’obbligo di rilasciare entro 30 giorni l’assenso e le eventuali prescrizioni di modifica del piano di lavoro stesso. Si richiama, infine, l’obbligo di notifica di cui all’art. 243 in relazione all’eventuale esposizione a sostanze cancerogene/amianto derivante da attività ispettive.
Essa deve essere registrata indicando le modalità operative, il contesto in cui l’evento si è verificato, il periodo e l’eventuale misura dell’esposizione e la chiusura dell’evento.
Circolare 25/01/2011 (ESeDI)
La Circolare del 25/01/2011 “Esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 commi 2 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.″, emessa dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, riguardante l’approvazione degli “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto” stilati dalla Commissione consultiva permanente sulla sicurezza sul lavoro.Si ricorda che comunque tale attività è strettamente correlata alle disposizioni di cui al D.M. 06/09/1994.
Direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro
In considerazione della pericolosità di tali minerali e della diffusione ubiquitaria dei materiali contenenti amianto (Mca), l’Europa ha emanato diversi atti normativi per limitare quanto più possibile i rischi di esposizione a tale agente cancerogeno, tra cui la direttiva (UE) 2023/2668.
La direttiva (UE) 2023/2668 – modificando la 2009/148/CE – ha aggiornato le norme esistenti allineandosi con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.
Essa riconosce espressamente, per la prima volta in una norma, tre tipi di esposizione:
- esposizione attiva per manipolazione di amianto o Mca durante scavi in Pietre Verdi, attività di bonifica, edilizie o di manutenzione di componenti contenenti amianto;
- esposizione passiva che riguarda i lavoratori che operano vicino a una persona che lavora con Mca o in locali/aree in cui sono presenti Mca nelle strutture/impianti;
- esposizione secondaria, che riguarda le persone che possono inalare fibre portate a casa da individui esposti professionalmente (tramite loro vestiti o capelli).
L’obiettivo principale della Direttiva è dunque quello di evitare l’esposizione all’amianto, in qualsiasi forma: attiva, passiva e secondaria; a tal fine prevede l’obbligo di ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti a tale sostanza e la sua concentrazione nell’aria, stabilendo che i datori di lavoro debbano effettuare una valutazione di tutti i rischi potenziali presenti nel luogo di lavoro, al fine di mettere in atto le più idonee misure preventive e protettive per evitare esposizioni indebite a tale agente cancerogeno.
Nello specifico la direttiva considera lavoratori a rischio di esposizione attiva ad amianto quelli operanti a diretto contatto con tale sostanza o Mca tra cui il personale impegnato in:
- attività di bonifica di vaste aree inquinate da amianto (contaminazione ambientale);
- attività di bonifica in edilizia (ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali cat. 10a e 10b);
- attività in presenza di Pietre Verdi (scavo tunnel autostradali/ferroviari, bonifica di ex gallerie minerarie, coltivazione e lavorazione di materiali di cava, etc.);
- attività di trattamento di rifiuti contenenti amianto;
- lavori su mca realizzati in regime autorizzativo semplificato ovvero nel caso di Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI);
- settore edile (demolizioni e/o ristrutturazioni);
- attività di riparazione e/o manutenzione (idraulici, elettricisti, installatori di impianti di riscaldamento, imbianchini, operai edili generici e altri artigiani);
- attività emergenziali in aree critiche con presenza di Mca (VV.FF, P.S., Sanitari, Protezione Civile, etc.).
La direttiva (UE) 2023/2668 introduce nuove prescrizioni o aggiornamenti della precedente norma europea al fine di assicurare un più elevato standard di sicurezza per i lavoratori. In particolare:
- ha abbassato significativamente l’attuale valore limite di esposizione durante il lavoro;
- prescrive metodologie di analisi più accurate per misurare i livelli di esposizione all’amianto basate essenzialmente sulla microscopia elettronica;
- prevede misure preventive e protettive rafforzate, come l’ottenimento di permessi speciali per la rimozione dell’amianto e il controllo della presenza di amianto negli edifici obsoleti, prima di iniziare lavori di manutenzione o demolizione;
- ha introdotto di una figura specifica identificata come “operatore qualificato”, assimilabile al Responsabile del Rischio Amianto (RRA) prevedendo specifici criteri di formazione e certificazione della stessa.
Con il volume “Tutela dei lavoratori esposti all’amianto. La direttiva (UE) 2023/2668: novità e strumenti operativi” pubblicato il 10 ottobre 2025, l’INAIL fornisce un quadro tecnico-normativo per la corretta attuazione delle nuove disposizioni europee in materia per i settori a maggiore rischio come edilizia, manutenzione impiantistica e bonifica ambientale.
Con il Fact sheet 2026 “Esposizione ad amianto: le nuove indicazioni della direttiva europea 2023/2668” l’INAIL illustra il contesto e le motivazioni che hanno portato il Parlamento Europeo e il Consiglio all’emanazione della nuova direttiva, evidenziando le principali tipologie di esposizione ad amianto e le probabili ricadute sulle attività lavorative, al fine della minimizzazione dei rischi connessi a tale agente cancerogeno.
Con il Fact sheet 2026 “La Direttiva europea 2023/2668: la protezione dei lavoratori contro i rischi dall’esposizione all’amianto” l’INAIL sintetizza le principali novità introdotte a livello europeo e recepite in Italia con il d.lgs. 213/2025, che modifica il Titolo IX, Capo III del d.lgs. 81/2008.
Sintesi redazionale del documento
Linee Guida europee 2025 per la gestione dei rischi legati all’amianto
La Commissione Europea ha pubblicato le Linee Guida europee 2025 per la gestione dei rischi da amianto nei luoghi di lavoro per supportare l’applicazione della Direttiva (UE) 2023/2668, recepita in Italia con il D.Lgs. 213/2025, fornendo uno strumento operativo per l’aggiornamento delle strategie di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori.
Il documento offre indicazioni pratiche a datori di lavoro, RSPP e professionisti della sicurezza su come individuare, valutare e gestire il rischio amianto nelle attività ordinarie, con particolare attenzione alle ristrutturazioni edilizie previste dal Green Deal europeo, estendendo l’analisi anche a settori spesso trascurati come servizi di emergenza, infrastrutture interrate, trasporti e attività estrattive. Viene introdotto un approccio più evoluto alla valutazione del rischio, basato sulla distinzione tra esposizioni attive, passive e secondarie e su metodologie dinamiche che considerano stato di conservazione, friabilità e potenziale di disturbo dei materiali contenenti amianto.
In questo contesto diventa necessario rivedere i DVR, aggiornare le procedure di emergenza, rafforzare le misure di decontaminazione, verificare la conformità delle imprese esterne, adeguare la formazione e aggiornare i protocolli di sorveglianza sanitaria alla luce delle nuove evidenze scientifiche e dell’ampliamento dell’elenco europeo delle malattie professionali, con l’obiettivo di ridurre concretamente l’esposizione e migliorare la tutela della salute dei lavoratori.
D.Lgs. 213/2025: attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668
Il D.Lgs. 213/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2025, recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il testo interviene in modo organico sul Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008, aggiornando e rafforzando il quadro normativo in materia di protezione dei lavoratori esposti all’amianto: dall’ampliamento del campo di applicazione e dal coordinamento con la normativa europea sulla classificazione delle sostanze pericolose, fino al rafforzamento degli obblighi di valutazione del rischio, notifica, prevenzione, controllo dell’esposizione e gestione delle attività di bonifica e rimozione. Particolare rilievo assumono la riduzione del valore limite di esposizione, l’introduzione di metodi di misurazione più avanzati, la maggiore tracciabilità documentale e l’esplicitazione delle procedure operative nei cantieri e negli ambienti confinati.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 24 gennaio 2026, concedendo ai datori di lavoro e agli operatori del settore un periodo di adeguamento alle prescrizioni più stringenti introdotte dal decreto.
Valutazione rischio amianto: gli obblighi del datore di lavoro
L’art. 249 del D.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio, volta a stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 213/2025, rafforza l’obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi per qualsiasi attività che possa comportare esposizione alla polvere di amianto. La valutazione deve determinare natura e grado dell’esposizione dei lavoratori e stabilire che, quando possibile, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto abbia priorità rispetto ad altre attività di manutenzione o bonifica.
1-bis. Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto.
Individuazione della presenza di amianto prima dei lavori e responsabilità del datore di lavoro
Con la modifica introdotta dal D.Lgs. 213/2025, il datore di lavoro, prima di avviare lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, deve adottare tutte le misure necessarie per verificare la presenza di materiali contenenti amianto, anche richiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Per gli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 257/1992, il datore di lavoro deve raccogliere informazioni dai proprietari, da altri datori di lavoro o da altre fonti disponibili, compresi i registri pertinenti.
Se le informazioni non sono reperibili, la presenza di amianto deve essere verificata da un operatore qualificato, secondo le norme e le prassi nazionali, e i risultati dell’esame devono essere acquisiti prima dell’inizio dei lavori.
In caso di dubbio anche minimo sulla presenza di amianto in un materiale o in un edificio, si applicano le disposizioni di questo capo.
Viene infine introdotto un nuovo obbligo di condivisione delle informazioni con altri datori di lavoro, su richiesta e limitatamente all’adempimento di tali obblighi.
Notifica all’organo di vigilanza: quali informazioni devono essere indicate
Prima dell’inizio di lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, gestione dei rifiuti, attività estrattive o scavi in pietre verdi con possibile esposizione professionale ad amianto, il datore di lavoro deve presentare una notifica all’organo di vigilanza territorialmente competente.
La notifica deve contenere almeno:
- ubicazione del cantiere e delle aree specifiche di intervento;
- tipo e quantitativi di amianto manipolati;
- attività e procedimenti applicati;
- misure per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori;
- modalità di smaltimento dei rifiuti;
- eventuale ricambio d’aria nei lavori in ambienti confinati;
- numero dei lavoratori interessati;
- elenco dei lavoratori assegnabili al sito;
- certificati individuali di formazione;
- data dell’ultima visita medica periodica;
- data di inizio e durata prevista dei lavori;
- misure adottate per limitare l’esposizione;
- elenco dei dispositivi di protezione da utilizzare.
Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA (2020)
Il documento costituisce un aggiornamento del “Manuale operativo per la valutazione del rischio amianto nelle Agenzie Ambientali“– Manuali e Linee guida n. 125/2017.
Esso vuole essere una guida pratica, nei limiti della vastità di tale problematica, finalizzata a definire un approccio comune per la valutazione e gestione del rischio amianto a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori ed a supporto della corretto adempimento della normativa vigente in materia.
Il documento esordisce con una panoramica sull’organizzazione del sistema agenziale e delle problematiche organizzative e di sicurezza connesse agli operatori e sulle generalità del pericolo amianto.
Segue una panoramica sulla normativa di riferimento composta da:
- legge 27 marzo 1992 n° 257 (divieto di estrazione e commercializzazione dell’amianto, misure di sostegno per lavoratori ed imprese, trattamento e smaltimento);
- decreto 6 settembre 1994 (rimozione manufatti contenenti amianto);
- decreto ministeriale 20 agosto 1999 (ampliamento procedure e metodi di bonifica);
- decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (obblighi del datore di lavoro di accertamento e rischi per eventuale presenza di amianto nei luoghi di lavoro);
- circolare del 25 gennaio 2011 denominata “ESEDI” (Esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto).
Qual è il valore limite di esposizione all’amianto?
Con il D.Lgs. 213/2025 il quadro normativo sulla tutela dei lavoratori esposti ad amianto è stato significativamente aggiornato, introducendo limiti più stringenti e una gestione più rigorosa dei superamenti.
In particolare, il decreto ha modificato il comma 1 dell’art. 254 del D.Lgs. 81/2008 riducendo il valore limite di esposizione da 0,1 a 0,01 fibre/cm³ di aria, calcolato come media ponderata su 8 ore (TWA). È inoltre prevista una fase transitoria: fino al 20 dicembre 2029 si applica il nuovo limite, mentre dal 21 dicembre 2029 la determinazione della concentrazione di fibre dovrà avvenire secondo i criteri più avanzati indicati dal comma 6-bis dell’art. 253, basati su metodi elettronici o tecniche equivalenti ad alta precisione. Il datore di lavoro è tenuto a garantire che nessun lavoratore sia esposto a concentrazioni superiori a tali soglie.
Quando il valore limite viene superato, oppure se vi è il sospetto che nelle lavorazioni siano stati coinvolti materiali contenenti amianto non precedentemente identificati, le attività devono cessare immediatamente. I lavori possono riprendere solo dopo l’adozione di misure adeguate di protezione e dopo aver individuato tempestivamente le cause del superamento, mettendo in atto tutte le contromisure necessarie. Una volta attuate le misure correttive, è obbligatoria una nuova valutazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria.
Quando l’esposizione all’amianto non può essere ridotta con altri interventi, è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie con un fattore di protezione adeguato, tale da garantire il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
L’uso dei DPI deve essere interrotto da periodi di riposo, calibrati in base allo sforzo fisico richiesto dal lavoro. Prima di accedere alle aree di riposo, i lavoratori devono inoltre sottoporsi a procedure di decontaminazione idonee, così da evitare la diffusione di fibre di amianto.
In queste situazioni, il datore di lavoro, dopo aver consultato i lavoratori o i loro rappresentanti, è tenuto a programmare e garantire periodi di riposo regolari, tenendo conto sia dell’intensità dell’attività svolta sia delle condizioni climatiche in cui il lavoro viene eseguito.
Come si effettua il controllo dell’esposizione all’amianto?
Il datore di lavoro è tenuto a controllare periodicamente l’esposizione dei lavoratori all’amianto, al fine di garantire il rispetto del valore limite previsto dalla normativa. La valutazione del rischio avviene attraverso la misurazione della concentrazione di fibre di amianto presenti nell’aria degli ambienti di lavoro.
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 213/2025, che ha aggiornato l’articolo 253 del D.Lgs. 81/2008, il controllo dell’esposizione diventa più mirato e aderente alle reali condizioni operative. La frequenza delle misurazioni non è più generica, ma viene definita in funzione delle specifiche fasi lavorative, prevedendo sia campionamenti personali (sul lavoratore) sia campionamenti ambientali (aria degli ambienti confinati). I prelievi devono rappresentare in modo fedele la concentrazione effettiva delle polveri durante l’attività lavorativa.
Il campionamento dell’aria deve essere effettuato da laboratori qualificati, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, come integrato anche dall’allegato V dello stesso decreto.
Per quanto riguarda le modalità di analisi, fino al 20 dicembre 2029 resta valido il conteggio delle fibre mediante microscopia ottica a contrasto di fase, applicando il metodo OMS 1997 o altri metodi equivalenti.
A partire dal 21 dicembre 2029, il nuovo comma 6-bis (art. 253 del D.Lgs. 81/08) prevede il passaggio a metodiche più avanzate, come la microscopia elettronica o sistemi equivalenti ad alta precisione, in grado di rilevare anche le fibre più sottili (inferiori a 0,2 µm). Un successivo decreto ministeriale definirà le modalità operative standard di applicazione.
Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, vengono considerate le fibre con lunghezza superiore a 5 micrometri, larghezza inferiore a 3 micrometri e rapporto lunghezza/larghezza maggiore di 3:1.
Tutti i risultati delle misurazioni devono essere documentati e riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a supporto di una gestione consapevole, tracciabile e aggiornata del rischio amianto.
Quali sono le misure di prevenzione e protezione dal rischio amianto?
Le misure di prevenzione e protezione finalizzate a ridurre l’esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto sono state ridefinite e rafforzate dal D.Lgs. 213/2025, che ha aggiornato l’articolo 251 del D.Lgs. 81/2008.
In questo quadro, il datore di lavoro deve adottare un insieme strutturato di misure organizzative, tecniche e procedurali, tra cui:
- limitare il numero di lavoratori esposti al minimo indispensabile;
- garantire che, in tutte le attività che comportano manipolazione attiva di amianto o materiali contenenti amianto, i lavoratori utilizzino dispositivi di protezione individuale adeguati, in particolare DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione proporzionato alla concentrazione di fibre presenti nell’aria;
- intervallare l’uso dei DPI con periodi di riposo regolari, prevedendo l’accesso ad aree dedicate alla decontaminazione;
- progettare i processi lavorativi in modo da evitare la produzione di polveri di amianto o, quando ciò non sia tecnicamente possibile, ridurne al minimo l’emissione mediante sistemi di aspirazione alla fonte, nebulizzazione d’acqua o incapsulanti;
- garantire, soprattutto nei lavori in ambienti chiusi, un adeguato livello di protezione;
- assicurare la pulizia e la manutenzione regolare di locali, impianti e attrezzature utilizzati per il trattamento dell’amianto;
- stoccare e trasportare l’amianto e i materiali contaminati in imballaggi chiusi e idonei, prevenendo la dispersione di fibre nell’ambiente.
Particolare attenzione è rivolta anche alla gestione dei rifiuti: i materiali contenenti amianto devono essere raccolti e rimossi nel più breve tempo possibile, confezionati in imballaggi appropriati, correttamente etichettati e smaltiti nel rispetto della normativa sui rifiuti pericolosi, con disposizioni specifiche per quelli derivanti da attività estrattive o da scavi in pietre verdi.
Quali sono le misure igieniche da adottare?
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 213/2025, le misure non si applicano più a tutte le attività potenzialmente esposte all’amianto, ma solo a quelle in cui esiste un rischio concreto legato alla manipolazione attiva di amianto o di materiali contenenti amianto.
Tra le misure igieniche previste vi sono, ad esempio:
- delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro a rischio tramite appositi cartelli;
- predisposizione di spazi dedicati per pasti e bevande, che permettano ai lavoratori di consumare cibi e bevande in sicurezza, senza rischio di contaminazione da amianto;
- mantenimento delle altre disposizioni già previste, come l’uso di indumenti protettivi, docce, pulizia e manutenzione dei DPI.
Quali misure in caso di rischio elevato di esposizione all’amianto?
L’articolo 255 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le operazioni lavorative particolari che comportano un rischio elevato di esposizione all’amianto, ossia quelle attività nelle quali, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive, è prevedibile il superamento del valore limite di esposizione. In tali situazioni, la norma impone al datore di lavoro l’adozione di misure di protezione rafforzate, tra cui l’uso di dispositivi di protezione individuale adeguati, la segnalazione delle aree a rischio, il contenimento della dispersione delle polveri e la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti prima dell’avvio delle attività.
Le modifiche apportate all’articolo 255 dal D.Lgs. 213/2025 hanno riguardato in particolare la lettera c) del comma 1, relativa alle misure per impedire la dispersione della polvere di amianto. Oltre al divieto di diffusione delle polveri al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro, la norma specifica ora che, nei lavori eseguiti in confinamento, l’area di intervento deve essere a tenuta d’aria e dotata di un sistema di ventilazione con estrazione meccanica.
Esposizione sporadiche all’amianto
Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità, l’adempimento degli obblighi di notifica, di utilizzo di DPI e della sorveglianza sanitaria non sono previsti; in particolare i casi di esclusione sono i seguenti:
- brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- rimozione senza deterioramento di materiali non degradati;
- incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto in buono stato.
Registro di esposizione all’amianto
L’articolo 260 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il registro di esposizione all’amianto e la gestione delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, strumenti fondamentali per garantire la tracciabilità dell’esposizione e la tutela sanitaria nel lungo periodo. La norma stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in relazione alla registrazione dei lavoratori esposti, alla trasmissione dei dati agli enti competenti e alla conservazione della documentazione sanitaria.
Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 213/2025, tutti i richiami all’ISPESL sono stati sostituiti con l’INAIL, che diventa l’ente unico responsabile della ricezione, gestione e conservazione dei dati relativi all’esposizione professionale all’amianto.
Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire agli organi di vigilanza e all’INAIL la documentazione relativa al registro. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria e di rischio, insieme alle annotazioni individuali contenute nel registro, deve essere trasmessa all’INAIL, che provvede alla conservazione dei documenti per quarant’anni dalla cessazione dell’esposizione.
Rischio amianto: le figure professionali
Le principali figure coinvolte nella gestione dell’amianto sono:
- l’Addetto al Censimento Amianto;
- il Responsabile del Rischio Amianto (RRA).
Addetto al Censimento Amianto
L’Addetto al Censimento Amianto è colui che ha il compito di identificare, registrare e documentare la presenza di amianto in strutture edili, impianti industriali e altri luoghi.
Si occupa di pianificare le attività preliminari, inclusi eventuali sopralluoghi, raccogliendo e analizzando tutte le informazioni necessarie. Il suo compito comprende l’individuazione degli elementi utili per procedere al censimento, la selezione del laboratorio e la definizione delle analisi sui materiali sospetti. Deve, inoltre, valutare i rischi connessi alle varie fasi del processo, eseguire il censimento e, infine, redigere una relazione tecnica conclusiva.
Per svolgere le sue mansioni, l’addetto al censimento deve possedere conoscenze e abilità specifiche, chiaramente definite dalla normativa. Questa figura è chiamata a operare con un alto grado di autonomia e responsabilità, riuscendo a gestire e monitorare le attività anche in presenza di situazioni impreviste. Inoltre, deve essere in grado di analizzare e migliorare sia le proprie prestazioni che quelle degli altri.
Per ricoprire questo ruolo, è richiesto il possesso di un titolo di studio pari o superiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado, completato da almeno 16 ore di formazione specifica svolte negli ultimi tre anni. Sono, inoltre, necessarie competenze adeguate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accompagnate da un’esperienza professionale di almeno due anni nel settore, maturata negli ultimi dieci anni.
Responsabile rischio amianto
Il responsabile rischio amianto (RRA) è una figura che viene nominata dal responsabile dell’immobile e/o dal responsabile dell’attività che si svolge all’interno dell’edificio in cui si riscontra la presenza di materiali contenenti amianto (MCA).
Questo tecnico qualificato per il rischio amianto ha il compito di programmare le attività preliminari per elaborare un piano di controllo e manutenzione, analizzando documenti tecnici, effettuando sopralluoghi e gestendo il flusso documentale. Deve pianificare e monitorare le attività di controllo sui materiali contenenti amianto (MCA), registrando gli interventi effettuati e supportando la valutazione del rischio per i lavoratori, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
L’RRA assiste, inoltre, nei rapporti con le autorità di controllo, gestendo le comunicazioni relative ai monitoraggi periodici e offrendo supporto durante le ispezioni. Nella gestione delle bonifiche, aiuta a selezionare operatori qualificati e a definire i requisiti per le attività, collaborando con le imprese per pianificare gli interventi e predisporre i piani di lavoro.
I requisiti relativi all’attività professionale del responsabile del rischio amianto (RRA) sono definiti dalla UNI/PdR 152.2:2023.
Leggi l’approfondimento per scoprire RRA (responsabile rischio amianto): compiti e requisiti.
Formazione dei lavoratori esposti ad amianto
Gli articoli 258 e 259 del D.Lgs. 81/2008 chiariscono aspetti relativi a formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad amianto.
La formazione deve essere adeguata, specifica per i compiti e le mansioni svolte, e aggiornata alle attività effettivamente svolte dal lavoratore. Con le modifiche del D.Lgs. 213/2025, le prescrizioni sono state rese più dirette e obbligatorie:
- la formazione è comprensibile e consente ai lavoratori di acquisire conoscenze e competenze pratiche in materia di prevenzione e sicurezza;
- particolare attenzione è dedicata alla scelta, corretta utilizzazione e limiti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- la formazione deve essere personalizzata in base alla mansione e ai compiti specifici del lavoratore (comma 2-bis);
I lavoratori che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell’amianto ricevono anche formazione sull’uso di attrezzature e macchine atte a ridurre l’emissione e la dispersione di fibre (comma 3-bis).
Sorveglianza sanitaria per l’esposizione all’amianto
Per garantire la protezione della salute dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria rimane obbligatoria:
- tutti i lavoratori che svolgono attività con rischio di esposizione alla polvere di amianto devono essere sottoposti a visita medica prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, in maniera periodica, almeno ogni tre anni o secondo la periodicità stabilita dal medico competente, anche per verificare la possibilità di utilizzare dispositivi respiratori;
- alla cessazione del rapporto di lavoro, la visita medica fornisce indicazioni al lavoratore sulle prescrizioni mediche e sull’eventuale necessità di ulteriori accertamenti.
Gli accertamenti sanitari devono includere almeno l’anamnesi individuale, un esame clinico generale, con particolare attenzione al torace, e test della funzione respiratoria.
Il medico competente, tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta se sia opportuno eseguire ulteriori esami, come la citologia dell’espettorato, la radiografia del torace o la tomodensitometria. In ogni caso, il medico privilegia esami non invasivi e quelli per i quali è comprovata l’efficacia diagnostica.
Piano di lavoro per demolizione o rimozione dell’amianto
L’articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i lavori di demolizione o rimozione dell’amianto, stabilendo l’obbligo per il datore di lavoro di predisporre, prima dell’inizio delle attività, un piano di lavoro dettagliato. Questo documento ha la funzione di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno, definendo in modo puntuale le modalità operative, le misure di prevenzione, l’uso dei dispositivi di protezione e la gestione delle fasi più critiche dell’intervento.
Il piano di lavoro deve contenere informazioni dettagliate su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza durante le operazioni con amianto, e in particolare deve indicare:
- la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima di iniziare le demolizioni, salvo che questa operazione comporti un rischio maggiore per i lavoratori rispetto a lasciare i materiali sul posto;
- la fornitura ai lavoratori di dispositivi di protezione individuale adeguati;
- la verifica, prima della ripresa di qualsiasi altra attività, dell’assenza di rischi di esposizione all’amianto, eventualmente anche tramite misurazioni ambientali nei luoghi confinati al termine dei lavori;
- le misure necessarie per proteggere e decontaminare il personale coinvolto nei lavori;
- le misure per garantire la protezione di terzi e per la corretta raccolta e smaltimento dei materiali contenenti amianto;
- l’applicazione, nel caso di possibile superamento dei valori limite di esposizione, delle misure previste dall’articolo 255, adattandole alle specifiche esigenze del lavoro;
- la descrizione della natura dei lavori, con indicazione della data di inizio e della durata prevista;
- il luogo in cui i lavori saranno effettuati;
- le tecniche operative adottate per la rimozione dell’amianto;
- le caratteristiche delle attrezzature e dei dispositivi utilizzati per garantire protezione e smaltimento sicuro dei materiali.
I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006. Una copia del piano di lavoro viene trasmessa all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’obbligo del preavviso non si applica nei casi di urgenza.
Per elaborare correttamente il piano di lavoro ti consiglio di scaricare subito un software piano di lavoro amianto in grado di generare il piano in linea con le norme sulla sicurezza e le indicazioni ASL/ex-ISPESL.
Documento valutazione rischio amianto pdf
Di seguito ti fornisco un esempio di documento valutazione rischio amianto (DVR amianto) realizzato con un software per la redazione del DVR che ti consente di effettuare tutte le valutazioni dei rischi, con metodologie e studi riconosciuti dalla normativa. Il nuovo DVR amianto non presenta ancora le nuove disposizioni, ma il programma verrà aggiornato a breve.
valutazione rischio amianto pdf
Sanzioni
L’art. 262 del D.Lgs. 81/2008 riporta un sistema sanzionatorio complesso a carico del datore di lavoro. In particolare stabilisce che il datore di lavoro può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.847,69 a 9.112,57 euro se non effettua la valutazione del rischio e non provvede ad aggiornare la stessa ogni qualvolta si verificano modifiche che comportano un cambiamento significativo dell’esposizione dei lavoratori all’amianto.
FAQ sul rischio amianto e obblighi del datore di lavoro
Di seguito sono riportate alcune FAQ sulla valutazione del rischio amianto.
Cos’è l’amianto e perché è pericoloso?
L’amianto, o asbesto, è un insieme di minerali naturali fibrosi con proprietà “incorruttibili” e non combustibili. La sua struttura fibrosa può sfaldarsi in particelle sottili che, se inalate, provocano gravi patologie respiratorie e tumori.
Quali sono le principali patologie da amianto?
Le malattie professionali legate all’amianto includono: asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, gastrointestinale, della laringe, delle ovaie e malattie pleuriche non maligne.
Chi è considerato a rischio di esposizione attiva all’amianto?
Sono a rischio i lavoratori a diretto contatto con materiali contenenti amianto (MCA), come chi opera in bonifica ambientale ed edilizia, in manutenzione di impianti, nelle emergenze, o in scavi e gallerie con presenza di Pietre Verdi.
Quali tipi di esposizione all’amianto riconosce la normativa europea?
La Direttiva (UE) 2023/2668 distingue tra esposizione attiva (contatto diretto con MCA), esposizione passiva (lavoratori vicini a chi manipola MCA) ed esposizione secondaria (inalazione di fibre portate a casa dai lavoratori).
Qual è il valore limite di esposizione all’amianto?
A partire dal 24 gennaio, il valore limite è 0,01 fibre/cm³ su media ponderata di 8 ore. Fino al 20 dicembre 2029 si applicano metodi tradizionali; dal 21 dicembre 2029 entreranno in vigore misurazioni avanzate con microscopia elettronica.
Come si valuta il rischio amianto nei luoghi di lavoro?
Il datore di lavoro deve identificare la presenza di amianto e valutare la concentrazione di fibre nell’aria. La valutazione determina natura e grado di esposizione e stabilisce le misure preventive e protettive necessarie, dando priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre attività.
Quali misure preventive e protettive devono essere adottate?
Le principali misure includono: ridurre il numero di lavoratori esposti, utilizzare DPI adeguati (in particolare per vie respiratorie), progettare processi per limitare la polverosità, garantire ventilazione e aspirazione locale, pulizia e manutenzione regolare dei locali e attrezzature, e gestione corretta dei rifiuti contenenti amianto.
Quali misure igieniche devono essere rispettate?
Le misure igieniche si applicano solo alle attività con rischio concreto da manipolazione attiva di amianto e prevedono: delimitazione e segnalazione delle aree di lavoro, spazi dedicati per pasti e bevande sicuri, uso di indumenti protettivi, docce e pulizia dei DPI.
Cosa prevede la normativa per lavori a rischio elevato di esposizione?
Per attività in cui il superamento del valore limite è prevedibile, l’art. 255 prevede misure rafforzate: DPI adeguati, segnalazione dell’area, contenimento della polvere e consultazione dei lavoratori. Nei lavori in confinamento, l’area deve essere ermetica e dotata di ventilazione con estrazione meccanica.
Chi sono le figure professionali coinvolte nella gestione dell’amianto?
Le figure professionali coinvolte nella gestione dell’amianto sono l’Addetto al Censimento Amianto, che individua, registra e documenta la presenza di amianto e il Responsabile Rischio Amianto (RRA) che pianifica, monitora e coordina le attività di controllo e bonifica, gestendo anche la documentazione e i rapporti con le autorità.
Quali sono gli obblighi di formazione e sorveglianza sanitaria?
I lavoratori devono ricevere formazione adeguata alle mansioni, in particolare sull’uso corretto dei DPI e delle attrezzature. La sorveglianza sanitaria prevede visite mediche iniziali, periodiche (almeno ogni tre anni) e alla cessazione del rapporto di lavoro, con esami clinici, della funzione respiratoria e ulteriori test se necessari.
Come deve essere organizzato il piano di lavoro per la rimozione dell’amianto?
Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve predisporre un piano dettagliato che stabilisca modalità operative, misure di sicurezza, DPI, gestione ambientale e verifiche al termine dei lavori, comprese eventuali misurazioni ambientali prima della ripresa di altre attività.
Cosa prevede il registro di esposizione e la gestione delle cartelle sanitarie?
Il datore di lavoro registra i lavoratori esposti, invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL, e trasmette la cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro. L’INAIL conserva la documentazione per 40 anni dalla fine dell’esposizione.
Quali sanzioni sono previste per inadempienze?
Il datore di lavoro che non effettua o aggiorna la valutazione del rischio amianto può essere punito con arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda.
Qual è la principale causa di esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro?
La principale causa di esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro è la manipolazione o il disturbo di materiali contenenti amianto (MCA) durante attività quali manutenzione, ristrutturazione, demolizione o bonifica di edifici e impianti realizzati prima del divieto di utilizzo (1992). Il rischio aumenta in modo significativo quando i materiali sono deteriorati o quando vengono eseguite lavorazioni che ne compromettono l’integrità (taglio, foratura, rimozione), favorendo il rilascio di fibre aerodisperse, facilmente inalabili dai lavoratori.
Quale decreto legislativo richiedeva già in passato una valutazione specifica del rischio per inquinanti come piombo, amianto e rumore?
Il riferimento normativo è il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, che recepiva diverse direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto e rumore durante l’attività lavorativa. Il D.Lgs. 277/1991 introduceva già l’obbligo di una valutazione specifica del rischio, la sorveglianza sanitaria e misure tecniche e organizzative di prevenzione, anticipando concetti oggi confluiti e sistematizzati nel D.Lgs. 81/2008.
Incentivi per bonifica amianto
Per detrarre le spese di bonifica dall’amianto e relativo smaltimento, è possibile usufruire di vari bonus tra cui:
- bonus ristrutturazione, con spesa detraibile fino a 50% da calcolare su un tetto di spesa pari a 96mila euro e fruibile in 10 rate annuali di pari importo;
- ecobonus, nel caso in cui la rimozione e sostituzione dell’amianto rientri in un intervento complessivo di miglioramento energetico del condominio o dell’unità abitative;
- Bandi ISI dell’INAIL
- Decreti FER 2
Per essere sicuro di usufruire a meglio degli incentivi sfruttabili per qualsiasi intervento, utilizza il software per i bonus edilizi che, costantemente aggiornato alle disposizioni normative, ti guida nella corretta compilazione delle pratiche.
Per maggiori dettagli leggi Bonus amianto, tutti gli incentivi per rimozione e smaltimento
Rischio Amianto: guide, approfondimenti, giurisprudenza, norme regionali
Guide operative
Approfondimenti
Norme regionali
Legge Marche 17/2025 – Incentivi allo smaltimento dell’amianto
È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 71 del 31 luglio 2025 la legge regionale 24 luglio 2025, n. 17 che aggiorna la disciplina regionale sugli incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto consistenti in coperture, o più in generale manufatti.
Sono previste diverse modifiche alla legge regionale 14/2020 finalizzate a rendere più semplici le procedure di accesso ai contributi. La prima riguarda l’espunzione delle spese di “rimozione”.
Possono accedere al contributo previsto da questa legge i soggetti privati qualificati nel formulario di identificazione del rifiuto come produttori o detentori del rifiuto contenente amianto e che abbiano provveduto al suo smaltimento, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia in tutte le fasi della gestione.
Il contributo massimo per ogni intervento passa da 2.000 a 3.000 euro e copre fino al 60% le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento del rifiuto, eseguiti da impresa autorizzata, prodotto nell’ambito di interventi di bonifica effettuati sia da privati che da attività economiche nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Non sono invece ammissibili al beneficio del contributo regionale le spese per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera, per l’acquisto di materiali sostitutivi e per la loro messa in opera, per la rimozione delle coperture e dei manufatti contenenti amianto e per le pratiche tecnico amministrative.
Per l’accesso ai contributi è richiesta la partecipazione ad un bando.
Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)
Piano regionale di tutela dall’amianto (PRTA) della Toscana (2025)
Giurisprudenza recente
Di seguito si propongono una serie di approfondimenti, anche con sentenze di riferimento, sulla bonifica amianto.
Consiglio di Stato 8068/2025 – Sostituzione tetto amianto: manutenzione o ristrutturazione?
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8068/2025) ha chiarito quali interventi rientrano nella manutenzione straordinaria, sottolineando che questa serve a rinnovare o sostituire parti importanti di un edificio senza modificarne il volume o la destinazione d’uso. Un tema attuale è la bonifica delle coperture in amianto, fondamentale per la sicurezza, che può prevedere rimozione, incapsulamento o confinamento, spesso con sostituzione del manto di copertura.
Tuttavia, se la sostituzione del tetto in amianto non avviene immediatamente dopo la rimozione, l’intervento può configurarsi come ristrutturazione edilizia, soggetta a un diverso regime autorizzativo. Nel caso esaminato, un proprietario aveva presentato un progetto comprendente la rimozione di una copertura in amianto effettuata anni prima, la posa di una nuova copertura con lucernari, l’installazione di un cappotto termico e altri lavori strutturali.
Il Comune ha richiesto il permesso di costruire, ritenendo che l’intervento superasse la manutenzione straordinaria e fosse una ristrutturazione. Il Consiglio di Stato ha confermato questa interpretazione, poiché tra rimozione e nuova posa erano passati circa sette anni, mancava un nesso causale diretto che giustificasse la semplice sostituzione. Inoltre, le modifiche sull’involucro e il consolidamento strutturale indicano un intervento complesso e sistemico, quindi qualificabile come ristrutturazione, non manutenzione. Di conseguenza, per questo tipo di lavori è necessario ottenere il permesso edilizio o una SCIA sostitutiva.
Leggi qui per una versione più approfondita della sentenza del CdS
Tar Lazio 8721/2023 – Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico, le condizioni per la tariffa incentivante GSE
Il dm 5 maggio 2011 prevede un incentivo premiale per l’installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture contenenti amianto, stabilendo criteri specifici per l’ottenimento delle tariffe incentivanti. Secondo tali regole, l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della superficie di amianto esistente sulla porzione omogenea della copertura su cui verrà installato l’impianto fotovoltaico.
La sentenza n. 8721/2023 del Tar Lazio si focalizza sulla sostituzione tetto amianto con fotovoltaico e la tariffa incentivante GSE.
Nel caso in esame, una società agricola, al fine di installare un impianto fotovoltaico su uno degli edifici del proprio complesso immobiliare, rimuove il tetto in amianto interessato dalla posa dei pannelli. Il GSE riconosce inizialmente la tariffa incentivante prevista dal dm 5 maggio 2011. Tuttavia, successivamente, avvia un procedimento di verifica richiedendo alla società chiarimenti sulla rimozione dell’amianto.
Nonostante la società fornisca documentazione comprovante la rimozione, il Gestore ridetermina la tariffa, sostenendo che l’intervento non ha comportato la completa rimozione dell’amianto presente sull’intero complesso immobiliare. La società ricorre al Tar, sostenendo che l’impianto fotovoltaico era installato su un edificio distinto e separato dagli altri, quindi rientrante nelle “porzioni omogenee” di copertura. Il Tribunale accoglie il ricorso, stabilendo che l’area occupata dall’impianto costituiva una porzione omogenea, conforme alle prescrizioni normative.
Leggi Sostituzione tetto amianto con fotovoltaico: le condizioni per la tariffa incentivante GSE
Tar Lombardia 572/2017 – Bonifica amianto, spetta al proprietario o al locatario?
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Federica Fabrizio
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