Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza.
A prevederlo è il nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“).
La nuova patente a punti per la sicurezza nei cantieri introduce un sistema rigoroso di controlli e sanzioni che rischia di bloccare i lavori e compromettere la reputazione dell’impresa. Tenere tutto sotto controllo è diventato ancora più complesso e critico. Con usBIM.cantieresicuro hai uno strumento digitale completo per gestire in modo strutturato tutti gli adempimenti di sicurezza: documenti, presenze, imprese, formazione e comunicazioni, riducendo il rischio di infrazioni e garantendo la piena conformità alle nuove disposizioni normative.
Non lasciare che una violazione metta a rischio la tua impresa! Leggi l’articolo, scarica subito la guida sulle nuove disposizioni previste e gli adempimenti che imprese e professionisti dovranno osservare (disponibili anche FAQ in continuo aggiornamento con le risposte alle domande più frequenti).
EBOOK
Patente a crediti: ultime novità
D.L. Sicurezza lavoro 2025 – Novità su sanzioni e decurtazione dei punti
Il D.L. 159/2025 apporta una serie di modifiche al meccanismo della patente a crediti nei cantieri. In primo luogo, è previsto un inasprimento delle sanzioni legate alla patente a punti, con l’importo minimo che passa da 6.000 a 12.000 euro, rendendo più gravose le conseguenze per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Viene poi aggiunto il comma 7-bis all’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce che, per le violazioni indicate al n. 21 dell’Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti si applichi automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS).
Nell’ambito della sospensione cautelare della patente a crediti in caso di infortuni mortali o con esiti invalidanti permanenti, la bozza prevede un flusso informativo obbligatorio tra le Procure della Repubblica e l’Ispettorato nazionale del lavoro: le Procure devono trasmettere tempestivamente all’INL tutte le informazioni necessarie per adottare il provvedimento, basandosi sugli elementi oggettivi e soggettivi contenuti nei verbali dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, garantendo così decisioni cautelari fondate e tempestive.
Inoltre, il decreto interviene anche sul meccanismo di decurtazione dei punti della patente a crediti previsto dall’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/08, apportando alcune variazioni significative:
- incremento dei punti decurtati:
- per la condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (n. 21 dell’Allegato I-bis), i punti decurtati per ciascun lavoratore passano da 1 a 5, aumentando così la gravità della sanzione in caso di violazioni;
- soppressione dei numeri 22 e 23:
- vengono eliminati i riferimenti relativi alle condotte sanzionate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 12/2002;
- di conseguenza, all’interno del numero 24 dell’Allegato I-bis viene eliminato ogni riferimento ai numeri 22 e 23, semplificando e rendendo più chiaro il sistema di decurtazione dei punti.
Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche sono effettuate in relazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/08.
Accordo parti sociali 19/09/2025 – Come ottenere crediti aggiuntivi con le attività di consulenza e monitoraggio
Il 19 settembre 2025 le Parti Sociali del settore edile hanno siglato un importante accordo che introduce un nuovo strumento a supporto della patente a crediti prevista dal D.M. 132/2024.
L’intesa prevede che il Formedil nazionale elabori, entro il 30 settembre 2025, le indicazioni operative necessarie per il rilascio dell’attestazione da parte degli Organismi Paritetici territoriali dell’avvenuta attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo svolta nei sei mesi precedenti.
In attesa di ulteriori dettagli da parte di Formedil, ecco cosa prevede l’accordo.
Come funziona l’attestazione
L’attestazione, rilasciata su richiesta delle imprese, richiede:
- almeno una visita tecnica in cantiere senza riscontrare anomalie, oppure
- la verifica della corretta risoluzione di eventuali criticità rilevate.
Il documento avrà validità di sei mesi e sarà rilasciato entro sette giorni dalla richiesta.
Il possesso dell’attestazione dell’avvenuta attività di consulenza e monitoraggio con esito positivo permetterà alle imprese di acquisire 2 crediti aggiuntivi nella patente a crediti e rappresenterà un requisito formale (n. 21) previsto dal decreto ministeriale.
Periodo di osservazione e rinnovi
Ogni impresa potrà ottenere un’attestazione per ciascun periodo di osservazione, anche in presenza di più cantieri. Il rinnovo sarà possibile solo previa nuova visita tecnica, e potrà essere richiesto già nei 30 giorni antecedenti la scadenza.
Se l’impresa ha un solo cantiere aperto, il rinnovo o la nuova attestazione potranno riferirsi allo stesso cantiere oggetto della precedente verifica. Se invece l’impresa gestisce più cantieri, la nuova attestazione sul medesimo cantiere sarà ammessa solo in presenza di una nuova fase lavorativa.
Mancato rinnovo e decurtazione crediti
In caso di mancato rinnovo alla scadenza, il sistema INL procederà automaticamente alla decurtazione del credito. La posizione potrà essere regolarizzata soltanto con la presentazione di una nuova attestazione valida.
Manuale Operativo per la gestione della piattaforma
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il 28 luglio 2025 il Manuale Operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PaC). Il documento illustra le procedure e le funzionalità disponibili per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.
Vengono descritte nel dettaglio le diverse applicazioni interconnesse che compongono il sistema applicativo PaC, progettate per gestire in modo integrato le procedure relative alla Patente a Crediti:
- Attestazione Legale Rappresentante / Titolare: consente la verifica della qualifica di Legale Rappresentante o Titolare tramite controllo dei dati ufficiali.
- Gestione Deleghe: permette ai soggetti che si sono dichiarati (attestati) di autorizzare altre persone o aziende (terzi) a operare sui sistemi INL per loro conto.
- Istanza Patente a Crediti e Requisiti Ulteriori: permette la richiesta della Patente e l’inserimento dei requisiti aggiuntivi.
- Visualizzazione Patente a Crediti: consente ai soggetti previsti dal D.M. 132/2024 di visualizzare la Patente a Crediti con accesso selettivo ai dati rispetto a quanto previsto dal D.D. 43/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Visualizzazione Patente a Crediti – Accesso per titolari della patente e delegati: consente di consultare tutti i dati della Patente a Crediti ai titolari della PaC e loro delegati.
Particolarmente utili per fugare ogni dubbio e risolvere eventuali problemi di utilizzo sono le FAQ operative proposte in coda al manuale, molte delle quali dedicate ai meccanismi di delega.
Una di queste riguarda il rilascio di ricevute da esibire per la partecipazione ad un bando che richiede tra i requisiti la presentazione di documentazione attestante il possesso della PaC.
Si chiarisce che il sistema della Patente a Crediti non rilascia ricevute dirette per ragioni di sicurezza informatica e certezza giuridica del dato. Tuttavia, i committenti, le stazioni appaltanti o altri enti interessati hanno la possibilità di verificare autonomamente il tuo stato e la validità della PaC accedendo al portale INL. Questo significa che puoi presentare un’autocertificazione attestante il possesso della PaC, e l’ente preposto potrà poi effettuare le verifiche necessarie in modo indipendente, garantendo la trasparenza e la conformità ai requisiti del bando.
Nota INL 288/2025 – Riconoscimento dei crediti aggiuntivi
Con la nota n. 288 del 15 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi con riferimento alle specifiche fattispecie previste dalla norma.
Decreto Direttoriale 43/2025 – Nuove funzionalità della piattaforma Patente a Crediti (PaC)
Dopo l’approvazione del Decreto Direttoriale 43/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro avvisa che a partire dalle ore 10.00 del 10 luglio 2025 sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti accedendo al Portale dei Servizi INL.
Con la piena operatività della piattaforma digitale l’INL rende disponibili per ciascuna patente le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Le informazioni saranno accessibili per le verifiche previste dalla legge ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi.
L’accesso al portale avviene tramite SPID, CIE ovvero con strumenti di autenticazione equivalenti.
Decreto Direttoriale n. 43/2025 – Regole di accesso alla piattaforma
L’ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul portale ufficiale il Decreto Direttoriale n. 43/2025, con lo scopo di definire le nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti, lo strumento previsto dal D.M. 132/2024 per qualificare imprese e lavoratori autonomi nei cantieri, in base al rispetto delle norme su salute e sicurezza.
Esso attua le disposizioni del D.M. 132/2024, regolando in dettaglio la modalità con cui i soggetti interessati possono accedere e visualizzare le informazioni relative alla Patente a Crediti.
Tra i punti salienti affrontati del provvedimento:
- chi può accedere ai dati: titolari della patente, pubbliche amministrazioni, RLS/RLST, organismi paritetici, coordinatori per la sicurezza, committenti e responsabili dei lavori;
- quali informazioni sono accessibili: dati anagrafici, numero e stato della patente, punteggio iniziale e aggiornato, eventuali sospensioni o decurtazioni di crediti;
- come procedere alla richiesta di crediti aggiuntivi;
- come si accede: tramite SPID, CIE o altri sistemi di autenticazione sicura, con autodichiarazione del ruolo per alcune categorie;
- garanzie privacy: conformità al GDPR e tracciabilità delle operazioni effettuate sulla piattaforma.
Nota 964/2025 – Falso lavoro autonomo e patente a crediti
Con la nota prot. n. 964 del 4 giugno 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in merito all’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 nell’ipotesi di disconoscimento – in fase ispettiva – della natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria, accertando invece una vera e propria subordinazione.
Nell’ipotesi prospettata, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudo- autonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria.
In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, l’INL ritiene che sia necessario:
- procedere nei confronti di quest’ultima con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- qualora si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione, nei confronti della medesima, dell’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 27, comma 11, cit..
Non si ritiene, invece, che tale sanzione possa essere irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo” poiché non è possibile contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.
Per le medesime ragioni, con riferimento all’obbligo del committente/responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis), del D. Lgs. 81/2008, si ritiene di non poter contestare al committente dei lavori l’omessa verifica nei confronti di un soggetto che, all’esito degli accertamenti, sia stato inquadrato come lavoratore dipendente della ditta affidataria e, in quanto tale, non tenuto all’obbligo di dotarsi della patente.
Chi deve avere la Patente a Crediti Cantieri
La norma di riferimento per la patente a punti è l’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza, riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.
A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Esonero della patente per fornitori, progettisti e imprese con classifica SOA III
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.
Obbligo della patente a crediti per gli archeologi, ma basta la Partita IVA
Secondo quanto chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (FAQ n.11), l’archeologo che opera fisicamente nei cantieri temporanei o mobili è obbligato a dotarsi di patente a crediti.
La sostanza della FAQ, quindi, non cambia e il professionista è obbligato a rispettare l’art. 27 comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
Si precisa, tuttavia, che ai fini della richiesta della patente:
- gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio
- la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione.
Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali.
In sostituzione di tale iscrizione, sono sufficienti la partita IVA e l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, requisiti necessari per svolgere la professione di archeologo come libero professionista.
La rettifica consente agli archeologi di accedere legalmente ai cantieri e adempiere agli obblighi di sicurezza sul lavoro senza doversi iscrivere alla CCIAA, facilitando l’ottenimento della patente a crediti in conformità con la normativa sulla sicurezza.
Da quando è in vigore la Patente a Crediti Cantieri
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti è attivo dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 è stata data la possibilità di presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre 2024 non è possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Va tuttavia precisato che, se un’impresa non è attiva in cantiere durante questo periodo, non sarà obbligata a possedere la patente; sarà comunque necessario aver presentato la richiesta prima dell’inizio dei lavori.
Facendo riferimento all’esempio riportato all’interno di una FAQ dell’INL, se i lavori cominciano il 15 novembre, la richiesta dovrà essere inoltrata entro il 14 novembre tramite il portale INL.
Patente a Crediti: decreti attuativi, circolari e note INL
Nota 609/2025 – Decurtazione punti per lavoro “nero”
La nota INL n. 609/2025 del 22 gennaio 2026 chiarisce l’applicazione della patente a crediti nei cantieri, con un focus specifico sul contrasto al lavoro in nero, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 159/2025.
Dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni dei crediti operano immediatamente alla notifica del verbale unico di accertamento, senza attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, e il meccanismo calmieratore non trova più applicazione per i casi di lavoro irregolare. Ogni lavoratore in nero comporta la decurtazione di 5 crediti, con un punto aggiuntivo per eventuali aggravanti come l’impiego di minori, lavoratori clandestini o percettori di sussidi, senza limiti massimi, aumentando il rischio di scendere sotto i 15 crediti necessari per operare nei cantieri.
La gestione delle decurtazioni è affidata ai referenti PAC tramite portale, sotto la supervisione del dirigente, con possibilità di ripristino dei crediti solo se il verbale o l’ordinanza vengono annullati.
Decreto attuativo 132/2024
Con il D.M. 18 settembre 2024 , n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) sono disciplinati le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 contiene le disposizioni relative:
- alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
- ai contenuti informativi della patente;
- ai presupposti e al procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente;
- all’attribuzione dei crediti;
- ai criteri di attribuzione di crediti ulteriori;
- alla sospensione dell’incremento dei crediti;
- alle modalità di recupero dei crediti decurtati.
Circolare esplicativa 4/2024
Con la circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni e chiarimenti prevedendo in fase di prima applicazione dell’obbligo la possibilità di presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
Nota 9326/2024 – Regime sanzionatorio
In seguito alla circolare 4/2024, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 9326 del 9 dicembre 2024, fornisce indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 1° ottobre 2024.
La nota, dopo aver riepilogato l’obbligo di possesso della patente e le relative eccezioni, entra nel dettaglio delle sanzioni previste.
Nota 964/2025 – Patente a crediti e disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana
Con la nota prot. n. 964 del 4 giugno 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative in merito all’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 nell’ipotesi di disconoscimento – in fase ispettiva – della natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un’impresa affidataria, accertando invece una vera e propria subordinazione.
D.D. 43/2025 – Regole di accesso alla Piattaforma Patente a Crediti (Pac)
Con Decreto Direttoriale n. 43/2025 l’ispettorato Nazionale del Lavoro ha definito le modalità con cui i soggetti interessati possono accedere e visualizzare le informazioni nella piattaforma atente a Crediti (PaC).
Tra i punti salienti affrontati del provvedimento:
- chi può accedere ai dati: titolari della patente, pubbliche amministrazioni, RLS/RLST, organismi paritetici, coordinatori per la sicurezza, committenti e responsabili dei lavori;
- quali informazioni sono accessibili: dati anagrafici, numero e stato della patente, punteggio iniziale e aggiornato, eventuali sospensioni o decurtazioni di crediti;
- come procedere alla richiesta di crediti aggiuntivi;
- come si accede: tramite SPID, CIE o altri sistemi di autenticazione sicura, con autodichiarazione del ruolo per alcune categorie;
- garanzie privacy: conformità al GDPR e tracciabilità delle operazioni effettuate sulla piattaforma.
Nota 288/2025 – Riconoscimento dei crediti aggiuntivi
Con la nota n. 288 del 15 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi con riferimento alle specifiche fattispecie previste dalla norma.
Guida INL all’utilizzo della Piattaforma
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il 28 luglio 2025 il Manuale Operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PaC). Il documento illustra le procedure e le funzionalità disponibili per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.
Come richiedere la Patente a Crediti Cantieri
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo alla piattaforma Patente a Crediti (Pac) dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Al portale si accede dal “Portale dei Servizi” disponibile nel sito dell’Ispettorato del Lavoro (servizi.ispettorato.gov.it/).
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della Legge 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
La procedura si svolge completamente on-line, compilando e/o selezionando i requisiti per il rilascio della patente a crediti, e autodichiarandone la veridicità; non è previsto l’upload di alcuna documentazione.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Decorsi 12 mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Come funziona la Piattaforma Patente a crediti (PaC)
Il Decreto Direttoriale 43/2025 disciplina l’accesso e la consultazione alla piattaforma digitale Patente a Crediti messa a punto dall’INL.
La piattaforma – pienamente operativa dal 10 luglio 2025 – consente l’inoltro della richiesta della patente, rende disponibili per ciascuna patente le informazioni necessarie alle verifiche previste dalla legge e permette il riconoscimento dei crediti aggiuntivi.
L’accesso alla Piattaforma PaC avviene tramite il Portale dei Servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, raggiungibile all’indirizzo https://servizi.ispettorato.gov.it/.
Per l’accesso sono supportate le seguenti modalità di identificazione digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): sia SPID individuale che SPID Professionale (quest’ultimo può essere usato solo per le attività connesse al possesso di una delega).
- CIE (Carta d’Identità Elettronica).
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
- eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services): il sistema di identificazione elettronica valido in Europa.
L’INL ha messo a disposizione anche dei video tutorial: attestazione legale, deleghe, patente e requisiti, visualizzazione della patente a crediti.
Il sistema applicativo PaC è composto da diverse applicazioni interconnesse, progettate per gestire in modo integrato le procedure relative alla Patente a Crediti:
- Attestazione Legale Rappresentante / Titolare: consente la verifica della qualifica di Legale Rappresentante o Titolare tramite controllo dei dati ufficiali.
- Gestione Deleghe: permette ai soggetti che si sono dichiarati (attestati) di autorizzare altre persone o aziende (terzi) a operare sui sistemi INL per loro conto.
- Istanza Patente a Crediti e Requisiti Ulteriori: permette la richiesta della Patente e l’inserimento dei requisiti aggiuntivi.
- Visualizzazione Patente a Crediti: consente ai soggetti previsti dal D.M. 132/2024 di visualizzare la Patente a Crediti con accesso selettivo ai dati rispetto a quanto previsto dal D.D. 43/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Visualizzazione Patente a Crediti – Accesso per titolari della patente e delegati: consente di consultare tutti i dati della Patente a Crediti ai titolari della Pac e loro delegati.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il 28 luglio 2025 il Manuale Operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PaC). Il documento illustra le procedure e le funzionalità disponibili per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.
Quali requisiti sono richiesti per la Patente a Crediti Cantieri
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti può essere attestato in alcuni casi mediante autocertificazione e in altri mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Modalità di attestazione dei requisiti
| Autocertificazione | Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà | Soggetti interessati | |
| Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura | ✔ | imprese e lavoratori autonomi | |
| Adempimento degli obblighi formativi | ✔ | imprese (lavoratori autonomi solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia prevista una specifica formazione) | |
| Possesso del DURC valido | ✔ | imprese e lavoratori autonomi | |
| Possesso di DVR valido | ✔ | solo imprese | |
| Possesso della certificazione di regolarità fiscale, se prevista | ✔ | imprese e lavoratori autonomi | |
| Designazione del responsabile del servizio | ✔ | solo imprese |
Quali informazioni riporta la Patente a Crediti Cantieri
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
- eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL.
Accesso alle informazioni della Patente
Alle informazioni possono accedere i soggetti titolari di un interesse qualificato, ivi inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, RLS e RLST, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.
Quando viene revocata o sospesa la Patente a Crediti Cantieri
Revoca della patente
La patente è revocata in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti.
Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo, ad esempio l’assenza del DURC, non compromette l’utilizzabilità della patente, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dalla normativa.
I controlli sui requisiti possono essere eseguiti a campione, d’ufficio o durante ispezioni da parte dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza.
La revoca spetta alla Direzione interregionale o alla Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro, soprattutto se coinvolge imprese straniere o con sedi in diverse giurisdizioni. Le decisioni devono essere comunicate agli uffici competenti.
L’adozione del provvedimento di revoca deve sempre essere preceduta da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da un’analisi della gravità dei fatti.
Pur a fronte di una dichiarazione sostituiva ritenuta non veritiera, l’INL valuterà:
- la gravità dell’omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale);
- la circostanza secondo cui l’eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l’impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. n. 758/1994.
Dopo dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare domanda per ottenere una nuova patente.
Sospensione della patente
L’adozione del provvedimento di sospensione:
- è obbligatoria se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente almeno a titolo di colpa grave, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata;
- può essere adottata nel caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se la sospensione se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.
Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
L’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all’infortunio da cui deriva la morte finalizzato all’adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.
Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
Come funziona la Patente: crediti base e crediti aggiuntivi
Crediti base
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
-
- crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
- fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
L’upgrade dei crediti aggiuntivi è attivo dal 1° gennaio 2025, a condizione di non avere nel frattempo subito decurtazioni.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Assegnazione di crediti aggiuntivi (art. 5)
Alla patente sono assegnati crediti aggiuntivi, nella misura massima complessiva di 30, per storicità dell’azienda in base all’iscrizione alla camera di commercio, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.
Attenzione: come già detto, è possibile indicare sulla piattaforma online i requisiti aggiuntivi a partire dal 1° gennaio 2025.
Possono essere attribuiti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:
- possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;
- investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa;
- adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate;
- almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;
Inoltre, possono essere attribuiti fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:
- dimensione dell’organico aziendale;
- possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
- possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
- applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
- formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
- possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.
Tabella di assegnazione dei crediti aggiuntivi
|
REQUISITO |
INCREMENTO CREDITI | |
|
ARTICOLO 5, COMMA 2 |
||
| 1 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
3 |
| 2 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
5 |
| 3 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
8 |
| 4 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicità dell’azienda. |
10 |
|
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) |
||
| 5 | Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. |
5 |
|
6 |
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile». |
4 |
|
7 |
Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. |
i.) 6
ii.) 8 |
| 8 | Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza. |
3 |
|
9 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. | 1 |
|
10 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. | 3 |
|
11 |
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 |
|
12 |
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 3 |
| 13 | Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente |
2 |
|
ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) |
||
|
14 |
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con con- tratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 1 |
|
15 |
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 2 |
|
16 |
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. | 4 |
| 17 | Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 |
2 |
| 18 | Possesso della certificazione SOA di classifica I. |
1 |
| 19 | Possesso della certificazione SOA di classifica II. |
2 |
| 20 | Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
2 |
| 21 | Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. |
2 |
| 22 | Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. |
2 |
| 23 | Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. |
2 |
| 24 | Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 2 |
| 25 | Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. |
2 |
Incremento automatico dei crediti (art. 6)
In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.
Se sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis del TUSL, il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del TUSL.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del TUSL.
Nota INL per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi
Con la nota n. 288 del 15 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi con riferimento alle specifiche fattispecie previste dalla norma.
In quali casi è prevista la decurtazioni dei crediti
Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse.
Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente
| FATTISPECIE |
DECURTAZIONE DI CREDITI |
|
|
1 |
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi |
5 |
|
2 |
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione |
3 |
|
3 |
Omessi formazione e addestramento |
2 |
|
4 |
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile |
3 |
|
5 |
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza |
3 |
|
6 |
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto |
2 |
|
7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto |
3 |
|
8 |
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno |
2 |
|
9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
2 |
|
10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi |
2 |
|
11 |
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) |
2 |
|
12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo |
2 |
|
13 |
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto |
1 |
|
14 |
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 |
3 |
|
15 |
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche |
3 |
|
16 |
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 |
3 |
|
17 |
Omessa valutazione del rischio di annegamento |
2 |
|
18 |
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie |
2 |
|
19 |
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi |
3 |
|
20 |
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 |
1 |
|
21 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
1 |
|
22 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
2 |
|
23 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
3 |
|
24 |
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 |
1 |
|
25 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: |
5 |
|
26 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro |
8 |
|
27 |
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro |
15 |
|
28 |
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto |
20 |
|
29 |
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto |
10 |
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Come si recuperano i crediti decurtati
In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.
La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.
Sanzioni per Patente a Crediti: cosa succede se si opera nei cantieri senza?
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:
- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Nota 9326/2024- Regime sanzionatorio
In seguito alla circolare 4/2024, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 9326 del 9 dicembre 2024, fornisce indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla patente a crediti prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, in vigore dal 1° ottobre 2024.
La nota, dopo aver riepilogato l’obbligo di possesso della patente e le relative eccezioni, entra nel dettaglio delle sanzioni previste.
Regime sanzionatorio: multe e sospensioni
Il comma 11 dell’art. 27 introduce un regime sanzionatorio specifico, applicabile sia a chi opera nei cantieri senza patente o documento equivalente, sia a chi possiede una patente con meno di 15 crediti.
Sanzioni amministrative
La normativa stabilisce una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. Tale sanzione non è soggetta alla procedura di diffida prevista dall’articolo 301-bis del D.Lgs. 81/2008.
La nota INL chiarisce che il valore dei lavori, da considerare al netto dell’IVA, viene calcolato facendo riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Solitamente, il contratto include un capitolato con il costo specifico dei lavori affidati. Anche i preventivi accettati dal committente possono essere utilizzati per determinare l’importo.
Durante la fase di accertamento, l’autorità può richiedere la presentazione del contratto, capitolato o preventivo firmato per accettazione, sia all’impresa o al lavoratore autonomo che al committente, come previsto dall’articolo 4 della Legge 628/1961. Nel caso in cui il valore dei lavori non sia formalizzato o indicato nel contratto, la sanzione sarà calcolata sulla base della soglia minima di 6.000 euro.
Una volta stabilito il valore di riferimento (10% del valore netto dei lavori o la soglia minima di 6.000 euro), la multa viene quantificata in concreto applicando l’articolo 16 della Legge 689/1981. L’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente emette l’ordinanza-ingiunzione e, in mancanza di una previsione normativa diversa, tutti gli organi di vigilanza indicati nell’articolo 13 del D.Lgs. 81/2008 possono accertare l’illecito e imporre la sanzione.
Gli importi sanzionatori irrogati sono destinati al bilancio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per finanziare i sistemi informatici necessari alla gestione e all’aggiornamento della patente a crediti. Pertanto, i trasgressori devono versare le somme utilizzando il codice IBAN dell’Ispettorato riportato nella nota, affinché anche gli altri organi di vigilanza possano utilizzarlo in sede di verbalizzazione.
Per il personale ispettivo dell’Ispettorato, questa indicazione non sarà più necessaria grazie all’integrazione dei sistemi PagoPA nei verbali unici. Tuttavia, rimane importante fornire agli ipotetici trasgressori tutte le informazioni necessarie per una corretta compilazione della causale di versamento, al fine di garantire il buon esito del pagamento e la conclusione della procedura sanzionatoria.
Inoltre, è stato recentemente aggiornato il sistema informativo Vico per includere due nuove categorie di illeciti legate al sistema della patente a crediti, così da consentire una gestione più precisa delle violazioni riscontrate nei cantieri. I nuovi codici introdotti sono:
- 8108/27/1: utilizzato per segnalare i casi in cui un’impresa o un lavoratore autonomo opera senza essere in possesso della patente a crediti obbligatoria;
- 8108/27/2: impiegato quando un’impresa o un lavoratore autonomo possiede la patente a crediti, ma con un punteggio inferiore a 15 crediti, non sufficiente per continuare le attività nei cantieri.
Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere
Secondo il comma 11 dell’art.27 del D.lgs. 81/2008, le imprese e i lavoratori autonomi in violazione non potranno partecipare a lavori pubblici regolati dal D.Lgs. 36/2023 per un periodo di sei mesi.
Come già indicato nella circolare 4/2024, per avviare il procedimento interdittivo, il personale ispettivo è tenuto a notificare l’irregolarità all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prenderà i provvedimenti necessari.
In caso di accertamento di violazioni ai commi 10 e 11, il personale ispettivo è obbligato a intervenire per:
- allontanare dal cantiere l’impresa o il lavoratore autonomo che non possiede la patente a crediti, un documento equivalente, o una patente con almeno 15 crediti;
- notificare il divieto di operare in qualsiasi altro cantiere temporaneo o mobile regolato dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
L’allontanamento è effettuato con le conseguenze previste dall’articolo 650 del codice penale, che punisce chi non rispetta gli ordini dell’autorità, a tutela della sicurezza e della regolarità dei lavori.
Sanzioni per il committente e il responsabile dei lavori
L’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024, stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA.
Per quanto riguarda l’adempimento di questo obbligo, si distinguono diverse situazioni:
- se il committente o il responsabile dei lavori non ha verificato la presenza del titolo abilitativo e ha affidato i lavori a un soggetto privo di patente o attestazione SOA, sarà soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 711,92 a 2.562,91 euro, (art. 157 D.lgs. 81/2008) con possibilità di diffida ai sensi dell’articolo 301-bis del D.Lgs. 81/2008. È stato introdotto nel sistema informatico Vico il codice 8108/90/32 per questa violazione;
- se i lavori sono affidati a un soggetto che possiede una patente a crediti, ma con un punteggio inferiore a 15, si applicherà la stessa sanzione prevista per la mancata verifica del titolo abilitativo;
- se il titolo abilitativo del soggetto viene sospeso, revocato o se i crediti scendono sotto i 15 dopo l’affidamento dei lavori, la sanzione non si applicherà al committente o al responsabile dei lavori. Tuttavia, l’impresa esecutrice o il lavoratore autonomo sarà soggetto a una sanzione ai sensi dell’articolo 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede una multa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. In tali fattispecie appare fondamentale l’individuazione del momento dell’affidamento dei lavori sulla quale occorre svolgere ogni opportuno approfondimento senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.
Poiché l’obbligo di possesso della patente è entrato in vigore il 1° ottobre 2024, la sanzione prevista dall’articolo 157 del D.Lgs. 81/2008 si applica esclusivamente ai lavori affidati dopo tale data.
Inoltre, l’articolo 90, comma 9, lettera b-bis) stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) nei confronti di tutte le imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto. La sanzione si applica indipendentemente dal numero di imprese o lavoratori autonomi nel cantiere ai quali non sia stata effettuata la verifica.
Sospensione e revoca della patente
In merito ai provvedimenti di sospensione o revoca della patente, nonché alla possibilità di archiviazione a seguito dell’istruttoria, si segnala che è in fase di rilascio un modulo informatizzato specifico. Inoltre, si precisa che potrebbero essere fornite ulteriori istruzioni operative qualora emergano problematiche pratiche durante i primi mesi di applicazione della normativa.
Sanzioni per patente a crediti: il focus di Confindustria
Confindustria ha pubblicato un approfondimento sul regime sanzionatorio della patente a crediti descritto dalla Circolare INL n. 9326/2024.
L’analisi – rimandiamo alla lettura del documento integrale qui allegato per ulteriori approfondimenti – si sofferma sul alcuni punti della circolare fornendo chiarimenti di particolare importanza per le imprese di costruzione e gli operatori dell’edilizia in generale.
Di seguito alcuni chiarimenti dei temi affrontati.
Come funziona la decurtazione del punteggio?
In merito alla decurtazione del punteggio Confindustria fa notare che essa può avvenire solo nel corso di un’attività già avviata e può essere conseguenza esclusivamente di provvedimenti definitivi, come sentenze passate in giudicato, ordinanze-ingiunzione divenute definitive.
Pertanto, ai fini della decurtazione del punteggio, resta escluso ogni altro provvedimento, quale la prescrizione obbligatoria, che non rientra nella tassativa previsione dell’art. 27, comma 7, D.Lgs. 81/2008).
Quando si può lavorare senza patente valida?
Il documento di Confindustria si sofferma anche sulle “due ipotesi di svolgimento temporaneo di attività senza patente valida”.
La norma prevede che è consentito operare in cantiere in assenza di patente in due sole ipotesi:
- nel periodo di attesa del provvedimento di rilascio della patente;
- in caso di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Gestione di lavori già avviati in caso di decurtazione di crediti sotto la soglia minima
Se un’impresa subisce una decurtazione e riduce il proprio punteggio al di sotto dei crediti minimi previsti:
- può finire i lavori in corso solo se ha completato almeno il 30% dell’opera;
- deve interrompere le attività in altri cantieri dove non ha raggiunto questo 30%.
Secondo Confindustria, la circolare rende esplicito il fatto che la decurtazione oltre il punteggio minimo deve avvenire nel corso di una attività già iniziata, così sottolineando la distinzione rispetto alla diversa ipotesi dell’impresa che avvii una attività essendo priva di una patente valida già al momento dell’inizio dell’attività.
Fa notare Confindustria che la distinzione operata dall’INL è giustificata dal fatto che, all’avvio dell’attività, l’azienda è già priva del requisito minimo. E se la distinzione appare coerente, l’applicazione concreta appare di notevole difficoltà, in quanto l’individuazione del momento di ‘avvio’ dell’attività in cantiere non è ben identificato e non viene fornito alcun parametro concreto ed univoco. E l’effetto della decurtazione si estende a tutti i cantieri nei quali opera l’azienda: per ciascuno di essi, occorre verificare se, al momento della decurtazione, l’attività era già in corso.
In presenza di una patente priva del punteggio minimo di 15 crediti, Confindustria afferma che, per ciascuna attività svolta nei diversi cantieri occorrerà verificare se, al momento della decurtazione, i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Diviene, dunque, essenziale la individuazione precisa del momento in cui opera la decurtazione in quanto segna lo spartiacque per la definizione dell’avvenuta esecuzione della percentuale dell’opera che ne consente il completamento.
Tale momento rileva anche al fine di comprendere cosa accada nell’ipotesi in un cui, a fronte della temporanea perdita del punteggio minimo e del riacquisto (a norma dell’art. 7 del D.M. 132/2024), l’avvenuto svolgimento di attività in questo lasso di tempo possa essere oggetto di successiva contestazione da parte del personale ispettivo (aspetto non affrontato dalla circolare).
La circolare dell’INL precisa che occorrerà verificare il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.
Ogni impresa ha un suo contratto di appalto o subappalto, restando irrilevante la sommatoria dei contratti che definisce il valore dei lavori affidati a diverse imprese. L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.
Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante.
Sanzioni amministrative e interdizioni
Lo svolgimento di attività senza un documento valido comporta sanzioni amministrative e l’interdizione dalla prosecuzione dell’attività, salvo che non sussistano condizioni che legittimano il completamento dell’opera.
La sanzione amministrativa corrisponde a una multa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
L’INL sottolinea che il calcolo della sanzione amministrativa deve essere basato sul valore del singolo contratto di appalto o subappalto, o in assenza di tale valore, sul minimo di 6.000 euro. Inoltre, la sanzione può essere ridotta, a condizione che venga pagata entro 60 giorni dalla contestazione, con un importo pari a un terzo della sanzione o, se più favorevole, il doppio del minimo. Gli organi di vigilanza, come ASL e INL, sono competenti ad accertare l’illecito e a irrogare la sanzione, mentre l’ordinanza-ingiunzione, se non avviene il pagamento o non vengono presentate osservazioni, è adottata dall’ispettorato del lavoro competente.
In caso di reiterazione della violazione in altri cantieri, non può essere irrogata una nuova sanzione per lo stesso motivo, in quanto si violerebbe il principio di “ne bis in idem”.
I commi 10 e 11 dell’art. 27 del D.Lgs. 81/08 stabiliscono l’allontanamento dal cantiere in caso di perdita del punteggio minimo e l’esclusione dai lavori pubblici in caso di mancanza di patente, con l’impresa che non può proseguire l’attività nei cantieri in cui non ha titolo valido, ma può completare i lavori nei cantieri dove sia stato eseguito almeno il 30% del valore del contratto, sempre che sussistano le condizioni previste dalla legge.
Modalità di verifica e sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori
Il committente e il responsabile dei lavori, ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b-bis del D.Lgs. 81/2008, sono tenuti a verificare il possesso di un documento in corso di validità da parte dell’impresa esecutrice.
La circolare in oggetto chiarisce due aspetti rilevanti: il momento in cui deve essere effettuata la verifica e l’ipotesi in cui il titolo venga meno durante l’esecuzione dei lavori.
Per quanto concerne il primo aspetto, la verifica deve essere effettuata al momento dell’affidamento dei lavori, indipendentemente dalla data del contratto sottoscritto dalle parti, generalmente coincidente con l’atto di appalto o prestazione d’opera. Inoltre, la circolare specifica che eventuali modifiche successive alla patente a crediti (come revoca, sospensione o riduzione del punteggio sotto il minimo di 15 crediti) non influenzano l’adempimento dell’obbligo di verifica, che è limitato al momento iniziale dell’affidamento. Pertanto, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 157, comma 1, lett. c del D.Lgs. 81/2008 si configura solo in caso di mancato controllo iniziale del possesso di un documento valido (patente con punteggio sufficiente, documento equivalente per imprese straniere, o SOA di II classificazione).
Il committente o il responsabile dei lavori è obbligato a trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio delle attività soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, una dichiarazione che attesti l’avvenuta verifica della documentazione prevista (art. 90, comma 9, lett. c, D.Lgs. 81/2008). Tale obbligo, sanzionato in via amministrativa (art. 157, comma 1, lett. c, D.Lgs. 81/2008), evidenzia la necessità di un’adeguata documentazione a supporto dell’atto di verifica.
Infine, si specifica che la sanzione per mancato controllo riguarda genericamente l’omissione dell’obbligo e non comporta una contestazione per ciascuna impresa non controllata: è sufficiente, ai fini della sanzione, che non sia stata verificata anche una sola impresa esecutrice.
Tuttavia, la circolare non offre indicazioni sulle modalità operative di tale controllo, demandando l’accesso alle informazioni al portale dedicato, la cui funzionalità per il monitoraggio del punteggio è ancora in fase di sviluppo. Di conseguenza, al momento, la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti minimi di 15 crediti risulta limitata dall’inaccessibilità delle informazioni aggiornate sul portale.
Chiarimenti sul concetto di “impresa esecutrice”
Confindustria affronta il mancato chiarimento del concetto di “impresa esecutrice” ai fini della verifica del possesso del documento al momento dell’affidamento.
È infatti necessario distinguere tra impresa affidataria e impresa esecutrice (art. 89, comma 1, lett. i e i-bis del D.Lgs. 81/2008):
- l’impresa affidataria è quella titolare del contratto di appalto con il committente e che, nell’esecuzione dell’opera, può avvalersi di subappaltatori o lavoratori autonomi;
- l’impresa esecutrice, invece, è quella che realizza l’opera o una parte di essa impiegando proprie risorse umane e materiali. Se l’impresa è contemporaneamente affidataria ed esecutrice, non sorgono dubbi sull’obbligo di verifica. Tuttavia, qualora l’impresa affidataria non sia esecutrice, tale obbligo non sussiste, poiché la norma lo indirizza esclusivamente verso la ditta esecutrice.
La circolare dell’INL crea però un’ambiguità nel riferimento all’affidamento, che risulterebbe errato se riferito all’impresa affidataria. È più corretto ritenere che l’affidamento menzionato si riferisca al contratto di appalto o subappalto stipulato con la ditta esecutrice, cui compete l’esecuzione dei lavori. Questo approccio trova conferma indiretta nel D.M. 132/2024, che, nel definire i soggetti ammessi all’accesso al portale, menziona coloro che affidano lavori ad imprese o lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, escludendo quindi le imprese affidatarie che non eseguono materialmente l’opera.
La circolare ribadisce che il possesso della patente è richiesto alle sole imprese che operano fisicamente in cantiere. L’obbligo di controllo della patente si applica solo alle imprese esecutrici, cioè quelle che lavorano effettivamente in cantiere. Laddove l’impresa sia contemporaneamente affidataria ed esecutrice, non vi si pongono questioni in merito all’obbligo di verifica.
Sospensione e revoca della patente
L’ultima questione affrontata da Confindustria è il tema della sospensione e della revoca della patente, rinviando a quanto già trattato nella circolare n. 4/2024. Si fa riferimento all’introduzione di ulteriori indicazioni in merito a problematiche operative emerse nei primi mesi di applicazione della disciplina. Si segnala, infine, che la circolare non include i moduli richiamati nel testo.
Chi è tenuto a verificare il possesso della Patente a Crediti?
Il decreto PNRR 4 – modificando l’art. 90 del D. Lgs. 81/2008 con l’inserimento della lettera b-bis al c. 9 – dispone che il committente o il responsabile dei lavori – anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo – debba verificare il possesso della patente a crediti (o dell’Attestazione SOA), anche in caso di subappalto. Questo implica che il committente e il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di verificare il possesso della patente a crediti o dell’attestazione SOA non solo per le imprese affidatarie, ma anche per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi coinvolti nei subappalti.
L’omissione dell’accertamento in questione, così come disposto dall’art. 157 del D. Leg.vo 81/2008, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.
Patente a crediti: da ANCE le clausole da inserire nei contratti di appalto e subappalto per verificarla
Per supportare l’applicazione della nuova normativa della patente a crediti negli appalti privati, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha elaborato degli schemi di clausole contrattuali tra appaltatore e subappaltatore, utilizzabili nelle more dell’implementazione del portale dell’INL per verificare il possesso della patente a crediti da parte delle imprese interessate.
Le clausole – che prevedono dichiarazioni e obblighi di verifica basati su documentazione cartacea o altre evidenze disponibili – consentono alle parti di tutelarsi in attesa che il sistema informatico dell’INL previsto dal D.M. 132/2024 diventi pienamente operativo, permettendo a committenti e imprese affidatarie di consultare online le informazioni contenute nella patente delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.
Le clausole predisposte da ANCE prevedono obblighi specifici per i soggetti coinvolti:
- per i contratti di appalto: sono previsti gli obblighi di verifica da parte del committente e la dichiarazione dell’appaltatore di aver consegnato al committente, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, tutta la documentazione necessaria per la verifica della propria idoneità tecnico professionale;
- per i contratti di subappalto: sono previsti gli obblighi a carico dell’impresa subappaltatrice di fornire adeguata documentazione per dimostrare la regolarità della patente, di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alla patente a crediti nonché le cause di risoluzione del contratto.
Le FAQ aggiornate dell’Ispettorato sulla patente a crediti
A partire dal 17 gennaio 2025 l’INL ha pubblicato una serie di FAQ sulla patente a crediti.
Le principali tematiche affrontate sono:
- differenze tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”;
- obblighi per General Contractor e imprese non operative nei cantieri;
- specificazioni sulle figure che operano fisicamente nei cantieri soggette all’obbligo della patente a crediti;
- specificazioni sulle figure escluse dall’obbligo della patente;
- procedure in caso di perdita della certificazione SOA;
- controlli sull’idoneità dei subappaltatori;
- modalità di comunicazione al RLS o RLST;
- requisiti per le imprese familiari;
- gestione di variazioni da lavoratore autonomo a impresa successive alla richiesta della patente;
- chiarimenti per gli interventi dei servizi di pronto soccorso e antincendio;
- dichiarazione di “esenzione giustificata” per il DURF.
Di seguito tutte le FAQ in versione integrale pubblicate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e aggiornate al 25 luglio 2025.
Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.
Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.
La categoria della SOA è irrilevante per l‘esenzione dall’obbligo della patente a crediti?
Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Come deve interpretarsi la norma riguardo al possesso del DVR e alla nomina del RSPP per un’azienda con più unità operative?
Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
Qual è l‘oggetto dell’autocertificazione in relazione al nuovo obbligo formativo considerando l‘entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni e la scadenza per l’applicazione della nuova normativa?
La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
Dopo aver inviato l’autocertificazione via PEC per la patente a crediti, bisogna aspettare una conferma o si può presentare il modulo direttamente in cantiere? Inoltre, dal 1° novembre, è necessario richiedere quella definitiva sul portale?
L’invio della PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024 e tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l’ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta. Dal 1° novembre sarà possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL. Dunque, se l’impresa o il lavoratore autonomo è attualmente operante in un cantiere temporaneo o mobile, entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il portale INL, al fine di poter continuare ad operare senza soluzione di continuità. Difatti, a partire dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione/autodichiarazione inviata via PEC non avrà più efficacia. In ogni caso, si raccomanda di non attendere il 31 ottobre ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.
In caso di delega, chi deve accedere al portale? È necessario che l’accesso avvenga con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto(qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
L‘invio dell’autocertificazione tramite PEC consente il rilascio temporaneo della patente a crediti o abilita semplicemente all’ingresso nei cantieri senza fornire alcun documento?
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC abilita di per sé ad operare nei cantieri e non prevede il rilascio di alcun documento. Entro il 1° novembre 2024, per operare nei cantieri, sarà invece necessario aver effettuato richiesta della patente tramite il portale INL. Si raccomanda pertanto di richiedere il prima possibile la patente tramite il portale INL senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre.
Il 1° ottobre è un click day o la richiesta può essere effettuata fino al 31 ottobre 2024? Le aziende devono inviare l’autocertificazione tramite PEC prima di fare la richiesta sulla piattaforma, o possono semplicemente effettuare la richiesta direttamente?
Dal 1° ottobre è operativo il portale INL per richiedere la patente e la richiesta può essere fatta in qualunque momento. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva da trasmettere via PEC è un adempimento sostitutivo alla richiesta della patente ed ha validità sino al 31 ottobre 2024. Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL poiché l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite PEC non avrà più efficacia. Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, l’importante è che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente. Se quindi, ad esempio, l’impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite il portale INL. In ogni caso, si raccomanda di effettuare tale adempimento in tempi congrui.
Esiste attualmente un modulo di delega specifico da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti?
La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
Le imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, come imboschimento e manutenzione di aree verdi, sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Inoltre, se oltre a queste attività effettuano lavori come la posa di un perimetro di contenimento in cemento o la costruzione di un muretto, rientrano comunque nel regime della patente a crediti?
Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89,comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l‘iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
Nel premettere che i seguenti chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, occorre evidenziare che gli archeologi “operano” fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente, come precisato con circ. n. 4/2024, devono essere dotati della patente. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla L. n. 4/2013, normata dalla L. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione. Considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.
Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
I cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche einternet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATOX”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso D.Lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
Le operazioni di carico e scarico di materiali, effettuate con attrezzature di lavoro come benne, forche e pinze, rientrano nel concetto di “mera fornitura” esclusa dal possesso della patente a crediti secondo il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008?
Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
La società consortile di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, composta da imprese con attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III ai sensi dell’art. 100, comma 4, è tenuta al possesso della patente a crediti?
Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti tramite portale INL, si chiede un chiarimento sulla differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”.
Come riportato nella circ. n. 4/2024 in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche il portale consente di indicare la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito. La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L’“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’”esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della patente a crediti, qualora una impresa affidataria – pur avendo i requisiti di impresa edile – agisca nel ruolo di General Contractor, affidando la totalità dell’esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, limitandosi quindi ad utilizzare il proprio personale dipendente “non tecnico” per lo svolgimento di attività professionale, per mezzo di ingegneri, architetti e geometri, anche direttamente in cantiere, è assoggettato all’obbligo di richiedere la patente a crediti?
Come chiarito dalla circ. n. 4/2024 “i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”. Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
La circolare INL prevede che i soggetti tenuti al possesso della patente non siano necessariamente qualificabili come imprese edili ma sia sufficiente operare fisicamente nei cantieri: quindi, ad esempio, idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che intervengono in un cantiere per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono considerabili soggetti tenuti al possesso della patente a punti?
Le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono soggette alla patente a crediti. Pertanto, il montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri e, dunque, per le quali si è tenuti al possesso della patente a crediti.
Gli Organismi Abilitati, Accreditati e/o Notificati che effettuano attività di verifica periodica, straordinaria e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 162/1999, del D.P.R. n. 462/2001 e dell’art. 71 del D. Lgs. 81/2008 devono possedere la patente a crediti?
Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.
Qualora l’impresa perda la certificazione SOA in III classifica, è previsto un periodo transitorio di autorizzazione a lavorare che consenta all’impresa di accedere al cantiere per il periodo necessario per accertare i requisiti per l’accesso alla patente ed effettuare la conseguente richiesta?
L’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente … le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili …, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” e successivamente al comma 15 prevede che “non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, …”. Pertanto, per potere operare in un cantiere è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo: patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III. Di conseguenza, nel caso in cui non sussista più la permanenza del requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, è necessario richiedere la patente a crediti e, nelle more del suo rilascio, come previsto dall’art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 “è comunque consentito lo svolgimento delle attività…”
Come si esplica la responsabilità dell’impresa appaltatrice relativamente al controllo sui soggetti subappaltatori? È sufficiente la verifica in fase di affidamento?
L’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.
Per quanto concerne l’obbligo di informazione dell’avvenuta richiesta della patente al RLS o al RLST, con quale modalità deve essere dimostrato l’assolvimento dello stesso (e-mail, verbale scritto, PEC o raccomandata a/r o altro)?
Nel caso di impresa familiare con collaboratori familiari impiegati con modalità di prestazione occasionale (massimo 720 h annue) è corretto che il richiedente si qualifichi come lavoratore autonomo, con conseguente esclusione dei requisiti di cui alle lettere b), d), f)?
Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all’art. 230-bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si rappresenta, inoltre, che secondo quanto chiarito nell’interpello del 29 novembre 2010 “nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”, a meno che non formalizzi un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari. Ne consegue che, solo nei casi suindicati, l’impresa familiare non è soggetta alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e al possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualità di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente come ci si deve comportare? Fare una nuova richiesta sul portale?
I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla data di presentazione dell’istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.
Un servizio di pronto soccorso all’interno di un cantiere costituisce una attività di mera fornitura o è soggetta alla patente a crediti?
Si ritiene che i servizi di pronto soccorso anche antincendio non sono tenuti al possesso della patente in quanto trattasi di fornitura di un servizio di intervento avente carattere meramente emergenziale.
Si chiede di conoscere, nel caso di installazione di impianti di vinificazione, se occorra dichiarare il “possesso del DURF”, per il quale è necessario che risultino versamenti nel “conto fiscale” a qualsiasi titolo nel complesso superiori, nell’ultimo triennio, al 10% dei “ricavi” dello stesso periodo. Viene rappresentato che tale percentuale non è facilmente raggiungibile per le imprese che, vendendo a clienti comunitari, applicano per legge il regime di non imponibilità e quindi non incassano e versano sul conto fiscale l’IVA su tali vendite. Come ci si deve comportare ai fini della richiesta della patente in relazione al possesso del DURF?
Si ritiene che, nell’ipotesi descritta, in sede di richiesta della patente possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF
Una ditta che non ha il DURF perché attiva da meno di tre anni, nella richiesta della patente a crediti deve indicare nella motivazione “non obbligatorio” o “esenzione giustificata”?
Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
Ciò premesso l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17-bis. Le imprese che siano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ,
non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).
Nel presentare la domanda di rilascio della patente a crediti, gli obblighi formativi richiesti devono essere già assolti o è possibile procedere alla richiesta della patente anche nei casi in cui tale adempimento sia in corso o previsto nel breve termine?
Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile autodichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.
Qualora un operatore economico, in possesso di un’attestazione di qualificazione SOA, prima della scadenza della stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, stipuli con un organismo di attestazione il contratto per il relativo rinnovo, l’attestazione da rinnovare mantiene la sua validità, anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di rinnovo dell’attestazione (180 giorni dalla stipula del predetto contratto). In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire che, nel periodo di “ultra-vigenza” di un’attestazione di qualificazione SOA, come sopra indicato, in classifica pari o superiore alla III, permane per l’impresa l’esenzione dal possesso della patente a crediti.
Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora vi sia richiesta di rinnovo della qualificazione SOA, l’impresa non debba procedere con la presentazione dell’istanza della patente a crediti. Diversamente laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti.
Con riferimento alla FAQ n. 16, voglia codesto Ispettorato Nazionale del Lavoro esplicitare l’esenzione dall’obbligo della patente a punti, ai sensi dell’art. 27, comma 15, del D.Lgs. n. 81/2008, alla stregua dei consorzi ordinari, della società anche consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, di cui all’art. 31 dell’All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, a valle di provvedimento di aggiudicazione, laddove costituita dai concorrenti riuniti o consorziati in possesso, ciascuno, della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
In linea con quanto già risposto nella FAQ n. 16, le società consortili di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
Si chiede se l’attività di Direttore dei Lavori, nonché di Direttore Operativo dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Analisi Energetiche, Analisi Acustiche, Analisi Igrotermiche, Rilievi architettonici, strutturali, Rilievi topografici, Tracciamenti in cantiere, Attività di Monitoraggio ambientale, attività di Monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc., prove di laboratorio, Collaudatore in corso d’opera che effettua attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli Assistenti, – se, pertanto, tutte queste figure – possano essere considerate come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art.27, comma 1,del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi per tale ragione siano da reputare ex se esonerate dal possesso della patente a crediti.
Si ritiene che le attività elencate nel quesito siano da considerare come “prestazioni di natura intellettuale” in quanto “costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse” (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 luglio 2020 n. 4806).
Considerato che nel paragrafo “Contenuti informativi della patente” della circolare n. 4 del 23/09/2024 è riportato che possono accedere alle informazioni contenute nella patente all’interno della piattaforma, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori che operano nei cantieri temporanei o mobili, queste figure potranno incorrere in una specifica responsabilità qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo?
Ai sensi dell’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. 81/2008 in capo al committente o responsabile dei lavori è posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori. Ai sensi dell’art. 27, comma 2 “il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445 (…)” e, dunque, secondo quanto disposto dall’art. 76 del menzionato decreto, la responsabilità penale è dei soggetti (legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso.
Anche il restauratore, come l’archeologo, è un professionista che svolge la propria attività, sia in forma puramente intellettuale, sia per mezzo di attività operative in forma diretta all’interno nei cantieri temporanei e mobili. Si chiede pertanto di voler precisare che, nell’ambito della richiesta della patente a crediti, la dichiarazione di iscrizione alla CCIA per i restauratori liberi professionisti sia da intendersi come indicativa del possesso dei necessari requisiti professionali (iscrizione nell’elenco ministeriale, possesso della partita IVA e iscrizione alla Gestione separata), alla stregua di quanto indicato in relazione agli archeologi.
In riferimento al quesito posto si rappresenta che il restauratore, alla stregua dell’archeologo, in quanto libero professionista, non è tenuto all’iscrizione alla Camera di commercio. Pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per i restauratori lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.
In merito alle imprese stabilite in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia, ai fini del rilascio della patente quali sono i documenti corrispondenti ai requisiti richiesti?
Si rappresenta che, al fine del rilascio della patente a crediti, per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE possono presentare, tramite il medesimo portale INL, la richiesta di rilascio della patente, auto dichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:
- iscrizione CCIA: inteso come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto da quest’ultimo;
- DURC: presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro;
Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), considerato che anche alle imprese UE che operano in Italia si applica la normativa italiana (D.Lgs. n. 81/2008), le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.
La Patente a crediti è sempre valida? Ovvero ha una scadenza per cui deve essere nuovamente richiesta?
La patente mantiene la sua validità nel tempo, a meno che non sia stata revocata o sospesa.
Un’azienda committente deve fare accedere proprio personale dipendente addetto alla manutenzione, per attività operative sugli impianti tecnologici, nel cantiere per la costruzione di uno stabilimento. Deve essere in possesso della patente a punti?
Come esplicitato nella circolare 4/2024, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri; dunque, in merito al quesito posto si rappresenta che l’azienda committente deve essere in possesso della patente a crediti in quanto opera in un cantiere.
Alcune società hanno sede legale in un paese UE e sede secondaria in Italia. Risulta necessario richiedere la patente a crediti per entrambe le sedi, dato che hanno P.Iva differenti? Inoltre, nel caso siano necessarie n. 2 patenti, questo è richiesto anche nel caso in cui non ci siano lavoratori dipendenti assunti nella sede secondaria italiana?
Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Conseguentemente la società riconducibile alla P.Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l’obbligo del possesso della patente a crediti.
Una micro impresa che applica CCNL metalmeccanico e che si occupa principalmente di fornitura e posa in opera di UPS (Gruppi statici di continuità) con la susseguente manutenzione degli stessi, nel caso in cui fornisca e installi una propria apparecchiatura (dunque non lavori di ingegneria civile o edile) presso un cantiere, ha necessità di avere la patente a punti? Tale necessità è valida anche nel momento in cui si eseguono lavori di manutenzione e/o assistenza tecnica su apparecchiature esistenti in loco?
Chiunque operi fisicamente in cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso della patente a crediti, anche se la prestazione lavorativa sia inerente alla sola manutenzione e/o assistenza delle apparecchiature installate. Non si è soggetti al possesso della patente a crediti esclusivamente nel caso in cui si effettuano lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Un’azienda o lavoratore autonomo che si occupa della riparazione di macchinari utilizzati in edilizia, operando il servizio di riparazione direttamente all’interno del cantiere edile, è tenuto al possesso della patente a crediti?
Chiunque operi fisicamente all’interno di cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, è tenuto al possesso del titolo abilitante: patente a crediti o attestazione SOA in classifica superiore alla III o un documento equivalente.
Chi effettua allestimenti artistici di gallerie d’arte, musei e altri spazi espositivi e non è iscritto alla camera di commercio, è soggetto al possesso della patente a crediti?
Nel caso di allestimenti in musei o spazi espositivi, ecc. non risulta necessario il possesso della patente a crediti, eccetto per le attività di allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici e l’intero settore dell’allestimento di fiere, sagre e palchi, disciplinate dal “Decreto Palchi” e, dunque, soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 relative ai cantieri temporanei e mobili.
Nel caso di un cantiere boschivo nel quale si effettuano abbattimenti di piante sulla base di un’autorizzazione forestale e un piano di taglio, si richiede se sia necessario ottenere la patente a crediti per le imprese che svolgono le lavorazioni in tale cantiere, sia nel caso di lavori boschivi e nessun lavoro edile, oppure nel caso in cui vi sia svolta anche una parte di lavorazioni edili, ed in questo caso se la patente sia richiesta solo alle imprese che svolgono lavori edili o di ingegneria civile oppure a tutte le imprese che lavorano in cantiere?
Si rappresenta che nell’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X rientrano “(…) solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro”, conseguentemente le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che non comporta lavori edili, non sono tenuti al possesso della patente a crediti. Nel caso in cui vi siano anche delle lavorazioni edili o di ingegneria civile, tutta le imprese che in tale cantiere vi operano “fisicamente” necessitano della patente a crediti.
Le aziende di pulizia che svolgono servizi di pulizia in appalto o subappalto nei cantieri edili sono soggette al possesso della patente a crediti? Invece, nel caso in cui operino in luoghi che non sono considerabili cantieri edili (negozi, uffici, officine, fabbriche e altro)?
Si rappresenta che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Pertanto, un’impresa di pulizia che svolge le attività all’interno di un cantiere è tenuta al possesso della patente a crediti.
Altre FAQ
Gli ingegneri, architetti e geometri devono avere la patente a crediti?
No. Ingegneri, architetti e geometri sono esonerati da tale obbligo, in quanto le loro attività rientrano nelle prestazioni di natura intellettuale che non richiedono la patente a crediti.
I requisiti necessari per ottenere la patente sono richiesti a tutti i soggetti?
No, non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti. Ad esempio, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è richiesto per i lavoratori autonomi e le imprese senza dipendenti.
Con riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.
Il portale, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione delle particolarità delle casistiche, consentirà di indicare la «non obbligatorietà» o «l’esenzione giustificata» da un determinato requisito
Cosa succede se si delega un terzo la richiesta della patente?
In caso di delega, il soggetto delegato dovrà presentare le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo che confermano il possesso dei requisiti necessari per il rilascio della patente. Queste dichiarazioni possono essere verificate in fase di accertamento.
È possibile lavorare nei cantieri in attesa del rilascio della patente?
Dopo la presentazione della domanda, è consentito svolgere le attività in cantiere in attesa del rilascio della patente, a meno che non venga comunicato dall’Ispettorato un accertamento sull’assenza di uno o più requisiti.
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono richiedere la patente per operare in Italia?
Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri devono presentare, tramite lo stesso portale, un’autocertificazione relativa al possesso di un documento equivalente alla patente a crediti (per Paesi UE) o di un documento che ne attesti il riconoscimento secondo la legge italiana (per Paesi extra UE). In assenza di tali documenti, anche i soggetti stranieri devono richiedere la patente come le imprese e i lavoratori autonomi italiani.
Cosa succede dopo il 31 ottobre 2024?
A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile operare in cantiere basandosi esclusivamente sull’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata via PEC. Sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Cosa si intende per colpa grave nel contesto della sicurezza sul lavoro?
La “colpa grave” implica una marcata violazione dei doveri di diligenza, caratterizzata da comportamenti che si discostano notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente, e dalla violazione evidente di norme di sicurezza. Include la consapevolezza del rischio e l’omissione di misure di protezione necessarie.
E’ possibile presentare ricorso contro un provvedimento di sospensione della patente?
Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento e deve essere inviato alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente, in base all’Ufficio che ha adottato il provvedimento.
La Direzione interregionale del lavoro ha trenta giorni di tempo per esprimersi sul ricorso. Se non si pronuncia entro questo termine, il provvedimento di sospensione perde efficacia.
Cosa succede in caso di fusione o trasformazione di aziende??
In caso di fusione, la nuova entità giuridica acquisisce il punteggio della società con il maggior numero di crediti. Questo punteggio può essere aggiornato in base alla nuova struttura dell’azienda.
Per quanto riguarda le trasformazioni societarie, come quelle previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile, o quando un imprenditore individuale conferisce la propria azienda a una nuova società, il soggetto giuridico risultante mantiene il punteggio della patente dell’entità originaria. Anche in questa situazione, l’aggiornamento dei crediti avverrà in base al nuovo assetto societario.
Le modalità di comunicazione di queste informazioni sono stabilite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che definisce le procedure necessarie per garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni.
Cosa succede se scelgo di adottare un DVR non standardizzato?
In caso di fusione, la nuova entità giuridica acquisisce il punteggio della società con il maggior numero di crediti. Questo punteggio può essere aggiornato in base alla nuova struttura dell’azienda.
Il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi è un requisito richiesto ai fini del rilascio della patente a crediti. Il suo possesso può essere attestato in fase di richiesta mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
E’ inoltre possibile ottenere 3 crediti aggiuntivi in caso di adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate.
Devono dotarsi di patente a crediti anche le aziende di autotrasporto nei cantieri?
Nelle FAQ pubblicato sul sito istituzionale l’INL ha chiarito che i soggetti che effettuano mere forniture di materiali sono esclusi dall’obbligo della patente, anche se utilizzano attrezzature di lavoro per le operazioni di carico e scarico dei prodotti e materiali trasportati.
Il chiarimento si rende necessario dopo che alcuni uffici territoriali hanno chiesto a molti operatori di mettersi in regola con la normativa, nonostante la norma esoneri esplicitamente dalla patente a crediti “coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
La FITA-CNA ha chiesto all’Ispettorato centrale del Lavoro un’interpretazione univoca del nuovo regime della patente a crediti alle aziende che fanno trasporti nei cantieri edili.
Da una parte, l’associazione ritiene che la norma non investa i trasportatori in conto terzi (in questo caso meri fornitori delle aziende edili).
Dall’altra alcuni ispettorati del lavoro avanzano invece l’ipotesi di inclusione nella disciplina della patente a crediti anche delle aziende che effettuano servizi in cantiere utilizzando benne, forche e pinze per trasportare e scaricare materiali pesanti e ingombranti, verificando cioè di caso in caso quale tipo di trasporto e di scarico sia effettuato nel cantiere.
Caso emblematico è la fornitura di calcestruzzo. Si legge in uno dei pareri rilasciati a livello territoriale che se l’impresa di trasporto di calcestruzzo con betoniera si limita a scaricare il materiale (ad esempio nei silos appositamente predisposti), si tratta di mera fornitura; qualora, invece, “il calcestruzzo venga posato in opera, ovvero scaricato dall’operatore dell’autobetoniera direttamente nelle aree da realizzare in cemento, si tratta di lavoro edile soggetto alla richiesta della patente a crediti”.
A questo punto – ritiene la Fita-Cna – sono necessari chiarimenti urgenti. Nell’interpello all’INL si sottolinea innanzitutto che l’autotrasporto in conto terzi nell’ambito di un cantiere rimane in sostanza un fornitore e non un esecutore: i “mezzi utilizzati sono funzionali, non all’esecuzione dell’opera, bensì al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e dei materiali”.
In secondo luogo, l’interpello ricorda che esiste una normativa che impone già dei “requisiti specifici (capacità professionale, idoneità finanziaria, onorabilità e stabilimento) per garantire che i trasportatori operino in modo responsabile e professionale”; i conducenti, inoltre sono in possesso di una patente specifica, ovvero la CQC che “attesta che il condecente ha ricevuto una formazione specifica in materia di sicurezza, igiene e norme di circolazione”. Infine, si ricorda l’attività dell’Albo degli autotrasportatori che, in collaborazione con Inps, Inail e CCIAA, “effettua verifiche periodiche sulle imprese di autotrasporto”. In altre parole, secondo Fita-Cna, “gli obiettivi che si intendono conseguire con l’introduzione della “Patente a crediti”, sono pertanto da tempo ampiamente previsti dalla specifica normativa che regolamenta l’autotrasporto di merci per conto di terzi”.
Quando serve il DURF per il rilascio della Patente a Crediti?
Tra i requisiti previsti per il rilascio della patente a crediti è annoverata la certificazione di regolarità fiscale (DURF). Tuttavia, l’obbligo del DURF è circoscritto “ai casi previsti dalla normativa vigente”.
La precisazione è contenuta già nella Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024, che fa esplicitamente riferimento alla disciplina prevista dall’articolo 17-bis, del D.Lgs. 241/97. Ulteriori chiarimenti sono forniti dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nella Circolare n. 6 del 5 novembre 2024.
A differenza del DURC, il DURF “non è un requisito richiesto alla generalità delle imprese che ricadono nel campo di applicazione della patente a crediti”, ma è stato introdotto “come mera semplificazione riservata a soggetti con determinati requisiti nell’ambito della disciplina di prevenzione dei rischi di mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati negli appalti c.d. labour intensive”.
La circolare 1/2020 chiarisce i presupposti di applicabilità del comma 1 dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/97:
- l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
- l’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- i contratti devono essere caratterizzati da:
- prevalente utilizzo di manodopera;
- prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Fonte: Circolare n. 6 del 5 novembre 2024 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Per ottenere il DURF, l’impresa deve:
- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
- aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione.
Per ulteriori approfondimenti, leggi “DURF: quando serve il Certificato di regolarità fiscale”
Il CSP e il CSE devono verificare il possesso della patente a crediti?
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) non hanno l’obbligo di verificare il possesso della patente a crediti da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in cantiere.
Secondo l’articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, questa responsabilità spetta al Committente e al Responsabile dei Lavori. Il CSP, nominato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di garantire che le scelte progettuali rispettino criteri di sicurezza, mentre il CSE è incaricato di vigilare sull’applicazione del PSC durante l’esecuzione dei lavori, coordinando le attività tra le imprese e monitorando il rispetto delle norme di sicurezza. Sebbene abbiano ruoli complementari e fondamentali per la sicurezza nei cantieri, la verifica del possesso della patente a crediti non rientra tra i loro compiti specifici.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Alfonso Roma
Source link








