Intervenire su un fabbricato esistente in prossimità di una strada o di un’autostrada richiede particolare attenzione. Le fasce di rispetto stradale non incidono solo sulla possibilità di realizzare nuove opere, ma possono condizionare anche interventi su edifici già presenti, soprattutto quando il progetto prevede trasformazioni rilevanti dell’organismo edilizio.
Per tecnici e progettisti, il tema diventa particolarmente delicato nei casi di demolizione e ricostruzione: un intervento che, sotto il profilo edilizio, può essere ricondotto alla ristrutturazione, ma che deve comunque confrontarsi con regole speciali poste a tutela della sicurezza, della manutenzione e della futura gestione dell’infrastruttura viaria.
La corretta lettura dei limiti imposti dalla fascia di rispetto è quindi essenziale già nella fase di studio di fattibilità. Per valutare se l’intervento sia compatibile con le distanze prescritte e con i vincoli derivanti dalla normativa stradale è consigliabile utilizzare un software di progettazione edilizia dedicato, che consente di ottenere una rappresentazione grafica per la demolizione e ricostruzione. Questo strumento facilita il confronto tra la situazione attuale e il progetto futuro attraverso tavole grafiche, comprese planimetrie, piante, sezioni, prospetti e particolari, nonché attraverso visualizzazioni 3D dei modelli architettonici.
Demolizione e ricostruzione in fascia di rispetto stradale: quando la ristrutturazione diventa vietata?
Il proprietario di un fabbricato ad uso abitativo aveva presentato una domanda di permesso di costruire per eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia. L’immobile si trovava fuori dal centro abitato, in una zona edificabile o trasformabile secondo la pianificazione comunale, ma ricadeva anche nella fascia di rispetto di 30 metri dal confine autostradale.
Il progetto prevedeva la demolizione del fabbricato esistente e la sua ricostruzione all’interno dello stesso sedime. Rispetto alla situazione originaria, erano inoltre previsti alcuni elementi migliorativi o comunque non peggiorativi:
- arretramento dal confine stradale;
- riduzione della superficie coperta;
- lieve innalzamento della quota dell’edificio.
Nel procedimento amministrativo era stato acquisito il parere del RAV (Raccordo Autostradale Valle d’Aosta), concessionaria del tratto autostradale, che si era espressa negativamente. Il Comune, recependo tale posizione, aveva quindi respinto la domanda di permesso di costruire. La ragione del diniego era fondata sull’applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 16 del Codice della strada, norme che impongono distanze minime dal confine stradale e vietano, nelle fasce di rispetto, la costruzione, la ricostruzione e l’ampliamento di edificazioni.
Il proprietario ha quindi impugnato il provvedimento comunale, chiedendone l’annullamento insieme al parere negativo della concessionaria e agli atti della conferenza di servizi.
Il ricorrente ha contestato il diniego sotto diversi profili
Ha sostenuto innanzitutto che il Comune avrebbe dato rilievo esclusivo al parere negativo del RAV, senza considerare adeguatamente il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza. A suo avviso, in sede di conferenza di servizi l’amministrazione avrebbe dovuto valutare le diverse posizioni emerse e individuare quelle prevalenti, secondo il criterio previsto dall’art. 14-ter della legge n. 241/1990.
Secondo il privato, il parere della concessionaria autostradale sarebbe stato generico e non sufficientemente motivato, soprattutto se confrontato con quello favorevole della Soprintendenza, che avrebbe valorizzato i benefici dell’intervento e l’assenza di concreti rischi per la sicurezza stradale.
Con un ulteriore motivo, il ricorrente ha sostenuto che non sarebbe stato necessario acquisire il parere della concessionaria autostradale. A sostegno di tale tesi è stata richiamata anche una precedente prassi del Comune, che in passato avrebbe rilasciato un permesso di costruire per un intervento analogo senza richiedere il parere del RAV.
Il nucleo principale del ricorso, però, riguardava l’interpretazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 495/1992. Secondo il ricorrente, il divieto previsto dalla norma dovrebbe riferirsi alle nuove costruzioni e agli ampliamenti, non anche agli interventi di demolizione e ricostruzione quando questi siano riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia. Nel caso specifico, infatti, l’intervento non avrebbe determinato un aggravamento della situazione esistente: l’edificio sarebbe stato ricostruito sullo stesso sedime, con riduzione della superficie coperta e arretramento rispetto al confine stradale.
Infine, il ricorrente ha censurato l’applicazione automatica del divieto. A suo giudizio, il Comune avrebbe dovuto valutare concretamente le caratteristiche dei luoghi e dell’intervento, verificando se la ricostruzione potesse effettivamente incidere sulla sicurezza della circolazione o sulle esigenze di tutela presidiate dalla fascia di rispetto.
La difesa dell’amministrazione si fonda sulla natura assoluta del vincolo gravante sulla fascia di rispetto autostradale
Secondo questa impostazione, quando un immobile ricade entro la distanza minima prevista dalla normativa stradale, non è possibile autorizzare interventi che comportino una ricostruzione del fabbricato, anche se l’intervento è presentato come ristrutturazione edilizia e anche se non determina un aumento di volume o di superficie.
Il Comune ha quindi ritenuto che la presenza del fabbricato nella fascia di rispetto costituisse una ragione ostativa oggettiva e non superabile. In questa prospettiva, il parere del RAV non rappresentava una semplice valutazione tecnico-discrezionale da bilanciare con altri pareri favorevoli, ma l’applicazione di un divieto discendente direttamente dalla normativa.
La posizione difensiva valorizza inoltre il ruolo della concessionaria autostradale, alla quale spettano compiti di vigilanza e controllo rispetto alla sicurezza e alla tutela dell’infrastruttura viaria. Anche ove si fosse ritenuta non indispensabile l’acquisizione del parere, la ragione ostativa sarebbe rimasta comunque valida, perché il progetto si poneva in contrasto con un divieto normativo di carattere assoluto.
Tar Valle d’Aosta: in fascia di rispetto stradale, il vincolo di inedificabilità assoluta preclude la demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente, anche se qualificata come ristrutturazione edilizia, rilevando la ricostruzione in sé e non il nomen iuris dell’intervento
Il Tribunale ha anzitutto chiarito che il Comune e il RAV non erano chiamati a svolgere una comparazione tra pareri tecnici contrapposti. La regola delle posizioni prevalenti nella conferenza di servizi non può infatti consentire il superamento di un divieto espresso dalla legge. In presenza di una fascia di rispetto autostradale, il vincolo di inedificabilità opera direttamente e automaticamente: non occorre una motivazione rafforzata, né è possibile ritenere prevalente un parere favorevole quando l’intervento contrasta con una prescrizione normativa inderogabile.
Il TAR ha poi affrontato il tema decisivo: la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente può essere ammessa nella fascia di rispetto stradale?
La risposta del giudice amministrativo è negativa. L’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992 stabilisce che, fuori dai centri abitati ma all’interno di zone edificabili o trasformabili, le distanze dal confine stradale devono essere rispettate non solo per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti, ma anche per le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali. Per le autostrade, la distanza minima è pari a 30 metri:
La natura assoluta del vincolo di inedificabilità è determinata dalla necessità, non solo di salvaguardare la sicurezza stradale e la sicurezza di coloro che abitano nelle zone circostanti le arterie viarie, ma anche quella di garantire la possibilità di ampliamento di queste ultime, o di realizzare strutture connesse alla migliore circolazione stradale, minimizzando l’impatto dell’occupazione e della espropriazione dei suoli privati e, altresì, nel caso in cui l’espropriazione si renda necessaria, l’esborso finanziario dell’amministrazione (in maniera consentanea a quanto stabilito dall’art. 97, comma 1, Cost.). Il vincolo di inedificabilità assoluta connesso alla presenza di un’arteria autostradale è dunque preordinato anche ad evitare l’aumento di valore degli immobili preesistenti, che possono conseguire ad interventi che vadano al di là della mera manutenzione e conservazione, il quale aumento di valore comunque inciderebbe sull’indennità dovuta in occasione di un eventuale esproprio o di una eventuale occupazione temporanea (in questi precisi termini, Cons. di Stato, n. 2156/2026).
Secondo il TAR, la fascia di rispetto stradale non è un semplice vincolo urbanistico, ma una misura posta a tutela di interessi pubblici più ampi: sicurezza della circolazione, incolumità delle persone, possibilità di manutenzione dell’infrastruttura, realizzazione di opere accessorie, eventuali ampliamenti della sede stradale e contenimento dei costi pubblici in caso di espropriazioni o occupazioni future.
Proprio per questa funzione, il vincolo ha natura assoluta. Ciò significa che l’area deve restare libera da nuove edificazioni e da interventi che comportino una nuova realizzazione del manufatto. Nelle aree in cui il vincolo sia sopravvenuto rispetto a fabbricati già esistenti, restano ammissibili soltanto gli interventi finalizzati alla conservazione del bene nella sua consistenza originaria, come le opere manutentive e conservative. Non sono invece consentiti interventi che, attraverso la demolizione integrale, determinino una nuova costruzione, anche se formalmente qualificabile come ristrutturazione edilizia.
Il TAR sottolinea quindi che la qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione pesante” non è decisiva:
Per quanto, sul piano edilizio, può riconoscersi che la demolizione integrale con ricostruzione rientri nel concetto della cd. ristrutturazione pesante, ciò non toglie che l’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, vieta in modo chiaro la “ricostruzione” entro la fascia di rispetto, a prescindere dallo specifico nomen juris dell’intervento.
La disciplina speciale sulle distanze stradali utilizza il termine “ricostruzione” in senso ampio e autonomo: comprende ogni intervento che, dopo la demolizione integrale del manufatto, ne determini la nuova realizzazione. Non rileva, dunque, che ai fini edilizi l’opera possa essere ricompresa nella ristrutturazione edilizia; ciò che conta è che, ai fini della disciplina stradale, si tratti comunque di una ricostruzione.
Il Collegio esclude anche che l’amministrazione dovesse verificare in concreto l’esistenza di un rischio maggiore per la circolazione. Il divieto non dipende dalla dimostrazione di un pericolo specifico nel singolo caso, ma opera in via preventiva e generale. Le fasce di rispetto devono rimanere libere proprio perché non è possibile prevedere tutte le future esigenze di sicurezza, manutenzione, ampliamento o utilizzo dell’infrastruttura.
Sono ammesse deroghe nel divieto assoluto di demolizione e ricostruzione in fascia di rispetto stradale?
Il TAR riconosce che la giurisprudenza ha talvolta ammesso deroghe in situazioni eccezionali, quando la particolare conformazione dei luoghi escluda in modo assoluto ogni pregiudizio per la sicurezza, per l’incolumità pubblica e per le future esigenze dell’infrastruttura. Tuttavia, tali ipotesi restano eccezionali e richiedono una valutazione dell’ente tecnico competente. Nel caso esaminato, invece, il RAV aveva espresso un parere negativo e il progetto risultava incompatibile con la regola generale di inedificabilità.
In conclusione, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego del permesso di costruire. La demolizione integrale e ricostruzione di un fabbricato ricadente nella fascia di rispetto autostradale non può essere autorizzata, anche quando l’intervento avvenga sullo stesso sedime, comporti una riduzione della superficie coperta o venga qualificato come ristrutturazione edilizia.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.
Per maggiore approfondimento, leggi: “Fascia di rispetto: cos’è e cosa implica in edilizia“
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Giuseppe De Luca
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