Il Codice Appalti prevede l’obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti: possono appaltare opere pubbliche d’importo superiore ai 500 mila euro (lavori) e acquistare beni e servizi (servizi e forniture) sopra i 140 mila euro, solo gli enti e le amministrazioni che sono qualificati per farlo, in base all’organizzazione e alla consistenza della struttura, alle competenze acquisite e alla professionalità dimostrata.
Cosa prevede il nuovo codice dei contratti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti?
In questo articolo ci soffermiamo sulle novità introdotte dagli articoli 62 e 63 del D.L.gs. 36/2023 e sull’allegato II.4 dello stesso codice.
Anche l’adozione di strumenti digitali e la transizione al BIM sono requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti. Per ulteriori chiarimenti alla lettura della guida sugli appalti BIM e alla scoperta di piattaforme cloud per la digitalizzazione degli enti pubblici.
Cosa si intende per qualificazione delle stazioni appaltanti?
La qualificazione delle stazioni appaltanti è un sistema di accreditamento che verifica se una pubblica amministrazione o un ente possiede competenze, struttura organizzativa, risorse umane, strumenti digitali ed esperienza sufficienti per gestire procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici.
Questo meccanismo ha lo scopo di garantire che le stazioni appaltanti (cioè le PA o gli enti che bandiscono le gare) possiedano adeguate competenze organizzative, tecniche e professionali per gestire le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, la qualificazione delle stazioni appaltanti è una condizione essenziale per operare in autonomia sopra determinate soglie. Il sistema introdotto dagli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e disciplinato dall’Allegato II.4 non si limita a verificare l’esistenza formale di un ufficio appalti, ma valuta la reale capacità dell’amministrazione di programmare, progettare, affidare, controllare ed eseguire contratti pubblici.
Il processo di qualificazione si basa sulla valutazione di parametri oggettivi che attestano l’adeguatezza delle strutture organizzative, delle risorse umane, delle capacità tecniche e della qualità dell’attività svolta dalle stazioni appaltanti. L’obiettivo è duplice: da un lato, assicurare il rispetto dei principi di professionalità, trasparenza, concorrenza ed economicità; dall’altro, ridurre la frammentazione del sistema degli acquisti pubblici, incentivando la centralizzazione delle procedure e la crescita qualitativa delle amministrazioni operanti nel settore.
| Obiettivo | Significato operativo |
|---|---|
| Professionalizzare le PA | Verificare competenze tecniche, giuridiche e amministrative |
| Ridurre la frammentazione | Spingere verso centralizzazione e aggregazione degli acquisti |
| Aumentare qualità e trasparenza | Garantire procedure più corrette, efficienti e verificabili |
| Migliorare l’esecuzione | Rafforzare anche la fase successiva all’aggiudicazione |
| Supportare la digitalizzazione | Integrare piattaforme digitali, BDNCP, BIM e strumenti interoperabili |
Ultime novità sulla qualificazione delle stazioni appaltanti
Comunicato Presidente Anac 7/2026: determinato il coefficiente R per l’anno 2026
In relazione alle tariffe applicate dalle SOA per l’attività di attestazione, ANAC, con il comunicato del Presidente n.7 del 1° aprile 2026, ha comunicato che è stato determinato, per l’anno 2026, il valore del coefficiente di rivalutazione “R” previsto dalla formula di cui alla Tabella B – Parte I dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023.
Tale coefficiente corrisponde all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi annualmente a decorrere dal 2005, con base media 2001. Il valore è stato calcolato secondo le modalità espressamente indicate nel Manuale sull’attività di qualificazione, come di seguito specificato:
R= 121,4*1,0710*1,3730/115,1= 1,550
dove:
- 121 ,4 indica la media annua riferita al 2025 dell’indice FOI dei prezzi al consumo;
- 1,0710 è il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100;
- 1,3730 è il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100;
- 115,1 è la base media riferita all’anno 2001.
Alla luce del calcolo sopra riportato, per l’anno 202 6 il valore del coefficiente “R” è pari a 1,550 .
Ordinanza n. 118 del 19 dicembre 2025 – Proroga del regime transitorio per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2026 del regime transitorio relativo alla qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici nell’ambito dei progetti finanziati dal PNC.
La proroga riguarda in modo specifico anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, che restano tra i principali soggetti attuatori degli interventi.
Al via dal 1° ottobre 2025 la “Piattaforma SCP Esecuzione”
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il supporto di ITACA, ha lanciato un nuovo strumento per semplificare il lavoro delle Stazioni Appaltanti: la Piattaforma SCP Esecuzione.
SCP Esecuzione nasce nell’ambito della misura PNRR M1C1-1.10 e del progetto “Strumenti ed azioni per il supporto alla qualificazione delle stazioni appaltanti e alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici”.
A cosa serve SCP Esecuzione?
SCP Esecuzione è una piattaforma sussidiaria e certificata pensata per le amministrazioni che non dispongono di propri sistemi digitali per la gestione della fase di esecuzione dei contratti e intendono gestire digitalmente l’intero ciclo di vita del contratto, in linea con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
La piattaforma consente di gestire in modo interamente digitale la fase di esecuzione del contratto, indipendentemente dal sistema utilizzato nelle fasi precedenti (affidamento e aggiudicazione).
SCP Esecuzione è progettata, inoltre, per essere pienamente interoperabile con la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) di ANAC e garantire in questo modo un flusso di dati coerente e il rispetto degli standard normativi.
La Fase di Sperimentazione
La Piattaforma SCP Esecuzione ha avviato la sua fase di sperimentazione il 1° ottobre 2025. La Regione Liguria è stata la prima ad adottare il sistema, grazie a un protocollo d’intesa con ITACA. Seguiranno progressivamente le altre Regioni che hanno espresso interesse, in un percorso di adozione che si concluderà entro il 30 giugno 2026.
Durante questa fase , le Stazioni Appaltanti coinvolte hanno l’opportunità di testare attivamente le funzionalità, ricevere assistenza dedicata e contribuire con i loro feedback al miglioramento della piattaforma prima della sua adozione definitiva.
Come Avviene l’Accesso e l’Abilitazione
L’utilizzo di SCP Esecuzione è riservato alle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza delle Regioni aderenti, che devono essere già censite nell’anagrafe AUSA.
Le amministrazioni idonee possono richiedere l’abilitazione tramite la registrazione online utilizzando SPID o CIE. È necessario compilare un apposito modulo, firmarlo e caricarlo sul portale. Una volta validata la richiesta, l’abilitazione viene comunicata direttamente via e-mail.
Si sottolinea che l’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP) e agli utenti formalmente autorizzati delle Stazioni Appaltanti abilitate.
Per assicurare un’adozione fluida e supportata, ITACA, in collaborazione con la Rete degli Osservatori Regionali, ha attivato un servizio di assistenza online dedicato.
Per ulteriori dettagli e per iniziare, puoi vedere la demo e visitare il portale HUB Contratti Pubblici del MIT.
Sistema informatico di qualificazione delle stazioni appaltanti aggiornato al Correttivo Appalti
Dal 25 giugno 2025 ANAC ha aggiornato il sistema informatico di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo le modifiche introdotte dal Correttivo Appalti 2025 (D.Lgs. n. 209/2024).
Gli operatori possono, tramite il servizio disponibile sul portale dell’Autorità, presentare le istanze relative al periodo successivo al 30 giugno 2025, termine della finestra temporale 2023/2025.
A seguito dell’inserimento dei dati, Anac fornirà indicazioni sul livello di qualificazione raggiunto, applicando i nuovi criteri previsti dal d.lgs. 209/2024, come dettagliato nell’apposita delibera n. 236 del 3 giugno 2025, con cui è stato adottato un documento tecnico contenente l’interpretazione e la descrizione dei nuovi criteri di qualificazione previsti ai fini della fase di progettazione e affidamento di lavori, servizi e forniture, allo scopo di fornire chiarimenti applicativi per garantire certezza giuridica e uniformità nell’applicazione dei nuovi criteri.
ANAC ricorda che la qualificazione ha durata biennale, che decorre dal giorno di presentazione dell’istanza di qualificazione.
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono presentare domanda di qualificazione e di revisione della qualificazione in qualunque momento. È anche possibile presentare più domande nel corso del biennio: ciascuna nuova istanza comporta il ricalcolo dell’orizzonte temporale dei requisiti sulla base della data di presentazione.
Tuttavia, una volta inviata, la nuova domanda sostituisce in modo irreversibile la precedente, senza possibilità di recuperare lo stato o il punteggio della domanda precedente. Ogni nuova istanza presentata determina quindi un autonomo biennio di validità, decorrente dalla data di invio della domanda stessa.
Nella pagina dedicata al servizio, sono disponibili adesso due simulatori, uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture”, utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio.
I due simulatori, messi a disposizione delle stazioni appaltanti, sono accompagnati da un documento esplicativo e si trovano nella sezione “Allegati e documentazione” in calce alla pagina.
È aggiornato anche il Manuale utente per la qualificazione delle stazioni appaltanti che tiene conto dell’evoluzione del sistema prevista dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici e del superamento definitivo, dopo il 30 giugno 2025, del vecchio sistema di qualificazione.
Il documento contiene le informazioni necessarie al corretto utilizzo dell’applicazione “Qualificazione stazioni appaltanti” dedicata alla gestione del processo di qualificazione delle SA. L’utente preposto alla gestione del processo è il RASA, il responsabile della stazione appaltante.
Tra le novità introdotte con la versione 8.0 del 23 giugno 2025 segnaliamo:
- l’aggiornamento delle funzionalità relative ai criteri sulle gare estratte dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) utili alla qualificazione;
- l’eliminazione delle funzionalità non più applicabili (come il criterio di utilizzo delle Piattaforme Telematiche e il criterio delle comunicazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche della Ragioneria Generale dello Stato);
- l’introduzione delle nuove funzionalità (criteri premiali, criterio della rapidità decisionale).
Rispetto alla procedura di inoltro dell’istanza, si precisa che:
- fino al momento dell’invio definitivo, è sempre possibile consultare l’esito del calcolo e il punteggio assegnato;
- fino al momento dell’invio è possibile eliminare un’istanza già inserita e sostituirla con una nuova, per aggiornare i dati;
- tutte le istanze dell’ambito Progettazione e Affidamento che risultino nello stato “Elaborate” o “Calcolate”, ma non inviate entro le 23:59 del giorno di elaborazione, saranno automaticamente riportate nello stato “Inserite” per consentire l’aggiornamento dell’insieme di gare utili al calcolo del livello di qualificazione.
ANAC vara il nuovo regolamento sanzionatorio sulla qualificazione delle stazioni appaltanti
È in vigore dall’11 aprile 2025 il nuovo regolamento Anac sull’esercizio del potere di accertamento e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Adottato con delibera n. 126 dell’11 marzo 2025 dal Consiglio Anac, il testo disciplina:
- l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione
- l’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata;
- l’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro) e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta);
- l’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di Anac (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice);
- l’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad Anac del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.
Oltre alla specificazione dei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, il regolamento indica le modalità di accertamento previste tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni.
Istituito presso ANAC il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate
È stato ufficialmente istituito, su impulso dell’articolo 62 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e dell’articolo 13-bis dell’allegato II.4 dello stesso decreto, il Tavolo dedicato ai soggetti aggregatori e alle centrali di committenza qualificate. Questo organismo opera sotto il coordinamento ANAC che ne ospita i lavori come stabilito dalla delibera n. 176/2025.
Il Tavolo è presieduto dal Presidente dell’ANAC e si compone di altri 6 membri:
- 1 rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 1 rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
- 2 rappresentanti della Conferenza delle Regioni;
- 1 rappresentante di ANCI;
- 1 rappresentante dell’UPI.
Ogni Ente nomina il proprio rappresentante (e relativo supplente).
Secondo la Delibera ANAC il Tavolo opera come organismo di coordinamento e indirizzo strategico al fine di favorire una gestione più efficiente e specializzata delle attività di committenza pubblica. Il Tavolo è un vero e proprio punto di riferimento strategico per lo sviluppo e la diffusione delle migliori pratiche nell’ambito della committenza pubblica e contribuisce a rafforzare trasparenza, efficienza e innovazione nel sistema degli appalti e degli acquisti pubblici.
Nello specifico le attività del Tavolo sono:
- monitorare l’attività di committenza svolta dalle stazioni appaltanti qualificate e dalle centrali di committenza qualificate in attuazione delle richieste trasmesse ai sensi dell’articolo 62, comma 9, e il processo di individuazione di una stazione appaltante o centrale di committenza di cui all’articolo 62, comma 10, favorendo la conoscibilità delle stesse da parte delle stazioni appaltanti non qualificate, anche attraverso idonei strumenti conoscitivi e sistemi informativi;
- individuare eventuali sfere di attività o di ambiti settoriali ove si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza;
- promuovere la specializzazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per sfere di attività e ambiti settoriali, ivi incluso il ricorso al Partenariato pubblico privato e alla finanza di progetto, tenuto conto anche della relativa distribuzione sul territorio
nazionale; - individuare le centrali di committenza qualificate dotate di specifica competenza ed esperienza nelle attività ad elevata complessità o specializzazione, con riferimento anche al
ricorso a strumenti e tecnologie digitali; - individuare gli incentivi disponibili a legislazione vigente per le attività di cui alle lettere precedenti;
- assicurare il monitoraggio e il supporto ai processi di digitalizzazione, al fine di fornire alle amministrazioni territoriali una sede permanente di confronto e di cooperazione interistituzionale;
- fornire, anche attraverso studi approfonditi, ricerche mirate, analisi dei dati, strumenti conoscitivi e sistemi informativi, indicazioni utili e supporto tecnico amministrativo per favorire
lo sviluppo delle migliori pratiche in relazione alle funzioni allo stesso attribuite.
La convocazione del Tavolo può essere disposta dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno per lo svolgimento delle attività di competenza, oppure può avvenire su richiesta di uno dei componenti, trasmessa per via telematica e corredata da una proposta di ordine del giorno.
Le riunioni del Tavolo sono considerate valide se partecipa la maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Per offrire indicazioni operative e supporto tecnico-amministrativo alle stazioni appaltanti, il Tavolo può istituire gruppi di lavoro su tematiche specifiche. Questi gruppi avranno il compito di elaborare studi, condurre ricerche mirate, analizzare dati, predisporre strumenti conoscitivi e sistemi informativi. Le attività dei gruppi sono definite dal Tavolo stesso, che può coinvolgere anche esperti esterni sia nei gruppi che nelle riunioni, a seconda dei punti all’ordine del giorno.
L’istituzione dei gruppi e l’eventuale partecipazione di soggetti esterni possono essere proposte da uno o più componenti del Tavolo, ma richiedono la condivisione e l’approvazione del Presidente. Ove si ritenga utile o necessario per ottimizzare il funzionamento del Tavolo e approfondire specifici argomenti, possono essere invitati a partecipare altri soggetti, inclusi rappresentanti dei soggetti aggregatori. Tali convocazioni sono disposte dal Presidente, anche su proposta di un altro membro del Tavolo, che può essere trasmessa telematicamente.
Le riunioni del Tavolo tecnico potranno svolgersi anche tramite strumenti di comunicazione a distanza, come conferenze audio o audio-video. I componenti del Tavolo e dei gruppi di lavoro partecipano alle attività senza percepire compensi, gettoni di presenza o rimborsi di alcun tipo. Tutte le funzioni e i compiti affidati ai partecipanti, o a chiunque sia coinvolto a vario titolo, vengono svolti a titolo completamente gratuito.
Per garantire il necessario supporto operativo al Tavolo, sarà attivata una segreteria tecnica, composta da una o due figure professionali selezionate all’interno dell’ANAC. Anche in questo caso, non sono previsti costi aggiuntivi per l’amministrazione di appartenenza, né alcun compenso o rimborso a carico del Tavolo. La segreteria assicura il supporto al Tavolo e redige i verbali dell’attività svolta nel corso di ciascuna seduta.
Il Tavolo, nell’ambito delle proprie funzioni, interagisce con soggetti istituzionali competenti in materia di approvvigionamenti pubblici, condividendo analisi, studi e contributi su tematiche rilevanti. Inoltre, promuove il dialogo e le collaborazioni utili a migliorare l’efficienza e la specializzazione nella gestione delle attività di committenza pubblica. Tutte le iniziative di collaborazione dovranno essere realizzate senza comportare costi aggiuntivi per il Tavolo.
In conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, relativa alla prevenzione e al contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, il Tavolo, per quanto di sua competenza ai sensi del D.lgs. 36/2023, contribuisce all’elaborazione e alla diffusione di pratiche condivise volte a prevenire fenomeni corruttivi nel settore degli appalti pubblici.
Consultazione pubblica sui nuovi criteri introdotti dal D.Lgs. 209/2024
L’ANAC ha avviato il 28 marzo 2025 una consultazione pubblica sui nuovi criteri introdotti dal D.Lgs. 209/2024 per il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
Il Correttivo 2025 ha modificato profondamente il sistema di valutazione riportati all’Allegato II.4 del Codice Appalti. In particolare:
- è stata abolita sia per il settore di qualificazione dei lavori che per quello dei servizi e delle forniture la sezione di punteggio relativa all’utilizzo di piattaforme telematiche (che prevedeva l’attribuzione di 10 punti);
- sono stati ridotti a 5 punti (da 10) i punteggi per gli obblighi di comunicazione alle banche dati Anac;
- sono stati introdotti 10 punti premiali per efficienza, aggregazione tra stazioni appaltanti e specializzazione settoriale.
Il documento si struttura in sei diverse sezioni, ciascuna focalizzata su aspetti specifici:
- Il biennio di validità della qualificazione;
- Il quinquennio per considerare il requisito delle gare e obblighi di comunicazione;
- L’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti;
- L’efficienza decisionale per le gare svolte mediante ricorso a terzi;
- Il criterio della specializzazione;
- L’acquisizione di lavori/servizi/forniture sotto determinate soglie stabilite dalla norma svolte mediante ricorso a terzi.
Il documento illustra le soluzioni che si intendono adottare per alcune delle questioni suscettibili di interpretazioni differenti e offrire un quadro chiaro delle nuove regole.
Ai partecipanti viene chiesto di fornire informazioni di identificazione e di esprimere osservazioni su ciascun punto trattato. Gli operatori economici e le amministrazioni pubbliche possono partecipare attivamente alla consultazione pubblica presentando le proprie osservazioni e contributi entro le ore 15:00 del 14 aprile 2025.
Le osservazioni dovranno essere inviate esclusivamente tramite la compilazione di un questionario online, accessibile attraverso il portale dedicato alla consultazione pubblica.
D.L. Cultura 2025: qualificate di diritto le Soprintendenze
Con l’entrata in vigore della Legge 16/2025, che ha convertito il D.L. 201/2024 (il cosiddetto “Decreto Cultura“), è stata introdotta una modifica all’articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 che include tra le stazioni appaltanti qualificate di diritto le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione.
Le novità del Correttivo Appalti 2025 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti
Il Correttivo 2025 del Codice appalti è intervenuto direttamente sul sistema di qualificazione. Tra le novità più importanti segnaliamo:
- la formazione obbligatoria: per poter gestire contratti di valore superiore alla propria fascia di qualificazione, è obbligatorio aderire a programmi di formazione continua;
- le nuove tabelle (C-bis e C-ter) che definiscono i requisiti specifici e flessibili per la qualificazione nell’esecuzione dei lavori e dei servizi e forniture;
- nuovi incentivi per la qualificazione con particolare attenzione ai soggetti aggregatori specializzati.
Più in dettaglio, le modifiche proposte includono una serie di incentivi destinati alle stazioni appaltanti che non hanno ancora ottenuto la qualificazione e l’introduzione di requisiti flessibili per la qualificazione nella fase di esecuzione. L’obiettivo è garantire una formazione adeguata del personale impiegato negli appalti pubblici, includendo l’uso di metodi digitali per la gestione delle costruzioni, evitando però rallentamenti nelle esecuzioni.
Inoltre, sono stati introdotti incentivi per migliorare l’offerta formativa e ampliare la disponibilità di corsi, consentendo anche a soggetti privati con scopo di lucro di erogare corsi di formazione. Questo riconosce e valorizza una prassi consolidata, soprattutto a livello territoriale, per il miglioramento della professionalizzazione delle stazioni appaltanti.
Il Correttivo mira a favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti non ancora qualificate, con requisiti più flessibili per la fase di esecuzione. L’obiettivo è garantire che il personale sia adeguatamente formato, inclusa la gestione digitale delle costruzioni, senza ostacolare l’esecuzione dei contratti. Si intende potenziare l’offerta formativa per le stazioni appaltanti, dando anche ai soggetti privati a scopo di lucro la possibilità di offrire corsi di formazione professionale.
Infine, è previsto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2025, di qualificazione anche per la fase di esecuzione dei contratti.
Per quanto riguarda i criteri e i punteggi del sistema di qualificazione, il Correttivo Appalti 2025 ha introdotto significative modifiche all’Allegato II.4, eliminando alcune voci e sostituendole con altre. In particolare:
- è stata abolita sia per il settore di qualificazione dei lavori che per quello dei servizi e delle forniture la sezione di punteggio relativa all’utilizzo di piattaforme telematiche (che prevedeva l’attribuzione di 10 punti), in considerazione dell’intervenuta digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici, che ha reso obbligatorio l’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (di seguito “PAD”);
- è stata abolita la sezione di punteggio sull’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 Monitoraggio RGS nel settore di qualificazione LAVORI (che prevedeva l’attribuzione di 5 punti);
- è stato ridotto dai precedenti 10 agli attuali 5 punti il punteggio per gli obblighi di comunicazione alle banche dati ANAC per i servizi e le forniture (uniformandoli ai 5 punti previsti per i lavori);
- sono stati introdotti criteri “premiali” (per un totale di 10 punti) per i lavori e i servizi e le forniture relativi all’articolo 11 comma 2 lettera a), b), b-bis) e b-ter). Nello specifico trattasi dei seguenti criteri:
a) disponibilità ad essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all’articolo 62, comma 1 (massimo 1 punto);
b) aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell’esecuzione (massimo 1 punto);
c) specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate (massimo 1 punto);
d) efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell’affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni (massimo 7 punti). - è stato introdotto il criterio delle “acquisizioni mediante ricorso a terzi” sotto determinate soglie (massimo 5 punti) per i lavori e i servizi e le forniture.
Infine, è stato modificato il criterio concernente le gare svolte, che a cascata impatta anche i criteri sull’assolvimento degli obblighi di comunicazione, sotto due aspetti:
- modificando e ampliando il perimetro, vale a dire considerando le gare (CIG) sopra 150.000 euro;
- generalizzando il periodo temporale di valutazione delle gare, lasciando aperta l’interpretazione che il quinquennio di riferimento in cui considerarle non sia più fisso (come nel vecchio testo) ma mobile (vale a dire dal giorno di presentazione dell’istanza fino a 5 anni indietro).
Un altro aspetto importante previsto dal nuovo assetto normativo è il monitoraggio dei tempi di gara, introdotto con l’articolo 88 del decreto legislativo 209/2025, che ha modificato l’articolo 11 dell’allegato II.4.
Il Correttivo ha inserito 3 nuovi commi all’interno del suddetto articolo, delineando un sistema di controllo volto a migliorare l’efficienza delle decisioni nelle procedure di affidamento. In particolare:
- Comma 4-bis: introduce, a partire dal 1° gennaio 2025, l’obbligo per le stazioni appaltanti di verificare ogni 6 mesi l’efficienza dei propri procedimenti. Il parametro da considerare è il tempo medio tra la presentazione delle offerte (come indicato nei bandi) e la firma del contratto. Se tale tempo medio supera i 160 giorni, l’amministrazione interessata dovrà predisporre un piano di riorganizzazione o rientro, che il Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA) dovrà trasmettere all’ANAC;
- Comma 4-ter: prevede che ANAC possa verificare questi piani, proporre modifiche e assegnare un punteggio premiale alle stazioni appaltanti che riusciranno a mantenere i tempi entro 115 giorni, valutazione effettuata a posteriori.
- Comma 4-quater: chiarisce che l’omessa trasmissione del piano o il mancato recepimento delle misure correttive proposte costituisce una violazione grave, soggetta a sanzioni comprese tra 500 euro e 1 milione di euro, come previsto dal richiamato articolo 63, comma 11, del Codice dei contratti.
Queste novità contribuiscono al raggiungimento delle milestone M1C1-84bis e M1C1-96 previste dal PNRR.
Ai sensi dell’articolo 11 comma 4-bis, All. I.4 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti qualificate sono tenute a monitorare, dal 1° gennaio 2025 (ogni 6 mesi), la propria efficienza decisionale circa lo svolgimento delle procedure di affidamento e lo fanno attraverso una verifica del tempo medio che intercorre tra la data di presentazione delle offerte (come risultante nei bandi di gara) e la data di stipula del contratto.
Ma quali sono le procedure oggetto di monitoraggio dell’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti?
Il MIT, con il parere 3309/2025, definisce l’ambito di applicazione dell’obbligo:
- riguarda esclusivamente le procedure che prevedono la pubblicazione di un bando, visto il riferimento esplicito alla data di presentazione delle offerte “come risultante dai bandi di gara” (articolo 11 comma 4-bis dell’allegato II.4 del Codice);
- si applica solo alle gare i cui bandi siano stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025.
L’ANAC con delibera n. 236 del 3 giugno 2025 ha adottato un documento tecnico contenente l’interpretazione e la descrizione dei nuovi criteri di qualificazione previsti ai fini della fase di progettazione e affidamento di lavori, servizi e forniture, allo scopo di fornire chiarimenti applicativi per garantire certezza giuridica e uniformità nell’applicazione dei nuovi criteri.
Nel documento sono dettagliati gli aspetti relativi alla qualificazione delle stazioni appaltanti maggiormente “toccati” dal Correttivo Appalti
- il periodo di validità della qualificazione
- i criteri di qualificazione relativi alle gare
- il criterio della specializzazione e attribuzione del relativo punteggio
- il criterio dell’efficienza decisionale (e attribuzione del relativo punteggio
- il criterio delle acquisizioni sotto le soglie stabilite dalla norma mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate
Quando scatta l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti
La qualificazione è obbligatoria per affidare lavori sopra 500.000 euro e servizi o forniture sopra 140.000 euro. Sotto queste soglie, le stazioni appaltanti possono operare anche senza qualificazione, nei limiti previsti dal Codice.
| Tipologia di contratto | Soglia oltre la quale serve qualificazione |
|---|---|
| Lavori pubblici | Oltre 500.000 euro |
| Servizi | Oltre 140.000 euro |
| Forniture | Oltre 140.000 euro |
L’art. 62 del nuovo Codice appalti consente a tutte le stazioni appaltanti di procedere direttamente e autonomamente:
- all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro,
- all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
Per procedere con appalti di valore più elevato, è richiesta una qualificazione secondo le normative vigenti, stabilite dall’articolo 63 e dall’allegato II.4.
Soglie di applicazione (art. 62, comma 1)
Sintetizzando, la qualificazione è pertanto obbligatoria (almeno per il livello base) per le procedure di gara con importo superiore a:
- 500.000 € per i lavori;
- 140.000 € per servizi e forniture.
Appalti al di sotto di queste soglie possono essere gestiti anche da stazioni appaltanti non qualificate.
La qualificazione delle stazioni appaltanti è obbligatoria dal 1° luglio 2023. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, a cui è demandata la vigilanza sul funzionamento del sistema, ha di conseguenza disposto il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate.
Non è stato previsto un termine per l’iscrizione all’elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate: è pertanto possibile inoltrare la domanda in qualsiasi momento.
L’allegato II.4 delinea i requisiti necessari per ottenere questa qualificazione, oltre a disciplinare i criteri premianti.
La UNI/PdR 143:2023 “Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza” rappresenta la prassi di riferimento sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti già qualificate per la progettazione e l’affidamento saranno automaticamente qualificate anche per la fase esecutiva. Per garantire una gestione ottimale dell’intero ciclo di vita degli appalti, si suggerisce di:
- valorizzare, ai fini del punteggio esperienziale, anche gare di importo inferiore alle soglie di qualificazione;
- promuovere reti di stazioni appaltanti specializzate per la fase esecutiva, per supportare le non qualificate.
Fasi della qualificazione
La qualificazione è articolata in base alle diverse fasi di realizzazione dei contratti pubblici, indicate nell’allegato II.4 del Codice:
- progettazione e affidamento di lavori (art. 4).
- progettazione e affidamento di servizi e forniture (art. 6).
- affidamento da parte delle centrali di committenza (art. 7).
- fase di esecuzione (art. 8).
Cosa possono fare le stazioni appaltanti qualificate?
L’articolo 62 comma 5 indica le attività che possono essere svolte dalle stazioni appaltanti qualificate. Le stazioni appaltanti qualificate possono:
- effettuare, in funzione del livello di qualificazione posseduto, gare di importo superiore alle soglie stabilite;
- acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
- svolgere attività di committenza ausiliaria;
- procedere mediante appalti congiunti;
- utilizzare autonomamente strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
- effettuare autonomamente ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle medesime.
Le stazioni appaltanti non qualificate per poter effettuare le suddette attività (relative alla fase di progettazione e affidamento) devono ricorrere ad una centrale di committenza qualificata e, per le attività di committenza ausiliaria, a centrali di committenza qualificate e stazioni appaltanti qualificate.
Parere MIT n. 4172/2026: deleghe a stazioni appaltanti qualificate, chi nomina il RUP e chi verifica i requisiti?
Il parere MIT n. 4172/2026 chiarisce che, nelle gare delegate, la stazione appaltante qualificata gestisce integralmente la procedura e ne assume piena responsabilità. Essa deve nominare un proprio RUP, che cura tutte le verifiche (requisiti, manodopera, oneri) e firma gli atti, inclusa la proposta di aggiudicazione. La stazione non qualificata mantiene invece un RUP per programmazione ed esecuzione del contratto. Si configura così un modello a “doppio binario”, fondato sul coordinamento tra i due RUP. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 3995/2026: supporto alle Stazioni Appaltanti non qualificate, ammessi solo i rimborsi spesa, vietati i compensi onerosi
Il MIT (parere n. 3995) chiarisce che la Stazione Appaltante qualificata, nell’ambito dell’aggregazione delle committenze prevista dal D.Lgs. 36/2023, non può svolgere l’attività di gara a titolo oneroso. Gli accordi tra enti devono essere formalizzati tramite convenzioni o intese ex art. 15 L. 241/1990 o art. 30 TUEL, disciplinando i rapporti finanziari. Opera il principio di invarianza finanziaria: non sono ammessi compensi o aggio parametrati al valore dell’appalto. È consentito esclusivamente il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute dalla S.A. qualificata. Leggi l’approfondimento.
TAR Sicilia 1198 /2025: l’assenza della qualificazione giustifica l’annullamento della gara
Quando manca la qualificazione necessaria, la gara è valida? È possibile portare avanti l’affidamento oppure è necessario annullare la procedura per mancanza dei presupposti legittimanti?
Una recente sentenza del TAR Sicilia (n. 1198 del 29 maggio 2025) ha confermato l’importanza della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, respingendo il ricorso di un’impresa contro l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria da essa ottenuta. Il motivo: l’ente appaltante non possedeva i requisiti per indire la gara e non aveva rispettato il numero minimo di inviti richiesto.
Il caso riguarda una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, finalizzata all’affidamento di un accordo quadro per lavori con un valore superiore a 500.000 euro. L’Amministrazione ha successivamente deciso di annullare in autotutela la procedura, poiché non disponeva della qualificazione di secondo livello, necessaria secondo quanto stabilito dall’art. 63 e dall’allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023 (la proroga prevista dalla circolare MIT del 12 luglio 2023, riguardante le qualificazioni per gli appalti finanziati con risorse del PNRR, non è applicabile nel caso specifico).
Inoltre, durante la procedura, uno degli operatori estratti a sorte non aveva ricevuto l’invito a partecipare, contravvenendo al requisito minimo di 10 inviti, richiesto per questa specifica modalità di gara.
Il TAR ha chiarito che l’illegittimità originaria dell’atto e l’assenza della qualificazione richiesta bastano a giustificare l’annullamento, senza necessità di provare un danno economico concreto. In conclusione, la centrale di committenza in questione, priva della qualificazione necessaria, non poteva attivare una procedura negoziata per un importo oltre soglia, rendendo illegittima l’intera operazione. A ciò si è aggiunta la mancata inclusione di un operatore economico tra gli invitati, compromettendo ulteriormente la correttezza della gara e la regolarità della concorrenza.
Cosa possono fare le stazioni appaltanti NON qualificate?
La qualifica non è necessaria per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, per gli appalti sotto soglia e per gli affidamenti diretti.
Il perimetro delle attività in fase di progettazione e affidamento che le stazioni appaltanti non qualificate possono svolgere è comunque tale da consentire di:
- procedere ad affidamenti per servizi e forniture di valore inferiore alla soglia europea;
- procedere ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di € mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
- effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
Per quanto riguarda la fase esecutiva del contratto, le stazioni appaltanti non qualificate ricorrono ad una centrale di committenza qualificata, ad una stazione appaltante qualificata o a soggetti aggregatori, potendo nominare un supporto al RUP operante nella struttura che ha affidato l’appalto principale.
TAR Piemonte 993/2026: gara tramite CUC, chi aggiudica e quando verificare i requisiti?
Il TAR Piemonte chiarisce che, nelle gare gestite per conto di una stazione appaltante non qualificata, il provvedimento di aggiudicazione deve essere adottato dalla Centrale Unica di Committenza che ha svolto la procedura. La verifica dei requisiti dell’aggiudicatario non può essere rinviata senza una motivata deroga e senza subordinare espressamente l’efficacia dell’aggiudicazione al suo esito. La sentenza ribadisce inoltre che i requisiti professionali richiesti dalla legge devono essere integralmente dimostrati già in gara. Nel caso esaminato, la mancanza dell’esperienza triennale del coordinatore della sicurezza ha comportato l’annullamento dell’aggiudicazione e l’esclusione del RTP vincitore. Leggi l’approfondimento.
Parere MIT 3995/2026: S.A. non qualificate e ricorso a centrali di committenza, il MIT chiarisce i limiti dell’onerosità
Il MIT (parere n. 3995/2026) chiarisce che i rapporti con le amministrazioni non qualificate devono essere regolati tramite accordi o convenzioni ex art. 15 L. 241/1990 o art. 30 TUEL. Tali strumenti possono disciplinare i rapporti finanziari, ma nel rispetto del principio di invarianza finanziaria dell’art. 228 del Codice. Ne consegue che sono ammessi solo ristori costi documentati, non corrispettivi parametrati a importo o complessità delle opere. Leggi l’approfondimento.
Una stazione appaltante non qualificata può affidare progettazione esterna e approvare il progetto esecutivo per lavori oltre 500.000 €?
Il Codice appalti (D.Lgs. 36/2023) ha ridefinito il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introducendo un sistema articolato che ha generato non pochi dubbi applicativi, specialmente negli enti di dimensioni ridotte. Una questione particolarmente rilevante riguarda la possibilità, per un ente non qualificato, di affidare la progettazione a professionisti esterni e approvarne autonomamente il risultato, nel caso in cui debba procedere all’affidamento di lavori di importo superiore ai 500.000 euro, ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza (CUC).
Secondo quanto previsto dal Codice, ogni stazione appaltante può operare esclusivamente se in possesso di un livello di qualificazione coerente con la fase contrattuale da gestire. La normativa distingue chiaramente tra qualificazione per l’affidamento dei lavori e quella per l’affidamento di servizi e forniture. Questa distinzione comporta che l’idoneità alla gestione delle procedure per i lavori pubblici non implica automaticamente la possibilità di affidare incarichi di progettazione. Tale principio è sancito in modo specifico nell’Allegato II.4, che regolamenta i requisiti tecnici e organizzativi necessari per ogni ambito operativo.
La risposta del Supporto Giuridico del MIT (parere 3619/2024) è netta: no, non è possibile operare in tal senso senza la necessaria qualificazione. L’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per importi superiori alle soglie previste per l’affidamento diretto richiede che la stazione appaltante sia in possesso della qualificazione specifica per tali servizi oppure, in via alternativa, disponga della qualificazione per l’esecuzione di lavori di valore equivalente. L’ente non qualificato può operare solo entro i limiti dell’affidamento diretto o deve ricorrere a un soggetto qualificato anche per la progettazione.
In sintesi, le stazioni appaltanti non qualificate possono:
- affidare direttamente lavori di importo fino a 500.000 euro;
- acquisire forniture e servizi solo entro le soglie dell’affidamento diretto;
- effettuare ordini su strumenti messi a disposizione da CUC qualificate o soggetti aggregatori.
Cos’è, a cosa serve e chi rilascia la qualificazione delle stazioni appaltanti
La qualificazione è rilasciata da ANAC, che gestisce l’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.
| Elemento | Funzione |
|---|---|
| ANAC | Gestisce elenco, verifica requisiti, attribuisce livelli |
| AUSA | Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti usata per l’istanza |
| RASA | Responsabile che gestisce il processo di qualificazione |
| Elenco ANAC | Registro pubblico delle stazioni appaltanti qualificate |
| Durata | La qualificazione ha durata biennale |
La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:
- progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
- esecuzione dei contratti.
Si tratta di un sistema “aperto” in quanto tutti i soggetti con i requisiti necessari possono ottenere la qualificazione (ma anche perderla se i requisiti vengono meno).
L’art. 63 del nuovo codice appalti istituisce presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. È quindi l’ANAC a rilasciare la qualificazione.
Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco.
Al netto di alcuni soggetti iscritti di diritto, tutte le altre stazioni appaltanti sono tenute ad accedere al Servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti sul sito di ANAC per la presentazione della domanda. Le stazioni appaltanti devono utilizzare l’apposita sezione dell’AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante). Successivamente devono trasmettere informazioni e dati richiesti dall’ANAC per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.
Il servizio consente alle stazioni appaltanti interessate alla qualificazione per entrambi i settori (lavori, servizi e forniture) di presentare due istanze di qualificazione distinte, con il vantaggio che alcuni dati potranno essere differenziati e riferiti in modo specifico al settore selezionato, come ad esempio l’attività di centralizzazione della committenza, la disponibilità a svolgere procedure per altre stazioni appaltanti, le competenze presenti nella struttura organizzativa stabile (SOS) e la formazione.
L’ANAC attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione. È tenuta ad effettuare opportune verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti per controllare la veridicità degli stessi e la conseguente conferma del livello di qualificazione.
L’iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate dura 2 anni.
Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni 2 anni: entro 3 mesi dalla scadenza le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione. Le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni, sono iscritte con riserva nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
Se dagli accertamenti condotti da ANAC risulta una diminuzione del punteggio ottenuto che porterebbe la stazione appaltante ad un livello inferiore, la stessa mantiene il medesimo livello di qualificazione per un anno se il nuovo punteggio è superiore a quello necessario per la qualificazione di livello inferiore, incrementato di almeno del 5%.
Qualora dalle verifiche condotte si accertino alcune violazioni delle normative in materia di qualificazione, l’ANAC può attivare il potere sanzionatorio nei confronti del legale rappresentante della stazione appaltante o della centrale di committenza.
Iscritti di diritto all’elenco
Quali sono gli iscritti di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate? Sono iscritti di diritto:
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
- Consip S.p.a.;
- Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.;
- Difesa servizi S.p.A.;
- l’Agenzia del demanio;
- i soggetti aggregatori;
- Sport e salute S.p.a.
Qualificazione con riserva
Dal 1° luglio 2025 è entrato pienamente in vigore il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, strumento fondamentale per garantire l’affidabilità e la competenza degli enti coinvolti nella gestione delle procedure di gara previsto dal D.Lgs. 36/2023.
Dal 25 giugno 2025 ANAC ha aggiornato il sistema informatico di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo le modifiche introdotte dal Correttivo Appalti 2025 (D.Lgs. n. 209/2024).
Gli operatori possono, tramite il servizio disponibile sul portale dell’Autorità, presentare le istanze relative al periodo successivo al 30 giugno 2025, termine della finestra temporale 2023/2025.
Nella pagina dedicata al servizio, sono disponibili adesso due simulatori, uno per il settore di qualificazione “lavori” e uno per “servizi/forniture”, utili a comprendere il meccanismo di calcolo del punteggio.
I due simulatori, messi a disposizione delle stazioni appaltanti, sono accompagnati da un documento esplicativo e si trovano nella sezione “Allegati e documentazione” in calce alla pagina.
È aggiornato anche il Manuale utente per la qualificazione delle stazioni appaltanti che tiene conto dell’evoluzione del sistema prevista dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici e del superamento definitivo, dopo il 30 giugno 2025, del vecchio sistema di qualificazione.
L’ANAC ha reso disponibile un nuovo modulo di domanda per la qualificazione con riserva, accompagnato da un documento con istruzioni operative per agevolare l’adeguamento degli enti alle disposizioni aggiornate al D.Lgs. 209/2024.
La modalità di qualificazione con riserva è di natura straordinaria e può essere concessa – previa valutazione – a quelle amministrazioni che, pur non avendo ancora maturato il punteggio minimo richiesto, si trovano in condizioni particolari tali da giustificare un percorso di adeguamento tecnico-organizzativo.
La qualificazione con riserva può essere richiesta, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
- costituzione di nuovi enti;
- fusioni o aggregazioni tra soggetti esistenti;
- riorganizzazioni interne di rilievo;
- altre situazioni eccezionali e documentabili che abbiano impedito il raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
Presupposto della richiesta di qualificazione con riserva è la preliminare presentazione dell’istanza da parte del RASA (Responsabili dell’Anagrafe Unica) nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda di qualificazione, selezionando l’opzione “Sì” nell’apposito campo “La Stazione Appaltante/centrale di committenza dichiara di voler presentare istanza di qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13 del d.lgs. 36/2023”.
Qualificazione con riserva: a cosa serve?
La qualificazione con riserva è disciplinata dall’art. 63, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, non costituisce una deroga generalizzata, ma ha carattere eccezionale e può essere concessa soltanto previa valutazione istruttoria, con l’obiettivo di consentire alle amministrazioni richiedenti di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria per operare in conformità con le disposizioni normative vigenti.
Questo sistema consente alle stazioni appaltanti l’invio della domanda di iscrizione ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023. L’utente preposto alla gestione del processo è il RASA che provvederà all’invio della domanda di qualificazione.
Come presentare la domanda
La richiesta di qualificazione con riserva deve essere inoltrata utilizzando esclusivamente il modulo ufficiale predisposto da ANAC. Una volta compilato, il modulo va trasmesso tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, allegando tutta la documentazione necessaria, inclusa una relazione dettagliata che ne motivi la richiesta. L’Autorità si riserva di richiedere eventuali integrazioni istruttorie.
La domanda è comunque inammissibile nei seguenti casi:
- mancata o incompleta compilazione della domanda nel sistema;
- mancata o incompleta compilazione del modulo e della sua trasmissione tramite PEC;
- mancanza di motivazione in merito alle ragioni della richiesta;
- mancanza e/o carenza della documentazione richiesta come allegato, inclusa la programmazione degli affidamenti approvata ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.5.
Il punteggio ottenuto per i singoli criteri nella domanda inviata nel sistema costituisce elemento di valutazione ai fini istruttori dell’istanza di qualificazione con riserva (es. punteggio eccessivamente basso in riferimento alla SOS, sistema di formazione e aggiornamento, ecc.).
Inoltre, l’ANAC comunica che, prima dell’invio via PEC, è obbligatorio registrare l’istanza nel sistema di qualificazione online e durante la compilazione telematica, occorre selezionare l’opzione relativa all’intenzione di presentare domanda con riserva. Gli estremi identificativi generati dalla procedura online devono poi essere inseriti nel modulo cartaceo.
Guida per l’utilizzo del file “download gare”
Per agevolare i RASA (Responsabili dell’Anagrafe Unica), ANAC ha anche predisposto un documento esplicativo per la corretta interpretazione del file Excel relativo al “download gare”. Il file contiene i dati utilizzati per calcolare il punteggio di qualificazione: la guida ne illustra nel dettaglio struttura e contenuti, facilitando così l’elaborazione e la verifica delle informazioni da parte degli operatori.
Qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti (fino al 30 giugno 2024)
In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva.
A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti presentano domanda di iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.
L’ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
A partire dal primo gennaio 2024, è consentito ottenere una qualificazione con riserva esclusivamente in conformità alle disposizioni delineate nell’articolo 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) del D.Lgs. 36/2023.
Tale qualificazione ha carattere di “eccezionalità” ed è disposta, previa valutazione istruttoria, da specifica delibera dell’Autorità, al fine di “consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta”.
Questa forma di iscrizione potrà essere disposta, ad esempio, per enti di nuova costituzione, enti soggetti a fusione, e altre situazioni similari.
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha reso disponibile sul portale ufficiale il modulo per tutte le stazioni appaltanti che intendono procedere alla qualificazione con riserva, conformemente al nuovo Codice degli Appalti.
La qualificazione con riserva garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.
Stazioni appaltanti non qualificate, come procedere per una gara in cui è richiesto lo status di S.A. qualificata
Le stazioni appaltanti non qualificate procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; oppure qualora non siano qualificate per l’esecuzione dei contratti, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori.
Come previsto all’art. 62 del nuovo Codice appalti (comma 10) le stazioni appaltanti che non sono qualificate consultano l’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate sul sito dell’ANAC.
Se una stazione appaltante non qualificata chiede a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata di svolgere una procedura di gara e non riceve una risposta negativa entro 10 giorni dalla richiesta, la richiesta si considera accolta.
Se riceve una risposta negativa, può rivolgersi all’ANAC, che entro 15 giorni assegna d’ufficio la richiesta a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata, basandosi sulle fasce di qualificazione dell’articolo 63, comma 2.
Con la Delibera del 20 giugno 2023, n. 266 recante il Regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ANAC ha reso disponibile il modulo per la presentazione della domanda da parte delle SA non qualificate da inviare via PEC (oppure, mediante applicativo nel momento che tale funzione verrà implementata) all’ANAC e per conoscenza alla Stazione appaltante e/o centrale di committenza interpellata.
Requisiti e livelli di qualificazione previsti dal nuovo codice appalti
Nell’allegato II.4, in attuazione degli artt. 62 e 63 del codice, sono indicati i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.
L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all’allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima.
I requisiti si riferiscono:
- all’organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
- alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la formazione adeguata del personale;
- all’esperienza maturata nell’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l’eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.
Tra i requisiti necessari per ottenere la qualifica dal 1 gennaio 2024 c’è il possesso di piattaforme telematiche volte a gestire la fase di approvvigionamento.
La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro e riguarda:
- la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- la capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
- la capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale (incluso il collaudo e la messa in opera).
Livelli di qualificazione delle stazioni appaltanti
L’art. 63 comma 2 D.Lgs. 36/2023 individua 3 fasce di importo (3 livelli) in riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti per la progettazione e l’affidamento:
- qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino a 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
- qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14;
- qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
Le stazioni appaltanti qualificate per il massimo livello, quello avanzato, possono svolgere qualsiasi tipo di gara a prescindere dal valore. La qualificazione negli altri due livelli (base e intermedio) dà la possibilità di svolgere attività di approvvigionamento solo nel livello per cui la stazione appaltante si è qualificata.
Qualificazione stazioni appaltanti – i livelli
L’allegato II.4 D.Lgs. 36/2023 differenzia i livelli di qualificazione e i relativi requisiti riferiti ai lavori dai livelli di qualificazione e relativi requisiti riferiti a servizi e forniture.
Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori
Per la progettazione e l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500.000 € le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
- qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 €;
- qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.
| Livello lavori | Importo gestibile | Punteggio minimo |
|---|---|---|
| L3 | Fino a 1.000.000 euro | 30 punti |
| L2 | Fino alla soglia europea | 40 punti |
| L1 | Senza limiti di importo | 50 punti |
Requisiti stazioni appaltanti per affidamento di lavori
Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
- avere un ufficio dedicato alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
- disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice (requisito richiesto dal 1 gennaio 2024; fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti un punteggio di 10 punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione).
Per ogni livello sopra specificato vengono attribuiti i seguenti punteggi:
- livello L3: 30 punti;
- livello L2: 40 punti;
- livello L1: 50 punti.
Ai fini della qualificazione per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte si considerano tutte le gare svolte fino al 30 giugno 2023. Dopo la predetta data, per le gare di importo superiore ad 1 milione di euro, si considerano per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), previsti nell’allegato I.9 del codice per cui è previsto un apposito Ambiente di Condivisione Dati ACDat (Common Data Environment).
Livelli di qualificazione per servizi e forniture
Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore a 140.000 € le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:
- qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 €;
- qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 €;
- qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.
| Livello servizi/forniture | Importo gestibile | Punteggio minimo |
|---|---|---|
| SF3 | Fino a 750.000 euro | 30 punti |
| SF2 | Fino a 5.000.000 euro | 40 punti |
| SF1 | Senza limiti di importo | 50 punti |
Requisiti stazioni appaltanti servizi e forniture
Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture, le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’AUSA;
- presenza di un ufficio per la progettazione e gli affidamenti di servizi e forniture;
- disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice (requisito richiesto dal 1 gennaio 2024; fino al 31 dicembre 2023, può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti un punteggio di 10 punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione).
Per poter essere qualificati in uno dei suddetti livelli occorre essere in possesso dei requisiti sopra specificati ed ottenere un punteggio complessivo pari o superiore a:
- livello SF3: 30 punti;
- livello SF2: 40 punti;
- livello SF1: 50 punti.
Fino al 31 dicembre 2023 può essere riconosciuto alle stazioni appaltanti, in aggiunta ai suddetti requisiti, un punteggio di 10 punti in ragione dell’esperienza maturata nell’utilizzo di piattaforme telematiche nel triennio precedente la data di domanda di qualificazione. Dopo il termine di cui al primo periodo, il peso di tale requisito può essere attribuito anche ai requisiti premianti.
Ti consiglio, quindi, di chiedere una consulenza gratuita per prepararti ad appaltare secondo gli obblighi BIM del nuovo Codice Appalti ed iniziare ad utilizzare le piattaforme interoperabili utili ai fini della qualificazione.
Requisiti di qualificazione e il valore della formazione: la normativa
Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (artt. 62 e 63 e Allegato II.4), la formazione costituisce un presupposto imprescindibile per la qualificazione delle stazioni appaltanti, in quanto strumentale ad assicurare l’adeguata preparazione del RUP e del personale coinvolto nella gestione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla fase di programmazione e affidamento fino a quella di esecuzione. Per rispondere a questa esigenza di alta professionalizzazione, ACCA software propone in collaborazione con l’Università del Sannio specifici corsi di formazione di base per la qualificazione delle stazioni appaltanti accreditati dalla scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).
Il requisito formativo è misurabile in termini di ore e crediti e incide direttamente sul punteggio di qualificazione dell’amministrazione. La sua rilevanza emerge:
- nella fase esecutiva, ove le tabelle C-bis e C-ter dell’Allegato II.4 impongono il raggiungimento di un monte ore minimo di formazione per il personale interessato, da conseguire entro dodici mesi dalla richiesta di qualificazione;
- per i livelli di qualificazione più elevati (L1 e L2) nel settore dei lavori, che richiedono obbligatoriamente una formazione specifica sui metodi e sugli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM);
- nei contenuti dei percorsi formativi, che devono riguardare ambiti centrali quali la stipula dei contratti, le varianti in corso d’opera, il subappalto, la contabilità e le misure di prevenzione della corruzione;
- nella previsione di un sistema organizzato di formazione e aggiornamento continuo del personale inserito nella Struttura Organizzativa Stabile (SOS), cui possono essere attribuiti fino a 20 punti ai fini della qualificazione.
Il D.Lgs. 209/2024 ha ulteriormente inciso sulla disciplina del D.Lgs. 36/2023, ridefinendo il requisito della formazione e dell’aggiornamento del personale sia per la qualificazione nella fase di progettazione e affidamento, sia per quella relativa alla fase di esecuzione, estendendo tali previsioni anche alle centrali di committenza.
La formazione rileva su un duplice piano:
- quale requisito obbligatorio di competenza, imponendo la disponibilità di personale dotato di conoscenze specialistiche in materia di contratti pubblici;
- quale elemento premiale, in quanto la formazione continua e specialistica consente di maturare i punteggi necessari per accedere ai livelli di qualificazione più elevati (L1 o SF1), che abilitano alla gestione di procedure di gara di qualsiasi importo.
Il sistema non si limita, dunque, alla mera partecipazione occasionale a corsi formativi, ma esige percorsi strutturati, coerenti con le funzioni svolte e adeguatamente documentabili.
Con il Decreto n. 156/2025, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ha definito le caratteristiche generali delle attività formative rilevanti ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, stabilendo che gli attestati finali di formazione, rilasciati anche in formato open badge, hanno una validità triennale.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai fini del punteggio ANAC sono riconosciuti esclusivamente i corsi accreditati dalla SNA; resta tuttavia valida la formazione svolta anteriormente a tale data, anche se non accreditata, purché conseguita nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di qualificazione.
Indicazioni dettagliate da ANAC sui requisiti della formazione per la qualificazione
Con atto amministrativo del 2 luglio 2025, ANAC fornisce indicazioni dettagliate circa la valutazione del requisito relativo alla formazione e all’aggiornamento del personale, come previsto dalla tabella C dell’allegato II.4 al Codice per la qualificazione delle stazioni appaltanti nella fase di progettazione e affidamento, nonché dalle tabelle C-bis e C-ter per quanto riguarda la fase esecutiva.
Nello specifico, il Correttivo ha apportato modifiche al Codice, riguardanti il requisito della formazione e dell’aggiornamento del personale nell’ambito della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Le novità introdotte si applicano sia alla qualificazione per le fasi di progettazione e affidamento, sia a quella relativa alla fase esecutiva.
Da un lato, il Correttivo interviene sul sistema di accreditamento dei soggetti autorizzati ad erogare corsi di formazione da parte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, estendendo la possibilità di accreditamento anche ad enti pubblici e privati con finalità di lucro. Dall’altro lato, introduce specifici requisiti legati alla qualificazione nella fase esecutiva.
In particolare, per quanto concerne il requisito della formazione, sono stati stabiliti – in base al livello di qualificazione – i quantitativi minimi di ore che almeno un dipendente, coinvolto nella gestione della fase esecutiva di ogni contratto superiore alla soglia di qualificazione, deve aver completato nel corso del 2024 oppure dovrà completare entro dodici mesi dalla data di presentazione della richiesta di qualificazione da parte della stazione appaltante.
Qualificazione nella fase di progettazione e affidamento
Per quanto riguarda il criterio relativo al “sistema di formazione e aggiornamento del personale”, indicato nella Tabella C dell’Allegato II.4 del D.lgs. 36/2023, ai fini dell’attribuzione del punteggio rileva la formazione svolta nei 3 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di qualificazione per la fase di progettazione e affidamento. Con riferimento alle istanze presentate per il periodo di qualificazione successivo al 30 giugno 2025, si precisa che, a partire dal 1° gennaio 2025, saranno considerati validi esclusivamente i corsi di formazione erogati da soggetti pubblici o privati accreditati attraverso il sistema gestito dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).
Per quanto riguarda, invece, la formazione svolta prima del 1° gennaio 2025, sarà comunque riconosciuta ai fini della valutazione del punteggio, anche se realizzata da enti non ancora accreditati SNA, tenuto conto che il sistema di accreditamento sarà operativo solo a partire da novembre 2024.
Qualificazione per la fase di esecuzione
Il requisito formativo per la qualificazione nella fase di esecuzione, disciplinato dalle tabelle C-bis e C-ter dell’Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici, prevede, in funzione del livello di qualificazione richiesto, un monte ore minimo di formazione riferito ad almeno un soggetto coinvolto nella gestione della fase esecutiva dei contratti sopra soglia. Tale formazione deve essere stata completata nel 2024 oppure entro 12 mesi dalla presentazione dell’istanza di qualificazione, secondo una logica di adeguamento graduale ai nuovi obblighi, come chiarito dalla Relazione illustrativa al decreto correttivo.
Le tabelle distinguono due modalità di assolvimento del requisito:
- “attuale”, quando la formazione risulta già completata al momento della domanda,
- “in divenire“, basata sull’assunzione dell’impegno a concluderla entro dodici mesi dalla richiesta di qualificazione.
In sede di prima applicazione, con avvio del sistema dal 1° gennaio 2025, l’impegno comporta comunque l’obbligo di completare effettivamente il percorso formativo entro il termine annuale successivo alla domanda.
Restano in ogni caso validi i corsi già conclusi prima della presentazione dell’istanza, idonei per legge a soddisfare l’obbligo formativo. Ai fini dell’autodichiarazione, a partire dall’operatività del sistema di accreditamento SNA, sono valutabili esclusivamente i corsi erogati da enti pubblici o privati accreditati; per il periodo antecedente, sono invece riconosciuti tutti i percorsi formativi pertinenti agli ambiti tematici previsti.
Ambiti tematici della formazione per la fase di esecuzione
Ai fini della qualificazione nella fase esecutiva (tabelle C-bis e C-ter dell’Allegato II.4), i corsi di formazione devono riguardare, in relazione ai contratti pubblici, almeno l’ambito dell’esecuzione contrattuale. I temi principali includono:
- stipula e avvio del contratto;
- ruolo del direttore dell’esecuzione;
- gestione di varianti, subappalti, sospensioni, proroghe e risoluzioni;
- collaudo e verifica di conformità;
- digitalizzazione del ciclo contrattuale;
- utilizzo di piattaforme digitali, fascicolo virtuale e BDNCP.
Per i livelli intermedio e avanzato, sono valutabili anche corsi su:
- contabilità dei lavori;
- anticorruzione in fase esecutiva;
- metodi alternativi di risoluzione delle controversie;
- analisi economico-finanziaria e gestione dei rischi;
- sostenibilità e ciclo di vita dell’appalto;
- simulazioni e casi pratici.
In ambito BIM (Building Information Modeling), richiesto per i settori “lavori” nei livelli L2 e L1, la formazione deve trattare:
- norme e standard BIM;
- ciclo di vita di un progetto BIM;
- principi base della modellazione.
Infine, sono ritenuti validi anche i corsi svolti per la fase di affidamento, purché contengano moduli specifici sull’esecuzione con la durata minima prevista dalle tabelle normative.
Questi contenuti, tuttavia, risultano realmente efficaci solo se inseriti in un percorso formativo strutturato e coerente con i ruoli BIM presenti nella stazione appaltante.
Ti ricordo che anche l’adozione di strumenti digitali e la transizione al BIM sono requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti. Per ulteriori chiarimenti alla lettura della guida sugli appalti BIM e alla scoperta di piattaforme cloud per la digitalizzazione degli enti pubblici.
Attività formative utili per la qualificazione per l’esecuzione
Le attività formative utili per la qualificazione per l’esecuzione si articolano in:
- formazione di livello base L3;
- formazione di livello intermedio L2;
- formazione di livello avanzato L1;
- formazione in materia di Building Information Modeling.
Le attività formative utili per la qualificazione per l’esecuzione possono riguardare qualsiasi argomento inerente all’esecuzione dei contratti pubblici, quali, per esempio:
- le figure organizzative dell’esecuzione dei contratti;
- l’avvio dell’esecuzione;
- le varianti in corso d’opera e la revisione dei prezzi;
- il subappalto;
- le sospensioni e le proroghe;
- le riserve;
- la conclusione anticipata del contratto (risoluzione e recesso)
- il collaudo, la verifica di conformità, i controlli nel corso dell’esecuzione del contratto;
- la digitalizzazione del ciclo contrattuale e le piattaforme digitali;
- il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
- la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
- i documenti contabili;
- la prevenzione della corruzione con riferimento alla fase di esecuzione;
- i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e il contenzioso;
- la gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- la sostenibilità e il ciclo di vita dell’appalto;
- le normative e gli standard BIM;
- il ciclo di vita di un progetto BIM.
Quando la formazione riguarda i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale, non è sufficiente prevedere singoli moduli formativi sul BIM. Perché il requisito formativo sia realmente efficace, la stazione appaltante deve organizzare le competenze in un percorso strutturato, coerente con i ruoli interni, con l’organigramma BIM e con gli strumenti digitali da utilizzare nelle diverse fasi dell’appalto.
Come strutturare un piano di formazione BIM per la stazione appaltante
Per le stazioni appaltanti che intendono operare con metodi e strumenti di gestione informativa digitale, la formazione deve essere organizzata in funzione dei ruoli effettivamente coinvolti nei processi BIM. Il piano di formazione BIM serve proprio a trasformare l’obbligo formativo in un percorso operativo, misurabile e coerente con l’organizzazione interna dell’ente.
Il punto di partenza è l’analisi dell’organigramma BIM della stazione appaltante. Prima di definire corsi, certificazioni o attività di aggiornamento, l’amministrazione deve chiarire quali funzioni intende presidiare, quali appalti dovrà gestire, quali processi saranno digitalizzati e quali figure professionali dovranno essere coinvolte. In questo quadro rientrano, tra le altre, figure come il BIM manager, il BIM coordinator e il CDE manager, chiamate rispettivamente a governare i processi informativi, coordinare i flussi digitali e gestire l’ambiente di condivisione dei dati.
Il piano può essere articolato in tre fasi principali: mappatura, pianificazione e monitoraggio. La fase di mappatura consiste nella ricognizione delle conoscenze, competenze, esperienze e qualifiche del personale coinvolto. Questa attività deve essere svolta per ciascun tecnico, così da individuare il divario tra le competenze già possedute e quelle necessarie per ricoprire uno specifico ruolo BIM.
La fase di pianificazione traduce questa analisi in un programma formativo concreto. Per ogni risorsa devono essere indicati il ruolo BIM assegnato o da assegnare, i percorsi formativi da seguire, il periodo di svolgimento, il monte ore, le modalità di erogazione, lo stato di avanzamento e l’eventuale certificazione collegata. Il piano deve inoltre individuare il responsabile della sua redazione e la periodicità di aggiornamento, che può essere semestrale, annuale o definita dalla stazione appaltante in base alla propria organizzazione.
La fase di monitoraggio consente invece di verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi. In questo modo la stazione appaltante può controllare l’avanzamento dei percorsi, aggiornare le competenze del personale e mantenere allineato il proprio assetto organizzativo all’evoluzione degli obblighi BIM e degli strumenti digitali adottati.
Particolare attenzione deve essere dedicata all’openBIM, all’interoperabilità e all’uso dei formati aperti, come IFC, BCF e IDS. La formazione deve inoltre riguardare l’utilizzo dell’ACDat, o CDE, cioè l’ambiente di condivisione dei dati in cui vengono gestiti modelli, elaborati, documenti, workflow, verifiche e processi approvativi.
Il piano di formazione BIM, quindi, non è un documento separato dal sistema di qualificazione, ma uno strumento di rafforzamento della capacità tecnica e organizzativa della stazione appaltante. Permette di collegare la formazione richiesta ai fini della qualificazione con ruoli chiari, processi digitali presidiati, competenze documentabili e strumenti interoperabili realmente utilizzabili nella gestione degli appalti pubblici.
In questa prospettiva, una piattaforma di BIM e-learning consente di rendere il piano realmente attuabile. ACCA Software mette a disposizione delle stazioni appaltanti una piattaforma personalizzabile e scalabile, con videocorsi, contenuti teorico-operativi, esercitazioni e strumenti di autovalutazione fruibili on demand, da qualsiasi postazione e dispositivo. Il percorso formativo può essere configurato in base alle esigenze della singola amministrazione, sia sotto il profilo dimensionale sia in relazione alle competenze da sviluppare.
Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: sanzioni ANAC
L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all’allegato II.4 e rilascia la qualificazione. Può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
L’ANAC può sanzionare in caso di gravi violazioni entro il limite minimo di 500 € e il limite massimo di 1 milione €, nei casi più gravi, può disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.
Qualificazione delle Stazioni Appaltanti: i più recenti pareri ANAC e MIT
Parere MIT 3564/2025 sull’obbligo di monitoraggio in caso di affido ad un soggetto esterno qualificato
Con il parere n. 3564/2025, il MIT ha fornito una delle prime interpretazioni operative relative all’obbligo di monitoraggio dei tempi delle procedure di affidamento, introdotto dall’articolo 88 del Correttivo (D.Lgs. 209/2024). Il chiarimento riguarda in particolare i casi in cui le gare vengano affidate da una stazione appaltante non qualificata a una centrale di committenza o stazione appaltante in possesso della qualificazione.
A partire dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti che hanno ottenuto la qualificazione sono tenute, con cadenza semestrale, a monitorare l’efficienza con cui gestiscono le procedure di affidamento. L’analisi si basa sul calcolo del tempo medio trascorso tra la data di presentazione delle offerte, come indicata nei bandi, e la stipula del contratto. Qualora questo intervallo superi i 160 giorni, la stazione appaltante deve trasmettere tempestivamente ad Anac un piano di riorganizzazione.
Un’amministrazione provinciale ha chiesto chiarimenti al MIT in merito a chi debba rispondere dell’obbligo di monitoraggio, nei casi in cui la gestione della gara sia stata affidata ad un soggetto esterno qualificato.
Il MIT ha chiarito che, in base al comma 13 dell’articolo 362 del D.Lgs. 36/2023, la responsabilità delle attività svolte per conto di altre amministrazioni ricade direttamente sulla centrale di committenza o sulla stazione appaltante qualificata che ha assunto l’incarico. Tale interpretazione è confermata anche dalle delibere dell’Anac del 23 ottobre 2024 (n. 465-469), in cui si ribadisce che, quando una stazione appaltante non qualificata affida lo svolgimento della gara ad un soggetto qualificato, quest’ultimo diventa responsabile dell’intero iter, assumendone gli obblighi e le conseguenti verifiche.
Il MIT conclude che la responsabilità di monitorare i tempi e di adempiere agli obblighi previsti dalla norma spetta alla stazione appaltante delegata, in quanto detentrice delle informazioni necessarie e soggetto attivo nella gestione dell’appalto. Il RUP della stazione delegata è quindi il soggetto tenuto a garantire la corretta attuazione di quanto richiesto dalla normativa.
Parere MIT 3208/2025: la qualificazione delle PA nelle concessioni miste
Il MIT ha fornito un chiarimento sulla qualificazione delle stazioni appaltanti in relazione alle concessioni miste nei partenariati pubblico-privati (PPP): parere 3208/2025.
Se una concessione include progettazione, lavori e servizi, la stazione appaltante deve essere qualificata sia per i lavori che per i servizi? E se i lavori sono sotto la soglia di 500.000 €, ma i servizi superano i 3 milioni, la doppia qualificazione è comunque necessaria? L’articolo 180 del Codice dei contratti stabilisce che la disciplina applicabile dipende dall’oggetto principale del contratto, ma ci sono casi in cui il valore dei singoli componenti dell’appalto può influenzare l’obbligo di qualificazione?
Con il parere n. 3208 del 30 gennaio 2025, il MIT ha chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024 (Correttivo), la qualificazione nei PPP dipende anche dal superamento di determinate soglie economiche:
- per i lavori, è necessaria la qualificazione solo se il valore è superiore a 500.000 euro;
- per i servizi, la qualificazione è richiesta se il valore supera le soglie europee.
Nel caso specifico la concessione riguardava sia lavori che servizi, con una netta prevalenza di questi ultimi (3,2 milioni di euro contro meno di 500.000 per i lavori). In tale situazione, la stazione appaltante non ha l’obbligo di qualificarsi per entrambi i settori, ma solo per i servizi (SF2), poiché il valore dei lavori non supera la soglia minima richiesta.
Il parere del MIT introduce, quindi, una lettura sinergica tra l’art. 62, l’art. 180 e l’Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023:
- l’art. 180 conferma che l’elemento principale della concessione determina la disciplina applicabile;
- l’art. 62, comma 18, modificato dal D.Lgs. 209/2024, introduce una soglia minima per i lavori che incide sull’obbligo di qualificazione;
- l’Allegato II.4 aggiorna i requisiti in base alla tipologia di contratto e agli importi coinvolti.
Circolare MIT 18/11/2024: indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti
Con la Circolare del 18 novembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21/11/2024, il Ministero delle infrastrutture ha fornito alcuni orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Il Ministero offre una ricostruzione sistematica delle norme previste in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, nonché degli strumenti e delle indicazioni operative per incentivare il ricorso alla qualificazione in proprio o a soggetti qualificati anche al di sotto delle soglie previste dalla normativa.
La Circolare è strutturata in due parti alle quali è allegata una nota di dettaglio contenente schede di sintesi normativa e tabelle esplicative.
Nella prima parte, si precisano le finalità associate alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti che hanno introdotto, nel loro insieme, un complesso unitario di istituti, tutti orientati, congiuntamente, sia direttamente che indirettamente, a favorire e incentivare, a legislazione vigente, tanto l’aggregazione quanto la professionalizzazione dell’intero sistema di public procurement.
Nella seconda parte sono illustrati gli incentivi alla qualificazione per le stazioni appaltanti in possesso dei requisiti, gli incentivi a ricorrere a centrali di committenza per le stazioni appaltanti impossibilitate a soddisfare i requisiti di qualificazione, nonché, gli incentivi a ricorrere a stazioni appaltanti qualificate anche in fattispecie al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione.
La qualificazione non deve essere percepita esclusivamente come un obbligo normativo, ma come un’opportunità di miglioramento e sviluppo. A tal fine, sono proposti vari incentivi per incoraggiare l’adozione del sistema di qualificazione anche al di sotto delle soglie obbligatorie, tra i quali:
- utilizzo di centrali di committenza qualificate: anche per appalti inferiori alle soglie di qualificazione, ciò consente di accedere a competenze tecniche avanzate e beneficiare di economie di scala;
- strumenti di supporto dell’ANAC: l’adozione della vigilanza collaborativa, dei pareri di precontenzioso e del Collegio consultivo tecnico aiuta le stazioni appaltanti a migliorare i documenti di gara e a risolvere controversie, rafforzandone la professionalità;
- premialità per l’impegno nella qualificazione: sono previste ricompense, ancora in via di definizione, per le stazioni appaltanti che partecipano al sistema di qualificazione anche senza obblighi normativi.
Il documento sottolinea che tutte le stazioni appaltanti, comprese quelle non obbligate a qualificarsi, possono trarre beneficio da un percorso di miglioramento continuo. Tra gli incentivi previsti:
- qualificazione come standard di riferimento: raggiungere i requisiti richiesti può essere un obiettivo di qualità che riflette la capacità amministrativa ed esecutiva di una stazione appaltante;
- supporto ad altre stazioni appaltanti: le stazioni qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliaria, contribuendo alla crescita professionale delle non qualificate;
- autovalutazione periodica: un confronto strutturato con i requisiti di qualificazione permette di identificare punti di forza e aree di miglioramento, definendo azioni mirate per crescere.
Un ulteriore incentivo riguarda la creazione di reti di stazioni appaltanti specializzate per materia o tipologia di contratti. Tale aggregazione offre numerosi vantaggi, tra cui:
- miglioramento dell’efficienza nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti;
- sviluppo di competenze specifiche nei settori di riferimento;
- riduzione di costi e tempi associati agli affidamenti.
Per favorire queste reti, il documento propone di promuovere l’uso di centrali di committenza per acquisti specifici e di creare piattaforme e strumenti per condividere informazioni e buone pratiche.
In allegato alla circolare, sono schematizzati i contenuti del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché illustrati i dati relativi alla qualificazione, evidenziandone la relativa strumentalità all’obiettivo di ridurre la frammentazione e promuovere un sistema permanente di professionalizzazione.
Infine, la circolare invita le stazioni appaltanti a:
- qualificarsi in ogni caso, anche a un livello minimo, e compiere ogni sforzo in tale senso, tenuto conto che i requisiti a tale scopo previsti sono funzionali ad un migliore andamento
tecnico-amministrativo dell’intero ciclo di vita delle procedure di appalto; - verificare periodicamente la propria posizione rispetto alla qualificazione, sia al fine, qualora non qualificate, di valutare l’eventuale raggiungimento del livello minimo di qualificazione, sia allo scopo di poter comprendere quali siano i fattori sui quali potere intervenire per ottenere almeno il livello minimo di qualificazione;
- effettuare periodicamente simulazioni, avvalendosi dell’applicativo dell’ANAC dedicato alla qualificazione;
- comunicare ad ANAC, con le modalità che verranno indicate, i comparti produttivi per i quali maggiormente è richiesto l’ausilio di enti appaltanti qualificati, così da rendere
previamente conoscibile l’elenco delle stazioni appaltanti (ausiliarie) qualificate per settore produttivo; - utilizzare centrali di committenza, in particolare per gli enti che non hanno proceduto alla qualificazione, invece di utilizzare procedure di affidamento diretto;
- favorire l’acquisizione di competenze operative e know-how, e quindi “professionalizzare” il proprio personale mediante il ricorso, anche ove non obbligatorio, all’ausilio di stazioni appaltanti qualificate o di centrali di committenza;
- adoperarsi per favorire la costituzione di forme integrate di collaborazione (reti), anche al fine di facilitare il loro ausilio alle stazioni appaltanti non qualificate, contenendo così i
costi e i tempi occorrenti per finalizzare gli affidamenti e assicurando anche adeguata pubblicità alle stesse forme di collaborazione e di reti, istituite fra enti qualificati nell’ambito di un determinato territorio.
Delibere ANAC 23/10/2024: richiamo alle responsabilità delle S.A. qualificate in caso di delega
Quando una stazione appaltante non qualificata delega lo svolgimento di una gara a una centrale di committenza (o ad altra stazione appaltante qualificata), quest’ultima deve adottare tutti gli atti e i provvedimenti della procedura di gara, assumendone la piena responsabilità.
Tra gli adempimenti a carico della stazione appaltante qualificata e delegata sono inclusi i documenti di gara, la nomina della commissione giudicatrice e il provvedimento di aggiudicazione; su tali atti l’ente qualificato dovrà assicurarne la legittimità, proprio in ragione della asserita maggiore competenza.
È quanto ha ricordato ANAC in una serie di delibere approvate dal Consiglio il 23 ottobre 2024, che riguardano in tutti i casi Asmel Consortile scarl, la quale non ha assolto – né in fatto né in diritto – l’obbligo giuridico di svolgere la fase di affidamento per conto dell’ente comunale.
Dalle verifiche risulta che il soggetto delegato “abbia svolto la mera attività di consulenza e assistenza nelle procedure di appalto e di messa a disposizione della piattaforma, non anche la fase di affidamento per conto di altri soggetti (non qualificati), non avendo adottato alcun provvedimento o atto caratterizzante la fase di affidamento. Fermo l’obbligo dell’adozione della decisione a contrarre da parte della stazione appaltante beneficiaria dell’intervento non qualificata, spetta al soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante) delegato la responsabilità della fase di gara e quindi del contenuto degli atti di gara e dello svolgimento dell’intera procedura fino al provvedimento di aggiudicazione dell’affidamento”.
In pratica, le gare in esame sono state di fatto condotte dall’ente comunale non qualificato, nonostante la norma abbia il fine ultimo di garantire che la procedura di gara sia svolta da un soggetto dotato delle competenze richieste per lo svolgimento della procedura di gara, in coerenza con il principio del risultato introdotto nel nuovo codice.
Tale condotta, conclude ANAC, vanifica nei fatti il ruolo del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, caposaldo del nuovo codice dei contratti pubblici. Non a caso, quasi tutte le procedure esaminate – nei fatti condotte da soggetti privi di qualificazione – hanno evidenziato criticità ulteriori (come l’erronea previsione dei requisiti di partecipazione o l’omessa verifica dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicatario) certamente evitabili ove fossero state gestite da soggetti adeguatamente qualificati, come imposto dalla normativa vigente.
Parere ANAC 50/2024: nessun obbligo di qualificazione per la stipula del contratto di appalto
Con il Parere funzione consultiva n. 50 del 25 settembre 2024 ANAC fornisce ad un Comune importanti precisazioni in merito alle disposizioni del Codice Appalti sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza in merito alla stipula del contratto di appalto.
L’Autorità, chiarendo la ratio dell’art. 62, comma 7, lett. a) del d.lgs. 36/2023, ricorda che il sistema di qualificazione delle Centrali di Committenza attiene a due ambiti di intervento: la procedura di affidamento dell’appalto e l’esecuzione del contratto.
Nessuna qualificazione è invece richiesta e prescritta ai fini della stipula del contratto di appalto, che peraltro neppure costituisce una fase della procedura di affidamento.
La procedura di affidamento, infatti, termina con l’atto formale che decreta la migliore offerta e individua il soggetto che andrà a stipulare il contratto con la Stazione appaltante.
L’assenza di una necessaria qualificazione per la stipula del contratto appare, poi, coerente con la ratio del nuovo sistema di qualificazione, come tratteggiata dal richiamato allegato II.4, non apparendo necessarie specifiche competenze ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto nonché con l’intento del legislatore, chiaramente espresso nella Relazione illustrativa, di salvaguardare degli specifici ambiti di intervento delle Stazioni appaltanti non qualificate, evitando di sovraccaricare di compiti le centrali di committenza.
La conclusione è supportata anche dalla Delibera dell’Autorità n. 255 del 24 maggio 2024 ove si chiarisce che:
Il Legislatore, con l’introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 62-63 e all’Allegato II.4 d.lgs. 36/2023, ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità di tali procedure e della migliore competenza degli enti qualificati; pertanto, nel caso in cui la fase di affidamento del contratto pubblico sia svolta da una stazione appaltante qualificata per conto di altra non qualificata, la prima dovrà svolgere l’intera fase e adottare i relativi atti.
Pertanto – conclude ANAC – fermo restando il potere delle parti di definire nell’accordo di cui all’art. 62, comma 9, le competenze della Stazione appaltante delegante e di quella delegata, rimettendo a quest’ultima anche la sottoscrizione del contratto in nome e per conto della Stazione appaltante non qualificata-delegante, il sistema codicistico non prevede un obbligo di qualificazione per la stipula del contratto di appalto.
FAQ qualificazione stazioni appaltanti
Quando è obbligatoria la qualificazione per le stazioni appaltanti?
La qualificazione è obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti che intendono gestire appalti di lavori superiori a 500.000 euro e appalti di servizi e forniture superiori a 140.000 euro. Per importi inferiori, possono operare anche le stazioni appaltanti non qualificate.
Quali sono i requisiti per ottenere la qualificazione?
I requisiti di qualificazione, stabiliti dall’Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023, includono:
- organizzazione e gestione della funzione di spesa, con processi efficienti e strutturati;
- esperienza e competenza del personale, incluse formazione e sistemi di reclutamento adeguati;
- esperienza nell’affidamento ed esecuzione di contratti, compreso l’uso di strumenti digitali per la gestione degli appalti.
Quali sono i livelli di qualificazione previsti?
L’Art. 63 del D.Lgs. 36/2023 prevede tre livelli di qualificazione:
- livello base: appalti di lavori fino a 1 milione di euro e servizi/forniture fino a 750.000 euro;
- livello intermedio: appalti di lavori fino alla soglia comunitaria (art. 14) e servizi/forniture fino a 5 milioni di euro;
- livello avanzato: senza limiti di importo, consente di gestire qualsiasi appalto.
Come si ottiene la qualificazione?
Le stazioni appaltanti devono presentare domanda all’ANAC tramite il Servizio Qualificazione delle Stazioni Appaltanti disponibile online. La richiesta viene valutata sulla base dei requisiti previsti dall’Allegato II.4. La qualificazione è valida per 2 anni e deve essere rinnovata periodicamente.
Cosa succede se una stazione appaltante non è qualificata?
Le stazioni appaltanti non qualificate possono gestire solo appalti sotto soglia o affidamenti diretti. Per appalti di valore superiore, devono avvalersi di una centrale di committenza qualificata. Inoltre, dal 1° luglio 2023, l’ANAC ha disposto il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate, impedendo loro di bandire gare d’appalto superiori alle soglie previste.
FAQ qualificazione stazione appaltante
A completamento del quadro operativo, sul portale ANAC è disponibile una sezione dedicata con le FAQ aggiornate in merito all’istanza di qualificazione, che chiariscono i principali dubbi degli operatori e offrono risposte puntuali alle domande più frequenti.
Le FAQ che seguono offrono chiarimenti operativi e interpretativi sull’intero sistema, suddivisi per ambiti tematici.
Vengono affrontati quesiti di carattere generale, requisiti tecnici e soggettivi, modalità di presentazione delle domande, criteri premiali, obblighi informativi, ambiti di applicazione della qualificazione (compresa l’esecuzione dei contratti), nonché le verifiche effettuate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Le risposte sono pensate per supportare stazioni appaltanti, centrali di committenza e altri soggetti interessati nell’applicazione corretta delle disposizioni normative vigenti.
L’articolazione per sezioni tematiche consente una consultazione agile e mirata alle esigenze operative degli enti pubblici e dei professionisti del settore.
Parte Generale
A1. Per quali affidamenti è necessaria la qualificazione?
La qualificazione, salvo le ipotesi disciplinate dall’art. 62, comma 6, lett. c) e d), è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.
La qualificazione non è necessaria per gli appalti esclusi nei settori ordinari ai sensi dell’art. 56 del Codice e per i lavori di somma urgenza.
La qualificazione non è necessaria per le Procedure svolte all’estero, ai sensi del Decreto 17 gennaio 2024, n. 32 (modifiche al D.M. 2 novembre 2017, n. 192”;
A2. È ancora prevista un’esenzione dal sistema di qualificazione per le gare PNRR/PNC o assimilate?
No. L’esenzione dal sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, prevista in relazione agli interventi finanziati con risorse PNRR e PNC, è cessata il 30 giugno 2024, termine ultimo prorogato dal decreto “milleproroghe 2023” (d.l. 215/2023).
Tale esenzione era fondata sull’applicazione del regime derogatorio speciale previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 32/2019, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. 1.2 del D.L. 77/2021, che a sua volta richiama l’art. 37, comma 4, del Codice previgente (D.lgs. 50/2016), in base al quale anche i Comuni non capoluogo di provincia potevano procedere autonomamente agli affidamenti, ricorrendo a forme di aggregazione con centrali di committenza, stazioni appaltanti qualificate o convenzioni con soggetti aggregatori, senza l’obbligo di qualificazione.
In coerenza con tale impianto normativo, l’art. 225, comma 8, del D.lgs. 36/2023 ha previsto la temporanea non applicazione degli articoli 62 e 63 del nuovo Codice ai contratti relativi a interventi finanziati, in tutto o in parte, con fondi PNRR/PNC e assimilati, fino al 30 giugno 2023, termine prorogato fino al 31 dicembre 2023 e poi fino al 30 giugno 2024 per effetto delle norme transitorie sopra richiamate.
Pertanto, a partire dal 1° luglio 2024, anche per gli affidamenti PNRR/PNC e assimilati, si applica pienamente il sistema di qualificazione previsto dagli articoli 62 e 63 del D.lgs. 36/2023. I Comuni non capoluogo che intendano operare come stazioni appaltanti devono, quindi, risultare qualificati oppure ricorrere a soggetti qualificati secondo le modalità previste dal Codice vigente.
Le procedure per cui è stato acquisito il CIG entro il 30 giugno 2024, potranno essere portate avanti fino alla conclusione dell’esecuzione anche in assenza di qualificazione.
A3. A chi si applica la qualificazione delle stazioni appaltanti?
Il sistema di qualificazione è uno strumento volto a razionalizzare il sistema degli acquisti pubblici e, salvo le tassative esclusioni previste dalla legge, si applica a tutte le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici.
Per quanto concerne le esclusioni, si rappresenta che l’art. 62, comma 17, del D.lgs. 36/2023 stabilisce che:
“Dall’applicazione del presente articolo e dell’articolo 63 sono esclusi […] gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice”.
Parallelamente, l’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.4 ribadisce:
“Il presente allegato non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice”.
Sono altresì sottratti all’applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:
– i soggetti privati tenuti solo in parte alla disciplina codicistica sugli appalti come, ad esempio, i titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (cfr. art. 13, comma 7, e all. I.12 del d.lgs. 36/2023);
– i Commissari straordinari, considerato che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge 67/97, espressamente richiamato all’interno dell’articolo 223 del Codice, i Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti, agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principi generali dell’ordinamento e che analoga previsione è contenuta in altri atti normativi, ad esempio nell’articolo 4, comma 3, del decreto legge 32/19. Per effetto delle predette norme, i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente, sono abilitati ad operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
– amministrazioni che operano sulla base di specifiche ordinanze emanate dai Commissari straordinari nominati sulla base della normativa nazionale vigente;
ai sensi dell’art. 224, comma 7, del d.lgs. 36/2023, al fine di non interferire sulla autonomia organizzativa derivante dalle prerogative costituzionalmente riconosciute, le stazioni appaltanti, comunque denominate, della Presidenza della Repubblica, del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte Costituzionale, adeguano i propri ordinamenti ai principi e criteri previsti nel codice, ma sono abilitate ad operare senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
A4. Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti si applica alle associazioni riconosciute e alle associazioni non riconosciute di enti pubblici costituite ai sensi degli articoli 14 e ss. e 36 del codice civile?
No. Il sistema di qualificazione non si applica alle associazioni riconosciute e alle associazioni non riconosciute di enti pubblici costituite ai sensi del codice civile, trattandosi di soggetti di diritto privato rappresentativi degli interessi degli iscritti. Nel caso in cui tali soggetti siano tenuti all’applicazione del codice, gli stessi possono acquisire il CIG come soggetti non tenuti alla qualificazione. Tali soggetti non possono svolgere attività di centralizzazione della committenza, ma soltanto le attività di supporto, consulenza, gestione delle piattaforme o di altre infrastrutture tecniche necessarie per la preparazione delle procedure di gara che potranno essere loro affidate nel rispetto delle disposizioni del codice.
A5. Con quali modalità si può presentare la domanda di qualificazione ordinaria?
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, dell’Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici «Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi […] tramite l’apposita sezione dell’AUSA e la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti dall’ANAC […]. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione».
Ne consegue che non è ammessa alcuna modalità alternativa o surrogatoria al sistema centralizzato informatico inserito all’interno della sezione dell’AUSA. L’inosservanza di tale procedimento comporta l’improcedibilità della richiesta, in quanto la stessa non può essere né validamente acquisita né correttamente processata e valutata dai sistemi informatici dedicati alla gestione del processo di qualificazione.
A6. Quale è la procedura corretta per l’acquisizione del CIG per le ipotesi di committenza ausiliaria?
Il soggetto non qualificato deve delegare al soggetto qualificato la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante. Il soggetto qualificato delegato dovrà provvedere a richiedere il CIG e ad indicare che la procedura di affidamento è svolta in nome e per conto dell’ente delegante, utilizzando la funzionalità di delega.
A7. Il soggetto qualificato può limitarsi a nominare un responsabile di fase?
No. Il soggetto qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto, ex art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, in quanto differenti sono i compiti svolti dal RUP rispetto al responsabile di fase e soprattutto diversa (rectius maggiore) è la responsabilità assunta dalla stazione appaltante qualificata nello svolgimento delle procedure di assegnazione.
In particolare, il soggetto qualificato deve condurre l’intero procedimento di gara (art. 62 co. 5, 6 e 7, nonché art. 1 co.2 Allegato II.4 d.lgs. 36/2023) e quindi adottare tutti i relativi provvedimenti ed assumerne la relativa responsabilità (art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023).
Pertanto, gli atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti il procedimento di gara devono essere adottati dal soggetto qualificato.
A8. Le stazioni appaltanti escluse ex lege dal sistema di qualificazione e che hanno effettuato la relativa dichiarazione nel sistema possono svolgere gare per conto di terzi che siano non qualificati, qualificati o qualificati con riserva o che non hanno mai inviato domanda di qualificazione?
No. Si rappresenta che non è consentito a una stazione appaltante non qualificata eludere l’obbligo di qualificazione mediante l’affidamento della procedura a un soggetto che si dichiari non soggetto a qualificazione.
L’esclusione dall’obbligo di qualificazione – ove effettivamente sussistente – legittima il soggetto che non rientra nell’ambito di applicazione della normativa ad operare unicamente in nome e per conto proprio, ovvero per conto di altri soggetti parimenti esonerati dall’obbligo di qualificazione, e non consente in alcun modo lo svolgimento di gare per conto di soggetti che, in base alla normativa vigente, sono tenuti a qualificarsi.
Pertanto, l’eventuale utilizzo di una stazione appaltante non soggetta alla qualificazione non può costituire una modalità legittima per l’affidamento di contratti pubblici da parte di una stazione appaltante non qualificata.
A9. Come deve essere disciplinato il rapporto di delega tra amministrazioni aggiudicatrici?
L’art. 62, comma 9, del D.lgs. 36/2023 stabilisce che “Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione”.
In relazione agli enti locali, la delegazione di funzioni intrinsecamente connessa all’attività di committenza può essere realizzata attraverso uno degli strumenti giuridici previsti dagli artt. 30 e ss. d.lgs. 267/2000 (convenzioni tra enti locali, consorzi in regime di diritto pubblico, unioni di comuni) che consentono espressamente l’esercizio congiunto di funzioni, o ancora attraverso accordi ex art. 15, l. n. 241/1990 con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti regolati dal diritto pubblico e che la cui attività si svolge, di regola, attraverso l’adozione di atti autoritativi.
Ancora, è possibile che la delegazione di funzioni avvenga – non solo in favore di pubbliche amministrazioni o comunque attraverso strumenti di diritto pubblico ma, anche nei confronti di determinate società pubbliche che operano in regime di diritto privato (espressamente abilitate dalla legge a svolgere tale attività) – nell’ambito di specifici sistemi puntualmente disciplinati dalla normativa primaria (è questo il caso di Consip s.p.a. nonché, ad esempio, delle centrali di committenza istituite con legge dalle regioni).
Altresì, è da ritenersi che la delegazione di funzioni di committenza possa avvenire nell’ambito dei rapporti tra ente pubblico e società in house, che costituisce una longa manus dell’amministrazione.
A10. Al fine di delegare lo svolgimento di una procedura di gara per la quale una stazione appaltante non risulta qualificata è necessario individuare una stazione appaltante che in sede di domanda di qualificazione abbia dato la propria disponibilità a svolgere procedure per terzi?
Ai sensi dell’art. 62, comma 10, del D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti non qualificate possono avvalersi di stazioni appaltanti qualificate, con possibilità per queste ultime di operare anche per conto di terzi. La dichiarazione di “non disponibilità per terzi”, rilasciata in sede di qualificazione, rileva unicamente ai fini dell’assegnazione d’ufficio da parte dell’Autorità, e non costituisce limite alla facoltà della stessa S.A. qualificata di prestare volontariamente la propria attività a favore di un’altra amministrazione per lo svolgimento di procedure su delega.
Qualificazione con riserva
B1. Quando può essere concessa la qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13, D.LGS. 36/2023?
La qualificazione con riserva disciplinata dall’art. 63, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023, ha carattere eccezionale e può essere concessa soltanto previa valutazione istruttoria, con l’obiettivo di consentire alle amministrazioni di acquisire la capacità tecnica e organizzativa necessaria per operare in conformità con le disposizioni normative vigenti.
La qualificazione con riserva può essere richiesta, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
– costituzione di nuovi enti;
– fusioni o aggregazioni tra enti già esistenti;
– riorganizzazioni significative che impattano sulla capacità tecnica e organizzativa del soggetto richiedente;
– circostanze oggettive ed eccezionali, opportunamente documentate, che non hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo di qualificazione.
B2. Quali attività preliminari deve effettuare il soggetto richiedente?
Per presentare la domanda di qualificazione con riserva è necessario che l’istante abbia preliminarmente proceduto all’invio dell’istanza nel sistema di qualificazione, compilando tutti i campi previsti per la domanda di qualificazione, selezionando l’opzione “Si” nell’apposito campo “La Stazione Appaltante/centrale di committenza dichiara di voler presentare istanza di qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13 del d.lgs. 36/2023.”
B3. Quali sono le modalità di presentazione della domanda di qualificazione con riserva?
La domanda deve essere presentata esclusivamente compilando il modulo disponibile sul sito dell’Autorità. Il modulo, corredato dalla documentazione richiesta, deve essere trasmesso via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.
B4. Quali sono le cause di inammissibilità della domanda?
Si precisa che comporta l’inammissibilità della domanda:
– la mancata o incompleta compilazione della domanda nel sistema;
– la mancata o incompleta compilazione del modulo e della sua trasmissione tramite PEC;
– la mancanza di motivazione in merito alle ragioni della richiesta;
– la mancanza e/o carenza della documentazione richiesta come allegato, inclusa la programmazione degli affidamenti approvata ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.5;
– è ammessa la presentazione di una nuova istanza, a condizione che siano espressamente evidenziati e superati i rilievi critici posti alla base del precedente diniego. In difetto, l’istanza è dichiarata inammissibile, con comunicazione al soggetto richiedente.
Parte tecnica
C1. Quali sono state le modifiche significative introdotte dal Correttivo per quanto riguarda i punteggi delle gare?
Il Correttivo ha introdotto modifiche significative all’Allegato II.4 riguardo i punteggi relativi ai criteri su cui si basa il sistema di qualificazione, eliminando alcune voci e sostituendole con altre. Le modifiche sono state recepite nella piattaforma per la qualificazione.
C2. Quali sezioni di punteggio sono state abolite dal D. Lgs 209/2024 (Correttivo)? E perché?
È stata abolita la sezione di punteggio relativa all’utilizzo di piattaforme telematiche (che prevedeva un massimo di 10 punti) per tutti i settori di qualificazione, a causa dell’obbligatorietà dell’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) dovuta alla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici. Per il settore di qualificazione dei lavori, è stata anche abolita la sezione di punteggio sull’assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del D. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 Monitoraggio RGS (5 punti).
C3. Quali nuovi criteri “premiali” sono stati introdotti?
Sono stati introdotti criteri “premiali” per un totale di 10 punti legati all’articolo 11 comma 2 dell’Allegato II.4 come modificato dal Correttivo, che includono: disponibilità a essere inseriti nell’elenco ex art. 62, comma 10 del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate (massimo 1 punto) aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti (massimo 1 punto); specializzazione per ambiti settoriali (massimo 1 punto); efficienza decisionale (massimo 7 punti).
C4. È stato introdotto un nuovo criterio relativo alle acquisizioni sotto soglia di qualificazione?
Sì, per i settori lavori, servizi e forniture, è stato introdotto il criterio delle “acquisizioni mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate” sotto determinate soglie di valore del CIG (massimo 5 punti). Tali soglie sono state identificate in 500.000 euro per il settore di qualificazione dei LAVORI e in 140.000 per il settore di qualificazione SERVIZI-FORNITURE. Con 140.000 euro si è voluta approssimare la soglia europea stabilita dalla norma (Tabella B Allegato II.4 come modificato dal Correttivo).
C5. Come sono stati modificati i criteri già esistenti nel precedente modello di qualificazione?
Il perimetro concernente le gare svolte è stato modificato, impattando anche sugli obblighi di comunicazione. Le modifiche includono l’ampliamento del perimetro ai CIG di importo superiore a 150.000 euro e la generalizzazione del periodo temporale di valutazione, ora mobile, vale a dire calcolato dalla data di presentazione dell’istanza a ritroso per 5 anni.
Validità della qualificazione
D1. Come viene calcolato il biennio di validità della qualificazione?
Il biennio di qualificazione decorre dalla data di presentazione dell’istanza. Ad esempio, una stazione appaltante che presenta domanda il 15 ottobre 2025 vedrà la qualificazione valida fino al 14 ottobre 2027.
D2. È possibile la presentazione di più domande nel biennio?
Sì. Il biennio inizia a decorrere ex novo a seguito della presentazione di ogni nuova istanza. In tal caso, l’orizzonte temporale dei requisiti viene ricalcolato sulla base della data di presentazione della nuova istanza. Le stazioni appaltanti possono comunque consultare il punteggio assegnato e conoscere l’esito dell’istanza prima di inviarla. Tuttavia, l’invio o l’aggiornamento di una nuova istanza comporta una modifica irreversibile, senza possibilità di ripristinare la domanda precedente o i relativi punteggi.
D3. Cosa succede alla domanda di qualificazione in stato di “Calcolata” e non ancora inviata?
Le domande resteranno in stato di calcolo fino alle ore 23:59 del giorno di elaborazione del calcolo. Pertanto, a partire dalle ore 00:00, la domanda tornerà in stato di “Inserita” e sarà necessario procedere al nuovo calcolo. Ciò in quanto molti dei requisiti si basano su un arco temporale “mobile”, come riportato ad esempio nelle FAQ F3 o G2.
Requisito “competenze dei dipendenti della struttura organizzativa stabile”
E1. Cosa si intende per “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS)?
Per “Struttura Organizzativa Stabile” (SOS) si intende un Ufficio – ad esempio un Ufficio Gare, un Ufficio Acquisti, un Ufficio Tecnico o similari – inserito in maniera stabile all’interno dell’articolazione organizzativa dell’Ente con funzioni attinenti agli ambiti (progettazione tecnico-amministrativa e affidamento procedure/esecuzione dei contratti) e settori (lavori/servizi e forniture) di qualificazione. Nella stessa stazione appaltante possono essere presenti una o più strutture stabilmente dedicate alle predette funzioni.
E2. Per il requisito relativo alla struttura organizzativa stabile, nel caso in cui una stazione appaltante abbia due strutture stabilmente dedicate con funzione specifiche per ciascun settore, il dipendente che svolge attività per entrambe dove deve essere computato?
Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante disponga di due distinte strutture stabilmente dedicate rispettivamente al settore dei lavori e a quello dei servizi e forniture, i dipendenti che prestino la propria attività a supporto di entrambe potranno essere computati nella sezione relativa alla SOS di ciascuna delle due domande di qualificazione.
Tale computo è ammissibile indipendentemente dalla percentuale di attività riferibile a ciascun settore, e non integra una duplicazione, a condizione che l’effettivo impiego trasversale delle risorse sia puntualmente documentato. Il dato di dettaglio per ciascuna qualifica richiesta (dirigenti, funzionari/quadri, operativi/impiegati) deve indicare la somma dei dipendenti, per la corrispondente qualifica, operanti nelle diverse SOS.
E3. A quale data devono essere riferiti i dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile?
I dati relativi al numero di dipendenti della stazione appaltante e della Struttura Organizzativa Stabile devono essere riferiti alla data di presentazione della domanda.
E4. Nell’ambito delle Aziende Ospedaliere e degli altri enti del SSN, ai fini della quantificazione del “Numero complessivo dipendenti stazione appaltante” devono essere conteggiati tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato (tempo determinato e indeterminato), ivi inclusi quelli appartenenti al comparto area sanitaria, o solamente i dipendenti dell’area amministrativa e tecnica?
Ai fini della quantificazione del “Numero complessivo dipendenti stazione appaltante” devono essere conteggiati tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato della stazione appaltante, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, indipendentemente dal comparto di appartenenza. Dovranno pertanto essere inclusi anche i dipendenti del comparto area sanitaria e non solo i dipendenti dell’area amministrativa e tecnica.
E5. Per il requisito di “Struttura organizzativa stabile”, nel caso in cui un dipendente si occupi non soltanto delle funzioni attinenti gli ambiti specifici riguardanti le gare e gli acquisti ma anche altri servizi, come indicare che l’attività svolta è solo parziale?
Se almeno il 50% dell’attività lavorativa è svolta per le funzioni della Struttura Organizzativa Stabile, il dipendente può essere conteggiato nella struttura stessa.
E6. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “laurea primo livello” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “laurea specialistica”?
E7. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “diploma” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “laurea”?
No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo di studio “diploma” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “laurea”.
E8. Nel numero di dipendenti con il titolo di studio “master I livello” devono essere inclusi anche i dipendenti in possesso del titolo di “master II livello o dottorato”?
No, per il calcolo del numero di dipendenti con titolo “master di I livello” devono essere indicati esclusivamente i dipendenti che non sono in possesso del titolo di “master di II livello o dottorato”.
E9. Nel numero dei dipendenti con “Master I livello”, “Master II livello”, “Dottorato di ricerca”, “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” possono essere considerati i titoli/Iscrizioni ad Albo o Ordine conseguiti in qualunque materia?
No, i campi “Master I livello”, “Master II livello”, “Dottorato di ricerca”, “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” devono essere compilati esclusivamente in relazione ai titoli/iscrizioni attinenti alle funzioni della “Struttura Organizzativa Stabile”.
E10. Nel numero dei dipendenti “iscritti ad Albo professionale/ordini” possono essere considerati i dipendenti abilitati all’esercizio della professione ma non iscritti all’albo?
Ai fini della composizione della struttura organizzativa stabile, non possono essere indicati nel campo iscritti ad albo professionale/ordine i dipendenti che sono in possesso esclusivamente dell’abilitazione all’esercizio della professione ma non iscritti al relativo albo, fatta eccezione per i dipendenti in possesso della abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
E11. Nel numero dei dipendenti “Iscritti ad Albo professionale/Ordine” possono essere considerati i dipendenti abilitati alla professione di avvocato ma non iscritti all’Albo speciale degli avvocati pubblici?
E12. Per le concessioni e i PPP, il soggetto con esperienza di tre anni deve essere un dipendente della stazione appaltante?
No, ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione di contratti di concessione e partenariato pubblico privato (PPP), il soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici finanziari e nella gestione dei rischi può essere sia un dipendente della stazione appaltante sia un soggetto esterno cui è stato affidato un incarico da parte della stazione appaltante per la durata della qualificazione.
Requisito gare svolte
F1. Qual è il punteggio massimo per il criterio del “Numero di gare di importo superiore a 150.000 euro svolte nel quinquennio precedente”?
Il punteggio massimo è di 40 punti.
F2. Qual è la procedura di verifica e modifica dati ai fini della dimostrazione del requisito “gare svolte”?
L’attribuzione dei punteggi per il requisito “gare svolte” viene effettuata sulla base dei dati presenti nella BDNCP. Le stazioni appaltanti, tramite il profilo del proprio RASA, possono verificare i dati presenti in BDNCP consultando il file Excel di download accessibile in fase di presentazione dell’istanza tramite la funzionalità “Recupero Gare”.
F3. Qual è il quinquennio di riferimento per la valutazione del requisito delle “gare svolte”?
Il quinquennio di riferimento per la valutazione del requisito delle “gare svolte” è calcolato a partire dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza fino a 5 anni indietro.
Requisito assolvimento obblighi comunicazione dell’autorità
G1. Qual è il punteggio massimo per l’”Assolvimento obblighi di comunicazione dei dati”?
G2. Qual è il perimetro dei CIG considerato per l’”Assolvimento obblighi di comunicazione dei dati”?
Si considerano i CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione a 5 anni indietro.
G3. Quali dati di BDNCP sono considerati per la valutazione del Requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”?
I dati relativi al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità” sono precaricati dal sistema. Per la valutazione del requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”, il sistema considera l’avvenuta trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e dell’esito della procedura, tramite le schede SIMOG per i CIG relativi a gare avviate fino al 31/12/2023, oppure tramite PAD per i CIG relativi a gare avviate a partire dal 1/1/2024.
G4. Quali sono i possibili esiti delle procedure?
I possibili esiti sono: Aggiudicata, Annullata/Revocata successivamente alla pubblicazione, Deserta, Senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate, Proposta di aggiudicazione, Annullata/revocata prima dell’apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata dopo l’apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata prima dell’avvio della procedura di selezione, Annullata/revocata dopo l’avvio della procedura di selezione, Non è ancora stato selezionato un vincitore ma la gara è ancora in corso, Non è stato selezionato nessun vincitore e la gara è chiusa.
Per ESITO NEGATIVO si intende uno dei seguenti esiti: Annullata/Revocata successivamente alla pubblicazione, Deserta, Senza esito a seguito di offerte irregolari/inammissibili, non congrue o non appropriate, Annullata/revocata prima dell’apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata dopo l’apertura delle buste amministrative, Annullata/revocata prima dell’avvio della procedura di selezione, Annullata/revocata dopo l’avvio della procedura di selezione, Non è stato selezionato nessun vincitore e la gara è chiusa.
G5. Quali sono gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità”?
Gli indicatori elementari sulla base dei quali viene calcolato il punteggio relativo al requisito “Assolvimento obblighi comunicazione all’Autorità” sono quelli riportati nella Tabella C dell’Allegato II.4 come modificato dal D. Lgs. 209/2024 relativamente agli indicatori I56_1 e I56_2.
Requisito nuovi criteri premiali di cui all’articolo 11 comma 2 allegato II.4
H2. Qual è il perimetro dei CIG per il criterio della specializzazione per lavori e servizi/forniture?
Per i lavori, CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza a 5 anni indietro per i quali risulta comunicata la categoria d’opera prevalente. Per servizi e forniture, CIG sopra 150.000 euro pubblicati dal giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza a 5 anni indietro per i quali risulta comunicata la CPV prevalente.
H3. Come viene calcolato l’indicatore per il criterio della specializzazione per il settore SERVIZI E FORNITURE?
L’indicatore è il rapporto tra il numero di CIG per la CPV prevalente più frequente (considerando solo le prime tre cifre della CPV) e il numero totale di CIG con CPV prevalente comunicata. Vengono esclusi i CPV con le prime due cifre “45” in quanto non riconducibili ai settori servizi e forniture.
H4. Come viene attribuito il punteggio per il settore SERVIZI E FORNITURE?
I punteggi sono assegnati in base agli indici di posizione della distribuzione di tale rapporto nella popolazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (dati dal 2020 al 2025 in BDNCP). Gli indici di riferimento sono 0,4 (mediana) e 0,125 (25° percentile).
H5. Qual è la scala di punteggio per il settore SERVIZI E FORNITURE in base al valore dell’indicatore di specializzazione?
– Valore indicatore tra 0 e 0,125 (non compreso): 0 punti.
– Valore indicatore tra 0,125 (compreso) e 0,4 (non compreso): 0,5 punti.
– Valore indicatore maggiore o uguale a 0,4: 1 punto. Un valore più alto dell’indicatore corrisponde a una maggiore specializzazione e un punteggio più alto.
H6. Come viene calcolato l’indicatore per il criterio della specializzazione per il settore LAVORI?
H7. Come viene attribuito il punteggio per il settore LAVORI?
I punti sono assegnati in base agli indici di posizione della distribuzione di tale rapporto nella popolazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (dati dal 2020 al 2025 in BDNCP). Gli indici di riferimento sono 0,33 (mediana) e 0,143 (25° percentile).
H8. Qual è la scala di punteggio per il settore LAVORI in base al valore dell’indicatore di specializzazione?
Valore indicatore tra 0 e 0,143 (non compreso): 0 punti.
Valore indicatore tra 0,143 (compreso) e 0,33 (non compreso): 0,5 punti.
Valore indicatore maggiore o uguale a 0,33: 1 punto. A un valore più alto dell’indicatore corrisponde una maggiore specializzazione e un punteggio più alto.
H10. Quali procedure vengono considerate per il criterio dell’efficienza decisionale?
Saranno prese in considerazione esclusivamente le procedure aperte (esclusi accordi quadro e convenzioni) i cui bandi sono stati pubblicati a partire dal 1° gennaio 2025 fino al giorno precedente alla data di presentazione dell’istanza. Sono inclusi i CIG relativi a gare aggiudicate o ancora in corso (anche quelle senza comunicazione dell’esito).
H11. Qual è la formula per il calcolo dell’efficienza decisionale e il perimetro dei CIG considerati?
L’efficienza decisionale della stazione appaltante è calcolata come la media, riferita ai CIG inclusi nel perimetro di analisi, del numero di giorni intercorrenti tra la data di scadenza originaria delle offerte e la data di stipula del contratto. La formula è la media, calcolata sui CIG facenti parte del perimetro, dei giorni intercorrenti tra la data di stipula e la data di scadenza delle offerte originaria.
H12. Come vengono attribuite le tempistiche delle gare delegate alla stazione appaltante delegata per l’efficienza decisionale?
Se le funzioni delegate arrivano alla stipula, si considera la differenza tra la data di scadenza per la presentazione delle offerte originaria e la data di stipula. Se arrivano alla sola aggiudicazione, si considera il tempo tra la scadenza originaria per la presentazione delle offerte e l’aggiudicazione, a cui si aggiungono 33 giorni (termine di stand-still + 1 giorno). Le procedure che si fermano alla proposta di aggiudicazione sono escluse dal calcolo.
H13. I criteri di aggiustamento e le modalità di calcolo del punteggio incidono sugli obblighi generali di comunicazione alla BDNCP o su altri adempimenti normativi?
No. I criteri di aggiustamento e le modalità di calcolo del punteggio hanno una funzione esclusivamente riferita al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, con l’obiettivo di garantire una valutazione uniforme, coerente e comparabile delle capacità organizzative e operative dei soggetti richiedenti.
Restano pertanto fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente – inclusi quelli stabiliti dall’art. 23, comma 5, del D.lgs. 36/2023, dalla Delibera ANAC n. 261/2023 e dalle ulteriori disposizioni del medesimo decreto – poiché il meccanismo opera unicamente a fini valutativi, nell’ambito del processo di qualificazione.
Il meccanismo non incide in alcun modo sugli adempimenti informativi verso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), né modifica i presupposti sanzionatori di cui all’art. 222, comma 3, o gli obblighi istituzionali in capo alle amministrazioni, che restano integralmente disciplinati dalla normativa di riferimento.
H14. Cosa succede se non è presente in BDNCP la data di stipula del contratto?
Fermo quanto indicato nella FAQ H13, si applica un meccanismo di correzione, calcolando un tempo di stipula convenzionale.
H15. Quali sono le ragioni per l‘introduzione del meccanismo di aggiustamento per l’efficienza decisionale?
Fermo quanto indicato nella FAQ H13, il meccanismo di aggiustamento è stato introdotto per ampliare il perimetro di applicazione del criterio, prevenire comportamenti opportunistici nella trasmissione dei dati alla BDNCP, rafforzare l’affidabilità del sistema e garantire pari condizioni tra i soggetti valutati, oltre a essere coerente con il PNRR.
H16. Quali sono le casistiche di aggiustamento per le gare “conto proprio” senza data di stipula comunicata in BDNCP?
Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria < 116 giorni: I CIG senza data di stipula comunicata non contribuiscono al calcolo. Se la data di stipula è presente, l’efficienza decisionale è la differenza tra data di stipula e data di scadenza offerte originaria.
Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria tra 116 e 730 giorni (inclusi): Se non è comunicata la data di stipula, la misura è la differenza tra la data di presentazione dell’istanza di qualificazione e la data di scadenza originaria delle offerte. Se la data di stipula è presente, la misura è la differenza tra data di stipula e data di scadenza originaria delle offerte.
Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria > 730 giorni: Se non è comunicata la stipula, viene assegnato il valore convenzionale di 730 giorni. Lo stesso valore viene assegnato se la differenza tra data di stipula e data di scadenza originaria delle offerte supera i 730 giorni.
H17. Quali sono le casistiche di aggiustamento per le gare “conto terzi” quando le funzioni delegate arrivano alla sola aggiudicazione?
Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria < 116 giorni: Se la data di aggiudicazione non è presente, il CIG non contribuisce al calcolo. Se la data di aggiudicazione è presente, l’efficienza decisionale è la differenza tra la data di aggiudicazione e la data di scadenza originaria delle offerte, più 33 giorni.
Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria tra 116 e 730 giorni (inclusi): Se la gara non è aggiudicata, la data di invio dell’istanza viene considerata come “data di aggiudicazione” e l’efficienza decisionale è calcolata come differenza tra la data di scadenza delle offerte originaria e la data di aggiudicazione (data di presentazione istanza), più 33 giorni. Se la gara è stata aggiudicata, si usa la data di aggiudicazione più 33 giorni.
Differenza tra data istanza e data scadenza offerte originaria > 730 giorni: Se il CIG non ha data di aggiudicazione o ha data di aggiudicazione maggiore di 730 giorni successiva a quella di scadenza originaria delle offerte, viene attribuito il valore di 730 giorni.
H19. Quali sono gli altri criteri introdotti dal Correttivo e i relativi punteggi massimi?
Gli altri criteri sono la disponibilità ad essere inseriti nell’elenco di cui all’articolo 62, comma 10, del codice e lo svolgimento di affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate (massimo 1 punto), e l’aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell’esecuzione (massimo 1 punto). Questi requisiti sono acquisiti a sistema tramite una autodichiarazione. Le due autodichiarazioni sono le seguenti:
– La stazione appaltante / centrale di committenza dichiara di aver effettuato affidamenti, anche al di sotto della soglia di cui all’art. 62 comma 1, per conto di stazioni appaltanti non qualificate;
– La stazione appaltante / centrale di committenza dichiara di aver svolto e eseguito gare di importo sopra 40.000 euro congiuntamente con altre stazioni appaltanti.
Requisito acquisizioni sotto soglia di qualificazione mediante ricorso a stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate
i2. Qual è il perimetro dei CIG per le acquisizioni sotto soglia di qualificazione per lavori e servizi/forniture?
Per i lavori, CIG tra 40.000 (compreso) e 500.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione. Per servizi e forniture, CIG tra 40.000 (compreso) e 140.000 euro (non compreso) pubblicati nei 5 anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza di qualificazione.
i3. Come viene attribuito il punteggio per il criterio delle acquisizioni sotto soglia di qualificazione?
Viene adottato un criterio proporzionale. Il numero di gare delegate della SA istante viene confrontato con alcuni indici di posizione (25° percentile: 1 gara, mediana: 2 gare, 75° percentile: 3 gare) della distribuzione della popolazione relativa al numero di gare delegate tra il 2020 e il 2025, basati sui dati BDNCP.
i4. Qual è la scala di punteggio in base al numero di gare delegate?
– 0 gare delegate: 0 punti.
– 1 gara delegata: 1,25 punti.
– 2 gare delegate: 2,5 punti.
– 3 gare delegate: 3,75 punti.
– Numeri di gare delegate superiori a 3: 5 punti.
Clausole di salvaguardia (art. 11 comma 4 allegato II.4)
L1 Come funziona la clausola di salvaguardia dell’articolo 11 comma 4 Allegato II.4?
In sede di prima domanda di qualificazione presentata nel nuovo sistema da una stazione appaltante già qualificata ai sensi della previgente disciplina, i livelli di qualificazione vengono confrontati. Qualora il livello attribuito nel nuovo sistema risulti inferiore rispetto a quello precedentemente posseduto, la stazione appaltante conserva temporaneamente il livello più favorevole per un periodo di un anno, a condizione che il punteggio conseguito nella revisione risulti superiore di almeno il 5% rispetto alla soglia minima del livello immediatamente inferiore.
Tale meccanismo di salvaguardia – previsto dalla norma a presidio della continuità amministrativa – si applica esclusivamente in sede di prima applicazione del nuovo sistema. Alla luce della struttura a biennio mobile e della valutazione su quinquennio di riferimento, esso non trova applicazione nelle domande successive, che saranno oggetto di valutazione ordinaria secondo i criteri generali e senza alcun effetto conservativo legato alla qualificazione pregressa.
Si riportano nella tabella sottostante i casi per i quali potrebbe operare la clausola di salvaguardia.
| Livello conseguito nel vecchio modello | Livello conseguito nel nuovo modello alla prima istanza | Punteggio ottenibile nel nuovo modello sopra il quale si mantiene il livello raggiunto nel vecchio modello per un anno |
| L/SF1 | L/SF2 | 42 |
| L/SF2 | L/SF3 | 31,5 |
| L/SF3 | Non Qualificato | 21 |
Qualificazione per l’ambito esecuzione dei contratti
M1. A chi si applica la qualificazione per l’esecuzione
La qualificazione per l’esecuzione si applica a tutte le stazioni appaltanti e centrali di committenza che realizzano contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati nel rispetto della normativa prevista dal Codice, fatta eccezione per i casi di esclusione espressamente previsti dall’art. 62, comma 17, del D.lgs. 36/2023.
Per i soggetti sottratti alla disciplina della qualificazione per l’esecuzione si rinvia a quanto chiarito nelle FAQ A1, A3 e A4 relative alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.
M2. Quale rapporto sussiste tra il livello di qualificazione per l’ambito della progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure ed il livello di qualificazione per l’ambito di esecuzione dei contratti
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali:
– sono qualificate ex lege anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica;
– possono eseguire contratti relativi a livelli superiori a quelli per cui risultano qualificati per l’ambito progettazione e affidamento a condizione che abbiano presentato apposita domanda e soddisfino i requisiti previsti per i diversi livelli di qualificazione, come individuati nelle Tabelle contenute nell’Allegato II.4, in particolare nella Tabella C-bis per l’esecuzione di lavori e nella Tabella C-ter per l’esecuzione di servizi e forniture.
M3. Le stazioni appaltanti e centrali di committenza non qualificate per l’ambito progettazione tecnico-amministrativa e affidamento possono eseguire contratti di appalto di lavori, servizi e forniture
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali:
– a partire dal 1° gennaio 2025, possono eseguire il contratto a condizione che siano iscritte all’AUSA, abbiano la disponibilità di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP e soddisfino i requisiti come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabelle di cui all’allegato II.4, in particolare nella Tabella C-bis per l’esecuzione di lavori e nella Tabella C-ter per l’esecuzione di servizi e forniture;
– possono sempre eseguire gli affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea nonché gli affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo inferiore a 1 milione di euro e gli ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, di cui all’articolo 62, comma 6, lettere c) e d).
M4. I soggetti non qualificati per l’affidamento di concessioni e di contratti di partenariato pubblico-privato possono procedere a curare la relativa fase di esecuzione.
Nel caso di esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara fino a 500 mila euro per lavori e fino a 140 mila euro per servizi e forniture le stazioni appaltanti e le centrali di committenza non qualificate possono procedere a curare la relativa fase di esecuzione.
M5. L’iscrizione di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’Art. 63, comma 1, qualifica i soggetti anche per l’ambito dell’esecuzione dei contratti.
I soggetti si cui all’articolo 63, comma 2, iscritti di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti di cui all’art.63, comma, 1 sono qualificati di diritto anche per l’esecuzione al livello massimo.
M6. La qualificazione con riserva ai sensi dell’Art. 63, comma 13, del Codice si estende anche all’ambito dell’esecuzione dei contratti.
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per cui è disposta la qualificazione con riserva da parte di ANAC sono qualificate anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica previsti nel provvedimento emesso da questa Autorità.
M7. Durata della qualificazione per l’esecuzione
La data di validità della qualificazione per l’esecuzione è di due anni a partire dalla data di invio dell’istanza.
M8. Quali sono i rapporti tra domande non contestuali di qualificazione per l’affidamento e per la fase di esecuzione?
Si distinguono due ipotesi:
– Se il livello di qualificazione per l’affidamento è uguale o superiore a quello per l’esecuzione, prevale il livello ottenuto per fase di affidamento, che assorbe quello precedentemente richiesto per l’esecuzione;
– Se il livello di qualificazione ottenuto per l’affidamento è inferiore a quello per l’esecuzione, rimane valida la qualificazione richiesta per l’esecuzione. In tal caso, l’amministrazione risulterà qualificata su due livelli distinti: uno inferiore per l’affidamento e uno superiore per l’esecuzione.
Verifiche dell’autorità sulle dichiarazioni rese
N1. L’Anac ha potere sanzionatorio in materia di qualificazione?
Si, l’ANAC ha il potere sanzionatorio previsto dall’art. 63 commi 11 e ss. del Codice.
N2. Che valore hanno le autodichiarazioni rese nel momento di presentazione della domanda di qualificazione?
Le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di qualificazione sono rese ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000. Ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
N3. Quali sono le conseguenze della presentazione di dichiarazioni non veritiere ai fini del conseguimento della qualificazione?
La presentazione di dichiarazioni dolosamente tese a conseguire la qualificazione in assenza dei requisiti comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 63, comma 11, del codice, da un minimo di euro 500 a un massimo di un milione.
L’Autorità esercita il potere sanzionatorio in materia di qualificazione ai sensi degli articoli 63, comma 11, e 12, dell’allegato II.4, del codice e del Regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell’11.3.2025.
Scopri anche il percorso di BIM Specialist Certification di ACCA software e acquisisci le competenze richieste per operare come professionista BIM certificato.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Giusi Rosamilia
Source link







