Fotovoltaico a terra su terreno agricolo: norme, limiti, autorizzazioni e giurisprudenza


Negli ultimi anni la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in area agricola è diventata uno dei terreni più complessi del diritto urbanistico e ambientale. Da un lato vi sono gli obiettivi di transizione energetica e l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili; dall’altro, le esigenze di tutela del paesaggio, del suolo agricolo, degli ecosistemi locali e della pianificazione comunale.

Un impianto fotovoltaico a terra è un sistema di produzione di energia elettrica da fonte solare in cui i moduli non sono installati su tetti, coperture o strutture edilizie, ma direttamente su supporti fissati al suolo.

Si parla di fotovoltaico a terra su terreno agricolo quando l’area interessata è classificata come agricola dagli strumenti urbanistici comunali. Questa classificazione è decisiva: non conta solo l’uso effettivo del terreno, ma anche la destinazione urbanistica risultante dal piano vigente.

Il Testo Unico Rinnovabili stabilisce che gli interventi FER possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, ma nel rispetto delle limitazioni specifiche previste per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra.

Ecco le norme di riferimento per le autorizzazioni e i limiti previsti dalla legge.

Quali autorizzazioni servono per il fotovoltaico a terra su terreno agricolo

Le autorizzazioni per un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo dipendono da potenza, localizzazione, tipologia di impianto, vincoli presenti e regime amministrativo applicabile.

La logica dei regimi è la seguente: l’AU serve per impianti di grandi dimensioni o con impatto rilevante; la PAS riguarda impianti di dimensioni contenute e impatti limitati; l’istanza PAS è presentata al Comune competente.

Il D.Lgs. 190/2024 organizza i regimi principali in:

  1. attività libera;
  2. procedura abilitativa semplificata (PAS);
  3. autorizzazione unica (AU).

Attività libera

L’attività libera riguarda gli interventi espressamente previsti dall’Allegato A del D.Lgs. 190/2024. Per il tema agricolo rileva soprattutto il caso degli impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale. L’Allegato A prevede anche alcuni casi di fotovoltaico a terra in aree industriali, discariche, cave o porzioni di cave non più sfruttabili.

PAS

La procedura abilitativa semplificata si applica agli interventi dell’Allegato B. La PAS è preclusa se il proponente non ha la disponibilità delle superfici o se l’intervento non è compatibile con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi; in tali casi si passa all’autorizzazione unica. La domanda deve contenere, tra l’altro, dichiarazione di disponibilità dell’area, asseverazioni tecniche, elaborati per la connessione, relazione sulle misure di mitigazione e impegno al ripristino dei luoghi.

Autorizzazione unica

L’autorizzazione unica è necessaria per interventi più complessi o non rientranti in attività libera o PAS. È un procedimento unitario che comprende, ove occorrenti, valutazioni ambientali, paesaggistiche e culturali. L’istanza va presentata alla Regione o all’ente delegato per gli interventi di competenza regionale, oppure al MASE per quelli di competenza statale.

Vincoli da verificare prima di presentare il progetto

Prima di progettare un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo, occorre verificare:

  • destinazione urbanistica del terreno;
  • eventuale appartenenza ad area idonea;
  • vincoli paesaggistici e beni culturali;
  • aree Natura 2000, parchi, riserve, zone Ramsar;
  • vincoli idrogeologici, PAI e rischio alluvioni;
  • usi civici;
  • distanza da infrastrutture, autostrade, impianti industriali, cave, discariche;
  • compatibilità con norme regionali e piani comunali;
  • disponibilità giuridica del sito;
  • connessione alla rete elettrica;
  • eventuale verifica di assoggettabilità a VIA o VIA.

Anche nelle aree idonee non esiste un “via libera” automatico: il parere paesaggistico può perdere carattere vincolante in alcuni casi, ma resta obbligatorio e deve comunque essere considerato nel bilanciamento degli interessi.

Iter operativo per installare un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo

Un corretto iter tecnico-amministrativo può essere organizzato così:

Analisi preliminare del terreno

Si parte da visura catastale, certificato di destinazione urbanistica, strumenti urbanistici comunali, vincoli sovraordinati e piani regionali. In questa fase si stabilisce se il terreno agricolo ricade in una delle ipotesi ammesse.

Scelta della tipologia di impianto

Il proponente deve chiarire se intende realizzare:

  • fotovoltaico ordinario a terra;
  • agrivoltaico;
  • impianto destinato a CER;
  • intervento su impianto esistente;
  • impianto in area degradata, cava, discarica o fascia infrastrutturale.

Questa scelta incide direttamente su ammissibilità, procedura e documenti richiesti.

Studio di fattibilità tecnica ed economica

Lo studio deve valutare producibilità, connessione alla rete, disponibilità dell’area, costi di costruzione, tempi autorizzativi, eventuali mitigazioni e piano di dismissione.

Verifica dei vincoli ambientali e paesaggistici

La presenza di vincoli può rendere necessario acquisire pareri, nulla osta o valutazioni ambientali. Se l’impianto non rientra nei regimi semplificati, sarà necessaria l’autorizzazione unica.

Predisposizione del progetto

Il progetto deve includere elaborati tecnici, layout, opere di connessione, relazione paesaggistica o ambientale se necessaria, piano di ripristino e documentazione sulla disponibilità dell’area.

Presentazione del titolo

In base al caso concreto si procede con attività libera, PAS o autorizzazione unica. Per la PAS il Comune è l’amministrazione di riferimento; per l’AU la competenza è regionale, dell’ente delegato o statale nei casi previsti.

Costruzione, esercizio e controlli

Dopo il titolo abilitativo, l’impianto può essere realizzato nel rispetto del cronoprogramma, delle prescrizioni e degli obblighi di ripristino. Nel caso dell’agrivoltaico, il Comune verifica nei cinque anni successivi la persistente idoneità del sito all’uso agro-pastorale.

Quando gli impianti fotovoltaici a terra sono consentiti in zone agricole?

Nel 2026, il quadro normativo italiano sugli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole conferma un orientamento fortemente restrittivo, con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo e tutelare la continuità delle attività colturali.

La regola generale, dopo il Decreto Agricoltura e il successivo riordino del Testo Unico Rinnovabili, è chiara: il fotovoltaico tradizionale con moduli collocati a terra in zona agricola è, in linea generale, vietata, salvo specifiche eccezioni.

Restano possibili ulteriori installazioni nelle cosiddette aree idonee o in zone prossime ad ambiti industriali e artigianali, secondo le distanze previste dalla normativa. Dal punto di vista tecnico, vengono privilegiate soluzioni con strutture sopraelevate, tali da consentire il passaggio dei mezzi agricoli, la coltivazione dei terreni o l’allevamento, evitando che la produzione energetica sostituisca l’uso agricolo del suolo.

Diverso è il discorso per l’agrivoltaico, che resta consentito quando l’impianto preserva la continuità delle attività agricole o pastorali.

La definizione normativa di impianto agrivoltaico è stata introdotta nel D.Lgs. 190/2024 dal D.L. 175/2025 sulle aree idonee (convertito con legge 4/2026), convertito nella Legge 4/2026.

Le limitazioni al fotovoltaico a terra nei terreni agricoli introdotte dal Decreto Agricoltura 2024

Il Decreto Agricoltura 2024 (D.L. 63/2024 convertito con la legge 101/2024) ha posto fine all’installazione incontrollata di impianti fotovoltaici a terra nei terreni agricoli.

Il provvedimento interviene direttamente sul Decreto Red II (D.Lgs. 199/2011), modificando le disposizioni in materia di “individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” (art. 20) con l’obiettivo dichiarato di tutelare le aree vocate alla produzione agricola limitando le installazioni fotovoltaiche con moduli a terra nei terreni produttivi.

L’articolo 5 del Decreto agricoltura aggiunge all’art. 20 del Decreto Red II (D.Lgs. 199/2021), il comma 1.bis stabilendo che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree individuate come idonee, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata.

In pratica, nelle more dell’individuazione delle aree idonee non si possono installare nuovi impianti a terra né aumentare l’estensione di quelli esistenti su tutti i terreni potenzialmente agricoli e coltivabili. Viene invece ammesso il revamping degli impianti.

Il blocco degli impianti a terra nei terreni agricoli non riguarda:

  • gli impianti agrivoltaici, ovvero gli impianti fotovoltaici sospesi 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) o 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione);
  • i progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetiche rinnovabili (CER);
  • i progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
  • i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

In proposito si ricorda che il TAR Lazio si è recentemente pronunciato in diverse sentenze (sentenza n. 9156/2025, sentenza n. 9157/2025 e sentenza n. 9158/2025) sulla legittimità di tale previsione, che avrebbe fortemente limitato su tutto il territorio nazionale l’installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole.

Tale limitazione è stata considerata irragionevole e sproporzionata, nonché in contrasto con l’obiettivo europeo della massima diffusione degli impianti FER. Pertanto, i giudici amministrativi, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità, hanno sospeso il giudizio trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale.

Ricordiamo che il percorso autorizzativo del fotovoltaico a terra, in particolare per quelli di potenza superiore al megawatt, prevede una procedura abilitativa semplificata per impianti di una dimensione non elevata e un’autorizzazione unica per quelli di grandi dimensioni, che devono anche ottenere la Via (valutazione di impatto ambientale).

Altra modifica al D.Lgs. 199/2021 riguarda la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili: essa non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni.

In particolare, il comma 2-bis prevede che:

  • la durata minima dei contratti di superficie, anche preliminari, non deve essere inferiore a 6 anni;
  • decorsi i primi 6 anni, i contratti si intendono rinnovati per ulteriori 6 anni;
  • alla seconda scadenza del contratto (ossia 6 anni + 6 anni), salvo diverso accordo tra le parti, ciascuna parte può optare:
    • per il rinnovo del contratto agli stessi termini e condizioni oppure
    • per la rinuncia al rinnovo del contratto inviando una comunicazione all’altra parte tramite lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della seconda scadenza;
  • se una delle due parti invia la comunicazione all’altra, la parte interpellata deve rispondere entro 60 giorni;
  • se la parte interpellata non risponde entro il termine di sessanta giorni, il contratto cessa di produrre effetti;
  • se nessuna delle parti invia la comunicazione, il contratto si intende automaticamente rinnovato per ulteriori 6 anni;
  • se le parti hanno previsto una durata inferiore oppure non hanno previsto un termine, la durata si intende convenuta per 6 anni.

Con il Decreto agricoltura cambia anche il trattamento fiscale della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli a terra nuovi. Infatti, il comma 2-ter dell’articolo 5 prevede, con l’aggiunta del comma 423-bis all’articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 (Legge 26672005), che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d’impresa nei modi ordinari.

Le disposizioni si applicano agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell’avvenuta installazione.

Pertanto, la norma che consente al contribuente di scegliere l’opzione, per la parte eccedente il limite di agrarietà (sino a 260mila kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25%, resta in vigore per i vecchi impianti e per quelli completati entro il 31 dicembre del 2025.

Le norme 2026 sul fotovoltaico a terra nelle aree agricole

Il  D.L. 175/2025 sulle aree idonee – aggiungendo l’art. 11-bis, comma 2 del Testo Unico Rinnovabili – disciplina la l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, dal 2026 consentita esclusivamente:

  • nei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
  • le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
  • le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
  • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
  • i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali;
  • le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tali limitazioni non si applicano nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La disciplina 2026 sul fotovoltaico nelle aree agricole in parte riprende e in parte integra quella dettata dal comma 1-bis dell’articolo 20, D.lgs. 199/2021, a sua volta inserito dall’articolo 5 del D.L. 63/2024 (cd. decreto agricoltura, convertito con L. n. 101/2024).

In sostanza, l’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024 stabilisce che l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole è consentita solo in specifiche aree o per particolari categorie di progetto. La norma conferma quindi un approccio selettivo: il terreno agricolo non è più una superficie liberamente utilizzabile per nuovi impianti fotovoltaici ordinari a terra.

In sintesi

Caso Esito
Nuovo impianto fotovoltaico ordinario a terra in pieno terreno agricolo Di norma non ammesso
Impianto su cava, miniera, discarica chiusa o area degradata Possibile, se ricorrono i requisiti
Impianto vicino o interno a stabilimenti/impianti industriali secondo le distanze previste Possibile nei limiti della norma
Impianto adiacente alla rete autostradale entro 300 m Possibile
Impianto per CER o progetti PNRR/PNC Eccezioni al limite generale
Impianto agrivoltaico con moduli elevati e continuità agricola Sempre consentito, nel rispetto dei requisiti

Differenze tra la disciplina ante e post 2026

Categoria

Nuova disciplina 2026

Normativa previgente

Differenze

Installazione in aree agricole

Su impianti esistenti

Consentita (se non c’è incremento area)

Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 Invariato

Cave e miniere

Cessate, non recuperate, degradate

Previgente: includeva anche aree già ripristinate

Restrittivo

Discariche chiuse

Consentita Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 Invariato

Aree ferrovie/autostrade

Consentita Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 Invariato

Aree aeroportuali

Consentita Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 Invariato

Aree industriali

Aree interne + agricole entro 350 m

Precedente limite 500 m Restrittivo

Aree autostradali

Entro 300m Art. 20, c. 1-bis, D.Lgs. 199/2021 Invariato

Tabella a cura della Camera dei Deputati

Quando è consentita l’installazione di impianti agrivoltaici?

Il punto chiave per chi vuole realizzare un impianto su terreno agricolo è distinguere il fotovoltaico a terra ordinario dall’agrivoltaico.

Il D.Lgs. 190/2024 definisce l’impianto agrivoltaico come un impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Per garantire tale continuità, l’impianto può prevedere moduli collocati in posizione elevata, sistemi di rotazione e strumenti di agricoltura digitale o di precisione.

La normativa stabilisce inoltre che l’installazione di impianti agrivoltaici, è comunque sempre consentita, attraverso moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Per l’agrivoltaico è richiesta una dichiarazione asseverata di un professionista abilitato, che attesti l’idoneità dell’impianto a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile.

La dichiarazione è allegata al progetto e comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo.

Fotovoltaico agricolo e agrivoltaico: differenze

Aspetto Fotovoltaico a terra agricolo Agrivoltaico
Funzione prevalente Produzione elettrica Produzione elettrica + continuità agricola
Moduli Collocati a terra In posizione adeguatamente elevata
Ammissibilità in area agricola Solo casi tassativi Sempre consentito se rispetta i requisiti
Attività agricola Può essere compromessa Deve essere preservata
Documentazione specifica Verifica area idonea e regime autorizzativo Dichiarazione asseverata sulla conservazione della PLV
Controlli successivi Ordinari Verifica dell’uso agro-pastorale nei 5 anni successivi

Aree idonee e fotovoltaico su terreni agricoli

Le aree idonee sono superfici nelle quali l’installazione di impianti da fonti rinnovabili beneficia di un regime autorizzativo più favorevole. Non equivalgono però a un’autorizzazione automatica: il progetto deve comunque rispettare vincoli ambientali, paesaggistici, urbanistici e tecnici.

Il D.L. 175/2025 sulle aree idonee ha introdotto nel Testo Unico Rinnovabili l’art. 11-bis, che elenca le aree idonee su terraferma. Per il fotovoltaico rientrano, tra le altre, le aree interne o prossime a determinati impianti industriali, le aree autostradali entro 300 metri, le aree industriali, direzionali, artigianali, commerciali, logistiche, i parcheggi limitatamente alle coperture, gli invasi idrici, i laghi di cava e le miniere dismesse.

Le Regioni devono individuare ulteriori aree idonee rispettando criteri nazionali: tutela del paesaggio, salvaguardia delle aree agricole di pregio, protezione di Rete Natura 2000, aree naturali protette, zone umide e siti UNESCO. Non possono introdurre divieti generali e astratti all’installazione di impianti FER, salvo quanto previsto dalle norme nazionali.

Il D.L. 175/2025 dispone che – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – ciascuna Regione e Provincia autonoma individui, con propria legge, ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili tenendo conto – per quanto concerne le aree agricole – dei seguenti principi e criteri:

  • ai fini della qualificazione di un’area agricola come idonea rileva la presenza di attività produttive e di aziende agricole insediate sul territorio, al fine di favorire l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche mediante la costituzione di comunità energetiche;
  • al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono inferiori allo 0,8 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU) né superiori al 3 per cento delle SAU medesime (possono essere definite specifiche percentuali di sfruttamento delle SAU a livello comunale), comprensive della superficie su cui insistono impianti agrivoltaici. Le Regioni e le Provincie autonome possono prevedere che le aree idonee ricadenti in zona agricola contribuiscono al calcolo della predetta percentuale; può essere comunque previsto un differente limite massimo per ciascun Comune.

Di seguito nell’articolo, forniamo un’ampia rassegna dell’attività legislativa regionale sulla individuazione delle aree idonee e la tutela dei terreni a destinazione agricola.

FAQ

Si può installare un impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo?

Sì, ma solo in casi specifici. Il fotovoltaico ordinario con moduli a terra in area agricola è ammesso nelle ipotesi previste dall’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, ad esempio cave, discariche, aree infrastrutturali, aree vicine a determinati impianti industriali o progetti per CER e PNRR.

L’agrivoltaico è sempre consentito su terreno agricolo?

La normativa prevede che l’agrivoltaico sia sempre consentito se l’impianto preserva la continuità delle attività colturali e pastorali e utilizza moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra. Serve inoltre una dichiarazione asseverata sulla conservazione di almeno l’80% della produzione lorda vendibile.

Qual è la differenza tra PAS e autorizzazione unica?

La PAS riguarda interventi semplificati, presentati al Comune, purché ci siano disponibilità dell’area e compatibilità urbanistica. L’autorizzazione unica riguarda impianti più complessi o non rientranti nei regimi semplificati e comprende anche le eventuali valutazioni ambientali, paesaggistiche e culturali.

Un’area idonea garantisce automaticamente l’autorizzazione?

No. L’area idonea facilita l’iter, ma non elimina la valutazione del progetto, dei vincoli e dell’impatto paesaggistico o ambientale. (BibLus)

I Comuni possono vietare tutto il fotovoltaico a terra in zona agricola?

Le Regioni e gli enti locali devono rispettare i principi nazionali e non possono introdurre divieti generali e astratti, salvo le limitazioni previste dalla normativa statale.

 

Aree idonee e fotovoltaico a terra in aree agricole: le leggi regionali di recepimento

In attuazione del D.M. 21/06/2024 (e poi del D.L 175/2025), diverse regioni hanno adottato atti e leggi per l’individuazione delle aree idonee.

Il processo di recepimento, tuttora in atto, è stato rallentato da conflitti di competenza tra Stato e Regioni, ha visto l’intervento del TAR Lazio e della Corte Costituzionale e un nuovo provvedimento d’urgenza il D.L. 175/2025 che ha ridefinito i criteri di individuazione delle aree idonee che le Regioni sono tenute ad adottare.

La Legge della Toscana sulle aree idonee

La Giunta regionale della Toscana ha approvato l’8 giugno 2026 la proposta di legge sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili.

Ecco nel dettaglio le misure contenute nel provvedimento

La legge della Lombardia sulle aree idonee

Con la Legge regionale 21 maggio 2026 la Regione Lombardia ha provveduto a disciplinare con norme specifiche l’individuazione delle ulteriori aree idonee alle FER sul territorio regionale.

Ecco nel dettaglio le misure contenute nel provvedimento

La legge dell’Abruzzo sull’aree idonee

Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha approvato il 22 aprile 2026 la nuova legge per l’individuazione delle aree idonee in Abruzzo destinate all’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER).

Il provvedimento, di fondamentale importanza per progettisti, enti locali e investitori, nasce dall’esigenza di adeguare l’ordinamento regionale alle recenti disposizioni statali (in particolare l’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, introdotto dal D.L. 175/2025), andando di fatto a sostituire quasi integralmente la previgente Legge Regionale 8/2025.

In attesa della pubblicazione della nuova legge, forniamo l’analisi di dettaglio del provvedimento e i principali cambiamenti intercorsi rispetto alla previgente normativa regionale.

Il disegno di legge del Piemonte sulle aree idonee

Con il disegno di legge regionale 10 aprile 2026, n. 136, la Regione Piemonte disciplina infatti l’individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, in aggiunta a quelle già previste dalla normativa statale. L’obiettivo dichiarato è contribuire al raggiungimento del target assegnato al Piemonte al 2030, pari a 4.991 MW di potenza nominale da fonti energetiche rinnovabili, secondo la traiettoria annuale riportata nell’allegato A del provvedimento.

Il testo si muove nel solco del d.lgs. 190/2024, ma introduce una serie di criteri regionali che puntano a orientare la localizzazione degli impianti verso aree già compromesse o urbanizzate, limitando invece l’occupazione dei suoli agricoli.

Ecco nel dettaglio le misure tecniche, i vincoli e le semplificazioni contenute nel provvedimento.

Il disegno di legge 2026 della Puglia sulle aree idonee

Rispetto alle indicazioni generali fornite ai sensi della legislazione nazionale per determinare gli spazi agevolati, la strategia adottata dalla Puglia con il Disegno di Legge numero 31 del 10 marzo 2026 si basa su una rigorosa logica conservativa.

Nato in attuazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 190/2024, mira a coniugare le impellenti necessità della transizione energetica con la tutela del prezioso patrimonio paesaggistico e agricolo regionale. La disciplina si inserisce nel più ampio compito di raggiungere i complessi traguardi imposti dal PNIEC, che richiede alla amministrazione un consistente incremento della potenza installata entro il 2030, quantificato in oltre 7.300 megawatt di capacità aggiuntiva.

Ecco un’analisi sintetica ma dettagliata del provvedimento in esame.

La legge dell’Umbria sulle aree idonee

La legge regionale 7/2025 sulle aree idonee e non idonee alle Fer in Umbria – pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 17 ottobre 2025 e impugnata dal Governo – è stata modificata con la Legge Regionale 4/2026 per recepire le novità imposte a livello nazionale dal D.Lgs. 19/2024.

Oltre a fornire un quadro certo e definito a livello regionale sulle aree idonee e aree non idonee per l’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili, la legge prevede misure per la promozione dell’autoconsumo con facilitazioni per gli impianti domestici e la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Ecco il testo ufficiale e una rapida sintesi del provvedimento.

Il disegno di legge dell’Emilia Romagna sulle aree idonee

Con la delibera n. 345 del 9 marzo 2026, la Giunta regionale ha approvato il Progetto di Legge (PdL) recante “Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”.

Ecco nel dettaglio le misure tecniche, i vincoli e le semplificazioni contenute nel provvedimento.

La legge della Valle d’Aosta sulle aree idonee

Con la legge regionale 24/2025 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 44 dell’8 agosto 2025 – la Regione Valle d’Aosta dà attuazione al D.Lgs. 190/2024 e disciplina l’individuazione delle aree idonee e non idonee alle fonti rinnovabili.

Il testo interviene su tre direttrici operative:

  • la definizione delle superfici e aree idonee, non idonee, ordinarie e vietate per l’installazione degli impianti, privilegiando le superfici antropizzate e a basso impatto;
  • la disciplina dei regimi amministrativi per la realizzazione, modifica e gestione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la previsione di un sistema di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di potenza stabiliti dal D.M. 21/06/2024 (per la Valle d’Aosta pari a 328 Megawatt).

L’articolo 6 individua come non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici gli edifici e le strutture edilizie esistenti sottoposti a tutela e, per potenze superiori a 20 kW, le aree soggette a rischi ambientali, climatici e/o metereologici.

Sono non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici le aree naturali protette (a eccezione degli impianti di potenza inferiore a 5 kW e degli impianti mobili); le parti di territorio comunale caratterizzate da interessi culturali; sottozone di alta montagna, agricole dei pascoli, boscate, di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico.

L’articolo 10 vieta l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole individuate dall’articolo 20, comma 1bis, del D.Lgs. 199/2021 199/2021, attenendosi quindi a quelle che sono le disposizioni nazionali.

La legge del Friuli Venezia Giulia sulle aree idonee

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 6 marzo 2025 la legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 recante norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale.

La legge, in conformità ai principi e ai criteri definiti dal D.M. 21/06/2024 (Decreto Aree Idonee), individua le superfici e le aree idonee (e quelle non idonee) all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

Ecco il testo ufficiale e una sintesi del provvedimento.

La legge della Sardegna sulle aree idonee: ricorso del governo e modifiche

La Sardegna è stata la prima regione in Italia a dotarsi di una legge per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

La Legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 attua quanto previsto dal D.M. 21/06/2024 (Decreto Aree Idonee) che demanda alle Regioni l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

La norma è stata impugnata dal Governo, censurata dalla Corte costituzionale e modificata con la legge 31/2025.

Qui forniamo una sintesi delle misure previste.

Aree idonee e fotovoltaico a terra in aree agricole: giurisprudenza recente

Consiglio di Stato 3611/2026 – Quando il Comune può bloccare il progetto

La sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3611/2026 è particolarmente rilevante perché affronta alcuni temi destinati a incidere su molti procedimenti autorizzativi futuri: quando una pratica può dirsi completa, quali limiti incontra il potere di opposizione del Comune, che peso ha la presenza di un corridoio ecologico, quando il PAUR produce variante urbanistica e quando una modifica progettuale impone di riaprire la VIA.

Il caso: impianto fotovoltaico in area agricola e opposizione del territorio

La vicenda nasce dalla richiesta di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra in area agricola, con potenza pari a 7.290 kWp, su una superficie di circa 12 ettari.

Il progetto era stato contestato dal Comune di Mogliano Veneto, dalla Soprintendenza e da alcuni privati proprietari di immobili nelle vicinanze. Le principali critiche riguardavano:

  • l’impatto sul paesaggio agricolo;
  • l’interferenza con un corridoio ecologico;
  • la presunta incompletezza dell’istanza;
  • la mancata valutazione di alternative localizzative;
  • la modifica successiva dell’accesso carrabile;
  • l’effetto di variante urbanistica prodotto dal PAUR.

Nonostante le opposizioni, la Regione aveva concluso positivamente il procedimento, rilasciando il Provvedimento autorizzatorio unico regionale. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso di primo grado e il Consiglio di Stato ha confermato tale esito.

Quando una pratica può dirsi davvero “completa”

Uno dei punti più importanti della sentenza riguarda la distinzione tra completezza documentale e adeguatezza documentale.

Gli appellanti sostenevano che l’istanza non fosse completa perché vi sarebbero state carenze relative, tra l’altro, al piano particellare, alla disponibilità delle aree, all’accesso carrabile, alla documentazione sulle coltivazioni biologiche e alla leggibilità dell’istanza.

Il Consiglio di Stato respinge questa impostazione e chiarisce un principio molto rilevante nei procedimenti PAUR: la verifica iniziale prevista dall’art. 27-bis del Codice dell’ambiente riguarda la completezza formale della documentazione, non la sua piena adeguatezza tecnico-istruttoria.

In altri termini, una pratica può essere considerata completa quando contiene gli elaborati e gli atti necessari per avviare il procedimento. Le successive richieste di chiarimenti, integrazioni o regolarizzazioni non dimostrano automaticamente che l’istanza fosse originariamente incompleta: possono invece rientrare nella normale fase istruttoria.

Questo passaggio è decisivo perché consente di applicare il regime transitorio della legge regionale Veneto 17/2022 ai procedimenti già avviati e formalmente completi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

La disciplina transitoria non viola la tutela dell’ambiente

Gli appellanti avevano sollevato anche una questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria contenuta nella legge regionale Veneto n. 17/2022, sostenendo che essa sacrificasse la tutela ambientale e paesaggistica, garantita dall’art. 9 della Costituzione, a favore dell’affidamento dell’operatore economico.

Il Consiglio di Stato considera la questione infondata.

Secondo i giudici, la norma regionale realizza un bilanciamento non irragionevole tra interessi contrapposti: da un lato la tutela dell’ambiente e del paesaggio, dall’altro l’affidamento del proponente che, prima della modifica normativa, aveva già presentato un’istanza completa, sostenuto costi e programmato investimenti.

La soglia scelta dal legislatore regionale, cioè la completezza formale della documentazione, viene ritenuta idonea a distinguere le iniziative effettivamente avviate da eventuali istanze meramente strumentali, presentate solo per sfuggire alla nuova disciplina.

La sentenza richiama anche un parallelismo con la disciplina nazionale più recente in materia di fonti rinnovabili, che attribuisce rilievo alla verifica di completezza documentale per individuare le procedure in corso.

Corridoio ecologico: non è un divieto assoluto di intervento

Altro punto centrale riguarda la presenza di un corridoio ecologico nell’area interessata dal progetto.

Secondo i ricorrenti, tale classificazione avrebbe dovuto impedire l’insediamento dell’impianto fotovoltaico, poiché l’opera avrebbe compromesso le funzioni ecologiche dell’area.

Il Consiglio di Stato adotta una posizione più articolata: la presenza di un corridoio ecologico non comporta automaticamente l’impossibilità di ogni trasformazione del territorio. Ciò che deve essere verificato è se l’intervento impedisca o comprometta concretamente la mobilità delle specie, la continuità ecologica e l’interscambio genetico.

Nel caso specifico, i giudici ritengono che l’istruttoria regionale abbia esaminato questi profili, considerando sia l’aspetto conservativo del corridoio ecologico, sia la sua funzionalità dinamica. Le misure di mitigazione previste, come l’inerbimento, le siepi perimetrali e gli accorgimenti per la permeabilità faunistica, sono state considerate sufficienti nell’ambito della valutazione tecnica svolta dall’amministrazione.

La sentenza, quindi, non afferma che il corridoio ecologico sia irrilevante; chiarisce però che esso non costituisce di per sé un vincolo assoluto, ma richiede una valutazione concreta dell’impatto dell’opera.

I limiti del Comune: il dissenso locale non equivale a veto

La decisione è significativa anche per i rapporti tra Regione e Comune nei procedimenti per impianti da fonti rinnovabili.

Il Comune aveva espresso più volte parere negativo, richiamando profili ambientali, urbanistici e paesaggistici. Tuttavia, il Consiglio di Stato conferma che il dissenso comunale non può trasformarsi in un veto automatico, soprattutto quando il procedimento PAUR ha natura complessa e coinvolge una pluralità di interessi pubblici.

La conferenza di servizi deve valutare le osservazioni del Comune, ma non è vincolata ad accoglierle se ritiene, con motivazione non illogica, che il progetto sia autorizzabile.

La sentenza valorizza quindi il carattere unitario e concentrato del PAUR: il procedimento serve proprio a comporre interessi diversi, senza attribuire a un singolo ente locale un potere interdittivo assoluto. Questo non significa ridurre il ruolo del Comune, ma collocarlo all’interno di un bilanciamento più ampio, che comprende anche l’interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile.

PAUR e variante urbanistica: il progetto può superare le previsioni comunali ostative

Gli appellanti contestavano anche l’effetto urbanistico del PAUR, sostenendo che il progetto fosse incompatibile con le previsioni della pianificazione comunale e provinciale.

Il Consiglio di Stato conferma l’impostazione già seguita dal TAR: il PAUR può produrre effetto di variante urbanistica, in coerenza con la disciplina autorizzatoria degli impianti da fonti rinnovabili.

Il punto è particolarmente importante: l’eventuale contrasto con una previsione urbanistica comunale non determina automaticamente l’illegittimità dell’autorizzazione. Quando la normativa consente al provvedimento autorizzatorio di assumere valore di variante, il procedimento può superare la disciplina urbanistica ostativa, purché ciò avvenga nell’ambito della conferenza di servizi e con adeguata valutazione degli interessi coinvolti.

Nel caso esaminato, inoltre, la variante comunale che introduceva un divieto di insediamento di impianti fotovoltaici a terra era stata successivamente annullata con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di ricorso straordinario.

VIA e alternative progettuali: non serve cercare qualsiasi area astrattamente migliore

La sentenza affronta anche il tema della valutazione delle alternative progettuali nell’ambito della VIA.

Gli appellanti sostenevano che il proponente avrebbe dovuto valutare siti alternativi, anche esterni o comunque diversi dall’area prescelta, ritenuti meno problematici sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

Il Consiglio di Stato richiama il Codice dell’ambiente e chiarisce che lo studio di impatto ambientale deve esaminare le alternative ragionevoli, compresa l’opzione zero. Tuttavia, ciò non significa che il proponente debba ricercare qualsiasi area astrattamente preferibile, né che sia obbligato a localizzare il progetto in ambiti territoriali diversi o in aree delle quali non abbia la disponibilità.

La valutazione delle alternative deve essere proporzionata e coerente con le caratteristiche del progetto. Non può trasformarsi in un obbligo generalizzato di delocalizzazione ogni volta che esista, in astratto, un sito meno conflittuale.

Soprintendenza e paesaggio: il parere negativo deve essere valutato, ma può essere superato

Un altro tema delicato riguarda il parere negativo espresso dalla Soprintendenza sull’impatto paesaggistico dell’intervento.

La Soprintendenza aveva evidenziato il rischio che l’impianto introducesse una cesura visiva in un contesto agricolo ancora riconoscibile. I ricorrenti sostenevano che tali rilievi non fossero stati adeguatamente considerati.

Il Consiglio di Stato ritiene invece che il Comitato tecnico regionale VIA abbia motivato in modo sufficiente il superamento delle criticità paesaggistiche sollevate dalla Soprintendenza.

Il principio che emerge è chiaro: il parere negativo della Soprintendenza non può essere ignorato o trattato come irrilevante, ma può essere superato nell’ambito del procedimento se l’amministrazione competente svolge un’istruttoria adeguata e fornisce una motivazione non manifestamente illogica.

Anche in questo caso il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione, salvo che emergano errori evidenti, travisamenti dei fatti o manifesta irragionevolezza.

Modifiche progettuali: non ogni variazione fa ripartire il procedimento

Dopo la conclusione della VIA, la società proponente aveva previsto un nuovo accesso carrabile all’impianto. Secondo gli appellanti, questa modifica avrebbe imposto una nuova pubblicazione, una nuova consultazione del pubblico e una rinnovata valutazione di impatto ambientale.

Il Consiglio di Stato respinge anche questa censura.

La modifica dell’accesso è stata qualificata come intervento di portata limitata, valutato dal Comitato VIA come privo di ulteriori impatti ambientali rispetto a quelli già esaminati. Inoltre, il nuovo accesso era stato autorizzato dal Comune con apposito permesso di costruire.

Da qui il principio: non ogni modifica progettuale successiva alla VIA comporta automaticamente la riapertura dell’intero procedimento. Occorre verificare se la modifica sia sostanziale e se determini impatti ambientali ulteriori o diversi. In mancanza di tali effetti, non è necessario riavviare la consultazione pubblica.

Il giudice non entra nel merito tecnico, salvo errori evidenti

La sentenza ribadisce più volte un principio consolidato: le valutazioni ambientali, paesaggistiche e tecnico-discrezionali dell’amministrazione sono sindacabili dal giudice amministrativo solo entro limiti precisi.

Il giudice può intervenire in presenza di:

  • manifesta illogicità;
  • irragionevolezza;
  • travisamento dei fatti;
  • difetto istruttorio evidente;
  • motivazione insufficiente o contraddittoria.

Non può invece sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione quando la decisione tecnica risulti plausibile, motivata e fondata su un’istruttoria non carente.

Questo aspetto è decisivo nei contenziosi sugli impianti FER: il semplice dissenso di residenti, associazioni o enti locali rispetto al bilanciamento operato dalla conferenza di servizi non basta, da solo, a determinare l’illegittimità del PAUR.

Perché la sentenza 3611/2026 è importante

La sentenza n. 3611/2026 è destinata ad avere un peso rilevante nei contenziosi sugli impianti fotovoltaici a terra.

Con questa decisione il Consiglio di Stato rafforza alcuni principi fondamentali per i procedimenti autorizzativi degli impianti da fonti rinnovabili:

  • la completezza documentale non coincide con la piena adeguatezza istruttoria;
  • il corridoio ecologico non determina automaticamente un divieto assoluto di intervento;
  • il dissenso del Comune non ha valore di veto;
  • il PAUR può produrre variante urbanistica;
  • la VIA deve valutare alternative ragionevoli, non ogni possibile localizzazione astratta;
  • le modifiche progettuali minori non fanno ripartire automaticamente il procedimento;
  • il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche resta limitato ai casi di evidente illogicità, errore o difetto istruttorio.

La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a garantire certezza ai procedimenti per le energie rinnovabili, senza escludere la tutela del territorio, ma pretendendo che le opposizioni siano puntuali, tempestive e fondate su vizi effettivi dell’azione amministrativa.

Il Consiglio di Stato non afferma che la realizzazione di impianti FER debba sempre prevalere sulla tutela del territorio. Al contrario, conferma che ambiente, paesaggio, biodiversità, pianificazione comunale e partecipazione pubblica devono essere valutati con attenzione.

Tuttavia, la pronuncia esclude che tali interessi possano essere invocati in modo automatico per bloccare l’intervento, senza dimostrare un effettivo vizio dell’istruttoria o una concreta incompatibilità del progetto.

Il messaggio è chiaro: il Comune può opporsi, la Soprintendenza può esprimere rilievi, i cittadini possono partecipare e contestare, ma il procedimento autorizzatorio deve concludersi sulla base di una valutazione complessiva, tecnica e motivata, non sulla base di un veto locale o di una generica contrarietà all’impianto.

La sentenza conferma quanto sia importante affrontare i progetti fotovoltaici con una documentazione tecnica completa, verificabile e coerente con il contesto territoriale.

In questa prospettiva, adeguanti software supportano il professionista nella progettazione degli impianti fotovoltaici, anche di grandi dimensioni, attraverso modellazione 3D/BIM, dimensionamento, analisi dell’irraggiamento, verifica degli ombreggiamenti, schema elettrico e valutazione economica dell’intervento. Il software consente inoltre di lavorare con dati climatici UNI, ENEA e PVGIS e di valutare le condizioni reali del sito di installazione, aspetti sempre più centrali nei procedimenti autorizzativi e nelle istruttorie ambientali.

TAR Lazio 4135/2026 – Il giudizio di compatibilità paesaggistica non può essere superato “puramente e semplicemente” dalla qualificazione dell’area come “idonea”

Con la sentenza 4135/2026, il TAR Lazio ha stabilito che la qualificazione di un’area come “idonea” non comporta un’automatica assentibilità dell’intervento.

L’idoneità dell’area (anche alla luce del recente Decreto Aree Idonee) rappresenta una presunzione di favore per l’insediamento degli impianti, ma non esclude la necessità di una valutazione paesaggistica puntuale. Eventuali vincoli sopravvenuti e le relative fasce di rispetto imponevano un’analisi rigorosa.

Leggi la sintesi redazionale della sentenza

Sentenza TAR Sardegna 346/2026 – Area non idonea alle FER non comporta divieto assoluto e aprioristico

Con la sentenza n. 346 del 14 febbraio 2026, il TAR Sardegna (Sezione Seconda) ha annullato il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna aveva bloccato l’iter autorizzativo di un parco eolico, basandosi sul divieto assoluto di costruzione nelle cosiddette “aree non idonee”.

I giudici hanno accolto in pieno il ricorso della società, basando la propria decisione su un evento dirimente: la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 della Corte Costituzionale.

La Consulta aveva infatti già dichiarato incostituzionale l’art. 1, comma 5, della L.R. n. 20/2024 per contrasto con l’art. 117 della Costituzione e con i principi di massima diffusione delle energie rinnovabili dettati dalla direttiva UE (RED II) e dal D.Lgs. 199/2021.

L’inidoneità di un’area non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.  È questo il principio di diritto fondamentale ribadito dal TAR. Pur non potendo beneficiare delle procedure semplificate previste per le “aree idonee”, i progetti ricadenti in aree non idonee hanno comunque il diritto di essere valutati nel merito, analizzando l’effettivo impatto ambientale e paesaggistico caso per caso.

La sintesi redazione della sentenza

Consiglio di Stato 1099/2026 – Aree agricole idonee per il fotovoltaico a terra: ipotesi speciali e clausola generale

Se un’area agricola è fuori dai beni tutelati ex d.lgs. 42/2004 e oltre la fascia prevista, essa può essere considerata idonea senza dover dimostrare anche la vicinanza a zone industriale.

Con questo principio, la Sez. IV del Consiglio di Stato (sentenza n. 1099/2026) annulla l’autotutela con cui un Comune aveva stoppato, dopo il silenzio-assenso, una PAS per un impianto fotovoltaico a terra in area agricola.

La controversia riguarda il regime “transitorio” dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, che disciplina i criteri per individuare le aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali e delle successive leggi regionali. Leggi la sintesi redazione della sentenza

Consiglio di Stato 10383/2025 – I vari casi indicati dalla legge sono alternativi e non concorrenti

Le fattispecie elencate dall’art. 20 del D.Lgs 199/2021 sulle aree idonee alle rinnovabili vanno lette nei termini di completa autonomia o alternatività e non in termini di concorrenza necessaria.

Pertanto un’area deve considerarsi idonea se rispetta i requisiti della lettera c-ter o, nel solo caso di mancata applicazione di quest’ultima norma, se rispetta i requisiti della lettera c-quater, senza necessità di cumulo dei requisiti previsti dalle due norme, con conseguente ampliamento dell’ambito delle aree idonee.

È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10383 del 30 dicembre 2025 precisando – in continuità con una precedente sentenza del TAR Toscana – che l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (c-quater) mira, nelle chiare intenzioni del legislatore, ad aggiungere una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (c-ter).

Ciò si evince dai lavori preparatori del D.L. 50/2022 dove si legge che, “con l’introduzione della lettera c-quater), il legislatore, nell’ottica di favor per l’istallazione degli impianti di energie rinnovabili, ha voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere “a”, “b”, “c’” ‘”c-bis”, “c-bis.1” e “c-ter”), anche (“c-quater”) superfici non ancora modificate da attività antropiche“.

Il principio è particolarmente importante anche alla luce delle successive modifiche apportate dal Testo Unico Rinnovabili e dal Decreto Aree idonee 2025 (l’art. 20 è stato abrogato dal D.Lgs. 190/2024, a sua volta modificato dal D.L. 175/2025)Le norme vanno lette sempre come l’elenco delle varie casistiche in cui un’area può essere ritenuta idonee, in termini di alternatività e non di concorrenza.

Corte Costituzionale 184/2025 – La qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER

Con la sentenza 184 del 16 dicembre 2025 la Corte Costituzionale ha ribadito che la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER, che ha l’effetto di determinare l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree idonee.

La sentenza ha ad oggetto il giudizio di legittimità costituzionale della legge 20/2024 della Regione Sardegna promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Leggi la sintesi della sentenza

TAR Lazio 429/2025: impianti fotovoltaici in aree vincolate, la PAS non può aggirare il parere della Soprintendenza

In merito ai procedimenti di Autorizzazione Semplificata (PAS) per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), se l’area interessata non risulta qualificabile come “area idonea ex lege” in quanto soggetta ad un vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza competente mantiene il suo carattere vincolante per l’amministrazione procedente (il Comune o la Regione).

Di conseguenza, l’autorità procedente non può svolgere una propria autonoma valutazione per superare il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, e la motivazione del diniego basata sul parere negativo vincolante risulta legittima.

È quanto stabilito dal TAR Lazio con la sentenza 429/2025. Leggi di più

TAR Lombardia 950/2025: l’assenza di vincoli culturali e paesaggistici basta a qualificare un’area come idonea

La norma che qualifica come idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela non indica un requisito aggiuntivo rispetto alle altre ipotesi.

A precisarlo è il Tar Lombardia con la sentenza n. 950 del 27 ottobre 2025.

La lett. c-quater  del comma 8 dell’articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 va intesa come un’ulteriore fattispecie di aree idonee, ampliativa dell’elenco contenuto nel comma 8 e un’ipotesi distinta da quelle elencate nelle lettere precedenti, che prevede requisiti propri valevoli solo per essa, e che ha la funzione di ampliare il novero delle aree idonee, aggiungendovi una fattispecie ulteriore a quelle già contemplate nelle lettere precedenti.

La sentenza in dettaglio

Tar Toscana 1649/2025: aree idonee al fotovoltaico, le norme regionali più restrittive vanno disapplicate!

Il D. Lgs. 199/2021 ha individuato un catalogo di aree da considerarsi immediatamente idonee, ex lege, alla realizzazione di impianti FER. La norma regionale che stabilisce criteri, distanze o limiti più restrittivi è abrogata tacitamente e va disapplicata.

È quanto stabilito dal Tar Toscana che, con la sentenza del 21 ottobre 2025, n. 1649, ha accolto il ricorso contro il diniego dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico con moduli a terra.

Leggi l’approfondimento

Consiglio di Stato 6160/2025: le Regioni non possono vietare impianti fotovoltaici a terra nelle aree dichiarate idonee dal legislatore

Con la sentenza 6160/2025 il Consiglio di Stato ha annullato le delibere della Regione Piemonte che prevedono il divieto all’installazione di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole di elevato interesse economico, rafforza la giurisprudenza sull’equilibrio dei poteri di normazione nell’ambito delle fonti rinnovabili.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale esclusione illegittima, priva di fondamento legislativo e lesiva dell’interesse pubblico alla transizione energetica. In un passaggio della motivazione, i giudici richiamano la sentenza 466/2025, secondo cui la Regione non può frapporre alla realizzazione di impianti fotovoltaici ostacoli non previsti dal legislatore statale né intervenire direttamente, anteriormente alla fissazione con decreto ministeriale, in materia di «principi e criteri omogenei» per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e all’installazione degli impianti.

Le norme regionali, dunque, violano gli articoli 20, commi 1, 6 e 8, del Dlgs 199/2021, nella misura in cui introducono un regime differenziale, impedendo la collocazione di impianti fotovoltaici a terra anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore.

Consiglio di Stato 6725/2025: le aree idonee prevalgono sulle previsioni urbanistiche locali di azzonamento

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6725 del 29 luglio 2025, si è pronunciato su un contenzioso riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in un’area agricola.

La controversia ha avuto origine dal diniego espresso dall’amministrazione comunale di seguire la procedura abilitativa semplificata (PAS) per il progetto di installazione, imponendo invece la procedura ordinaria dell’autorizzazione unica.

In merito alla compatibilità urbanistica dell’impianto, il Consiglio di Stato sottolinea il valore e la portata normativa dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, che disciplina le aree idonee all’installazione di impianti FER e che supera le previsioni urbanistiche locali di azzonamento che impediscano il collocamento degli impianti FER in ambito agricolo, senza escludere il rispetto delle altre norme urbanistiche ed edilizie.

La circostanza che il legislatore nazionale abbia sancito in nuce la compatibilità urbanistica tra impianti FER e zone agricole fa automaticamente rientrare i primi tra gli “usi agricoli” consentiti, a prescindere da quanto possa essere stringente la pianificazione locale delle zone agricole. Infatti, se è vero che, in virtù della previsione della legge nazionale, è possibile realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile nelle aree agricole, va da sé che non è consentito al singolo comune vietarne il collocamento in un intero ambito del proprio territorio contenente anche zone agricole.

Non si può dunque consentire a un Comune di superare la valutazione di idoneità di cui all’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021, creando delle zone urbanistiche sui generis.

In merito al blocco del fotovoltaico a terra sulle aree agricole previsto dal DL Agricoltura 2024, il Consiglio di Stato ricorda che, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 5, co. 2, d.l. 63/2024, la restrizione per gli impianti fotovoltaici a terra “non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi”.

Ricordiamo che il D.L. 63/2024 circoscrive le zone agricole idonee ad ospitare gli impianti fotovoltaici a terra, prevedendo che “[l]‘installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata”.

Pertanto l’art. 20, co. 1-bis, d.lgs. 199/2021 non è applicabile alla fattispecie, poiché il progetto in esame è stato sottoposto a PAS prima dell’entrata in vigore della restrizione, ossia il 16 maggio 2024.

TAR Lazio 3093/2025: impianti da rinnovabili, il Comune può imporre distanze minime dai centri abitati?

I Comuni non possono imporre arbitrariamente distanze minime tra impianti da rinnovabili e centri abitati. Questa decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato da una società agricola contro un Comune che aveva negato l’autorizzazione per un impianto di biogas a causa di un regolamento d’igiene comunale che imponeva distanze minime.

Leggi la versione più approfondita della sentenza del Tar Lazio

TAR Campania 881/2025: il Comune non può vietare il fotovoltaico a terra nelle aree agricole

Non rientra nelle competenze dei Comuni la facoltà di stabilire limiti territoriali all’installazione degli impianti fotovoltaici.

Lo stabilisce con la sentenza n. 881/2025 il Tar Campania, evidenziando che il complessivo assetto di attribuzioni nella materia delle fonti da energia rinnovabile non contempla la possibilità da parte dei Comuni di individuare limitazioni territoriali all’installazione dei relativi impianti e considerando, peraltro, che nemmeno le Regioni potrebbero prevedere un divieto aprioristico di carattere generale alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra come quello previsto dalle N.T.A.

Inoltre, tale divieto si porrebbe comunque in contrasto con la normativa di rango nazionale.

L’amministrazione comunale infatti non può “disciplinare direttamente tali aspetti con proprio regolamento, atteso che la relativa competenza è divisa tra la fonte statale e quella regionale, senza margine per un intervento diretto e sostitutivo dell’ente locale. Del resto, ciò comporterebbe la creazione di una disciplina frammentaria adottata in assenza dei “principi e criteri omogenei” che il legislatore ha ritenuto necessario previamente stabilire con decretazione affidata ai Ministeri, al fine di garantire certezza della disciplina applicabile e adeguato sviluppo della rete di fonti energetiche rinnovabili sull’intero territorio nazionale”.

Nel caso in esame, i giudici hanno richiamato l’articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 che — disciplinando l’individuazione delle aree idonee alle Fer – ammette al comma 1-bis, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (fattispecie n. 3 del comma 8, lettera c-ter del Dlgs 199/2021).

Alla luce di tali disposizioni, la disposizione delle N.T.A. del P.U.C che restringe l’ambito territoriale delle aree utilizzabili per gli impianti Fer, consentendo nelle aree agricole l’installazione degli impianti fotovoltaici solo sulle coperture degli edifici e sulle serre autorizzate, è illegittima e va annullata.

TAR Lazio 9168/2025: norme della Regione Sardegna sul divieto alle FER nelle aree non idonee

Con ordinanza n. 9168 del 13 maggio 2025, il TAR del Lazio ha censurato le previsioni della la legge n. 20/2024 della Regione Sardegna, che vietavano la realizzazione di impianti a FER nelle aree considerate non idonee. La normativa, peraltro, classificava la quasi totalità del territorio regionale come area non idonea, includendo in tale classificazione anche le aree che risultavano essere idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. I giudici, sul punto, hanno stabilito che il carattere di non idoneità di un’area non preclude su detta superficie la realizzazione di impianti a FER. Anche in tal caso, il TAR ha rimesso la questione al giudizio della Corte costituzionale.

TAR Lazio 9157/2025: accolta la questione di legittimità sull’articolo 5 del D.L. Agricoltura

Con la sentenza n. 9157 del 13 maggio 2025 il TAR Lazio ha accolto le questioni di legittimità sul divieto disposto dal D.L. n. 63/2024 (c.d. D.L. Agricoltura) di installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole.

Il divieto prevede alcune eccezioni, ma non esclude gli impianti agrivoltaici semplici. Il TAR ha ritenuto le censure “rilevanti e non manifestamente infondate” giudicando il divieto sproporzionato e in contrasto con l’obiettivo Ue della massima diffusione degli impianti Fer. Si attende pertanto la decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’articolo 5 del DL Agricoltura.

Corte Costituzionale 28/2025: illegittimità delle norme della Regione Sardegna

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5. Il principio stabilito è che una legge regionale, anche se emanata da una Regione a statuto speciale e motivata da finalità di tutela del paesaggio, non può introdurre misure di salvaguardia che comportino un divieto generalizzato (moratoria) alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (FER) in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale e gli obblighi comunitari.

Nello specifico, la sospensione dei procedimenti autorizzativi viola il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e il divieto esplicito di introdurre moratorie previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, ponendosi in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione.

TAR Lazio 9156/2025 e 9158/2025: illegittimità del divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole (D.L. 63/2024)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio stabilisce due principi fondamentali. In primo luogo, chiarisce che la classificazione di un’area come “non idonea” ai sensi del D.M. 21 giugno 2024 (c.d. Decreto Aree Idonee) non comporta un divieto assoluto di installazione di impianti FER (Fonti di Energia Rinnovabile), ma segnala unicamente una maggiore probabilità di esito negativo e l’inapplicabilità delle procedure accelerate; pertanto, in assenza di un diniego specifico su un progetto, non sussiste un interesse attuale e concreto all’impugnazione del decreto stesso.

In secondo luogo, il divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole, introdotto dall’art. 5, comma 1, del D.L. n. 63/2024 (c.d. Decreto Agricoltura), costituisca una preclusione assoluta che si pone in potenziale contrasto con i principi costituzionali (artt. 3, 9, 11 e 117 Cost.) e con l’ordinamento eurounitario (Direttiva RED II e III), in quanto ostacola in modo sproporzionato il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e gli obiettivi di decarbonizzazione, rendendo necessaria la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

Anche con la sentenza 9158/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio afferma la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 (introdotto dal D.L. “Agricoltura”). Secondo i giudici, il divieto generalizzato e assoluto di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate come agricole si pone in contrasto con i principi costituzionali (artt. 3, 9, 11 e 117 Cost.) e con l’ordinamento eurounitario.

Tale divieto viola il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, il principio di proporzionalità e l’obbligo di integrazione delle tutele ambientali, impedendo un bilanciamento in concreto tra la tutela del suolo agricolo e gli obiettivi di decarbonizzazione necessari per la lotta al cambiamento climatico.

TAR Lazio 9155/2025: decreto aree idonee, mancano criteri oggettivi su fasce di rispetto e misure di salvaguardia

La sentenza n. 9155 depositata il 12 maggio 2025 annulla i commi 2 e 3 dell’articolo 7 del D.M. 21/06/2024.

Il Tar ha anche precisato che il D.M. 21/06/2024 attribuisce alle Regioni la facoltà di individuare le aree idonee e non idonee con fasce di rispetto ritenute più ampie e generalizzate in relazione a quelle previste dal D.Lgs. 199/2021.

Mancano inoltre i criteri tecnici di tipo oggettivo, correlati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, che guidino il legislatore regionale nell’individuazione delle aree idonee e non idonee.

Nel dispositivo si legge che “le Regioni non possono di per sé introdurre limiti generali, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma delle distanze minime , sicché risulta indispensabile che il legislatore statale individui ex ante, in maniera ragionevole e proporzionata, i limiti entro cui le Regioni possono introdurre vincoli quantitativi suscettibili di incidere sugli itinera procedimentali di autorizzazione degli impianti FER“.

L’illegittimità dell’articolo 7 del D.M. del 21/06/2024 discende dal fatto che tale previsione abilita le Regioni a prevedere fasce di rispetto più ampie, in relazione alla installazione di impianti eolici e fotovoltaici, rispetto a quelle previste dal legislatore ai sensi dell’articolo 20,comma 8, lett. c-quater) , del D.lgs. 199/2021″.

Ciò disvela l’irragionevolezza di fondo della contestata scelta amministrativa, poiché le fasce di rispetto individuate dal legislatore risultano già espressive di specifiche esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, sicché risulta difficile ipotizzare che vi siano ulteriori e più specifiche ragioni che possano legittimare le Regioni a discostarsi dalle scelte operate a monte dal legislatore statale cui, come detto, spetta la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dei predetti beni.

Per il Tar Lazio i limiti introdotti dall’articolo 7 non solo riducono le aree destinate alle Fer, ma si pongono al di fuori di un’attività amministrativa che valuti il bilanciamento degli interessi coinvolti nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzativi.

Il Tar, pur lasciando margini di autonomia legislativa a livello locale, stabilisce che le Regioni non potranno prevedere restrizioni nelle loro leggi rispetto alla disciplina statale, assicurando, come minimo, il recepimento delle aree idonee ex lege (art. 20, comma 8, D.Lgs. 199/2021).

Inoltre, il decreto aree idonee si è limitato ad attribuire alle Regioni la mera possibilità di fare salve le aree idonee individuate a norma dell’articolo 20, comma 8 del Dlgs 199/2021, ma l’assenza di una normativa transitoria si pone in contrasto con la tutela dell’affidamento e con il principio della certezza del diritto, condizionando negativamente gli investimenti delle società che hanno proposto gli impianti.

Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza si chiede di dare attuazione ai nuovi criteri da seguire e prevedere disposizioni di salvaguardia dei procedimenti di autorizzazione in corso di svolgimento all’atto della pubblicazione delle leggi regionali.

Corte costituzionale 134/2025: inidoneità dell’area non equivale a divieto assoluto

Con la sentenza n. 134 del 15 luglio 2025 la Corte Costituzionale censura alcune disposizioni della legge 36/2024 della Regione Calabria, che vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali calabresi, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza superiore a 10 MW termici, e impone a quelli esistenti di adeguare la potenza entro sei mesi pena la decadenza dell’autorizzazione.

Il divieto generalizzato e prematuro di impianti oltre 10 MW è in contrasto con la normativa statale e i principi fondamentali, che prevedono una valutazione caso per caso e non un divieto aprioristico, come previsto dalle linee guida ministeriali e dai decreti attuativi europei e nazionali.

Hanno rilevato i giudici che da un’attenta lettura del D.Lgs. 199/2021 e del decreto sulle aree idonee (d.m. 21/06/2024) emerge che la inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di un’idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.

L’art. 1, comma 2, lettera b), del d.m. 21 giugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come le “aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010”.

Tale rimando alle precedenti Linee guida sta a significare – stante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una «apposita istruttoria», nonché l’Allegato 3, il quale stabilisce, in ogni caso, che l’individuazione di queste aree non deve «configurarsi come divieto preliminare» – che la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione.

Pertanto, si deve concludere che il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199/2021, di individuare con legge regionale le aree idonee è stato accordato alle Regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.

Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto alla autonomia regionale ma al contempo idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Ninmby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come già ricordato, «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (sentenza n. 216 del 2022).

Allo stesso tempo la Corte precisa che, se tale regime potrebbe condurre, di per sé, all’autorizzazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali, tale eventualità potrebbe presentare criticità rispetto alla «preminente rilevanza accordata […] alla protezione dell’ambiente» dall’art. 9 della Costituzione.

Tale mandato costituzionale, evidentemente, dovrà essere attentamente considerato da tutte le amministrazioni procedenti – ivi compreso il Consiglio dei ministri – in relazione alla dubbia coerenza tra la l’installazione di tali impianti nei parchi e la scelta di preservare i parchi stessi dall’eccesso di contaminazione antropica, che è quella che giustifica la loro costituzione, e tutelarne la biodiversità e i delicati ecosistemi.

TAR Toscana 1359/2024: sulle aree idonee per le rinnovabili requisiti alternativi e cumulabili

Le condizioni, che qualificano un’area come idonea per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, previste dall’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 sono tra loro cumulative e alternative.

Pertanto, la non idoneità ad una delle ipotesi previste non priva di legittimità le aree idonee prescelte, essendo sufficiente la sussistenza dei presupposti per almeno una ipotesi di idoneità ex lege.

È quanto chiarito dal TAR Toscana, Firenze, con la sentenza n. 1359 del 25 novembre 2024.

Il TAR ha riconosciuto l’idoneità di un’area a destinazione agricola posta all’interno di un perimetro ad una distanza inferiore di 500 metri dalle zone con destinazione industriale, nonostante i terreni individuati, oltre a ricadere in zona agricola, fossero ricompresi all’interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela culturale e nelle more del procedimento, inoltre, fosse intervenuta una modifica normativa (il D.L. 63/2024) che aveva escluso l’idoneità ex lege delle aree agricole all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

Il TAR ha annullato gli atti di rigetto dell’istanza adottati dal Comune e impugnati dal ricorrente riconoscendo:

  • l’idoneità dell’area ad ospitare l’impianto ex  20, comma 8, lettera c-ter n. 1, d.lgs. n. 199/2021;
  • l’applicazione delle disposizioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza (così facendo venir meno l’esclusione dell’idoneità ex lege delle aree agricole all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra prevista dal D.L. 63/2024.

Il TAR ha riconosciuto tale ipotesi di idoneità in quanto si trattava di un’area a destinazione agricola posta all’interno di un perimetro ad una distanza inferiore di 500 metri dalle zone con destinazione industriale.

Diverso è stata, però, la valutazione con riferimento alla distanza dell’area rispetto ai beni vincolati: poiché inferiore a 500 metri, infatti, l’area non poteva essere ritenuta idonea applicando la lettera c-quater.

Nonostante ciò, però, il difetto dei presupposti di cui alla lettera c-quater è stato ritenuto irrilevante ai fini dell’idoneità dell’area ai sensi della lettera c-ter dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021.

Ordinanza Consiglio di Stato 4298/2024: sospensione temporanea del Decreto Aree idonee

A pochi mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aree Idonee (D.M. 21/06/2024) e in attesa degli atti di applicazione delle Regioni, arrivano importanti novità sulla disciplina relativa all’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4298 del 14 novembre 2024, ha rilevato profili di problematicità nella norma de Decreto Aree Idonee che consente alle Regioni di dichiarare “non idonee” anche quelle aree che, ai sensi del D.Lgs. 199/2021, sono già state individuate come idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

I giudici di Palazzo Spada hanno pertanto accolto la richiesta di tutela cautelare avanzata da un’impresa operante nel settore eolico, che intendeva ammodernare i propri impianti sostituendo le turbine con modelli più efficienti e aveva rilevato che la normativa regionale, in procinto di essere approvata dalla Regione Sardegna ai sensi del Decreto Aree Idonee del 2024, rendeva non idonea l’area su cui aveva precedentemente realizzato l’impianto eolico.

Il cuore pulsante della questione riguarda l’articolo 7, comma 2, lettera c) del Decreto Aree Idonee, che attribuisce alle singole Regioni italiane la facoltà di dichiarare non idonee alcune aree altrimenti compatibili secondo il D.lgs. 199/2021.

Inizialmente, il TAR del Lazio aveva respinto il ricorso dell’impresa, ritenendo che il problema potesse derivare dalla normativa regionale e non dal Decreto Aree Idonee. Il Consiglio di Stato, al contrario, ha stabilito che è proprio il Decreto Aree Idonee a consentire tali limitazioni, giudicandolo in contrasto con il D.lgs. 199/2021.

I giudici hanno pertanto decretato la sospensione temporanea in via cautelare dell’art. 7 fino al 5 febbraio 2025, data in cui la questione sarà esaminata nel merito. Fino ad allora, le Regioni non potranno definire le aree idonee in senso più restrittivo rispetto a quanto stabilito in via transitoria dal citato art. 20 comma 8 del Dlgs 199/21.

L’ordinanza del Consiglio di Stato ha suscitato reazioni positive tra gli operatori delle rinnovabili. Alleanza per il Fotovoltaico, che rappresenta diversi attori del mercato energetico, ha accolto con favore la decisione, sottolineando l’urgenza di una governance nazionale più incisiva. In un comunicato, l’associazione ha chiesto l’istituzione di una cabina di regia centrale per garantire che le Regioni definiscano le aree idonee in linea con le direttive nazionali, auspicando un maggiore supporto governativo per coordinare il processo.

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 Sergio Volpe

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