Bonus assunzioni 2026: le agevolazioni per chi assume donne, giovani, ZES e stabilizzazioni


Il D.L. 62/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2026, mobilita risorse per circa un miliardo di euro (934 milioni stanziati) puntando a tre obiettivi fondamentali: rafforzare la dignità e la stabilità dei lavoratori, promuovere l’occupazione giovanile e femminile e contrastare le moderne forme di sfruttamento digitale.

Spiccano le misure per agevolare le assunzioni, che prevedono l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Con tre circolari del 14 maggio 2026 – la n. 55 sul Bonus Giovani 2026, la n. 56 sul Bonus ZES 2026 e la n. 57 sul Bonus Donne 2026 – l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative sui nuovi incentivi alle assunzioni previsti dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62.

Con tre messaggi (n. 1966/2026, n. 1968/2026 e n. 1970/2026), l’INPS ha dato il via libera alle domande a far data dall’11 giugno 2026. L’esonero è immediatamente fruibile, mentre il recupero degli arretrati (assunzioni da gennaio) è possibile con le denunce UniEmens di luglio, agosto e settembre.

Ecco una sintesi delle misure adottate dal Governo.

Bonus assunzioni 2026: gli incentivi con decontribuzioni

Il Capo I del D.L. 62/2026 definisce un pacchetto di sgravi contributivi significativi per i datori di lavoro privati che assumono nuovo personale a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

I bonus coprono il 100% dei contributi previdenziali (escluso INAIL) per 24 mesi:

  • Bonus Donne 2026 (Art. 1): riconosciuto per l’assunzione di lavoratrici “svantaggiate” (prive di impiego da 24 mesi, o 12 mesi se appartengono a specifiche categorie). Lo sgravio è di 650 € mensili, ma sale a 800 € mensili per le donne residenti nelle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno.
  • Bonus Giovani 2026 (Art. 2): dedicato all’assunzione di under-35 privi di un impiego regolare da almeno 24 mesi (o 12 mesi per alcune categorie). Fissa un limite massimo di sgravio pari a 500 € mensili, che viene elevato a 650 € mensili se l’assunzione avviene in una sede operativa situata in regioni della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria).
  • Bonus ZES 2026 (Art. 3): esclusivo per le realtà aziendali fino a 10 dipendenti, operative nella ZES, che assumono disoccupati over-35 (da almeno 24 mesi). L’esonero arriva fino a 650 € mensili.
  • Bonus Stabilizzazione (Art. 4): incentivo fondamentale per chi decide di trasformare contratti a tempo determinato (di durata non superiore a 12 mesi) in contratti a tempo indeterminato. Rivolto agli under-35 che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato, garantisce un esonero fino a 500 € mensili.

L’agevolazione è sempre subordinata all’incremento occupazionale netto e al rispetto di specifici vincoli relativi ai licenziamenti da parte dell’azienda.

Bonus assunzioni 2026: lo schema delle tre agevolazioni

Misura Lavoratori interessati Importo massimo Durata Area territoriale
Bonus Giovani 2026 giovani under 35 svantaggiati o molto svantaggiati 500 euro mensili; 650 euro se sede/unità produttiva in ZES 24 mesi per molto svantaggiati; 12 mesi per svantaggiati tutto il territorio nazionale, con maggiorazione ZES
Bonus Donne 2026 donne svantaggiate o molto svantaggiate, senza limiti di età 650 euro mensili; 800 euro se residenti in ZES 24 mesi per molto svantaggiate; 12 mesi per svantaggiate tutto il territorio nazionale, con maggiorazione ZES
Bonus ZES 2026 lavoratori non dirigenti con almeno 35 anni, disoccupati da almeno 24 mesi 650 euro mensili 24 mesi sedi/unità produttive in ZES unica

La ZES unica comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria. Per il Bonus ZES rileva il luogo di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa; per il Bonus Donne la maggiorazione a 800 euro è legata alla residenza della lavoratrice in una regione ZES; per il Bonus Giovani la maggiorazione a 650 euro riguarda l’assunzione presso sede o unità produttiva ubicata in ZES.

Bonus Giovani 2026

Il Bonus Giovani è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, giovani che alla data dell’assunzione non abbiano ancora compiuto 35 anni.

L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani:

  • molto svantaggiati, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • molto svantaggiati, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti ad alcune categorie del regolamento UE 651/2014;
  • svantaggiati, appartenenti alle categorie individuate dal regolamento UE, tra cui anche i soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali, nel limite di 500 euro al mese. Il limite sale a 650 euro mensili se il giovane è assunto in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica. La durata è di 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati e di 12 mesi per i lavoratori svantaggiati.

Bonus Donne 2026

Il Bonus Donne riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate e molto svantaggiate, senza limiti di età.

L’agevolazione spetta per le donne:

  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e rientranti nelle categorie da b) a g) del regolamento UE 651/2014;
  • svantaggiate ai sensi delle categorie da a) a g) del regolamento UE, inclusa l’ipotesi della mancanza di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali, fino a 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. L’importo sale a 800 euro mensili se la lavoratrice, alla data dell’assunzione, è residente in una delle regioni della ZES unica. La durata è di 24 mesi per le donne molto svantaggiate e di 12 mesi per le donne svantaggiate.

Bonus ZES 2026

Il Bonus ZES è destinato ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica.

A differenza degli altri bonus, questa misura prevede anche un requisito dimensionale: il datore di lavoro, nel mese dell’assunzione, deve occupare fino a 10 dipendenti, al netto dei lavoratori per i quali intende fruire dell’esonero. Il requisito va verificato solo nel mese dell’assunzione; le variazioni successive dell’organico non incidono sulla spettanza del beneficio.

Il lavoratore deve:

  • avere almeno 35 anni alla data dell’assunzione;
  • essere disoccupato da almeno 24 mesi;
  • essere assunto con contratto a tempo indeterminato;
  • non essere dirigente.

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali, fino a 650 euro mensili, riproporzionati in caso di part-time o di rapporto instaurato/cessato nel corso del mese.

Quali rapporti di lavoro sono agevolabili dal Bonus assunzioni 2026

Le tre circolari chiariscono che gli incentivi spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026. Sono ammessi anche:

  • i rapporti a tempo parziale, con riduzione proporzionale del massimale;
  • i rapporti instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la missione presso l’utilizzatore è a tempo determinato.

Restano esclusi:

  • contratti a tempo determinato;
  • trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • lavoro domestico;
  • apprendistato;
  • lavoro intermittente o a chiamata;
  • prestazioni di lavoro occasionale.

Per la somministrazione, le condizioni sostanziali vanno verificate in capo all’utilizzatore: nel Bonus ZES, ad esempio, il limite dei 10 dipendenti e la sede di effettivo svolgimento della prestazione rilevano rispetto all’impresa utilizzatrice.

Condizioni generali: DURC, sicurezza, CCNL e SIISL

Per accedere ai bonus, i datori di lavoro devono rispettare le condizioni generali previste per gli incentivi all’occupazione. In particolare occorrono:

  • regolarità contributiva, attestata dal DURC;
  • assenza di violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • rispetto dei principi generali dell’art. 31 del D.Lgs. 150/2015;
  • applicazione di un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi di riferimento, secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto Lavoro.

Le circolari richiamano anche l’obbligo, previsto dal 1° aprile 2026, di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL per i datori che richiedono benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche. Tuttavia, nelle more del decreto attuativo, l’obbligo non è ancora operativo; lo diventerà dopo la pubblicazione delle relative modalità attuative.

Licenziamenti: quando il bonus non spetta o viene revocato

Per Bonus Giovani, Bonus Donne e Bonus ZES, l’INPS richiama una doppia verifica sui licenziamenti.

Il datore di lavoro non deve avere effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

Inoltre, nei 6 mesi successivi all’assunzione, non deve licenziare per giustificato motivo oggettivo:

  • il lavoratore o la lavoratrice assunti con l’incentivo;
  • un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la stessa qualifica.

La violazione comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Non sono invece ostativi, secondo l’INPS, i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto.

Incremento occupazionale netto

Tutte le misure sono subordinate all’incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Il calcolo va effettuato in Unità di Lavoro Annuo, considerando anche i lavoratori a tempo parziale e stagionali in proporzione. Il requisito deve essere verificato mese per mese.

L’agevolazione resta applicabile se l’incremento non si realizza perché i posti si sono resi vacanti per:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Il requisito va invece rispettato se i posti precedenti si sono liberati a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Cumulo con altri incentivi

Le tre circolari precisano che i bonus non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento riferiti alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, non è possibile cumulare le misure con:

  • Decontribuzione Sud;
  • incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili;
  • incentivo per l’assunzione di beneficiari NASpI;
  • riduzioni contributive per datori agricoli in territori montani o zone svantaggiate;
  • riduzioni contributive per il settore edile.

Sono invece compatibili, senza riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni prevista dalla legge di Bilancio 2025, con l’esonero per la certificazione della parità di genere e con le agevolazioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore o della lavoratrice, come l’esonero IVS per lavoratrici madri.

Come si richiedono i bonus assunzioni 2026

Il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS tramite il Portale delle Agevolazioni ex DiResCo, utilizzando il modulo dedicato:

  • “Bonus giovani 2026”;
  • “Bonus donne 2026”;
  • “Bonus ZES 2026”.

La messa a disposizione dei moduli sarà comunicata con successivo messaggio INPS.

Nel modulo vanno indicati, in sintesi:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • dati del lavoratore o della lavoratrice;
  • classe di svantaggio, ove richiesta;
  • tipologia di contratto e percentuale oraria in caso di part-time;
  • retribuzione media mensile, comprensiva di tredicesima e quattordicesima;
  • aliquota contributiva datoriale;
  • dichiarazioni sostitutive su cumulo e trattamento economico minimo;
  • per il Bonus ZES, numero dei dipendenti nel mese dell’assunzione e regione/provincia di effettiva esecuzione della prestazione.

Dopo l’invio, l’INPS calcola l’importo spettante, verifica la capienza delle risorse, consulta il Registro nazionale degli aiuti di Stato e, in caso di esito positivo, comunica l’accoglimento e registra l’agevolazione.

Domanda per assunzioni già fatte o future

La domanda può riguardare sia rapporti già instaurati sia assunzioni non ancora effettuate.

Se l’assunzione è già avvenuta, il datore indica la comunicazione obbligatoria e l’INPS comunica l’accoglimento nel modulo telematico.

Se l’assunzione non è ancora stata effettuata, l’INPS calcola il beneficio, accantona le risorse e invita il datore di lavoro, tramite PEC o e-mail e notifica MyINPS, a instaurare il rapporto e inviare la comunicazione obbligatoria entro 10 giorni. Il termine è perentorio: in caso di mancato rispetto, si perdono le somme accantonate, ferma la possibilità di presentare una nuova istanza.

Attenzione a Unilav e Unisomm

L’INPS invita i datori di lavoro a prestare particolare attenzione alla compilazione dei moduli telematici e delle comunicazioni obbligatorie. Una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav o Unisomm non può essere accettata.

L’importo autorizzato dall’INPS rappresenta il tetto massimo fruibile nelle denunce contributive. In caso di aumento dell’orario nel part-time, il beneficio non può superare il limite già autorizzato; in caso di riduzione dell’orario, invece, il datore deve riparametrare l’esonero e fruire dell’importo ridotto.

Decreto Coesione: Bonus under 35 e Bonus donne, le agevolazioni per le assunzioni fino al 30 aprile 2026

Il D.L. 60/2024 (“Decreto Coesione”) ha previsto agevolazioni per l’assunzione di giovani under 35donne svantaggiate e disoccupati di lungo periodo over 35 nella ZES per il Mezzogiorno.

Parliamo diffusamente del Bonus ZES assunzioni in questo articolo. Di seguito invece ti offriamo il resoconto aggiornato delle due altre opportunità agevolative previste dal Decreto Coesione: i Bonus under 35 e il Bonus donne.

I due bonus prevedono l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono soggetti con determinati requisiti.

Le condizioni e i requisiti per accedere all’esonero sono riportati nei decreti attuativi approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Circolare INPS 90/2025 e Circolare INPS 91/2025 emanate dall’INPS il 12 maggio 2025.

Oltre a leggere gli articoli, ti consigliamo di consultare anche le slide pubblicate del Ministero.

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Quali agevolazioni prevede il Bonus under 35

Ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e al 31 dicembre 2025 (termine prorogato al 30 aprile 2026 dal Decreto Milleproroghe):

  • assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato

è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero spetta anche nei casi:

  • di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero stesso.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità operativa o produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio in esame i rapporti di apprendistato. Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; risulta invece compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 216/2023.

Da tale esonero sono esclusi i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46 della legge n. 234/2012.

L’esonero non è cumulabile con altre riduzioni, mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni.

ZES unica: attenzione ai termini

Il medesimo esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, a far data dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione europea) e fino al 30 aprile 2026, assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.

Come chiedere il Bonus under 35

Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di fruizione del beneficio, il decreto interministeriale dispone che tali domande devono essere inoltrate all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini  indicati dall’Istituto con apposite istruzioni.

La domanda di fruizione del beneficio deve contenere le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi dell’impresa;
  2. dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  3. tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  4. retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  5. indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Con riferimento assunzioni relative alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, il decreto precisa che la domanda deve essere presentata prima di assumere i soggetti; pertanto, le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

Quali agevolazioni prevede il Bonus donne

L’art. 23 del decreto Coesione prevede che, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 (termine prorogato al 31 dicembre 2026) assumono le lavoratrici è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si sale a 800 euro se la lavoratrice assunta stabilmente è residente nelle regioni della Zes Unica.

Il beneficio si applica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età:

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES;
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Con riferimento alle assunzioni di donne residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno:

  • l’esonero spetta ai datori di lavoro privati che assumano a decorrere dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) e fino al 31 dicembre 2026;
  • la domanda deve essere presentata prima di assumere i soggetti; pertanto, le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di attività economiche escluse dalla possibilità di ricevere aiuti di stato, l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi.

In ogni caso, per beneficiare dell’agevolazione le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio:

  • i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651;
  • i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46 della legge n. 234/2012;
  • i rapporti di apprendistato.

Con riferimento alle assunzioni di donne residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità operativa o produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di fruizione e misura del beneficio, il decreto interministeriale precisa che tali domande devono essere inoltrate, esclusivamente in via telematica, all’INPS nei modi e termini che verranno fissati dall’Istituto con apposite istruzioni.

La domanda di fruizione e misura del beneficio deve contenere le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi dell’azienda;
  2. dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, ivi inclusa la residenza;
  3. tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  4. retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  5. dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa, attraverso apposita procedura telematica, all’INPS. A seguito della comunicazione, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine perentorio di dieci giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai connessi adempimenti telematici obbligatori.

Le domande sono verificate dall’INPS, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero in esame.
A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 12 o 24 mesi di agevolazione.

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

Come fare domanda di riconoscimento dei Bonus under 35 e Bonus Donne

Il datore di lavoro che intende richiedere gli esoneri contributivi, deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.

Per i datori operanti nei territori diversi da quelli della Zes la domanda può riguardare, oltre le assunzioni/trasformazioni da eseguire, anche quelle già effettuate da settembre 2024.

Per chi opera in zona Zes, invece, la domanda deve necessariamente precedere l’assunzione; pertanto le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, provvede a:

  • calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
  • fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda.

Qualora la domanda di riconoscimento sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli incentivi in trattazione sia inviata per un’assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

I termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

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 Sergio Volpe

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