Parentela col progettista: rischio conflitto negli appalti


Il conflitto di interessi negli appalti pubblici non riguarda solo chi valuta le offerte o compone la commissione di gara. Può emergere anche prima, nella fase di progettazione, quando vengono definite le specifiche tecniche dell’intervento e si costruisce l’impianto della procedura.

È questo il principio affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza n. 3647/2026, relativa all’esclusione di un’impresa da una gara di appalto integrato per lavori di adeguamento antincendio in edifici universitari. Secondo i giudici, il rapporto di parentela tra il legale rappresentante dell’operatore economico e il capo progettista della stazione appaltante può generare una situazione di potenziale vantaggio informativo. Non è necessario dimostrare il passaggio concreto di informazioni riservate: è sufficiente il rischio che la par condicio tra i concorrenti risulti alterata.

La decisione si pone in linea di continuità con TAR Campania, Napoli, sez. I, 19 maggio 2026, n. 3171, confermando che il legame familiare tra l’impresa concorrente e il tecnico pubblico coinvolto nella progettazione può integrare un conflitto di interessi rilevante, soprattutto quando l’operatore ometta di dichiararlo in gara. La n. 3647/2026 rafforza ulteriormente il principio, valorizzando la progettazione come fase genetica della procedura e come possibile fonte di asimmetria informativa.

Il caso

La vicenda nasce da una procedura aperta indetta da una Università per l’affidamento di un appalto integrato riguardante:

  • progettazione esecutiva;
  • coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
  • esecuzione dei lavori di adeguamento antincendio;
  • interventi su più complessi ed edifici universitari.

L’impresa ricorrente aveva partecipato alla gara e si era classificata al primo posto per uno dei lotti. Durante la verifica della documentazione amministrativa, la stazione appaltante ha ricevuto una segnalazione dalla quale emergeva un rapporto di parentela tra il legale rappresentante della società e un dipendente dell’Ateneo.

Quel dipendente aveva svolto, nella procedura oggetto del giudizio, il ruolo di capo progettista e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. L’impresa, però, nella domanda di partecipazione e nel DGUE aveva dichiarato l’assenza di cause di conflitto di interessi.

All’esito dell’istruttoria, l’Amministrazione ha disposto l’esclusione dell’operatore economico, ritenendo sussistenti:

  • un conflitto di interessi non diversamente risolvibile;
  • una grave omissione dichiarativa;
  • un grave illecito professionale rilevante ai sensi del Codice appalti.

I motivi del ricorso

L’impresa ha contestato l’esclusione sostenendo che il mero rapporto di parentela non fosse sufficiente a determinare un conflitto di interessi. Secondo la ricorrente:

  • il progettista non aveva partecipato alla fase di aggiudicazione;
  • il progetto era stato redatto collegialmente da più professionisti;
  • non era stata dimostrata alcuna concreta trasmissione di informazioni;
  • non vi era prova di un effettivo vantaggio competitivo;
  • l’omissione dichiarativa era avvenuta in buona fede, perché la società riteneva la circostanza non rilevante.

In sostanza, l’impresa chiedeva al TAR di distinguere tra una mera parentela, priva di effetti concreti sulla gara, e un conflitto di interessi effettivo, che avrebbe richiesto una prova più puntuale.

La decisione del giudice

Il TAR Campania ha respinto il ricorso e confermato l’esclusione. Il punto centrale della decisione è l’interpretazione ampia dell’articolo 16 del D.Lgs. 36/2023.

Per i giudici, il conflitto di interessi può riguardare ogni soggetto che, “a qualsiasi titolo”, intervenga con compiti funzionali nella procedura e possa influenzarne il risultato. Non occorre quindi che il soggetto coinvolto partecipi direttamente alla valutazione delle offerte o alla fase finale di aggiudicazione.

La fase di progettazione, infatti, non è neutra. È il momento in cui la stazione appaltante definisce: fabbisogni, soluzioni tecniche, requisiti dell’intervento, caratteristiche prestazionali, impostazione complessiva della gara. Per questo il progettista può trovarsi in una posizione capace di incidere, anche indirettamente, sull’esito della procedura.

Nel caso esaminato, il rapporto di parentela tra il legale rappresentante dell’impresa e il capo progettista ha determinato una possibile asimmetria informativa. L’impresa poteva trovarsi in una posizione di maggiore conoscenza rispetto agli altri concorrenti, anche solo in termini potenziali.

Il TAR chiarisce un aspetto molto importante: non serve provare che il progettista abbia effettivamente trasmesso informazioni all’impresa. Il conflitto di interessi ha una funzione preventiva. Serve a evitare situazioni che possano compromettere, anche solo in apparenza, imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. L’esclusione è stata ritenuta proporzionata anche perché il conflitto è emerso quando la procedura era ormai in fase avanzata, con le offerte già presentate e valutate. In quel momento l’eventuale astensione del progettista non avrebbe potuto rimuovere il rischio, perché il tecnico aveva già svolto il proprio ruolo nella predisposizione del progetto.

Il TAR sottolinea anche l’omessa dichiarazione del rapporto parentale, ritenendo che l’impresa non potesse stabilirne da sola l’irrilevanza. La circostanza andava comunicata alla stazione appaltante, cui spettava valutarne l’incidenza sul possibile conflitto di interessi. La dichiarazione negativa nel DGUE è stata quindi considerata falsa o fuorviante, confermando l’esclusione anche per grave illecito professionale.

Leggi gli approfondimenti: Le cause di esclusione nel codice appalti, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

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 Giusi Rosamilia

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