Il D.Lgs. 36/2023 ha introdotto una significativa riforma nel settore dei contratti pubblici, basata su due principi cardine della Costituzione: il principio del risultato (art. 1) e il principio di fiducia (art. 2). L’obiettivo dichiarato della riforma è rendere l’attività della Pubblica Amministrazione più efficiente e competitiva, contribuendo alla crescita del sistema economico nazionale.
Uno degli elementi chiave della riforma è il processo di innovazione tecnologica, definito come “transizione digitale“, che il Codice dei contratti, nel Libro I, Parte II, identifica come “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”.
Questo processo ha iniziato a produrre effetti dal 1° gennaio 2024 ed è stato oggetto di ulteriori modifiche con il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), che ha modificato alcuni aspetti operativi.
Ma in cosa consiste esattamente questo processo di transizione e a cosa porterà?
Nell’articolo proviamo a fare un po’ di chiarezza rimandando per ulteriori chiarimenti alla lettura dell’ebook sugli appalti BIM e alla scoperta di piattaforme cloud per la digitalizzazione degli enti pubblici.
Digitalizzazione appalti pubblici: novità e aggiornamenti
Al via dal 1° ottobre 2025 la “Piattaforma SCP Esecuzione”
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il supporto di ITACA, ha lanciato un nuovo strumento per semplificare il lavoro delle Stazioni Appaltanti: la Piattaforma SCP Esecuzione.
SCP Esecuzione nasce nell’ambito della misura PNRR M1C1-1.10 e del progetto “Strumenti ed azioni per il supporto alla qualificazione delle stazioni appaltanti e alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici”.
A cosa serve SCP Esecuzione?
SCP Esecuzione è una piattaforma sussidiaria e certificata pensata per le amministrazioni che non dispongono di propri sistemi digitali per la gestione della fase di esecuzione dei contratti e intendono gestire digitalmente l’intero ciclo di vita del contratto, in linea con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
La piattaforma consente di gestire in modo interamente digitale la fase di esecuzione del contratto, indipendentemente dal sistema utilizzato nelle fasi precedenti (affidamento e aggiudicazione).
SCP Esecuzione è progettata, inoltre, per essere pienamente interoperabile con la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) di ANAC e garantire in questo modo un flusso di dati coerente e il rispetto degli standard normativi.
La Fase di Sperimentazione
La Piattaforma SCP Esecuzione ha avviato la sua fase di sperimentazione il 1° ottobre 2025. La Regione Liguria è stata la prima ad adottare il sistema, grazie a un protocollo d’intesa con ITACA. Seguiranno progressivamente le altre Regioni che hanno espresso interesse, in un percorso di adozione che si concluderà entro il 30 giugno 2026.
Durante questa fase , le Stazioni Appaltanti coinvolte hanno l’opportunità di testare attivamente le funzionalità, ricevere assistenza dedicata e contribuire con i loro feedback al miglioramento della piattaforma prima della sua adozione definitiva.
Come Avviene l’Accesso e l’Abilitazione
L’utilizzo di SCP Esecuzione è riservato alle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza delle Regioni aderenti, che devono essere già censite nell’anagrafe AUSA.
Le amministrazioni idonee possono richiedere l’abilitazione tramite la registrazione online utilizzando SPID o CIE. È necessario compilare un apposito modulo, firmarlo e caricarlo sul portale. Una volta validata la richiesta, l’abilitazione viene comunicata direttamente via e-mail.
Si sottolinea che l’accesso alla piattaforma è consentito esclusivamente ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP) e agli utenti formalmente autorizzati delle Stazioni Appaltanti abilitate.
Per assicurare un’adozione fluida e supportata, ITACA, in collaborazione con la Rete degli Osservatori Regionali, ha attivato un servizio di assistenza online dedicato.
Per ulteriori dettagli e per iniziare, puoi vedere la demo e visitare il portale HUB Contratti Pubblici del MIT.
Affidamenti fino a 5.000 euro: prorogato l’utilizzo dell’interfaccia web della piattaforma ANAC
Con provvedimento approvato il 18 giugno 2025, l’ANAC ha prolungato oltre il 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
Il provvedimento va incontro alle esigenze di istituti scolastici, piccoli comuni ed enti pubblici in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alla Piattaforma dei contratti pubblici, al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.
Dallo scorso anno sono entrate in vigore le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti. In base al nuovo Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenute ad utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere le procedure di affidamento dei contratti.
Con Comunicati del Presidente del 28 giugno e 18 dicembre 2024 erano stati già prorogati fino al 30 giugno 2025 alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.
La nuova proroga senza scadenza per l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP riguarda:
- gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.
Non è consentito, dunque, l’inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti.
La proroga vale anche per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo, e per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1 gennaio 2024. Inoltre, la proroga è valida anche per la ripetizione di lavori o servizi analoghi per procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023 e per gli affidamenti in house.
Resta confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per l’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
| Importo / caso | Strumento |
|---|---|
| Affidamenti diretti < 5.000 euro | PAD certificata o PCP web nei casi ammessi |
| Affidamenti diretti ≥ 5.000 euro | PAD certificata |
| Spese economali giornaliere < 1.500 euro | Nessun obbligo CIG se qualificabili come spese economali |
| Inserimento ex post dati affidamento | Non consentito |
ANAC sollecita le PA al rispetto dell’obbligo di trasmissione dei dati tramite PAD
L’Anac ha ritenuto necessario sollecitare le Stazioni Appaltanti al rispetto alle nuove modalità di comunicazione delle modifiche contrattuali e delle varianti in corso d’opera, rese obbligatorie con la piena digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Sono stati riscontrati, infatti, numerosi casi in cui le comunicazioni sono state trasmesse ancora utilizzando il vecchio modulo di acquisizione dati del 2016, inviato peraltro tramite PEC. Per questo motivo, con il Comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2024, sono stati ribaditi gli obblighi di comunicazione relativi alle modifiche contrattuali, come previsto dall’art. 5, commi 11 e 12 dell’allegato II.14 del Codice dei contratti. A partire dal 1° gennaio 2024, con l’entrata in vigore della digitalizzazione degli appalti, le Stazioni Appaltanti sono tenute ad adempiere a tali obblighi esclusivamente tramite modalità telematiche.
L’ANAC ha inoltre chiarito le due diverse procedure da seguire in base alla data di avvio delle gare:
- per le procedure soggette al D.lgs. 50/2016 e per quelle indette entro il 31 dicembre 2023, la comunicazione delle modifiche contrattuali e delle varianti continua ad avvenire tramite l’Interfaccia utente SIMOG;
- per le procedure soggette al D.lgs. 36/2023 e avviate dal 1° gennaio 2024, i dati sulle modifiche contrattuali devono essere trasmessi tempestivamente alla BDNCP attraverso le PAD certificate e pubblicati dall’Autorità, in conformità all’art. 28 del nuovo codice.
Per le varianti in corso d’opera riguardanti contratti superiori alla soglia comunitaria e con un incremento superiore al 10% del valore iniziale, l’ANAC ha stabilito che la documentazione specifica deve essere resa accessibile entro 30 giorni dall’approvazione della variante (art. 5, comma 12 dell’allegato II.14 del d.lgs. 36/2023):
- con un link alla sezione “Amministrazione trasparente“, nella sottosezione “Varianti in corso d’opera“, all’interno della più ampia sezione “Bandi di gara e contratti”;
- con un link diretto alla pagina di pubblicazione dei documenti, nel caso di Stazioni Appaltanti non soggette al decreto trasparenza.
Per gli appalti di servizi e forniture, devono essere resi disponibili il progetto (in un unico livello) e la relazione del RUP.
Il superamento della soglia del 10% deve essere calcolato sulla base della somma delle singole lavorazioni, considerando sia gli incrementi sia le riduzioni.
Nella relazione del RUP a corredo della variante devono essere indicati:
- l’importo netto totale delle sole lavorazioni in aumento e di quelle in diminuzione;
- il valore numerico delle nuove voci di prezzo inserite nel progetto di variante (i cosiddetti nuovi prezzi contrattuali);
- le modifiche alle categorie di qualificazione e alle relative classifiche richieste in fase di gara;
- le variazioni ai CPV di progetto che richiedano una nuova verifica dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori.
Il Comunicato ANAC sottolinea che il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche contrattuali e delle varianti, come previsto dall’allegato II.14, comporta l’avvio d’ufficio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità, in conformità all’art. 120, comma 15, e all’art. 222, comma 13 del Codice.
Inoltre, tutte le comunicazioni relative a modifiche contrattuali e varianti trasmesse con modalità diverse da quelle indicate dall’ANAC saranno considerate irricevibili.
Parere MIT 3489/2025: obbligo di piattaforme digitali anche per micro affidamenti
Il D.Lgs. 36/2023 ha introdotto importanti novità nella disciplina degli acquisti pubblici, tra cui quelli effettuati da università statali, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM, con particolare riferimento agli acquisti funzionalmente destinati ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.
In questo scenario, due soglie assumono particolare rilievo: gli affidamenti infra 5.000 euro e quelli sotto i 140.000 euro per beni e servizi, in particolare per attrezzature scientifiche.
Come sappiamo, dal 1° gennaio 2024 è pienamente efficace la nuova disciplina che sancisce la digitalizzazione completa del ciclo di vita dei contratti pubblici, in ossequio a quanto previsto anche dal PNRR. Tale digitalizzazione, come chiarito dall’ANAC (Delibera n. 582/2023), è obbligatoria per tutte le procedure, di qualunque importo e per tutti i settori, inclusi quelli ordinari e speciali. Di conseguenza, anche per gli acquisti sotto soglia (inclusi quelli infra 5.000€), le amministrazioni sono tenute ad utilizzare piattaforme digitali certificate e interoperabili con la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici), conformemente agli articoli 25 e 26 del nuovo Codice.
Una stazione appaltante ha chiesto al MIT se, alla luce delle norme vigenti, sia possibile escludere determinati acquisti dalla digitalizzazione obbligatoria.
In particolare, è stato citato l’art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 (convertito dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159), che esonera università e enti di ricerca dall’obbligo di utilizzo delle convenzioni quadro e del mercato elettronico per acquisti legati alla ricerca. L’interrogativo era se, in questi casi, fosse sufficiente procedere con una semplice lettera-contratto o buono d’ordine, acquisendo solo il CIG tramite la PCP a fini di tracciabilità.
Il MIT, nel parere 3489/2025, precisa che tali esenzioni non sono più applicabili: anche le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM devono attenersi agli obblighi di digitalizzazione integrale, indipendentemente dalla finalità dell’acquisto.
Digitalizzazione appalti pubblici: cosa significa e cosa cambia
La digitalizzazione degli appalti pubblici è il processo con cui le procedure di gara e di esecuzione dei contratti vengono gestite tramite piattaforme digitali certificate e interoperabili con la BDNCP.
| Ambito | Funzione |
|---|---|
| BDNCP | Banca dati centrale dei contratti pubblici |
| PAD | Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate |
| PCP | Piattaforma ANAC per servizi e interoperabilità |
| FVOE | Fascicolo per la verifica dei requisiti degli operatori |
| CIG | Codice identificativo di gara |
| PDND | Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei dati |
Il D.Lgs. 36/2023 ha riformato il settore dei contratti pubblici introducendo un modello fondato sul risultato, sulla fiducia e sulla gestione digitale dell’intero ciclo di vita del contratto. La digitalizzazione non riguarda solo la pubblicazione delle gare, ma coinvolge tutti i passaggi: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento, aggiudicazione, esecuzione, controllo, trasparenza e comunicazioni verso ANAC. Il Codice dei contratti pubblici dedica alla digitalizzazione gli articoli 19-36, con un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale incentrato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. La Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC abilita l’accesso alla BDNCP, al FVOE e alla pubblicità legale degli atti, tramite interoperabilità con le piattaforme digitali di approvvigionamento.
La transizione digitale ha iniziato a produrre effetti dal 1° gennaio 2024. Si concretizza principalmente in due ambiti:
- E-procurement: un sistema interamente digitale che accompagna l’intero ciclo di vita del contratto pubblico, semplificando e velocizzando le procedure di gara e di gestione degli appalti.
- Gestione Informativa Digitale (GID): un approccio innovativo che ottimizza tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche, facendo ampio uso del BIM (Building Information Modelling).
Mentre l’e-procurement è già operativo dal 1° gennaio 2024, a partire dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti dovranno conformarsi alle nuove procedure previste dall’art. 43 del Codice dei contratti.
Gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 36/2023 stabiliscono che:
- le stazioni appaltanti devono assicurare la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica;
- si applica il principio dell’unicità dell’invio ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici; ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
- le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni ad essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto;
- il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione;
- le attività inerenti al ciclo di vita sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.
Per dare attuazione alla digitalizzazione è realizzato un “Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” che si fonda sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati e ha come fulcro la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
Gestita da ANAC, la Banca dati nazionale interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti per gestire il ciclo di vita dei contratti, dall’altro con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Tra questi la Piattaforma contratti pubblici (PCP), la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti e il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).
E-procurement
L’e-procurement costituisce l’infrastruttura digitale abilitante per l’intero ciclo di vita dell’appalto, in coerenza con il principio di digitalizzazione integrale delle procedure. Le piattaforme certificate interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e garantiscono tracciabilità, trasparenza e automatizzazione dei flussi documentali, inclusi quelli afferenti ai metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM). In tale contesto, l’integrazione tra piattaforme di approvvigionamento elettronico e Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) consente la gestione strutturata dei modelli informativi, l’allineamento con la norma UNI EN ISO 19650 e il controllo dei requisiti informativi (EIR, BEP), assicurando coerenza tra fase di affidamento, esecuzione e monitoraggio dell’intervento.
Gestione Informativa Digitale (GID)
La gestione informativa digitale delle costruzioni configura un ecosistema di dati e piattaforme, denominato Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat), attraverso cui la stazione appaltante governa le informazioni dell’opera. In termini concettuali, essa rientra nell’Information Management e corrisponde, in senso ampio, al Building Information Modelling (BIM), definito dal Codice come modellazione informativa: una rappresentazione digitale condivisa delle caratteristiche geometriche, fisiche e funzionali dell’asset, utile alle decisioni lungo l’intero ciclo di vita.
Il legislatore, in coerenza con la norma UNI EN ISO 19650 e con il D.Lgs. 209/2024 (Correttivo appalti), individua nella domanda pubblica un motore di innovazione, volto a migliorare tempestività esecutiva, produttività, uso efficiente delle risorse, competitività internazionale e trasparenza, con effetti positivi anche in chiave anticorruzione. La gestione informativa digitale è al contempo metodologia collaborativa, basata su condivisione continua dei dati e monitoraggio dei processi, e sistema dinamico in cui modelli disciplinari federati si aggiornano dalla progettazione alla manutenzione.
L’adozione di dati strutturati, interoperabili e verificabili nei processi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione consente decisioni più informate, maggiore qualità progettuale, tracciabilità delle procedure e controllo efficace delle prestazioni. Tra i benefici principali rientrano: individuazione preventiva delle interferenze, confronto tra alternative progettuali, continuità informativa lungo il ciclo di vita dell’opera e supporto a manutenzione, efficienza energetica e sostenibilità, in linea con le politiche europee.
Nel complesso, la gestione informativa digitale rappresenta un fattore di modernizzazione amministrativa e tecnica, la cui efficacia dipende dalla capacità organizzativa delle stazioni appaltanti e dall’adozione graduale di strumenti proporzionati alla complessità degli interventi. Essa risponde all’esigenza di ridurre i rischi negli investimenti pubblici e comporta una trasformazione strutturale del settore: introduce nuovi assetti organizzativi e responsabilità, attribuisce centralità giuridica al modello informativo nel contratto di lavori pubblici e richiede solide competenze e governance digitale per garantire risultati.
Quali sono gli obblighi per le PA a partire dal 1° gennaio 2025?
Dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti devono utilizzare piattaforme digitali certificate per le procedure di affidamento ed esecuzione, salvo specifiche eccezioni o regimi transitori.
Nello specifico, l’art. 43 del Codice stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche, con particolare riferimento a:
- nuove costruzioni e interventi su edifici esistenti con un costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro;
- interventi su edifici di rilevanza culturale, come definiti dal Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004), qualora superino determinate soglie economiche;
- esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo quelli eseguiti su opere già realizzate con metodologie digitali.
Questa normativa mira a incrementare l’efficienza, la trasparenza e la sostenibilità nella gestione degli appalti pubblici, dalla fase di progettazione fino alla conclusione dell’opera.
L’importanza dell’Allegato I.9: linee guida per una corretta gestione informativa digitale
Un ruolo fondamentale nella digitalizzazione dei contratti pubblici è svolto dall’Allegato I.9 del Codice, che definisce le linee guida per una corretta implementazione della gestione informativa digitale, tra cui:
- formazione del personale e adeguamento organizzativo;
- standard per un’applicazione uniforme dei metodi digitali;
- interoperabilità tra le banche dati delle stazioni appaltanti e gli archivi nazionali delle opere pubbliche;
- specifiche tecniche e modalità di scambio dati tra le diverse piattaforme informatiche;
- requisiti minimi per l’adozione dei sistemi di gestione informativa digitale nei capitolati di gara.
Grazie a queste misure, il legislatore intende garantire un’evoluzione efficace e omogenea della transizione digitale nella Pubblica Amministrazione, promuovendo un uso sistematico delle nuove tecnologie nei contratti pubblici.
L’Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
Le piattaforme e i servizi digitali che costituiscono l’e-procurement consentono:
- la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
- la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
- la presentazione delle offerte;
- l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle Garanzie.
Fonte: Michele Pizziconi – ANAC
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)
La BDNCP è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC: raccoglie, rende disponibili e pubblica i dati necessari allo svolgimento dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, attraverso le sue sezioni e component.
| Funzione | Effetto operativo |
|---|---|
| Ricezione dati dalle PAD | Assolve obblighi informativi verso ANAC |
| Pubblicità legale | Sostituisce la pubblicazione in GURI per gli atti nazionali |
| Rilascio CIG | Avviene tramite interoperabilità |
| Accesso FVOE | Consente la verifica dei requisiti |
| Trasparenza | Alimenta gli obblighi di pubblicazione |
| Monitoraggio | Centralizza dati di gara ed esecuzione |
Nella costruzione dell’ecosistema sono stati individuati tutti i flussi di dati che le piattaforme devono trasmettere alla BDNCP per la corretta gestione delle fasi del ciclo di vita dei contratti e, mediante tale trasmissione, vengono automaticamente assolti i relativi obblighi di trasparenza e pubblicità legale. Ad esempio, quando la BDNCP riceve, da una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, uno specifico flusso di dati relativo alla pubblicazione di un bando, la BDNCP provvede a rilasciare il CIG e ad assolvere ai relativi obblighi di pubblicazione in ambito europeo e nazionale; allo stesso modo, quando la BDNCP riceve dalla piattaforma un flusso di dati relativo ai soggetti che hanno presentato un’offerta in gara, consente l’accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico per effettuare le necessarie verifiche.
Le modalità di funzionamento della BDNCP sono stabilite nel provvedimento ex articolo 23 del Codice, adottato con delibera n. 261 del 20 giugno 2023.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale
Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti per svolgere le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, assicurando in questo modo la totale digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (art. 25 del D.Lgs. 36/2023).
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento (sopra e sotto soglia) e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche stabilite dall’AGID, che definisce anche le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati.
Attività del ciclo di vita dei contratti pubblici
Le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere utilizzate per diverse attività, tra le quali:
- la redazione o l’acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- l’acquisizione del CIG;
- la verifica dei requisiti degli operatori economici tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE);
- la trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac;
- l’accesso alla documentazione di gara;
- la presentazione del Documento di gara unico europeo;
- la presentazione delle offerte;
- l’apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;
- il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie,
- la trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione
Le stazioni appaltanti devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole
tecniche di cui all’articolo 26 del codice.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono:
- alterare la parità di accesso degli operatori;
- impedire/limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi;
- distorcere la concorrenza;
- modificare l’oggetto dell’appalto.
Nel caso di malfunzionamento delle piattaforme, le stazioni appaltanti devono assicurare la partecipazione alla gara, disponendo se necessario la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo utile a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
TAR Friuli Venezia Giulia 211/2026: offerta non inviata nella gara telematica, quando il malfunzionamento non salva l’operatore?
Il TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 211/2026) ha stabilito che, nelle gare telematiche, l’operatore economico deve verificare con diligenza l’effettiva trasmissione dell’offerta e la ricezione della relativa conferma. Il semplice caricamento dei documenti o la presenza di stati intermedi della piattaforma non provano l’avvenuto invio dell’offerta. Il malfunzionamento del sistema deve essere concretamente dimostrato dall’impresa e non può essere solo presunto. In assenza di prove tecniche e di tempestive segnalazioni, la mancata presentazione dell’offerta resta imputabile all’operatore e non alla piattaforma. Leggi l’approfondimento.
Parere ANAC 268/2025: proroghe illegittime, anomalie nella comunicazione e malfunzionamenti delle piattaforme di gara digitale
L’ANAC, con il parere di precontenzioso n. 268/2025, è intervenuta per fare chiarezza su un caso emblematico riguardante una procedura di gara telematica viziata da malfunzionamenti della piattaforma e da irregolarità nelle modalità di proroga dei termini.
Un operatore economico ha impugnato la legittimità di una proroga concessa dalla stazione appaltante, ritenendola non conforme alla lex specialis. La normativa di gara imponeva l’indicazione, a pena di esclusione, di alcuni elementi economici fondamentali (quali ribasso percentuale, costi della manodopera e della sicurezza), ma al momento dell’invio delle offerte la piattaforma non permetteva il caricamento completo della documentazione richiesta.
A fronte di questa anomalia tecnica, la SA ha disposto una proroga, comunicata esclusivamente attraverso un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale e ha aggiunto un campo sulla piattaforma per consentire l’invio dei documenti mancanti. Tuttavia, la comunicazione non è stata replicata tramite i canali formali previsti dalla normativa di gara, suscitando la contestazione dell’operatore.
ANAC ha ribadito alcuni principi fondamentali per la corretta gestione delle gare pubbliche telematiche:
- parità di accesso e concorrenza effettiva: l’accesso paritario alle procedure è condizione imprescindibile per il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza;
- corretta pubblicità delle modifiche: ogni proroga o modifica sostanziale ai termini di gara deve essere comunicata con le stesse modalità previste per la pubblicazione del bando originario, secondo il principio del contrarius actus. La pubblicazione sul solo sito istituzionale, priva di comunicazioni formali tramite piattaforma o PEC, è stata ritenuta insufficiente e contraria alla lex specialis;
- normativa applicabile: ANAC ha richiamato l’art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di garantire la massima partecipazione anche in caso di problemi tecnici delle piattaforme, anche attraverso la sospensione o la proroga dei termini. Inoltre, l’art. 92 prevede che le rettifiche possano essere pubblicate sul sito istituzionale solo nel rispetto delle condizioni previste dalla norma;
- rifiuto immotivato della proroga aggiuntiva: ANAC ha ritenuto infondata la posizione della SA, che aveva rigettato la richiesta di una nuova proroga ritenendo che l’avviso pubblicato fosse sufficiente. L’Autorità ha sottolineato che anche in presenza di un numero limitato di concorrenti, l’invio di PEC non può considerarsi un onere sproporzionato.
Il parere ANAC si configura come un richiamo forte e chiaro alla corretta gestione delle procedure telematiche di gara, specialmente in presenza di malfunzionamenti tecnici. La pubblicità degli atti non può essere relegata a una formalità: rappresenta, al contrario, la base giuridica che assicura l’effettiva apertura del mercato, la trasparenza amministrativa e la tutela della concorrenza.
Appare evidente, quindi, che in un contesto in cui anche un semplice disguido tecnico può compromettere la legittimità di un’intera procedura di gara, dotarsi di strumenti digitali evoluti per la gestione documentale e la tracciabilità delle comunicazioni non è più un’opzione, ma una necessità. Oggi, garantire la trasparenza, la corretta pubblicità degli atti e la piena conformità alle disposizioni normative richiede una piattaforma integrata che consenta di governare con precisione ogni fase della procedura, dal caricamento dei documenti alla gestione delle proroghe e delle rettifiche. Investire nella giusta soluzione significa salvaguardare la gara, il progetto e l’intero processo amministrativo.
Requisiti tecnici e certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale
Le piattaforme devono rispettare requisiti generali, funzionali e di interoperabilità, oltre a garantire sicurezza, accessibilità, tracciabilità e neutralità tecnologica.
I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità delle stesse alle attività previste dall’articolo 22, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.
Allo stesso modo sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, definite dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, come modificato in data 14/11/2023). La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.
Le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso il processo di certificazione secondo lo schema operativo pubblicato sul sito di AGID.
In caso negativo dovranno procurarsi la disponibilità di una o più piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, tra quelle iscritte nell’elenco di cui dall’articolo 26, comma 3 del Codice, gestito da ANAC. Nell’ambito di detto elenco sono presenti sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse.
I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sono suddivisi in 3 classi:
- Classe 1: requisiti generali derivanti dal rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD o altra normativa di applicabilità generale, specificati nel paragrafo 3.2;
- Classe 2: requisiti funzionali del ciclo di vita dei contratti secondo quanto stabilito dal codice e suddivisi a loro volta in due sottoclassi:
- Classe 2-a: requisiti funzionali generali, specificati nel paragrafo 3.3.1;
- Classe 2-b: requisiti funzionali specifici, specificati nel paragrafo 3.3.2;
- Classe 3: requisiti per l’interoperabilità, specificati nel paragrafo 3.4.
| Classe | Contenuto |
|---|---|
| Classe 1 | Requisiti generali derivanti da CAD e normativa generale |
| Classe 2-a | Requisiti funzionali generali del ciclo di vita |
| Classe 2-b | Requisiti funzionali specifici |
| Classe 3 | Requisiti per l’interoperabilità |
Nella tabella sottostante, riportata nel documento emanato da AgID “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale” vengono esplicitati i requisiti delle piattaforme e dei servizi digitali.
In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato deve essere fornito una sola volta ad un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Questo principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione ad una banca dati o ad un sistema informativo.
Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici devono essere svolti digitalmente, tenendo presente le disposizioni del codice ed in linea con il D.Lgs. 82/2005, per mezzo di piattaforme e servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti. I dati e le informazioni ad essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto.
Le stazioni appaltanti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l’accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili.
Deroga di 2 anni per le certificazioni
La digitalizzazione degli appalti pubblici è a pieno regime già dal 1 gennaio 2024, come previsto dal D.Lgs. 36/2023.
Il D.L. 19/2024 (convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024) ha disposto all’articolo 12, comma 16-bis, una deroga per l’AgID di ben 2 anni sul sistema di digitalizzazione degli appalti:
In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l’Agenzia per l’Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all’articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023
L’AgID, pertanto, può fino a fine 2025 continuare a rilasciare la dichiarazione di conformità della piattaforma in base a un’autodichiarazione del gestore, senza per altro che questo debba produrre la Dichiarazione di conformità attualmente prevista dalla normativa rilasciata da un ente terzo e da inviare all’Agenzia nel corso dei 15 mesi di validità della certificazione.
Dal fascicolo digitale dell’opera all’ACDat: come gestire un appalto BIM in piattaforma
La gestione digitale dell’appalto BIM richiede strumenti capaci di organizzare dati, documenti, modelli informativi, requisiti, ruoli e flussi di approvazione in un unico ambiente controllato. È in questo ambito che si collocano le potenzialità di soluzioni cloud come il software per la gestione informativa digitale delle costruzioni, pensate per supportare le stazioni appaltanti nella gestione operativa degli adempimenti connessi alla digitalizzazione degli appalti e alla gestione informativa digitale delle costruzioni.
L’obiettivo non è soltanto archiviare documenti, ma costruire un processo digitale coerente con il ciclo di vita dell’opera: dalla predisposizione della documentazione di gara alla gestione dei requisiti informativi, dalla condivisione dei modelli BIM alla tracciabilità degli accessi, fino all’aggiornamento del patrimonio informativo prodotto durante progettazione, affidamento, esecuzione e manutenzione.
Il fascicolo digitale dell’opera
Il primo livello di gestione riguarda il fascicolo digitale dell’opera, inteso come ambiente ordinato in cui raccogliere tutte le informazioni relative all’asset e agli appalti collegati. All’interno di una piattaforma come il software per la gestione informativa digitale delle costruzioni, ogni opera può essere organizzata in un fascicolo dedicato, identificato da dati generali, descrizione, codici, tag, metadati e riferimenti geografici.
Questa struttura consente alla stazione appaltante di superare la dispersione delle informazioni tra archivi separati, cartelle locali, scambi e-mail e documentazione non coordinata. Il fascicolo diventa il punto di accesso unitario a dati dell’opera, informazioni sulla stazione appaltante, affidamenti di progettazione, appalti di lavori, appalti integrati, documenti di gara, elaborati tecnici, modelli informativi e soggetti coinvolti.
La possibilità di utilizzare tag, metadati e geolocalizzazione permette inoltre di classificare e ricercare rapidamente gli interventi, individuandoli per territorio, tipologia, stato della procedura o altri criteri definiti dall’amministrazione. In questo modo il fascicolo non è solo un archivio documentale, ma uno strumento di governo del patrimonio informativo pubblico.
Capitolato informativo, OGI e PGI in ambiente digitale
Negli appalti BIM, la gestione documentale assume un ruolo centrale perché i requisiti informativi devono essere definiti, comunicati, recepiti e verificati lungo tutto il processo. Il capitolato informativo rappresenta il documento con cui la stazione appaltante stabilisce le regole per la produzione, la gestione e la condivisione delle informazioni: formati ammessi, criteri di interoperabilità, modalità di accesso all’ACDat, livelli informativi richiesti, modalità di verifica dei modelli e responsabilità dei soggetti coinvolti.
Le piattaforme digitali evolute consentono di predisporre questi documenti attraverso modelli strutturati e personalizzabili, riducendo il rischio di omissioni e favorendo una maggiore coerenza tra requisiti richiesti e documentazione prodotta. In questo senso, il software consente di gestire non solo il capitolato informativo, ma anche l’offerta di gestione informativa e il piano di gestione informativa.
L’OGI costituisce la risposta dell’operatore economico ai requisiti fissati dalla stazione appaltante; il PGI, invece, diventa il documento operativo dell’aggiudicatario per disciplinare concretamente i flussi informativi durante l’esecuzione del contratto. Gestirli in ambiente digitale significa collegare questi documenti al fascicolo dell’opera, ai modelli BIM, agli elaborati tecnici e alle attività di verifica, evitando che restino file isolati e difficilmente controllabili.
ACDat e condivisione controllata delle informazioni
Il passaggio successivo è la gestione dell’Ambiente di Condivisione dei Dati (ACDat), cioè lo spazio digitale in cui documenti, modelli e informazioni vengono condivisi tra stazione appaltante, progettisti, imprese, direzione lavori, coordinatori informativi e altri soggetti coinvolti.
L’ACDat consente di governare i flussi informativi secondo logiche ordinate e tracciabili. I contenuti possono essere organizzati in funzione del loro stato di avanzamento, distinguendo le informazioni in lavorazione, in condivisione, pubblicate o archiviate. Questo approccio riduce il rischio di duplicazioni, versioni non controllate e scambi informali, garantendo maggiore certezza sulla validità dei documenti e dei modelli utilizzati.
In una piattaforma come il software per la gestione informativa digitale delle costruzioni, l’ACDat permette di condividere documenti di gara, elaborati tecnici, relazioni, modelli BIM, file IFC, BCF, nuvole di punti e altri contenuti digitali. La consultazione online consente agli utenti autorizzati di visualizzare documenti e modelli, interrogare gli oggetti informativi e collegare i dati del modello alla documentazione associata.
Modelli BIM, interoperabilità e openBIM
La gestione informativa digitale richiede che i dati siano utilizzabili nel tempo e accessibili da soggetti diversi, anche quando impiegano strumenti software differenti. Per questo l’interoperabilità rappresenta un requisito essenziale.
Le piattaforme per la gestione dell’appalto BIM devono quindi supportare formati aperti e non proprietari, in coerenza con i principi dell’openBIM. L’utilizzo di standard come IFC, BCF e IDS consente alla stazione appaltante di non vincolare gli operatori economici a un determinato ambiente di authoring e, allo stesso tempo, di mantenere il controllo sui dati informativi dell’opera.
Nei progetti più complessi, la gestione dei modelli può riguardare più discipline: architettura, strutture, impianti, infrastrutture, sicurezza, manutenzione. La federazione dei modelli permette di integrarli in una vista coordinata, facilitando il controllo delle interferenze, la verifica della coerenza informativa e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel processo.
Permessi, ruoli e tracciabilità
La digitalizzazione dell’appalto BIM non riguarda solo la produzione dei documenti, ma anche il controllo di chi può accedere, modificare, condividere o validare le informazioni. La gestione dei permessi diventa quindi un elemento essenziale per garantire sicurezza, responsabilità e tracciabilità.
Attraverso una piattaforma collaborativa è possibile attribuire autorizzazioni differenziate a utenti interni, professionisti esterni, operatori economici e soggetti terzi. La stazione appaltante può condividere l’intero fascicolo, singole sezioni, specifici documenti o determinati righi informativi, stabilendo per ciascun utente diritti di sola consultazione, modifica o gestione.
Questo consente di lavorare in modo collaborativo senza perdere il controllo del processo. Ogni soggetto accede alle informazioni di propria competenza, le attività possono essere tracciate e la documentazione resta organizzata all’interno di un ambiente condiviso e governato.
Dalla piattaforma al processo digitale dell’appalto BIM
In sintesi, la gestione digitale dell’appalto BIM richiede un ambiente capace di collegare documentazione amministrativa, requisiti informativi, modelli, ACDat, ruoli e flussi di lavoro. Le funzionalità offerte da soluzioni come il software per la gestione informativa digitale delle costruzioni rendono operativo questo modello, supportando la stazione appaltante nella costruzione del fascicolo digitale dell’opera, nella gestione di capitolato informativo, OGI e PGI, nella condivisione dei modelli e nel controllo dei permessi.
La piattaforma diventa così lo strumento attraverso cui gli obblighi connessi alla gestione informativa digitale non restano meri adempimenti documentali, ma si trasformano in un processo organizzato, tracciabile e collaborativo. In questo modo la stazione appaltante può governare l’appalto BIM lungo tutto il ciclo di vita dell’intervento, mantenendo coerenza tra gara, esecuzione, controllo tecnico e gestione futura dell’opera.
Piattaforma Contratti Pubblici (PCP)
La Piattaforma dei Contratti Pubblici è la piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal Codice Appalti.
La Piattaforma dei Contratti Pubblici è costituita da una serie di servizi accessibili dalle Piattaforme Digitali di Approvvigionamento (PAD) esclusivamente in interoperabilità attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati (PDND) che, in adempimento alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, consentono la realizzazione dell’Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale (art. 22) ed abilitano:
- l’accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP, art 23);
- l’accesso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE, art. 24);
- la pubblicità legale degli atti (art. 27).
In caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, fino al 30 giugno 2025 è consentito utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione attraverso la Piattaforma Contratti Pubblici per:
- gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l’adesione ad accordi quadro e convenzioni;
- la ripetizione di lavori o servizi analoghe;
- gli affidamenti in house;
- per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023.
Resta confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per l’acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all’interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.
Acquisizione dei CIG
A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’acquisizione del CIG viene effettuata direttamente attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con i servizi della BDNCP messi a disposizione con la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP).
La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma.
L’acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Per queste tipologie di procedure è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle PAD certificate oppure utilizzare le funzioni messe a disposizione attraverso l’interfaccia web dalla Piattaforma Contratti Pubblici – PCP.
Con il Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 adottato d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state fornite ulteriori indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG per le varie casistiche gestibili attraverso l’interfaccia web della PCP.
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)
Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) consente alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale da parte degli operatori economici.
La verifica può essere svolta durante la procedura di affidamento e in corso di esecuzione del contratto. Mediante il FVOE possono essere verificati i requisiti dei partecipanti, degli ausiliari, dei subappaltatori.
Il FVOE, da un lato, acquisisce dati e informazioni certificate attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, dall’altro consente agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, di inserire informazioni e certificazioni la cui produzione è carico degli operatori stessi e che sono necessarie alla comprova.
Il funzionamento del FVOE è disciplinato dal provvedimento ex articolo 24 del Codice adottato con delibera dell’ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.
Leggi l’approfondimento sul Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)
Pubblicità legale
Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l’ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l’unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione.
Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest’ultima.
La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione.
Digitalizzazione e codice appalti: le FAQ ANAC aggiornate al 3 dicembre 2024
Digitalizzazione dei contratti pubblici
A.1. – Se per errore viene pubblicato in PCP un dato non corretto come posso richiedere la variazione di quel dato?
I dati comunicati in PCP vengono automaticamente pubblicati per assolvere agli oneri di pubblicità legale dei contratti pubblici, di conseguenza non è possibile rettificare un dato senza pregiudicare lo svolgimento dell’appalto stesso. Pertanto è ammissibile la variazione del dato soltanto attraverso le consuete procedure di correzione tipiche degli atti amministrativi.
A.2. – Se la documentazione amministrativa è corretta ma per mero errore materiale è stato inserito un dato difforme da quello previsto come posso procedere alla rettifica del dato incoerente?
Quanto riportato nella piattaforma di e-procurement utilizzata per la registrazione dell’appalto è automaticamente pubblicato (che si ricorda assume valenza di pubblicità legale alla stregua della vecchia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). In questi casi si deve per forza procedere alla pubblicazione di una rettifica all’atto pubblicato in precedenza.
A.3. – Un ente privato è tenuto ad adeguarsi alla delibera ANAC-MIT n.582/2023 e, in caso affermativo, a quale piattaforma, il cui elenco è presente sul sito ANAC, deve rivolgersi?
Nel caso in cui l’ente privato affidi contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023, è soggetto all’applicazione delle disposizioni della parte II del codice sulla digitalizzazione e alle indicazioni fornite con gli atti dell’Autorità. In tal caso, dovrà svolgere le gare ricorrendo ad una qualsiasi delle piattaforme certificate presenti nell’Elenco tenuto dall’ANAC.
A.4. – La digitalizzazione si applica anche alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi operanti nei settori speciali?
Si, la disciplina della digitalizzazione delineata dal Codice negli articoli da 19 a 36 (Parte II del Libro I) è richiamata dall’art. 141, comma 3, lettera c), del Codice tra le norme applicabili ai contratti di cui al Libro III (Dell’appalto nei settori speciali). Il richiamo non prevede eccezioni a favore di particolari categorie di soggetti.
A.5. – È previsto un periodo iniziale di applicazione della digitalizzazione in via sperimentale?
No, come previsto dall’art. 225, comma 2, del Codice, la disciplina della digitalizzazione delineata negli articoli da 19 a 36, già vigente dal 1° aprile 2023, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. A partire da tale data il nuovo regime ha sostituito a tutti gli effetti quello previgente.
A.6. – Come visualizzare ed eventualmente modificare gli smartCIG acquisiti prima del 31/12/2023?
Per la consultazione ed estrazione degli SmartCIG è disponibile il servizio SMARTCIG a questo link. Non è possibile effettuare alcuna modifica sugli SmartCIG acquisiti.
A.7. – Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, nonostante la deroga prevista dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006?
Sì, gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024. La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all’applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.
A.8. – Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro (c.d. spese economali) sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione?
No. Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500 euro qualificabili come spese economali sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all’interfaccia web, non richiedendo l’acquisizione del CIG (si vedano anche le indicazioni in materia di tracciabilità contenute nella delibera n. 585/2024).
BDNCP – Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
B.1. – Come si fa la comunicazione delle varianti?
La comunicazione all’ANAC delle varianti va effettuata con la stessa modalità utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura, dunque mediante il sistema Simog, in caso di CIG acquisiti attraverso tale sistema, o mediante le piattaforme digitali certificate, in caso di CIG acquisiti mediante PCP. Come precisato nel Comunicato ANAC-MIT del 13 dicembre 2023, non sono più valide le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 novembre 2016, recante “Trasmissione delle varianti in corso d’opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016”.
B.2. – Come sarà effettuata la pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP a partire dal 1° gennaio 2024?
La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP continuerà ad essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del MIT, anche dopo il 1° gennaio 2024, in quanto tale piattaforma rientra tra quelle di approvvigionamento digitale certificate. Per accedere a tale piattaforma è possibile utilizzare il seguente link: serviziocontrattipubblici.it
B.3. – Quali fasi di un appalto/concessione devono essere obbligatoriamente gestiti per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitali certificate?
Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l’ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell’ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto.
B.4. – Quali sono i casi di sola tracciabilità individuati nell’aggiornamento della determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per i quali ai sensi della delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 è possibile utilizzare l’interfaccia WEB messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG?
Si ricorda che l’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 prevede che gli obblighi di tracciabilità si applicano oltre ai soggetti individuati dal Codice, che per le procedure di affidamento e di esecuzione devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento certificate, ai «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici». Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, alla quale si rimanda, l’Autorità ha provveduto ad aggiornare la determina n. 4/2011 e a individuare le ulteriori ipotesi rispetto a quelle disciplinate dal Codice per le quali è necessaria l’acquisizione del CIG, che può essere effettuata mediante interfaccia WEB.
Per le fattispecie di seguito indicate si può procedere tramite interfaccia WEB, fermo restando che, in caso di dubbio, fa fede quanto contenuto nella citata delibera:
1) presenza di disposizioni speciali che impongono la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, come previsto, ad esempio, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/9/2021 per i contratti finanziati con le risorse del PNRR;
2) affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
3) pagamenti che, nell’ambito di “appalti pubblici di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, siano eventualmente eseguiti in favore di soggetti terzi, al di fuori del perimetro pubblico, come nel caso di subappalti e subaffidamenti in favore di soggetti privati;
4) acquisizione di materiali o di beni, e gli affitti o noli, nello svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta;
5) istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici;
6) prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia;
7) concessioni di beni demaniali, quando, al di là del nomen iuris, sia individuabile una prevalenza della componente di servizi.
In ogni caso, è possibile acquisire il CIG tramite interfaccia WEB in tutti i casi in cui sussiste un obbligo di tracciabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 (quindi quando c’è passaggio di denaro pubblico collegato all’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici) ma la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione del Codice (ad esempio, appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici), oppure non vi è l’obbligo di utilizzare le piattaforme.
B.5. – Le stazioni appaltanti che hanno dichiarato di essere esonerate dalla qualificazione ai sensi dell’art. 62, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, devono dichiarare la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata entro il 31/1/2024?
No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti che hanno dichiarato di essere esonerati dalla qualificazione, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).
B.6. – Quali contratti hanno l‘obbligo di acquisizione del codice CIG per l’assolvimento degli obblighi comunicativi verso l’Autorità?
E’ necessaria l’acquisizione del CIG per tutti i contratti di appalto o di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, nei settori ordinari e speciali, di qualsiasi importo, secondo quanto riportato nella Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023. Per i contratti estranei ed esclusi dall’applicazione del codice si applicano le indicazioni contenute nella Delibera n. 584 del 19/12/2023.
B.7. – Con riferimento all’art. 7.2 della delibera 262/2023 “Anagrafe degli operatori economici” che espressamente recita “Gli operatori economici di cui al punto 7.1 si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC”, si chiede quali siano i servizi cui la norma si riferisce e quali siano le modalità operative di iscrizione.
L’Anagrafe degli operatori economici di cui all’articolo 31 del codice non è ancora operativa. Con successivo provvedimento dell’Autorità, all’esito della piena interoperabilità con i servizi offerti dal Registro delle imprese, sarà regolato il relativo funzionamento.
B.8. – In quali casi il fornitore è obbligato a pagare l‘imposta di bollo di € 16,00 per gli acquisti che avvengono tramite piattaforma MEPA, ed in base a quale riferimento normativo?La stazione appaltante è tenuta al controllo dell’avvenuto pagamento?
In caso di acquisti tramite piattaforma MEPA l’imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 96/2013. In particolare, in caso di RDO l’imposta è dovuta soltanto dall’offerente la cui offerta sia accettata dall’Amministrazione. Infatti, come confermato dalla Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2021, l’imposta di bollo è dovuta da tutti i partecipanti ad una procedura aperta, mentre non è dovuta in caso di partecipazione ad una procedura negoziata e di manifestazione di interesse a valle di un’indagine di mercato. La stazione appaltante è tenuta a controllare l’assolvimento dell’imposta.
B.9. – Che cosa devono fare i responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento, per operare in BDNCP?
I Responsabili del procedimento possono operare in BDNCP previa profilazione. La profilazione può avvenire soltanto dopo che il Responsabile di progetto abbia provveduto all’apertura dell’appalto e all’inserimento dei nominativi dei soggetti eventualmente nominati responsabili del procedimento per la specifica procedura. Eventuali preclusioni alla possibilità di detti soggetti di operare sulle piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere risolte rivolgendosi al gestore della piattaforma.
B.10. – Devono essere comunicati i dati sugli affidamenti in-house?
Sì. Si ricorda, infatti, che l’art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2.»
B.11. – Come si comunicano gli affidamenti in-house alla BDNCP?
ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house.
Per la comunicazione di tali affidamenti, è possibile utilizzare le piattaforme digitali che hanno implementato la scheda.
Nelle more di detta implementazione, per agevolare l’attività delle stazioni appaltanti, l’Autorità ha reso utilizzabile in via transitoria la scheda A3_6 anche sull’interfaccia web della PCP.
B.12. – Come ottengo il collegamento ipertestuale, che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto, da pubblicare in “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.3 c.3 della delibera n.264/2023 ?
Il collegamento ipertestuale ha il seguente formato: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=XXXXXXXXXX, dove XXXXXXXXXX va sostituito con il CIG della specifica procedura.
B.13. – Come si comunicano le schede di gestione di un lotto tramite l’interfaccia web della PCP?
Per comunicare le schede di gestione di un lotto, come ad esempio la conclusione (CO1) o comunicazione di modifica (CM1), è necessario utilizzare la funzione “Prosegui Lotto”, accessibile dalla pagina di Dettaglio Lotto all’interno della piattaforma PCP.
Per maggiori dettagli, è possibile consultare il Manuale Utente al paragrafo 3.1.14, disponibile nella sezione dedicata della Piattaforma Contratti Pubblici.
B.14. – Come si comunicano le schede di gestione di un contratto tramite l’interfaccia web della PCP?
Per comunicare la scheda di sottoscrizione di un contratto (SC1), è necessario utilizzare la funzione “Prosegui Procedura”, accessibile dalla pagina di Dettaglio Procedura all’interno della piattaforma PCP.
Per comunicare le schede di gestione di un contratto, come ad esempio l’inizio lavori (I1) o richiesta subappalto (RSU1), è necessario utilizzare la funzione “Prosegui Contratto”, accessibile dalla pagina di Dettaglio Contratto.
Per maggiori dettagli, è possibile consultare il Manuale Utente al paragrafo 3.1.10 e 3.1.16, disponibile nella sezione dedicata della Piattaforma Contratti Pubblici.
PAD – Piattaforme di approvvigionamento digitali certificate
C.1. – I CIG presi sulle piattaforme di approvvigionamento vanno ancora perfezionati?
Per gli affidamenti successivi al 1° gennaio 2024 non è più necessario il perfezionamento del CIG.
C.2. – I CIG presi su Simog nel periodo transitorio vanno perfezionati?
C.3. – Chi non dispone ancora di una PAD come può procedere alla acquisizione del CIG e alla comunicazione delle fasi del ciclo di vita di un contratto?
Le Amministrazioni che non dispongono di una piattaforma digitale certificata possono avvalersi, previo accordo, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. L’elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile al seguente link: https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert
C.4. – Come dovranno essere tracciate le procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024?
La disciplina in tema di digitalizzazione sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 1° gennaio 2024.
C.5. – I soggetti aggregatori, qualificati di diritto e che non hanno pertanto presentato domanda di qualificazione, devono comunque comunicare la disponibilità di piattaforme a pena della decadenza della qualificazione? in caso affermativo, con quali modalità. Nel caso riportato hanno provato ad accedere al Servizio AUSA, ma non hanno trovato la sezione apposita.
No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti qualificati di diritto, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).
C.6. – Come faccio ad accedere alle piattaforme di e-procurement interconnesse con la PCP?
In realtà qualsiasi stazione appaltante potrebbe dotarsi di una piattaforma di e-procurement che però dovrà essere certificata presso AGID. Le amministrazioni che non si dotano di piattaforme di e-procurement, possono accedere alla PCP attraverso le piattaforme di e-procurement, di cui sono titolari altri soggetti, regolarmente registrate presso AGID. L’elenco delle piattaforme digitalizzate interconnesse con la PCP dell’Autorità è rinvenibile al link: https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert
C.7. – Per aderire all’utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate occorre effettuare la procedura di qualificazione?
No. Anche per i soggetti non qualificati è obbligatorio l’utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. La disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale è in ogni caso un requisito necessario per la qualificazione ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 6, comma 4 dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023.
C.8. – Per aderire all‘utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate è necessario iscriversi all’AUSA?
C.9. – A quali condizioni la disponibilità di una piattaforma digitale consente l’assolvimento del requisito di qualificazione riguardante la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice, requisito obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell’articolo 4, comma 5 e dell’articolo 6, comma 4 dell’All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023?
Ai fini della qualificazione, la piattaforma digitale deve essere nella “disponibilità” dell’amministrazione e deve essere “certificata”. In riferimento al requisito di “disponibilità”, si rimanda ai chiarimenti forniti con la FAQ n. 8 pubblicata sul sito dell’ANAC (servizio Qualificazione). Rispetto al requisito della “certificazione”, si chiarisce che, in base al Comunicato (Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023) pubblicato al seguente link, possono essere considerate come certificate “le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023). Le predette piattaforme “devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l’Elenco accedendo al seguente link a partire dal 18 dicembre 2023”.
Ai fini della qualificazione, la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate deve essere dichiarata, dai soggetti tenuti alla qualificazione, in fase di compilazione del modulo di domanda di qualificazione.
A decorrere dal 1° febbraio 2024, per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che si sono qualificate in data anteriore al 31.12.2023, il requisito di disponibilità di una piattaforma digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate si intenderà positivamente accertato attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro di ANAC delle piattaforme certificate, consultabile al link https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert .
Acquisizione CIG
D.1 – Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro è necessaria l’acquisizione del CIG?
Sì. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria l’acquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.
D.2 – Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, si può ancora acquisire il codice SmartCIG?
No, non è più previsto il rilascio di SmartCIG. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro è necessaria l’acquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.
D.3 – Per gli affidamenti nel settore della difesa e sicurezza ai sensi del d.lgs. n.208/2011, c‘è l’obbligo di acquisizione del codice CIG e dell‘assolvimento dell’obbligo informativo?
Gli affidamenti dei contratti nel settore della difesa e sicurezza, ai sensi del d.lgs. n.208/2011 sono sottoposti all’obbligo di acquisizione del CIG e all’obbligo comunicativo dei dati alla BDNCP secondo quanto stabilito dalla Delibera n. 584 del 19/12/2023. Nel caso in cui si debba procedere alla pubblicazione sul TED e in ambito nazionale, è necessario ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata che trasmette alla BDNCP le apposite schede, dedicate agli appalti di cui al d.lgs. 208/11.
D.4 – In merito alla procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 euro per i quali, ai sensi della legge 145/2018, non è necessario rivolgersi alla piattaforma “acquisti in rete”, occorre comunque utilizzare una piattaforma certificata o procedere accedendo ad “acquisti in rete”?
La norma richiamata, precedente alle disposizioni contenute nel nuovo Codice, non esenta le stazioni appaltanti dall’utilizzo delle piattaforme digitali. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano, dunque, le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP, oltre alle piattaforme digitali.
D.5. – In caso di delega, quale stazione appaltante è titolare dell’avvio della procedura di affidamento, ivi inclusa l’acquisizione del CIG?
La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell’amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso.
D.6. – Nel caso di contratti d‘acquisto o locazione di terreni o fabbricati esistenti, occorre acquisire un codice CIG, versare il contributo all’Autorità e trasmettere i relativi dati informativi?
La fattispecie è assoggettata all’acquisizione del CIG ma non al pagamento del contributo (cfr. Delibera n. 584 del 19/12/2023). La trasmissione dei dati di questa casistica, segue il percorso definito dei contratti esclusi e sottoposti esclusivamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
D.7. – Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?
Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:
- l’identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;
- la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
- l’adempimento degli obblighi contributivi.
Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l’acquisizione del CIG.
FVOE – Fascicolo virtuale dell’operatore economico
E.1. – È ancora necessario per un operatore economico generare il PassOE?
No, non è più necessario considerando che le verifiche dei requisiti verranno effettuate tramite FVOE 2.0, che, a partire dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il sistema AVCPass, cui era strumentale il PassOE. Le modalità operative sono descritte all’articolo 5 della Delibera n. 262/2023.
Pubblicità legale
F.1. – La stazione appaltante può avvalersi di servizi di intermediazione per la pubblicazione di bandi ed esiti di gara?
No, in quanto la pubblicazione avviene esclusivamente per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
F.3. – Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alle pubblicazioni di Rettifiche al bando/documenti di gara per procedure in corso e avviate entro il 31/12/2023. Dove pubblico, a livello nazionale, l’avviso di rettifica di un bando di gara pubblicato prima del 1° gennaio 2024?
L’avviso di mera rettifica del bando va reso noto con le stesse forme di pubblicità dell’atto rettificato e, dunque, l’avviso di rettifica di bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2024, a livello nazionale, assolve l’obbligo di pubblicità legale tramite la pubblicazione su GURI.
F.4. – Per gare concluse entro il 31/12/2023, essendo venuto meno, a partire dal 1° gennaio 2024, il regime transitorio di pubblicità legale per i bandi di gara e i correlati avvisi di cui all’articolo 225, co. 1, del D.lgs. n. 36/23, è corretto pubblicare l’avviso di gara esperita sulla GU 5 Serie Speciale – Contratti Pubblici oppure invece bisogna utilizzare la BDNCP?
Come chiarito nella Delibera n. 582/2023, Anac pubblica attraverso la BCNCP i dati comunicati tramite SIMOG relativi all’aggiudicaizione di gare indette fino al 31 dicembre 2023. In questi casi le stazioni appaltanti devono assicurare l’invio tempestivo dei dati, e comunque entro il termine stabilito dalla norma (art. 111, d.lgs. n. 36/2023) per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale. Le stazioni appaltanti sono anche tenute a garantire la completezza e la correttezza dei dati inviati.
F.5. – Se ho inviato il bando al TED ai fini della pubblicazione sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023, come adempio gli obblighi di pubblicità a livello nazionale? E’ ancora valida in questo caso la pubblicazione del bando su GURI in una data a partire dal 1° gennaio 2024?
Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, la pubblicità del bando a livello nazionale su GURI continua a soddisfare gli obblighi di pubblicità legale anche dopo il 31 dicembre 2023 solo per quelle gare che sono state avviate entro tale data. Per gare “avviate” devono intendersi quelle gare il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023. In questo caso il bando può essere pubblicato in GURI anche in una data a partire dal 1° gennaio 2024 e tale pubblicazione soddisfa gli obblighi di pubblicità legale. Se invece il bando è stato solo inviato al TED ma non anche pubblicato su GUUE entro il 31 dicembre 2023, la gara rientra nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato a livello nazionale tramite la BDNCP. In questo caso l’eventuale pubblicazione del bando su GURI non assolve gli obblighi di pubblicità legale.
F.6. – Come posso pubblicare su BDNCP il bando che ho inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE solo dopo tale data?
Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, per pubblicare sulla sezione della BDNCP dedicata alla pubblicità legale un bando inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE a partire dal 1° gennaio 2024 occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all’impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.
F.7. – Se ho inviato al Poligrafico un bando soggetto al solo obbligo di pubblicità in ambito nazionale entro il 31 dicembre 2023, l’eventuale pubblicazione su GURI successiva a tale data è valida?
Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, in questo caso la pubblicazione su GURI non assolve l’obbligo di pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato tramite la BDNCP. Per potere pubblicare tramite BDNCP, occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all’impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione tramite interoperabilità, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.
F.8. – L’avvio di una procedura negoziata senza bando ai sensi delle lettere c), d), e) del comma 1 dell’art. 50 del Codice deve essere pubblicato ai sensi dell’art. 27 del Codice attraverso la BDNCP?
Le procedure negoziate senza bando ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del Codice sono soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 2, comma 2, Allegato II.1 al Codice (fase di avvio) e dall’ art. 50, comma 9 (fase aggiudicazione).
Se la consultazione degli operatori avviene con indagine di mercato, il relativo avviso di avvio dell’indagine di mercato è pubblicato in BDNCP (sezione altri avvisi della PVL) ai sensi dell’art. 2, comma 2, Allegato II.1.
Se la consultazione avviene con lettera di invito a soggetti individuati in un elenco di operatori economici, non viene effettuata alcuna pubblicazione in BDNCP per la fase di invio.
L’esito di ciascuna procedura, in qualunque modo sia stata avviata, è pubblicato in BDNCP (sezione esiti della PVL) ai sensi dell’art. 50 comma 9.
F.9. – Sono pubblicati tramite BDNCP anche gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti operanti nei settori speciali possono istituire ai sensi dell’art. 162 del Codice?
Sì. Per l’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione è prevista la pubblicazione sul TED, tramite uno specifico eform, oltre che la pubblicazione nazionale su BDNCP.
L’ANAC è e-sender nazionale, pertanto le pubblicazioni sul TED devono essere trasmesse all’ANAC che provvede al relativo inoltro, oltre a procedere alla pubblicazione nazionale sulla PVL.
Al fine di provvedere a tali pubblicazioni è stata predisposta un’apposita scheda (P1_15_1) da compilare utilizzando una piattaforma di approvvigionamento certificata. La piattaforma provvede a trasmettere i dati all’ANAC che, a sua volta, provvede alle relative trasmissioni/pubblicazioni. In tal modo si assolvono entrambi gli obblighi di pubblicazione.
F.10. – A cosa deve rinviare il link contenuto nel bando di gara pubblicato tramite BDNCP sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL)?
La stazione appaltante/ente concedente deve inserire, tra i dati da trasmettere a BDNCP ai fini della pubblicazione su PVL, il collegamento ipertestuale ai documenti della procedura, come richiesto dall’art. 27, comma 3, e dall’art. 85 comma 4, del Codice. Questo link deve consentire di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o l’ente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.
Non può considerarsi sufficiente a tale fine l’inserimento di un collegamento ipertestuale all’homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente.
Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione della gara, la stazione appaltante/ente concedente può sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.
La stazione appaltante/ente concedente deve garantire la stabilità del collegamento ipertestuale al proprio sito istituzionale e, quando necessario, alla piattaforma di approvvigionamento digitale, per tutta la durata della procedura. A riguardo si veda il Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2024.
F.11. – Entro quanto tempo viene presa in carico e gestita una richiesta di pubblicazione a livello nazionale inviata all’ANAC?
La gestione delle richieste di pubblicazione è disciplinata dagli articoli 3 e 4 della delibera 263/2023 dell’ANAC.
La piattaforma per la pubblicità legale dell’ANAC prende in carico le richieste e gestisce le pubblicazioni solo nei giorni non festivi; sono quindi considerate utili tutte le giornate non festive dal lunedì al venerdì (escluso quindi il sabato).
In particolare:
– la presa in carico avviene nella stessa giornata della ricezione se quest’ultima è perfezionata entro le 18:00, altrimenti è operata nel primo giorno utile successivo al ricevimento della richiesta;
– gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sono pubblicati nella prima giornata utile successiva alla presa in carico;
– per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, l’invio al TED per pubblicazione nella GUUE avviene il giorno stesso della ricezione se questa avviene prima delle 18:00; la pubblicità a livello nazionale è garantita dalla BDNCP attraverso la piattaforma per la pubblicità legale, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 85 del codice.
La data di effettiva pubblicazione è comunicata attraverso i flussi di comunicazione informatizzati implementati tra la BDNCP/PCP e le piattaforme delle stesse SA.
L’Autorità si riserva, in ogni caso, di posticipare le pubblicazioni al fine di procedere a ulteriori verifiche dei contenuti in caso di anomalie e/o incongruenze rilevate nei dati trasmessi dalle SA.
Convegno ANAC sulla digitalizzazione degli appalti: le slide dell’evento
Il nuovo Codice dei contratti pubblici dedica una parte significativa alla digitalizzazione degli appalti prevedendo che la gestione dei contratti avvenga esclusivamente attraverso piattaforme e servizi digitali interoperabili e che sia prevista un’unica modalità per la gestione dei contratti in tutte le fasi .
La digitalizzazione dei processi, dei documenti e dell’identità degli operatori mira a:
- semplificare e velocizzare tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti;
- incrementare la qualità e la tempestività dei dati;
- migliorare la trasparenza e la condivisione delle informazioni;
- attuare il principio di unicità nell’invio e nella pubblicazione;
- consentire un monitoraggio tempestivo del mercato e prevenire fenomeni distorsivi.
Al tema l’ANAC ha dedicato il 10 settembre 2024 un convegno durante il quale sono stati illustrati i principali vantaggi per imprese ed operatori economici derivanti dall’utilizzo del fascicolo virtuale e più in generale dall’E-procurement, l’insieme dei servizi di interoperabilità e delle piattaforme che consentono la realizzazione dell’Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale e l’accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
Il sistema – che raccoglie dati e informazioni provenienti dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici relativi all’intero ciclo di vita del contratto e li conferisce alla Banca Nazionale:
- consente la verifica dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici in ogni fase dell’appalto.
- esegue la pubblicazione con valore legale a livello europeo e nazionale dei bandi e degli avvisi.
- mette a disposizione tutti i dati raccolti ai soggetti interessati, anche in forma pubblica, attraverso la realizzazione di Interfacce di analisi dati, OpenData e API di accesso
L’ecosistema di e-Procurement in Italia vanta oltre 17 anni di storicità e contiene circa 70 milioni di contratti per un valore complessivo superiore ai 3.600 miliardi di euro.
Questo sistema è stato premiato nel 2018 come il miglior registro di contratti pubblici nell’Unione Europea e include oltre 41.000 SA e circa 800.000 imprese.
ANAC ha pubblicato le slide del convegno che mettiamo qui a disposizione.
FAQ digitalizzazione contratti pubblici
Le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere obbligatoriamente certificate per ogni fase del ciclo di vita del contratto?
Sì. Per poter gestire ciascuna fase (programmazione, pubblicazione, affidamento, esecuzione, ecc.), una piattaforma deve essere certificata per quella specifica fase secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 36/2023 e dalle regole tecniche dell’AGID. L’ANAC mantiene un registro aggiornato delle piattaforme certificate.
Cosa succede se una stazione appaltante utilizza una piattaforma non certificata?
Se una piattaforma non è certificata per le fasi previste, non può essere usata per la gestione degli appalti. In tal caso, la stazione appaltante deve ricorrere ad una piattaforma certificata disponibile tramite altri enti pubblici, soggetti aggregatori o centrali di committenza. L’utilizzo di piattaforme non certificate potrebbe compromettere la validità legale delle procedure svolte.
In cosa consiste il principio dell’unicità dell’invio dei dati?
Il principio di unicità dell’invio dei dati presuppone che ogni informazione rilevante ai fini degli appalti pubblici debba essere trasmessa una sola volta ad un solo sistema informativo, senza necessità di invii duplicati ad altre banche dati. Il sistema ricevente (es. BDNCP) deve poi condividere automaticamente le informazioni con gli altri soggetti interessati. Questo principio semplifica gli adempimenti e riduce il rischio di errori.
Le amministrazioni possono ancora usare sistemi cartacei per gli appalti pubblici?
No, dal 1° gennaio 2024 è entrata in vigore l’obbligatorietà della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Tutte le attività devono essere svolte esclusivamente tramite piattaforme digitali interoperabili e certificate, salvo casi di proroga espressamente previsti dall’ANAC.
È previsto un supporto formativo per l’adozione del nuovo sistema digitale da parte delle PA?
Sì. L’Allegato I.9 del Codice degli appalti prevede formazione specifica per il personale e adeguamenti organizzativi nelle PA, per assicurare un’implementazione efficace dei metodi digitali. Le linee guida promuovono standard comuni, interoperabilità e competenze tecniche adeguate all’interno delle stazioni appaltanti.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/digitalizzazione-nuovo-codice-appalti-cosa-cambia-dal-1-gennaio-2024/
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Giusi Rosamilia
Source link








