La pergotenda è una soluzione versatile per godere di terrazzi e giardini, offrendo riparo e comfort. Tuttavia, la normativa che regola la sua installazione è complessa e in continua evoluzione. È fondamentale comprendere quando è possibile procedere senza un permesso di costruire e quali sono le condizioni da rispettare per evitare sanzioni o addirittura la demolizione dell’opera.
Ecco i dettagli sui permessi necessari e le novità introdotte dal decreto salva casa.
Per la corretta gestione dei documenti delle varie pratiche edilizie, ti suggerisco di utilizzare il software per la gestione documentale online che ti consente di creare, organizzare, consultare e condividere tutti i documenti di qualsiasi progetto AEC in maniera facile.
Cos’è la pergotenda: definizione
La pergotenda è una struttura leggera che combina l’estetica e la funzionalità di una pergola con la copertura di una tenda mobile, progettata principalmente per proteggere dal sole e dalle intemperie.
A differenza di altre strutture, come tettoie o verande, la pergotenda è caratterizzata dalla presenza di una tenda retrattile che può essere chiusa o aperta a seconda delle esigenze.
Questa peculiarità la rende facilmente amovibile e adattabile, motivo per cui spesso non richiede permessi edilizi complessi, purché rispetti determinati requisiti.
Le pergotende possono essere installate in giardini, terrazzi e attici e si adattano bene sia agli spazi privati che condominiali, aggiungendo valore estetico e pratico all’immobile.
Caratteristiche di una pergotenda
La pergotenda è realizzata con una struttura portante in materiali leggeri come acciaio, alluminio o legno, e una copertura morbida, tipicamente in PVC o tessuto tecnico.
Può essere sia addossata a una parete che autoportante, offrendo flessibilità nell’installazione.
Per rientrare nella categoria delle pergotende, è necessario che la struttura presenti determinate caratteristiche:
- sistema meccanico o automatico: deve avere un meccanismo che consenta l’apertura e la chiusura della copertura, sia manualmente che elettricamente;
- copertura retrattile: la tenda deve essere realizzata in materiale morbido e deve poter essere completamente retrattile, evitando la creazione di nuovi volumi;
- tre lati liberi: la struttura deve avere almeno tre lati aperti; solo un lato può essere attaccato a una parete.
Pergotenda: permessi
L’installazione di pergotende generalmente non richiede permessi edilizi, a meno di specifiche condizioni legate a vincoli paesaggistici, archeologici o urbanistici.
È sempre consigliabile consultare il proprio Comune per chiarire eventuali normative locali e specifiche riguardanti l’installazione delle pergotende. Anche se generalmente non sono richiesti permessi, le normative possono variare a seconda della località e delle caratteristiche specifiche della struttura.
Nel caso in cui sia necessario l’ottenimento di un permesso edilizio, puoi utilizzare il software per i titoli abilitativi che ti fornisce i modelli aggiornati dei vari permessi, facili da compilare, stampare ed archiviare, per essere a regola con qualsiasi pratica edilizia.
Pergotende ed edilizia libera
Il termine “edilizia libera” si riferisce a tutti quegli interventi edilizi che possono essere realizzati senza la necessità di permessi o autorizzazioni, come indicato nel d.P.R. 380/2001 e successivamente aggiornato con il Glossario per l’edilizia libera del 2018.
In questo contesto, le pergotende rientrano tra le opere minori, a condizione che rispettino alcune caratteristiche tecniche specifiche, tra cui:
- struttura leggera e amovibile: la pergotenda deve essere una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, e deve essere facilmente amovibile. Non deve creare nuovi volumi o superfici utili, evitando così di alterare la sagoma dell’edificio principale;
- elemento principale: l’elemento principale della pergotenda deve essere costituito da una tenda, progettata per la protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. La struttura di supporto deve qualificarsi come un mero elemento accessorio;
- copertura retrattile: la copertura deve essere completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, per garantire che non si crei uno spazio chiuso e che non venga realizzato un nuovo volume;
- rispetto delle normative locali: è necessario rispettare le normative urbanistiche locali, i regolamenti edilizi e i vincoli sovraordinati (come quelli paesaggistici o archeologici) che potrebbero influenzare la realizzazione della pergotenda.
Permessi per pergotenda addossata
L’installazione di una pergotenda addossata può avvenire senza permesso di costruire se si tratta di una struttura leggera e retrattile. Tuttavia, è fondamentale considerare le specifiche normative locali e le caratteristiche della struttura per evitare problematiche legali.
Pergotenda attività edilizia libera: novità del Salva Casa
Con l’aggiornamento normativo del 2024, il cosiddetto Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024), il concetto di pergotenda è stato ulteriormente chiarito. La nuova disposizione ha formalizzato la qualificazione della pergotenda come attività edilizia libera, specificando che non richiede permessi di costruzione, a condizione che rispetti determinati requisiti.
Nello specifico, è stata introdotta una nuova categoria (art. 6, comma 1, lett. b-ter del D.P.R. 380/01) relativa alle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. In questa categoria rientra l’installazione di tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola e, in particolare, le pergole bioclimatiche con telo retrattile, anche impermeabile, o con elementi di protezione solare mobili o regolabili.
Questi interventi non richiedono alcun titolo abilitativo a condizione che:
- siano addossati o annessi agli immobili o alle unità immobiliari, anche se prevedono strutture fisse necessarie per il sostegno e l’estensione dell’opera;
- non creino uno spazio stabilmente chiuso, evitando quindi variazioni di volume e superficie;
- rispettino criteri tecnico-costruttivi e un’estetica che minimizzi l’impatto visivo e l’ingombro apparente;
- siano in armonia con le linee architettoniche preesistenti.
Art. 6, comma 1, lett. b-ter – D.P.R. 380/01
1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica , di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
[…] b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;
Permessi per pergotenda in condominio
L’installazione di una pergotenda in un condominio non richiede permessi specifici, a patto che vengano rispettate le condizioni già menzionate: se la pergotenda è una struttura leggera, facilmente removibile e non altera le parti comuni del condominio, in molti casi si può procedere senza richiedere un permesso di costruzione.
Diverso è il discorso se la pergotenda è fissa e stabilmente ancorata al suolo. In questo caso, si configura come una modifica permanente dell’immobile, e quindi sarà necessario ottenere l’autorizzazione del Comune, richiedendo un permesso di costruire.
Prima di procedere all’installazione, è fondamentale verificare il regolamento condominiale. Se il regolamento vieta esplicitamente la costruzione di pergotende o simili strutture, il condomino non può procedere. Tuttavia, se non ci sono divieti specifici e la pergotenda non compromette il decoro architettonico dell’edificio, l’installazione può essere autorizzata.
L’opera non deve arrecare danno alle parti comuni o compromettere la stabilità e la sicurezza dell’edificio. Se si verifica una violazione, il condominio può richiedere la rimozione della struttura.
È sempre consigliabile informare l’amministratore del condominio prima di procedere con l’installazione al fine di evitare conflitti e garantire che l’assemblea condominiale sia informata del progetto.
Infine, non bisogna dimenticare di rispettare eventuali normative locali sull’urbanistica e l’estetica degli edifici, che possono variare da Comune a Comune.
Permessi per pergotenda bioclimatica
Prima dell’entrata in vigore del decreto salva casa, le pergotende o pergole bioclimatiche, a differenza delle pergole tradizionali, richiedevano permessi edilizi specifici, come il permesso di costruire o la SCIA, e non rientravano tra gli interventi di edilizia libera.
Le pergotende bioclimatiche sono ora incluse tra le attività di edilizia libera grazie alle modifiche introdotte dal Salva Casa, che permette l’installazione di tali strutture senza la necessità di un permesso di costruzione, a condizione che rispettino specifici requisiti:
- struttura aperta: le pergole devono essere aperte su almeno tre lati e non devono creare spazi chiusi stabilmente, evitando così variazioni di volume e superficie;
- elementi mobili: possono includere elementi di protezione solare mobili o regolabili, come le lamelle orientabili;
- impatto visivo: devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e un profilo estetico che minimizzino l’impatto visivo sull’ambiente circostante;
- integrazione architettonica: dovrebbero armonizzarsi con le linee architettoniche preesistenti dell’edificio a cui sono addossate.
Tuttavia, è importante notare che le normative locali possono variare, quindi è consigliabile consultare il proprio comune per eventuali disposizioni specifiche.
Permessi per pergotenda chiusa a vetri
La chiusura di una pergotenda con vetri scorrevoli a pacchetto può rientrare nell’edilizia libera, a condizione che la struttura non aumenti la volumetria dell’immobile e che sia configurata in modo da poter essere aperta completamente.
Le vetrate panoramiche amovibili, note come VePa, infatti, possono essere installate senza permesso, purché rispettino specifiche caratteristiche di trasparenza e leggerezza. Queste vetrate non devono alterare la volumetria dell’edificio e devono essere facilmente rimovibili.
Al contrario, se la pergotenda è chiusa su più lati con vetri scorrevoli da essere considerata una veranda o se costituisce una struttura fissa, potrebbero essere richiesti permessi.
È sempre consigliabile consultare un tecnico esperto per verificare i regolamenti comunali specifici prima di procedere con l’installazione, poiché le normative possono variare da comune a comune.
A tal proposito, secondo la sentenza n. 256/2023 del Tar Emilia Romagna, una pergotenda chiusa da vetrate scorrevoli impacchettabili non può essere considerata una veranda e non richiede permesso di costruire. I giudici hanno stabilito che, poiché i pannelli in vetro non creano un ambiente chiuso termicamente isolato, ma agiscono come semplici paraventi privi di profili e telaio, la struttura non genera volumetria aggiuntiva né costituisce un organismo edilizio rilevante. La pergotenda, quindi, rimane in edilizia libera se la chiusura non è stabile e permanente, escludendo così l’aumento di volume che comporterebbe un intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a titoli abilitativi.
Pergotenda permessi: sentenze di riferimento
Di seguito si riportano alcuni casi giuridici che chiariscono degli aspetti fondamentali in relazione all’installazione di pergotende.
Vetrate mobili su pergotenda già autorizzata: serve il permesso?
Sentenza 1526/2026 – Consiglio di Stato
L’installazione di vetrate mobili scorrevoli su una pergotenda già assentita richiede il permesso di costruire quando, valutata nel contesto complessivo dell’immobile, comporti la chiusura totale di uno spazio già delimitato su più lati e determini la creazione di nuova volumetria urbanisticamente rilevante
Quando una pergotenda perde la sua natura accessoria?
Sentenza 23603/2025 – Tar Lazio
La trasformazione di un pergolato o di una pergotenda in ambiente chiuso e stabilmente fruibile, mediante teli, coperture rigide o chiusure laterali, integra un intervento edilizio eccedente l’edilizia libera e determina un ampliamento abusivo; in presenza di vincolo paesaggistico, l’ordine di demolizione è dovuto e non richiede valutazioni discrezionali né bilanciamento degli interessi coinvolti.
Pergotenda in area protetta: occorre sempre un permesso?
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7147/2025) ha chiarito che in aree soggette a vincoli ambientali l’installazione di pergotende richiede permessi specifici, soprattutto se destinate a permanere più a lungo di un breve periodo. Sebbene le pergotende siano spesso usate per valorizzare spazi esterni, la normativa vigente impone regole rigorose di tutela paesaggistica e ambientale, e non sempre possono considerarsi opere in edilizia libera.
Un caso emblematico riguarda una società che, nella zona tutelata del Parco Nazionale del Vesuvio e della Rete Natura 2000, ha visto annullato il nulla osta per una pergotenda destinata all’Hotel di sua proprietà. La società aveva contestato la qualificazione dell’opera come intervento permanente soggetto a vincoli, sostenendo invece la natura temporanea e precaria della struttura. Tuttavia, il TAR Campania ha respinto il ricorso, sottolineando che la pergotenda, realizzata con strutture fisse in alluminio senza data certa di rimozione, non può considerarsi opera provvisoria a meno che non sia imposta una durata limitata, come nel caso specifico: il nulla osta ne prevedeva un uso temporaneo massimo di 120 giorni, con obbligo di rimozione.
Il TAR ha inoltre ricordato che, in aree protette, l’istallazione di tali manufatti richiede un parere preventivo dell’Ente Parco per valutare la compatibilità ambientale, a tutela della biodiversità e del paesaggio. La normativa considera temporanee solo le opere destinate a esigenze contingenti e da rimuovere entro 90 giorni dalla cessazione della necessità, previa comunicazione all’amministrazione comunale.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, rigettando l’appello della società e sottolineando che il mancato rispetto delle procedure di notifica impedisce l’esame del merito, ma ha comunque ribadito l’applicazione corretta delle norme di tutela ambientale e il rispetto dei limiti di permanenza e uso nelle aree vincolate.
In sintesi, l’installazione di pergotende in aree protette non è sempre “edilizia libera”: necessita di nulla osta e autorizzazioni, con vincoli di durata e compatibilità ambientale, in linea con le prescrizioni del Piano del Parco e la vigente normativa paesaggistica e naturalistica.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Consiglio di Stato
Quando una pergotenda rientra in edilizia libera dopo il Salva Casa?
La sentenza n. 289/2025 del Tar Sicilia ribadisce che in presenza di un intervento edilizio unitario composto da opere stabilmente ancorate al suolo – quali muretti, cancelli con pilastri in cemento armato, pavimentazioni e pergotenda – non può farsi applicazione della disciplina sull’edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001, neppure alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 69/2024 (conv. in L. 105/2024), in quanto l’intervento, per natura e struttura, configura una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
La vicenda ha come protagonista una cittadina che ha ricevuto un provvedimento sanzionatorio da parte del Comune, accusata di aver realizzato opere edilizie abusive su un’area situata di fronte alla propria abitazione. In particolare, l’amministrazione comunale ha rilevato diversi interventi considerati non autorizzati:
- la costruzione di muretti perimetrali sormontati da una rete metallica (del tipo “Orsogrill”),
- l’installazione di un cancello carrabile sostenuto da due pilastri in cemento armato,
- la pavimentazione in cemento del suolo,
- la collocazione di un gazebo coperto con un telo plastico (pergotenda),
- la creazione di un’aiuola con una pianta ornamentale.
Per questi motivi, è stata emessa una sanzione amministrativa in base all’art. 37 del D.P.R. 380/2001, norma che disciplina le opere edilizie realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo.
La ricorrente ha contestato la legittimità della sanzione comunale per tre motivi principali:
- errata individuazione catastale: sostiene che la particella indicata dal Comune non le appartiene e che l’area in questione è parte della corte della sua abitazione, corrispondente al sito di un vecchio fabbricato distrutto nel terremoto del 1908;
- intervento rientrante nell’edilizia libera: afferma che le opere contestate, in particolare il gazebo, sono leggere, temporanee e facilmente rimovibili, quindi non soggette a permesso di costruire, in base al D.P.R. 380/2001 e alle modifiche introdotte dal D.L. 69/2024 (L. 105/2024) e dalla L.R. Sicilia 27/2024 che ha recepito e ampliato queste disposizioni;
- carenza di motivazione del provvedimento: lamenta l’imprecisione nell’individuazione dell’area e l’assenza di prove sull’attualità dell’opera, sostenendo che la struttura è presente da tempo.
Il Tar dichiara il ricorso infondato e lo rigetta per i motivi di seguito indicati.
Il TAR rigetta la contestazione relativa alla particella catastale, precisando che le sanzioni per abusi edilizi possono essere indirizzate anche a chi non è formalmente proprietario dell’area, qualora abbia comunque realizzato l’opera abusiva. Inoltre, sottolinea che la ricorrente ha chiaramente compreso che il provvedimento si riferiva a un’area di sua pertinenza, quindi l’eventuale imprecisione catastale non inficia la validità dell’atto.
La valutazione centrale del TAR riguarda la natura delle opere e, con riferimento alla prospettazione della ricorrente secondo cui l’opera ricadrebbe in edilizia libera, il Collegio osserva che l’intervento, valutato nella sua unitarietà, non può ritenersi sussumibile nella categoria di opere ad edilizia libera, essendo stati realizzati nella fattispecie muretti, cancelli, pilastri in cemento armato, una pavimentazione in battuto di cemento ed un’aiuola.
Il tribunale ritiene che la struttura in questione non può essere classificata come opera di edilizia libera né come “gazebo” né come “pergotenda” e, a sostegno di tale affermazione, fa riferimento ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:
perché possa parlarsi di “pergotenda” “è necessario che l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico, ma a condizione che: – l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; – la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa; – gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale” (ex multis, fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, n. 2053 del 15 marzo 2024).Si deve trattare, in altre parole, di un elemento di arredo che migliora la fruibilità di uno spazio esterno senza avere le caratteristiche per trasformarlo in spazio abitabile.” (Cons. Stato, VI, n. 8349 del 18 ottobre 2024). Infatti “La “pergotenda” è sostanzialmente un manufatto destinato a riparare dal sole o dagli agenti atmosferici, collocato all’esterno di un edificio caratterizzato da una struttura fissa che sorregge una tenda, che ne costituisce l’elemento caratterizzante principale: come si intuisce dal nome, che nato dalla fusione del termine “pergola/pergolato” con il termine “tenda”, si tratta un manufatto che svolge le funzioni di copertura proprie del pergolato, non già per mezzo di vegetazione o di listoni ombreggianti, ma, come già precisato, con una tenda, che può avere anche carattere retrattile.”.
Secondo il Collegio, la struttura realizzata dalla ricorrente non possiede le caratteristiche che, secondo la giurisprudenza, contraddistinguono un “gazebo” o una “pergotenda”. Infatti, come riportato nel provvedimento impugnato, si tratta di un insieme di opere stabili, tra cui una recinzione perimetrale composta da muretti sormontati da rete metallica (Orsogrill), un cancello carrabile sorretto da due pilastri in cemento armato, e una pavimentazione in cemento.
Alla luce di questi elementi, il Collegio ritiene che non si tratti di edilizia libera, ma di una vera e propria nuova costruzione, la quale richiede obbligatoriamente il permesso di costruire.
Inoltre, il Tar ribadisce che, quando le opere abusive sono tra loro collegate e formano un unico intervento, non è possibile sanare solo alcune parti o invocare l’edilizia libera per singoli elementi: occorre provvedere all’integrale riduzione in pristino o presentare domanda di sanatoria con riferimento all’intervento complessivamente considerato, come previsto dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001.
Una pergotenda climatizzata può rientrare in edilizia libera?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 607/2025, ha chiarito quando una struttura leggera rientri nell’edilizia libera o richieda un titolo edilizio, nello specifico in riferimento a una pergotenda climatizzata. Il caso riguardava una pergotenda con copertura retrattile e chiusura su tre lati con vetrate scorrevoli, contestata dal Comune per presunto aumento di volumetria. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, il CdS ha accolto l’appello dei proprietari, qualificando l’opera come pergotenda e quindi rientrante nell’edilizia libera, in quanto non alterava la destinazione esterna del terrazzo. Tuttavia, ha precisato che se fosse stata dotata di impianti di riscaldamento o aerazione, sarebbe divenuta un ampliamento soggetto a permessi.
Pergotenda: nuova sentenza del CdS sulle regole costruttive
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 916/2024, ha stabilito che una pergotenda di dimensioni contenute e destinata a proteggere dal sole non richiede permesso di costruire, in quanto non comporta trasformazioni edilizie rilevanti. Nella decisione, i giudici hanno chiarito che, per essere considerata edilizia libera, una pergotenda deve avere una struttura leggera, priva di elementi murari o volumetrici stabili, e deve poter essere facilmente rimossa tramite smontaggio.
Anche se installata in aree paesaggisticamente vincolate, la pergotenda può essere ammessa come arredo esterno, escludendo la necessità di autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, poiché non genera nuovi volumi né altera la destinazione d’uso degli spazi.
Altre sentenze
Ulteriori casi giuridici:
Ti potrebbe interessare “Tettoie per esterno senza permessi“
FAQ sulla pergotenda e normativa edilizia
Di seguito sono proposte una serie di domande frequenti in riferimento alla pergotenda.
Cos’è una pergotenda?
La pergotenda è una struttura leggera per esterni che unisce la funzionalità di una pergola a una tenda retrattile. È progettata per proteggere dal sole e dalle intemperie e si distingue per la possibilità di apertura e chiusura della copertura, adattandosi così alle diverse esigenze di utilizzo degli spazi esterni.
La pergotenda rientra nell’edilizia libera?
La pergotenda può rientrare tra gli interventi di edilizia libera se rispetta specifici requisiti tecnici e funzionali, come la struttura leggera, la copertura completamente retrattile e l’assenza di nuovi volumi o superfici chiuse. In questi casi non è richiesto un titolo abilitativo.
Quando è necessario un permesso di costruire per la pergotenda?
Il permesso di costruire può essere necessario quando la struttura non è leggera, risulta stabilmente infissa al suolo o altera in modo permanente l’immobile, ad esempio creando nuovi volumi o superfici utili. In questi casi non si configura più come intervento di edilizia libera.
Quali sono i requisiti per rientrare nell’edilizia libera?
Per essere considerata edilizia libera, la pergotenda deve avere una struttura leggera e amovibile, una copertura in materiale morbido completamente retrattile e non deve generare spazi chiusi. Inoltre, deve rispettare le normative urbanistiche locali e gli eventuali vincoli paesaggistici o archeologici.
Cosa prevede il Decreto Salva Casa per le pergotende?
Con il Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024), le pergotende sono state formalmente incluse tra le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici rientranti nell’edilizia libera, purché non creino spazi stabilmente chiusi e rispettino precisi criteri tecnico-costruttivi ed estetici.
Le pergotende addossate richiedono permessi?
Le pergotende addossate non richiedono permesso di costruire se sono strutture leggere e retrattili. È comunque necessario verificare le normative locali e le caratteristiche specifiche dell’intervento per evitare eventuali restrizioni.
È possibile installare una pergotenda in condominio?
Sì, è possibile installare una pergotenda in condominio se la struttura è leggera, amovibile e non altera il decoro o le parti comuni. È comunque importante verificare il regolamento condominiale e informare l’amministratore prima dell’installazione.
Quali vincoli possono influenzare l’installazione della pergotenda?
L’installazione può essere condizionata da vincoli urbanistici, paesaggistici o archeologici. Anche le normative comunali possono introdurre regole specifiche che devono essere rispettate prima della realizzazione.
Le pergole bioclimatiche rientrano nell’edilizia libera?
Le pergole bioclimatiche con elementi di protezione solare mobili o retrattili possono rientrare nell’edilizia libera se non creano spazi chiusi e rispettano i requisiti previsti dalla normativa aggiornata.
Qual è l’elemento principale che distingue la pergotenda?
L’elemento caratterizzante è la tenda retrattile, che può essere aperta o chiusa e costituisce la parte principale della struttura. La struttura portante ha funzione accessoria e non deve generare nuovi volumi abitabili.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Stefania Spagnoletti
Source link






