Avv. Giuseppe Croari – Dott.ssa Silvia Di Paola
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È notizia recente che su una piattaforma televisiva online siano stati diffusi gli audio – corredati dalle relative trascrizioni – dei colloqui privati tra Alberto Stasi e il suo difensore, raccolti nell’ambito delle indagini sul cosiddetto “nuovo filone” del caso Garlasco.
La messa in onda di tali materiali ha suscitato una durissima reazione da parte dell’avvocatura penalistica, a partire dall’Unione delle Camere Penali Italiane, che ha denunciato un grave vulnus al diritto di difesa e una indebita spettacolarizzazione delle indagini.
Il servizio è stato successivamente rimosso e, sulla vicenda, è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali che, con un comunicato, ha richiamato l’attenzione sui profili di tutela della riservatezza connessi alla diffusione di conversazioni coperte da particolari garanzie.
Il comunicato del Garante della Privacy
Nel suo comunicato l’Autorità richiama con forza giornalisti, redazioni e operatori dell’informazione al rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali e del codice deontologico dell’Ordine dei giornalisti. In particolare, stabilisce che l’attività di cronaca può giustificare il trattamento e la diffusione di dati sensibili, ma entro un perimetro ben definito: da un lato la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a essere informati, dall’altro la dignità delle persone, la loro vita privata e – in casi come questo – la stessa possibilità di esercitare concretamente il diritto di difesa.
Il principio di essenzialità dell’informazione
Un punto centrale del comunicato riguarda le conversazioni tra avvocato e assistito: il Garante sottolinea che non possono essere trattate alla stregua di qualsiasi altro contenuto investigativo. Il rapporto tra difensore e cliente è protetto dall’art. 103 c.p.p., che limita fortemente la possibilità di intercettare, acquisire e utilizzare queste comunicazioni. Renderle di pubblico dominio, soprattutto in forma integrale o con dovizia di particolari, significa erodere quello spazio di libertà e riservatezza in cui si forma la strategia difensiva, e che la Costituzione considera essenziale per un processo equo.
Proprio per questo l’Autorità richiama il principio di essenzialità dell’informazione, che costituisce uno degli assi portanti della disciplina del giornalismo in materia di privacy. Anche quando si parla di indagini e processi penali – anzi, soprattutto in questi casi – non tutto ciò che è conoscibile può essere legittimamente pubblicato. L’informazione è lecita nella misura in cui i dati e i contenuti diffusi siano davvero indispensabili per comprendere i fatti di interesse pubblico; tutto ciò che eccede questa soglia, e che invade inutilmente la sfera privata o le dinamiche interne della difesa, esce dal perimetro del diritto di cronaca.
Il caso Garlasco ed effettività del diritto di difesa
Applicato al caso Garlasco, questo criterio porta il Garante a considerare sproporzionata la messa in onda di interi dialoghi difensivi, o di ampi stralci che non aggiungono nulla alla comprensione delle indagini ma espongono al pubblico il rapporto fiduciario tra imputato e avvocato.
In situazioni del genere, la comunicazione di atti o intercettazioni non rischia solo di violare la protezione dei dati personali, ma può intrecciarsi con i divieti del codice di procedura penale sulla pubblicazione di atti non divulgabili (art. 114 c.p.p.) e con le norme penali che sanzionano la diffusione illecita di riprese e registrazioni della vita privata (artt. 615-bis e 617-septies c.p.).
Il comunicato si colloca, così, dentro un dibattito ormai strutturale: quello sulla trasformazione delle indagini penali in “racconti” seriali, costruiti spesso attraverso la pubblicazione selettiva di intercettazioni, chat, frammenti di interrogatorio. L’argomento utilizzato per giustificare questa prassi è quasi sempre l’interesse pubblico a sapere. Il Garante, però, ricorda che l’interesse pubblico non coincide con la curiosità del pubblico per i dettagli più intimi della vita di chi è coinvolto in un procedimento penale.
Il confine, ribadisce l’Autorità, è segnato dalla dignità delle persone e dall’esigenza di preservare l’effettività del diritto di difesa: se l’imputato sa che ogni parola scambiata con il proprio avvocato potrebbe finire in prima serata o in streaming, la libertà di espressione nel rapporto fiduciario con il difensore ne risulta inevitabilmente compressa.
E questo non è un problema solo individuale, ma un tema di garanzie sistemiche, che riguarda la qualità stessa della giustizia penale.
Tali considerazioni diventano ancora più attuali nei procedimenti ad altissima visibilità mediatica e, in particolare, nei cosiddetti “processi indiziari”, dove non esistono prove dirette e la percezione pubblica dei fatti si forma spesso sulla base di frammenti di intercettazioni e dichiarazioni parziali. In tali contesti, la scelta di diffondere colloqui difensivi o materiali investigativi non essenziali rischia di orientare in modo distorto il giudizio dell’opinione pubblica, contribuendo a creare una sorta di “sentenza anticipata” fuori dalle aule di giustizia.
Il rispetto della privacy come condizione
Da qui l’appello conclusivo del Garante agli operatori dell’informazione: utilizzare il materiale investigativo con estrema cautela, interrogandosi sempre sulla sua necessità ai fini della comprensione del fatto, evitando logiche di spettacolo e ricordando che il rispetto della privacy e delle garanzie difensive non è un ostacolo all’informazione, ma una condizione perché l’informazione resti davvero al servizio dello Stato di diritto.
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