Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza


La figura del datore di lavoro, in un’organizzazione aziendale, non è solo il centro nevralgico delle decisioni strategiche e operative, ma anche il principale responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori.

Questa responsabilità, che può sembrare a volte astratta, si traduce in una serie di obblighi complessi, rigorosamente delineati dalla legge. Districare questa matassa è fondamentale per ogni impresa che desidera operare in modo etico, legale ed efficiente, proteggendosi da rischi e sanzioni.

Ecco una guida rapida sul tema per i datori di lavoro e i responsabili della sicurezza con un’ampia raccolta della giurisprudenza in materia.

Chi è il datore di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08?

Il datore di lavoro, sia esso persona fisica o giuridica, è la figura tenuta a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza nell’ambiente lavorativo.

Il D.Lgs. 81/2008 (Articolo 2 comma 1 lett. b) definisce il datore di lavoro come:

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Questa definizione, già di per sé articolata, chiarisce che la responsabilità non è sempre legata ad un titolo formale, ma all’effettivo potere di controllo e gestione.

Nelle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

D.L. Omnibus 2025: cooperative e organizzazioni di volontariato, chiarimenti sugli obblighi

Il decreto legge Omnibus 2025 (D.L. 95/2025 convertito con la legge 8 agosto 2025, n. 118 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025) fornisce l’interpretazione autentica del comma 3-bis dell’articolo 3 del Testo Unico della Sicurezza.

L’intervento ha importanti ricadute sugli obblighi e le responsabilità dei datori di lavoro e dei dirigenti di cooperative sociali (definite dalla L.381/991) e organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

In base all’interpretazione autentica, questi soggetti “non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente” per le finalità di cui all’articolo 18 del TUS.

Per effetto di questa disposizione, le Cooperative, le Organizzazioni di volontariato per la Protezione Civile, Croce Rossa, VV.F. e Soccorso alpino non sono tenuti, ad esempio, alla nomina del medico, alla designazione degli addetti all’emergenza (incendio e primo soccorso).

L’equiparazione resta valida per tutti gli obblighi propri e non delegabili del datore di lavoro e del dirigente previsti dagli altri articoli del TUS, tra cui la nomina dell’RSPP (art. 17) e la valutazione dei rischi (art. 28 e 29).

Quali sono le responsabilità del datore di lavoro: le norme di riferimento

Quando si parla di responsabilità del datore di lavoro, il riferimento normativo primario è il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), ma non è l’unica fonte da considerare.

La responsabilità in materia di sicurezza è infatti un concetto richiamato già in Costituzione (art. 32 – Tutela della salute nei luoghi di lavoro; Art. 35 – Tutela del lavoro; Art. 38 – Tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia), nel Codice Civile (artt. 2087 e 2049) e nel Codice Penale (artt. 437 e 451).

Il datore di lavoro ha una “posizione di garanzia” che lo rende il principale responsabile della prevenzione dei rischi per la salute. Ciò significa che deve non solo eliminare o ridurre i rischi alla fonte, ma anche adottare tutte le misure necessarie e idonee, basate sulle conoscenze tecniche e scientifiche più avanzate, per proteggere i dipendenti da ogni tipo di danno.

Gli obblighi del datore di lavoro non sono facoltativi, ma tassativi e inderogabili. Possono essere suddivisi in due macro-categorie: obblighi non delegabili e obblighi delegabili.

Obblighi non delegabili

Questi sono i pilastri su cui si fonda la responsabilità del datore di lavoro e non possono essere trasferiti a nessun altro soggetto, nemmeno con un atto di delega formale. Sono il fulcro della sua posizione di garanzia. Essi sono normati dall’articolo 17 del D.Lgs 81/2008:

  • valutazione dei rischi e redazione del DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall’articolo 28, è la bussola della sicurezza aziendale. Il datore di lavoro ha il compito primario di valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro (chimici, fisici, biologici, ergonomici, stress-correlato, ecc.) e di redigere il DVR. Questo documento deve essere aggiornato e conservato, rappresentando la prova dell’attività di prevenzione svolta;
  • designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): il datore di lavoro deve designare un RSPP, che può essere interno o esterno all’azienda, il quale ha il compito di affiancarlo nella valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure di sicurezza. Anche se l’RSPP fornisce supporto tecnico, la responsabilità della valutazione finale rimane in capo al datore di lavoro.

Obblighi delegabili

La possibilità di delegare l’esercizio delle funzioni tipiche del datore di lavoro ha determinato, negli anni, un progressivo ampliamento delle figure coinvolte nella gestione della prevenzione e nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Oggi si assiste ad una distribuzione verticale di tali compiti, con una sempre più frequente attribuzione di funzioni a soggetti delegati.

Ciò risponde anche alla crescente difficoltà, per chi ricopre il ruolo di datore, di garantire una presenza costante e diretta nelle attività quotidiane dei propri dipendenti, specialmente nelle realtà imprenditoriali di dimensioni medio-grandi.

La giurisprudenza più recente dimostra come la responsabilità in materia di sicurezza non sia più esclusivamente in capo al datore di lavoro, ma si estenda anche ad altre figure aziendali – dirigenti, preposti, RSPP, medico competente e persino RLS – ciascuna chiamata a rispondere, entro i propri ambiti, delle omissioni o carenze che possono determinare un infortunio.

Affinché la delega sia valida, deve essere:

  • formale e scritta: la delega deve essere un atto formale, sottoscritto da datore di lavoro e delegato che ne accetta l’incarico;
  • conferita ad un soggetto idoneo: il delegato deve possedere le competenze, l’esperienza e i poteri necessari per svolgere l’incarico;
  • dotata di autonomia di spesa: il delegato deve avere un’autonomia economica sufficiente per poter attuare le misure di sicurezza necessarie.

Quali obblighi la legge impone al datore di lavoro e al dirigente?

L’articolo 18 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 indica gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in 24 specifiche disposizioni (lettere da a) a bb)), che possono essere sistematizzate in estrema sintesi nelle seguenti macro-aree:

  • organizzazione del sistema di prevenzione:
    • nomina delle figure della sicurezza: il datore di lavoro deve provvedere alla nomina del medico competente quando richiesto dalla valutazione dei rischi e designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze (antincendio, evacuazione, primo soccorso). Fondamentale è anche l’individuazione dei preposti per le attività di vigilanza, con la garanzia che questi non subiscano pregiudizi per lo svolgimento delle loro funzioni;
  • gestione dei lavoratori e formazione:
    • informazione, formazione e addestramento: Il datore di lavoro deve garantire l’adempimento degli obblighi formativi previsti dagli articoli 36 e 37, assicurando che solo i lavoratori adeguatamente istruiti accedano alle zone a rischio grave e immediato;
  • sorveglianza sanitaria:
    • comprende l’invio tempestivo dei lavoratori alle visite mediche secondo il programma stabilito, la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro al medico competente e la vigilanza affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti a mansioni specifiche senza il giudizio di idoneità;
  • fornitura e controllo dei dispositivi di protezione (DPI):
    • il datore di lavoro deve fornire dispositivi di protezione individuale idonei, sentito il RSPP e il medico competente e richiedere l’osservanza delle norme di sicurezza e l’utilizzo dei mezzi di protezione da parte dei lavoratori;
  • gestione delle emergenze e situazioni di rischio
    • misure di emergenza: adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio, istruzioni per l’abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, e informazione tempestiva dei lavoratori esposti a rischi;
    • prevenzione incendi: implementazione di misure necessarie per la prevenzione incendi e l’evacuazione per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere proporzionate alla natura dell’attività, alle dimensioni aziendali e al numero di persone presenti;
  • partecipazione e consultazione
    • il sistema prevede la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dall’articolo 50, la convocazione della riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori di cui all’articolo 35;
  • aggiornamento e miglioramento continuo
    • è previsto l’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Inoltre, l’articolo 18 comma 3 prevede un obbligo di vigilanza per datore di lavoro e dirigenti, che devono controllare che altri soggetti della sicurezza adempiano ai loro doveri specifici. In particolare, i soggetti da vigilare e i relativi obblighi sono:

  • preposti;
  • lavoratori;
  • medico competente;
  • fabbricati;
  • progettisti;
  • installatori.

Quali sanzioni sono previste per il datore di lavoro?

Sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi dell’art. 18

La violazione degli obblighi previsti dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 comporta sanzioni penali o amministrative per il datore di lavoro e i dirigenti, in base alla gravità della violazione. In particolare, sono previste le seguenti sanzioni:

  • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro per:
    • mancata nomina del medico competente;
    • mancata designazione del preposto o dei preposti per le attività di vigilanza;
    • mancata fornitura di mezzi di protezione individuale ai lavoratori;
    • mancato aggiornamento delle misure di prevenzione;
  • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per:
    • mancata considerazione delle capacità e delle condizioni di salute dei lavoratori nell’assegnazione dei compiti;
    • mancata adozione di misure per garantire che solo i lavoratori adeguatamente formati accedano a zone ad alto rischio;
    • mancato controllo dell’osservanza delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché sull’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
    • mancata adozione di misure per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente, senza una verifica periodica dell’assenza di rischio;
  • ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per:
    • mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e mancata richiesta al medico competente dell’adempimento degli obblighi previsti. Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori, le sanzioni sono raddoppiate, mentre se la violazione riguarda più di dieci lavoratori, gli importi sono triplicati;
    • mancata verifica del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute;
    • mancata elaborazione del documento di cui all’articolo 26, comma 3;
    • mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall’articolo 50;
    • mancata convocazione della riunione periodica prevista dall’articolo 35 nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
  • sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro per:
    • mancata comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro;
  • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per:
    • mancata consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) del documento di valutazione dei rischi e dei dati sugli infortuni;
  • sanzione amministrativa da 1.423,83 a 6.407,28 euro per:
    • mancata comunicazione all’all’INAIL e all’IPSEMA degli infortuni superiori a 3 giorni entro 48 ore;
  • sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro per:
    • mancata comunicazione all’INAIL e all’IPSEMA degli infortuni superiori a 1 giorno entro 48 ore;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro per:
    • mancata comunicazione all’INAIL e all’IPSEMA dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in caso di nuove elezioni o designazioni;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per:
    • mancato controllo sui lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria per verificare che non siano assegnati a mansioni specifiche senza il prescritto giudizio di idoneità;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per:
    • mancata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente delle seguenti informazioni:
      • natura dei rischi;
      • organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
      • descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
      • dati relativi alle malattie professionali e quelli previsti dal comma 1, lettera r);
      • provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Le altre sanzioni al datore di lavoro previste nel Testo Unico Sicurezza

Secondo l’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è punito con:

  • l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 € per:
    • non aver elaborato il DVR, il documento di valutazione di tutti i rischi (di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41; In questo caso si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa nelle aziende:
        • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/1999 e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
        • nelle centrali termoelettriche;
        • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
        • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
        • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
        • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
        • in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
      • per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno;
    • non aver provveduto alla nomina dell’RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b);
    • aver violato l’articolo 34, comma 2: il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente;
  •  l’ammenda da 2.000 a 4.000 € se adotta il DVR in assenza dei seguenti elementi:
    • indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo articolo 17, comma 1, lettera a);
    • programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
    •  individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • o senza che la valutazione dei rischi avvenga con le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3, ossia:
    • previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    • deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate;
  • l’ammenda da 1.000 a 2.000 € se adotta il DVR, in assenza dei seguenti elementi (di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f):
    • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
    • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Inoltre, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 € per la violazione degli articoli:
    • 3, comma 12-bis:  nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione;
    • 18, comma 1, lettera o): consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
    • 26, comma 1, lettera b):  fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
    • 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e): ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
      • organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
      • designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);
      • informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
      • adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
    • 43 comma 4: il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
    • 45, comma 1: il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 € per la violazione:
    • dell’articolo 26, comma 1, lettera a): in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
      • verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
        • acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
        • acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 € per la violazione degli articoli:
    • 18, comma 1, lettere c), e), f) e q): nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
      richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
    • 36, commi 1 e 2: provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
      • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
      • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
      • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
      • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
    • altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
      • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
      • sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
      • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
    • 37, commi 1, 7, 9 e 10: assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
        • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
        • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
    • ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    • i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
    • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
    • 43, comma 1, lettere d) ed e-bis): ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t) ossia adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; il datore di lavoro:
      • programma gli interventi, prende i provvedimenti e da’ istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
      • garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi;
    • 46, comma 2: nei luoghi di lavoro soggetti al D.Lgs. 81/2008 devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori;
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 € per la violazione degli articoli:
    • 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte:
      • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
      • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
      • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
    • 26, commi 2 e 3, primo periodo: in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
      • cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
      • coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;
  • con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 € per la violazione:
    • dell’articolo 26, commi 3, quarto periodo: il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, (ora d.lgs. n. 36 del 2023 – n.d.r.) tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
    • dell’articolo 26 comma 3-ter: nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (ora art. 63 del d.lgs. n. 36 del 2023 — n.d.r.) .) o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali;
  • con l’ammenda da 2.000 a 4.000 € per la violazione degli articoli:
    • 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v):
      • inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
      • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
      • elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
      • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
      • nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
    • 35, comma 4: la riunione periodica ha luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 € per la violazione degli articoli:
    • 29, comma 4: il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi;
    • 35, comma 2: nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
      • il documento di valutazione dei rischi;
      • l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
      • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
      • i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
    • 41, comma 3: le visite mediche (sorveglianza sanitaria) non possono essere effettuate:
      • per accertare stati di gravidanza;
      • negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 € per la violazione:
    • dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni: comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
    • dell’articolo 18 comma 2: il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
      • la natura dei rischi
      • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive
      • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi
      • i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali
      • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € per la violazione:
    • dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno:
      • nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
      • comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
    • dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo: conserva l’originale della cartella sanitaria e di rischio, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
    • dell’articolo 35, comma 5: redazione di un verbale della riunione a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 € per ciascun lavoratore, in caso di violazione
    • dell’articolo 26, comma 8: nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € in caso di violazione:
    • dell’articolo 18, comma 1, lettera aa): comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

L’applicazione della sanzione da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.

Quali informazioni in datore di lavoro deve fornire al medico competente?

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

  • la natura dei rischi;
  • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
  • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  • i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni. La comunicazione deve avvenire per  via telematica all’INAIL e all’IPSEMA;
  • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro può assumere l’incarico di RSPP?

Il datore di lavoro può decide di assumere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nella propria azienda. Questa possibilità, disciplinata dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/08, è particolarmente frequente in piccole e medie imprese, purché rientrino nelle condizioni specifiche stabilite dalla normativa.

Per saperne di più leggi: “Datore di lavoro RSPP: quando il D.L. può assumere questo ruolo?” e “Quali sono gli obblighi di formazione per il datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di RSPP?

Anche per il datore di lavoro sussiste l’obbligo all’idonea formazione?

Anche il datore di lavoro è tenuto ad avere un’adeguata formazione tutte le volte in cui utilizza macchinari per l’impiego dei quali la legge richiede idonee conoscenze; tuttavia un’eventuale violazione di questo principio non comporta alcuna sanzione a carico del datore di lavoro stesso.

Questo è quanto emerge dall’interpello n.1/2020 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro.

Responsabilità civili e penali del datore di lavoro

Il D.Lgs. 81/08, pur rappresentando il pilastro fondamentale della sicurezza sul lavoro, non esaurisce il quadro normativo di riferimento. Il Codice Penale e il Codice Civile intervengono infatti con disposizioni specifiche che ampliano notevolmente lo spettro delle responsabilità, configurando un sistema di tutele che la giurisprudenza ha progressivamente consolidato attraverso orientamenti sempre più rigorosi.

La normativa vigente delinea un doppio binario di responsabilità – penale e civile – che si interseca e si sovrappone, creando un reticolo di doveri e sanzioni di cui ogni datore di lavoro deve essere pienamente consapevole. Non si tratta di una semplice questione burocratica o amministrativa: parliamo di responsabilità personali dirette che possono tradursi in conseguenze penali gravi e risarcimenti economici significativi.

Responsabilità civile datore di lavoro

L’articolo 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a garantire la salvaguardia dell’integrità fisica e della dignità morale dei propri dipendenti.

Si tratta di una norma a carattere “aperto”, che non elenca in modo tassativo le cautele da adottare, ma le commisura alla natura delle attività svolte, al grado di esperienza acquisito e allo sviluppo delle tecniche disponibili. Se il datore di lavoro non interviene per evitare un evento dannoso, trova applicazione l’art. 40 del Codice Penale, che apre la strada anche all’azione di regresso dell’INAIL nei suoi confronti.

L’articolo 2049 del Codice Civile estende ulteriormente la responsabilità del datore di lavoro: egli può essere chiamato a rispondere anche per omissioni commesse da collaboratori o preposti incaricati di svolgere attività rientranti nelle sue funzioni. In altre parole, eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle misure di sicurezza ricadono comunque sul datore di lavoro, anche quando siano stati materialmente causati dai suoi rappresentanti o sorveglianti.

Secondo la giurisprudenza prevalente, si configura dunque una responsabilità di tipo oggettivo. La Corte di Cassazione, in diverse pronunce (tra cui Cass. 6 marzo 2008 n. 6033 e Cass. 12 marzo 2008 n. 6632), ha precisato che tale responsabilità sussiste ogni volta che tra il fatto illecito e le mansioni affidate vi sia un legame di “occasionalità necessaria”.

Questa impostazione è richiamata anche dall’art. 10 del Testo Unico 1124/1965, che individua nella responsabilità oggettiva del datore di lavoro uno dei presupposti dell’azione di regresso esercitabile dall’INAIL.

Responsabilità penale datore di lavoro 

Il Codice Penale affronta la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro principalmente attraverso due disposizioni.

Articolo 437 c.p.: rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: chiunque ometta l’installazione, rimuova o danneggi impianti, dispositivi o segnali finalizzati alla prevenzione di infortuni o disastri sul lavoro, è punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dall’omissione deriva un infortunio o un disastro, la pena è più severa, arrivando a un intervallo che va da tre a dieci anni di reclusione. Trattandosi di un delitto, e non di una contravvenzione, è necessario accertare la sussistenza del dolo o della colpa di chi ha commesso il fatto, che può essere il datore di lavoro ma anche un altro soggetto, non necessariamente interno all’organizzazione.

Articolo 451 c.p: omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro: questa disposizione disciplina invece i casi di colpa. Prevede la reclusione fino a un anno oppure una sanzione pecuniaria (da 103 a 516 euro) per chi omette, rimuove o rende inutilizzabili gli strumenti destinati alla prevenzione di incendi, disastri o infortuni nei luoghi di lavoro.
Anche in questa ipotesi, la responsabilità penale scatta se viene dimostrata la colpa del datore di lavoro o di chiunque abbia compiuto l’illecito.

Inoltre, in caso di infortunio grave o mortale, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere di reati come:

  • omicidio colposo (art. 589 c.p.): se l’infortunio è stato causato da negligenza, imprudenza o imperizia del datore di lavoro o dalla mancata attuazione delle misure di prevenzione;
  • lesioni personali colpose (art. 590 c.p.): se l’infortunio ha causato lesioni al lavoratore.

La giurisprudenza, in questi casi, è particolarmente severa e la responsabilità penale del datore di lavoro è quasi sempre a titolo personale.

L’affidamento all’RSPP della redazione del DVR esonera il datore di lavoro dall’obbligo di individuare i rischi?

La giurisprudenza ha fissato dei limiti all’applicazione del principio di affidamento all’ambito della responsabilità penale – correlata all’individuazione dei rischi – del datore di lavoro che si affida all’RSPP per la redazione del DVR.

Qualora l’RSPP ometta di segnalare un rischio al datore di lavoro (ferma restando ovviamente la potenziale responsabilità colposa dell’RSPP), il datore di lavoro non è esonerato dalla sua responsabilità penale legata all’omissione dell’obbligo datoriale di valutare i rischi e di redigere il relativo documento.

Oltre ad avere l’obbligo indelegabile di valutare i rischi lavorativi e redigere il relativo documento, il datore di lavoro è tenuto anche alla verifica sull’attività dell’RSPP per tutto ciò che rientra nelle sue competenze datoriali, pur non specialistiche, legate alla conoscenza dell’organizzazione aziendale e dei processi lavorativi, all’esperienza, a competenze tecniche diffuse e alla formazione che ha ricevuto.

A tale conclusione giunge la Corte di Cassazione nella sentenza 15406/2024; i giudici chiariscono che “affinché possa escludersi la colpa soggettiva del datore di lavoro che si sia avvalso di “saperi esperti” per la individuazione del rischio e delle modalità per prevenirlo, è necessario che l’informazione fornita dal tecnico non sia verificabile dal datore di lavoro tramite le proprie competenze e la ordinaria diligenza.”

Secondo la Cassazione, “il datore di lavoro ha il dovere di rilevare eventuali rischi non evidenziati dal responsabile dei servizio di prevenzione e protezione ovvero l’adeguatezza della modalità di prevenzione dei rischi pur in effetti correttamente individuati, ove ciò emerga con la ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza nel caso di specie: il rischio, correttamente individuato, di ustione da metallo fuso non è contenibile mediante materiali quali pelle o cotone ma tramite indumento alluminizzato che coprano tutte le parti del corpo esposte al rischio.”

Infatti “opinando altrimenti, si rischierebbe di giungere ad ammettere una possibilità concreta di traslazione di responsabilità datoriale, che è invece estranea al sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro (art.17 del d.lgs.n.81 del 2008), mentre una saggia e prudente applicazione del discrimine indicato (tramite la valorizzazione di conoscenze, anche tecniche, diffuse, ove eventualmente esistenti, e della ordinaria diligenza) può contribuire al raggiungimento di risultati in cui, esclusi automatismi decisori, l’affermazione del diritto si coniughi con la soluzione secondo giustizia del caso concreto.”

Gli stessi principi sono stati affermati dalla sentenza 34311/2018: la redazione del DVR da parte dell’RSSP “non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez.4, n.27295 del 2/11/2016, Rv.270355), con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (Sez.4, n.22147 del 11/2/2016, Rv.266859).”

Con riferimento al caso in esame, la Corte ha affermato che “la collaborazione prestata dal responsabile del servizio di protezione e prevenzione nello svolgimento di tale attività e nell’individuazione delle misure atte a fronteggiare i rischi presenti in azienda, non esimeva il datore di lavoro dal sottoporre il documento redatto dal professionista ad una approfondita analisi critica e verifica circa la concreta individuazione e indicazione della evidenziata situazione di palese rischio e delle misure precauzionali atte a fronteggiarlo.”

Infine, nella sentenza 22147/2016, si legge che con riferimento al “dedotto principio dell’affidamento, quale esonero da responsabilità, la ricorrente dimentica che il datore di lavoro è l’unico destinatario degli obblighi prevenzionali e, quand’anche abbia delegato ad altri la stesura del documento di valutazione dei rischi, non di meno è tenuto, nel momento della sua attuazione, a verificarne la completezza e l’efficacia.”

Responsabilità del datore di lavoro e condotta del lavoratore

Uno dei temi più rilevanti e più frequentemente affrontati in tribunale è la responsabilità datoriale nei casi di comportamento imprudente, negligente o imprevedibile del lavoratore.

L’art. 20 stabilisce che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Il lavoratore ha l’obbligo di usare correttamente DPI e attrezzature, segnalare situazioni di rischio, partecipare alla formazione, osservare le istruzioni ricevute. Allo stesso tempo, l’osservanza di tali obblighi e la sua efficacia dipende dal contesto organizzativo predisposto dal datore di lavoro, secondo il principio di cui all’art. 2087 c.c., che impone l’adozione di “tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica” per tutelare la salute dei lavoratori.

La Cassazione ha più volte chiarito che la violazione da parte del lavoratore di norme cautelari non esonera il datore di lavoro, se il sistema di sicurezza è carente o inefficace (Cass. Pen. Sez. IV, 8 giugno 2022, n. 22164; Cass. Pen. Sez. IV, 24 aprile 2014, n. 22249).

In capo al datore di lavoro c’è sempre l’obbligo di valutare tutti i rischi possibili, anche quelli derivati da condotte imprudenti o negligenti dei dipendenti.

In caso di infortunio sul lavoro, pertanto, anche la condotta colposa del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro né porta al riconoscimento del concorso di colpa se il datore di lavoro non ha applicato le misure di sicurezza obbligatorie, ha impartito ordini o istruzioni che hanno portato all’incidente oppure non ha fornito una formazione adeguata sui rischi legati alle mansioni.

Esclusione della responsabilità in caso di rischio elettivo

L’esclusione delle responsabilità del datore di lavoro per infortunio o malattia del lavoratore e il concorso di colpa del lavoratore sono riconosciuti solo in casi estremi, come quello del “rischio elettivo“.

Con questo termine si fa riferimento alle situazioni in cui un lavoratore si espone volontariamente a un pericolo in modo abnorme e del tutto estraneo rispetto alla sua mansione e al fine lavorativo o aziendale, con comportamenti non legati a necessità particolari o a cause di forza maggiore, dovuti a esibizionismo o legati a scelte individuali voluttuarie.

Il rischio elettivo è, dunque, legato ad una condotta “atipica ed eccezionale” del prestatore che si pone come causa esclusiva dell’evento dannoso.

Un infortunio causato da un comportamento del genere, non solo esime il datore di lavoro da ogni responsabilità, ma può anche escludere il lavoratore dalla copertura assicurativa INAIL.

Le responsabilità del datore di lavoro: giurisprudenza recente

Cassazione penale 16337/2026 – Una nuova attrezzatura accessibile? Richiesta la gestione immediata del rischio da parte del datore!

La Cassazione, con la sentenza n. 16337/2026, ha confermato la responsabilità di un datore di lavoro per la morte di un dipendente causata dall’uso improprio di uno schiumogeno appena introdotto in officina. Il lavoratore, non formato sull’utilizzo dell’attrezzatura, è stato colpito da aria compressa dopo aver aperto il dispositivo senza verificarne la pressione.

La Corte ha evidenziato tre gravi omissioni: mancato aggiornamento del DVR, assenza di formazione specifica e insufficiente vigilanza sull’uso corretto dell’attrezzatura. Secondo i giudici, il rischio deve essere gestito già dal momento in cui una nuova macchina viene resa accessibile ai lavoratori.

La Cassazione ha inoltre escluso che la condotta imprudente del lavoratore o eventuali errori dei sanitari interrompessero la responsabilità del datore, poiché l’uso dello schiumogeno rientrava comunque nelle attività prevedibili dell’officina. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 15167/2026 – Macchina non sicura ma accessibile: il datore risponde anche se l’uso è improprio o non ordinario?

La sentenza n. 15167/2026 della Cassazione stabilisce che il datore di lavoro è responsabile degli infortuni causati da macchine non sicure anche quando il loro utilizzo sia improprio o non previsto, se tali attrezzature restano accessibili nell’ambiente di lavoro.

Il caso riguarda un lavoratore rimasto gravemente ferito durante l’uso di un tornio orizzontale privo di adeguate misure di sicurezza. La Corte ha ritenuto che il rischio fosse prevedibile e che il datore non avesse effettuato una corretta valutazione dei pericoli né adottato protezioni tecniche, formazione e procedure adeguate.

Secondo la Cassazione, non basta sostenere che la macchina fosse destinata ad altro reparto o non dovesse essere utilizzata: se è funzionante e disponibile, il datore deve renderla sicura oppure impedirne concretamente l’uso. Inoltre, la condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità datoriale quando il rischio rientra tra quelli che il datore era tenuto a prevenire. Leggi l’approfondimento.

Cassazione civile 3145/2026 – Ambiente di lavoro nocivo: il lavoratore può rifiutare la prestazione?

La Cassazione, con la sentenza n. 3145/2026, ha stabilito che il lavoratore può rifiutare la prestazione quando l’ambiente di lavoro presenta condizioni nocive o lesive della dignità personale. Nel caso esaminato, una dipendente era stata licenziata per assenza ingiustificata dopo aver rifiutato di lavorare in locali troppo freddi e con servizi igienici inadeguati e privi di riservatezza.

La Corte ha chiarito che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., deve garantire un ambiente sicuro e dignitoso anche prima che si verifichi un danno concreto. Se non adempie a questo obbligo, il lavoratore può sospendere la prestazione in base all’art. 1460 c.c.

Per questo motivo il licenziamento è stato ritenuto illegittimo e ritorsivo, poiché il datore aveva utilizzato come motivo disciplinare un’assenza causata dalle stesse condizioni lavorative inadeguate. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 16217/2026 – DVR e interferenze mansione‑attrezzatura: la conformità al manuale esime il datore?

La sentenza n. 16217/2026 chiarisce che il DVR deve valutare in modo concreto i rischi derivanti dall’interazione tra mansioni, attrezzature e modalità operative reali. Nel caso esaminato, relativo a un grave infortunio durante la movimentazione e marcatura di lamiere tramite carroponte ed elettromagnete, la Corte ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per non aver analizzato il rischio interferenziale tra le attività di marcatura e le operazioni di sollevamento.

Secondo la Cassazione, il rispetto delle istruzioni del costruttore non è sufficiente se le indicazioni tecniche non vengono trasformate in procedure aziendali vincolanti, accompagnate da formazione adeguata e controlli efficaci. La sentenza evidenzia inoltre che le misure di sicurezza non possono essere formulate come semplici raccomandazioni, ma devono costituire regole operative cogenti, soprattutto quando il rischio deriva dall’interferenza tra lavoratori e attrezzature durante il ciclo produttivo. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 14596/2026 – Ogni decisione esecutiva che incide sulle condizioni di lavoro impone un adeguamento del POS

La Cassazione, con la sentenza n. 14596/2026, ha confermato la responsabilità dell’impresa affidataria, dell’impresa esecutrice e del coordinatore della sicurezza per un infortunio mortale avvenuto durante l’installazione di pannelli fotovoltaici su una copertura industriale.

La Corte ha ribadito che gli obblighi di sicurezza richiedono controlli tecnici concreti e preventivi sulla stabilità delle superfici e sulla coerenza del POS rispetto alle reali condizioni del cantiere. Ogni scelta esecutiva che modifica le condizioni di lavoro impone l’aggiornamento delle verifiche e delle misure di protezione, poiché anche decisioni organizzative apparentemente neutre possono aumentare le responsabilità dei soggetti della sicurezza. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 15045/2026 – Rischio interferenziale nel trasporto e scarico merci: l’art. 26 D.Lgs. 81/2008 si applica anche fuori dal cantiere

La sentenza n. 15045/2026 riguarda un grave infortunio avvenuto durante lo scarico di opere d’arte da un furgone, causato dal fissaggio non sicuro di due casse. La Corte ha confermato la responsabilità della società appaltatrice per mancata gestione del rischio interferenziale, assenza di coordinamento tra le imprese e inadeguate misure di sicurezza nella movimentazione dei carichi.

La decisione chiarisce che il rischio interferenziale non riguarda solo i cantieri edili, ma qualsiasi contesto in cui operano organizzazioni lavorative diverse, compresi trasporto e logistica. L’interferenza viene interpretata in senso funzionale: è sufficiente la coesistenza organizzativa delle attività, anche senza presenza simultanea dei lavoratori.

La Cassazione ribadisce inoltre che gli obblighi di cooperazione, coordinamento e informazione previsti dall’art. 26 si applicano indipendentemente dal tipo di contratto tra le imprese. La sentenza evidenzia infine che il DUVRI non costituisce un mero adempimento formale limitato ai cantieri, ma uno strumento essenziale per documentare e gestire la sicurezza in ogni attività svolta da più imprese nello stesso contesto operativo. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 14500/2026 – Infortunio dopo assegnazione di mansioni diverse da quelle previste: la colpa del lavoratore è irrilevante?

La Cassazione n. 14500/2026 ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per la morte di un lavoratore assunto come magazziniere ma impiegato in lavori in quota senza formazione adeguata, senza DPI e con attrezzature improvvisate. La Corte ribadisce che il datore deve valutare e gestire i rischi legati alle attività realmente svolte, anche se diverse dalle mansioni contrattuali.

Secondo la sentenza, assegnare compiti differenti senza adeguata preparazione amplia la responsabilità datoriale e rende difficilmente invocabile la “condotta abnorme” del lavoratore. Nel caso concreto, infatti, il rischio di caduta era prevedibile e legato all’attività richiesta, per cui non è stata riconosciuta alcuna interruzione del nesso causale. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 14728/2026 – Contravvenzioni in materia di prevenzione: quando è possibile invocare la particolare tenuità del fatto?

La sentenza n. 14728/2026 della Cassazione ribadisce che, in materia di sicurezza sul lavoro, la regolarizzazione è efficace solo se avviene nel rispetto rigoroso di tempi, modalità e obblighi previsti dalla legge.

Il caso riguarda un datore di lavoro responsabile di violazioni prevenzionistiche, per le quali la Corte conferma che si tratta di contravvenzioni di pericolo presunto: il reato sussiste anche senza un danno concreto. Viene inoltre chiarito che il datore di lavoro, quale garante, risponde direttamente delle violazioni.

Sul piano giuridico, la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) può essere riconosciuta solo in presenza di elementi concreti, documentati e temporalmente precisi. Allo stesso modo, l’estinzione del reato tramite il D.Lgs. 758/1994 è subordinata al rispetto puntuale degli adempimenti e dei termini, che hanno carattere perentorio: il mancato pagamento nei tempi previsti ne impedisce l’applicazione.

La Corte precisa inoltre che le contestazioni processuali devono essere immediate e specifiche, e che le violazioni in materia di sicurezza restano rilevanti anche senza conseguenze dannose, in quanto finalizzate a prevenire rischi. Infine, la forza maggiore è ammessa solo in casi eccezionali di assoluta impossibilità, mentre le difficoltà economiche non giustificano il mancato rispetto delle scadenze. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 14579/2026 – DVR senza data certa: la Cassazione non ammette sanatorie postume

La sentenza n. 14579/2026 della Cassazione ribadisce principi molto rigorosi sulla gestione della sicurezza sul lavoro e, in particolare, sulla valenza probatoria della documentazione prevenzionistica. Il primo punto centrale riguarda il DVR: un documento privo di data certa o redatto in modo non attendibile non solo perde efficacia difensiva, ma può diventare un elemento a carico del datore di lavoro, poiché può far presumere una redazione postuma rispetto all’infortunio.

La Corte chiarisce quindi che non basta la mera esistenza formale del DVR, ma è essenziale che esso sia tracciabile, aggiornato e coerente con la reale organizzazione aziendale. Altro principio rilevante riguarda la formazione dei lavoratori: il possesso di un patentino o l’esperienza pratica non sostituiscono la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro resta responsabile della formazione specifica, strutturata e verificabile. Infine, la Cassazione restringe ulteriormente l’ambito della condotta abnorme del lavoratore, chiarendo che gli errori o le omissioni nell’uso dei dispositivi di sicurezza non escludono la responsabilità datoriale, se rientrano in comportamenti prevedibili e non adeguatamente prevenuti dal sistema di sicurezza aziendale. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 14578/2026 – Colpo di calore in cantiere: le conseguenze dell’infortunio restano imputabili al datore anche lungo tutta la catena sanitaria?

La sentenza n. 14578/2026 analizza un caso di colpo di calore in cantiere che ha innescato un progressivo peggioramento delle condizioni del lavoratore fino al decesso, chiarendo che l’infortunio non si esaurisce nell’evento iniziale ma comprende l’intera evoluzione clinica, incluse complicazioni e infezioni ospedaliere. La Cassazione ribadisce che il rischio da alte temperature è prevedibile e deve essere gestito attraverso adeguate misure organizzative, integrando gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 con il principio generale di tutela dell’integrità del lavoratore. Ne consegue che la responsabilità del datore di lavoro permane anche lungo tutta la catena causale, purché sussista un collegamento tra l’evento originario e l’esito finale, indipendentemente dal tempo trascorso o dall’intervento di fattori intermedi non eccezionali. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 13647/2026 – D.L. assente all’estero, lavoratore irregolare e DUVRI generico: chi risponde in caso di infortunio?

La Cassazione n. 13647/2026 ribadisce che il datore di lavoro risponde dell’infortunio mortale occorso in un impianto produttivo anche se assente, quando l’evento deriva da carenze organizzative e prevenzionistiche. La Corte evidenzia che non basta adempiere formalmente agli obblighi di sicurezza, ma è necessario garantire una gestione effettiva del rischio. Nel caso concreto, la responsabilità è stata fondata su DVR e DUVRI generici, formazione inadeguata e non verificata, mancato controllo sull’idoneità delle imprese e insufficiente gestione della manutenzione e dei sistemi di sicurezza. Anche la mancata comprensione linguistica del lavoratore è stata considerata indice di formazione inefficace. La Corte esclude che la condotta del lavoratore interrompa il nesso causale e considera l’evento come conseguenza diretta di un deficit organizzativo interno all’azienda, confermando la centralità della vigilanza e della prevenzione concreta da parte del datore di lavoro. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 12349/2026- Assenza non gestita del capo-cantiere come preposto? Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio

La sentenza n. 12349/2026 ribadisce che il datore di lavoro resta responsabile della sicurezza anche in presenza di deleghe e preposti, quando l’organizzazione del cantiere è inefficace. L’infortunio mortale, causato da una manovra difforme, è ricondotto non a un errore isolato ma a un difetto strutturale del sistema di controllo. La Corte sottolinea che la vigilanza deve essere continua ed effettiva: la mancata sostituzione del capocantiere e l’assenza di un chiaro assetto organizzativo rendono inefficace la prevenzione, confermando la responsabilità datoriale. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 13327/2026 – L’utilizzo autonomo di un’attrezzatura senza formazione esonera il datore di lavoro dalle responsabilità?

La Cassazione n. 13327/2026 conferma la responsabilità del datore di lavoro per mancata formazione nell’uso di attrezzature, anche se il lavoratore agisce autonomamente. L’assenza di prescrizioni ASL non impedisce il processo penale, poiché la procedura ex D.Lgs. 758/1994 non è condizione di procedibilità. La formazione deve essere concreta ed efficace, non solo formale e il comportamento imprudente del lavoratore è considerato prevedibile, non abnorme. Ne deriva che la sicurezza va garantita preventivamente tramite formazione e vigilanza adeguate. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 12878/2026 – Il ruolo del preposto esclude la responsabilità datoriale quando la gestione del rischio è carente?

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12878/2026 ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio occorso durante lo smontaggio di un ponteggio, ribadendo che la presenza di un lavoratore con qualifica di preposto non esclude gli obblighi datoriali di valutazione e gestione del rischio.

Nel caso esaminato, il lavoratore è caduto da un impalcato privo di adeguate protezioni, mentre utilizzava un dispositivo anticaduta non agganciato e comunque inidoneo rispetto all’altezza operativa. Le indagini hanno evidenziato criticità nel Pi.M.U.S. e una gestione solo formale del rischio da parte del datore di lavoro.

La difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti e sostenuto l’interruzione del nesso causale per comportamento imprudente del lavoratore-preposto, ma la Cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili e ha escluso che la condotta del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme.

È stato infine ribadito che la responsabilità datoriale permane quando l’infortunio si inserisce nella concretizzazione del rischio non adeguatamente governato, anche in presenza di condotte imprudenti del lavoratore. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 12780/2026 – Datore di lavoro responsabile anche per l’esposizione a rischio da attrezzature non direttamente utilizzate

La sentenza n. 12780/2026 della Corte di Cassazione chiarisce che il datore di lavoro è responsabile anche per i rischi derivanti da attrezzature non direttamente utilizzate dal lavoratore, quando tali rischi sono prevedibili nel contesto operativo. Nel caso analizzato, un giardiniere, pur non autorizzato all’uso di una cippatrice, ha subito un grave infortunio operando nelle sue vicinanze, evidenziando carenze nella formazione e nell’organizzazione del lavoro.

La Corte ha ribadito che l’obbligo formativo, previsto dal D.Lgs. 81/2008, deve includere anche i rischi ambientali e interferenziali, e che la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dall’imprudenza del lavoratore se inserita in un contesto di insufficiente informazione, formazione e gestione della sicurezza. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 12283/2026 – Scavo non protetto: responsabilità dei garanti anche in caso di lavori sospesi

La sentenza n. 12283/2026 della Cassazione stabilisce che la recinzione di un cantiere non può sostituire i parapetti anticaduta. Il caso riguarda un operaio morto cadendo in uno scavo profondo oltre sei metri in un cantiere formalmente sospeso, dove le protezioni presenti erano instabili e insufficienti. La Corte chiarisce che la normativa impone misure specifiche per proteggere da aperture o dislivelli superiori a 50 cm e che la sospensione dei lavori non elimina l’obbligo di sicurezza.

Il nesso causale tra omissioni dei garanti e incidente è confermato, poiché la condotta del lavoratore rientrava nelle attività ordinarie e il rischio realizzato era quello che le misure avrebbero dovuto prevenire. La responsabilità ricade su datore di lavoro, coordinatore per l’esecuzione e responsabile dei lavori, che devono garantire protezioni continue e controlli effettivi, anche in assenza di attività operative, considerando il rischio come strutturale e permanente del cantiere. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 51/2026 – Autocarro manomesso e delega di funzioni, la Cassazione sulle responsabilità

La Cassazione penale n. 51/2026 conferma la responsabilità del datore di lavoro per la morte di un operatore ecologico travolto da un autocarro manomesso. Il mezzo presentava gravi alterazioni ai dispositivi di sicurezza e carenze manutentive note e tollerate dall’azienda. Inesistente una delega di funzioni valida e scritto-accettata; resta inoltre l’obbligo di vigilanza sul preposto. Determinanti anche un DVR lacunoso e una gestione orientata al contenimento dei costi a scapito della sicurezza. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 4284/2026 – Il ruolo del RSPP nella segnalazione delle criticità non previste dal DVR

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4284/2026, ha confermato la responsabilità del direttore di stabilimento e RSPP per un grave infortunio avvenuto durante il carico di bitume a 180°C.
La Corte chiarisce che la carenza del DVR non esonera i garanti della sicurezza, che devono comunque gestire e segnalare i rischi nella propria sfera di competenza. Il sistema di prevenzione adottato, basato su controlli visivi e autocertificazioni, è stato ritenuto inidoneo a prevenire il rischio specifico di esplosione dovuto alla presenza di condensa nella cisterna. Secondo il giudizio controfattuale, l’adozione di una procedura che imponesse l’allontanamento dell’autista durante il pompaggio avrebbe evitato con elevata probabilità l’evento lesivo. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 1913/2026 – Lavori in quota e omessa protezione anticaduta, solo la condotta abnorme “salva” il datore di lavoro

La Corte di Cassazione, Sez. IV pen., con sentenza n. 1913/2026, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo ex art. 589, comma 2, c.p., in relazione ad un infortunio avvenuto durante lavori di posa di marmo. L’operaio è caduto da un’apertura nel solaio, priva di parapetti e protezioni, da un’altezza di oltre 4 metri, senza imbracatura né sistemi anticaduta. La Corte ha ricondotto l’attività ai “lavori in quota” ex artt. 107, 122 e 126 del D.Lgs. 81/2008, rilevando l’omessa predisposizione di presìdi idonei e l’inadeguata formazione. Esclusa la condotta abnorme del lavoratore, il nesso causale è stato individuato nell’assenza delle misure prevenzionistiche che avrebbero impedito l’evento mortale. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 3337/2026 – DVR errato, prassi aziendale elusiva, macchinario non a norma

La sentenza della Corte di Cassazione n. 3337/2026 riguarda un infortunio mortale causato dall’elusione dell’interblocco di sicurezza di una tramoggia mediante un guanto, che ha consentito la ripresa automatica del ciclo e lo schiacciamento del manutentore. È emerso che il macchinario presentava dispositivi facilmente aggirabili e che in azienda era diffusa una prassi elusiva, non adeguatamente prevenuta né valutata nel DVR. Il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile per violazione delle norme antinfortunistiche, mancata valutazione dei rischi manutentivi e messa a disposizione di attrezzature non conformi. La Corte ha ribadito che la conformità CE non esonera dall’obbligo di valutare i rischi concreti e vigilare sulle prassi operative, confermando la condanna. Leggi l’approfondimento.

Cassazione 6074/2026 – Meteo avverso e cantiere aperto: il confine sottile tra rischio e fatalità

La Corte di Cassazione, con sentenza 6074/2026, conferma la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio mortale avvenuto durante il montaggio di casseri in presenza di forti raffiche di vento. La tutela prevenzionistica richiede non solo documenti di sicurezza formalmente corretti, ma vigilanza concreta sulle modalità operative e sulle condizioni ambientali. Accertate gravi violazioni: uso di puntelli inidonei, mancata delimitazione dell’area, carenze di PSC e POS e omessa sospensione dei lavori in condizioni meteo avverse. La Corte distingue tra colpa organizzativa e gestionale, ribadendo che la posizione di garanzia datoriale copre l’intera gestione del rischio, confermando la condanna per omicidio colposo aggravato. Leggi l’approfondimento.

Corte di Cassazione 3336/2026 – DVR carente? La delega d funzioni non esonera il datore dalla responsabilità dell’infortunio

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio da investimento con muletto quando il DVR non valuta il rischio concreto delle attività svolte nel piazzale (Cass. pen., Sez. IV, n. 3336/2026). La responsabilità permane anche in presenza di delega di funzioni, se mancano protocolli operativi, segnaletica e separazione dei flussi pedonali/carrabili. I giudici escludono che la condotta del collega integri colpa abnorme, poiché l’evento rientra nel rischio non governato. La sottoscrizione del DVR impone al datore il controllo sulla sua adeguatezza ed efficacia, inclusi formazione e addestramento. Leggi l’approfondimento.

Corte di Cassazione 1908/2026 – Mansioni non previste e violazioni antinfortunistiche

La sentenza della Corte di Cassazione penale n. 1908/2026 riguarda un grave infortunio occorso a un lavoratore formalmente addetto alle pulizie ma impiegato abitualmente in mansioni diverse da quelle contrattuali. Durante tali attività “di fatto”, svolte senza adeguata formazione, attrezzature idonee e valutazione dei rischi, il dipendente riportava gravi lesioni. La datrice di lavoro è stata ritenuta penalmente responsabile per plurime violazioni delle norme antinfortunistiche. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che il datore risponde anche delle mansioni extra-contrattuali tollerate o prevedibili e confermando l’esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in presenza di omissioni gravi e lesioni rilevanti. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 1909/2026 – Condotta abnorme esclusa come causa di infortunio? Non scatta automaticamente la responsabilità del garante

La Cassazione penale (sentenza 1909/2026) tratta di un infortunio sul lavoro in cui una carrellista, intervenendo su un nastro trasportatore bloccato, subisce gravi lesioni. Il Tribunale di Bologna aveva assolto il preposto ritenendo “abnorme” la condotta della lavoratrice. La Suprema Corte chiarisce che l’abnormità richiede rischio eccentrico rispetto all’area di rischio governata dall’organizzazione, non mera imprudenza. Esclusa l’abnormità, la responsabilità del garante non scatta automaticamente: occorre valutare colpa e nesso causale, rinviando il giudizio al Tribunale. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 5037/2026 – L’attrezzatura protettiva non basta! Gli obblighi di sicurezza si traducono in controllo sull’uso reale

La Cassazione penale (sentenza 5037/2026) conferma la condanna del datore per lesioni colpose aggravate, ribadendo che la responsabilità non si esaurisce nella mera “conformità teorica” o nella disponibilità dei dispositivi di sicurezza. È necessario che l’attrezzatura sia concretamente sicura nell’uso reale e che le protezioni (es. cuffia della sega) siano effettivamente installate e utilizzate. Prassi aziendali contra legem, anche se diffuse o tollerate, non esonerano il datore, specie se conosciute o colpevolmente ignorate. La nomina dell’RSPP non trasferisce l’obbligo di vigilanza, che diventa più stringente in presenza di segnali di rischio o criticità formative. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 2694/2026 – Infortunio per imprudenza? Colpa del datore di lavoro se il lavoratore non è stato formato

La Cassazione penale n. 2694/2026 attribuisce la responsabilità del grave infortunio al datore di lavoro per mancata formazione, affidamento di attività a soggetti non competenti e omessa valutazione dei rischi da carichi sospesi. La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale, salvo abnormità, qui esclusa perché l’attività rientrava nelle mansioni affidate. In presenza di più garanti, ciascuno risponde integralmente dell’obbligo di tutela, configurandosi concorso di cause ex art. 41 c.p. L’imprudenza del lavoratore è ritenuta prevedibile e causalmente collegata all’inadempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 1091/2026 – Asfissia in un silos vinicolo, quando l’omissione del datore prevale sull’imprudenza del dipendente

Un lavoratore è morto asfissiato durante la manutenzione in quota su un vaso di mosto in fermentazione, intrappolato nel boccaporto. Il datore di lavoro è stato accusato di mancata formazione, assenza di DPI e inosservanza delle misure di sicurezza previste dal DVR. La difesa sosteneva l’imprevedibilità e l’eccezionalità dell’azione del lavoratore, operante da solo. La Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che l’attività rientrava nelle mansioni ordinarie e le misure di sicurezza erano obbligatorie. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 318/2026 – La scelta delle attrezzature da lavoro è importante e va indicata nel POS

La Cassazione penale n. 318/2026 conferma la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio da caduta dall’alto durante la tinteggiatura di un soffitto. La scala utilizzata è stata ritenuta inidonea e instabile per la lavorazione, senza la presenza di un secondo operatore a garantirne la stabilità. Il POS risultava carente, non prevedendo l’attività svolta né l’uso di attrezzature più sicure (es. trabattello). Respinta ogni traslazione di responsabilità sul lavoratore: il datore resta il primario gestore del rischio ex D.Lgs. 81/2008. Leggi l’approfondimento.

Ordinanza Cassazione 23684/2025 – Infortunio da scala a pioli, l’accesso in quota va gestito con regole specifiche e non come eccezione

L’ordinanza Cass. n. 23684/2025 riguarda un infortunio avvenuto durante lavori in quota con scala a pioli non stabilizzata, che ha causato la caduta del lavoratore. La violazione principale è individuata nell’art. 113 del D.Lgs. 81/2008, relativo all’uso sicuro delle scale, più che nell’art. 2087 c.c. La Corte d’Appello ha riconosciuto la responsabilità diretta del legale rappresentante, quale garante della sicurezza. È stato chiarito che non serve cambiare i fatti per applicare una diversa qualificazione giuridica della responsabilità. La Cassazione conferma la possibilità di agire civilmente anche contro il datore di lavoro persona fisica, oltre che contro la società. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 2693/2026 – Incidente a cantiere chiuso, il datore di lavoro ne risponde a prescindere dall’attualità delle lavorazioni

La sentenza n. 2693/2026 afferma che l’obbligo di sicurezza nei cantieri edili permane anche durante la sospensione dei lavori, finché non avviene lo smantellamento definitivo e sussiste un rischio concreto. Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio mortale occorso a un operaio impegnato nel recupero di materiali, precipitato da una struttura priva di adeguati parapetti. La Corte esclude l’abnormità della condotta del lavoratore, ritenendo l’azione rientrante nell’area di rischio aziendale e nel compito affidato. Viene ribadito che ogni attività oltre i due metri configura lavoro in quota e impone misure antinfortunistiche, a prescindere dall’inattività del cantiere. Leggi l’approfondimento.

Cassazione 5757/2026 – Omessa informazione sui rischi da amianto, la nomina del RSPP non esonera datore e dirigenti

La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 5757/2026, ribadisce che la nomina dell’RSPP non equivale a delega di funzioni e non trasferisce la posizione di garanzia del datore di lavoro. Datore e dirigenti restano penalmente responsabili per informazione, cooperazione e gestione dei rischi, anche negli appalti con esposizione ad amianto. Nel caso concreto, l’omessa informazione sui rischi e la carente cooperazione tra committente e appaltatore hanno integrato profili di responsabilità prevenzionistica. La presenza di un RSPP e del DUVRI non esonera i garanti dall’obbligo di vigilanza e controllo effettivo sulla sicurezza. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 3198/2026 – Quando la sicurezza rimane solo “su carta”, le norme settoriali integrano la disciplina generale

La Cassazione penale (sentenza 3198/2026) conferma la responsabilità del datore di lavoro per un grave infortunio in cava, ravvisando l’inosservanza di misure organizzative e manutentive di sicurezza. Le prescrizioni del DDS sono giudicate meramente “cartolari”, prive di concreta attuazione, a fronte di prassi operative contra legem tollerate. Il datore risponde anche per omessa vigilanza sull’uso di attrezzature usurate e sull’organizzazione del lavoro, nonostante la presenza di altri garanti. In caso di pluralità di posizioni di garanzia, ciascun garante è responsabile per intero, potendo configurarsi concorso di cause. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 30028/2025 – La Cassazione sui tempi di prescrizione dei reati

La Cassazione, con la sentenza 30028/2025, ha annullato la condanna dell’amministratore unico di un’impresa edile per omessa vigilanza, impalcature inadeguate e carenze nel POS, dichiarando estinti i reati per prescrizione. I fatti risalivano al 2019 e il termine quinquennale si è completato prima della sentenza del Tribunale di Pavia. La regolarizzazione postuma e le sanzioni amministrative non incidono sul decorso della prescrizione. La Suprema Corte conferma che, se i termini sono scaduti, le violazioni penali non possono essere contestate. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 39563/2025 – Delega di funzioni e la vigilanza residua del datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39563/2025, chiarisce i limiti della vigilanza del datore di lavoro in presenza di delega di funzioni, prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008. L’obbligo residuo non è operativo, ma di alta vigilanza, basato su procedure e sistemi organizzativi efficaci. Il datore deve verificare risorse, procedure e gestione dei rischi, intervenendo in caso di carenze evidenti. Non deve invece controllare ogni attività operativa né sostituirsi ai delegati. La sentenza annulla la condanna della Corte d’Appello, ribadendo i confini della responsabilità datoriale. Leggi l’approfondimento.

Cassazione Penale 38782/2025 – Ribaltamento di eco-balle e responsabilità D.L.

La Cassazione (sentenza n. 38782/2025) ribadisce che il datore di lavoro deve garantire la stabilità dei materiali accatastati mediante misure strutturali e procedurali adeguate. L’evento mortale causato dal ribaltamento di eco-balle è stato ricondotto a gravi omissioni organizzative e tecniche del datore di lavoro. È esclusa la rilevanza di un comportamento abnorme del lavoratore poiché il rischio era intrinseco all’attività e generato dall’assenza di adeguate cautele. La decisione rafforza l’obbligo di predisporre sistemi di contenimento, superfici idonee e procedure operative sicure per lo stoccaggio. Leggi l’approfondimento.

Cassazione Penale 38145/2025 – Cosa comporta non includere nel DVR la pulizia di una macchina come rischio residuale?

La Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con la sentenza n. 38145/2025, conferma la responsabilità penale del datore di lavoro per l’infortunio occorso durante la pulizia manuale di una taglierina. L’incidente è avvenuto a causa di procedure informali non autorizzate, con un operatore che puliva i rulli in movimento, senza formazione né istruzioni aziendali. Il datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, è responsabile di lesioni colpose gravi per omessa valutazione del rischio, mancata formazione e assenza di procedure di sicurezza. La Cassazione evidenzia la violazione degli obblighi del D.Lgs. 81/08: uso sicuro delle attrezzature, misure organizzative e tecniche, e sorveglianza sanitaria. Il principio chiave è che il datore deve adottare ogni cautela astrattamente prevedibile per prevenire eventi lesivi, anche in operazioni ordinarie e complementari al ciclo produttivo. Leggi l’approfondimento.

Cassazione penale 35875/2025 – Dormitori abusivi per i lavoratori

La sentenza di Cassazione penale n. 35875/2025 conferma la responsabilità penale del datore di lavoro e del custode giudiziario per aver utilizzato un’abitazione come dormitorio senza requisiti di sicurezza. Sono stati riscontrati dieci dormitori con 19 posti letto, assenza di presidi antincendio, cassette di primo soccorso, segnaletica e impianto elettrico non certificato e pericoloso. Il cambio di destinazione d’uso non autorizzato ha creato un rischio concreto per i lavoratori e gli edifici vicini, integrando il reato ex art. 451 c.p. La Cassazione ha confermato le condanne, ritenendo irrilevante la difesa basata su assenza fisica o delega negligente. Leggi l’approfondimento.

Cassazione 26021/2025  – Il lavoratore prova solo il nesso danno-lavoro, il datore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza obbligatorie

La Cassazione (sentenza 26021/2025) ha chiarito che nei giudizi per infortuni sul lavoro il lavoratore deve provare solo il danno e il nesso con l’attività lavorativa, non l’inadempimento datoriale. Spetta invece al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dall’art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. 81/2008. La decisione ribadisce un modello probatorio asimmetrico: il prestatore allega il danno, il datore fornisce la prova liberatoria. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano errato nel richiedere al lavoratore la prova dettagliata della dinamica, violando tali principi. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso, rafforzando la tutela del lavoratore. Per tutti i dettagli, ti consiglio di leggere l’approfondimento dedicato.

Cassazione penale 35894/2025 – Omesso obbligo di armatura in uno scavo

La Cassazione penale (sentenza 35894/2025) ha confermato la condanna del titolare di un’impresa appaltatrice per omicidio colposo e lesioni, a seguito del crollo di uno scavo privo di adeguate armature di sostegno. Il datore di lavoro non aveva garantito la messa in sicurezza progressiva dello scavo né vigilato sull’uso dei DPI, violando gli obblighi di prevenzione previsti dal POS. La Suprema Corte ha chiarito che l’obbligo di armare le pareti sorge “man mano” con l’avanzamento dei lavori e non dipende dalla presenza dei lavoratori. Anche l’imprudenza del capocantiere, pur qualificato come preposto, non esclude la responsabilità del datore, poiché l’omissione delle misure protettive rimane la causa principale dell’evento. Leggi l’approfondimento.

Cassazione 35222/2025 – Mancata formazione, attrezzatura inadeguata e DUVRI inesistente, una triade pericolosa

La Cassazione, con la sentenza n. 35222/2025, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per un grave infortunio occorso a un dipendente che, sollevato con un muletto per installare finestre in quota, era caduto dopo l’urto del mezzo contro un cavo elettrico. I giudici hanno rilevato l’uso improprio e inadeguato delle attrezzature, la mancata formazione del personale e l’assenza di idonee misure di prevenzione. Inammissibile il ricorso del datore di lavoro, che sosteneva l’occasionalità della presenza del dipendente e l’assenza dell’obbligo di DUVRI. La condotta del lavoratore è stata ritenuta non imprevedibile. Leggi l’approfondimento.

Cassazione 31136/2025 – Responsabilità del datore di lavoro in presenza di condotte imprudenti dei lavoratori

Il datore di lavoro ha l’obbligo di programmare e mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire infortuni, dalla progettazione dei piani di sicurezza, all’installazione di opere provvisionali adeguate, fino alla fornitura di servizi igienici e alla segnalazione dei rischi. La responsabilità del datore di lavoro non si esclude neanche in presenza di condotte imprudenti dei lavoratori, quando queste rientrano nei rischi governati dalla normativa.

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Cassazione 45596/2021 – Limiti all’esonero di responsabilità

La sentenza della Corte di Cassazione 45596/2021 spiega in maniera molto chiara l’orientamento giurisprudenziale consolidato circa le responsabilità del datore di lavoro e la condotta del lavoratore.

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità unicamente quando la condotta del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sent. 7267/2009).

È, dunque, abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Deve trattarsi, in sostanza, di una condotta colposa tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sente. 33976/2021).
Le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, infatti, perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino da incidenti dovuti a sua stessa negligenza, imprudenza od imperizia. La condotta imprudente dell’infortunato non assurge, cioè, a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore ed all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro, in quanto titolare della posizione di garanzia, è tenuto ad evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni di terzi o dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Sent. 12115/1999).

Ne consegue che la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile.

Centrale per l’esclusione della responsabilità del garante è il concetto di “rischio eccentrico” (Cassazione penale sent. 27871/2019): è necessario che il datore di lavoro abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza imprudenza o imperizia del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

Nemmeno il personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, non esime il datore di lavoro dagli obblighi di prevenzione e salvaguardia che la legge gli impone.

Pertanto, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi (sent. 5776/2021).

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