Bonifica di siti contaminati: procedura ordinaria e semplificata


La bonifica dei siti contaminati comprende le attività di prevenzione, messa in sicurezza, caratterizzazione, analisi di rischio e risanamento necessarie per eliminare le sorgenti di contaminazione o ridurre gli inquinanti fino agli obiettivi previsti dalla legge. In Italia il riferimento principale è il D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V: l’art. 242 disciplina la procedura ordinaria, mentre l’art. 242-bis prevede una procedura semplificata per la bonifica del suolo effettuata a spese dell’operatore.

Cos’è la bonifica di un sito contaminato?

La bonifica di un sito contaminato è l’insieme degli interventi finalizzati ad eliminare le fonti di inquinamento e a ridurre le concentrazioni di sostanze contaminanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, fino a rendere il rischio sanitario e ambientale compatibile con la destinazione d’uso del sito.

Se hai bisogno di un capitolato per questo tipo di interventi, è disponibile un software capitolati speciali che ti fornisce il modello interamente dedicato alla bonifica dei siti contaminati con tutte le indicazioni utili in linea con la normativa vigente (bonifica e messa in sicurezza, indagini preliminari, trattamenti ex-situ ed in situ, interventi di messa in sicurezza, ecc.).

Il D.Lgs. 152/2006 disciplina le operazioni necessarie per eliminare le sorgenti dell’inquinamento e ridurre le concentrazioni degli inquinanti secondo il principio europeo del “chi inquina paga”. La disciplina nazionale, introdotta originariamente dal D.M. 471/1999, è stata profondamente riorganizzata dalla Parte IV, Titolo V, del Codice dell’ambiente.


Gli interventi possono interessare:

  • il suolo superficiale;
  • il sottosuolo;
  • le acque sotterranee;
  • i materiali di riporto;
  • i sedimenti, quando ricadono nello specifico procedimento;
  • le sorgenti primarie e secondarie della contaminazione;
  • i vapori provenienti dal terreno o dalla falda.

La bonifica non coincide necessariamente con la completa rimozione di ogni sostanza rilevata. L’obiettivo dipende dal tipo di contaminante, dalle caratteristiche geologiche e idrogeologiche, dalle vie di esposizione e dalla destinazione urbanistica dell’area. Quando la rimozione totale non è tecnicamente possibile o sostenibile, il progetto può prevedere trattamenti in situ o ex situ, contenimento, messa in sicurezza e monitoraggio, purché il rischio residuo sia ricondotto a condizioni accettabili secondo la procedura normativa.

Quando un sito è potenzialmente contaminato e quando è contaminato?

Un sito contaminato è quella parte di territorio nella quale i valori delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) vengono superati. Diventa giuridicamente “sito contaminato” quando, dopo la caratterizzazione e l’analisi di rischio sito-specifica, risultano superate le CSR.

L’art. 240 del D.Lgs. 152/2006 distingue due situazioni:

Condizione Significato
Valore superiore alla CSC Il sito è potenzialmente contaminato e deve essere approfondito
Valore inferiore o uguale alla CSC Il sito non richiede normalmente l’analisi di rischio prevista dall’art. 242
Valore superiore alla CSR Il sito è contaminato e occorre un intervento
Valore inferiore o uguale alla CSR Il rischio può essere considerato accettabile per lo scenario valutato, eventualmente con monitoraggio

La CSC è quindi un valore di screening. Il suo superamento non dimostra automaticamente che il sito presenti un rischio sanitario non accettabile, ma attiva il percorso di caratterizzazione e analisi. La CSR è invece calcolata considerando le condizioni reali del sito, la destinazione d’uso, le sorgenti, i percorsi di migrazione e i possibili recettori. La definizione normativa di sito potenzialmente contaminato è collegata al superamento delle CSC in attesa della caratterizzazione e dell’analisi di rischio.


Quale norma disciplina la bonifica dei siti contaminati?

La disciplina nazionale è contenuta principalmente nel D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V. L’art. 242 regola la procedura ordinaria, l’art. 242-bis la procedura semplificata, l’art. 245 gli obblighi dei soggetti non responsabili e l’art. 252 i Siti di interesse nazionale.

Il primo riferimento organico nazionale è stato il D.M. 471/1999. La disciplina è stata successivamente sostituita e profondamente modificata dal D.Lgs. 152/2006 e dalle sue numerose integrazioni. ISPRA identifica ancora la Parte IV, Titolo V, come il quadro normativo nazionale di riferimento.

Gli articoli più rilevanti sono:

  • art. 239: principi e campo di applicazione;
  • art. 240: definizioni;
  • art. 242: procedure operative e amministrative ordinarie;
  • art. 242-bis: procedura semplificata per la bonifica del suolo;
  • art. 243: gestione delle acque sotterranee emunte;
  • art. 245: obblighi di intervento e comunicazione dei soggetti non responsabili;
  • art. 250: interventi d’ufficio;
  • art. 252: procedimenti relativi ai Siti di interesse nazionale;
  • art. 253: oneri reali e privilegi speciali immobiliari.

Per i siti di interesse nazionale, la competenza procedimentale prevista dall’art. 252 è statale; per gli altri siti devono essere considerate anche le norme regionali e la distribuzione locale delle competenze amministrative.

Perché la bonifica dei siti contaminati è importante?

La bonifica riduce l’esposizione delle persone agli inquinanti, impedisce la migrazione della contaminazione verso falde e aree limitrofe, tutela ecosistemi e biodiversità e consente il recupero urbanistico o produttivo di aree compromesse. Le sostanze presenti nel terreno o nella falda possono raggiungere i recettori attraverso:


  • ingestione o contatto con il suolo;
  • inalazione di polveri;
  • inalazione di vapori in ambienti aperti o confinati;
  • consumo di acqua contaminata;
  • trasferimento nella catena alimentare;
  • migrazione attraverso le acque sotterranee.

La bonifica produce quindi benefici sanitari, ambientali, sociali ed economici. Un’area risanata può essere restituita alla comunità, riutilizzata per finalità compatibili e reinserita nei processi di rigenerazione urbana, limitando il consumo di nuovo suolo.

La dimensione del fenomeno è rilevante. Il quarto rapporto ISPRA sui dati regionali, riferito alla situazione al 1° gennaio 2024, considera 16.365 procedimenti in corso e 22.191 procedimenti conclusi. Secondo ISPRA, metà dei procedimenti conclusi con un intervento di bonifica o messa in sicurezza termina in meno di quattro anni, mentre nel 25% dei casi sono necessari almeno otto anni.

Questi dati mostrano perché la corretta pianificazione delle indagini, la scelta della tecnologia e la gestione documentale siano determinanti per evitare ritardi e varianti progettuali.

 

I benefici della bonifica dei siti contaminati


I benefici della bonifica dei siti contaminati

Quali tecnologie possono essere utilizzate per bonificare un sito?

Le tecnologie di bonifica si distinguono principalmente in trattamenti in situ, applicati senza scavare il terreno, ed ex situ, eseguiti dopo l’escavazione o l’estrazione della matrice contaminata. La tecnologia deve essere scelta in funzione delle condizioni specifiche del sito.

Tra le soluzioni disponibili rientrano:

  • scavo e smaltimento o trattamento del terreno;
  • Soil Washing;
  • Soil Vapour Extraction;
  • Multi Phase Extraction;
  • Air Sparging;
  • ossidazione chimica in situ;
  • bioremediation;
  • phytoremediation;
  • desorbimento termico;
  • barriere permeabili reattive;
  • pump and treat;
  • contenimento e messa in sicurezza permanente.

ISPRA ha elaborato una matrice di screening che considera 25 tecnologie per il suolo e 16 per le acque sotterranee, valutando tempi, monitoraggi, limiti, applicabilità e casi studio. La matrice è uno strumento di supporto e non sostituisce la progettazione.

ISPRA precisa inoltre che i propri documenti tecnici sulle tecnologie non sono vincolanti e che “la progettazione e l’implementazione sito-specifica sono fondamentali” per il successo dell’intervento.


Che cosa prevedono i documenti ISPRA su MPE e Soil Washing?

ISPRA ha pubblicato nel febbraio 2025 due rapporti tecnici dedicati alla Multi Phase Extraction e al Soil Washing, sviluppati nell’ambito della rete IMPEL. I documenti illustrano principi, applicabilità, test pilota, limiti e casi studio, ma non costituiscono linee guida legalmente vincolanti.

Le pubblicazioni forniscono strumenti tecnici per supportare istituzioni, operatori e professionisti nella valutazione delle tecnologie di bonifica. ISPRA le presenta come alternative o integrazioni ai tradizionali interventi di escavazione e smaltimento.

I rapporti devono essere utilizzati considerando:

  • modello concettuale del sito;
  • distribuzione verticale e orizzontale della contaminazione;
  • proprietà chimico-fisiche degli inquinanti;
  • granulometria e permeabilità del terreno;
  • profondità e dinamica della falda;
  • presenza di fase libera;
  • obiettivi di bonifica;
  • gestione dei residui;
  • consumi energetici e sostenibilità;
  • necessità di prove pilota.


Come funziona la Multi Phase Extraction?

La Multi Phase Extraction è una tecnologia in situ che applica una depressione ai pozzi di bonifica per estrarre contemporaneamente vapori, liquidi e, quando presente, prodotto contaminante in fase separata. È impiegata soprattutto per contaminanti organici volatili e idrocarburi.

Il sistema può intervenire sulla zona insatura, sulla frangia capillare e sulla porzione satura prossima alla superficie della falda. L’estrazione genera un flusso verso i pozzi, dal quale vengono separate e trattate le diverse fasi.

La MPE può consentire di:

  • ridurre le concentrazioni di contaminanti nella zona satura e insatura;
  • favorire la volatilizzazione dei composti organici;
  • recuperare liquidi contaminati e prodotto in fase separata;
  • controllare la migrazione della contaminazione;
  • limitare le escavazioni;
  • accelerare il risanamento in condizioni idrogeologiche compatibili.

ISPRA indica la MPE come tecnologia applicabile alla rimozione di contaminanti organici e idrocarburi dalle acque sotterranee e dai suoli insaturi e ne segnala l’utilizzo in presenza di idrocarburi leggeri in fase separata, o LNAPL. L’efficacia deve essere verificata attraverso prove di portata, test pilota, monitoraggio dei raggi di influenza, controllo delle emissioni e bilanci di massa. Un terreno scarsamente permeabile, una contaminazione molto profonda o una distribuzione disomogenea possono ridurre l’efficienza del sistema.

Come funziona il Soil Washing?

Il Soil Washing è un trattamento prevalentemente ex situ che separa le frazioni granulometriche del terreno e trasferisce i contaminanti verso una porzione più ridotta di materiale. L’obiettivo è recuperare le frazioni pulite e ridurre il volume complessivo da trattare o smaltire.


Il terreno escavato viene sottoposto a vagliatura, disgregazione e lavaggio con acqua o soluzioni specifiche. Poiché molti contaminanti tendono a concentrarsi nelle frazioni fini, la separazione può produrre:

  • sabbie e ghiaie recuperabili;
  • una frazione fine maggiormente contaminata;
  • acque di processo da trattare;
  • fanghi o residui da gestire;
  • eventuali frazioni metalliche o estranee.

Il Soil Washing può essere applicato a metalli, idrocarburi e altri contaminanti, ma il risultato dipende dalla granulometria, dalle caratteristiche mineralogiche e dal legame tra contaminante e matrice. ISPRA evidenzia tra i possibili vantaggi la riduzione del terreno destinato a discarica, il recupero delle frazioni pulite e il trattamento di metalli pesanti e contaminanti organici.

L’art. 242-bis stabilisce inoltre che, nella selezione della strategia semplificata, devono essere privilegiate modalità che minimizzino lo smaltimento in discarica e favoriscano il riutilizzo in situ dei materiali trattati.

Come si sceglie la tecnologia di bonifica più adatta?

La tecnologia non può essere scelta soltanto in base al tipo di contaminante. La decisione deve integrare il modello concettuale, le caratteristiche del terreno e della falda, gli obiettivi normativi, i tempi, i costi, i residui prodotti e la sostenibilità complessiva.

Una valutazione tecnica dovrebbe includere almeno:


Fattore Domanda operativa
Contaminante È volatile, solubile, persistente, biodegradabile o presente in fase libera?
Matrice ambientale La contaminazione interessa il suolo, il sottosuolo, la falda o più matrici contemporaneamente?
Geologia Il terreno è permeabile, stratificato, argilloso o eterogeneo?
Idrogeologia Quali sono la direzione, la velocità e l’oscillazione della falda?
Accessibilità del sito Sono presenti edifici, impianti, sottoservizi o attività produttive che limitano gli interventi?
Obiettivi di bonifica Occorre raggiungere le CSC, le CSR o un diverso obiettivo autorizzato?
Tempi Il sito deve rimanere operativo? Esistono scadenze urbanistiche, produttive o amministrative?
Residui prodotti Quali rifiuti, acque di processo, fanghi o emissioni saranno generati dall’intervento?
Monitoraggio Come sarà verificata e dimostrata l’efficacia della tecnologia nel tempo?
Sostenibilità Quali sono i consumi energetici, le emissioni, i trasporti, l’uso di risorse e gli impatti complessivi?

La matrice ISPRA può supportare lo screening iniziale, ma la selezione definitiva richiede studi di trattabilità e, quando opportuno, prove pilota. ISPRA specifica che la matrice è destinata a essere aggiornata con l’evoluzione tecnologica e non rappresenta uno stato dell’arte definitivo.

Quali procedure di bonifica prevede il D.Lgs. 152/2006?

Il Codice dell’ambiente prevede una procedura ordinaria, disciplinata dall’art. 242, e una procedura semplificata, disciplinata dall’art. 242-bis. Le due procedure hanno obiettivi, matrici interessate, controlli e sequenze amministrative differenti.

Le analizziamo nel dettaglio.

Procedura Ambito principale Obiettivo
Ordinaria, art. 242 Suolo, sottosuolo e falda Valutazione sito-specifica e riduzione del rischio fino alle CSR
Semplificata, art. 242-bis Bonifica del suolo a spese dell’operatore Raggiungimento delle CSC per la destinazione d’uso
Procedura nei SIN, art. 252 Siti di interesse nazionale Procedimento di competenza statale

La procedura semplificata non sostituisce gli obblighi relativi alla falda. Quando sono necessarie misure di prevenzione, messa in sicurezza o bonifica delle acque sotterranee, continuano ad applicarsi gli artt. 242 o 252.

Come inizia la procedura ordinaria di bonifica?

La procedura ordinaria inizia quando si verifica un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o viene individuata una contaminazione storica che può ancora aggravarsi. Il responsabile deve adottare entro 24 ore le misure di prevenzione e inviare immediatamente la comunicazione prevista dalla legge.


L’art. 242, comma 1, impone al responsabile dell’inquinamento di:

  • mettere in opera entro 24 ore le misure necessarie di prevenzione;
  • dare immediata comunicazione al comune, alla provincia, alla regione o alla provincia autonoma nel territorio in cui si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle 24 ore successive informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo l’art. 304, comma 2;
  • descrivere la situazione e gli interventi adottati;
  • evitare l’aggravamento e la propagazione della contaminazione.

Questa procedura si applica anche in caso di contaminazioni storiche che possono comportare rischi di aggravamento della contaminazione.

Gli interventi immediati possono comprendere:

  • arresto dello sversamento;
  • rimozione della sorgente;
  • confinamento temporaneo;
  • raccolta del prodotto;
  • installazione di barriere;
  • pompaggio di emergenza;
  • copertura delle aree;
  • monitoraggio iniziale;
  • limitazione dell’accesso.

Dal momento in cui la comunicazione arriva al comune, il responsabile dell’inquinamento è subito abilitato a realizzare gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza. Se non provvede né a dar inizio agli interventi né a fare la comunicazione è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da 1.000 € e 3.000 € per ogni giorno di ritardo. A fare i controlli è l’autorità preposta o comunque il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Quali sono i principali compiti del responsabile dell’inquinamento?

Il responsabile deve prevenire l’aggravamento, comunicare l’evento, eseguire le indagini, presentare gli elaborati tecnici, finanziare gli interventi necessari e dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica o messa in sicurezza.


Nell’ambito del procedimento, i compiti possono comprendere:

  • rispetto delle normative ambientali: è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti ambientali in vigore che impongono limiti alle emissioni di sostanze inquinanti e stabiliscono le procedure per la gestione corretta dei rifiuti;
  • monitoraggio e reporting: in molti casi le aziende sono tenute a monitorare e documentare le proprie emissioni inquinanti e a fornire report alle autorità competenti;
  • bonifica e ripristino: nel caso di contaminazione ambientale può essere tenuto a finanziare e attuare operazioni di bonifica e ripristino dell’area contaminata;
  • prevenzione e mitigazione: è responsabile della messa in atto di misure preventive e di mitigazione per evitare o ridurre l’inquinamento derivante dalle proprie attività.

Questi obblighi devono essere distinti dai doveri del proprietario o gestore non responsabile. L’art. 245 stabilisce che il proprietario o gestore che rilevi il superamento, o il pericolo concreto e attuale di superamento, delle CSC deve comunicarlo alle autorità competenti e attuare le misure di prevenzione, fatti salvi gli obblighi del responsabile.

Caso 1: cosa accade se l’indagine preliminare non rileva il superamento delle CSC?

Quando l’indagine preliminare conferma che le CSC non sono state superate, il responsabile, dopo aver effettuato l’indegine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento che accertan il non superamento del livello delle CSC, ripristina l’area e trasmette un’autocertificazione al Comune e alla Provincia entro 48 ore dalla comunicazione iniziale. Il procedimento di notifica si conclude, salvo i controlli dell’autorità competente.

L’autorità dispone di 15 giorni per le attività di verifica e controllo. Se la contaminazione non deriva da un singolo evento, i parametri analitici devono essere individuati considerando la storia del sito e le attività svolte nel tempo.

Il workflow è quindi:


  • evento o contaminazione storica;
  • misure di prevenzione;
  • indagine preliminare;
  • CSC non superate;
  • ripristino;
  • autocertificazione entro 48 ore;
  • eventuali controlli nei successivi 15 giorni;
  • conclusione della procedura.

In questa situazione il sito non viene qualificato come contaminato ai sensi dell’art. 240. I siti non contaminati non hanno bisogno di ulteriori interventi ed escono dalla procedura.

Caso 2: Cosa accade se viene superata anche una sola CSC?

Il superamento di una CSC, anche per un solo parametro, determina la qualificazione del sito come potenzialmente contaminato. Il responsabile deve comunicarlo immediatamente e presentare il piano di caratterizzazione entro i successivi 30 giorni. La comunicazione deve descrivere anche le misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.

Il piano di caratterizzazione deve essere trasmesso:

  • al Comune;
  • alla Provincia;
  • alla Regione territorialmente competente.

La Regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano entro i successivi 30 giorni, eventualmente prescrivendo integrazioni. L’autorizzazione sostituisce gli altri atti di assenso necessari per le opere connesse alla caratterizzazione.

Il piano di caratterizzazione definisce normalmente:


  • storia e utilizzi del sito;
  • sorgenti potenziali;
  • modello geologico e idrogeologico;
  • matrici da investigare;
  • ubicazione e profondità dei punti di indagine;
  • parametri analitici;
  • modalità di campionamento;
  • controlli di qualità;
  • modello concettuale preliminare;
  • criteri per l’aggiornamento del modello concettuale.

Come funziona l’analisi di rischio sito-specifica?

L’analisi di rischio utilizza i risultati della caratterizzazione per calcolare le CSR e verificare se le concentrazioni presenti generino un rischio accettabile per i recettori, considerando la destinazione d’uso e le effettive vie di esposizione. Il soggetto responsabile presenta alla Regione i risultati dell’analisi di rischio entro sei mesi dall’approvazione del piano di caratterizzazione. La conferenza di servizi approva il documento entro 60 giorni dalla ricezione, dopo l’istruttoria in contraddittorio e con un preavviso di almeno 20 giorni al responsabile.

L’analisi considera generalmente:

  • sorgente di contaminazione;
  • concentrazione rappresentativa;
  • estensione della sorgente;
  • caratteristiche del terreno;
  • profondità della falda;
  • volatilità e mobilità degli inquinanti;
  • lavoratori e residenti;
  • esposizione indoor e outdoor;
  • ingestione, contatto dermico e inalazione;
  • uso attuale e futuro dell’area.

L’analisi di rischio non elimina l’obbligo di intervenire sulle sorgenti attive né può essere utilizzata per giustificare l’aggravamento della contaminazione.

Procedura ordinaria di bonifica siti contaminatiProcedura ordinaria di bonifica siti contaminati

Procedura ordinaria di bonifica siti contaminati, art. 242 commi 1-4 D.Lgs. 152/06


Cosa succede quando le concentrazioni sono inferiori alle CSR?

Se le concentrazioni risultano inferiori alle CSR, la conferenza di servizi, con l’approvazione del documento dell’analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. Può tuttavia prescrivere un programma di monitoraggio per verificare la stabilità della situazione rispetto all’uso del sito.

Quando viene richiesto il monitoraggio, il responsabile deve trasmettere entro 60 giorni un piano contenente:

  • parametri da controllare;
  • punti di monitoraggio;
  • frequenza dei controlli;
  • durata;
  • criteri di valutazione;
  • modalità di trasmissione dei risultati.

La Regione, sentita la Provincia, approva il piano entro 30 giorni. Al termine del periodo, il responsabile invia una relazione tecnica riassuntiva. Se il monitoraggio rileva il superamento di una o più CSR, deve essere avviata la procedura di bonifica prevista dal comma 7.

Cosa succede quando le concentrazioni superano le CSR?

Se le concentrazioni superano le CSR, il sito è contaminato e il responsabile deve presentare entro sei mesi il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza, insieme alle eventuali misure di riparazione e ripristino ambientale.

Il progetto può prevedere:


  • bonifica;
  • messa in sicurezza operativa;
  • messa in sicurezza permanente;
  • interventi integrati sulle diverse matrici;
  • monitoraggio;
  • misure di ripristino ambientale;
  • articolazione per fasi o aree;
  • sperimentazione pilota di tecnologie innovative.

La messa in sicurezza operativa è normalmente collegata a siti nei quali proseguono attività produttive compatibili con il controllo del rischio. La messa in sicurezza permanente isola in modo definitivo le fonti residue e richiede controlli e limitazioni coerenti con la soluzione adottata.

La Regione acquisisce i pareri del Comune e della Provincia mediante conferenza di servizi e approva il progetto entro 60 giorni, con eventuali prescrizioni.

Il provvedimento di approvazione stabilisce:

  • tempi di esecuzione;
  • prescrizioni tecniche;
  • verifiche intermedie;
  • controlli in corso d’opera;
  • condizioni per la certificazione;
  • monitoraggi;
  • garanzie finanziarie, nei limiti stabiliti dalla norma.
Procedura di bonifica ordinaria siti contaminati Procedura di bonifica ordinaria siti contaminati

Procedura di bonifica ordinaria siti contaminati, art. 242 commi 5-9 D.Lgs. 152/06


Scarica il workflow operativo bonifica ordinaria siti contaminati

Puoi scaricare il workflow operativo in PDF che ti mostra le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica ordinaria.

In cosa consiste la procedura semplificata dell’art. 242-bis?

La procedura semplificata consente ad un operatore di effettuare a proprie spese la bonifica del suolo fino a valori uguali o inferiori alle CSC previste per la destinazione d’uso, presentando un progetto e un cronoprogramma senza seguire l’intero iter di approvazione dell’art. 242.

Il progetto deve descrivere:

  • stato di contaminazione;
  • interventi programmati;
  • tecnologie utilizzate;
  • impianti e attività necessari;
  • gestione dei materiali;
  • misure di prevenzione;
  • cronoprogramma;
  • obiettivo di raggiungimento delle CSC.

L’operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi.


La caratterizzazione iniziale e il progetto non sono sottoposti alle procedure ordinarie di approvazione, ma restano soggetti al controllo finale previsto dall’art. 242-bis per verificare il raggiungimento delle CSC nei suoli.

La procedura riguarda specificamente la matrice suolo. Gli interventi necessari sulle acque di falda devono seguire le procedure degli artt. 242 o 252.

Quali autorizzazioni e tempi prevede la procedura semplificata?

Gli elaborati esecutivi degli impianti e delle attività vengono presentati alla Regione, che convoca la conferenza di servizi entro 30 giorni. La determinazione conclusiva deve essere adottata entro 90 giorni dalla convocazione. La determinazione sostituisce le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e delle attività previsti dal progetto.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’atto di assenso, l’interessato comunica all’amministrazione titolare del procedimento e all’ARPA la data di avvio della bonifica.

L’intervento deve concludersi:


  • entro 18 mesi dall’avvio;
  • con un’eventuale proroga non superiore a sei mesi;
  • salvo una motivata sospensione.

Se il termine decorre senza il completamento dell’intervento, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli artt. 242 o 252.

Per siti superiori a 15.000 m², il progetto può essere articolato in un massimo di tre fasi, ciascuna soggetta al relativo termine di esecuzione. Per siti superiori a 400.000 m², il numero delle fasi o dei lotti è stabilito nel cronoprogramma concordato con l’autorità competente.

Come avvengono il collaudo e la certificazione nella procedura semplificata?

Terminata la bonifica, l’interessato presenta un piano di caratterizzazione finalizzato a verificare il raggiungimento delle CSC nel suolo. Il piano viene approvato entro 45 giorni ed eseguito in contraddittorio con l’ARPA competente.

L’ARPA:

  • partecipa alle attività di controllo;
  • valida i dati della caratterizzazione;
  • verifica i risultati del campionamento finale;
  • comunica l’esito all’autorità competente;
  • certifica l’avvenuta bonifica del suolo quando le CSC sono rispettate.

La validazione positiva del campionamento di collaudo costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo. I costi dei controlli e della validazione sono a carico dell’operatore.


Se le CSC non risultano conseguite, l’ARPA comunica le difformità all’autorità e all’operatore. Quest’ultimo deve presentare entro 45 giorni le integrazioni necessarie; il progetto viene quindi istruito secondo la procedura ordinaria.

Dopo il raggiungimento delle CSC, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione urbanistica, fatta salva la valutazione degli eventuali rischi da contaminanti volatili presenti nelle acque di falda.

 

Bonifica semplificata contaminazione siti


Bonifica semplificata siti contaminati: il worflow operativo

Scarica il worflow operativo della procedura da seguire in caso di bonifica semplificata, ai sensi dell’art. 242-bis del testo unico ambientale.

Quali sono le differenze tra procedura ordinaria e semplificata?

La procedura ordinaria utilizza caratterizzazione e analisi di rischio per determinare le CSR sito-specifiche; la procedura semplificata è un percorso volontario, a spese dell’operatore, finalizzato a raggiungere direttamente le CSC nel suolo.

Elemento Procedura ordinaria Procedura semplificata
Norma di riferimento Art. 242 del D.Lgs. 152/2006 Art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006
Attivazione Evento potenzialmente contaminante o contaminazione storica suscettibile di aggravamento Scelta volontaria dell’operatore che interviene a proprie spese
Obiettivo Raggiungimento delle CSR determinate mediante analisi di rischio sito-specifica Raggiungimento delle CSC previste per la specifica destinazione d’uso del suolo
Matrici interessate Suolo, sottosuolo e acque sotterranee Suolo; gli interventi sulla falda seguono le procedure degli artt. 242 o 252
Caratterizzazione Precede l’analisi di rischio e la progettazione dell’intervento È eseguita dopo gli interventi per verificare il conseguimento delle CSC
Analisi di rischio Prevista per determinare le CSR sito-specifiche Non costituisce il criterio centrale della procedura
Approvazione del progetto Il progetto è approvato mediante conferenza di servizi Il progetto non segue l’approvazione ordinaria; restano necessari gli atti di assenso per impianti e attività
Durata dei lavori È stabilita nel progetto approvato 18 mesi dall’avvio, con eventuale proroga non superiore a 6 mesi
Controllo finale Verifica e certificazione secondo il procedimento autorizzato Validazione ARPA dei risultati del campionamento finale
Mancato raggiungimento dell’obiettivo Revisione, integrazione o prosecuzione degli interventi previsti dal progetto Presentazione delle integrazioni e passaggio alla procedura ordinaria

La scelta non deve basarsi soltanto sulla rapidità teorica. Raggiungere le CSC può richiedere un intervento più spinto rispetto al conseguimento delle CSR sito-specifiche. Occorre quindi confrontare tempi autorizzativi, costi, fattibilità tecnica, impatti e destinazione futura dell’area.

Quando conviene utilizzare la procedura semplificata?

La procedura semplificata può essere vantaggiosa quando la contaminazione del suolo è ben delimitata, le tecnologie disponibili consentono realisticamente di raggiungere le CSC e l’operatore vuole sostenere direttamente costi e responsabilità dell’intervento.


Può risultare adatta quando:

  • il volume contaminato è definito;
  • la falda non richiede interventi complessi o viene gestita separatamente;
  • il trattamento consente di raggiungere le CSC;
  • è necessario coordinare la bonifica con una trasformazione urbanistica;
  • gli impianti necessari possono essere autorizzati nei tempi previsti;
  • il cronoprogramma di 18 mesi è realistico;
  • esistono dati iniziali affidabili;
  • la gestione dei materiali è già definita.

Può risultare meno adatta quando:

  • il modello concettuale è ancora incerto;
  • la contaminazione è diffusa o molto profonda;
  • la falda è significativamente interessata;
  • gli obiettivi CSC sono difficilmente raggiungibili;
  • sono necessarie tecnologie con tempi lunghi;
  • l’intervento dipende da numerose fasi sperimentali;
  • il sito presenta forti interferenze impiantistiche.

La decisione dovrebbe essere preceduta da una verifica tecnico-economica comparativa tra art. 242 e art. 242-bis.

Quali benefici produce una bonifica correttamente pianificata?

Una bonifica correttamente pianificata riduce il rischio sanitario e ambientale, limita la diffusione degli inquinanti, rende prevedibili tempi e costi, migliora il riutilizzo delle risorse e consente la rigenerazione di aree industriali o urbane.

I principali benefici sono:


  • protezione della salute;
  • tutela di suolo e acque sotterranee;
  • prevenzione della migrazione degli inquinanti;
  • recupero di aree dismesse;
  • riduzione del consumo di nuovo suolo;
  • diminuzione dei rischi legali e gestionali;
  • riutilizzo dei materiali trattati;
  • riduzione dei conferimenti in discarica;
  • valorizzazione immobiliare e produttiva;
  • disponibilità di dati ambientali verificati.

Il beneficio dipende tuttavia dalla qualità dell’intero processo: modello concettuale, indagini, scelta tecnologica, progettazione, controllo di cantiere, monitoraggio e comunicazione con le autorità.

FAQ Bonifica siti contaminati

Qual è la differenza tra CSC e CSR?

Le CSC sono valori di screening: il loro superamento rende il sito potenzialmente contaminato e richiede ulteriori indagini. Le CSR sono valori calcolati con l’analisi di rischio sito-specifica; il loro superamento determina la qualificazione del sito come contaminato.

Chi deve comunicare un evento potenzialmente contaminante?

Il responsabile dell’inquinamento deve adottare entro 24 ore le misure di prevenzione e inviare immediatamente la comunicazione prevista dagli artt. 242 e 304 del D.Lgs. 152/2006.

Il proprietario non responsabile deve eseguire la bonifica?

L’art. 245 distingue gli obblighi del responsabile da quelli del proprietario o gestore non responsabile. Quest’ultimo deve comunicare il superamento o il pericolo concreto di superamento delle CSC e adottare le misure di prevenzione previste.

Quanto dura la procedura semplificata?

La bonifica deve concludersi entro 18 mesi dall’avvio, con un’eventuale proroga non superiore a sei mesi. Se il termine decorre, salvo sospensione motivata, si avvia la procedura ordinaria.


La procedura semplificata vale anche per le acque sotterranee?

No. L’art. 242-bis è finalizzato alla bonifica del suolo fino alle CSC. Le eventuali misure sulla falda restano soggette alle procedure degli artt. 242 o 252.

Chi certifica la bonifica semplificata?

La validazione del campionamento finale effettuata dall’ARPA territorialmente competente costituisce certificazione dell’avvenuta bonifica del suolo.

I rapporti ISPRA su MPE e Soil Washing sono obbligatori?

No. ISPRA precisa che i documenti tecnici non sono vincolanti e devono essere applicati considerando le caratteristiche pedologiche, geologiche e idrogeologiche del singolo sito.

Quale procedura è più veloce?

La procedura semplificata ha termini definiti, ma non è automaticamente più conveniente. La scelta dipende dalla possibilità tecnica di raggiungere le CSC, dalla presenza di contaminazione in falda e dalla complessità degli impianti e dei lavori.


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 Giusi Rosamilia

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