Caro Materiali 2026: come funziona l’adeguamento prezzi



L’articolo 26 del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022) ha introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

Data la sua valenza transitoria, la norma sull’adeguamento dei prezzi è stata più volte prorogata e aggiornata. Anche la Legge di Bilancio 2026 è intervenuta nuovamente sul meccanismo dell’adeguamento dei prezzi con:

  • la stabilizzazione del D.L. Aiuti accompagnata da un nuovo meccanismo di revisione automatica dei prezzi;
  • l’adozione entro il 29 giugno 2026 di un prezzario nazionale dei lavori pubblici;
  • l’istituzione dell’Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

Qui trovi una breve spiegazione della misura, tutte le novità e una breve cronologia delle misure adottate nel corso degli ultimi anni.

Fare computi metrici e contabilità lavori adeguati ai prezzi di mercato è una prerogativa fondamentale per la buona riuscita di un appalto, evitando danni sia per la stazione appaltante che per l’impresa affidataria. Pertanto, ti consiglio un software per il computo e la contabilità dei lavori che ti permette di redigere computi metrici con gli ultimi prezzari regionali aggiornati e di determinare con facilità i maggiori importi derivanti dall’applicazione degli stessi.


Caro Materiali 2026: cosa cambia

L’art. 26 del D.L. 50/2022 ha introdotto un meccanismo straordinario di compensazione/aggiornamento prezzi per fronteggiare i picchi inflattivi 2021‑2023 che hanno colpito gli appalti di lavori con offerte presentate tra 01/01/2022 e 30/06/2023.

Il provvedimento ha stabilito l’applicazione dei prezzari regionali aggiornati ai SAL, con riconoscimento dei “maggiori importi” entro percentuali prestabilite.

Questa disciplina era però temporalmente limitata: copriva le lavorazioni eseguite/contabilizzate fino al 31/12/2025.

In parallelo, il nuovo Codice appalti (D.Lgs. 36/2023) ha introdotto una revisione prezzi ordinaria e strutturale (art. 60) che prevede:

  • delle soglia di variazione dell’indice;
  • un determinato riconoscimento compensativo;
  • l’utilizzo dei singoli indici ISTAT di costo delle lavorazioni riferiti alle 20 Tipologie Omogenee di Lavorazioni dell’Allegato II.2-bis, adottati con Decreto Dirigenziale MIT n. 743 del 30 marzo 2026.

Rimane però scoperta l’area dei contratti aggiudicati con vecchia disciplina (ante D.Lgs. 36/2023), con offerte presentate entro il 30/06/2023 e ancora in esecuzione oltre il 31/12/2025.


Proprio su questi contratti interviene la Legge di Bilancio 2026, che rende strutturale l’aggiornamento prezzi per i “vecchi” contratti, alza il tetto sugli imprevisti al 70% e ridefinisce il ruolo dei prezzari regionali.

Stabilizzazione del D.L. Aiuti e nuovo meccanismo di revisione automatica dei prezzi

La novità più rilevante della legge di Bilancio 2026 è però la stabilizzazione del D.L. Aiuti accompagnata da un nuovo meccanismo di revisione automatica dei prezzi per i lavori relativi gare con offerte presentate prima del 30 giugno 2023.

Tale meccanismo opererà sino al naturale esaurimento dei contratti.

L’art. 1, comma 490 della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che per gli appalti pubblici di lavori – aggiudicati sulla base della disciplina previgente al D.Lgs. 36/2023 e con termine finale di presentazione delle offerte entro il 30 giugno 2023 – dal 1° gennaio 2026 e fino alla fine dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) è adottato:

  • applicando i prezzari annuali predisposti da Regioni e Province autonome, oppure
  • i prezzari speciali delle stazioni appaltanti autorizzate, ex art. 41, c. 13, D.Lgs. 36/2023;

L’aggiornamento opera in aumento e in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara, al netto del ribasso di aggiudicazione; è espressamente previsto che ciò avvenga “anche in deroga” alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento previsti dalla normativa applicabile al contratto.


I maggiori importi risultanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati sono riconosciuti nella misura di:

  • 90% per appalti con offerte aventi termine finale di presentazione entro il 31.12.2021;
  • 80% per appalti con offerte aventi termine finale di presentazione tra 1.1.2022 e 30.6.2023.

A differenza del D.L. Aiuti, questo meccanismo non ha più natura eccezionale e temporalmente limitata, ma diventa strutturale per tutto il residuo tempo di esecuzione del contratto, fino alla data di fine lavori.

L’aggiornamento dei prezzi si applica alle lavorazioni:

  • eseguite o contabilizzate (o annotate nel libretto delle misure sotto responsabilità del D.L.),
  • a partire dal 1° gennaio 2026,
  • e fino alla fine dei lavori.

La locuzione “eseguite o contabilizzate” riproduce quella già usata dall’art. 26, commi 6‑bis e 6‑ter D.L. Aiuti:

  • tutela sia le lavorazioni già formalizzate (in SAL o libretto misure),
  • sia quelle eseguite ma non ancora contabilizzate, purché documentabili.

Restano fuori, e continuano a ricadere nel D.L. Aiuti, le lavorazioni eseguite prima del 1.1.2026, anche se contabilizzate nel 2026.


La Legge di Bilancio, come già il D.L. Aiuti per il 2025, prevede l’applicazione in aumento e in diminuzione. Tuttavia, gli eventuali minori importi vanno considerati solo all’interno dello stesso SAL, per compensare o ridurre l’effetto di aumenti su altre lavorazioni, ma non possono ridurre l’importo complessivo del SAL al di sotto di quello calcolato con i prezzi contrattuali.

Un punto particolarmente rilevante per i tecnici riguarda i contratti che hanno già beneficiato del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI), ai sensi dell’art. 26, c. 7 D.L. Aiuti.

La Legge di Bilancio non esclude espressamente tali contratti dal nuovo meccanismo, ma prevede tuttavia che l’aggiornamento prezzi 2026 debba tener conto del quadro economico già adeguato dal FOI.

Per i contratti FOI, pertanto, la base di raffronto per il confronto con i prezzari aggiornati non è il quadro originario, ma quello già adeguato con il contributo FOI.

La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulle fonti di copertura. Le stazioni appaltanti utilizzano:


  • le somme per imprevisti nel quadro economico, fino al 70% (prima 50% con D.L. Aiuti), fatte salve le somme già impegnate;
  • le somme a disposizione stanziate annualmente per il medesimo intervento;
  • i ribassi d’asta, se non diversamente destinati da altre norme.

In più, viene introdotto un meccanismo di guardia: quando le somme per revisione prezzi risultano utilizzate/impegnate per almeno l’80%, la stazione appaltante deve attivare procedure per il reintegro, anche attraverso la riduzione delle opere programmate (programmazione triennale e annuale, contratti di programma), oppure l’utilizzo delle economie derivanti da varianti in diminuzione.

Vademecum ANCE “Caro materiali: il “punto” dopo la Legge di Bilancio 2026”

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell’ANCE ha pubblicato a febbraio 2026 un Vademecum di approfondimento sul tema del “caro materiali”, volto a fare il punto sulla disciplina revisionale applicabile agli appalti di lavori pubblici dopo le novità introdotte dell’ultima Legge di Bilancio (Legge 199/2025).

Il vademecum propone, inoltre, numerose “FAQ” sulle questioni interpretative più ricorrenti poste dalla normativa in materia.

Appalti di lavori e accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali

La legge di Bilancio 2026 prevede anche la proroga per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali: in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino all’adozione dei prezzari e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali disposizioni non si applicano agli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR fino alla data di fine lavori.


Agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l’adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all’importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni.

Prezzario nazionale dei lavori pubblici

La Legge di Bilancio 2026 prevede l’adozione entro il 29 giugno 2026 di un prezzario nazionale dei lavori pubblici, aggiornato annualmente e redatto in coerenza con i criteri dell’Allegato I.14 del Codice Appalti.

Il prezzario nazionale non sarà vincolante né sostituirà i prezzari regionali, ma fornirà un riferimento tecnico comune per individuare le soglie di variazione territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione.

Servirà da supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni e dei prezzari speciali delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti.

Le Regioni, le Province autonome e le stazioni appaltanti che adottano prezzari speciali sono chiamate a spiegare, in modo puntuale, le ragioni degli scostamenti. Il prezzario sarà emanato con decreto dei ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia, cui è dato tempo  per elaborarlo.


Al fine di predisporre il prezzario nazionale, viene inoltre istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

L’Osservatorio ha il compito di raccolta e analisi dei dati, confronto delle dinamiche di mercato, monitoraggio dell’aggiornamento dei prezzari regionali e speciali, verifica – a campione – della congruità nell’applicazione ai contratti di importo superiore a 100 milioni di euro.

Inoltre, su proposta delle stazioni appaltanti, l’Osservatorio potrà esprimere pareri non vincolanti sulla congruità dei costi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati con risorse statali o europee.

Compensazione, adeguamento e revisione prezzi: le differenze

Con il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis, convertito con legge 106/2021 (Sostegni bis) e il D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni ter convertito con legge 25/2022) sono stati previsti meccanismi di compensazione dei prezzi basati sulle variazioni rilevate da appositi decreti ministeriali e successive istanze da parte dell’appaltatore.

La procedura per la compensazione prevede che le imprese inoltrino le richieste alle Stazioni Appaltanti, che le inoltrano al Mit. Il Mit eroga le risorse alle Stazioni Appaltanti le quali, a loro volta, le versano alle imprese.


Successivamente, da un regime in urgenza che ha temporaneamente risolto l’esigenza di “compensare” i costi sostenuti in misura maggiore dalle imprese, si è via via passati ad un regime più strutturato che prevede:

  • l’adeguamento dei prezzi basato sull’aggiornamento dei prezzari;
  • la clausola di revisione prezzi come un obbligo da prevedersi nei documenti di gara e nei contratti di lavori, servizi e forniture.

In sostanza:

  • con le misure di compensazione e adeguamento prezzi si interviene per integrare un importo e compensare una carenza sui prezzi delle prestazioni già effettuate;
  • con la revisione dei prezzi (obbligatoria con il nuovo Codice Appalti) si rideterminano le condizioni dei prezzi e si ridefiniscono i nuovi importi delle lavorazioni ancora da effettuare.

L’evoluzione del quadro normativo può essere così sintetizzata:

  • D.L. 76/2020: istituzione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche al fine di garantire la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, nei casi di maggiori fabbisogni finanziari dovuti a sopravvenute esigenze motivate nel rispetto della normativa vigente, ovvero per temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali.
  • D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) e D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni ter): relativamente ai bandi e lettere di invito inviate a far data della vigenza del D.L. prevedono l’obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi su tutti i contratti di lavori, servizi e forniture e la compensazione materiali da costruzione superiore al 5% fino al 31 dicembre 2023 e solo per l’80% della eccedenza. (scopri di più sulle misure 2021/2022 di compensazione dei prezzi).
  • D.L.36/2022 (Decreto PNRR 2): consente di gestire aumenti di prezzi in corso di anno, attraverso una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici vigente.
  • D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti): prevede l’aggiornamento del prezzario e l’applicazione dello stesso sui lavori contabilizzati.
  • D.Lgs. 36/2023 (Codice Appalti): prevede l’obbligatorio inserimento delle clausole sulla revisione dei prezzi nella documentazione di gara e nei contratti, subordinando a condizioni di natura oggettiva l’attivazione delle suddette clausole, secondo le modalità individuate dall’Allegato II.2-bis;
  • D.Lgs. 209/2024 (Correttivo Codice Appalti): prevede semplificazioni sull’inserimento di clausole di revisione dei prezzi automatiche all’interno dei contratti di appalto: al verificarsi di condizioni particolari, le imprese ricevono automaticamente le risorse per compensare i rincari, senza modificare la natura generale del contratto.

Cos’è il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche?

Il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è un meccanismo istituito dal D.L. 76/2020 e alimentato annualmente tramite la legge di bilancio per garantire che i grandi lavori pubblici (superiori a determinate soglie) non si fermino per mancanza di fondi, intervenendo in caso di maggiori fabbisogni finanziari o temporanee carenze di liquidità, finanziando il rifinanziamento di opere già in corso ma non nuove opere, tramite richieste specifiche delle stazioni appaltanti.

Con il D.M. del 28 febbraio 2024 n. 47 sono disciplinate modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche con riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2024.


Con il D.M. 8 maggio 2025 sono disciplinate modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche con riferimento alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2025.

Il regolamento, adottato ai sensi dell’art. 26, comma 6-bis, ultimo periodo, del D.L. 50/2022, si applica:

  • agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
  • agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
  • agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II
    del medesimo D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del D.L. 50/2022;
  • ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, le cui opere
    siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.

I soggetti interessati, in presenza dei presupposti citati, chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli
interventi speciali, del Ministero osservando le seguenti finestre temporali.

  • I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello
    stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;
  • II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025.

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo va inoltrata mediante la piattaforma dedicata https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it.

Il Ministero esamina le istanze presentate e decide cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente
tempistica, da emanarsi solo laddove le risorse siano disponibili:


  • entro il 31 ottobre 2025, per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025;
  • entro il 31 maggio 2026, per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026.

Cos’è il Fondo per l’avvio di opere indifferibili (FOI)?

Il Fondo per l’avvio di opere indifferibili (FOI) è stato istituiti dall’articolo 26, comma 7, del D.L. 50/2022 per fronteggiare l’eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici e consentire l’inizio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi finanziati da PNRR e PNC.

La dotazione del Fondo, come rifinanziato dall’art. 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, è pari a complessivi 8.800 milioni di euro, di cui 900 milioni di euro destinati al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e 400 milioni di euro agli interventi relativi ai giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Con il D.P.C.M. 28/07/2022 sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo, prevedendo anche una procedura di preassegnazione delle risorse.

Come funziona l’adeguamento dei prezzi: evoluzione del D.L. Aiuti

La possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia è limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 del Codice Appalti, quale disposizione di stretta interpretazione, trattandosi di una deroga al principio dell’evidenza pubblica.


Tra tali casi l’art. 106 del Codice, include al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.

Con l’art. 26 del d.l. 50/2022 (Decreto Aiuti) – al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione – sono state introdotte disposizioni derogatorie all’art. 106 del Codice appalti per i contratti derivanti da offerte comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Il Decreto Aiuti introduce un meccanismo speciale di revisione dei prezzi in fase di esecuzione che si applica ai contratti pubblici di lavori, agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. e ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali – a condizione che non siano applicati i prezzari regionali – e nei settori della difesa e sicurezza, in quanto compatibili.

L’articolo 26 del Decreto Aiuti stabiliva che eccezionalmente per l’anno 2022:

  • le Regioni dovessero procedere ad un adeguamento infrannuale dei prezzari entro il 31 luglio 2022;
  • le stazioni appaltanti, nell’attesa dell’aggiornamento dei suddetti prezzari, potessero incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari aggiornati alla data del 31 dicembre 2021, corrispondendo all’appaltatore il 90% dell’importo.

A seguito dell’adozione del nuovo prezzario, la stazione appaltante procedeva al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.


In merito al pagamento dei maggiori importi, le stazioni appaltanti potevano utilizzare:

  • risorse accantonate per imprevisti, nel limite del 50%;
  • eventuali somme a disposizione della stazione appaltante;
  • somme derivanti da ribassi d’asta;
  • somme relative ad altri interventi già ultimati e collaudati;
  • somme derivanti dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (FOI).

Qualora il direttore dei lavori avesse già adottato il SAL e il responsabile unico del procedimento emesso il certificato di pagamento, relativamente alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022), la norma stabiliva che entro 30 giorni bisognava emettere un Certificato di Pagamento straordinario (CPbis) in conformità ai prezzari aggiornati.

La disciplina prevista dal D.L. Aiuti è stata più volte oggetto di modifiche e di proroghe:

  • la Legge di Bilancio 2023 ha incrementato la dotazione del Fondo in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
  • la Legge di Bilancio 2024 ha esteso la misura dell’adeguamento prezzi (emissione del SAL applicando i prezzari aggiornati, anche in deroga a clausole contrattuali), ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
  • la Legge di Bilancio 2025 ha previsto la proroga delle misure per l’adeguamento dei prezzi nei lavori pubblici previsti dall’articolo 26 del D.L. Aiuti anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nell’anno 2025.
  • la legge di Bilancio 2026 ha previsto la stabilizzazione del D.L. Aiuti accompagnata da un nuovo meccanismo di revisione automatica dei prezzi, l’adozione entro il 29 giugno 2026 di un prezzario nazionale dei lavori pubblici e l’istituzione dell’Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

Più in dettaglio, la legge di Bilancio 2026 stabilizza l’impianto normativo introdotto dall’articolo 26 del Decreto legge 50/2022, convertito nella legge 91/2022 e valido originariamente per i lavori eseguiti e contabilizzati fino al 31 dicembre 2022 e successivamente esteso per tutti i lavori eseguiti e contabilizzati fino al 31 dicembre 2025.

In sostanza la disciplina viene estesa temporalmente a tutti gli appalti aggiudicati prima del 1 luglio 2023 e con termine di presentazione delle offerte fino al 30 giugno 2023, ponendosi senza soluzione di continuità rispetto alla normativa del Decreto legge 50/2022.


Da segnalare che non vi è più un termine finale per l’applicazione del meccanismo di adeguamento del corrispettivo, che si applica fino alla fine dei lavori relativi agli appalti indicati.

Recentemente anche il D.L. Infrastrutture 2025 (D.L. 73/2025) e il D.L. Omnibus 2025 (D.L. 95/2025) hanno modificato la disciplina dettata dal D.L. Aiuti.

Legge di Bilancio 2023

La legge di bilancio (n. 197/2022) ha sostanzialmente modificato l’articolo 26 del D.L. 50/2022, oltre a introdurre nuove misure per far fronte all’aumento dei prezzi anche per l’anno 2023.

Le disposizioni introdotte non si applicano solo alle nuove procedure di affidamento ma anche a quelle avviate negli anni precedenti.

Vediamo nel dettaglio le nuove regole:


  • per le nuove procedure di affidamento avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (art. 1 comma 371) dovrà essere applicato il prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022, utilizzabile in via transitoria fino al 31 marzo 2023. In ogni caso vige l’obbligo per le regioni di aggiornare i prezzari entro il 31 marzo 2023;
  • per le procedure di affidamento aggiudicate con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, o nell’anno 2022, e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dovrà essere emesso il SAL con prezzario aggiornato annualmente (secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 16, terzo periodo, D.Lgs. 50/2016). Tuttavia, nel caso in cui le regioni non abbiano ancora provveduto all’aggiornamento annuale dello stesso, si potranno contabilizzare i lavori con il prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022, o comunque con l’ultimo prezzario utilizzato (in mancanza di aggiornamenti).

I maggiori importi derivanti dai prezzi aggiornati sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti nella misura del 90%; la percentuale si riduce all’80% nel caso di procedure di affidamento con offerte presentate nell’anno 2022. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione del SAL.

La legge di bilancio 2023 ha previsto l’obbligo per le regioni di aggiornare entro la data del 31 marzo i prezzari regionali. Per avere il quadro completo delle regioni che si sono adeguate ed i link dei relativi prezzari edili, ti consiglio di leggere l’articolo Prezzari regionali edilizia: aggiornamenti regione per regione.

Legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio 2024 estende la misura dell’adeguamento prezzi (emissione del SAL applicando i prezzari aggiornati, anche in deroga a clausole contrattuali), ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte “con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”.

Il comma 6-ter, a sua volta, prevede l’applicazione del comma 6-bis citato, anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”, aggiungendo che «Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell’80 per cento“.

Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 contiene, all’articolo 1, comma 532, la proroga delle misure per l’adeguamento dei prezzi nei lavori pubblici previsti dall’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nell’anno 2025.


Una prima modifica riguarda gli appalti con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 ed è volta a prorogare al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall’articolo 216, comma 27-ter del d.lgs. 50/2016.

Le variazioni da considerarsi sono quelle in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, applicando i prezzari di cui al comma 2 dell’art. 26 aggiornati annualmente ai sensi dell’art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016.

Gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento.

È prevista, inoltre:

  • l’utilizzabilità da parte delle stazioni appaltanti, ai fini del presente comma, delle somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale;
  • la possibilità per l’anno 2025, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche; le modalità di accesso allo stesso e i criteri di assegnazione delle risorse per gli aventi diritto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025.

Si interviene anche sugli appalti pubblici di lavori, compresi gli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024.


La legge di Bilancio 2025 prevede anche la proroga per:

  • gli accordi-quadro di lavori derivanti da offerte comprese entro il 31 dicembre 2021, di cui al comma 8 dell’articolo 26, sia con riferimento a quelli menzionati al primo periodo del comma – cioè non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell’articolo 26 (18 maggio 2022) – sia con riferimento a quelli menzionati all’ultimo periodo – cioè quelli già in corso di esecuzione a quella medesima data;
  • gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
  • i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell’art. 26, di cui al comma 12 del medesimo articolo, estendendo all’anno 2025 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20 per cento. Ciò, però, ad esclusione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNR. Per questi interventi, infatti, era previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, ma solo fino al 2024.

Ottieni subito il tuo computo metrico online gratis!

D.L. Omnibus 2025

L’articolo 1 del D.L. Omnibus 2025 estende l’utilizzo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili (FOI) agli interventi che non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l’esecuzione dei lavori.

Per gli interventi beneficiari delle risorse del sopracitato fondo, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento e sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l’esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025, si procede alla revoca del contributo concesso, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari.

Inoltre, l’art. 1, commi 3 bis- 3 ter stabilisce che per gli interventi di Comuni, Città Metropolitane e Province, già aggiudicati e finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano Nazionale
Complementare e già beneficiari del contributo FOI, sia possibile ottenere, entro il 10 dicembre 2025, dal MEF-RGS la rideterminazione del contributo nella misura massima dell’80 per cento dell’importo già assegnato al fine di permettere la conclusione dei lavori.


Requisito soggettivo per accedere a tale agevolazione è di non aver provveduto all’effettivo aggiornamento della voce lavori del quadro economico sulla base dell’applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e di avere presentato, alla data di entrata in vigore del decreto in commento, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell’opera.

Prevede, inoltre, che per gli enti inadempienti all’obbligo di aggiornamento per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione si debba procedere con successivo provvedimento ministeriale alla revoca dell’assegnazione.

Infine, la norma prevede che per l’adattamento della piattaforma informatica già in uso e necessario all’attuazione di tale procedura, sia autorizzata per il 2025 la spesa di 500.000 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili.

 D.L. Infrastrutture 2025

L’articolo 9 del D.L. Infrastrutture 2025 (D.L. 73/2025 convertito in legge) introduce due significative innovazioni volte a risolvere criticità operative e interpretative emerse nell’applicazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi in relazione al Decreto Legge “Aiuti” (D.L. 50/2022):

  • l’estensione della disciplina revisionale ai contratti cosiddetti “esodati”, privi di adeguate tutele di aggiornamento economico;
  • la precisazione sull’applicazione in diminuzione dei prezzari aggiornati, limitandola a specifiche annualità contabili.

Applicazione in diminuzione dell’aggiornamento prezzi

La Legge di Bilancio 2025 ha disposto la proroga delle misure per l’adeguamento dei prezzi nei lavori pubblici previsti dall’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” (D.L. 50/2022) anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nell’anno 2025 stabilendo che i prezzari annualmente aggiornati possono essere applicati sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi d’asta.


La mancata indicazioni di un limite temporale ha generato forti preoccupazioni tra gli operatori del settore, poiché lasciava spazio a un’applicazione retroattiva, con il rischio di incidere su lavorazioni già eseguite e contabilizzate, potenzialmente soggette a decurtazioni economiche.

L’art. 9 del D.L. Infrastrutture limita alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2025 la possibilità prevista dalla legge di Bilancio 2025 di applicare i nuovi prezzari anche in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara.

Per effetto della modifica introdotta dal D.L. Infrastrutture, le Stazioni Appaltanti effettueranno il ricalcolo al ribasso solo a decorrere dal 2025.

Revisione prezzi per i contratti “esodati”

Il comma 1 dell’articolo 9 interviene sui contratti di appalto stipulati sulla base di documentazione di gara contenente il riferimento all’articolo 29, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2022 (cd. “Sostegni-ter”), ma che risultano esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 26 del D.L. 50/2022 (cd. “Aiuti”).

La norma stabilisce che, in tali casi, ai fini della revisione prezzi, si applica in via derogatoria l’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023, superando così eventuali limiti imposti da clausole contrattuali o previsioni di gara originarie. In sede di conversione, il testo è stato modificato con una precisazione sostanziale: laddove originariamente si parlava di contratti “che non abbiano avuto accesso ai Fondi” previsti dall’articolo 26 del D.L. Aiuti, ora la formulazione si riferisce a contratti “che non rientrino in alcuna delle fattispecie” regolate da tale articolo.


Questa modifica ha lo scopo di eliminare ogni ambiguità interpretativa che avrebbe potuto dar luogo a estensioni improprie dell’ambito applicativo della norma, come nel caso di contratti che, pur non beneficiando di fondi ministeriali, avevano comunque applicato la disciplina del D.L. Aiuti tramite risorse proprie della stazione appaltante.

In base alla formulazione aggiornata, possono beneficiare dell’applicazione “in deroga” dell’art. 60 i contratti che soddisfano simultaneamente i seguenti requisiti:

  • contengono il riferimento all’art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. 4/2022, come previsto per gare svolte tra il 27 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023;
  • non rientrano nel perimetro dell’articolo 26 del D.L. 50/2022, ossia derivano da offerte successive al 30 giugno 2023;
  • non hanno usufruito del contributo del Fondo Opere Indifferibili (FOI) per la revisione del quadro economico prima della pubblicazione della gara.

L’attivazione della disciplina revisionale prevista dall’art. 60 è subordinata al rispetto di due condizioni tecniche essenziali:

  • accantonamenti per imprevisti devono essere compresi tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori (art. 5, comma 2, dell’Allegato I.7 al Codice degli Appalti);
  • deve essere disponibile almeno il 50% delle somme accantonate per imprevisti, al netto degli impegni già assunti, nonché delle ulteriori somme stanziate per l’intervento e iscritte tra le “somme a disposizione” della stazione appaltante.

Queste condizioni, pur richiamandosi alla disciplina vigente dal 1° luglio 2023 (data di efficacia del nuovo Codice), trovano coerenza anche con il sistema previgente, in particolare con le previsioni transitorie del D.P.R. 207/2010, che già imponevano specifici accantonamenti in sede di progettazione.

Adeguamento prezzi: prassi e giurisprudenza più recenti

Parere MIT 4145/2026 – Per le compensazioni conta la scadenza originaria del bando

Con il parere n. 4145 del 2 marzo 2026, il MIT ha chiarito che:


  • il termine da considerare è esclusivamente quello originariamente fissato negli atti di gara (bando o lettera di invito) per la ricezione delle buste telematiche.
  • non rilevano eventuali scansioni temporali successive o differimenti tecnici legati alle fasi di gara (come l’upload dell’offerta economica).
  • tale orientamento è in linea con la giurisprudenza amministrativa, che vede nel termine perentorio del bando il momento in cui l’operatore economico “impegna” la propria offerta rispetto alle condizioni di mercato del momento.

Consiglio di Stato 9568/2025 – Adeguamento prezzi: la natura del Decreto Aiuti e il riparto di giurisdizione

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la richiesta di adeguamento dei prezzi formulata dall’appaltatore ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022.

Tale disposizione, infatti, introduce un meccanismo di adeguamento automatico e vincolato a precisi parametri normativi (i prezzari regionali aggiornati), che erode ogni margine di discrezionalità in capo alla Pubblica Amministrazione.

Non essendo ravvisabile l’esercizio di un potere autoritativo, la posizione giuridica vantata dall’operatore economico ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, sottraendo la vertenza alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo prevista per la revisione prezzi stricto sensu.

E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9568/2025, che richiama la distinzione tra adeguamento prezzi e revisione prezzi.


Scheda di lettura della sentenza

TAR Lombardia 413/2025 – Si può chiedere la rettifica della compensazione dei prezzi a lavori conclusi?

La compensazione dei prezzi prevista dal D.L. 73/2021 è un indennizzo che si applica alle procedure in corso. Pertanto, non è possibile chiedere la rideterminazione delle variazioni percentuali dei prezzi a lavori già conclusi e collaudati, anche se sono state nel frattempo rettificate.

È quando stabilisce il TAR Lombardia con la sentenza 413/2025.

La vicenda riguarda un’azienda che, dopo aver ottenuto la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione in relazione alle lavorazioni eseguite nel primo semestre 2021 sulla base del D.M. 11/11/2021, ha inoltrato un’ulteriore richiesta per rideterminare, con i valori corretti dal D.M. 129/2024, le variazioni percentuali dei prezzi già riconosciuti, ai fini della liquidazione di quanto effettivamente spettante a titolo di compensazione.

La stazione appaltante rigettava l’istanza della ricorrente per due ragioni: (a) tardività della domanda, presentata oltre il termine del 19 gennaio 2025; b) non spettanza di tale adeguamento, in quanto i lavori erano già stati conclusi e collaudati.


Il TAR respinge il ricorso dell’impresa precisando innanzitutto che il D.M. di rettifica 129/2024 non contiene disposizioni esplicite di retroattività. Pertanto, in applicazione dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, le rettifiche dell’allegato 1 e dell’allegato 2 del D.M. 11/11/2021 risultano applicabili unicamente ai contratti ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento di rettifica.

Spiegano i giudici che il meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche previsto dal D.L.  73/2021 per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione maggiormente utilizzati –non offre un’integrazione del corrispettivo o una revisione del prezzo, ma si limita a consentire un adeguamento del contratto per compensare forfettariamente lo squilibrio generato dalla sopravvenienza atipica.

Si tratta dunque di un ristoro direttamente riconosciuto dal legislatore, quantificato in maniera tassativa in forza di decreti ministeriali, che trova la sua ragion d’essere nella funzione di ripristino del sinallagma nei contratti di durata ancora in corso di esecuzione.

La compensazione si giustifica infatti perché vi è un interesse pubblico alla stabilità del rapporto e alla corretta esecuzione del contratto, che fa preferire al legislatore il rimedio manutentivo rispetto ai tipici rimedi caducatori (quali ad esempio la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta). La previsione di un meccanismo lato sensu indennitario della perdita economica subita dall’appaltatore a causa dell’aumento dei prezzi presuppone quindi necessariamente l’esigenza per l’amministrazione di proseguire nel contratto.

In tale logica non trova spazio la pretesa dell’appaltatore di vedersi remunerare, ex post, prestazioni relative a rapporti contrattuali ormai esauriti, che siano state eseguite con esito soddisfacente per l’amministrazione nella vigenza di diverse e meno convenienti condizioni economiche.


Il reciproco adempimento delle prestazioni, nei contratti commutativi, estingue le reciproche obbligazioni, sicché, in riferimento a queste ultime, non può più predicarsi la pretesa all’attivazione di vicende modificative.

Pertanto, la fattispecie in esame sfugge all’ambito di applicazione della nuova normativa, fungendo la data di approvazione del collaudo da spartiacque per l’applicabilità del nuovo adeguamento prezzi rettificato, riferibile ai soli contratti a tale data ancora in corso di esecuzione.

TAR Veneto 389/2025 – Come si applica l’adeguamento prezzi nelle concessioni?

Un segretario comunale può ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Progetto? Come si applica il D.L. Aiuti per la revisione dei prezzi nelle concessioni? Il Tar Veneto, nella sentenza 389/2025, ha fatto chiarezza su entrambi gli aspetti.

Il caso in esame ha avuto origine da una controversia tra un Comune e una società concessionaria, la quale aveva richiesto un aggiornamento dei prezzi secondo l’art. 27 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti). Il Comune, tuttavia, aveva richiesto documentazione integrativa per valutare le spese effettivamente sostenute, sostenendo che la normativa fosse applicabile solo agli appalti di lavori e non alle concessioni precedenti al 1° gennaio 2022. Parallelamente, la società aveva contestato la nomina del segretario comunale a RUP, ritenendolo privo delle necessarie competenze tecniche previste dalla normativa sugli appalti pubblici. Il Comune aveva difeso tale scelta, evidenziando la mancanza di personale interno più qualificato.


Il TAR ha accolto il ricorso della concessionaria per quanto riguarda la revisione dei prezzi, ordinando al Comune di riconsiderare la sua decisione in base ai prezzari regionali aggiornati, senza richiedere ulteriori documenti contabili. Ha invece confermato la legittimità della nomina del segretario comunale come RUP, ritenendola conforme alla normativa: il segretario comunale, pur non essendo un tecnico, può assumere il ruolo di RUP in mancanza di figure interne più qualificate.
Per quanto riguarda l’adeguamento dei prezzi, il TAR ha ribadito che l’art. 27 del D.L. 50/2022, come modificato dal D.L. 198/2022, consente ai concessionari di aggiornare i quadri economici utilizzando il prezzario regionale più recente, senza necessità di documentare le spese effettive sostenute. Le richieste del Comune sono state giudicate non pertinenti, poiché non attinenti al meccanismo di revisione stabilito dalla norma.

Parere ANAC 4/2025 – Applicazione della revisione ai prezzi dei materiali in diminuzione

La revisione dei prezzi, previste dal d.l. 50/2022, è un’operazione di natura contabile che non modifica le pattuizioni originarie e quindi i prezzi contrattuali ma è finalizzata ad assicurare un adeguamento dei prezzi alle mutate condizioni economiche generali.

Pertanto, la stazione appaltante deve procedere all’adeguamento dei prezzi secondo le modalità stabilite e tale adeguamento riguarda sia il caso della variazione dei prezzi in aumento, sia il caso della variazione dei prezzi in diminuzione.

È quando chiarito dall’ANAC con il parere del 12/02/2025, n. 4 osservando che:


  • il comma 6-bis dell’art. 26 del d.l. 50/2022 stabilisce che “lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 è adottato applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara;
  • il comma 6-quinquies dell’art. 26 del d.l. 50/2022 aggiunge che nelle more dell’aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l’ultimo prezzario adottato; All’eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell’aggiornamento del prezzario.

Da tali disposizioni si evince che:

  • l’applicazione dei prezzari annualmente aggiornati è da considerarsi sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta;
  • gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento;
  • come ha osservato il MIT (parere n. 2789/2024) la stazione appaltante deve procedere in ogni caso all’adeguamento anche in assenza di specifica istanza dell’appaltatore, nonché nel caso in cui tale aggiornamento determini una diminuzione (parziale o complessiva) del prezzo di contratto.

Tar Veneto 389/2025 – Applicazione del D.L. Aiuti nelle concessioni

La sentenza del Tar Veneto 389/2025 affronta due questioni importanti: la legittimità della nomina di un segretario comunale come RUP e l’applicabilità delle disposizioni del Decreto Aiuti per la revisione dei prezzi nelle concessioni

Il caso in esame ha avuto origine da una controversia tra un Comune e una società concessionaria, la quale aveva richiesto un aggiornamento dei prezzi secondo l’art. 27 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti). Il Comune, tuttavia, aveva richiesto documentazione integrativa per valutare le spese effettivamente sostenute, sostenendo che la normativa fosse applicabile solo agli appalti di lavori e non alle concessioni precedenti al 1° gennaio 2022. Parallelamente, la società aveva contestato la nomina del segretario comunale a RUP, ritenendolo privo delle necessarie competenze tecniche previste dalla normativa sugli appalti pubblici. Il Comune aveva difeso tale scelta, evidenziando la mancanza di personale interno più qualificato.

Il TAR ha accolto il ricorso della concessionaria per quanto riguarda la revisione dei prezzi, ordinando al Comune di riconsiderare la sua decisione in base ai prezzari regionali aggiornati, senza richiedere ulteriori documenti contabili. Ha invece confermato la legittimità della nomina del segretario comunale come RUP, ritenendola conforme alla normativa: il segretario comunale, pur non essendo un tecnico, può assumere il ruolo di RUP in mancanza di figure interne più qualificate.


Per quanto riguarda l’adeguamento dei prezzi, il TAR ha ribadito che l’art. 27 del D.L. 50/2022, come modificato dal D.L. 198/2022, consente ai concessionari di aggiornare i quadri economici utilizzando il prezzario regionale più recente, senza necessità di documentare le spese effettive sostenute. Le richieste del Comune sono state giudicate non pertinenti, poiché non attinenti al meccanismo di revisione stabilito dalla norma.

Ti consiglio di scoprire quanto prima le piattaforme cloud per la digitalizzazione degli enti pubblici utili per organizzare in un unico fascicolo digitale tutta la documentazione di un’opera pubblica!

Comunicato ANAC 30/01/2025: indicazioni sui certificati di esecuzione dei lavori in caso di revisione prezzi

Con il Comunicato del 30/01/2025 l’ANAC fornisce indicazioni sull’inserimento, in seno ai Certificati esecuzione lavori, dei maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art.
1-septies d.l. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 e ss.mm.ii., ed alla imputabilità degli stessi ai fini dell’ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente.

Nelle more dell’aggiornamento del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, l’Autorità formula le seguenti modalità operative:


  • all’atto della compilazione del CEL, la sede corretta per l’inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …”;
  • gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”.
  • il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato.

Inoltre, l’ANAC ha fornito indicazioni specifiche per il corretto utilizzo dei CEL per i quali è prevista l’apposizione del visto dell’autorità preposta alla tutela del bene vincolato (art. 4, comma 3, dell’allegato II.18 al Codice appalti). Si segnala in proposito che il citato allegato II.18 è stato modificato dal Correttivo al Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 209/2024 (con modifiche prevalentemente formali).

ANAC ricorda che l’articolo 21, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice appalti prevede che i certificati rilasciati all’esecutore dei lavori vanno trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.

L’adeguamento dei prezzi del Decreto Aiuti si estende anche alla direzione lavori e ad altre prestazioni professionali?

Cosa accade se il D.L., il C.S. o altri professionisti svolgono attività extra? Hanno diritto ad una remunerazione specifica?

Secondo il parere giuridico del MIT n. 3187 del 30 gennaio 2025, il meccanismo di adeguamento dei prezzi introdotto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 non implica un incremento automatico dei compensi per direttori dei lavori esterni, coordinatori della sicurezza esterni, collaudatori e membri del comitato tecnico.


Il MIT chiarisce che la finalità dell’articolo 26 del Decreto Aiuti è compensare l’aumento dei costi di materiali ed energia per le imprese appaltatrici, intervenendo sulla revisione dei prezzi relativi a prodotti, attrezzature e lavorazioni eseguite.

Tale adeguamento non si applica ai servizi tecnici e pertanto i compensi per attività come la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza o il collaudo non subiscono modifiche automatiche.

Sebbene la regola generale escluda i servizi professionali dalla revisione automatica dei prezzi, l’ANAC, con il Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2022, ha stabilito un principio importante: se un professionista è chiamato a svolgere attività aggiuntive non previste dal contratto per adeguarsi alla normativa introdotta dal Decreto Aiuti, tali prestazioni devono essere retribuite separatamente, in quanto non rientranti nel compenso originariamente stabilito.

L’aggiornamento dei prezzari, dunque, non comporta un aumento diretto dei compensi per i servizi tecnici, ma nel caso in cui il direttore lavori, il coordinatore della sicurezza o altri professionisti debbano svolgere attività extra derivanti dall’applicazione della normativa, avranno diritto ad una remunerazione specifica per le prestazioni aggiuntive.

Come calcolare un adeguamento prezzi negli appalti pubblici

Il meccanismo di adeguamento prezzi (introdotto dal Decreto Aiuti) porta con sé non poche difficoltà applicative in materia di contabilità, in quanto la norma non fornisce precise indicazioni sulle modalità pratico-operative da seguire per determinare i maggiori importi.


Dallo studio e dal confronto quotidiano tra i tecnici del servizio assistenza di ACCA e quelli delle P.A., è stata individuata una possibile modalità operativa che il RUP o il D.L. può scegliere di seguire al fine di calcolare i maggiori importi, in ottemperanza alle prescrizioni del decreto aiuti.

Di seguito illustriamo una possibile procedura per il calcolo dei maggiori importi, da considerarsi esclusivamente come mero esempio in quanto non è l’unica, ma certamente quella più accreditata dai tecnici impegnati nella questione.

Per procedere all’adeguamento prezzi nell’ambito degli appalti pubblici puoi scaricare gratuitamente il software contabilità lavori più usato in Italia.

Scarica la guida completa:


Adeguamento prezzi e revisione prezzi con le TOL: attenzione alle differenze

La procedura illustrata di seguito riguarda il meccanismo di adeguamento dei prezzi previsto dal D.L. 50/2022 e dalle successive disposizioni applicabili ai contratti che rientrano nel relativo ambito temporale.

Per gli appalti soggetti alla revisione prezzi ordinaria prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 si applica invece il sistema basato sulle Tipologie Omogenee di Lavorazioni. In fase di progetto, il computo viene scomposto nelle 20 TOL previste dalla Tabella A.1 dell’Allegato II.2-bis e viene determinato l’indice sintetico di progetto. Durante l’esecuzione, il direttore dei lavori verifica in corrispondenza di ogni SAL la variazione degli indici e determina l’eventuale importo revisionale.

Le due procedure devono quindi essere applicate in relazione alla disciplina e all’ambito temporale del singolo contratto.

Adeguamento prezzi: come determinare i maggiori importi

A seguito delle nuove disposizioni in materia di adeguamento prezzi le regioni devono obbligatoriamente aggiornare i prezzari; ciò comporta non poche difficoltà applicative in materia di contabilità, dovute alla determinazione dei maggiori importi.

Di seguito si riporta una possibile procedura da seguire per determinare i maggiori importi.


Nel caso in esame i maggiori importi sono computati incrementando del 20% le risultanze dei prezzari approvati al 31 dicembre 2021, così come era stato previsto dal decreto aiuti, eccezionalmente per l’anno 2022, nell’attesa dell’aggiornamento infrannuale dei prezzari.

Lo stesso iter procedurale può essere ripercorso facendo riferimento al prezzario aggiornato secondo le nuove regole introdotte dalla legge di bilancio.

Adeguamento prezzi appalti pubblici: STEP 1 – duplicato del file di contabilità originario

Nell’attesa della pubblicazione dei prezzari infrannuali, è possibile incrementare fino al 20% le risultanze di quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui i prezzi adottati fossero desunti da prezzari di anni precedenti, prima di attuare la suddetta procedura, bisogna adeguarli ai prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021.

A tal proposito sarà necessario duplicare il documento di contabilità originario incrementando i relativi prezzi unitari del 20%.

OPERAZIONI DA SVOLGERE:


  1. eseguire un duplicato del documento di contabilità originario assegnandogli un nome adeguato all’utilizzo (ad es.: Contabilità_prezzi_aumentati_20) che, di fatto, diventerà il 2° file;
  2. attivare la funzione “Variazioni Prezzi…” dall’editor “Elenco Prezzi” del documento;
  3. Scegliere “Prezzo1” come prezzo di partenza e “Prezzo1” come prezzo di arrivo;
  4. Scegliere “Aumento del..” come tipo di operatore e nel rispettivo campo indicare direttamente il valore “20”, o la percentuale di incremento se diversa dal 20%. In questo modo gli importi delle lavorazioni contabilizzate fino a quel momento saranno automaticamente ricalcolati con i prezzi maggiorati.
Adeguamento prezzi appalti pubblici: duplicazione del documento di contabilità originario e incremento dei prezzi del 20%

Duplicazione del documento di contabilità originario e incremento dei prezzi del 20%

Guarda il video dello Step 1

Adeguamento prezzi appalti pubblici: STEP 2 – importi maggiorati del 20%

Selezionare l’importo delle sole voci contabilizzate dal 1° gennaio 2022 (contenute in SAL già emessi) nei due file di contabilità (file originario e 2° file) e produrre il relativo report.

OPERAZIONI DA SVOLGERE:


  1. accedere alla sezione “Strumenti” della toolbar e scegliere la funzione “SuperView”;
  2. personalizzare opportunamente la vista per filtrare/visualizzare le sole voci contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e contenute in SAL già emessi;
  3. stampare il report.
Adeguamento prezzi appalti pubblici: prezzi di progetto (importo B)Adeguamento prezzi appalti pubblici: prezzi di progetto (importo B)

Prezzi di progetto (importo B)

Adeguamento prezzi appalti pubblici: prezzi maggiorati del 20% (importo A)Adeguamento prezzi appalti pubblici: prezzi maggiorati del 20% (importo A)

Prezzi maggiorati del 20% (importo A)

Guarda il video dello Step 2


Adeguamento prezzi appalti pubblici: STEP 3 – 90% maggior importo

Determinare il maggiore importo, considerarne la quota del 90% e detrarre il ribasso d’asta; descrivere infine i passaggi eseguiti nell’apposito documento di accompagnamento.

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

  1. calcolare il maggiore importo come differenza degli importi totali desunti dai report ottenuti dai 2 file di contabilità (file originario e 2° file);
  2. considerare la quota del 90% del maggiore importo;
  3. applicare il ribasso d’asta;
  4. descrivere i passaggi eseguiti nel documento di accompagnamento cui allegare anche i report ottenuti dai due file.
Adeguamento prezzi appalti pubblici: calcolo importo CPbisAdeguamento prezzi appalti pubblici: calcolo importo CPbis

Calcolo importo CPbis

N.B. L’importo ottenuto tiene conto dei costi della sicurezza che non sono soggetti a ribasso.


Guarda il video dello Step 3

Adeguamento prezzi appalti pubblici: STEP 4 – Certificato di Pagamento BIS

Predisporre il “Certificato di Pagamento BIS(Certificato Straordinario) per il pagamento dei maggiori importi delle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 e già contabilizzate secondo il file originario.

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

  1. accedere all’editor “Lista STAMPE” del 1° file;
  2. selezionare la voce “Certificato di Pagamento BIS” e aggiungere una stampa;
  3. modificare la voce lavori e somministrazioni, con una descrizione che richiami il decreto aiuti (ad es.: Maggiore importo – art.26 D.L. 50/2022), ed indicare il maggiore importo già ribassato;
  4. scegliere eventualmente di applicare sull’importo ritenute e recupero anticipazione;
  5. eseguire la stampa definitiva nello “STORICO” del “Certificato di Pagamento BIS” il cui importo sarà poi sommato ai pagamenti emessi nel Riepilogo Finale dello Stato Finale Lavori;
  6. predisporre il documento di accompagnamento per descrivere la modalità scelta dal Tecnico (RUP e/o D.L.) al fine di determinare il 90% del maggiore importo al quale applicare il ribasso d’asta e ottenere l’importo da indicare:
    • nel “Certificato di Pagamento BIS n.1” (Certificato Straordinario) per il pagamento del maggiore importo delle voci contabilizzate successivamente al 1° gennaio 2022 e contenute in SAL già emessi;
    • nei “Certificati di Pagamento BIS” successivi al primo, per il pagamento dei maggiori importi riferiti ai SAL che si andranno ad emettere successivamente.

Esempio certificato di Pagamento bis n.1 Nei Certificati di Pagamento BIS (straordinari) che si andranno a predisporre successivamente al primo occorrerà indicare sempre la somma dei maggiori importi fino a quel momento valutati, ossia l’importo progressivo pari alla somma dell’importo del certificato di pagamento in esame e quelli precedenti (maggiore importo + maggiori importi precedenti).

Esempio certificato di Pagamento bis n.1Esempio certificato di Pagamento bis n.1


Esempio certificato di Pagamento bis n.1

Guarda il video dello Step 4

La modalità descritta negli STEP 1-4, può essere adottata fino alla pubblicazione del prezzario infrannuale che le Regioni devono emanare entro il 31 Luglio 2022.

Adeguamento prezzi appalti pubblici: STEP 5 – prezzario infrannuale

Una volta emanato il prezzario infrannuale, occorrerà adottare i prezzi unitari aggiornati per calcolare i maggiori importi. Successivamente, dovrà essere calcolata la differenza (conguaglio) fra il maggiore importo fino a quel momento corrisposto e quello derivante dall’adozione dei prezzi unitari del prezzario aggiornato. I prezzi unitari aggiornati con le voci del prezzario infrannuale saranno riportati in un 3° file di contabilità.

OPERAZIONI DA SVOLGERE:


  1. eseguire un duplicato del documento di contabilità originario assegnandogli un nome adeguato all’utilizzo (ad es.: Contabilità_prezzi_infra-annuali) che, di fatto, diventerà il 3° file;
  2. aprire in contemporanea al 3° file anche il nuovo prezzario infrannuale;
  3. selezionare la funzione “Aggiorna voci EP” dall’editor “Elenco Prezzi” del documento di contabilità (3° file);
  4. scegliere come documento di riferimento il nuovo prezzario infrannuale e, a parità di codice di tariffa, aggiornare il campo “Prezzo1”. Di conseguenza, gli importi delle lavorazioni contabilizzate fino a quel momento, saranno automaticamente ricalcolati con i prezzi del prezzario infrannuale.
Adeguamento prezzi appalti pubblici: aggiornamento prezzi con le voci del prezzario infrannualeAdeguamento prezzi appalti pubblici: aggiornamento prezzi con le voci del prezzario infrannuale

Aggiornamento prezzi con le voci del prezzario infrannuale

Guarda il video dello Step 5

Adeguamento prezzi appalti pubblici: STEP 6 – importi a seguito di aggiornamento prezzario infrannuale

Selezionare l’importo delle sole voci contabilizzate dal 1° gennaio 2022 (contenute in SAL già emessi) nei due file di contabilità (2°e 3° file) e produrre il relativo report.

OPERAZIONI DA SVOLGERE:


  1. accedere alla sezione “Strumenti” della toolbar e scegliere la funzione “SuperView”;
  2. personalizzare opportunamente la vista per filtrare/visualizzare le sole voci contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e contenute in SAL già emessi;
  3. stampare il report.
Adeguamento prezzi appalti pubblici: voci contabilizzate dal 1° gennaio 2022 con prezzario infrannualeAdeguamento prezzi appalti pubblici: voci contabilizzate dal 1° gennaio 2022 con prezzario infrannuale

Voci contabilizzate dal 1° gennaio 2022 con prezzario infrannuale

Guarda il video dello Step 6

Adeguamento prezzi appalti pubblici: STEP 7 – conguaglio

Determinare l’importo del conguaglio, considerarne la quota del 90% e detrarre il ribasso d’asta; descrivere infine i passaggi eseguiti nel documento di accompagnamento.

OPERAZIONI DA SVOLGERE:


  1. calcolare il delta (Δ), ossia la differenza fra gli importi totali dei lavori contabilizzati dal 1° gennaio 2022 (contenuti in SAL già emessi), desunti rispettivamente dai report ottenuti dal 3° file (prezzi da prezzario infrannuale) e dal 2° file (prezzi di progetto aumentati del 20%);
  2. considerare la quota del 90% del Δ calcolato (Δ x 0,90);
  3. applicare il ribasso d’asta;
  4. descrivere i passaggi eseguiti nel documento di accompagnamento cui allegare anche i report ottenuti dai due file (3° file e 2° file).
Adeguamento prezzi appalti pubblici: procedura con prezzi maggiorati del 20% (2° file)Adeguamento prezzi appalti pubblici: procedura con prezzi maggiorati del 20% (2° file)

Procedura con prezzi maggiorati del 20% (2° file)

Adeguamento prezzi appalti pubblici: conguaglio (differenza tra gli importi ottenuti applicando il prezzario infrannuale e quelli precedentemente maggiorati del 20%)Adeguamento prezzi appalti pubblici: conguaglio (differenza tra gli importi ottenuti applicando il prezzario infrannuale e quelli precedentemente maggiorati del 20%)

Conguaglio (differenza tra gli importi ottenuti applicando il prezzario infrannuale e quelli precedentemente maggiorati del 20%)

Guarda il video dello Step 7


Adeguamento prezzi appalti pubblici: STEP 8 – riepilogo finale

Ai fini del pagamento del conguaglio predisporre il “Certificato di Pagamento BIS” (Certificato Straordinario).

OPERAZIONI DA SVOLGERE:

  1. accedere all’editor “Lista STAMPE” del 1° file;
  2. selezionare la voce “Certificato di Pagamento BIS” e aggiungere una stampa;
  3. modificare la voce lavori e somministrazioni con una descrizione che richiami il decreto aiuti (ad es.: Maggiore importo – art.26 D.L. 50/2022) ed indicare l’importo del conguaglio, già detratto del ribasso d’asta;
  4. scegliere eventualmente di applicare su tale importo ritenute e recupero anticipazione;
  5. eseguire la stampa definitiva nello “STORICO” del “Certificato di Pagamento BIS” il cui importo sarà poi sommato ai pagamenti emessi nel Riepilogo Finale dello Stato Finale Lavori;
  6. predisporre un documento di accompagnamento che sintetizzi la modalità adottata dal Tecnico (RUP e/o D.L.) per determinare il conguaglio.

In sede di conguaglio quindi il maggiore importo, all’emissione di ogni SAL e rispettivo CP, sarà calcolato come differenza degli importi desunti dai report ottenuti dal 3° file (prezzi unitari aggiornati al prezzario infrannuale) e il 1° file (prezzi originari di progetto).

certificato di pagamento 4biscertificato di pagamento 4bis

certificato di pagamento 4bis


Guarda il video dello Step 8

Seguendo l’iter appena illustrato, al termine dei lavori, nella pagina di riepilogo dello Stato Finale saranno elencati tutti i certificati di pagamento emessi:

  • Certificati di Pagamento (emessi per liquidare gli importi desunti dai SAL)
  • Certificati di Pagamento BIS (emessi per liquidare i maggiori importi dovuti ai prezzi aumentati del 20%)
  • Certificato di Pagamento BIS (emesso per liquidare il conguaglio)
  • Certificati di Pagamento BIS (emessi per liquidare i maggiori importi dovuti a seguito dell’applicazione dei prezzi infrannuali).
Stato finale dei lavoriStato finale dei lavori

Stato finale dei lavori

Guarda il video del riepilogo finale


Modulistica per l’adeguamento prezzi

Ricordiamo che, per seguire l’iter procedurale sopra descritto in modo corretto e lineare, puoi utilizzare un software per il computo e la contabilità dei lavori, all’interno del quale troverai anche una vasta gamma di modelli precompilati ai fini della redazione dei certificati di pagamento.

Modulistica per la revisione prezzi con le TOL

Per le attività connesse alla revisione prezzi prevista dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la Modulistica Power Pack comprende anche:

  • il modello di progetto “Relazione di determinazione dell’indice sintetico revisionale iniziale”, destinato a documentare la determinazione dell’indice sintetico del progetto;
  • il modello di contabilità “Comunicazione revisione prezzi”, utilizzabile durante la fase esecutiva per gli adempimenti collegati alla revisione.

I due modelli riguardano la revisione prezzi basata sulle Tipologie Omogenee di Lavorazioni e non sostituiscono i certificati e la documentazione previsti per le procedure straordinarie di adeguamento prezzi.

Adeguamento prezzi appalti pubblici: modulistica Power PackAdeguamento prezzi appalti pubblici: modulistica Power Pack

Modulistica Power Pack


primusprimus
primusprimus


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Natascia Martinelli

Source link

Di