Negli appalti pubblici la qualifica di operatore prevista dal Testo unico ambientale deve essere verificata in concreto. Nel caso esaminato dal MASE, l’impresa che opera direttamente sul sito e rileva una minaccia imminente, deve effettuare senza ritardo la comunicazione agli enti competenti e attivare le misure previste dall’art. 304 del D.Lgs. 152/2006.
Quando, durante un cantiere pubblico, emerge una potenziale minaccia per il suolo, il sottosuolo o le acque, l’impresa esecutrice può limitarsi ad avvisare la stazione appaltante? Il fatto che non possieda specifiche qualificazioni ambientali la esonera dalla comunicazione prevista dal Testo unico ambientale? E cosa cambia se l’area è già contaminata o ricade in un sito di interesse nazionale?
Con la risposta n. 148559 del 13 luglio 2026 all’interpello presentato da un Comune, il MASE chiarisce che la qualifica di operatore deve essere individuata caso per caso. Nel caso esaminato, il soggetto che opera direttamente sul sito e acquisisce un’immediata conoscenza della minaccia deve attivarsi tempestivamente. Il controllo contrattuale e amministrativo esercitato dalla stazione appaltante, invece, non comporta automaticamente l’assunzione della qualifica di operatore ai sensi dell’art. 302 del D.Lgs. 152/2006.
Chi deve agire quando il rischio ambientale emerge in cantiere?
Durante l’esecuzione di un appalto pubblico, chi deve effettuare la comunicazione prevista dall’art. 304 del D.Lgs. 152/2006: l’impresa che esegue materialmente i lavori o la stazione appaltante?
Il MASE affronta il tema nell’interpello presentato da un Comune ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006. Il chiarimento riguarda la nozione di operatore prevista dall’art. 302 del Testo unico ambientale e la sua distinzione rispetto all’operatore economico previsto dalla disciplina dei contratti pubblici.
All’interno dell’interpello vengono esaminati anche gli obblighi di prevenzione in caso di minaccia imminente di danno ambientale, le situazioni che coinvolgono siti già contaminati, fenomeni di inquinamento diffuso o aree ricadenti in un SIN, il ruolo delle ARPA e le condizioni per l’intervento d’ufficio della pubblica amministrazione.
Il punto centrale è che il controllo amministrativo dell’appalto non coincide automaticamente con l’esercizio concreto di un’attività avente rilevanza ambientale. L’interpello non introduce nuove regole, ma fornisce un criterio interpretativo da applicare caso per caso.
I quesiti del Comune
Il Comune ha chiesto al MASE di chiarire come debbano essere individuati e gestiti gli obblighi di prevenzione ambientale quando una potenziale minaccia di danno emerge durante l’esecuzione di un appalto pubblico. I quesiti riguardano soprattutto la figura dell’operatore prevista dall’art. 302 del D.Lgs. 152/2006, il soggetto tenuto alla comunicazione dell’art. 304, le attività svolte nei siti già contaminati, il ruolo delle agenzie ambientali e i poteri di intervento degli enti pubblici durante la ricerca del responsabile della contaminazione.
- Chi è l’operatore ambientale in un appalto pubblico?
- Chi deve comunicare una potenziale minaccia imminente di danno ambientale?
- Quali obblighi sorgono nei SIN, , nei contesti di inquinamento diffuso o nelle aree già contaminate?
- Un’ARPA può assumere la qualifica di operatore?
- Gli enti pubblici devono attendere l’individuazione del responsabile?
L’obiettivo dell’interpello e il principio comune ai cinque quesiti
Con questo interpello il Comune di Tito chiede al MASE di chiarire come individuare, nei diversi contesti esaminati, il soggetto tenuto ad attivarsi quando emerge una minaccia di danno ambientale.
I cinque quesiti affrontano situazioni differenti — appalti pubblici, lavori in aree contaminate o nei SIN, attività delle ARPA e interventi d’ufficio degli enti — e non possono essere risolti attraverso un unico criterio automatico.
La qualifica di operatore deve essere verificata in concreto, considerando:
- chi esercita o controlla l’attività professionale avente rilevanza ambientale;
- chi possiede poteri decisionali sugli aspetti tecnici e finanziari dell’attività;
- chi è titolare del relativo permesso o dell’autorizzazione;
- chi ha un rapporto diretto con il sito ed è in condizione di intervenire tempestivamente.
L’interpello mira quindi a distinguere il ruolo sostanziale dell’operatore previsto dal Testo unico ambientale dal semplice controllo amministrativo o istituzionale, mantenendo separato l’obbligo immediato di prevenire il danno dal successivo accertamento delle responsabilità.
Occorre inoltre considerare il campo di applicazione della Parte VI del D.Lgs. 152/2006: per le attività professionali comprese nell’allegato 5 la disciplina si applica al danno e alla minaccia imminente derivanti dall’attività; per le attività diverse, l’art. 298-bis richiede un comportamento doloso o colposo.
Scopriamo i chiarimenti del MASE
Chi è l’operatore ambientale negli appalti pubblici?
Secondo quanto sancito dall’interpello, negli appalti pubblici la qualifica di operatore prevista dall’art. 302 del D.Lgs. 152/2006 non coincide automaticamente né con la stazione appaltante né con l’impresa esecutrice, ma va individuata in concreto verificando chi:
- esercita un’attività professionale avente rilevanza ambientale;
- controlla tale attività;
- dispone dei relativi poteri tecnici e finanziari;
- è titolare del permesso o dell’autorizzazione necessaria per svolgerla.
Il normale controllo della pubblica amministrazione sull’esecuzione del contratto non è sufficiente, da solo, ad attribuirle la qualifica di operatore o una responsabilità ambientale in sostituzione o in concorso con quella dell’impresa esecutrice. Il controllo esercitato dalla stazione appaltante è infatti finalizzato a verificare che le prestazioni siano eseguite a regola d’arte e nel rispetto delle condizioni contrattuali, ma non determina necessariamente le scelte tecniche e operative compiute dall’appaltatore.
Qualora possano astrattamente configurarsi più soggetti coinvolti, assume particolare rilievo, secondo il MASE, il soggetto che ha un rapporto diretto con il bene e può intervenire immediatamente per prevenire il danno.
Il Ministero precisa, tuttavia, che tale criterio deve essere applicato al caso concreto e non consente di individuare una regola generale valida per qualsiasi appalto pubblico.
Chi deve comunicare la minaccia di danno ambientale?
Il MASE chiarisce che l’impresa che, durante lavori edili, rileva una minaccia imminente di danno ambientale deve effettuare direttamente la comunicazione prevista dall’art. 304 del D.Lgs. 152/2006, senza attendere l’intervento della stazione appaltante.
L’art. 304 stabilisce che, quando il danno ambientale non si è ancora verificato ma sussiste una minaccia imminente che possa verificarsi, l’operatore deve adottare, entro 24 ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, previa comunicazione agli enti competenti. inoltre, è opportuno ricordare che in caso di mancato intervento entro il termine previsto o di omessa comunicazione preventiva, l’autorità preposta al controllo applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro per ogni giorno di ritardo.
La mancanza dei requisiti per svolgere una messa in sicurezza di emergenza non elimina l’obbligo di comunicazione. Il MASE evidenzia, inoltre, che il quesito del Comune sembra confondere due nozioni differenti: la messa in sicurezza di emergenza, definita dall’art. 240 del D.Lgs. 152/2006, e le misure di prevenzione e di messa in sicurezza previste dall’art. 304 del medesimo decreto.
La risposta ministeriale non limita, pertanto, l’obbligo dell’impresa alla sola comunicazione, ma richiama espressamente gli obblighi di comunicazione e di intervento previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 304.
La comunicazione non può essere ritardata in attesa di stabilire definitivamente chi sia responsabile del pericolo. Secondo la giurisprudenza richiamata dal MASE, infatti, l’«operatore interessato» non coincide necessariamente con il responsabile della minaccia: la funzione della disposizione è prevenire il verificarsi del danno, non accertare anticipatamente la responsabilità.
Quali obblighi si applicano nei SIN e nelle aree già contaminate?
Anche all’interno di un SIN, se l’impresa compie accidentalmente un’operazione capace di generare una nuova minaccia per le matrici ambientali, la comunicazione agli enti indicati dall’art. 304 non può essere omessa.
L’impresa deve adottare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza previste dalla disposizione e darne comunicazione agli enti competenti, senza limitarsi a informare la stazione appaltante.
Per quanto riguarda l’inquinamento diffuso, l’art. 303, comma 1, lettera h), esclude l’applicazione della Parte VI del Testo unico ambientale soltanto quando:
- l’inquinamento abbia effettivamente carattere diffuso;
- non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’attività di singoli operatori.
L’inquinamento diffuso non coincide semplicemente con una contaminazione particolarmente estesa né con la mancata individuazione, in un determinato momento, del responsabile. Esso presuppone fonti diffuse e non riconducibili a una singola origine.
L’esclusione prevista dall’art. 303 non si applica, quindi, quando la nuova minaccia deriva da una specifica attività riconducibile a un operatore determinato. In questo caso il nesso con l’operazione svolta è individuabile e trova applicazione l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 304.
Un’ARPA può essere considerata operatore ambientale?
Il MASE ritiene che, in via generlare, un’ARPA, quando opera nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali di vigilanza, controllo e supporto tecnico, non debba essere assimilata all’operatore ambientale previsto dall’art. 302. Le agenzie ambientali sono autorità pubbliche chiamate a verificare il rispetto della normativa e a contribuire alla definizione delle misure da adottare, ma non possono essere considerate, per la loro missione istituzionale, destinatarie degli stessi obblighi di prevenzione o riparazione propri del soggetto che esercita l’attività da cui deriva la minaccia.
Quando può intervenire d’ufficio la pubblica amministrazione?
Per il MASE, l’intervento d’ufficio del Comune o, in via sostitutiva, della Regione ai sensi dell’art. 250 può essere avviato quando il responsabile della contaminazione non sia stato individuato oppure, se individuato, non abbia adempiuto agli obblighi previsi, e non siano intervenuti neppure il proprietario o altri soggetti interessati.
La mancata individuazione del responsabile deve essere formalizzata in un provvedimento motivato; da tale momento, o dall’accertato inadempimento, decorre il termine di 90 giorni per individuare mediante procedura pubblica il soggetto incaricato degli interventi.
Il Ministero richiama la disciplina speciale dei siti orfani proprio per evidenziare che, fuori da tali ipotesi, l’intervento pubblico resta legato alle condizioni previste dall’art. 250.
Approfondimento
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/bonifiche-e-appalti-pubblici-chi-deve-intervenire-in-caso-di-minaccia-ambientale/
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Alfonso Roma
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