SCIA in sanatoria: niente silenzio-assenso dopo l’ordinanza di demolizione


Il TAR Basilicata, con la sentenza n. 268/2026, chiarisce che il silenzio-assenso non può formarsi quando la segnalazione viene utilizzata per opere estranee al campo di applicazione dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, introdotto dal D.L. 69/2024 (Decreto Salva Casa).

Nel caso esaminato, gli interventi erano già stati ricondotti, mediante un’ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 e mai impugnata, alla categoria delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Di conseguenza, il proprietario non poteva ricondurli successivamente alla sanatoria semplificata prevista per le difformità parziali.

Il caso: sopraelevazione e maggiore volumetria non autorizzata

La vicenda riguarda due fabbricati ad uso deposito, interessati da lavori di ristrutturazione edilizia avviati sulla base di una SCIA presentata nel gennaio 2022 e successivamente modificata con una variante. L’intervento prevedeva:

  • opere di adeguamento sismico;
  • lavori di riqualificazione energetica;
  • cambio di destinazione d’uso di uno dei locali da deposito ad abitazione.

Durante l’esecuzione dei lavori il Comune disponeva la sospensione del cantiere e, dopo un sopralluogo, rilevava diverse difformità rispetto al progetto assentito. In particolare, l’amministrazione contestava una sopraelevazione con maggiore volumetria, opere realizzate in area a rischio idrogeologico elevato R3 senza autorizzazione o nulla osta, difformità rispetto all’autorizzazione paesaggistica e un cambio di destinazione d’uso rilevante senza verifica degli standard urbanistici.


Il Comune adottava quindi un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001.

Le due procedure di sanatoria tentate dal proprietario

Dopo l’ordine di demolizione, il proprietario presentava una prima domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia senza ricevere alcuna risposta dalla P.A. Successivamente, veniva presentata una nuova pratica, questa volta qualificata come SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis, in variante rispetto alla precedente istanza.

Trascorsi 30 giorni, il proprietario comunicava al Comune che sulla SCIA si sarebbe formato il silenzio-assenso.

L’amministrazione riteneva invece la segnalazione inefficace e diffidava l’interessato dalla ripresa dei lavori, richiamando la precedente ordinanza di demolizione, ancora operante. Con una successiva determinazione disponeva formalmente l’annullamento in autotutela della SCIA in sanatoria.

I motivi del ricorso

Il proprietario impugnava gli atti comunali sostenendo che il Comune fosse decaduto dal potere di impedire la prosecuzione dell’attività, secondo il ricorrente, una volta trascorsi 30 giorni dalla presentazione della SCIA senza l’adozione di un provvedimento motivato, si sarebbe formato un titolo abilitativo tacito. Venivano inoltre contestati:


  • la carenza di motivazione degli atti comunali;
  • la mancata indicazione dei presupposti dell’autotutela;
  • la contraddittorietà tra l’affermata inefficacia della SCIA e il successivo annullamento;
  • la sospensione dei lavori disposta senza un termine;
  • la carenza di istruttoria sui requisiti tecnici e urbanistici dell’intervento;
  • il silenzio-rigetto formatosi sulla precedente domanda ex art. 36.

La decisione del TAR: la SCIA in sanatoria non supera l’ordinanza di demolizione definitiva

Il Tar rigetta il ricorso e i motivi aggiunti.

Secondo il TAR Basilicata, la mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione rende definitiva anche la qualificazione giuridica degli abusi contestati. Nel caso esaminato, le opere erano state ricondotte dall’amministrazione agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, disciplinati dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001.

La sanatoria doveva pertanto essere richiesta attraverso l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36, mentre non era utilizzabile la procedura semplificata dell’art. 36-bis, riservata alle parziali difformità e alle specifiche ipotesi di assenza o difformità dalla SCIA.

La presenza dell’ordinanza di demolizione non determinava, in astratto, l’assoluta insanabilità delle opere. Impediva però al proprietario di utilizzare l’art. 36-bis per rimettere in discussione la qualificazione degli abusi ormai consolidata. L’eventuale regolarizzazione avrebbe dovuto seguire il diverso procedimento dell’art. 36 e presupporre la sussistenza dei relativi requisiti.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che gli abusi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono ricondotti, nei casi previsti dall’art. 32, comma 3, alla nozione di totale difformità e restano quindi esclusi dal campo applicativo dell’art. 36-bis.


Il decorso dei 30 giorni non determina sempre il silenzio-assenso

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, chiarendo che il decorso di 30 giorni dalla presentazione della SCIA non determina automaticamente la formazione di un titolo in sanatoria: il silenzio-assenso può operare solo quando l’intervento rientra effettivamente nell’ambito applicativo dell’art. 36-bis.

Una SCIA utilizzata per opere estranee a tale disciplina non produce effetti abilitativi né può generare un titolo implicito, perché ciò violerebbe il principio di legalità dell’azione amministrativa. Il Comune poteva quindi neutralizzarne gli effetti senza dover ricorrere all’annullamento in autotutela previsto dall’art. 21-nonies della Legge 241/1990.

Il TAR ha esaminato anche la precedente domanda di permesso di costruire in sanatoria, presentata il 6 marzo 2024 ai sensi dell’art. 36.

Il silenzio-rigetto si era formato il 5 maggio 2024, dopo il decorso del termine di 60 giorni previsto dalla disposizione. Poiché il ricorrente aveva contestato tale diniego tacito soltanto con i successivi motivi aggiunti, la relativa impugnazione è stata dichiarata irricevibile per tardività.


Approfondimenti

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 Alfonso Roma

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