Se il disciplinare impone, a pena di esclusione, di esprimere l’offerta economica mediante un ribasso percentuale, non è sufficiente indicare il prezzo in valore assoluto. Il dato mancante non può essere ricavato o integrato attraverso il soccorso istruttorio
Un’offerta economicamente comprensibile può essere esclusa se non rispetta la specifica modalità di formulazione prevista dal disciplinare?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4753/2026, ha risposto affermativamente, confermando l’esclusione di un operatore che aveva indicato il prezzo in euro anziché il ribasso percentuale richiesto dalla documentazione di gara.
La possibilità di ottenere la percentuale attraverso una semplice operazione matematica non è stata considerata sufficiente. Quando la lex specialis impone espressamente una determinata forma dell’offerta, accompagnandola con la sanzione dell’esclusione, il concorrente è tenuto a rispettarla.
Il caso: prezzo in euro anziché ribasso percentuale
La controversia nasce da una procedura aperta indetta dalla Regione Calabria per l’affidamento del servizio di potenziamento del sistema di monitoraggio del territorio, finalizzato alla prevenzione delle calamità e alla segnalazione precoce degli incendi.
Il disciplinare stabiliva che l’offerta economica dovesse indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA. La clausola prevedeva inoltre che sarebbero state prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Un concorrente aveva invece formulato la propria offerta indicando esclusivamente il prezzo in valore assoluto.
La stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio per ottenere chiarimenti. La percentuale successivamente indicata dall’impresa, tuttavia, una volta ridotta a tre decimali secondo le regole del disciplinare, non restituiva esattamente l’importo originariamente offerto.
L’operatore era stato quindi escluso per due ragioni:
- mancata indicazione del ribasso percentuale;
- impossibilità di ricondurre il prezzo indicato a un ribasso conforme alla regola delle tre cifre decimali;
- Il TAR Calabria aveva confermato l’esclusione, ritenendo vincolante la prescrizione del disciplinare.
I motivi del ricorso
La società esclusa sosteneva che l’indicazione del prezzo in euro, al posto della percentuale, costituisse un mero errore materiale. Secondo l’operatore:
- l’offerta economica era pienamente comprensibile;
- il ribasso poteva essere ricavato mediante una semplice operazione matematica;
- la regola delle tre cifre decimali riguardava soltanto l’attribuzione del punteggio;
- il soccorso istruttorio avrebbe potuto correggere l’omissione senza modificare il contenuto sostanziale dell’offerta;
- l’esclusione contrastava con il principio del risultato, il favor partecipationis e la tassatività delle cause di esclusione.
L’impresa riteneva quindi che la stazione appaltante avesse applicato il disciplinare in modo eccessivamente formalistico.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la legittimità dell’esclusione. Il punto di partenza del ragionamento è rappresentato dal tenore letterale del disciplinare. La clausola richiedeva in maniera esplicita l’indicazione del ribasso percentuale e collegava alla sua omissione la sanzione dell’esclusione.
Il Collegio afferma infatti che:
“La clausola è chiara ed inequivoca e prescrive un adempimento, consistente nell’esplicita indicazione del ribasso percentuale, a pena di esclusione”
Non era quindi possibile considerare equivalenti l’indicazione del prezzo in euro e quella del ribasso percentuale. Diversamente, la specifica prescrizione contenuta nel disciplinare sarebbe risultata sostanzialmente inutile.
Lex specialis, soccorso istruttorio e principio del risultato
Le clausole di gara devono essere interpretate anzitutto secondo il loro tenore letterale e sistematico. Quando il testo è chiaro, non è possibile attribuirgli significati impliciti o sostituire la modalità espressamente richiesta con una ritenuta equivalente.
Nel caso esaminato, il disciplinare imponeva l’indicazione del ribasso percentuale a pena di esclusione. La sola indicazione del prezzo assoluto non era quindi conforme, anche se la percentuale poteva essere ricavata mediante un semplice calcolo. Non spettava infatti alla commissione trasformare il prezzo nella percentuale che il concorrente avrebbe dovuto indicare direttamente.
La carenza non poteva essere sanata mediante soccorso istruttorio, utilizzabile per integrare la documentazione amministrativa, ma non per completare o modificare l’offerta economica. Come chiarito dal Consiglio di Stato, la previsione espressa dell’esclusione impediva di considerare l’omissione un mero errore emendabile.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione non rendeva nulla la clausola. L’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 riguarda infatti le cause di esclusione soggettive previste dagli articoli 94 e 95, non le regole relative al contenuto e alle modalità di presentazione dell’offerta.
Neppure il principio del risultato consentiva di disapplicare una prescrizione chiara e non specificamente impugnata. La stazione appaltante era pertanto tenuta ad applicare la lex specialis nel rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/offerta-economica-senza-ribasso-percentuale-quando-scatta-lesclusione-dalla-gara/
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Giusi Rosamilia
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